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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 7.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 6277 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Curri, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in
Locorotondo (Ba), alla Via Madonna della Catena n. 52;
Opponente
E
- in persona Controparte_1 del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli, con la quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Putignani n. 108, presso l'Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Opposta
OGGETTO: gestione commercianti.
*******
Con ricorso depositato il 26.5.2023 ha proposto opposizione contro Parte_1
l'avviso di addebito n. 31420230000395926000, notificato a mezzo PEC il
21.04.2023, con il quale gli era stato chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 4.398,31 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti e sanzioni, in relazione al periodo 2015 – 2019.
Ha esposto che, nel 2020, aveva ricevuto dall' accertamento relativo agli CP_1 anni 2015-2020, per essere risultato socio accomandatario della DM di D'OR
IO & C s.a.s., dal 2015 e, a seguito di tale accertamento, di essere stato
1 iscritto d'ufficio nella Gestione Commercianti, con intimazione a versare la somma di € 32.587,54 (€ 22.313,96 a titolo di contributi IVS + € 10.273,58 a titolo di oneri accessori).
Ciò posto, ha dedotto di aver chiesto e ottenuto la dilazione della posizione debitoria (ridotta ad € 28.646,82 di cui € 18.463,50 per omessi contributi ed €
10.183,32 per sanzioni) in 24 rate da € 1.264,57, puntualmente onorata.
In ogni caso, ha rimarcato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione
Commercianti a far data dal 2015, per difetto dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e, in particolare, per non aver partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ha chiesto, pertanto, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento della pretesa creditoria dell' sia in relazione ai contributi chiesti in conseguenza dell'iscrizione CP_1
d'ufficio nella Gestione Commercianti che alle sanzioni domandate nell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si è costituito in giudizio, CP_1 esponendo che l'iscrizione nella gestione autonoma commercianti di Pt_1
era avvenuta a seguito controllo incrociato con le banche dati fiscali.
[...]
In particolare, l'ente resistente ha dedotto che l'accertamento era stato effettuato utilizzando la dichiarazione fiscale che la DM di D'OR IO & C s.a.s. aveva presentato all'Agenzia Entrate, dalla quale emergeva che l'opponente era socio accomandatario (con quota di partecipazione 20%) e rappresentante dell'impresa sin dalla data del 02.02.2006.
L' ha perciò rimarcato che l'abitualità e la prevalenza dell'occupazione ed i CP_1 connessi redditi percepiti dall'opponente rinvenivano proprio dal quadro RK del modello Unico della società, che, a partire dall'anno d'imposta 2015, aveva barrato l'apposita casella.
Ha peraltro sostenuto che non potesse mettersi in discussione la legittimità della iscrizione operata d'ufficio, attesa l'acquiescenza prestata dall'opponente attraverso la richiesta di rateizzazione della contribuzione.
Ha precisato, inoltre, che, in relazione alla richiesta del 2020, relativa al periodo
2015 - 2020, l'opponente effettivamente aveva presentato ed ottenuto la
2 dilazione di pagamento con piano di ammortamento in 24 rate di € 1.264,57; tuttavia di queste ne aveva pagato solo 20 a fronte delle 24 accordate.
Dunque, a causa di ciò, come previsto dalla circolare n. 108/2013, il piano di ammortamento era stato revocato e le rate residue erano cedute all'
[...]
. Controparte_2
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con condanna delle spese di lite.
L'efficacia dell'avviso di addebito è stata sospesa nelle more della decisione della controversia, anche in considerazione dello sgravio ottenuto dall'opponente.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre considerare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397 -
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - dispone all'art. 1 (articolo così sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, nel testo risultante dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203): “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri
3 familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso nel rispetto dei principi generali in materia di onere probatorio, il quale grava sull'Ente previdenziale, tenuto a dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multiis Cass. n. 5763 del 2002; Cass.
n. 23600 del 2009).
E' poi noto che l'orientamento ormai consolidatosi riconosce l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la gestione commercianti del socio accomandatario in presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui alla
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto socio, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la
"ratio" della disposizione normativa (Cass. n. 31286 del 2019).
Sul punto, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “con la nuova disposizione rileva … <
e non si parla più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione L. n.
233 del 1990, ex art. 1”.
In altri termini, il legislatore ha scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo all'assicurato ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
Dunque, “la differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario” (Cass. n. 29779 del 2017).
Ebbene, nel caso di specie l'abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dal
4 , quale socio accomandatario della DM di D'OR IO & C s.a.s., sono Pt_1 state correttamente desunte dall' dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali, come CP_1
pure era stato chiaramente rappresentato nella comunicazione (Mod.
AC/DEL10C) datata 27 agosto 2020. CP_1
Del resto, coerentemente, l'odierno opponente, una volta reso edotto dalla iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti, ha scelto di accedere alla procedura di dilazione del dovuto.
Passando a scrutinare il quantum delle pretese creditorie azionate dall' , CP_1
occorre tenere in conto che, in relazione a domanda di dilazione presentata in data 2.11.2020, riferita ad € 28.646,82 (contributi e sanzioni riguardanti gli anni dal 2015 al 2019), parte ricorrente ha depositato 24 quietanze di versamento di
€ 1.264,57 mensili.
Dagli atti è tuttavia dato riscontrare che il piano di dilazione ha riguardato esclusivamente la contribuzione intercorrente tra il 2015 ed il 2019 (non anche l'anno 2020).
Parallelamente, l' ha precisato che “l'avviso d'addebito oggetto del ricorso CP_1
de quo, si riferisce al residuo della 4^ rata fissa 2016 residuale, 4^ rata fissa
2017 e 4^ rata fissa 2018”, aggiungendo che “la 4 rata 2016 è stata oggetto di sgravio parziale ad oggi sull'ava è presente un residuo di € 3.854,40, per la conferma del quale si insiste”.
In effetti, in relazione a 4 pagamenti, utilizzata una codeline errata (2020-09 - anzichè 2020-11), l'ufficio competente non ha provveduto a diversa imputazione
(come invece aveva fatto per tutte le altre rate), da ciò derivandone sia l'avviso di addebito n. 31420220006831644000 (avente ad oggetto il dovuto residuo per l'anno 2020, come risultante dai pagamenti con imputazione non rettificata), sia l'avviso di addebito n. 31420230000395926000 (avente ad oggetto il dovuto residuo per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019).
Ora, pur volendo riconoscere che tutti i pagamenti eseguiti in base alla dilazione fossero da imputare esclusivamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, residua, in ogni caso la possibilità, nella presente controversia, di affiancare all'annullamento dell'avviso di addebito opposto una statuizione giudiziale di condanna di per quanto dovuto in relazione all'anno 2020. Parte_1
5 A tale ultimo proposito, non vi sono ostacoli di ordine processuale, poiché
l'opposizione ad avviso di addebito è governata dagli stessi principi dell'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le tante, Cass. n. 19469 del 2018), ivi compreso quello per cui “la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. S.U. n. 26727 del 2024).
L'opposizione, pertanto, va parzialmente accolta con annullamento dell'avviso n.
31420230000395926000 e contestuale condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 5.354,00. CP_1
Si tratta, in particolare, di osservare che le doglianze espresse dall'opponente nella discussione finale, pur essendo ampiamente comprensibili sul piano equitativo (anche alla luce del comportamento collaborativo serbato dallo stesso, mediante l'adesione alla dilazione puntualmente osservata), non trovano appiglio giuridico e non possono condurre ad una decisione di segno diverso.
La quantificazione oggetto di condanna, infatti, rinviene dalla debitoria complessiva cui era esposto il sig. e le sanzioni sono conseguenze Pt_1
legislativamente previste, per le quali non è possibile una deroga in via di mera opportunità o equitativa.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto
- annulla l'avviso di addebito n. 31420230000395926000;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' , della complessiva CP_1 somma di € 5.354,00;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 7.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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