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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4528/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casteldaccia - P.zza Matrice 11 90014 Casteldaccia PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo, la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna e il Comune di Casteldaccia, la Sig.ra
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – fascicolo n.
2024/61912, notificata il 7 agosto 2024, recante l'intimazione di pagamento, entro 30 giorni, dell'importo complessivo di euro 157.247,96, asseritamente maturato in ragione della presunta notifica di una pluralità di cartelle di pagamento (in parte tributarie e in parte di natura previdenziale).
Per quanto di rilievo in questa sede, la ricorrente ha richiamato numerose cartelle di pagamento relative a crediti tributari (anche riferite ad entrate del Comune di Casteldaccia e al diritto annuale CCIAA) per un totale pari ad euro 94.573,31. con riferimento alle quali ha dedotto i seguenti motivi:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti prodromici, assumendo l'omessa notificazione di tutte le cartelle richiamate (e dei relativi atti presupposti), con conseguente illegittimità del provvedimento cautelare per violazione della necessaria sequenza procedimentale della riscossione e lesione del diritto di difesa.
2. Decadenza e prescrizione, sia con riferimento ai termini decadenziali di notifica/azione di riscossione, sia con riferimento alla prescrizione anche a quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna, depositando controdeduzioni e documentazione con le quali ha contestato la fondatezza del ricorso. Si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/tardività del ricorso, assumendo la rituale notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività delle cartelle non impugnate nei termini. Quanto alla dedotta prescrizione ha richiamato l'effetto interruttivo dei avvisi di intimazione di pagamento e la disciplina di sospensione dei termini in periodo emergenziale
(COVID-19); ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è costituita, infine, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, precisando che l'atto impugnato era stato emesso dall'Agente della riscossione e che solo una parte dei carichi rientrava nella competenza dell'Ufficio. Ha contestato le doglianze della ricorrente (omessa notifica, decadenza e prescrizione), affermando la regolare notifica delle cartelle e la conseguente definitività dei crediti;
in punto di prescrizione ha richiamato l'orientamento sul termine ordinario decennale per i tributi erariali e, in via conseguenziale, per gli accessori;
; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Casteldaccia non si è costituita sebbene regolarmente intimato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Le cartelle richiamate (come da prospetto in ricorso) sono:
1. 29620170000768057000 – not. 03/02/2017
2. 29620170028807961000 – not. 07/11/2017
3. 29620170039286839000 – not. 21/12/2017
4. 29620180000784216000 – not. 06/03/2018
5. 29620180055628235000 – not. 09/01/2019
6. 29620190000848382000 – not. 01/03/2019
7. 29620190050535555000 – not. 14/10/2019
8. 29620190052930006000 – not. 17/12/2019 (oltre carico CCIAA nel medesimo n. cartella)
9. 29620200000720900000 – not. 24/02/2020
10. 29620210109004419000 – not. 30/06/2022
11. 29620200089903246000 – not. 08/11/2022
12. 29620200092098248001 – not. 10/10/2022
13. 29620210057431770000 – not. 17/11/2022
14. 29620210114742418001 – not. 01/02/2023
15. 29620220008396085000 – not. 01/02/2023 16. 29620220009190027001 – not. 01/02/2023
17. 29620220060484981000 – not. 18/10/2022
18. 29620220080943668000 – not. 01/02/2023
19. 29620220080943769000 – not. 01/02/2023
20. 29620220090579983000 – not. 13/12/2022
21. 29620230005303014000 – not. 14/03/2023
22. 29620230010480379000 – not. 20/04/2023
23. 29620230035303804000 – not. 22/06/2023
24. 29620230055358240000 – not. 14/07/2023
25. 29620230075041888000 – not. 01/02/2024
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione emerge che una parte significativa dei carichi posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata oggetto di formali intimazioni di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate;
segnatamente:
-alle cartelle nn. 29620170000768057000, 29620170028807961000, 29620170039286839000,
29620180000784216000, 29620180055628235000, 29620190000848382000, 29620190050535555000,
29620190052930006000, 29620200000720900000 è seguita l'intimazione di pagamento n.
29620229017774628000, notificata il 13/12/2022
-alla cartella n. 29620210109004419000 (not. 30/06/2022) è seguita l'intimazione di pagamento n.
29620239010960741000, notificata il 23/06/202
La mancata impugnazione degli avvisi di intimazione comporta la stabilizzazione della pretesa ivi contenuta e preclude ogni successiva contestazione in ordine ai vizi propri degli atti presupposti, non potendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituire strumento per rimettere in discussione cartelle e intimazioni ormai definitive.
Ne consegue che, con riferimento ai crediti ricompresi nei suddetti atti, la pretesa tributaria deve ritenersi consolidata.
Per le ulteriori cartelle notificate tra ottobre 2022 e febbraio 2024, l'Agente della riscossione ha prodotto la documentazione attestante la loro notificazione.
La ricorrente non ha replicato alle argomentazioni difensive delle controparti né ha contestato la documentazione prodotta.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le doglianze della, né risultano specificamente prospettati ulteriori profili di decadenza/prescrizione.
Tuttavia, anche a voler ritenere non pienamente dimostrata la ritualità di talune notifiche, tale circostanza non è idonea a determinare l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata.
Ed invero, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato all'adozione della misura di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, avente funzione di garanzia del credito erariale.
L'iscrizione ipotecaria non integra atto dell'esecuzione forzata in senso stretto, ma rappresenta misura reale di natura cautelare e conservativa, finalizzata ad assicurare la futura soddisfazione del credito mediante vincolo sul patrimonio del debitore.
In tale prospettiva, ciò che rileva ai fini della legittimità della misura è la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, idoneo a giustificare l'attivazione dello strumento di garanzia previsto dall'ordinamento.
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che:
una parte rilevante dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva è assistita da intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, divenute definitive;
per altre cartelle risulta comunque la produzione degli atti di notifica;
in ogni caso, alla data della comunicazione preventiva (7 agosto 2024) non risultava maturato alcun termine prescrizionale.
Anche a voler ipotizzare che per alcune cartelle non sia stata fornita prova piena del perfezionamento della notificazione, residua comunque un complesso di crediti validamente accertati, certi, liquidi ed esigibili, pienamente idonei a sorreggere l'adozione della misura ipotecaria.
La legittimità della comunicazione preventiva non è infatti subordinata alla dimostrazione della regolarità di ogni singola partita iscritta a ruolo, ove risulti comunque la persistente esistenza di un credito erariale azionabile.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso, alla data dell'atto impugnato, alcun termine prescrizionale rispetto ai crediti in questione, anche alla luce degli effetti interruttivi prodotti dalle notificazioni e dalle intimazioni sopra richiamate.
Le ulteriori doglianze risultano formulate in termini generici e non idonei a scalfire la regolare sequenza procedimentale documentalmente ricostruita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata adottata in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, regolarmente portati a conoscenza della contribuente e non tempestivamente contestati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo che liquida in euro 4.000,00, per ciascuna di dette parti, oltre IVA, spese ed accessori se dovuti come per legge
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna, che, applicando la percentuale riferibile all'ente creditore sul valore considerato (con esclusione del Comune non costituito), liquida in euro 250,00, oltre IVA, spese ed accessori se dovuti come per legge
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Casteldaccia, non costituito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4528/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casteldaccia - P.zza Matrice 11 90014 Casteldaccia PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2024/61912 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agente della Riscossione si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Palermo, la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna e il Comune di Casteldaccia, la Sig.ra
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – fascicolo n.
2024/61912, notificata il 7 agosto 2024, recante l'intimazione di pagamento, entro 30 giorni, dell'importo complessivo di euro 157.247,96, asseritamente maturato in ragione della presunta notifica di una pluralità di cartelle di pagamento (in parte tributarie e in parte di natura previdenziale).
Per quanto di rilievo in questa sede, la ricorrente ha richiamato numerose cartelle di pagamento relative a crediti tributari (anche riferite ad entrate del Comune di Casteldaccia e al diritto annuale CCIAA) per un totale pari ad euro 94.573,31. con riferimento alle quali ha dedotto i seguenti motivi:
1. Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti prodromici, assumendo l'omessa notificazione di tutte le cartelle richiamate (e dei relativi atti presupposti), con conseguente illegittimità del provvedimento cautelare per violazione della necessaria sequenza procedimentale della riscossione e lesione del diritto di difesa.
2. Decadenza e prescrizione, sia con riferimento ai termini decadenziali di notifica/azione di riscossione, sia con riferimento alla prescrizione anche a quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale, con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituita la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna, depositando controdeduzioni e documentazione con le quali ha contestato la fondatezza del ricorso. Si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità/tardività del ricorso, assumendo la rituale notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività delle cartelle non impugnate nei termini. Quanto alla dedotta prescrizione ha richiamato l'effetto interruttivo dei avvisi di intimazione di pagamento e la disciplina di sospensione dei termini in periodo emergenziale
(COVID-19); ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si è costituita, infine, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, precisando che l'atto impugnato era stato emesso dall'Agente della riscossione e che solo una parte dei carichi rientrava nella competenza dell'Ufficio. Ha contestato le doglianze della ricorrente (omessa notifica, decadenza e prescrizione), affermando la regolare notifica delle cartelle e la conseguente definitività dei crediti;
in punto di prescrizione ha richiamato l'orientamento sul termine ordinario decennale per i tributi erariali e, in via conseguenziale, per gli accessori;
; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Casteldaccia non si è costituita sebbene regolarmente intimato.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Le cartelle richiamate (come da prospetto in ricorso) sono:
1. 29620170000768057000 – not. 03/02/2017
2. 29620170028807961000 – not. 07/11/2017
3. 29620170039286839000 – not. 21/12/2017
4. 29620180000784216000 – not. 06/03/2018
5. 29620180055628235000 – not. 09/01/2019
6. 29620190000848382000 – not. 01/03/2019
7. 29620190050535555000 – not. 14/10/2019
8. 29620190052930006000 – not. 17/12/2019 (oltre carico CCIAA nel medesimo n. cartella)
9. 29620200000720900000 – not. 24/02/2020
10. 29620210109004419000 – not. 30/06/2022
11. 29620200089903246000 – not. 08/11/2022
12. 29620200092098248001 – not. 10/10/2022
13. 29620210057431770000 – not. 17/11/2022
14. 29620210114742418001 – not. 01/02/2023
15. 29620220008396085000 – not. 01/02/2023 16. 29620220009190027001 – not. 01/02/2023
17. 29620220060484981000 – not. 18/10/2022
18. 29620220080943668000 – not. 01/02/2023
19. 29620220080943769000 – not. 01/02/2023
20. 29620220090579983000 – not. 13/12/2022
21. 29620230005303014000 – not. 14/03/2023
22. 29620230010480379000 – not. 20/04/2023
23. 29620230035303804000 – not. 22/06/2023
24. 29620230055358240000 – not. 14/07/2023
25. 29620230075041888000 – not. 01/02/2024
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione emerge che una parte significativa dei carichi posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata oggetto di formali intimazioni di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate;
segnatamente:
-alle cartelle nn. 29620170000768057000, 29620170028807961000, 29620170039286839000,
29620180000784216000, 29620180055628235000, 29620190000848382000, 29620190050535555000,
29620190052930006000, 29620200000720900000 è seguita l'intimazione di pagamento n.
29620229017774628000, notificata il 13/12/2022
-alla cartella n. 29620210109004419000 (not. 30/06/2022) è seguita l'intimazione di pagamento n.
29620239010960741000, notificata il 23/06/202
La mancata impugnazione degli avvisi di intimazione comporta la stabilizzazione della pretesa ivi contenuta e preclude ogni successiva contestazione in ordine ai vizi propri degli atti presupposti, non potendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituire strumento per rimettere in discussione cartelle e intimazioni ormai definitive.
Ne consegue che, con riferimento ai crediti ricompresi nei suddetti atti, la pretesa tributaria deve ritenersi consolidata.
Per le ulteriori cartelle notificate tra ottobre 2022 e febbraio 2024, l'Agente della riscossione ha prodotto la documentazione attestante la loro notificazione.
La ricorrente non ha replicato alle argomentazioni difensive delle controparti né ha contestato la documentazione prodotta.
Ne consegue che, sul piano probatorio, deve trovare applicazione il principio di non contestazione (art. 115
c.p.c., in via di integrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992): la mancata specifica contestazione non vale come acquiescenza alla pretesa, ma consente al giudice di porre a fondamento della decisione le circostanze di fatto dedotte e documentate dalle controparti, in difetto di contrari elementi emergenti dagli atti. In tale quadro, non residuano elementi idonei a supportare le doglianze della, né risultano specificamente prospettati ulteriori profili di decadenza/prescrizione.
Tuttavia, anche a voler ritenere non pienamente dimostrata la ritualità di talune notifiche, tale circostanza non è idonea a determinare l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata.
Ed invero, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato all'adozione della misura di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, avente funzione di garanzia del credito erariale.
L'iscrizione ipotecaria non integra atto dell'esecuzione forzata in senso stretto, ma rappresenta misura reale di natura cautelare e conservativa, finalizzata ad assicurare la futura soddisfazione del credito mediante vincolo sul patrimonio del debitore.
In tale prospettiva, ciò che rileva ai fini della legittimità della misura è la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, idoneo a giustificare l'attivazione dello strumento di garanzia previsto dall'ordinamento.
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che:
una parte rilevante dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva è assistita da intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate, divenute definitive;
per altre cartelle risulta comunque la produzione degli atti di notifica;
in ogni caso, alla data della comunicazione preventiva (7 agosto 2024) non risultava maturato alcun termine prescrizionale.
Anche a voler ipotizzare che per alcune cartelle non sia stata fornita prova piena del perfezionamento della notificazione, residua comunque un complesso di crediti validamente accertati, certi, liquidi ed esigibili, pienamente idonei a sorreggere l'adozione della misura ipotecaria.
La legittimità della comunicazione preventiva non è infatti subordinata alla dimostrazione della regolarità di ogni singola partita iscritta a ruolo, ove risulti comunque la persistente esistenza di un credito erariale azionabile.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso, alla data dell'atto impugnato, alcun termine prescrizionale rispetto ai crediti in questione, anche alla luce degli effetti interruttivi prodotti dalle notificazioni e dalle intimazioni sopra richiamate.
Le ulteriori doglianze risultano formulate in termini generici e non idonei a scalfire la regolare sequenza procedimentale documentalmente ricostruita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata adottata in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, regolarmente portati a conoscenza della contribuente e non tempestivamente contestati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo che liquida in euro 4.000,00, per ciascuna di dette parti, oltre IVA, spese ed accessori se dovuti come per legge
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Camera di Commercio I.A.A. di Palermo ed Enna, che, applicando la percentuale riferibile all'ente creditore sul valore considerato (con esclusione del Comune non costituito), liquida in euro 250,00, oltre IVA, spese ed accessori se dovuti come per legge
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Casteldaccia, non costituito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco