Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4916/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4916/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 febbraio 2025 Per l'opposta è presente l'avv. Agnese Iantosca per delega degli avvocati Zurlo ed Ornati, che impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Altresi chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Per l' opponente è presente l' avv. Teresa Caprio, la quale si riporta all' atto di citazione in opposizione di cui ne chiede l' integrale accoglimento Impugna e contesta le avverse difese. Chiede la decisione della causa, con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4916/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Vendita di cose mobili “e vertente TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Beata Francesca n. 10, presso e nello studio dell'avv. Teresa Caprio ( , che lo rappresenta e difende giusta mandato CodiceFiscale_2 in calce all'Atto di citazione;
1
-
ATTORE –opponente
E
(P. Iva , C.f. , società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della NC d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. , con studio C.F._3 C.F._4 in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio
Dott.ssa del 2 8 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909, allegata al ricorso per Persona_1 decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP);
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1075/2022 – RG 3272/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.10.2022, depositato in cancelleria in pari data e notificato in data 03.11.2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la complessiva somma di euro 9.950,68 in Controparte_1 linea capitale oltre interessi convenzionali di mora come pattuiti , nonché le spese della procedura monitoria come liquidati, in virtù del mancato pagamento di un contratto di credito sottoscritto con la precedentemente acquistati da ed in particolare euro Controparte_3 CP_4
22.990,41 per il rapporto n. 130323. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. In via preliminare e di rito, carenza di legittimazione attiva del cessionario.”, deducendosi che la società cessionaria fosse tenuta a dare prova del contratto di cessione da cui ricavare che lo specifico credito era stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
“2. Nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica al debitore ceduto.” richiamandosi l'articolo 1264, co.1 c.c.; “3. Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato.”, rilevandosi che l'estratto conto certificato difettasse dei requisiti prescritti in merito dall'art. 50 T.U.B. e che in sede Controparte_1 monitoria, non avesse provato in alcun modo l'effettiva stipulazione dei contratti di prestito e dunque anche per tale ragione non aveva fornito la prova certa del credito, dovendo essere qualificato il modulo prestampato relativo ad un contratto sottoscritto solo dal cliente quale mera proposta contrattuale;
“4. Inesistenza del rapporto contrattuale. Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.”, disconoscendosi qualsiasi rapporto contrattuale intrattenuto con la
[...]
e lamentando la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca al cliente, CP_4
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lamentando che la NC avesse lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario, onerando il Cliente di un costo del denaro non dovuto ed indebito, contestando l'assoluta mancanza dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria. non essendovi alcun riferimento alla data di accensione del predetto né ad altre notizie utili per ricostruire la posizione, mancando, inoltre, la produzione degli stessi contratti per i quali in virtù dell'art. 117 TUB era prevista la forma scritta ad substantiam con conseguente nullità del finanziamento per difetto della forma scritta;
“5. Violazione dell'art. 119 TUB. Mancato invio degli estratti conto.”, contestandosi che la ricorrente avesse omesso di inviare periodicamente gli estratti conto peraltro obbligatori sulla base delle disposizioni di cui all'art. 119 TUB;
“6. Sulla indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.” richiamandosi gli artt.8 e 9 Delibera CICR;
“7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, comma II c.c. e della L. n. 108 del 1996.” eccependo la previsione di interessi palesemente contrastanti con le norme imperative di cui all'art. 1 della legge 07.03.1996, n. 108, perché superiori rispetto al tasso soglia. L'opponente concludeva : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: - in via principale dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.1075/2022 emesso dal Tribunale di Avellino, G.I. dott.ssa Michela Palladino, in data 10.10.2022 qui opposto per carenza di legittimazione attiva del cessionario;
- nel merito revocarsi, dichiararsi nullo e comunque privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 1075/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.10.2022 qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
- condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria: disporre perizia contabile volta ad accertare e calcolare il tasso d'interesse effettivo globale medio annuo applicato;
- in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della opposta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in CP_1 favore del procuratore antistatario.”. Si costituiva in giudizio la parte opposta contestando Controparte_1 dettagliatamente tutti i motivi di opposizione e concludendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via preliminare , nel merito, CP_1 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1075/2022 , R.G. n. 3272/2022 , del 10/10/2022 emesso dal Tribunale di Avellino , stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p. In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1075/2022 , R.G. n. 3272/2022 , del 10/10/2022 emesso dal Tribunale di Avellino In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...] istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione e disposta la mediazione obbligatoria, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, veniva infine rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa.
Così succintamente esposti gli atti e fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, la domanda è da giudicarsi procedibile, avendo la parte convenuta/opposta, su cui gravava il relativo onere, esperito la procedura di mediazione, con esito negativo (v. deposito telematico del 27/11/2023).
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Ciò posto, ai fini della disamina del merito, è bene partire dal noto principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Tornando al caso concreto, deve, quindi, rilevarsi che la abbia prodotto, sin CP_1 dalla fase monitoria, copia del modulo di richiesta di “finanziamento personale”, avanzata da nei confronti di ed il relativo estratto conto (v. alleg. Ricorso Parte_1 CP_4 monitorio, prod. parte opposta). Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalla parte debitrice opponente e lo stesso non è stato mai disconosciuto, né quanto al contenuto, né quanto alle firme apposte;
nel modulo vi è poi precisa indicazione di tutte le pattuizioni riferibili alle rate e agli interessi applicati (v. prod. parte opposta, alleg. Comparsa costituzione e risposta).
Può, pertanto, dirsi che la parte convenuta/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, in virtù dei principi giurisprudenziali appena sopra richiamati, vieppiù considerandosi che il mutuo è un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) ovvero col conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, sicché la “traditio rei” è realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario e che, nel caso di specie, la prova dell'erogazione del credito, peraltro mai contestata, è ricavabile dall'estratto conto allegato. A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa. Vi è subito da constatare come la parte non abbia dedotto, né tanto meno comprovato, di avere provveduto al pagamento integrale del debito, avendo piuttosto mosso una serie di contestazioni, a mezzo dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Vanno, quindi, scrutinati i motivi di opposizione.
I primi due motivi di opposizione, con cui l'opponente ha contestato la carenza di legittimazione attiva del cessionario e l'omessa notifica della cessione al debitore ceduto, possono essere esaminati congiuntamente.
A tale espresso riguardo, deve osservarsi che, come noto, la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza della notificazione dell'intervenuta cessione del credito al ceduto, dell'accettazione dallo stesso o della sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Inoltre, giova precisare come nella fattispecie valga l'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, secondo cui delle cessioni dei crediti in blocco è data notizia ai debitori ceduti con la pubblicazione in G.U. (v. in tema Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006 per cui “Con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, comma 2, si è inteso agevolare la realizzazione delle cessioni
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"in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quale presupposto di efficacia della cessione rispetto ai debitori ceduti è stata infatti prevista la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di un avviso dell'avvenuta cessione. Appare evidente che tale adempimento si poneva, secondo le norme in quel momento in vigore, sulla stessa linea di quelli prescritti dall'art. 1264 c.c. e che, pertanto, al pari di questi ultimi, esso è del tutto estraneo al perfezionamento della cessione. Nè può esservi dubbio che, poiché trattasi di norma agevolativa,
l'eventuale carenza delle formalità da essa prescritte, possa essere surrogata dagli adempimenti stabiliti in via generale dall'art. 1264 c.c. e, in particolare, dalla notificazione della cessione al debitore ceduto.”; v. anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020). Per completezza sul punto, resta ancora da aggiungere che la notificazione della cessione stessa possa essere fatta anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020).
Nel caso di specie, la parte opposta ha comprovato le cessioni del credito, producendo all'uopo: copia del contratto di cessione crediti intercorso tra e NC IF SP ed CP_1 estratto della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 28 febbraio 2017, nonché lista dei crediti ceduti (v. prod. parte opposta).
Sul punto va notato che nell'avviso pubblicato in G.U. risulti l'indicazione di criteri sufficientemente chiari per identificare le categorie di crediti ceduti inclusi ed esclusi dalla cessione (v. in tema Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29872. “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'Italia”). Ai fini della comprova dell'inserimento del credito per cui si procede tra quelli ceduti, mette conto sottolineare che in atti sia stata allegata la comunicazione di cessione da parte della cedente NC IF al debitore ceduto (v. prod. parte opposta), nonché che l'opposta sia in possesso della documentazione contrattuale e tale dato spiega, ai fini che qui interessano, efficacia decisiva, dovendosi considerare che l'articolo 1262 c.c., in tema di cessione di crediti, prescrive che “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”, sicché la consegna costituisce un obbligo del cedente, che trova la propria fonte nel contratto di cessione, di cui presuppone l'avvenuto perfezionamento, con conseguente superamento delle obiezioni in merito proposte.
I primi due motivi di opposizione vanno, dunque, respinti. Con i motivi di opposizione 3 e 4 l'opponente ha contestato la mancanza di prova del credito, l'inesistenza del rapporto contrattuale e la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.u.b. Tali doglianze possono essere superate in forza di quanto già sopra osservato, essendo importante anche precisare che la parte opposta non abbia prodotto il solo estratto conto ex art. 50 T.u.b., ma anche il contratto sottoscritto dal cliente, mai espressamente e ritualmente disconosciuto, mentre la contestazione che quello posto a fondamento della ingiunzione non sia un contratto, ma una “richiesta di prestito” è palesemente priva di pregio, avendo da tempo la giurisprudenza chiarito che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui
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consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (v. Cass. Sez. U., Sentenza n. 898 del 16/01/2018). Come si evince dalla copia del contratto prodotta in sede monitoria (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio, prod. parte opposta), inoltre, il Parte_1 sottoscriveva dichiarazione di avvenuta consegna di copia del contratto.
[...] Con il motivo sub 5 l'opponente ha poi lamentato il mancato invio degli estratti conto. Trattasi di contestazione evidentemente infondata, in quanto basata sul richiamo a giurisprudenza espressasi in tema di contratto di conto corrente bancario (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1584 del 20/01/2017), mentre nel caso di specie si verte in fattispecie di contratto di finanziamento personale. Con il motivo sub 6 l'opponente ha contestato l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato e con il motivo sub 7 la violazione della normativa antiusura.
Va rispetto a tali profili, anzitutto, notato come il decreto ingiuntivo risulti essere stato emesso per “la somma complessiva di € 9950,68 oltre interessi convenzionali di mora come pattuiti”. Ciò posto, non può sottacersi come sia stato, a più riprese, chiarito dalla giurisprudenza che la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole (v. Cass. civile sez. I, 09/12/2021, n.39169 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”; v. altresì ex multis C. App. Venezia sez. I, 01/06/2022, n.1369 “L'erronea indicazione del TAEG/ISC non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB e non è sanzionata se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 122, comma 1, lettere a), e) ed f), e 125 bis, commi 6 e 7, TUB (credito al consumo)” ; Trib. Napoli sez. II, 05/05/2021, n.4240 per cui “In tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi Pa corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere Pa il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse
e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.”). Per di più non può non rilevarsi come sia del tutto generica la doglianza attorea concernente l'applicazione di tassi usurari. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la contestazione di usurarietà debba essere precisa, trattandosi di onere ricadente in capo alla parte interessata a farla valere (v. Cass. Sezioni Unite n. 19597/2020 “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore,
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la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”; v. anche Trib. Napoli Sez. II Sent., 26/07/2022 “E' onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", precisando che per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c..”). Nell'ipotesi che ci occupa, l'opponente non ha offerto alcuno degli indicati elementi, da cui desumere il superamento del tasso soglia, non chiarendo quando ed in che misura le soglie fossero state superate, i trimestri di riferimento, i tassi soglia, nemmeno producendo all'uopo apposita consulenza tecnica di parte.
Pertanto, i motivi sopra riportati non possono essere accolti.
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto osservato e rilevato, l'opposizione proposta da va rigettata, per infondatezza di tutti i relativi motivi ed il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 1075/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.10.2022, va confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e si liquidano, in favore dell'opposta, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€5201,00 a €26000), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite e della snellezza della fase decisoria, svolta in forma orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1075/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.10.2022, e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo. B. Condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12/02/2025.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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