TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4934/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 7/07/1960 con l'avv. FRANCESCO BIADENE
e
EL TI (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il C.F._2 29/12/1960 con l'avv. STEFANIA MUGGIOLI e l'avv. SIMONETTA FORTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/08/2025, i coniugi e Parte_1 EL TI hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 7/07/1960 Parte_1 e EL TI, nato/a a TREVISO (TV), il 29/12/1960, uniti in matrimonio il 12/04/1986, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1986, al n. 31, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“a) autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) darsi atto che la signora RT FF ha lasciato l'attuale residenza familiare di Treviso, asportando tutti i suoi effetti personali ed i beni concordati col marito;
c) dato atto che il signor risulta aver già corrisposto alla moglie Parte_1
l'importo di Euro 5.600,00 a titolo di anticipo per le spese per la locazione, lo stesso versa alla sottoscrizione del presente ricorso alla signora RT FF, che ne rilascia ampia quietanza, la somma di Euro 24.400,00
(ventiquattromilaquattrocento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla signora RT FF, importi tutti da considerarsi a titolo di acconto sulla maggior somma concordata a titolo di liquidazione una tantum pari a complessivi Euro 70.000,00 (settantamila/00);
d) I coniugi concordano che il signor tratterà gli arredi e corredi Parte_1 presenti nella casa famigliare, eccetto alcuni beni già concordati tra le parti;
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, anche in forza di quanto pattuito nel presente ricorso, di aver provveduto con il presente accordo di separazione a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
f) competenze e spese di lite compensate tra le parti.
I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4934/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 7/07/1960 con l'avv. FRANCESCO BIADENE
e
EL TI (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il C.F._2 29/12/1960 con l'avv. STEFANIA MUGGIOLI e l'avv. SIMONETTA FORTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/08/2025, i coniugi e Parte_1 EL TI hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 7/07/1960 Parte_1 e EL TI, nato/a a TREVISO (TV), il 29/12/1960, uniti in matrimonio il 12/04/1986, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1986, al n. 31, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“a) autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) darsi atto che la signora RT FF ha lasciato l'attuale residenza familiare di Treviso, asportando tutti i suoi effetti personali ed i beni concordati col marito;
c) dato atto che il signor risulta aver già corrisposto alla moglie Parte_1
l'importo di Euro 5.600,00 a titolo di anticipo per le spese per la locazione, lo stesso versa alla sottoscrizione del presente ricorso alla signora RT FF, che ne rilascia ampia quietanza, la somma di Euro 24.400,00
(ventiquattromilaquattrocento/00) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla signora RT FF, importi tutti da considerarsi a titolo di acconto sulla maggior somma concordata a titolo di liquidazione una tantum pari a complessivi Euro 70.000,00 (settantamila/00);
d) I coniugi concordano che il signor tratterà gli arredi e corredi Parte_1 presenti nella casa famigliare, eccetto alcuni beni già concordati tra le parti;
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, anche in forza di quanto pattuito nel presente ricorso, di aver provveduto con il presente accordo di separazione a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
f) competenze e spese di lite compensate tra le parti.
I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci