Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10644.2024 R.A.C.L., promossa da:
Controparte_1
Avv. Acquaviva
Contro
Controparte_2
Avv. Licci
Parte ricorrente ha adito, in data 11.9.24 questo Tribunale chiedendo: “A) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso e che lo stesso si è svolto, senza soluzione di continuità dal 01/10/2022 sino al 16/02/2024, data di risoluzione del rapporto lavorativo;
accertare e dichiarare inoltre il lavoro supplementare e straordinario svolto;
accertare e dichiarare infine che al rapporto di lavoro de quo si applica il C.C.N.L. sulla disciplina per il rapporto di lavoro domestico del 08/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente applicazione delle tabelle retributive relative, ed infine che le mansioni svolte dalla ricorrente rientrano nel livello retributivo C Super del CCNL di categoria;
B) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle retribuzioni come chieste e come da conteggi allegati
(occorrendo anche ex art. 36 Cost. ed art. 2099 cod. civ.), al pagamento delle indennità spettanti per legge e c.c.n.l. di categoria non corrisposte e dell'indennità di mancato preavviso, al pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate, dei ratei di tredicesima,
C) Per l'effetto, pronunciare condanna nei confronti della resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare in favore della ricorrente la somma di € 7.790,05, od a quella che il Giudice adito vorrà ritenere equa e di giustizia, a titolo di differenze di retribuzione non corrisposte per lavoro ordinario, riposi settimanali non goduti, maggiorazioni per lavoro domenicale, lavoro supplementare e straordinario, ratei tredicesima, ratei permessi non goduti, indennità sostitutiva di ferie, quota t.f.r. maturata, ecc., specificando gli importi dovuti a titolo di retribuzione ordinaria e per trattamento di fine rapporto, oltre ancora
€ 2.030,72 a titolo di risarcimento del danno per equivalente per parziale omessa contribuzione
(o in via gradata condannare la resistente alla regolarizzazione contributiva), come meglio emarginato ai punti 9) e 10) della narrativa del presente libello difensivo, e quindi, in totale, al pagamento della somma di € 9.820,77, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta anche all'esito della eventuale disponenda CTU contabile, il tutto oltre imposte ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal sorgere delle singole obbligazioni sino ad integrale soddisfo;
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.”
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n.
10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo
2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 11/06/2025
Lorenzo Bellanova