Articolo 8 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 giugno 1975
Art. 8.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im-
pegnate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1973 (articolo 3)..................... L. 5.219.700.809.649 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 6)........ " 5.800.401.408.287
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 11.020.102.217.936
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975