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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1668 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Terme (AL) rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Mallarino, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata ad [...] il [...] e residente in CP_1
Cerveteri, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tagliani, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da comparse conclusionali depositate telematicamente nei termini assegnati ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in data 23.05.1977 a Roma trascritto nel locale registro degli atti di matrimonio al n. 01471 P. 1, S. 01, anno 1977;
- che dall'unione tra i coniugi sono nati due figli, , nato a [...] il R_
13/03/1978, e , nato a [...] il [...]; _2
- che in data 28/12/2009 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale tra i IG.ri e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: trasferimento a titolo gratuito della proprietà del 50% della casa coniugale, costituita da appartamento e due autorimesse in Cerveteri, da
[...]
a a titolo di mantenimento una tantum, versamento di € Pt_1 CP_1
700,00 al mese da alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese mediche;
_2
- che il figlio si è diplomato in ragioneria nel 2006 e non ha più _2 proseguito gli studi;
- di non essere a conoscenza se lo stesso abbia nel frattempo svolto attività lavorativa retribuita, ma che comunque il figlio ha ormai 36 anni e dalla conclusione del percorso scolastico sono passati diversi anni;
- che il figlio non vive più con la madre da diverso tempo e _2 risulterebbe detenuto al REMS di Subiaco da circa 2 anni e mezzo, in quanto giudicato seminfermo di mente e pericoloso socialmente;
- che il figlio è autonomo ed ha un proprio nucleo familiare. R_ 3
Tanto dedotto, il ricorrente ha richiesto emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Roma il 23/05/1977 tra i coniugi e senza previsione di assegni di mantenimento a Parte_1 CP_1 favore di uno o dell'altro coniuge né a favore dei figli.
E' stata fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. per la data del
18.10.2023.
Con istanza del 16 ottobre 2023 il difensore della resistente ha richiesto un rinvio per motivi di salute della propria assistita depositando un certificato medico del dott. specialista in ortopedia con prescrizione di Persona_3 riposo per 30 giorni per osteoporosi totale anca destra e ha richiesto un termine per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione del ricorrente su richiesta del suo difensore il quale ha insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed ha rigettato le istanze del difensore della resistente in quanto il difensore di parte ricorrente ha documentato in atti di aver effettuato la notifica in data 03.07.2023 a mani del figlio capace _2
e convivente, come risulta dalla relata di notifica allegata telematicamente e che dunque sussistevano i termini di legge per la costituzione di parte resistente, impregiudicato l'impedimento a comparire della sig.ra alla udienza. CP_1
Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2024 il Giudice delegato:
- rilevato che dall'unione matrimoniale sono nati due figli maggiorenni di cui il figlio è autonomo ed ha un proprio nucleo familiare mentre il figlio R_
ha ormai 36 anni e ha terminato gli studi da diversi anni dovendosi _2 ritenere autosufficiente (peraltro lo stesso risulterebbe detenuto al REMS di
Subiaco da circa 2 anni e mezzo e percettore di pensione);
- considerato che non vi sono richieste economiche, avendo le parti regolato i loro rapporti in sede di separazione i loro rapporti con trasferimento a titolo gratuito della proprietà del 50% della casa coniugale, costituita da un appartamento e due autorimesse in Cerveteri, da a a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento una tantum; ha fatto salvi i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, ed ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento per a favore Parte_1 del figlio a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, _2 rinviando la causa per la decisione all'udienza del 27 settembre 2024 ore 9,30 concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c). 4
In merito alle richiese istruttorie il Giudice delegato ha rilevato che il difensore ha depositato documenti ma non ha avanzato richieste di prove orali per cui la causa per la decisione con termine per note conclusionali.
In data 11.09.2024 si è costituito il nuovo difensore della resistente, avv.
Tagliani, che ha richiesto la rimessione in termini della propria assistita adducendo che la propria assistita “per una serie di vicissitudini riesce a costituirsi nel presente giudizio soltanto depositando la presente memoria, dopo aver revocato l'incarico al precedente difensore con raccomandata … spedita in data 6.9.2024 e ricevuta in data
9.9.2024” ed in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati consegnati al figlio , totalmente incapace di intendere e di volere _2
(diversamente da quanto indicato nella relata di notifica e come documentato da documentazione allegata alla comparsa di risposta) e nel merito ha richiesto, il rigetto delle domande di controparte ed, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al versamento di un mantenimento a favore del figlio di euro _2
1.000,00 alla madre o all'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.05.1977 in Roma e trascritto presso il comune di Roma, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
In merito alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore della resistente, il Collegio ritiene che la medesima non possa essere accolta.
Deve osservarsi che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile: “se una parte dimostra di essere incorsa in decadenze (e di non aver quindi potuto rispettare un termine perentorio) per causa ad essa non imputabile, il giudice può rimetterla in termini.”.
Come noto, nel decidere se disporre o meno la rimessione in termini, il giudice deve valutare di volta in volta se effettivamente nel caso di specie sussista 5 una causa non imputabile alla parte.
Nel caso di specie, la sig.ra ha dapprima nominato difensore CP_1
l'avv. il quale con istanza depositata il 16.10.2023 ha dedotto Controparte_2 che “la IG.ra è stata costretta a letto per un lungo periodo di tempo a causa un grave CP_1 problema all'anca, che non le ha permesso di deambulare ed in data 28 settembre 2023 ha subito un intervento di “rimozione di chiodo endomidollare al femore destro”, con conseguente applicazione di una protesi all'anca destra;
- che a causa del suddetto intervento chirurgico la
IG.ra non ha potuto conferire con il sottoscritto procuratore per la costituzione in CP_1 giudizio, né fornire la documentazione necessaria” ed ha richiesto di rinviare l'udienza fissata al 18 ottobre 2023 per la comparizione delle parti, per impossibilità a comparire della IG.ra e per permettere alla medesima di costituirsi CP_1 nel presente giudizio.
Tale richiesta, tuttavia, è stata rigettata all'udienza del 18 ottobre 2023 dal giudice delegato atteso che la notifica era stata effettuata in data 3 luglio 2023 – circostanza documentata dalla relata da cui risultava la ricezione da parte del figlio , capace e convivente – e, su richiesta del difensore del ricorrente _2 si è proceduto all'audizione del ed all'adozione dei provvedimenti Pt_1 provvisori con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio condivide la decisione del giudice delegato, in quanto il difensore della resistente non ha eccepito difetti di notifica e, con riferimento alla malattia della resistente, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata ritenendo debba essere escluso che possa concedersi la rimessione in termini se il difensore alleghi come causa non imputabile della decadenza una malattia che comporti conseguenze di tipo esclusivamente motorio (v. Tribunale di Padova
15 luglio 2005), mentre può essere ammesso in caso di malore improvviso del domiciliatario prima dell'iscrizione a ruolo della causa (v. Cass. n. 363/2017).
Deve osservarsi che il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori e concesso un rinvio per la decisione della causa assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 27 settembre 2024.
Dunque, la resistente si è costituita dopo undici mesi dalla emissione dei provvedimenti provvisori con un nuovo difensore che, come detto, ha dedotto una serie di vicissitudini non meglio identificate per giustificare la tardiva costituzione e che, per la prima volta, con la comparsa di costituzione ha eccepito un difetto di notifica rilevando che il figlio sarebbe incapace di _2 intendere e di volere diversamente da quanto indicato dal messo notificatore. 6
In primo luogo, il Collegio osserva che la richiesta di rimessione in termini per un difetto di notifica deve ritenersi tardiva perché non è stata proposta nei primi scritti difensivi o in udienza ma esclusivamente con la comparsa di costituzione depositata dopo circa un anno dalla udienza di prima comparizione e dall'adozione dei provvedimenti provvisori.
Inoltre deve ritenersi che, anche nel merito, la richiesta è infondata.
In merito alla notifica a familiare convivente, secondo il disposto dell'art. 139 c. 2 c.p.c., la consegna dell'atto al familiare richiede che questi sia:
• maggiore di 14 anni;
• non palesemente incapace;
• legato da un rapporto di convivenza non occasionale;
• all'interno dell'abitazione o residenza del destinatario effettivo dell'atto.
Nel caso di specie, il messo notificatore non ha dato atto di una palese incapacità del figlio della resistente che ha ricevuto l'atto il 3 luglio 2024 dichiarandosi convivente e capace. D'altro canto, il difensore della resistente non ha contestato la circostanza della ricezione della notifica in tale data all'udienza del 18.10.2023 ma, come detto, ha solo richiesto un differimento della causa ed un termine per costituirsi in giudizio.
Pertanto, anche sotto profilo non può essere accolta la istanza di rimessione in termini.
Il Collegio ritiene che per tali motivi la resistente è decaduta alla possibilità di avanzare domande riconvenzionali e, nel caso di specie, non possa essere ammessa la domanda di condanna del ricorrente al versamento di un mantenimento a favore del figlio di euro 1.000,00 alla madre o _2 all'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale. Neanche possono essere ammessi, in quanto depositati tardivamente, i documenti allegati dal difensore della resistente (accertamento invalidità del figlio , ordinanze del CP_3 _2
Tribunale di Sorveglianza, decreto di nomina di ADS) e che comunque riguardano circostanze dedotte anche dal difensore del ricorrente e non contestate nel presente giudizio.
Infine, deve rilevarsi che eventualmente il figlio potrà richiedere tramite l'ADS, se ne ricorrono i presupposti, un assegno alimentare al padre, mentre non sussiste legittimazione della resistente a richiedere per suo conto un assegno di mantenimento, considerato che è ampiamente maggiorenne e a 36 anni _2 deve ritenersi superato il termine per chiedere il riconoscimento di un assegno di 7 mantenimento.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 18 ottobre 2023.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1668/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.05.1977 in
Roma tra nato a [...] il [...] e nata ad Parte_1 CP_1
Amandola (AP) il 26.01.1946, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di
Roma al n. 01471 P. 1, S. 01, anno 1977; dichiara le parti economicamente autonome;
conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza emessa ai _2 sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.; rigetta le ulteriori domande delle parti, per i motivi sopra esposti;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 23 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1668 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Terme (AL) rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Mallarino, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata ad [...] il [...] e residente in CP_1
Cerveteri, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Tagliani, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da comparse conclusionali depositate telematicamente nei termini assegnati ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. ed il Giudice istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 maggio 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in data 23.05.1977 a Roma trascritto nel locale registro degli atti di matrimonio al n. 01471 P. 1, S. 01, anno 1977;
- che dall'unione tra i coniugi sono nati due figli, , nato a [...] il R_
13/03/1978, e , nato a [...] il [...]; _2
- che in data 28/12/2009 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale tra i IG.ri e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni: trasferimento a titolo gratuito della proprietà del 50% della casa coniugale, costituita da appartamento e due autorimesse in Cerveteri, da
[...]
a a titolo di mantenimento una tantum, versamento di € Pt_1 CP_1
700,00 al mese da alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese mediche;
_2
- che il figlio si è diplomato in ragioneria nel 2006 e non ha più _2 proseguito gli studi;
- di non essere a conoscenza se lo stesso abbia nel frattempo svolto attività lavorativa retribuita, ma che comunque il figlio ha ormai 36 anni e dalla conclusione del percorso scolastico sono passati diversi anni;
- che il figlio non vive più con la madre da diverso tempo e _2 risulterebbe detenuto al REMS di Subiaco da circa 2 anni e mezzo, in quanto giudicato seminfermo di mente e pericoloso socialmente;
- che il figlio è autonomo ed ha un proprio nucleo familiare. R_ 3
Tanto dedotto, il ricorrente ha richiesto emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Roma il 23/05/1977 tra i coniugi e senza previsione di assegni di mantenimento a Parte_1 CP_1 favore di uno o dell'altro coniuge né a favore dei figli.
E' stata fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. per la data del
18.10.2023.
Con istanza del 16 ottobre 2023 il difensore della resistente ha richiesto un rinvio per motivi di salute della propria assistita depositando un certificato medico del dott. specialista in ortopedia con prescrizione di Persona_3 riposo per 30 giorni per osteoporosi totale anca destra e ha richiesto un termine per costituirsi in giudizio.
All'udienza del 18 ottobre 2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione del ricorrente su richiesta del suo difensore il quale ha insistito per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed ha rigettato le istanze del difensore della resistente in quanto il difensore di parte ricorrente ha documentato in atti di aver effettuato la notifica in data 03.07.2023 a mani del figlio capace _2
e convivente, come risulta dalla relata di notifica allegata telematicamente e che dunque sussistevano i termini di legge per la costituzione di parte resistente, impregiudicato l'impedimento a comparire della sig.ra alla udienza. CP_1
Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2024 il Giudice delegato:
- rilevato che dall'unione matrimoniale sono nati due figli maggiorenni di cui il figlio è autonomo ed ha un proprio nucleo familiare mentre il figlio R_
ha ormai 36 anni e ha terminato gli studi da diversi anni dovendosi _2 ritenere autosufficiente (peraltro lo stesso risulterebbe detenuto al REMS di
Subiaco da circa 2 anni e mezzo e percettore di pensione);
- considerato che non vi sono richieste economiche, avendo le parti regolato i loro rapporti in sede di separazione i loro rapporti con trasferimento a titolo gratuito della proprietà del 50% della casa coniugale, costituita da un appartamento e due autorimesse in Cerveteri, da a a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento una tantum; ha fatto salvi i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, ed ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento per a favore Parte_1 del figlio a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, _2 rinviando la causa per la decisione all'udienza del 27 settembre 2024 ore 9,30 concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c). 4
In merito alle richiese istruttorie il Giudice delegato ha rilevato che il difensore ha depositato documenti ma non ha avanzato richieste di prove orali per cui la causa per la decisione con termine per note conclusionali.
In data 11.09.2024 si è costituito il nuovo difensore della resistente, avv.
Tagliani, che ha richiesto la rimessione in termini della propria assistita adducendo che la propria assistita “per una serie di vicissitudini riesce a costituirsi nel presente giudizio soltanto depositando la presente memoria, dopo aver revocato l'incarico al precedente difensore con raccomandata … spedita in data 6.9.2024 e ricevuta in data
9.9.2024” ed in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati consegnati al figlio , totalmente incapace di intendere e di volere _2
(diversamente da quanto indicato nella relata di notifica e come documentato da documentazione allegata alla comparsa di risposta) e nel merito ha richiesto, il rigetto delle domande di controparte ed, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al versamento di un mantenimento a favore del figlio di euro _2
1.000,00 alla madre o all'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.05.1977 in Roma e trascritto presso il comune di Roma, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
In merito alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore della resistente, il Collegio ritiene che la medesima non possa essere accolta.
Deve osservarsi che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile: “se una parte dimostra di essere incorsa in decadenze (e di non aver quindi potuto rispettare un termine perentorio) per causa ad essa non imputabile, il giudice può rimetterla in termini.”.
Come noto, nel decidere se disporre o meno la rimessione in termini, il giudice deve valutare di volta in volta se effettivamente nel caso di specie sussista 5 una causa non imputabile alla parte.
Nel caso di specie, la sig.ra ha dapprima nominato difensore CP_1
l'avv. il quale con istanza depositata il 16.10.2023 ha dedotto Controparte_2 che “la IG.ra è stata costretta a letto per un lungo periodo di tempo a causa un grave CP_1 problema all'anca, che non le ha permesso di deambulare ed in data 28 settembre 2023 ha subito un intervento di “rimozione di chiodo endomidollare al femore destro”, con conseguente applicazione di una protesi all'anca destra;
- che a causa del suddetto intervento chirurgico la
IG.ra non ha potuto conferire con il sottoscritto procuratore per la costituzione in CP_1 giudizio, né fornire la documentazione necessaria” ed ha richiesto di rinviare l'udienza fissata al 18 ottobre 2023 per la comparizione delle parti, per impossibilità a comparire della IG.ra e per permettere alla medesima di costituirsi CP_1 nel presente giudizio.
Tale richiesta, tuttavia, è stata rigettata all'udienza del 18 ottobre 2023 dal giudice delegato atteso che la notifica era stata effettuata in data 3 luglio 2023 – circostanza documentata dalla relata da cui risultava la ricezione da parte del figlio , capace e convivente – e, su richiesta del difensore del ricorrente _2 si è proceduto all'audizione del ed all'adozione dei provvedimenti Pt_1 provvisori con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio condivide la decisione del giudice delegato, in quanto il difensore della resistente non ha eccepito difetti di notifica e, con riferimento alla malattia della resistente, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata ritenendo debba essere escluso che possa concedersi la rimessione in termini se il difensore alleghi come causa non imputabile della decadenza una malattia che comporti conseguenze di tipo esclusivamente motorio (v. Tribunale di Padova
15 luglio 2005), mentre può essere ammesso in caso di malore improvviso del domiciliatario prima dell'iscrizione a ruolo della causa (v. Cass. n. 363/2017).
Deve osservarsi che il Giudice ha emesso i provvedimenti provvisori e concesso un rinvio per la decisione della causa assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 27 settembre 2024.
Dunque, la resistente si è costituita dopo undici mesi dalla emissione dei provvedimenti provvisori con un nuovo difensore che, come detto, ha dedotto una serie di vicissitudini non meglio identificate per giustificare la tardiva costituzione e che, per la prima volta, con la comparsa di costituzione ha eccepito un difetto di notifica rilevando che il figlio sarebbe incapace di _2 intendere e di volere diversamente da quanto indicato dal messo notificatore. 6
In primo luogo, il Collegio osserva che la richiesta di rimessione in termini per un difetto di notifica deve ritenersi tardiva perché non è stata proposta nei primi scritti difensivi o in udienza ma esclusivamente con la comparsa di costituzione depositata dopo circa un anno dalla udienza di prima comparizione e dall'adozione dei provvedimenti provvisori.
Inoltre deve ritenersi che, anche nel merito, la richiesta è infondata.
In merito alla notifica a familiare convivente, secondo il disposto dell'art. 139 c. 2 c.p.c., la consegna dell'atto al familiare richiede che questi sia:
• maggiore di 14 anni;
• non palesemente incapace;
• legato da un rapporto di convivenza non occasionale;
• all'interno dell'abitazione o residenza del destinatario effettivo dell'atto.
Nel caso di specie, il messo notificatore non ha dato atto di una palese incapacità del figlio della resistente che ha ricevuto l'atto il 3 luglio 2024 dichiarandosi convivente e capace. D'altro canto, il difensore della resistente non ha contestato la circostanza della ricezione della notifica in tale data all'udienza del 18.10.2023 ma, come detto, ha solo richiesto un differimento della causa ed un termine per costituirsi in giudizio.
Pertanto, anche sotto profilo non può essere accolta la istanza di rimessione in termini.
Il Collegio ritiene che per tali motivi la resistente è decaduta alla possibilità di avanzare domande riconvenzionali e, nel caso di specie, non possa essere ammessa la domanda di condanna del ricorrente al versamento di un mantenimento a favore del figlio di euro 1.000,00 alla madre o _2 all'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale. Neanche possono essere ammessi, in quanto depositati tardivamente, i documenti allegati dal difensore della resistente (accertamento invalidità del figlio , ordinanze del CP_3 _2
Tribunale di Sorveglianza, decreto di nomina di ADS) e che comunque riguardano circostanze dedotte anche dal difensore del ricorrente e non contestate nel presente giudizio.
Infine, deve rilevarsi che eventualmente il figlio potrà richiedere tramite l'ADS, se ne ricorrono i presupposti, un assegno alimentare al padre, mentre non sussiste legittimazione della resistente a richiedere per suo conto un assegno di mantenimento, considerato che è ampiamente maggiorenne e a 36 anni _2 deve ritenersi superato il termine per chiedere il riconoscimento di un assegno di 7 mantenimento.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 18 ottobre 2023.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1668/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.05.1977 in
Roma tra nato a [...] il [...] e nata ad Parte_1 CP_1
Amandola (AP) il 26.01.1946, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di
Roma al n. 01471 P. 1, S. 01, anno 1977; dichiara le parti economicamente autonome;
conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza emessa ai _2 sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.; rigetta le ulteriori domande delle parti, per i motivi sopra esposti;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 23 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso 8