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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/07/2024, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5509/2020 R.G. avente ad oggetto: azione di risarcimento danni TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cioffi e Parte_1
Giovanni Cioffi, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Sarno (Sa), al Viale Margherita, n. 98 ATTRICE E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Clorinda Coppola giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in alla Via Sarno n. 49 CP_1
CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 18.11.2019, alle ore 10.30/11,00 circa, in , in via Orto delle CP_1
Fabbriche. Deduceva l'attrice che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva a piedi la via Orto delle Fabbriche, sul lato destro del ciglio della strada, con direzione via Roberto Serafino, giunta a pochi metri prima del civico 7, cadeva in una buca profonda e ricoperta da fogliame, pericolosa, non visibile, non debitamente segnalata e né transennata, presente sul manto stradale, quest'ultimo anche umido a causa delle precipitazioni piovose verificatesi nei giorni precedenti all'incidente. Aggiungeva che in conseguenza del descritto sinistro riportava lesioni personali. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Espletata la prova testimoniale, respinta l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. La domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato
“dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue
- ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era una buca, priva di marciapiedi) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (detriti e fogliame che la rendevano non visibile, e mancata segnalazione). Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4- 2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e delle ulteriori circostanze acquisite dalla documentazione in atti (documentazione medica e fotografica, lettera di costituzione in mora), non può dirsi provata la sussistenza dell'insidia stradale prospettata da parte attrice. Difatti, in ragione delle circostanze di fatto emerse dalla espletata istruttoria, sia testimoniale che documentale, si rileva che l'anomalia lamentata era percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la diligenza media e che, conseguentemente, la danneggiata avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare l'evento de quo. Invero, sebbene l'attrice abbia dedotto che il dissesto stradale non era visibile essendo la buca ricoperta da fogliame, e il manto stradale si presentasse umido a causa delle precipitazioni piovose verificatesi nei giorni precedenti all'incidente, tuttavia, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, , è risultato che la strada percorsa, sebbene Testimone_1 asfaltata, si presentava in pessimo stato di manutenzione a causa della presenza di varie buche, anche perché, trattandosi di una strada che sbocca in campagna, quando piove, i detriti sono trasportati sulla parte asfaltata. Ha aggiunto che nei giorni precedenti aveva piovuto e la strada presentava ancora delle pozzanghere e del fogliame caduto dagli alberi di noci che si trovano lungo la strada. Ebbene, il descritto stato dei luoghi, confermato dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, evidenzia, a parare del tribunale, che il dissesto stradale, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, fosse visibile e percepibile dalla danneggiata ove la stessa avesse prestato la necessaria attenzione nel percorrere un tratto di strada in prossimità di una campagna e i cui margini posti sotto al muro, si presentano chiaramente dissestati rispetto alla carreggiata centrale, invece, asfaltata. Non può configurarsi, quindi, un'ipotesi di “insidia” in quanto la disconnessione, seppur coperta da fogliame al momento del sinistro, era visibile essendosi l'evento verificato in pieno giorno (ore 10.30/11,00 circa) e la presenza di detriti - portati dal mal tempo del giorno antecedete - ed eventuali foglie ivi raccolte (come allegato in citazione) ne evidenziava la presenza e costituiva una ragione sufficiente ed evidente per evitarla;
inoltre, il dissesto era di dimensioni sufficienti, stando all'allegazione fotografica presente in atti, da rendere inverosimile che la danneggiata, con la normale attenzione che il pedone, in osservanza del principio di autoresponsabilità, deve necessariamente prestare nel percorrere una strada, peraltro, in cattivo stato di manutenzione, non avesse potuto percepire o anche solo prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa, tenuto anche conto della circostanza che ben conosceva tale zona comunale, ivi abitando i suoi genitori, e che presuntivamente aveva percorso già in precedenza tale tratto stradale. Va, inoltre, considerata anche la giovane età della stessa (34 anni) al momento del fatto e la conseguente e presumibile prontezza di riflessi della medesima. Del resto, la stessa , che accompagnava nelle circostanze Testimone_1 di tempo e di luogo l'attrice, ha dichiarato in sede testimoniale di essersi avveduta del pessimo stato di manutenzione della strada a causa della presenza di varie buche e svariate pozzanghere, avendo piovuto nei giorni precedenti, e del fogliame caduto dagli alberi di noci che si trovano lungo la strada. Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attrice o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. Ne consegue che l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dalla stessa la quale, ha percorso il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, o arrestandosi, in modo da non porre il piede sui molteplici dissesti ivi presenti), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022 (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 400,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.200,00; fase decisionale, euro 1.500,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 del , in persona del p.t., che liquida in euro Controparte_1 CP_2
3.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Torre Annunziata il 4 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cioffi e Parte_1
Giovanni Cioffi, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Sarno (Sa), al Viale Margherita, n. 98 ATTRICE E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Clorinda Coppola giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in alla Via Sarno n. 49 CP_1
CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 18.11.2019, alle ore 10.30/11,00 circa, in , in via Orto delle CP_1
Fabbriche. Deduceva l'attrice che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva a piedi la via Orto delle Fabbriche, sul lato destro del ciglio della strada, con direzione via Roberto Serafino, giunta a pochi metri prima del civico 7, cadeva in una buca profonda e ricoperta da fogliame, pericolosa, non visibile, non debitamente segnalata e né transennata, presente sul manto stradale, quest'ultimo anche umido a causa delle precipitazioni piovose verificatesi nei giorni precedenti all'incidente. Aggiungeva che in conseguenza del descritto sinistro riportava lesioni personali. Nel costituirsi in giudizio il eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Espletata la prova testimoniale, respinta l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. La domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato
“dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue
- ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie la danneggiata ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era una buca, priva di marciapiedi) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (detriti e fogliame che la rendevano non visibile, e mancata segnalazione). Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4- 2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
3.1. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e delle ulteriori circostanze acquisite dalla documentazione in atti (documentazione medica e fotografica, lettera di costituzione in mora), non può dirsi provata la sussistenza dell'insidia stradale prospettata da parte attrice. Difatti, in ragione delle circostanze di fatto emerse dalla espletata istruttoria, sia testimoniale che documentale, si rileva che l'anomalia lamentata era percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la diligenza media e che, conseguentemente, la danneggiata avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare l'evento de quo. Invero, sebbene l'attrice abbia dedotto che il dissesto stradale non era visibile essendo la buca ricoperta da fogliame, e il manto stradale si presentasse umido a causa delle precipitazioni piovose verificatesi nei giorni precedenti all'incidente, tuttavia, dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, , è risultato che la strada percorsa, sebbene Testimone_1 asfaltata, si presentava in pessimo stato di manutenzione a causa della presenza di varie buche, anche perché, trattandosi di una strada che sbocca in campagna, quando piove, i detriti sono trasportati sulla parte asfaltata. Ha aggiunto che nei giorni precedenti aveva piovuto e la strada presentava ancora delle pozzanghere e del fogliame caduto dagli alberi di noci che si trovano lungo la strada. Ebbene, il descritto stato dei luoghi, confermato dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, evidenzia, a parare del tribunale, che il dissesto stradale, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, fosse visibile e percepibile dalla danneggiata ove la stessa avesse prestato la necessaria attenzione nel percorrere un tratto di strada in prossimità di una campagna e i cui margini posti sotto al muro, si presentano chiaramente dissestati rispetto alla carreggiata centrale, invece, asfaltata. Non può configurarsi, quindi, un'ipotesi di “insidia” in quanto la disconnessione, seppur coperta da fogliame al momento del sinistro, era visibile essendosi l'evento verificato in pieno giorno (ore 10.30/11,00 circa) e la presenza di detriti - portati dal mal tempo del giorno antecedete - ed eventuali foglie ivi raccolte (come allegato in citazione) ne evidenziava la presenza e costituiva una ragione sufficiente ed evidente per evitarla;
inoltre, il dissesto era di dimensioni sufficienti, stando all'allegazione fotografica presente in atti, da rendere inverosimile che la danneggiata, con la normale attenzione che il pedone, in osservanza del principio di autoresponsabilità, deve necessariamente prestare nel percorrere una strada, peraltro, in cattivo stato di manutenzione, non avesse potuto percepire o anche solo prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa, tenuto anche conto della circostanza che ben conosceva tale zona comunale, ivi abitando i suoi genitori, e che presuntivamente aveva percorso già in precedenza tale tratto stradale. Va, inoltre, considerata anche la giovane età della stessa (34 anni) al momento del fatto e la conseguente e presumibile prontezza di riflessi della medesima. Del resto, la stessa , che accompagnava nelle circostanze Testimone_1 di tempo e di luogo l'attrice, ha dichiarato in sede testimoniale di essersi avveduta del pessimo stato di manutenzione della strada a causa della presenza di varie buche e svariate pozzanghere, avendo piovuto nei giorni precedenti, e del fogliame caduto dagli alberi di noci che si trovano lungo la strada. Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attrice o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. Ne consegue che l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dalla stessa la quale, ha percorso il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, o arrestandosi, in modo da non porre il piede sui molteplici dissesti ivi presenti), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022 (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 400,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.200,00; fase decisionale, euro 1.500,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 del , in persona del p.t., che liquida in euro Controparte_1 CP_2
3.600,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. Così deciso in Torre Annunziata il 4 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo