Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1604/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29/05/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft
Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. CALLA' STEFANO, anche in sostituzione dell'avv. Serra.. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 2986/24 RG trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Il Giudice, esaminati i documenti prodotti e sentito il difensore , al fine di verificare l'interesse ad agire della ricorrente dispone l'acquisizione della domanda di Pt_1 inserimento nella graduatoria GPS per gli anni 2024-2026.
L'avv. Callà provvede al deposito della domanda di inserimento nella graduatoria della
Si riporta ai ricorsi e chiede l'accoglimento delle domande. Avanza istanza di Pt_1 distrazione delle spese anche per la posizione . Chiede di essere esonerato Pt_1 dalla lettura della sentenza. Il Giudice autorizza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1604/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa n. RG 2986/2024) promossa da
(C.F./P.I. e da Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi, la prima, dall'avv. CALLA' STEFANO e dall'avv. SERRA BERNARDINO e, il secondo, solo dall'avv. CALLA' STEFANO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa CP_2
Fabiana De Donato, per la causa n. 1604/2024 r.g. e dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli per la causa n. 2986/2024 r.g., tutti funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato 20/06/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il Controparte_1 Contr
(di seguito indicato anche solo come ) al fine di sentir accogliere
[...] le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1604/2024:
“In via principale, 1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con
2 contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3, 35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
3) condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. in via subordinata,
4) condannare il , nell'evenienza in cui al momento Controparte_1 della pronuncia giudiziale il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale ”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito :
• “in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
• in via ancora principale, rigettare la domanda per l'a.s.2020/2021 poiché trattasi di una prestazione lavorativa inferiore alle ore settimanali previste dal contratto e come tale non utile per usufruire del beneficio della carta docente.
• In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
• in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 28/11/2024, ha convenuto in Parte_2 Contr giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2986/2024 RG:
“In via principale,
3 1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3, 35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 3) condannare il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta
[...] elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente. in via subordinata, 4) condannare il , nell'evenienza in cui al momento Controparte_1 della pronuncia giudiziale il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa. RIGETTARE ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto. IN VIA SUBORDINATA, RIGETTARE la pretesa relativa all'a.s. 2023/2024 per svolgimento di supplenze brevi e saltuarie con scadenza anteriore al termine delle attività didattiche. RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
RIGETTARE la richiesta di riconoscimento di accessori sulla somma pretesa e di cumulo di interessi e rivalutazione.”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 29/05/2025 il procedimento n. 1604/2024 RG è stato riunito al procedimento n. 2986/2024 RG ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice, dopo aver acquisito i documenti indicati a verbale, ha invitato la parte presente alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
4 e rientrano nell'ambito del personale docente e hanno Pt_1 Parte_2 concluso con il convenuto plurimi contratti come descritti nei rispettivi ricorsi CP_1 indicando:
Pt_1 per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 07/10/2021 al 30/06/2022 e dal 25/10/2021 al 30/06/2022, per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 28/09/2022 al 30/06/2023, per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 18/09/2023 al 30/06/2024, (cfr. docc. nn. 1,2,3 fasc. ric. e doc. n. 1 fasc. MI);
Parte_2
per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 26/10/21 al 30/06/2022,
per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12/09/22 al 30/06/2023,
per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 12.09.23 all'8.06.24 con orario completo e dal 18.09.2023 all'8.06.24 per 3 ore settimanali, dal 10.06.2024 all'11.06.2024, il 14.06.2024, il 21.06.2024, il 25.06.2024 e il 27.06.2024, con orario completo;
per l'anno scolastico 2024/2025 un servizio dal 1/09/2024 al 30/06/2025, (cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 4 fasc. ric. e doc. n. 4 fasc. MI).
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5
5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_5 sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto
6 interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in CP_6 ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna deduzione CP_1 di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione - soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
7 pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che
- la ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. Parte_1
4, co. 2 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché iscritto nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto - per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso.
Il ha eccepito che per la supplenza relativa all'a.s. 2022/2023 la docente CP_1
poteva chiedere l'attribuzione del beneficio per via amministrativa in virtù Pt_1 dell'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023 conv. in L. 103/2023. L'eccezione va rigettata in quanto il riferimento che la norma fa all'anno 2023, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 parte ricorrente non poteva fruire del beneficio in via amministrativa.
Aggiungasi che alla ricorrente va riconosciuto al ricorrente anche il beneficio Pt_1 con riferimento all'a.s. 2023/24, per il quale ha concluso un contratto di supplenza fino al
8 30.06.2024, in quanto l'art. 15 co. 1 D.L. n. 69/2023, conv. in L. 103/2023, che prevede il beneficio per le sole supplenze con scadenza sino al 31.08.2024 va disapplicato per contrasto con il diritto eurounitario, come chiarito dal principio espresso dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 sopra richiamata.
Il MINISTERO ha eccepito, inoltre, la fondatezza della richiesta della docente per l'a.s. 2020/2021 (da intendersi 21/22) in quanto avrebbe svolto una Pt_1 prestazione lavorativa inferiore all'orario completo settimanale. L'eccezione va rigettata poiché il servizio di docenza svolto è superiore alla durata minima della prestazione part time prevista per i docenti di ruolo (pari almeno al 50% di quella a tempo pieno) , sicché il beneficio può essere riconosciuto.
Va dichiarato che anche
- il ricorrente , destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 3, L. Parte_2
124/1999 e a tutt'oggi interno al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso per l'a.s. 2024/2025 un contratto di supplenza come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste come indicate nel ricorso ad eccezione dell'a.s. 2023/2024 in quanto in tale anno, come eccepito Contr dal , il ricorrente ha svolto una sommatoria di supplenze brevi, non contigue nel tempo per il mese di giugno e che non completano un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co 1 e 2, L. 124/1999. A riguardo di tale esclusione si osserva che la Carta Docente non ha natura retributiva e quindi sinallagmatica e pertanto non può essere riconosciuta pro- rata.
Questo Giudice osserva che per l'a.s. 2023/2024 il diritto non può essere riconosciuto neppure se si considera l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 che riconosce l'obbligo formativo anche ai docenti precari con supplenze di breve durata;
l'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99 che prevede l'equiparabilità ad anno pieno delle supplenze di durata complessiva pari o superiori ai 180 giorni, sia pure a fini diversi dalla ricostruzione della carriera nonché l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94, con le modifiche introdotte dall'art. 14 del DL. n. 69/23 il quale sancisce, anche in sede di ricostruzione della carriera, l'integrale riconoscimento del servizio precario.
Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 11 c. 14 L. n. 124 del 1999 prevedono che il servizio non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni non per qualsivoglia finalità, ma solo ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Di seguito vengono riportate le norme.
Art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994
“1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
9 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
Art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999
"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Ebbene, è di tutta evidenza che il bonus in parola non ha alcuna attinenza con la tematica del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, sicché le norme sopra citate non trovano applicazione nella presente causa e deve trovare accoglimento l'eccezione del
. CP_1
Aggiungasi che il ricorrente non ha dedotto quali sono gli elementi di fatto che per l'a.s. 2023/2024 rendono i servizi svolti analoghi a quelli del docente in ruolo, sicché sul punto le allegazioni circa una asserita discriminazione sono generiche e, pertanto, infondate.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente del ricorrente/dei ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in quanto CP_1 parti ricorrenti non avrebbero mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
10 3) La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza e della soccombenza prevalente.
A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come in concreto accertato come dovuto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto di un terzo, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per la causa n. 1604/2024 RG: totale crediti 1.500 (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5/3x2= 437,66; per la causa n. 2986/2024 RG: totale crediti 1.500 (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; totale 656,5/3x2= 437,66.
Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento della somma dei valori dei crediti accertati (euro 3.000,00 ) [scaglione 1.100,01 – 5.200]: euro 373,00.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 1.248,32 (437,66+436,66+373).
11 La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) rigetta per il resto
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.248,32 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 29/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
12