TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8148/2023 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.BEOZZO BARBARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAVALLINI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato le seguenti
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente “
1. Ammonirsi, ex art. 473bis 39 c.p.c. il IG affinché CP_1
adempia ai suoi obblighi economici nei confronti dei figli;
2. Individuarsi, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal IG CP_1 per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3. Condannarsi il IG al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria CP_1
nella misura ritenuta idonea alle finalità previste, per le motivazioni di cui in narrativa, a favore della Cassa delle ammende.
4. Nominarsi, ex art. 473bis 26 c.p.c, un ausiliario per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti e fornire ausilio per i minori e agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
5. Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
6. Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse indicazioni del
CTU o del servizio sociale, secondo il seguente calendario:
- un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini alle ore 19,00 e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
- tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola precisandosi che per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
- metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
pagina 2 di 16 - due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé i figli per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con i figli.
7. Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Verona, Via Monte
Ortigara, n. 2, così identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Verona al foglio 116 particella 101 sub. 30, cat. A/2 classe 3, consistenza 5,5 e foglio 116 particella 101 sub. 31, classe C/2, classe 3, consistenza 22 mq alla IGa con arredi e corredi, Parte_1
perché vi abiti con i figli.
8. Porsi a carico del IG l'obbligo di corrispondere, a partire dal Controparte_1
deposito del ricorso introduttivo, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese tramite bonifico bancario alla sig.ra la somma mensile di euro 1.200,00 (ovvero 600,00 euro Parte_1
a figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale a titolo di mantenimento dei figli.
9. Porsi l'obbligo a carico del IG , sempre a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole, di corrispondere la propria quota di mutuo gravante sulla casa familiare.
10. Porsi a carico dei genitori, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, nella misura del 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) ovvero:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
pagina 3 di 16 eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II) IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività̀ dovrà̀ esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà̀ inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà̀ comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Disporsi l'attribuzione alla IGa del 100% dell'assegno unico per i figli. Parte_1
12. Condannarsi il IG al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
pagina 4 di 16 Nominarsi CTU al quale sottoporre il seguente quesito “esaminati gli atti e i documenti di causa, viste le parti, i figli minori e la compagna del IG , effettuati, se opportuno, CP_1
test psicometrici, fornisca ogni elemento idoneo a consentire di valutare le personalità e i limiti dei genitori e le loro capacità di interrelazione quanto al comune e persistente ruolo genitoriale nonché la loro rispettiva adeguatezza, quali genitori affidatari, a comprendere e valutare le necessità, le capacità, le inclinazioni naturali dei figli al fine di consentire a questi ultimi una crescita serena e lo sviluppo personale più adeguato ed indichi quali provvedimenti relativi al collocamento e alle modalità di visita e in particolare in ordine al pernottamento dei minori presso il padre, siano indicati per l'instaurazione e/o il mantenimento di una relazione parentale adeguata e rispettosa del benessere psicofisico dei minori” o - in alternativa disporsi l'intervento del Servizio sociale competente per: -
l'attivazione di un percorso di sostegno in favore dei IGi e al fine di Pt_1 CP_1
consentire al padre di riappropriarsi di un ruolo genitoriale adeguato e - un monitoraggio in ordine alle relazioni padre - figli e all'andamento delle visite.
Si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia:
- ammettere la prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 28;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione dell'ultima Controparte_1
dichiarazione dei redditi.
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione della Controparte_1
dichiarazione di successione della IGa , madre del resistente. Persona_3
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione degli ordini e Controparte_1
delle vendite effettuate da tutti i profili aperti sui siti catawiki, ebay e subito.it.
Si chiede di disporre, ove venissero negate le risultanze patrimoniali sopra esposte, che la
Polizia Tributaria - Guardia di Finanza (autorizzando la delega delle indagini nell'ambito dell'organizzazione interna della stessa G.F.) verifichi le reali disponibilità reddituali del IG nonché le reali entrate derivanti dalla vendita di opere d'arte”. CP_1
Per parte resistente “IN VIA PRINCIPALE:
1) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
pagina 5 di 16 2) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- ogni mattina durante l'anno scolastico per accompagnare entrambi i figli dall'abitazione materna alle rispettive scuole;
- tutti i lunedì all'uscita di scuola (o alle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
- tutti i giovedì all'uscita di scuola (o alle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
- un fine settimana al mese, che il sig. avrà cura di indicare alla sig.ra in base CP_1 Pt_1
agli impegni lavorativi, con almeno quindici giorni di anticipo, dal sabato mattina ore
10:00 sino alla domenica sera ore 20:00 dopo cena;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola e precisandosi che per il 2024 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
- metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2024 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé i figli per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore
e con i figli.
3) Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Verona, Via Monte
Ortigara, n. 2, così identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Verona al foglio 116 particella 101 sub. 30, cat. A/2 classe 3, consistenza 5,5 e foglio 116 particella 101 sub. 31, classe C/2, classe 3, consistenza 22 mq alla IGa con arredi e corredi, Parte_1 perché vi abiti con i figli e tenersi conto dell'assegnazione a favore della ricorrente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 337 sexies, comma 2° c.p.c. in sede di quantificazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli minorenni.
4) Darsi atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., che il sig. , come CP_1
esposto in narrativa, sosterrà mensilmente oneri economici gravanti sull'abitazione
pagina 6 di 16 famigliare (50% mutuo principale, 100% mutuo restauro) da assegnarsi alla ricorrente pari, ad oggi, ad euro 587,71 mensili (al netto delle spese condominiali relative ai consumi)
e, considerata la capacità economica della ricorrente, considerarsi tale onere mensile del convenuto quale modalità proporzionata ed adeguata degli obblighi di mantenimento paterno ordinario nell'interesse della prole.
5) Porsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) ovvero: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante esclusa
l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese
pagina 7 di 16 di cui al capoverso II) IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia
d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà̀ comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice. Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6) Condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di causa oltre Pt_1
accessori.
IN VIA SUBORDINATA:
Ferme restando le domande formulate in via principale di cui ai punti sopra riportati 1), 2),
3), 5) e 6) e 7), nelle denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenesse di accogliere la domanda formulata in via principale di cui al punto 4), disporsi a carico del sig. , a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile di euro 100,00 per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di euro 200,00, od il diverso importo che il Collegio riterrà di giustizia e proporzionato alla capacità economica del sig.
, da versarsi alla sig.ra a mezzo di bonifico continuativo entro il giorno venti di CP_1 Pt_1
ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La sig.ra ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale dei figli e nati il 11.3.2017 e Persona_4 Persona_5
il 30.6.2022 dalla relazione durata 8 anni con il resistente . Controparte_1
pagina 8 di 16 In fatto ha allegato che già nel 2021, prima della nascita del secondogenito, la coppia aveva attraversato una crisi e il resistente aveva sottoscritto un impegno nel quale dichiarava che avesse abbondonato la casa familiare, avrebbe pagato un mantenimento mensile di €
1.500,00 per la figlia;
la crisi, poi, rientrava e nel 2022 è nato il secondogenito Per_1
; nell'estate del 2023 il IG ha iniziato a manifestare insofferenza nei Per_2 CP_1
confronti della famiglia e a porre in essere atteggiamenti provocatori ed aggressivi dal punto di vista verbale e psicologico;
nell'agosto 2023, dopo aver raggiunto la compagna e i figli in
Calabria, senza previo accordo con la madre, ha comunicato alla bambina di non andare più
d'accordo con la mamma e di voler trascorrere le vacanze lontano da lei;
la ricorrente ha poi scoperto che il compagno aveva una relazione con la maestra della scuola materna e babysitter dei figli e che agli appuntamenti con la ragazza portava anche la figlia;
Per_1 dopo che la sig. ha chiesto al compagno di lasciare la casa familiare, quest'ultimo si è, Pt_1
dapprima, trasferito presso la casa della nuova compagna e, successivamente, ha preso affitto insieme a lei un altro immobile.
Per quanto concerne i figli la ricorrente ha dedotto che il resistente ha interrotto il percorso che avevano deciso di intraprendere con una psicoterapeuta privata per individuare modalità comuni per spiegare alla figlia la situazione;
che dagli incontri era comunque emerso che il padre predilige relazionarsi e trascorrere il tempo con la figlia mentre Per_1
ha difficoltà a gestire e prendersi cura del figlio più piccolo;
che le parti hanno comunque concordato che si fermi a dormire dal padre il lunedì e il giovedì mentre , Per_1 Per_2
ancora molto piccolo, solamente il giovedì.
Ciò posto la ricorrente ha concluso per l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla ricorrente ed espressa previsione della divisione al 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile; quanto alla regolamentazione del diritto di visita ha indicato un calendario da implementare a distanza di qualche mese per quanto concerne il figlio minore, secondo cui il padre terrà con sé i figli tutti i lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00; tutti i giovedì all'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
pagina 9 di 16 metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi.
In merito alle condizioni economiche ha dedotto di essere al momento disoccupata in quanto, prima della nascita del secondogenito, lavorava come commessa ma i turni si erano incompatibili con la gestione della famiglia e dei figli posto che anche il padre svolge il medesimo lavoro con turni;
che da giugno 2023 ha iniziato a percepire la NASPI per circa
900,00 euro mensili, da settembre 2023 ha iniziato un corso per operatore amministrativo segretariale e percepisce integralmente l'assegno unico per i due figli pari a complessivi
108,00 euro;
è titolare di un conto corrente aperto presso Banca Unicredit sul quale ha risparmi per circa 150.000,00 euro derivanti dall'eredità della propria mamma;
ha inoltre ereditato la quota di 1/3 di un immobile in Abruzzo e un altro immobile in Calabria. Il resistente invece lavora come dipendente presso “Space 2000 s.p.a.” con stipendio di CP_1
€ 2.372,00, è titolare inoltre della quota del 5% della società “Pivetta costruzioni” e, oltre all'attività lavorativa dipendente, acquista e vende online in contanti quadri di valore, attività dalla quale ricava entrate non tracciabili ma quantificate in circa € 3000 al mese;
è proprietario di un immobile in provincia di Pordenone per il quale sostiene una rata di mutuo di € 350 e che loca con rata di € 400; sostiene per intero la rata del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa in comproprietà con la ricorrente pari a € 237,71 e il 50% del mutuo per l'acquisto.
Tanto premesso ha chiesto un contributo di mantenimento per i due figli minori di €
1.200 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio contestando in fatto quanto Controparte_1
rappresentato in merito ai suoi rapporti con i figli, in particolare al minore , e alle sue Per_2
assenze da casa. Ha quindi precisato che il progetto familiare era fallito per comportamenti assunti dalla ricorrente e, solo in seguito, il sig. ha iniziato una nuova relazione con CP_1
la sua attuale compagna e convivente sig.ra che il supporto terapeutico Per_6
intrapreso privatamente non aveva avuto seguito perché la sig.ra introduceva Pt_1
aspettative di natura economica che il sig. non riusciva a soddisfare. CP_1
Quanto alle condizioni economiche delle parti il resistente ha evidenziato che la Parte sig.ra sino al mese di maggio 2023 ha lavorato per la multinazionale , in regime Pt_1
di maternità, che poi lasciato con l'obiettivo di acquisire competenze specifiche ed accedere pagina 10 di 16 al settore lavorativo legato ai propri studi secondari;
ha poi contestato di svolgere un secondo lavoro produttivo del reddito allegato dalla ricorrente. A quest'ultimo riguardo ha precisato che dall'attività hobbistica di ricerca oggetti, arredi, quadri d'interesse, stampe, opere curiose, insolite ed originali da rigattieri, mercatini dell'usato o piattaforme web ha sempre tratto, salvo rare eccezioni, guadagni minimi. L'immobile di proprietà in provincia di Pordenone non è più produttivo di reddito avendo il conduttore disdettato il contratto di locazione. In merito alla dichiarazione del 27.9.2021 con cui si impegnava a versare la somma di € 1.500, ha contestato che tale manoscritto possa costituire una confessione circa le sue disponibilità economiche deducendo che la dichiarazione gli era stata di fatto
“estorta” dalla sig. al sig. per sedare un momento di tensione con minaccia della Pt_1 CP_1
ricorrente di lasciarlo improvvisamente e di portargli via la figlia . Per_1
Tanto premesso si è associato alla domanda di affido condiviso dei due figli Per_1
e , ha indicato un calendario di visita con accompagnamento quotidiano dei figli a Per_2
scuola e per il resto sostanzialmente coincidente con quello indicato dalla ricorrente. Dal punto di vista economico ha chiesto darsi atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., che il sig. sosterrà mensilmente oneri economici gravanti sull'abitazione CP_1 famigliare (50% mutuo principale, 100% mutuo restauro) per complessivi € 587,71 mensili oltre al 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente e riconoscimento dell'assegno unico al 100% in capo alla ricorrente.
Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 la ricorrente ha contestato la modalità con la quale la compagna del resistente è stata introdotta nella vita dei figli manifestando preoccupazione per il benessere dei minori sia per questo che per il mancato rispetto delle esigenze e dei tempi dei due bambini quanto il padre ha i figli con sé. Ha inoltre ribadito che con la vendita di opere d'arte il ricorrente guadagna consistenti somme di denaro.
Alla prima udienza di comparizione è stata formulata una proposta transattiva non accettata dal resistente;
quindi con ordinanza del 5.4.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e valutate le richieste istruttorie. Acquistata la documentazione di cui all'ordine di esibizione, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
* * * * *
pagina 11 di 16 Affido e regolamentazione del diritto di visita
Il presente ricorso è stato promosso dalla ricorrente per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e, dopo aver rappresentato i motivi a seguito dei quale la relazione era terminata e i comportamenti non del tutto adeguati del resistente nell'introdurre la nuova compagna e nel gestire il figlio minore, ha concluso per l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso di sé dei due figli e proposto un calendario di visite con due pernotti la settimana, la divisione paritaria dei periodi di Natale Pasqua, due settimana durante e vacanze estive.
Anche nella comparsa conclusionale la ricorrente ha ribadito l'accordo delle parti in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli salvo subito dopo allegare di rendersi conto che il padre spesso non è in grado di tenere conto dei bisogni degli stessi e che “la situazione è oggi intollerabile e sta ponendo a rischio la sana crescita dei figli arrecando agli stessi un grave pregiudizio”. Ha quindi chiesto che vengano assunti i provvedimenti più opportuni a tutela dei minori, l'ammonimento, ex art. 473bis 39 c.p.c. del IG , con condanna ex art. 614 c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per CP_1 ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente contesta sostanzialmente che l'inserimento della compagna del resistente all'interno della famiglia ha creato notevoli disagi ai figli di cui il padre non ha consapevolezza e che dal padre i bambini vanno a letto tardi, arrivano a scuola molto stanchi e spesso sono ammalati dopo la permanenza da lui.
Si tratta di contestazione del tutto generiche;
la convivenza del ricorrente o quantomeno l'imminente progetto di convivenza presso un'abitazione presa in locazione da entrambi era una circostanza allegata dalla stessa ricorrente al momento dell'instaurazione del procedimento quando le parti avevano già concordato e sperimentato i pernotti dei figli.
A prescindere dalla sensibilità o meno del resistente nel gestire il momento di crisi con la ricorrente e la creazione di un nuovo progetto di vita, il diritto di visita del padre con relativi pernotti e periodi di vacanza è in essere da oltre un anno e non vengono allegate situazioni patologiche (se non un generico mancato rispetto degli orari notturni e conseguente stanchezza dei bambini) o di gravità tale da giustificare l'espletamento di una
CTU o provvedimenti sanzionatori.
pagina 12 di 16 Dagli atti emerge piuttosto l'elevata conflittualità tra i genitori e una diversa modalità di affrontare la cura dei minori. Emblematico a tal fine l'episodio circa i tempi di eliminazioni dei punti di sutura al figlio;
secondo la ricorrente il padre avrebbe tolto Per_2
i punti di sutura al bambino in modo inadeguato senza tenere conto che si trovavano a mare e che quindi sarebbe stato opportuno tenerli di più e far visita il bambino da un medico specializzato;
d'altra parte non risulta che il resistente abbia rassicurato la madre tenendola aggiornata né mostrato lo stato della ferita. Premesso non risultano nemmeno allegate né documentate problematiche di cicatrizzazione della ferita, il fatto in sé denota la comunicazione, scarsa e poco costruttiva, tra i genitori, oltre ad una diverse soglia di preoccupazione dei genitori, ma non desta, in sé, particolare preoccupazione per il benessere dei bambini.
Ciò posto va disposto, come richiesto, l'affido condiviso dei minori e Persona_4
con collocamento prevalentemente degli stessi presso la madre. Il padre Persona_5
avrà il diritto dovere di tenere con sé i figli tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini dal sabato mattina e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con impegno da parte di entrambi genitori di consentire una telefonata al giorno con l'altro genitore.
Contributo di mantenimento
Nel corso del giudizio la sig.ra è stata assunta con contratto sino al 31.12.2024 per la Pt_1
sostituzione di una maternità percependo mensilmente la somma di circa € 1.200,00 oltre al
50% dell'assegno unico – da entrambi indicato negli scritti difensivi in € 233,00; ha ereditato dalla madre € 150.000. In comparsa conclusionale la ricorrente ha allegato che, rispetto al saldo all'inizio del procedimento di € 150.000,00 l'attuale saldo è di € 50.000
pagina 13 di 16 senza indicare che dei soldi ereditati la ricorrente ha vincolato complessivamente 70.000,00 euro in BTP, circostanza riconosciuta in sede di memoria di replica.
Quanto alle spese la ricorrente ha a suo carico la quota del 50% della rata mensile, pari a €
350 e € 118, dei due mutui contratti per l'acquisto e per la ristrutturazione della casa familiare di cui è comproprietaria al 50% con il resistente. Possiede inoltre la quota di 1/3 di un immobile in Abruzzo e di un immobile in Calabria.
Il IG lavora come dipendente presso “Space 2000 s.p.a.” con uno Controparte_1
stipendio netto mensile pari a circa 2.400,00 euro. Percepisce la sua quota di assegno unico di € 233, ha incassato € 11.553,42 dalla polizza vita della madre e € 6000 dalla vendita dell'autovettura intestata alla madre. E' comproprietario al 50% della casa familiare ed è proprietario di un immobile in provincia di Pordenone già locato per € 400 ma del quale non ha prodotto il nuovo contratto di locazione. Dall'esame degli ultimi estratti conto da aprile
2024 risultano periodici bonifici per € 630 a titolo di affitto.
Complessivamente, quindi, il IG può contare su entrate certe di poco più di € CP_1
3.000.
A tali entrate si aggiungono quelle che il resistente può ricavare dalla sua attività hobbistica di collezionista ma per la quale quali non vi è evidenza di un reddito certo e tantomeno oggettivamente determinabile. La ricorrente ha stimato in € 3.000 mensili il ricavato di tale attività. Tale affermazione non trova però riscontro dall'esame complessivo degli estratti conto in atti;
non si può infatti sommare, come fa la ricorrente, tutte le entrate in contati senza tenere conto dei costi che tale attività necessariamente presuppone. Il profitto non potrà che essere dato dalla differenza tra ricavi e costi. Peraltro dall'esame congiunto dei due conti corrente del resistente emerge che alcuni versamenti in contati sul conto agricol – utilizzato dal resistente per il pagamento delle proprie spese, mantenimento, canone di locazione - trovano parziale corrispondenza in altrettanti prelievi dal conto unicredit. Al riguardo va nuovamente rigettata la richiesta di indagine tributaria a mezzo della Guardia di
Finanza in quanto del tutto esplorativa.
In definitiva se non è contestato che il resistente integri le proprie entrate con quanto guadagna dall'attività di acquisto e vendita di oggetti d'arte o di antiquariato, l'entità di tali ingressi non può che essere variabile e ridimensionata rispetto a quanto allegato dalla pagina 14 di 16 ricorrente. Dall'esame degli estratti conto dimessi può stimarsi una capacità reddituale derivante da tale attività di circa € 500 euro al mese.
Quanto alle spese il resistente deve sostenere, al pari della ricorrente, il 50% dei due mutui contratti per la casa la rata di € 350 al mese il mutuo contratto per la casa in provincia di
Pordenone oltre ad € 400 pari al 50% del canone di locazione.
Ai fini della determinazione del mantenimento per i figli va poi valorizzato che il resistente convive con la compagna, anch'essa percettrice di reddito, e con la quale condivide le utenze e le spese della casa nonché che i bambini pernottano dal padre due notti alla settimana e due notti per un fine settimana al mese e quindi mediamente 10 notti al mese .
Alla luce delle circostanze sopra esposte, ritiene il Collegio equo disporre che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli minore pari ad Euro 350,00 mensili per ciascuno dei due figli, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, delle spese straordinarie per le quali si richiama il relativo Protocollo adottato da questo Tribunale con decorrenza dalla presente sentenza.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: affida i minori nata il [...] e nato il [...] a Persona_4 Persona_5
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, disponendo che lo stesso abbia la residenza previlegiata presso la madre;
dispone che il resistente avrà il diritto dovere di tenere con sé i figli tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini dal sabato mattina e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno pagina 15 di 16 con impegno da parte di entrambi genitori di consentire una telefonata al giorno con l'altro genitore. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di Euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie per le quali si richiama il Protocollo adottato da questo Tribunale;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 14.1.2025
La Giudice Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8148/2023 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.BEOZZO BARBARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAVALLINI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato le seguenti
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente “
1. Ammonirsi, ex art. 473bis 39 c.p.c. il IG affinché CP_1
adempia ai suoi obblighi economici nei confronti dei figli;
2. Individuarsi, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal IG CP_1 per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3. Condannarsi il IG al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria CP_1
nella misura ritenuta idonea alle finalità previste, per le motivazioni di cui in narrativa, a favore della Cassa delle ammende.
4. Nominarsi, ex art. 473bis 26 c.p.c, un ausiliario per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti e fornire ausilio per i minori e agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
5. Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
6. Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse indicazioni del
CTU o del servizio sociale, secondo il seguente calendario:
- un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini alle ore 19,00 e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
- tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
- il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola precisandosi che per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
- metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
pagina 2 di 16 - due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé i figli per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con i figli.
7. Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Verona, Via Monte
Ortigara, n. 2, così identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Verona al foglio 116 particella 101 sub. 30, cat. A/2 classe 3, consistenza 5,5 e foglio 116 particella 101 sub. 31, classe C/2, classe 3, consistenza 22 mq alla IGa con arredi e corredi, Parte_1
perché vi abiti con i figli.
8. Porsi a carico del IG l'obbligo di corrispondere, a partire dal Controparte_1
deposito del ricorso introduttivo, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese tramite bonifico bancario alla sig.ra la somma mensile di euro 1.200,00 (ovvero 600,00 euro Parte_1
a figlio), oltre rivalutazione ISTAT annuale a titolo di mantenimento dei figli.
9. Porsi l'obbligo a carico del IG , sempre a titolo di Controparte_1
mantenimento della prole, di corrispondere la propria quota di mutuo gravante sulla casa familiare.
10. Porsi a carico dei genitori, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, nella misura del 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) ovvero:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
pagina 3 di 16 eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II) IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività̀ dovrà̀ esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà̀ inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà̀ comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Disporsi l'attribuzione alla IGa del 100% dell'assegno unico per i figli. Parte_1
12. Condannarsi il IG al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
pagina 4 di 16 Nominarsi CTU al quale sottoporre il seguente quesito “esaminati gli atti e i documenti di causa, viste le parti, i figli minori e la compagna del IG , effettuati, se opportuno, CP_1
test psicometrici, fornisca ogni elemento idoneo a consentire di valutare le personalità e i limiti dei genitori e le loro capacità di interrelazione quanto al comune e persistente ruolo genitoriale nonché la loro rispettiva adeguatezza, quali genitori affidatari, a comprendere e valutare le necessità, le capacità, le inclinazioni naturali dei figli al fine di consentire a questi ultimi una crescita serena e lo sviluppo personale più adeguato ed indichi quali provvedimenti relativi al collocamento e alle modalità di visita e in particolare in ordine al pernottamento dei minori presso il padre, siano indicati per l'instaurazione e/o il mantenimento di una relazione parentale adeguata e rispettosa del benessere psicofisico dei minori” o - in alternativa disporsi l'intervento del Servizio sociale competente per: -
l'attivazione di un percorso di sostegno in favore dei IGi e al fine di Pt_1 CP_1
consentire al padre di riappropriarsi di un ruolo genitoriale adeguato e - un monitoraggio in ordine alle relazioni padre - figli e all'andamento delle visite.
Si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia:
- ammettere la prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 28;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione dell'ultima Controparte_1
dichiarazione dei redditi.
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione della Controparte_1
dichiarazione di successione della IGa , madre del resistente. Persona_3
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al IG l'esibizione degli ordini e Controparte_1
delle vendite effettuate da tutti i profili aperti sui siti catawiki, ebay e subito.it.
Si chiede di disporre, ove venissero negate le risultanze patrimoniali sopra esposte, che la
Polizia Tributaria - Guardia di Finanza (autorizzando la delega delle indagini nell'ambito dell'organizzazione interna della stessa G.F.) verifichi le reali disponibilità reddituali del IG nonché le reali entrate derivanti dalla vendita di opere d'arte”. CP_1
Per parte resistente “IN VIA PRINCIPALE:
1) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
pagina 5 di 16 2) Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- ogni mattina durante l'anno scolastico per accompagnare entrambi i figli dall'abitazione materna alle rispettive scuole;
- tutti i lunedì all'uscita di scuola (o alle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
- tutti i giovedì all'uscita di scuola (o alle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
- un fine settimana al mese, che il sig. avrà cura di indicare alla sig.ra in base CP_1 Pt_1
agli impegni lavorativi, con almeno quindici giorni di anticipo, dal sabato mattina ore
10:00 sino alla domenica sera ore 20:00 dopo cena;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola e precisandosi che per il 2024 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
- metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2024 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé i figli per eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore
e con i figli.
3) Assegnarsi la casa coniugale in comproprietà tra le parti, sita in Verona, Via Monte
Ortigara, n. 2, così identificata al Catasto dei fabbricati del Comune di Verona al foglio 116 particella 101 sub. 30, cat. A/2 classe 3, consistenza 5,5 e foglio 116 particella 101 sub. 31, classe C/2, classe 3, consistenza 22 mq alla IGa con arredi e corredi, Parte_1 perché vi abiti con i figli e tenersi conto dell'assegnazione a favore della ricorrente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 337 sexies, comma 2° c.p.c. in sede di quantificazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli minorenni.
4) Darsi atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., che il sig. , come CP_1
esposto in narrativa, sosterrà mensilmente oneri economici gravanti sull'abitazione
pagina 6 di 16 famigliare (50% mutuo principale, 100% mutuo restauro) da assegnarsi alla ricorrente pari, ad oggi, ad euro 587,71 mensili (al netto delle spese condominiali relative ai consumi)
e, considerata la capacità economica della ricorrente, considerarsi tale onere mensile del convenuto quale modalità proporzionata ed adeguata degli obblighi di mantenimento paterno ordinario nell'interesse della prole.
5) Porsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) ovvero: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante esclusa
l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese
pagina 7 di 16 di cui al capoverso II) IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia
d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà̀ comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice. Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6) Condannarsi la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di causa oltre Pt_1
accessori.
IN VIA SUBORDINATA:
Ferme restando le domande formulate in via principale di cui ai punti sopra riportati 1), 2),
3), 5) e 6) e 7), nelle denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenesse di accogliere la domanda formulata in via principale di cui al punto 4), disporsi a carico del sig. , a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma mensile di euro 100,00 per ciascun figlio, e così complessivamente la somma mensile di euro 200,00, od il diverso importo che il Collegio riterrà di giustizia e proporzionato alla capacità economica del sig.
, da versarsi alla sig.ra a mezzo di bonifico continuativo entro il giorno venti di CP_1 Pt_1
ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La sig.ra ha depositato ricorso per la regolamentazione dell'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale dei figli e nati il 11.3.2017 e Persona_4 Persona_5
il 30.6.2022 dalla relazione durata 8 anni con il resistente . Controparte_1
pagina 8 di 16 In fatto ha allegato che già nel 2021, prima della nascita del secondogenito, la coppia aveva attraversato una crisi e il resistente aveva sottoscritto un impegno nel quale dichiarava che avesse abbondonato la casa familiare, avrebbe pagato un mantenimento mensile di €
1.500,00 per la figlia;
la crisi, poi, rientrava e nel 2022 è nato il secondogenito Per_1
; nell'estate del 2023 il IG ha iniziato a manifestare insofferenza nei Per_2 CP_1
confronti della famiglia e a porre in essere atteggiamenti provocatori ed aggressivi dal punto di vista verbale e psicologico;
nell'agosto 2023, dopo aver raggiunto la compagna e i figli in
Calabria, senza previo accordo con la madre, ha comunicato alla bambina di non andare più
d'accordo con la mamma e di voler trascorrere le vacanze lontano da lei;
la ricorrente ha poi scoperto che il compagno aveva una relazione con la maestra della scuola materna e babysitter dei figli e che agli appuntamenti con la ragazza portava anche la figlia;
Per_1 dopo che la sig. ha chiesto al compagno di lasciare la casa familiare, quest'ultimo si è, Pt_1
dapprima, trasferito presso la casa della nuova compagna e, successivamente, ha preso affitto insieme a lei un altro immobile.
Per quanto concerne i figli la ricorrente ha dedotto che il resistente ha interrotto il percorso che avevano deciso di intraprendere con una psicoterapeuta privata per individuare modalità comuni per spiegare alla figlia la situazione;
che dagli incontri era comunque emerso che il padre predilige relazionarsi e trascorrere il tempo con la figlia mentre Per_1
ha difficoltà a gestire e prendersi cura del figlio più piccolo;
che le parti hanno comunque concordato che si fermi a dormire dal padre il lunedì e il giovedì mentre , Per_1 Per_2
ancora molto piccolo, solamente il giovedì.
Ciò posto la ricorrente ha concluso per l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla ricorrente ed espressa previsione della divisione al 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile; quanto alla regolamentazione del diritto di visita ha indicato un calendario da implementare a distanza di qualche mese per quanto concerne il figlio minore, secondo cui il padre terrà con sé i figli tutti i lunedì all'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00; tutti i giovedì all'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 se non è giornata scolastica) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma alle ore 8.00;
pagina 9 di 16 metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi.
In merito alle condizioni economiche ha dedotto di essere al momento disoccupata in quanto, prima della nascita del secondogenito, lavorava come commessa ma i turni si erano incompatibili con la gestione della famiglia e dei figli posto che anche il padre svolge il medesimo lavoro con turni;
che da giugno 2023 ha iniziato a percepire la NASPI per circa
900,00 euro mensili, da settembre 2023 ha iniziato un corso per operatore amministrativo segretariale e percepisce integralmente l'assegno unico per i due figli pari a complessivi
108,00 euro;
è titolare di un conto corrente aperto presso Banca Unicredit sul quale ha risparmi per circa 150.000,00 euro derivanti dall'eredità della propria mamma;
ha inoltre ereditato la quota di 1/3 di un immobile in Abruzzo e un altro immobile in Calabria. Il resistente invece lavora come dipendente presso “Space 2000 s.p.a.” con stipendio di CP_1
€ 2.372,00, è titolare inoltre della quota del 5% della società “Pivetta costruzioni” e, oltre all'attività lavorativa dipendente, acquista e vende online in contanti quadri di valore, attività dalla quale ricava entrate non tracciabili ma quantificate in circa € 3000 al mese;
è proprietario di un immobile in provincia di Pordenone per il quale sostiene una rata di mutuo di € 350 e che loca con rata di € 400; sostiene per intero la rata del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa in comproprietà con la ricorrente pari a € 237,71 e il 50% del mutuo per l'acquisto.
Tanto premesso ha chiesto un contributo di mantenimento per i due figli minori di €
1.200 oltre il 50 % delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio contestando in fatto quanto Controparte_1
rappresentato in merito ai suoi rapporti con i figli, in particolare al minore , e alle sue Per_2
assenze da casa. Ha quindi precisato che il progetto familiare era fallito per comportamenti assunti dalla ricorrente e, solo in seguito, il sig. ha iniziato una nuova relazione con CP_1
la sua attuale compagna e convivente sig.ra che il supporto terapeutico Per_6
intrapreso privatamente non aveva avuto seguito perché la sig.ra introduceva Pt_1
aspettative di natura economica che il sig. non riusciva a soddisfare. CP_1
Quanto alle condizioni economiche delle parti il resistente ha evidenziato che la Parte sig.ra sino al mese di maggio 2023 ha lavorato per la multinazionale , in regime Pt_1
di maternità, che poi lasciato con l'obiettivo di acquisire competenze specifiche ed accedere pagina 10 di 16 al settore lavorativo legato ai propri studi secondari;
ha poi contestato di svolgere un secondo lavoro produttivo del reddito allegato dalla ricorrente. A quest'ultimo riguardo ha precisato che dall'attività hobbistica di ricerca oggetti, arredi, quadri d'interesse, stampe, opere curiose, insolite ed originali da rigattieri, mercatini dell'usato o piattaforme web ha sempre tratto, salvo rare eccezioni, guadagni minimi. L'immobile di proprietà in provincia di Pordenone non è più produttivo di reddito avendo il conduttore disdettato il contratto di locazione. In merito alla dichiarazione del 27.9.2021 con cui si impegnava a versare la somma di € 1.500, ha contestato che tale manoscritto possa costituire una confessione circa le sue disponibilità economiche deducendo che la dichiarazione gli era stata di fatto
“estorta” dalla sig. al sig. per sedare un momento di tensione con minaccia della Pt_1 CP_1
ricorrente di lasciarlo improvvisamente e di portargli via la figlia . Per_1
Tanto premesso si è associato alla domanda di affido condiviso dei due figli Per_1
e , ha indicato un calendario di visita con accompagnamento quotidiano dei figli a Per_2
scuola e per il resto sostanzialmente coincidente con quello indicato dalla ricorrente. Dal punto di vista economico ha chiesto darsi atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., che il sig. sosterrà mensilmente oneri economici gravanti sull'abitazione CP_1 famigliare (50% mutuo principale, 100% mutuo restauro) per complessivi € 587,71 mensili oltre al 50% ciascuno delle spese extra e straordinarie per i figli minore come da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente e riconoscimento dell'assegno unico al 100% in capo alla ricorrente.
Nella prima memoria ex art. 473 bis 17 la ricorrente ha contestato la modalità con la quale la compagna del resistente è stata introdotta nella vita dei figli manifestando preoccupazione per il benessere dei minori sia per questo che per il mancato rispetto delle esigenze e dei tempi dei due bambini quanto il padre ha i figli con sé. Ha inoltre ribadito che con la vendita di opere d'arte il ricorrente guadagna consistenti somme di denaro.
Alla prima udienza di comparizione è stata formulata una proposta transattiva non accettata dal resistente;
quindi con ordinanza del 5.4.2024 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e valutate le richieste istruttorie. Acquistata la documentazione di cui all'ordine di esibizione, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
* * * * *
pagina 11 di 16 Affido e regolamentazione del diritto di visita
Il presente ricorso è stato promosso dalla ricorrente per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale e, dopo aver rappresentato i motivi a seguito dei quale la relazione era terminata e i comportamenti non del tutto adeguati del resistente nell'introdurre la nuova compagna e nel gestire il figlio minore, ha concluso per l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso di sé dei due figli e proposto un calendario di visite con due pernotti la settimana, la divisione paritaria dei periodi di Natale Pasqua, due settimana durante e vacanze estive.
Anche nella comparsa conclusionale la ricorrente ha ribadito l'accordo delle parti in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli salvo subito dopo allegare di rendersi conto che il padre spesso non è in grado di tenere conto dei bisogni degli stessi e che “la situazione è oggi intollerabile e sta ponendo a rischio la sana crescita dei figli arrecando agli stessi un grave pregiudizio”. Ha quindi chiesto che vengano assunti i provvedimenti più opportuni a tutela dei minori, l'ammonimento, ex art. 473bis 39 c.p.c. del IG , con condanna ex art. 614 c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per CP_1 ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
La ricorrente contesta sostanzialmente che l'inserimento della compagna del resistente all'interno della famiglia ha creato notevoli disagi ai figli di cui il padre non ha consapevolezza e che dal padre i bambini vanno a letto tardi, arrivano a scuola molto stanchi e spesso sono ammalati dopo la permanenza da lui.
Si tratta di contestazione del tutto generiche;
la convivenza del ricorrente o quantomeno l'imminente progetto di convivenza presso un'abitazione presa in locazione da entrambi era una circostanza allegata dalla stessa ricorrente al momento dell'instaurazione del procedimento quando le parti avevano già concordato e sperimentato i pernotti dei figli.
A prescindere dalla sensibilità o meno del resistente nel gestire il momento di crisi con la ricorrente e la creazione di un nuovo progetto di vita, il diritto di visita del padre con relativi pernotti e periodi di vacanza è in essere da oltre un anno e non vengono allegate situazioni patologiche (se non un generico mancato rispetto degli orari notturni e conseguente stanchezza dei bambini) o di gravità tale da giustificare l'espletamento di una
CTU o provvedimenti sanzionatori.
pagina 12 di 16 Dagli atti emerge piuttosto l'elevata conflittualità tra i genitori e una diversa modalità di affrontare la cura dei minori. Emblematico a tal fine l'episodio circa i tempi di eliminazioni dei punti di sutura al figlio;
secondo la ricorrente il padre avrebbe tolto Per_2
i punti di sutura al bambino in modo inadeguato senza tenere conto che si trovavano a mare e che quindi sarebbe stato opportuno tenerli di più e far visita il bambino da un medico specializzato;
d'altra parte non risulta che il resistente abbia rassicurato la madre tenendola aggiornata né mostrato lo stato della ferita. Premesso non risultano nemmeno allegate né documentate problematiche di cicatrizzazione della ferita, il fatto in sé denota la comunicazione, scarsa e poco costruttiva, tra i genitori, oltre ad una diverse soglia di preoccupazione dei genitori, ma non desta, in sé, particolare preoccupazione per il benessere dei bambini.
Ciò posto va disposto, come richiesto, l'affido condiviso dei minori e Persona_4
con collocamento prevalentemente degli stessi presso la madre. Il padre Persona_5
avrà il diritto dovere di tenere con sé i figli tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini dal sabato mattina e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno con impegno da parte di entrambi genitori di consentire una telefonata al giorno con l'altro genitore.
Contributo di mantenimento
Nel corso del giudizio la sig.ra è stata assunta con contratto sino al 31.12.2024 per la Pt_1
sostituzione di una maternità percependo mensilmente la somma di circa € 1.200,00 oltre al
50% dell'assegno unico – da entrambi indicato negli scritti difensivi in € 233,00; ha ereditato dalla madre € 150.000. In comparsa conclusionale la ricorrente ha allegato che, rispetto al saldo all'inizio del procedimento di € 150.000,00 l'attuale saldo è di € 50.000
pagina 13 di 16 senza indicare che dei soldi ereditati la ricorrente ha vincolato complessivamente 70.000,00 euro in BTP, circostanza riconosciuta in sede di memoria di replica.
Quanto alle spese la ricorrente ha a suo carico la quota del 50% della rata mensile, pari a €
350 e € 118, dei due mutui contratti per l'acquisto e per la ristrutturazione della casa familiare di cui è comproprietaria al 50% con il resistente. Possiede inoltre la quota di 1/3 di un immobile in Abruzzo e di un immobile in Calabria.
Il IG lavora come dipendente presso “Space 2000 s.p.a.” con uno Controparte_1
stipendio netto mensile pari a circa 2.400,00 euro. Percepisce la sua quota di assegno unico di € 233, ha incassato € 11.553,42 dalla polizza vita della madre e € 6000 dalla vendita dell'autovettura intestata alla madre. E' comproprietario al 50% della casa familiare ed è proprietario di un immobile in provincia di Pordenone già locato per € 400 ma del quale non ha prodotto il nuovo contratto di locazione. Dall'esame degli ultimi estratti conto da aprile
2024 risultano periodici bonifici per € 630 a titolo di affitto.
Complessivamente, quindi, il IG può contare su entrate certe di poco più di € CP_1
3.000.
A tali entrate si aggiungono quelle che il resistente può ricavare dalla sua attività hobbistica di collezionista ma per la quale quali non vi è evidenza di un reddito certo e tantomeno oggettivamente determinabile. La ricorrente ha stimato in € 3.000 mensili il ricavato di tale attività. Tale affermazione non trova però riscontro dall'esame complessivo degli estratti conto in atti;
non si può infatti sommare, come fa la ricorrente, tutte le entrate in contati senza tenere conto dei costi che tale attività necessariamente presuppone. Il profitto non potrà che essere dato dalla differenza tra ricavi e costi. Peraltro dall'esame congiunto dei due conti corrente del resistente emerge che alcuni versamenti in contati sul conto agricol – utilizzato dal resistente per il pagamento delle proprie spese, mantenimento, canone di locazione - trovano parziale corrispondenza in altrettanti prelievi dal conto unicredit. Al riguardo va nuovamente rigettata la richiesta di indagine tributaria a mezzo della Guardia di
Finanza in quanto del tutto esplorativa.
In definitiva se non è contestato che il resistente integri le proprie entrate con quanto guadagna dall'attività di acquisto e vendita di oggetti d'arte o di antiquariato, l'entità di tali ingressi non può che essere variabile e ridimensionata rispetto a quanto allegato dalla pagina 14 di 16 ricorrente. Dall'esame degli estratti conto dimessi può stimarsi una capacità reddituale derivante da tale attività di circa € 500 euro al mese.
Quanto alle spese il resistente deve sostenere, al pari della ricorrente, il 50% dei due mutui contratti per la casa la rata di € 350 al mese il mutuo contratto per la casa in provincia di
Pordenone oltre ad € 400 pari al 50% del canone di locazione.
Ai fini della determinazione del mantenimento per i figli va poi valorizzato che il resistente convive con la compagna, anch'essa percettrice di reddito, e con la quale condivide le utenze e le spese della casa nonché che i bambini pernottano dal padre due notti alla settimana e due notti per un fine settimana al mese e quindi mediamente 10 notti al mese .
Alla luce delle circostanze sopra esposte, ritiene il Collegio equo disporre che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli minore pari ad Euro 350,00 mensili per ciascuno dei due figli, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, delle spese straordinarie per le quali si richiama il relativo Protocollo adottato da questo Tribunale con decorrenza dalla presente sentenza.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: affida i minori nata il [...] e nato il [...] a Persona_4 Persona_5
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, disponendo che lo stesso abbia la residenza previlegiata presso la madre;
dispone che il resistente avrà il diritto dovere di tenere con sé i figli tutti lunedì e giovedì pomeriggio dal ritiro da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre poi accompagnerà i figli a scuola ogni mattina;
un sabato al mese, da comunicare con un preavviso di due settimane, in cui il padre prenderà i bambini dal sabato mattina e li riporterà a scuola il lunedì mattina;
metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno pagina 15 di 16 con impegno da parte di entrambi genitori di consentire una telefonata al giorno con l'altro genitore. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di Euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli minori, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie per le quali si richiama il Protocollo adottato da questo Tribunale;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 14.1.2025
La Giudice Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 16 di 16