TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 7248/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Camarda e M. Maranò
CONTRO
PA
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Plessi
in punto a: vendita, pagamento somma.
All'udienza del 11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/4/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 2/5/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza eccezione reietta così giudicare: In via pregiudiziale di rito:
- a conferma dell'ordinanza del 17 aprile 2024, rigettare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dalla attrice, in considerazione dell'abrogazione dall'articolo 3, comma 6 ter del D L n. 6/2020, per effetto del DL 25/3/2020, n. 19 e confermare, se del caso, l'applicazione al presente procedimento del rito ante riforma 2022;
- rigettare le eccezioni di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla opposta
[...] per i motivi dedotti in atti, trattandosi di domande conseguenti alle domande Parte_1 riconvenzionali ed eccezioni proposte da in qualità di attrice opponente e dal PA nuovo tema di indagine conseguente a tali domande ed eccezioni;
Nel merito:
- ritenuto e accertato l'adempimento di a tutti gli obblighi contrattuali, condannare Parte_1
a pagare alla società l'importo di Euro 172.445,78 oltre agli PA Parte_1 interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti (i.e. disconoscimento dell'accordo modificativo della misura del fido, decadenza e prescrizione annuale delle contestazioni dei prodotti ex art. 6 del Contratto e delle norme del codice civile in materia di contratto di compravendita, insussistenza di qualsiasi inadempimento di
[...] in relazione al Contratto e agli ordini, anche ai sensi e dell'art. 10 del Contratto e, in ogni Parte_1 caso, dell'art. 1460 c.c.);
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande avversarie fondate sugli asseriti ritardi della consegna della merce in quanto derivanti da causa di forza maggiore (i.e. sospensione dovuta ai provvedimenti restrittivi conseguenti alla emergenza Covid 19) ex art. 1256 c.c. e rigettare la domanda di ripetizione delle somme dovute;
- Accertare la legittimità del recesso esercitato da ai sensi dell'art. 9 del Contratto. Parte_1 In subordine:
- in ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare l'importo oggetto di domanda in Euro 231.205,00, ridurre l'eventuale importo dovuto da a titolo di risarcimento del Parte_1 danno in considerazione degli effetti prodotti dai provvedimenti restrittivi emessi durante l'emergenza Covid – 19 sulla capacità produttiva della opposta e compensare i reciproci crediti e debiti tra le parti nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura oltre spese generali, IVA e CPA di legge e con condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai PA sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., in considerazione della condotta processuale tenuta e contestata in atti anche con riferimento alle temerarie eccezioni di nullità e improcedibilità proposte;
In via istruttoria: Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che il documento 9 che si rammostra al teste corrisponde all'ordine 40PR del 18/12/2020 emesso e trasmesso da alla conferma di tale ordine emessa e inviata da PA PT
, al documento di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla fattura emessa per il
[...] corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documento di trasporto? b) Vero che la merce indicata nella fattura 384/2021 è stata consegnata a PA c) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio, PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 384/2021. d) Vero che il documento 10 che si rammostra al teste corrisponde all'ordine 67PR del 12/11/2020 emesso e trasmesso da alla conferma di tale ordine emessa e inviata da PA PT
, al documento di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla fattura emessa relativamente
[...] al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documento di trasporto? e) Vero che la merce indicata nella fattura 663/2021 è stata consegnata a
PA f) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 663/2021. g) Vero che il documento 11 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 65PR e 67PR del 11/12/2020 e 18/12/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali ordini
PA emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla Parte_1 fattura emessa relativamente al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? h) Vero che la merce indicata nella fattura 762/2021 è stata consegnata a
PA i) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 762/2021. j) Vero che il documento 12 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 33 del 24/07/2020, 40 del 07/09/2020 e 47 del 11/11/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali
PA ordini emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e Parte_1 alla fattura emessa relativamente al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? k) Vero che la merce indicata nella fattura 818/2021 è stata consegnata a
PA l) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 818/2021. m) Vero che il documento 13 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 65PR e 67PR del 11/12/2020 e 18/12/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali ordini
PA emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla Parte_1
2 fattura emessa per il corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? n) Vero che la merce indicata nella fattura 897/2021 è stata consegnata a PA o) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio, PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura n. 897/2021. p) Vero che le attività di sono state sospese per il periodo natalizio dal 21 dicembre 2020 Parte_1 al 09 gennaio 2021? pbis) Vero che le chiusure natalizie della società si protraggono tutti gli anni dai giorni precedenti il Natale fino all'epifania? q) Vero che alla data del 30 aprile 2021, aveva una esposizione pari a Euro PA 172.000,00 per fatture emesse e, più precisamente: n. 384 del 22 marzo 2021 (doc. 9), n. 663 del 20 aprile 2021 (doc. 10), n. 762 del 30 aprile 2021 (doc. 11), n. 818 del 30 aprile 2021 (doc. 12) oltre al residuo dovuto della fattura 305 del 2020? r) Vero che l'amministratore di diede istruzioni agli operatori del settore commerciale di Parte_1 chiedere a di rispettare le condizioni del fido? PA s) Vero che i formati oggetto degli ordini possono subire delle modifiche in conseguenza dell'operatività delle linee di produzione aziendali, secondo le prassi in uso nel settore di riferimento? t) Vero che la modifica dei formati da 80X80 a 90X90 era finalizzata a garantire, in ogni caso, l'evasione dell'ordine? u) Vero che tale prassi è rispettosa degli usi del settore? v) Vero che, in , una linea produttiva veniva dedicata all'epoca dei fatti per cui è causa e Parte_1 viene dedicata tuttora a un solo formato se il numero di richieste per tale formato sia di una certa rilevanza (nel Contratto viene infatti riportato il quantitativo di 3000 mq) atteso che il numero di forni e di linee produttive è chiaramente limitato? w) Vero che, dispone di n. 2 linee produttive dedicate alla realizzazione di diversi formati Parte_1 di piastrelle, linee produttive che devono operare insieme e non possono subire alcun arresto? x) Vero che è società attiva nel settore della produzione di prodotti in ceramica per Parte_1 pavimentazioni e rivestimenti? y) Vero che produce, anche a seguito dell'acquisizione da parte di Parte_1 CP_2 intervenuta il 20 aprile 2021, prodotti in ceramica per conto terzi? z) Vero che la nuova proprietà, a partire dal 21 aprile 2021, ha infatti gestito le attività di
[...] in continuità con l'amministrazione precedente rispettando gli impegni assunti e Parte_1 proseguendo con i rapporti in corso e che ancora oggi gestisce rapporti contrattuali in conto terzi? aa) Vero che con riferimento alla merce, sub docc. 7B e 7C avversari che si rammostrano al teste, si tratta dei prodotti OO AK 30x120 B50/7 e Pearl 80x80 consegnati rispettivamente nel mese di gennaio 2019 e dicembre 2019? bb) Vero che stava registrando, al termine dell'anno 2020, da parte dei propri Parte_1 clienti un numero di ordini superiore alla media degli anni precedenti? cc) Vero che l'aumento degli ordini si registrava nel periodo temporalmente successivo alle chiusure per l'emergenza Covid 19 (marzo e aprile 2020)? dd) Vero che le chiusure collegate al lockdown avevano causato una generale sospensione e rinvio della esecuzione degli ordini degli operatori del settore con conseguente concentrazione della produzione nella seconda metà del 2020? ee) Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa il signor era impiegato nell'area produttiva di Pt_2 e il rapporto contrattuale con detta società era iniziato solo nel mese il 25.01.2021 Parte_1 come da documento 12 che si rammostra? ff) Vero che subentrato il gruppo nell'aprile 2021, al signor sono state CP_2 Parte_3 affidate mansioni di responsabile commerciale? gg) Vero che il documento 11 e il documento 13 che si rammostrano al teste rappresentano la firma di
Testimone_1 hh) Vero che My TO è un prodotto di proprietà grafica/estetica è di ? ii) Vero che per Parte_1 la produzione di My TO SA MA aveva realizzato i file/bozze aventi ad oggetto tale prodotto? jj) Vero che con riferimento ai prodotti realizzati per conto terzi, i prodotti non rispondenti alle caratteristiche richieste del committente sono definite “sotto scelte” o “fuori tono”? kk) Vero che i quantitativi di prodotti sotto scelte o fuori tono sono liberamente commercializzate da
? A prova contraria, sul capitolo 41 di parte avversaria si chiede l'ammissione del Parte_1 seguente capitolo di prova:
3 ll): Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa e alla data odierna, a terzi i prodotti Parte_1 commissionati dai propri clienti anche se fuori tono o sotto scelta? Si indicano come testi: (i) sui capitoli di prova da a) ad a kk) e ll), la signora Testimone_2 domiciliata presso la sede legale di (ii) sui capitoli di prova jj), kk) e ll), il signor Parte_1 residente in [...] Testimone_3 Si chiede, se ritenuto opportuno, sia disposta CTU tecnico - contabile per la determinazione dei corrispettivi dovuti sulla base della documentazione prodotta. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1 e 2 di parte avversaria atteso che - il capitolo 1) ha ad oggetto la prova di un patto aggiunto e contrario al documento contrattuale e in ogni caso una circostanza dedotta tardivamente, in quanto finalizzato a dimostrare la sottoscrizione del documento di cui trattasi da parte di circostanza che non risulta indicata nell'atto di Testimone_1 opposizione a decreto ingiuntivo - il capitolo 2) risulta essere irrilevante. Si contesta, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'ammissibilità dell'escussione testimoniale di e di Testimone_1 Testimone_3 avendoli controparte indicati, seppur infondatamente, come autori materiali della sottoscrizione o, in ogni caso, della stipulazione dell'accordo modificativo del fido in quanto gli stessi avrebbero un interesse specifico nella causa che potrebbe legittimarne la partecipazione in giudizio. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova orale richiesta da per i PA motivi dedotti in atti. Ci si oppone alla istanza ex art. 210 c.p.c. per totale carenza dei presupposti per la sua ammissibilità in quanto (i) non sono state dedotte né provate le ragioni che renderebbero la produzione dei documenti indispensabili ai fini della decisione della causa e (ii) non sono state dedotte e dimostrate le cause che avrebbero reso impossibile a parte attrice la produzione del documento. Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa e nemmeno genericamente individuata. Ci si oppone alla acquisizione della chiavetta USB e delle scatole di prodotto My TO in data successiva al termine per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ormai spirato. Si contestano i documenti prodotti da parte avversaria con la seconda memoria in quanto (i) si tratta di documenti di provenienza della stessa parte che li invoca e come tali sono qualificabili come mere allegazioni (documenti sub All. X e All. XV) e (ii) si tratta di documenti anonimi e privi di alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento (All. XVIII)”;
per parte convenuta:
“Voglia l'On intestato Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate da rispetto alla
Parte_1 originaria domanda formulata in sede monitoria nel giudizio a quo;
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la competenza per territorio dell'intestato Tribunale di Modena quale Foro elettivo esclusivo, come pronunciata dal Giudice remittente con sentenza n. 613/2023 pubblicata il 19/09/2023; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in
Parte_1 diritto, non essendo debitrice di somma alcuna – bensì creditrice - nei PA confronti di per i motivi esposti in atti;
Parte_1 IN VIA RICONVENZIONALE Dato atto dei gravi inadempimenti di al contratto inter partes:
Parte_1
- pronunciare con sentenza costitutiva la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 come modificato il 4/6/2019 e ss.mm.ii., nonché degli ordini esecutivi dello stesso, per fatto e colpa di per i motivi esposti in Parte_1 atti;
- in ogni caso, dichiarare la legittimità della sospensione, da parte di dei PA pagamenti delle fatture emesse da ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dichiarare comunque Parte_1 tenuta e, quindi, condannare a risarcire a tutti i danni patiti e Parte_1 PA patiendi per fatto e colpa della stessa per i titoli dedotti, nella misura di € Parte_1 238.456,44= come da documenti in atti e salvi gli ulteriori e/o successivi, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda e interessi di
4 mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., ferma la riserva di richiedere anche la restituzione dei pagamenti già effettuati per la merce viziata e/o non consegnata maggiorati di interessi e rivalutazione dal pagamento al saldo;
IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di ammissione e accoglimento della domanda attorea relativa alla “causa di forza maggiore” da Covid 19 invocata dall'attrice a giustificazione dei ritardi e mancate consegne di ordini confermati, dichiarare la risoluzione dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 come modificato il 4/6/2019 e ss.mm.ii., nonché degli ordini esecutivi dello stesso, ai sensi degli artt. 1464 c.c. e/o 1463 c.c. e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con diritto di CP_1 di ripetere le somme versate nell'ipotesi di cui all'art. 1463 c.c.
[...] IN ESTREMO SUBORDINE E PER MERO TUZIORISMO Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere una qualche somma a favore di per le fatture da essa azionate nei limiti del valore e dell'utilità per Parte_1 CP_1 della merce difettosa di cui è causa, accertare preliminarmente tutti i danni conseguenti alle
[...] mancate consegne di ordini nonché ai ritardi, vizi, errori e difetti della merce fornita da Parte_1 e, operata la compensazione delle rispettive poste di dare/avere, condannare a
[...] Parte_1 versare a le maggiori somme a questa spettanti per i titoli dedotti, maggiorate di PA interessi legali dalle singole scadenze alla domanda e interessi di mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. IN OGNI CASO Condannare alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e della Parte_1 pregressa fase avanti al Giudice a quo, oltre ai relativi accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Sospesa ogni decisione sul merito e sulle spese, ammettere le ulteriori istanze istruttorie dedotte nella memoria di ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (prove orali sugli ulteriori capitoli non PA ammessi nell'ordinanza istruttoria;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri IVA vendite (Italia ed Estero) e delle fatture di vendita degli anni 2019-2021 per accertare tutte le produzioni parallele e vendite dirette a terzi dell'articolo My TO e di altri articoli oggetto di proprietà estetica di ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro di produzione;
eventuale CTU per la PA conferma della quantificazione dei danni patiti e patiendi da , ferma PA l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi già esposti”. Svolgimento del processo
1. Su istanza di SA MA S.r.l., il Tribunale di Ravenna, con decreto ingiuntivo n.
1258/2021 – RG n. 3322/2021 del 20 dicembre 2021 (doc. 3), ingiungeva a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 172.445,78 PA
(come da fatture n. 305/2020 - per il minor importo di € 319,37 - n. 384/2021, n.
663/2021, n. 762/2021, n. 818/2021 e n. 897/2021 scadute in data 31/3/2020,
14/6/2021, 10/7/2021 e 10/8/2021 (doc. 2 e doc. 3).
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9/2/2022 Contr (doc. 4), conveniva in giudizio per ottenere la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente territorialmente “in virtù della clausola elettiva del Foro convenzionale esclusivo di Modena” di cui al contratto del 5 aprile e 4 giugno 2019.
5 Oltre a ciò, l'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 C.c. dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 per gli inadempimenti contrattuali imputabili a in Parte_1 relazione a vari ordini, per la violazione della proprietà estetica a norma dell'art. 7 dell'Accordo 4 giugno 2019 e per alcuni vizi e difetti, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento.
3. Parte convenuta si costituiva nel procedimento di opposizione Parte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario, con la sola eccezione delle contestazioni sulla competenza del giudice adito, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla opponente in via riconvenzionale e confermando la richiesta di condanna della opponente al pagamento delle somme oggetto del procedimento monitorio.
Nella comparsa depositata, disconosceva formalmente la Parte_1 sottoscrizione e l'autenticità del documento prodotto da parte avversaria e rubricato
“All. III accordo su Nuove condizioni di fornitura con aumento fido” e doc. 2g sub
All. X negando altresì l'intervenuta e, in ogni caso, efficacia e opponibilità di qualsiasi accordo modificativo del contratto del 4 giugno 2019.
Allegava che nel 2019, il legale rappresentante di era il Parte_1 signor e la firma apposta sul presunto accordo Parte_4 modificativo era evidentemente, chiaramente e senza alcun dubbio diversa da quella del legale rappresentante;
che la firma apposta non apparteneva nemmeno ai procuratori e che, in ogni caso, non avevano Testimone_3 Persona_1 alcun potere di rappresentare se non in settori diversi da quello di cui Parte_1 trattasi (pag. 17 e 18 della visura prodotta sub doc. 4 opposta); rilevava inoltre che la sottoscrizione di cui trattasi non era nemmeno riferibile ai consiglieri all'epoca in carica e nominati nel 2015, come risultanti a pag. 9 e 10 della visura ordinaria (doc. 4 opposta); che detti consiglieri, in ogni caso, non avevano alcun potere di rappresentanza della società, nemmeno in ambito contrattuale, potere riferibile al solo
Parte_4
6 Parimenti, disconosceva e contestava tutte le modifiche PT Parte_1 riportate “a penna” sul documento del 5 aprile 2019.
4. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 613/2023 emessa il 15 settembre 2023 e comunicata alle parti il 19/9/2023 (doc. 10), il Giudice a) dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena;
b) revocava il decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione avanti al
Tribunale competente.
Con comparsa in riassunzione del 14/12/2023, riassumeva Parte_1 la causa avanti al Tribunale di Modena rubricata al n. 7248/2023 R.G., in cui si Contr costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 20/3/2024, richiamando tutte le proprie difese e formulando eccezioni di rito (i.e. nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 3 C.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire e mancanza dell'avvertimento ex art. 163 comma 7 punto 3 c.p.c. per applicabilità del nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022 e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co.
6-ter d.l. n. 6/2020) eccezioni poi -cfr. ordinanza del 17/4/2024- rispettivamente, l'una rinunciata alla prima udienza del 16/4/2024 e l'altra rigettata, stante l'intervenuta abrogazione del D.L. 6/2020.
Assunte all'udienza del 16/10/2024 le prove orali ammesse, all'udienza dell'11/2/2025 venivano precisate le conclusioni con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Le risultanze istruttorie sono le seguenti. In primo luogo, i reciproci disconoscimenti dei documenti prodotti sono inefficaci in quanto generici e contrastanti con altre risultanze documentali, e non necessitano di d verificazione. Al riguardo va ricordato che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica della valenza probatoria di un documento, oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi
7 dell'art. 214 cpc, inoltre, è necessaria un'impugnazione chiara e univoca in ordine all'oggetto della sottoscrizione di cui si nega l'autenticità; pertanto, non può configurare un disconoscimento la contestazione, rivolta in modo generico ad una pluralità di atti, o una contestazione non accompagnata da specificazione circostanziata delle ragioni di inattendibilità di un documento.
In ogni caso, l'autenticità del documento prodotto da parte convenuta, ai fini della dimostrazione della modifica dell'entità del fido indicato in contratto, e della sottoscrizione della società (All. III avversario) sono state Parte_1 tempestivamente disconosciute da parte attrice nella fase svoltasi nel Foro ravennate,
e cioè nella comparsa del 9/11/2022 con cui l'odierna attrice ha disconosciuto la autenticità del documento e della sottoscrizione;
a seguito del disconoscimento l'odierna convenuta non ha proposto istanza di verificazione nella prima difesa utile, allegando invece -nelle note di udienza in data 24/5/2023, per la prima volta e solo a seguito dell'intervenuto disconoscimento, che la sottoscrizione del documento fosse da attribuire a nelle note di udienza del 12/9/2023 parte attrice ha, Testimone_1 quindi, rilevato che la sottoscrizione veniva attribuita a solo nelle Testimone_1 predette note, e ha comunque disconosciuto formalmente la sottoscrizione anche ove attribuita a l'odierna convenuta, infine, nella seconda memoria Testimone_1 depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., invece di chiedere la verificazione, ha dedotto che la firma fosse da attribuire a Tes_3
6. In secondo luogo, è riconosciuto da entrambe le parti che i rapporti commerciali tra le stesse sono regolamentati dal contratto del 4/4/2019, come emendato dal contratto del 4/6/2019. Su tali basi sono stati effettuati i singoli ordinativi.
Premesso ciò, la documentazione prodotta dalle parti dimostra che parte convenuta ( ha ordinato la merce, la quale è stata consegnata: PA il fascicolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la comparsa e i documenti oggetto di produzione, è stato allegato alla comparsa di riassunzione;
dalla documentazione prodotta (ordini, conferme d'ordine e documenti di trasporto) risulta che tra le parti non vi sono mai state contestazioni di mancata consegna della merce oggetto di fatturazione, peraltro corrispondente agli ordinativi.
8 Anche dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che non è mai stata eccepita la mancata consegna della merce, se non per una parte della merce che non risulta oggetto di fatturazione, relativa all'ordine 67/PR).
Non vi è quindi contestazione tra le parti sul fatto che il materiale oggetto degli ordini oggetto di fatturazione sia stato consegnato.
7. La documentazione prodotta dalle parti dimostra, inoltre, che la consegna della merce avveniva con la modalità “franco fabbrica”, come risulta chiaramente da tutte le fatture prodotte.
Tale modalità -secondo la definizione in Incoterms 2020 ICC Italia- significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).
Il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
Pertanto, la prova della consegna della merce nel caso in esame non può essere messa in dubbio, atteso che nella prassi commerciale detta clausola viene inserita nei contratti di compravendita per disciplinare, appunto, la ripartizione degli oneri di trasporto tra compratore e venditore, sancendo che in tal caso il venditore si libera della merce al momento della spedizione;
sul significato e la portata di tale espressione va confermato l'orientamento consolidato, anche della giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo il quale: <Con la clausola “franco fabbrica” il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali e non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sdoganare la merce all'esportazione, mentre la clausola “franco partenza” indica che la consegna avviene con l'affidamento della merce al vettore, per ciò distinguendosi dalla clausola “franco arrivo”>> (Trib. Modena -Pagliani-
27/1/2023, in: www.giurisprudenzamodenese.it; cfr. anche: (Trib. Modena -Pagliani-
25/11/2024, n. 1705).
8. Per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria orale, esse confermano quanto appena esposto: la teste dipendente della società attrice (Testimone_2 [...]
[...] , ha confermato la consegna di tutta la merce oggetto degli ordini, le Parte_5 conferme d'ordine e i documenti di trasporto - esibiti alla stessa in udienza- e, dunque, i crediti oggetto delle fatture azionate. Anzitutto la testa ha dichiarato di conoscere i fatti perché personalmente confermava gli ordini e i carichi, sia all'arrivo dell'ordine che alla partenza del materiale;
ha, in particolare, insistito sul fatto che si trattava di consegne di merce “franco fabbrica”; grazie a specifiche domande del
Difensore di parte convenuta, relative alle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto mostrati alla teste, è stato, infatti, indiscutibilmente appurato che, come ribadito dalla teste: <(…) di solito quando è franco fabbrica, noi prendiamo solo la firma del vettore (…) come sopra, erano consegne franco fabbrica>>.
Sul punto anche la controprova non è significativa in quanto il teste dipendente di parte convenuta come responsabile commerciale, Tes_4 esaminando la medesima documentazione, ha in sostanza confermato l'evidente assenza di sottoscrizioni e timbri da parte del destinatario, elementi che, tuttavia, come già visto sono irrilevanti in ragione della sopra menzionata modalità di consegna;
peraltro, la controprova ha fornito qualche elemento significativo nel momento in cui lo stesso teste ha riferito che << la merce arrivava con dei Tes_4 trasporti;
a volte utilizzavamo dei nostri camion, a volte utilizzavamo aziende che collaboravano con la ; circostanze che si pongono a conferma della Parte_1 versione fornita dalla teste e in particolare del fatto che consegna avveniva o Tes_2 tramite ritiro diretto da parte del compratore, o mediante spedizionieri, per cui in entrambi i casi la venditrice effettuava la consegna della merce in conformità con quanto risultante dalle fatture.
De resto, il teste ha ammesso che la merce indicata nei documenti Tes_4 viene trattata dalla sua azienda, precisando però che non è in grado di dire se quella specifica merce è stata consegnata: <I nomi della merce indicata in fattura corrisponde a merce che noi abbiamo in catalogo, però che nello specifico quel carico sia arrivato, non sono in grado di dirlo;
è il carrellista che scarica la merce che verifica la corrispondenza e scrive “OK, scaricato da …”, oppure indica al merce non corrispondente;
questo solo se ci sono cose visibili, al momento dello scarico, che non sono idonee, lo segnala>>; simili affermazioni, tuttavia, non
10 integrano prova contraria alle dichiarazioni della teste perché, appunto, il teste Tes_2 non sa se sia o meno avvenuta consegna, per cui non lo esclude nemmeno;
la prova contraria specifica al capitolato attoreo si potrebbe, invece, considerare formata se il teste, avendo conoscenza diretta del trasporto, avesse escluso che quella specifica merce non fosse stata consegnata, indicandone le ragioni.
9. Pertanto, essendovi prova della consegna della merce nei termini sopra indicati, sussistono i presupposti in fatto e diritto per la pretesa di pagamento dell'odierna attrice;
in fatto, non è contestato tra le parti che la merce di cui si discute non è stata pagata.
Parte convenuta imputa, tuttavia, a parte attrice una serie di inadempimenti contrattuali. Dette contestazioni sono contenute nella Diffida del 3.6.2021 e riguardano la merce oggetto delle fatture nn. 663/2021, 762/2021 e 897/2021, che sono relative agli ordini n. 65 PR, 66PR e 67PR; nel dettaglio, concernono l'ordine
65 PR dell'11.12.2020 (relativo ai prodotti BENELUX DARK 60X60 18mm 4.500 mq e BENELUX LIGHT 60X60 18 mm 4.500 mq – Tot. Mq 9.000), l'ordine 66 PR dell'11.12.2020 (relativo ai prodotti BENELUX DARK 60X60 18mm 9.000 mq e
BENELUX LIGHT 60X60 18 mm 9.000 mq – Tot. Mq 18.000), l'ordine 67 PR del
18.12.2020 (relativo ai prodotti MY 60x60 4.000 mq e Persona_2 CP_3
60x60 4.000 mq – Tot. Mq 8.000), la violazione della proprietà estetica a
[...] norma dell'art. 7 dell'accordo in relazione al prodotto My TO, per alcuni vizi e difetti del prodotto “Benelux Light Benelux Dark, 60x60 18mm 5.000 mq, venduto in
Olanda, Belgio, Francia e Germania” e del prodotto “Benelux Dark” 60x60 Tono
A48/0 18mm 780 mq”.
Su tali aspetti è sufficiente ripercorrere le puntuali controdeduzioni di parte attrice, anzitutto per quanto concerne il tema del comportamento negoziale delle parti in relazione ai ritardi nelle consegne. Parte attrice allega che con una e-mail del
30/11/2020 (doc. n. 1 All. X – 1 pag. 3 conv. comunicava alla controparte di trovarsi in difficoltà a causa dell'elevato ed improvviso numero di ordini ricevuti e annunciava possibili ritardi nella misura di 120 giorni dall'ordine; difficoltà collegate alle chiusure forzate dovute alla emergenza pandemica nella prima metà del 2020,
11 che avevano causato una generale sospensione e rinvio della esecuzione degli ordini degli operatori del settore con conseguente concentrazione della produzione nella seconda metà del 2020; ed allega altresì che, tuttavia, dopo tale aver ricevuto tale comunicazione, la convenuta ha deciso comunque di inviare gli ordini oggetto delle fatture azionate e di non esercitare il diritto contrattuale di recesso ad nutum e tanto meno di minacciare o intraprendere azione di risoluzione contrattuale;
risulta, infatti, che, a parte gli ordini del settembre 2019 gli ordini -non oggetto di contestazione- inviati tra luglio e novembre 2020, tutti gli ordini contestati sono stati effettuati dalla convenuta successivamente alla predetta comunicazione e nella consapevolezza delle difficoltà dichiarate dall'attrice e delle conseguenti tempistiche.
Pertanto, nel caso in esame l'irrilevanza dei lamentati ritardi nelle consegne non dipende dall'attribuzione di rilievo alle eccezionali vicende legate alla pandemia in corso in quel periodo, ma discende direttamente dal comportamento delle parti, che, nella consapevolezza della situazione, hanno accettato di proseguire i rapporti anche se in parziale e temporanea modifica, di fatto, delle condizioni contrattuali originariamente previste;
diversamente, infatti, non si spiega la mancata reazione alle tempistiche di consegna da parte della convenuta, né nella forma dell'esercizio della facoltà di recesso prevista in contratto, né in altra forma.
10. Inoltre, nello specifico: per quanto riguarda l'ordine n. 65PR, parte convenuta lamenta il ritardo della consegna dei prodotti;
tuttavia, nonostante le difficoltà della società nell'evasione degli ordini comunicate con la email del 30.11.2020) l'ordine è stato poi evaso;
parte convenuta allega di aver pagato ai propri clienti la somma di €
48.800,00 per penali per il ritardo nella consegna della merce, che è avvenuta, tuttavia, nel termine indicato e accettato dalla stessa convenuta, per cui non risulta un inadempimento;
al riguardo è comunque fondata l'obiezione di parte attrice che la pattuizione di una penale, non richiamata negli accordi tra le odierne parti in causa, ha effetti solo tra la convenuta e i e i suoi clienti e non è efficace nei confronti di parte attrice;
sebbene, infatti, la clausola penale, non avendo natura vessatoria, non rientri tra quelle che necessitano, ai sensi dell'art. 1341 C.c., di specifica approvazione, ciò non di meno deve risultare effettivamente pattuita e pertanto, nella specie, trattandosi
12 di ordine scritto, dovrebbe essere contenuta nel testo pattuito tra le parti, dal quale desumere una chiara volontà delle parti in tal senso;
in proposito basta ricordare l'inapplicabilità di una clausola penale prevista nel testo del preliminare e poi non riprodotta nel rogito definitivo (Trib. Modena -Masoni- 5/12/2024, n. 1771). Contr Per quanto riguarda l'ordine n. 66PR, inviato da l'11/12/2020 e confermato il successivo 15/1/2021, il rifiuto di di fornire ulteriore merce Parte_1
è legittimo ai sensi dell'art. 10 del Contratto e dell'art. 1460 C.c.: si tratta di un ordine di importo rilevante (€ 176.400,00 oltre IVA) con consegna della merce all'inizio di maggio 2021; all'epoca, tuttavia, parte attrice seguito di un controllo contabile ha rilevato che aveva una esposizione pari a € 172.000,00 per PA fatture emesse e non pagate -precisamente: n. 384 del 22/3/2021 (doc. n. 9), n. 663 del 20/4/2021 (doc. n. 10), n. 762 del 30/4/2021 (doc. n. 11), n. 818 del 30/4/2021
(doc. n. 12) oltre al residuo dovuto della fattura n. 305 del 2020- ed aveva, pertanto, superato abbondantemente il fido di € 100.000,00 previsto, per cui, a norma dell'art.
3.1 del Contratto, per effettuare altri ordini avrebbe PA dovuto pagare le fatture a vista;
il mancato rispetto di queste condizioni legittima il rifiuto di evasione dell'ordine ad opera di parte attrice, in virtù della clausola negoziale di “sconfinamento fido”.
Per quanto riguarda l'ordine n. 67PR del 18/12/2020, esso fu confermato nel rispetto del termine di cinque giorni lavorativi previsti dal contratto;
il 18/12/2020 cadeva il venerdì prima della settimana di Natale;
considerando la chiusura natalizia dal 23/12/2020 al 10/1/2021, circostanza incontestata tra le parti, la conferma d'ordine fu trasmessa tempestivamente, cioè il 15/1/2021 dopo la ripresa delle attività; dopo di che, il prodotto My TO fu consegnato nei termini previsti e infatti su tale prodotto non vi sono contestazioni;
quanto alla mancata consegna del prodotto
80x80, appare fondata la deduzione attorea di impossibilità a fornirlo essendo intervenuta una modifica dei formati nelle linee di produzione della azienda, ed essendo il numero di forni e di linee produttive limitato, per cui l'attivazione di una linea produttiva dedicata un solo formato avviene solo se il numero di richieste per tale formato è di una certa rilevanza, che nel caso di specie non risulta.
13 Per quanto riguarda la proprietà estetica del prodotto My TO, rispetto al quale la convenuta lamenta che parte attrice ha venduto il prodotto a soggetti terzi senza il suo consenso od autorizzazione, la convenuta non ha fornito alcun documento (bozze, progetti, bozzetti o altro) idonei a dimostrare la titolarità di diritti di proprietà intellettuale o estetica sul prodotto My TO, il quale risulta, invece, realizzato da parte attrice senza l'intervento della convenuta.
Per quanto riguarda i vizi e difetti dei prodotti, con riferimento alle contestazioni dei prodotti “Benelux Light” e “Benelux Dark 60x60 5.000 mq” venduti in Olanda, Belgio, Francia e Germania, nonché “Benelux Dark 60x60 Tono
A48/0 18mm 780 mq” per difetto di conformità al campione nel colore, parte attrice eccepisce la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art.
6.1. e dell'articolo 6.3 del
Contratto, in quanto tali prodotti sono stati consegnati prima del 2021, mentre la prima contestazione è stata effettuata il 3/6/2021; eccepisce, quindi, che la contestazione è tardiva sia con riferimento al termine per la denuncia che al termine di prescrizione annuale, in quanto la comunicazione del 3/6/2021 è stata inviata diversi mesi dopo la consegna della merce e venti giorni dopo l'emissione della nota di credito del 13/5/2021 (di cui al doc. n. 5 conv.); al riguardo parte attrice fa riferimento alla deposizione del teste che ha precisato che le note di debito Tes_4 venivano emesse entro sessanta giorni dalla contestazione, per cui è verosimile che la scoperta dei vizi sia da collocare in data precedente al 13/5/2021, con conseguente tardività della denuncia.
Inoltre, il teste -come già ricordato al par. 8.- ha confermato che i Tes_4 materiali rappresentati nei documenti mostrati (7B e 7C conv.) corrispondono ai prodotti 30x120 B50/7 e Pearl 80x80, consegnati rispettivamente a Pt_6
Gennaio 2019 e Dicembre 2019, mentre le contestazioni su tali prodotti sono state inviate rispettivamente il 6/4/2021 e il 10/2/2021, due anni dopo la consegna della merce, per cui parte attrice eccepisce fondatamente la decadenza.
L'eccezione è fondata, in ragione dell'atteggiarsi dell'onere della prova al riguardo, incombendo su chi intende far valere i vizi e difetti della merce compravenduta fornire la prova dell'esatto giorno di scoperta dei vizi e, ai fini della tempestività della denuncia, del giorno preciso di effettuazione della stessa.
14 I documenti prodotti da parte convenuta a riprova delle contestazioni (doc. n.
6 A e B) sono costituiti da messaggi whatsapp scambiati da persone ignote in data non identificata, che non contengono riferimenti a vizi o difetti o a difformità dei prodotti, del tutto inidonei allo scopo, essendo privi di significato ai fini di una contestazione formale di vizi o difetti dei prodotti.
11. Parte convenuta imputa, altresì, a parte attrice un'ulteriore serie di inadempimenti contrattuali, efficacemente smentiti da parte attrice.
In primo luogo, i documenti di parte convenuta (allegati XIII e XIV) non sono idonei a dimostrare l'esistenza di “continui errori contabili” nei rapporti tra le parti imputabili a parte attrice: nelle due mail -tra Aprile e Giugno 2020- si fa riferimento a errori nell'emissione di ricevute bancarie (emissione prima del tempo ed indicazione della banca di appoggio) ai quali, comunque, si pone immediatamente rimedio;
anzi, nel secondo caso parte attrice acconsente a una proroga del pagamento delle somme dovute da 90 a 120 giorni.
In secondo luogo, i documenti di parte convenuta (allegato X) non sono idonei a dimostrare l'esistenza di “una serie infinita di violazioni contrattuali”, in quanto, lasciando da parte le contestazioni sugli ordini n. 65, 66 e 67, già sopra esaminate, tali documenti attestano esclusivamente la rottura di alcune piastrelle, per importi di poche centinaia di euro, non significativi in relazione al complesso dei rapporti tra le parti.
In terzo luogo, non risulta provata l'allegazione di parte convenuta di evidente difficoltà economica e finanziaria della società attrice, a parte la non chiara incidenza di tale elemento a fini della prova dell'inadempimento.
12. Gli altri ordini non sono oggetto di contestazione;
le fatture n. 305/2021,
384/2021 e 818/2021 sono state emesse per la merce fornita sulla base agli ordini 33,
40, 46 e 47 del 2020 – che non rientrano tra gli ordini contestati - hanno ad oggetto le e My OO, e non includono riferimenti ai prodotti oggetto delle Parte_7 contestazioni fin qui esaminate.
15 L'ordine 40 del 12/11/2020 è stato confermato in pari data, la merce è stata consegnata il 9/3/2021 come risulta dal documento di trasporto n. 1767 richiamato nella fattura 384/2021 del 22/3/2021 di € 9.579,92; l'ordine n. 33 del 24/7/2020 è stato confermato in pari data;
l'ordine n. 40 e n. 47 del 12/11/2020 sono stati confermati lo stesso giorno;
la merce (My OO AK, My OO RE e Forest
AT) è stata consegnata, come risulta dai DDT 3776 e 3785 del 5-6/5/2021;
l'importo della relativa fattura (n. 818 del 30/4/2021) ammonta ad € 18.311,12 (doc.
n. 12); la fattura n. 305 del 27/2/2020, non contestata, ammonta ad € 319,37 (doc. n.
8).
In definitiva, sulla base delle circostanze e considerazioni fin qui esposte, non
è fondata l'eccezione di inadempimento di parte convenuta, che non aveva titolo per rifiutare e/o sospendere il pagamento degli ordini, risultati regolarmente evasi da parte attrice.
13. A fronte, quindi, della prova documentale ed orale fornita dall'attore del proprio credito, a suo tempo posta a base del provvedimento monitorio poi revocato, il convenuto non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio, né in relazione alla prova del proprio regolare adempimento, né in relazione ai vari profili di inadempimento allegati, per quanto attiene alla prova dei ritardi colpevoli, della mancata consegna, o dei vizi della merce, preclusa peraltro dalla eccepita decadenza.
Nella esposta situazione probatoria spettava, infatti, al convenuto debitore fornire, in via di eccezione, la prova positiva del pagamento, o di elementi ostativi.
Per contro, l'assenza di profili di inadempimento e la connessa insussistenza dei presupposti per la richiesta risoluzione negoziale, comporta il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta, sia per quanto riguarda la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 C.c., che per quanto riguarda -come già esposto- la dichiarazione di legittimità della sospensione dei pagamenti delle fatture, che per quanto riguarda la domanda subordinata di risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1464 c.c. o 1463 c.c., perché -come già esposto al par.
9- nella specie non viene accolta alcuna domanda attorea relativa alla “causa di forza maggiore”.
16 14. La domanda attorea è fondata è come tale va accolta, con la condanna di parte convenuta al pagamento della somma richiesta (172.445,78), oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di effettivo saldo, e senza necessità di dichiarare la legittimità del recesso esercitato da parte attrice.
15. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, delle parti rigettata, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a PA Parte_1 la somma di € 172.445,78 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla
[...] scadenza delle singole fatture fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a le PA Parte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 17/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 7248/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Camarda e M. Maranò
CONTRO
PA
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Plessi
in punto a: vendita, pagamento somma.
All'udienza del 11/2/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 12/4/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 2/5/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni contraria istanza eccezione reietta così giudicare: In via pregiudiziale di rito:
- a conferma dell'ordinanza del 17 aprile 2024, rigettare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dalla attrice, in considerazione dell'abrogazione dall'articolo 3, comma 6 ter del D L n. 6/2020, per effetto del DL 25/3/2020, n. 19 e confermare, se del caso, l'applicazione al presente procedimento del rito ante riforma 2022;
- rigettare le eccezioni di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla opposta
[...] per i motivi dedotti in atti, trattandosi di domande conseguenti alle domande Parte_1 riconvenzionali ed eccezioni proposte da in qualità di attrice opponente e dal PA nuovo tema di indagine conseguente a tali domande ed eccezioni;
Nel merito:
- ritenuto e accertato l'adempimento di a tutti gli obblighi contrattuali, condannare Parte_1
a pagare alla società l'importo di Euro 172.445,78 oltre agli PA Parte_1 interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti (i.e. disconoscimento dell'accordo modificativo della misura del fido, decadenza e prescrizione annuale delle contestazioni dei prodotti ex art. 6 del Contratto e delle norme del codice civile in materia di contratto di compravendita, insussistenza di qualsiasi inadempimento di
[...] in relazione al Contratto e agli ordini, anche ai sensi e dell'art. 10 del Contratto e, in ogni Parte_1 caso, dell'art. 1460 c.c.);
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande avversarie fondate sugli asseriti ritardi della consegna della merce in quanto derivanti da causa di forza maggiore (i.e. sospensione dovuta ai provvedimenti restrittivi conseguenti alla emergenza Covid 19) ex art. 1256 c.c. e rigettare la domanda di ripetizione delle somme dovute;
- Accertare la legittimità del recesso esercitato da ai sensi dell'art. 9 del Contratto. Parte_1 In subordine:
- in ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rideterminare l'importo oggetto di domanda in Euro 231.205,00, ridurre l'eventuale importo dovuto da a titolo di risarcimento del Parte_1 danno in considerazione degli effetti prodotti dai provvedimenti restrittivi emessi durante l'emergenza Covid – 19 sulla capacità produttiva della opposta e compensare i reciproci crediti e debiti tra le parti nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura oltre spese generali, IVA e CPA di legge e con condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai PA sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., in considerazione della condotta processuale tenuta e contestata in atti anche con riferimento alle temerarie eccezioni di nullità e improcedibilità proposte;
In via istruttoria: Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che il documento 9 che si rammostra al teste corrisponde all'ordine 40PR del 18/12/2020 emesso e trasmesso da alla conferma di tale ordine emessa e inviata da PA PT
, al documento di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla fattura emessa per il
[...] corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documento di trasporto? b) Vero che la merce indicata nella fattura 384/2021 è stata consegnata a PA c) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio, PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 384/2021. d) Vero che il documento 10 che si rammostra al teste corrisponde all'ordine 67PR del 12/11/2020 emesso e trasmesso da alla conferma di tale ordine emessa e inviata da PA PT
, al documento di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla fattura emessa relativamente
[...] al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documento di trasporto? e) Vero che la merce indicata nella fattura 663/2021 è stata consegnata a
PA f) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 663/2021. g) Vero che il documento 11 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 65PR e 67PR del 11/12/2020 e 18/12/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali ordini
PA emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla Parte_1 fattura emessa relativamente al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? h) Vero che la merce indicata nella fattura 762/2021 è stata consegnata a
PA i) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 762/2021. j) Vero che il documento 12 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 33 del 24/07/2020, 40 del 07/09/2020 e 47 del 11/11/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali
PA ordini emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e Parte_1 alla fattura emessa relativamente al corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? k) Vero che la merce indicata nella fattura 818/2021 è stata consegnata a
PA l) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio,
PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura 818/2021. m) Vero che il documento 13 che si rammostra al teste corrisponde agli ordini 65PR e 67PR del 11/12/2020 e 18/12/2020 emessi e trasmessi da alla conferma di tali ordini
PA emessa e inviata da , ai documenti di trasporto della merce oggetto di tali ordini e alla Parte_1
2 fattura emessa per il corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto degli indicati ordine, conferma d'ordine e documenti di trasporto? n) Vero che la merce indicata nella fattura 897/2021 è stata consegnata a PA o) Riferisca il teste se abbia contestato in via stragiudiziale, prima del giudizio, PA la mancata consegna della merce (o di parte della merce) indicata nella fattura n. 897/2021. p) Vero che le attività di sono state sospese per il periodo natalizio dal 21 dicembre 2020 Parte_1 al 09 gennaio 2021? pbis) Vero che le chiusure natalizie della società si protraggono tutti gli anni dai giorni precedenti il Natale fino all'epifania? q) Vero che alla data del 30 aprile 2021, aveva una esposizione pari a Euro PA 172.000,00 per fatture emesse e, più precisamente: n. 384 del 22 marzo 2021 (doc. 9), n. 663 del 20 aprile 2021 (doc. 10), n. 762 del 30 aprile 2021 (doc. 11), n. 818 del 30 aprile 2021 (doc. 12) oltre al residuo dovuto della fattura 305 del 2020? r) Vero che l'amministratore di diede istruzioni agli operatori del settore commerciale di Parte_1 chiedere a di rispettare le condizioni del fido? PA s) Vero che i formati oggetto degli ordini possono subire delle modifiche in conseguenza dell'operatività delle linee di produzione aziendali, secondo le prassi in uso nel settore di riferimento? t) Vero che la modifica dei formati da 80X80 a 90X90 era finalizzata a garantire, in ogni caso, l'evasione dell'ordine? u) Vero che tale prassi è rispettosa degli usi del settore? v) Vero che, in , una linea produttiva veniva dedicata all'epoca dei fatti per cui è causa e Parte_1 viene dedicata tuttora a un solo formato se il numero di richieste per tale formato sia di una certa rilevanza (nel Contratto viene infatti riportato il quantitativo di 3000 mq) atteso che il numero di forni e di linee produttive è chiaramente limitato? w) Vero che, dispone di n. 2 linee produttive dedicate alla realizzazione di diversi formati Parte_1 di piastrelle, linee produttive che devono operare insieme e non possono subire alcun arresto? x) Vero che è società attiva nel settore della produzione di prodotti in ceramica per Parte_1 pavimentazioni e rivestimenti? y) Vero che produce, anche a seguito dell'acquisizione da parte di Parte_1 CP_2 intervenuta il 20 aprile 2021, prodotti in ceramica per conto terzi? z) Vero che la nuova proprietà, a partire dal 21 aprile 2021, ha infatti gestito le attività di
[...] in continuità con l'amministrazione precedente rispettando gli impegni assunti e Parte_1 proseguendo con i rapporti in corso e che ancora oggi gestisce rapporti contrattuali in conto terzi? aa) Vero che con riferimento alla merce, sub docc. 7B e 7C avversari che si rammostrano al teste, si tratta dei prodotti OO AK 30x120 B50/7 e Pearl 80x80 consegnati rispettivamente nel mese di gennaio 2019 e dicembre 2019? bb) Vero che stava registrando, al termine dell'anno 2020, da parte dei propri Parte_1 clienti un numero di ordini superiore alla media degli anni precedenti? cc) Vero che l'aumento degli ordini si registrava nel periodo temporalmente successivo alle chiusure per l'emergenza Covid 19 (marzo e aprile 2020)? dd) Vero che le chiusure collegate al lockdown avevano causato una generale sospensione e rinvio della esecuzione degli ordini degli operatori del settore con conseguente concentrazione della produzione nella seconda metà del 2020? ee) Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa il signor era impiegato nell'area produttiva di Pt_2 e il rapporto contrattuale con detta società era iniziato solo nel mese il 25.01.2021 Parte_1 come da documento 12 che si rammostra? ff) Vero che subentrato il gruppo nell'aprile 2021, al signor sono state CP_2 Parte_3 affidate mansioni di responsabile commerciale? gg) Vero che il documento 11 e il documento 13 che si rammostrano al teste rappresentano la firma di
Testimone_1 hh) Vero che My TO è un prodotto di proprietà grafica/estetica è di ? ii) Vero che per Parte_1 la produzione di My TO SA MA aveva realizzato i file/bozze aventi ad oggetto tale prodotto? jj) Vero che con riferimento ai prodotti realizzati per conto terzi, i prodotti non rispondenti alle caratteristiche richieste del committente sono definite “sotto scelte” o “fuori tono”? kk) Vero che i quantitativi di prodotti sotto scelte o fuori tono sono liberamente commercializzate da
? A prova contraria, sul capitolo 41 di parte avversaria si chiede l'ammissione del Parte_1 seguente capitolo di prova:
3 ll): Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa e alla data odierna, a terzi i prodotti Parte_1 commissionati dai propri clienti anche se fuori tono o sotto scelta? Si indicano come testi: (i) sui capitoli di prova da a) ad a kk) e ll), la signora Testimone_2 domiciliata presso la sede legale di (ii) sui capitoli di prova jj), kk) e ll), il signor Parte_1 residente in [...] Testimone_3 Si chiede, se ritenuto opportuno, sia disposta CTU tecnico - contabile per la determinazione dei corrispettivi dovuti sulla base della documentazione prodotta. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1 e 2 di parte avversaria atteso che - il capitolo 1) ha ad oggetto la prova di un patto aggiunto e contrario al documento contrattuale e in ogni caso una circostanza dedotta tardivamente, in quanto finalizzato a dimostrare la sottoscrizione del documento di cui trattasi da parte di circostanza che non risulta indicata nell'atto di Testimone_1 opposizione a decreto ingiuntivo - il capitolo 2) risulta essere irrilevante. Si contesta, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'ammissibilità dell'escussione testimoniale di e di Testimone_1 Testimone_3 avendoli controparte indicati, seppur infondatamente, come autori materiali della sottoscrizione o, in ogni caso, della stipulazione dell'accordo modificativo del fido in quanto gli stessi avrebbero un interesse specifico nella causa che potrebbe legittimarne la partecipazione in giudizio. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova orale richiesta da per i PA motivi dedotti in atti. Ci si oppone alla istanza ex art. 210 c.p.c. per totale carenza dei presupposti per la sua ammissibilità in quanto (i) non sono state dedotte né provate le ragioni che renderebbero la produzione dei documenti indispensabili ai fini della decisione della causa e (ii) non sono state dedotte e dimostrate le cause che avrebbero reso impossibile a parte attrice la produzione del documento. Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa e nemmeno genericamente individuata. Ci si oppone alla acquisizione della chiavetta USB e delle scatole di prodotto My TO in data successiva al termine per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ormai spirato. Si contestano i documenti prodotti da parte avversaria con la seconda memoria in quanto (i) si tratta di documenti di provenienza della stessa parte che li invoca e come tali sono qualificabili come mere allegazioni (documenti sub All. X e All. XV) e (ii) si tratta di documenti anonimi e privi di alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento (All. XVIII)”;
per parte convenuta:
“Voglia l'On intestato Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate da rispetto alla
Parte_1 originaria domanda formulata in sede monitoria nel giudizio a quo;
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la competenza per territorio dell'intestato Tribunale di Modena quale Foro elettivo esclusivo, come pronunciata dal Giudice remittente con sentenza n. 613/2023 pubblicata il 19/09/2023; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in
Parte_1 diritto, non essendo debitrice di somma alcuna – bensì creditrice - nei PA confronti di per i motivi esposti in atti;
Parte_1 IN VIA RICONVENZIONALE Dato atto dei gravi inadempimenti di al contratto inter partes:
Parte_1
- pronunciare con sentenza costitutiva la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 come modificato il 4/6/2019 e ss.mm.ii., nonché degli ordini esecutivi dello stesso, per fatto e colpa di per i motivi esposti in Parte_1 atti;
- in ogni caso, dichiarare la legittimità della sospensione, da parte di dei PA pagamenti delle fatture emesse da ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dichiarare comunque Parte_1 tenuta e, quindi, condannare a risarcire a tutti i danni patiti e Parte_1 PA patiendi per fatto e colpa della stessa per i titoli dedotti, nella misura di € Parte_1 238.456,44= come da documenti in atti e salvi gli ulteriori e/o successivi, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalle singole scadenze alla domanda e interessi di
4 mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., ferma la riserva di richiedere anche la restituzione dei pagamenti già effettuati per la merce viziata e/o non consegnata maggiorati di interessi e rivalutazione dal pagamento al saldo;
IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di ammissione e accoglimento della domanda attorea relativa alla “causa di forza maggiore” da Covid 19 invocata dall'attrice a giustificazione dei ritardi e mancate consegne di ordini confermati, dichiarare la risoluzione dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 come modificato il 4/6/2019 e ss.mm.ii., nonché degli ordini esecutivi dello stesso, ai sensi degli artt. 1464 c.c. e/o 1463 c.c. e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con diritto di CP_1 di ripetere le somme versate nell'ipotesi di cui all'art. 1463 c.c.
[...] IN ESTREMO SUBORDINE E PER MERO TUZIORISMO Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere una qualche somma a favore di per le fatture da essa azionate nei limiti del valore e dell'utilità per Parte_1 CP_1 della merce difettosa di cui è causa, accertare preliminarmente tutti i danni conseguenti alle
[...] mancate consegne di ordini nonché ai ritardi, vizi, errori e difetti della merce fornita da Parte_1 e, operata la compensazione delle rispettive poste di dare/avere, condannare a
[...] Parte_1 versare a le maggiori somme a questa spettanti per i titoli dedotti, maggiorate di PA interessi legali dalle singole scadenze alla domanda e interessi di mora dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. IN OGNI CASO Condannare alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio e della Parte_1 pregressa fase avanti al Giudice a quo, oltre ai relativi accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Sospesa ogni decisione sul merito e sulle spese, ammettere le ulteriori istanze istruttorie dedotte nella memoria di ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (prove orali sugli ulteriori capitoli non PA ammessi nell'ordinanza istruttoria;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri IVA vendite (Italia ed Estero) e delle fatture di vendita degli anni 2019-2021 per accertare tutte le produzioni parallele e vendite dirette a terzi dell'articolo My TO e di altri articoli oggetto di proprietà estetica di ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Quadro di produzione;
eventuale CTU per la PA conferma della quantificazione dei danni patiti e patiendi da , ferma PA l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per i motivi già esposti”. Svolgimento del processo
1. Su istanza di SA MA S.r.l., il Tribunale di Ravenna, con decreto ingiuntivo n.
1258/2021 – RG n. 3322/2021 del 20 dicembre 2021 (doc. 3), ingiungeva a
[...]
di pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 172.445,78 PA
(come da fatture n. 305/2020 - per il minor importo di € 319,37 - n. 384/2021, n.
663/2021, n. 762/2021, n. 818/2021 e n. 897/2021 scadute in data 31/3/2020,
14/6/2021, 10/7/2021 e 10/8/2021 (doc. 2 e doc. 3).
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9/2/2022 Contr (doc. 4), conveniva in giudizio per ottenere la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente territorialmente “in virtù della clausola elettiva del Foro convenzionale esclusivo di Modena” di cui al contratto del 5 aprile e 4 giugno 2019.
5 Oltre a ciò, l'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 C.c. dell'Accordo per la fornitura di piastrelle in gres porcellanato del 5/4/2019 per gli inadempimenti contrattuali imputabili a in Parte_1 relazione a vari ordini, per la violazione della proprietà estetica a norma dell'art. 7 dell'Accordo 4 giugno 2019 e per alcuni vizi e difetti, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento.
3. Parte convenuta si costituiva nel procedimento di opposizione Parte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario, con la sola eccezione delle contestazioni sulla competenza del giudice adito, e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla opponente in via riconvenzionale e confermando la richiesta di condanna della opponente al pagamento delle somme oggetto del procedimento monitorio.
Nella comparsa depositata, disconosceva formalmente la Parte_1 sottoscrizione e l'autenticità del documento prodotto da parte avversaria e rubricato
“All. III accordo su Nuove condizioni di fornitura con aumento fido” e doc. 2g sub
All. X negando altresì l'intervenuta e, in ogni caso, efficacia e opponibilità di qualsiasi accordo modificativo del contratto del 4 giugno 2019.
Allegava che nel 2019, il legale rappresentante di era il Parte_1 signor e la firma apposta sul presunto accordo Parte_4 modificativo era evidentemente, chiaramente e senza alcun dubbio diversa da quella del legale rappresentante;
che la firma apposta non apparteneva nemmeno ai procuratori e che, in ogni caso, non avevano Testimone_3 Persona_1 alcun potere di rappresentare se non in settori diversi da quello di cui Parte_1 trattasi (pag. 17 e 18 della visura prodotta sub doc. 4 opposta); rilevava inoltre che la sottoscrizione di cui trattasi non era nemmeno riferibile ai consiglieri all'epoca in carica e nominati nel 2015, come risultanti a pag. 9 e 10 della visura ordinaria (doc. 4 opposta); che detti consiglieri, in ogni caso, non avevano alcun potere di rappresentanza della società, nemmeno in ambito contrattuale, potere riferibile al solo
Parte_4
6 Parimenti, disconosceva e contestava tutte le modifiche PT Parte_1 riportate “a penna” sul documento del 5 aprile 2019.
4. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 613/2023 emessa il 15 settembre 2023 e comunicata alle parti il 19/9/2023 (doc. 10), il Giudice a) dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena;
b) revocava il decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione avanti al
Tribunale competente.
Con comparsa in riassunzione del 14/12/2023, riassumeva Parte_1 la causa avanti al Tribunale di Modena rubricata al n. 7248/2023 R.G., in cui si Contr costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 20/3/2024, richiamando tutte le proprie difese e formulando eccezioni di rito (i.e. nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 3 C.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire e mancanza dell'avvertimento ex art. 163 comma 7 punto 3 c.p.c. per applicabilità del nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022 e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co.
6-ter d.l. n. 6/2020) eccezioni poi -cfr. ordinanza del 17/4/2024- rispettivamente, l'una rinunciata alla prima udienza del 16/4/2024 e l'altra rigettata, stante l'intervenuta abrogazione del D.L. 6/2020.
Assunte all'udienza del 16/10/2024 le prove orali ammesse, all'udienza dell'11/2/2025 venivano precisate le conclusioni con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Le risultanze istruttorie sono le seguenti. In primo luogo, i reciproci disconoscimenti dei documenti prodotti sono inefficaci in quanto generici e contrastanti con altre risultanze documentali, e non necessitano di d verificazione. Al riguardo va ricordato che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica della valenza probatoria di un documento, oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi
7 dell'art. 214 cpc, inoltre, è necessaria un'impugnazione chiara e univoca in ordine all'oggetto della sottoscrizione di cui si nega l'autenticità; pertanto, non può configurare un disconoscimento la contestazione, rivolta in modo generico ad una pluralità di atti, o una contestazione non accompagnata da specificazione circostanziata delle ragioni di inattendibilità di un documento.
In ogni caso, l'autenticità del documento prodotto da parte convenuta, ai fini della dimostrazione della modifica dell'entità del fido indicato in contratto, e della sottoscrizione della società (All. III avversario) sono state Parte_1 tempestivamente disconosciute da parte attrice nella fase svoltasi nel Foro ravennate,
e cioè nella comparsa del 9/11/2022 con cui l'odierna attrice ha disconosciuto la autenticità del documento e della sottoscrizione;
a seguito del disconoscimento l'odierna convenuta non ha proposto istanza di verificazione nella prima difesa utile, allegando invece -nelle note di udienza in data 24/5/2023, per la prima volta e solo a seguito dell'intervenuto disconoscimento, che la sottoscrizione del documento fosse da attribuire a nelle note di udienza del 12/9/2023 parte attrice ha, Testimone_1 quindi, rilevato che la sottoscrizione veniva attribuita a solo nelle Testimone_1 predette note, e ha comunque disconosciuto formalmente la sottoscrizione anche ove attribuita a l'odierna convenuta, infine, nella seconda memoria Testimone_1 depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., invece di chiedere la verificazione, ha dedotto che la firma fosse da attribuire a Tes_3
6. In secondo luogo, è riconosciuto da entrambe le parti che i rapporti commerciali tra le stesse sono regolamentati dal contratto del 4/4/2019, come emendato dal contratto del 4/6/2019. Su tali basi sono stati effettuati i singoli ordinativi.
Premesso ciò, la documentazione prodotta dalle parti dimostra che parte convenuta ( ha ordinato la merce, la quale è stata consegnata: PA il fascicolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la comparsa e i documenti oggetto di produzione, è stato allegato alla comparsa di riassunzione;
dalla documentazione prodotta (ordini, conferme d'ordine e documenti di trasporto) risulta che tra le parti non vi sono mai state contestazioni di mancata consegna della merce oggetto di fatturazione, peraltro corrispondente agli ordinativi.
8 Anche dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che non è mai stata eccepita la mancata consegna della merce, se non per una parte della merce che non risulta oggetto di fatturazione, relativa all'ordine 67/PR).
Non vi è quindi contestazione tra le parti sul fatto che il materiale oggetto degli ordini oggetto di fatturazione sia stato consegnato.
7. La documentazione prodotta dalle parti dimostra, inoltre, che la consegna della merce avveniva con la modalità “franco fabbrica”, come risulta chiaramente da tutte le fatture prodotte.
Tale modalità -secondo la definizione in Incoterms 2020 ICC Italia- significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).
Il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
Pertanto, la prova della consegna della merce nel caso in esame non può essere messa in dubbio, atteso che nella prassi commerciale detta clausola viene inserita nei contratti di compravendita per disciplinare, appunto, la ripartizione degli oneri di trasporto tra compratore e venditore, sancendo che in tal caso il venditore si libera della merce al momento della spedizione;
sul significato e la portata di tale espressione va confermato l'orientamento consolidato, anche della giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo il quale: <Con la clausola “franco fabbrica” il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali e non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sdoganare la merce all'esportazione, mentre la clausola “franco partenza” indica che la consegna avviene con l'affidamento della merce al vettore, per ciò distinguendosi dalla clausola “franco arrivo”>> (Trib. Modena -Pagliani-
27/1/2023, in: www.giurisprudenzamodenese.it; cfr. anche: (Trib. Modena -Pagliani-
25/11/2024, n. 1705).
8. Per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria orale, esse confermano quanto appena esposto: la teste dipendente della società attrice (Testimone_2 [...]
[...] , ha confermato la consegna di tutta la merce oggetto degli ordini, le Parte_5 conferme d'ordine e i documenti di trasporto - esibiti alla stessa in udienza- e, dunque, i crediti oggetto delle fatture azionate. Anzitutto la testa ha dichiarato di conoscere i fatti perché personalmente confermava gli ordini e i carichi, sia all'arrivo dell'ordine che alla partenza del materiale;
ha, in particolare, insistito sul fatto che si trattava di consegne di merce “franco fabbrica”; grazie a specifiche domande del
Difensore di parte convenuta, relative alle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto mostrati alla teste, è stato, infatti, indiscutibilmente appurato che, come ribadito dalla teste: <(…) di solito quando è franco fabbrica, noi prendiamo solo la firma del vettore (…) come sopra, erano consegne franco fabbrica>>.
Sul punto anche la controprova non è significativa in quanto il teste dipendente di parte convenuta come responsabile commerciale, Tes_4 esaminando la medesima documentazione, ha in sostanza confermato l'evidente assenza di sottoscrizioni e timbri da parte del destinatario, elementi che, tuttavia, come già visto sono irrilevanti in ragione della sopra menzionata modalità di consegna;
peraltro, la controprova ha fornito qualche elemento significativo nel momento in cui lo stesso teste ha riferito che << la merce arrivava con dei Tes_4 trasporti;
a volte utilizzavamo dei nostri camion, a volte utilizzavamo aziende che collaboravano con la ; circostanze che si pongono a conferma della Parte_1 versione fornita dalla teste e in particolare del fatto che consegna avveniva o Tes_2 tramite ritiro diretto da parte del compratore, o mediante spedizionieri, per cui in entrambi i casi la venditrice effettuava la consegna della merce in conformità con quanto risultante dalle fatture.
De resto, il teste ha ammesso che la merce indicata nei documenti Tes_4 viene trattata dalla sua azienda, precisando però che non è in grado di dire se quella specifica merce è stata consegnata: <I nomi della merce indicata in fattura corrisponde a merce che noi abbiamo in catalogo, però che nello specifico quel carico sia arrivato, non sono in grado di dirlo;
è il carrellista che scarica la merce che verifica la corrispondenza e scrive “OK, scaricato da …”, oppure indica al merce non corrispondente;
questo solo se ci sono cose visibili, al momento dello scarico, che non sono idonee, lo segnala>>; simili affermazioni, tuttavia, non
10 integrano prova contraria alle dichiarazioni della teste perché, appunto, il teste Tes_2 non sa se sia o meno avvenuta consegna, per cui non lo esclude nemmeno;
la prova contraria specifica al capitolato attoreo si potrebbe, invece, considerare formata se il teste, avendo conoscenza diretta del trasporto, avesse escluso che quella specifica merce non fosse stata consegnata, indicandone le ragioni.
9. Pertanto, essendovi prova della consegna della merce nei termini sopra indicati, sussistono i presupposti in fatto e diritto per la pretesa di pagamento dell'odierna attrice;
in fatto, non è contestato tra le parti che la merce di cui si discute non è stata pagata.
Parte convenuta imputa, tuttavia, a parte attrice una serie di inadempimenti contrattuali. Dette contestazioni sono contenute nella Diffida del 3.6.2021 e riguardano la merce oggetto delle fatture nn. 663/2021, 762/2021 e 897/2021, che sono relative agli ordini n. 65 PR, 66PR e 67PR; nel dettaglio, concernono l'ordine
65 PR dell'11.12.2020 (relativo ai prodotti BENELUX DARK 60X60 18mm 4.500 mq e BENELUX LIGHT 60X60 18 mm 4.500 mq – Tot. Mq 9.000), l'ordine 66 PR dell'11.12.2020 (relativo ai prodotti BENELUX DARK 60X60 18mm 9.000 mq e
BENELUX LIGHT 60X60 18 mm 9.000 mq – Tot. Mq 18.000), l'ordine 67 PR del
18.12.2020 (relativo ai prodotti MY 60x60 4.000 mq e Persona_2 CP_3
60x60 4.000 mq – Tot. Mq 8.000), la violazione della proprietà estetica a
[...] norma dell'art. 7 dell'accordo in relazione al prodotto My TO, per alcuni vizi e difetti del prodotto “Benelux Light Benelux Dark, 60x60 18mm 5.000 mq, venduto in
Olanda, Belgio, Francia e Germania” e del prodotto “Benelux Dark” 60x60 Tono
A48/0 18mm 780 mq”.
Su tali aspetti è sufficiente ripercorrere le puntuali controdeduzioni di parte attrice, anzitutto per quanto concerne il tema del comportamento negoziale delle parti in relazione ai ritardi nelle consegne. Parte attrice allega che con una e-mail del
30/11/2020 (doc. n. 1 All. X – 1 pag. 3 conv. comunicava alla controparte di trovarsi in difficoltà a causa dell'elevato ed improvviso numero di ordini ricevuti e annunciava possibili ritardi nella misura di 120 giorni dall'ordine; difficoltà collegate alle chiusure forzate dovute alla emergenza pandemica nella prima metà del 2020,
11 che avevano causato una generale sospensione e rinvio della esecuzione degli ordini degli operatori del settore con conseguente concentrazione della produzione nella seconda metà del 2020; ed allega altresì che, tuttavia, dopo tale aver ricevuto tale comunicazione, la convenuta ha deciso comunque di inviare gli ordini oggetto delle fatture azionate e di non esercitare il diritto contrattuale di recesso ad nutum e tanto meno di minacciare o intraprendere azione di risoluzione contrattuale;
risulta, infatti, che, a parte gli ordini del settembre 2019 gli ordini -non oggetto di contestazione- inviati tra luglio e novembre 2020, tutti gli ordini contestati sono stati effettuati dalla convenuta successivamente alla predetta comunicazione e nella consapevolezza delle difficoltà dichiarate dall'attrice e delle conseguenti tempistiche.
Pertanto, nel caso in esame l'irrilevanza dei lamentati ritardi nelle consegne non dipende dall'attribuzione di rilievo alle eccezionali vicende legate alla pandemia in corso in quel periodo, ma discende direttamente dal comportamento delle parti, che, nella consapevolezza della situazione, hanno accettato di proseguire i rapporti anche se in parziale e temporanea modifica, di fatto, delle condizioni contrattuali originariamente previste;
diversamente, infatti, non si spiega la mancata reazione alle tempistiche di consegna da parte della convenuta, né nella forma dell'esercizio della facoltà di recesso prevista in contratto, né in altra forma.
10. Inoltre, nello specifico: per quanto riguarda l'ordine n. 65PR, parte convenuta lamenta il ritardo della consegna dei prodotti;
tuttavia, nonostante le difficoltà della società nell'evasione degli ordini comunicate con la email del 30.11.2020) l'ordine è stato poi evaso;
parte convenuta allega di aver pagato ai propri clienti la somma di €
48.800,00 per penali per il ritardo nella consegna della merce, che è avvenuta, tuttavia, nel termine indicato e accettato dalla stessa convenuta, per cui non risulta un inadempimento;
al riguardo è comunque fondata l'obiezione di parte attrice che la pattuizione di una penale, non richiamata negli accordi tra le odierne parti in causa, ha effetti solo tra la convenuta e i e i suoi clienti e non è efficace nei confronti di parte attrice;
sebbene, infatti, la clausola penale, non avendo natura vessatoria, non rientri tra quelle che necessitano, ai sensi dell'art. 1341 C.c., di specifica approvazione, ciò non di meno deve risultare effettivamente pattuita e pertanto, nella specie, trattandosi
12 di ordine scritto, dovrebbe essere contenuta nel testo pattuito tra le parti, dal quale desumere una chiara volontà delle parti in tal senso;
in proposito basta ricordare l'inapplicabilità di una clausola penale prevista nel testo del preliminare e poi non riprodotta nel rogito definitivo (Trib. Modena -Masoni- 5/12/2024, n. 1771). Contr Per quanto riguarda l'ordine n. 66PR, inviato da l'11/12/2020 e confermato il successivo 15/1/2021, il rifiuto di di fornire ulteriore merce Parte_1
è legittimo ai sensi dell'art. 10 del Contratto e dell'art. 1460 C.c.: si tratta di un ordine di importo rilevante (€ 176.400,00 oltre IVA) con consegna della merce all'inizio di maggio 2021; all'epoca, tuttavia, parte attrice seguito di un controllo contabile ha rilevato che aveva una esposizione pari a € 172.000,00 per PA fatture emesse e non pagate -precisamente: n. 384 del 22/3/2021 (doc. n. 9), n. 663 del 20/4/2021 (doc. n. 10), n. 762 del 30/4/2021 (doc. n. 11), n. 818 del 30/4/2021
(doc. n. 12) oltre al residuo dovuto della fattura n. 305 del 2020- ed aveva, pertanto, superato abbondantemente il fido di € 100.000,00 previsto, per cui, a norma dell'art.
3.1 del Contratto, per effettuare altri ordini avrebbe PA dovuto pagare le fatture a vista;
il mancato rispetto di queste condizioni legittima il rifiuto di evasione dell'ordine ad opera di parte attrice, in virtù della clausola negoziale di “sconfinamento fido”.
Per quanto riguarda l'ordine n. 67PR del 18/12/2020, esso fu confermato nel rispetto del termine di cinque giorni lavorativi previsti dal contratto;
il 18/12/2020 cadeva il venerdì prima della settimana di Natale;
considerando la chiusura natalizia dal 23/12/2020 al 10/1/2021, circostanza incontestata tra le parti, la conferma d'ordine fu trasmessa tempestivamente, cioè il 15/1/2021 dopo la ripresa delle attività; dopo di che, il prodotto My TO fu consegnato nei termini previsti e infatti su tale prodotto non vi sono contestazioni;
quanto alla mancata consegna del prodotto
80x80, appare fondata la deduzione attorea di impossibilità a fornirlo essendo intervenuta una modifica dei formati nelle linee di produzione della azienda, ed essendo il numero di forni e di linee produttive limitato, per cui l'attivazione di una linea produttiva dedicata un solo formato avviene solo se il numero di richieste per tale formato è di una certa rilevanza, che nel caso di specie non risulta.
13 Per quanto riguarda la proprietà estetica del prodotto My TO, rispetto al quale la convenuta lamenta che parte attrice ha venduto il prodotto a soggetti terzi senza il suo consenso od autorizzazione, la convenuta non ha fornito alcun documento (bozze, progetti, bozzetti o altro) idonei a dimostrare la titolarità di diritti di proprietà intellettuale o estetica sul prodotto My TO, il quale risulta, invece, realizzato da parte attrice senza l'intervento della convenuta.
Per quanto riguarda i vizi e difetti dei prodotti, con riferimento alle contestazioni dei prodotti “Benelux Light” e “Benelux Dark 60x60 5.000 mq” venduti in Olanda, Belgio, Francia e Germania, nonché “Benelux Dark 60x60 Tono
A48/0 18mm 780 mq” per difetto di conformità al campione nel colore, parte attrice eccepisce la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art.
6.1. e dell'articolo 6.3 del
Contratto, in quanto tali prodotti sono stati consegnati prima del 2021, mentre la prima contestazione è stata effettuata il 3/6/2021; eccepisce, quindi, che la contestazione è tardiva sia con riferimento al termine per la denuncia che al termine di prescrizione annuale, in quanto la comunicazione del 3/6/2021 è stata inviata diversi mesi dopo la consegna della merce e venti giorni dopo l'emissione della nota di credito del 13/5/2021 (di cui al doc. n. 5 conv.); al riguardo parte attrice fa riferimento alla deposizione del teste che ha precisato che le note di debito Tes_4 venivano emesse entro sessanta giorni dalla contestazione, per cui è verosimile che la scoperta dei vizi sia da collocare in data precedente al 13/5/2021, con conseguente tardività della denuncia.
Inoltre, il teste -come già ricordato al par. 8.- ha confermato che i Tes_4 materiali rappresentati nei documenti mostrati (7B e 7C conv.) corrispondono ai prodotti 30x120 B50/7 e Pearl 80x80, consegnati rispettivamente a Pt_6
Gennaio 2019 e Dicembre 2019, mentre le contestazioni su tali prodotti sono state inviate rispettivamente il 6/4/2021 e il 10/2/2021, due anni dopo la consegna della merce, per cui parte attrice eccepisce fondatamente la decadenza.
L'eccezione è fondata, in ragione dell'atteggiarsi dell'onere della prova al riguardo, incombendo su chi intende far valere i vizi e difetti della merce compravenduta fornire la prova dell'esatto giorno di scoperta dei vizi e, ai fini della tempestività della denuncia, del giorno preciso di effettuazione della stessa.
14 I documenti prodotti da parte convenuta a riprova delle contestazioni (doc. n.
6 A e B) sono costituiti da messaggi whatsapp scambiati da persone ignote in data non identificata, che non contengono riferimenti a vizi o difetti o a difformità dei prodotti, del tutto inidonei allo scopo, essendo privi di significato ai fini di una contestazione formale di vizi o difetti dei prodotti.
11. Parte convenuta imputa, altresì, a parte attrice un'ulteriore serie di inadempimenti contrattuali, efficacemente smentiti da parte attrice.
In primo luogo, i documenti di parte convenuta (allegati XIII e XIV) non sono idonei a dimostrare l'esistenza di “continui errori contabili” nei rapporti tra le parti imputabili a parte attrice: nelle due mail -tra Aprile e Giugno 2020- si fa riferimento a errori nell'emissione di ricevute bancarie (emissione prima del tempo ed indicazione della banca di appoggio) ai quali, comunque, si pone immediatamente rimedio;
anzi, nel secondo caso parte attrice acconsente a una proroga del pagamento delle somme dovute da 90 a 120 giorni.
In secondo luogo, i documenti di parte convenuta (allegato X) non sono idonei a dimostrare l'esistenza di “una serie infinita di violazioni contrattuali”, in quanto, lasciando da parte le contestazioni sugli ordini n. 65, 66 e 67, già sopra esaminate, tali documenti attestano esclusivamente la rottura di alcune piastrelle, per importi di poche centinaia di euro, non significativi in relazione al complesso dei rapporti tra le parti.
In terzo luogo, non risulta provata l'allegazione di parte convenuta di evidente difficoltà economica e finanziaria della società attrice, a parte la non chiara incidenza di tale elemento a fini della prova dell'inadempimento.
12. Gli altri ordini non sono oggetto di contestazione;
le fatture n. 305/2021,
384/2021 e 818/2021 sono state emesse per la merce fornita sulla base agli ordini 33,
40, 46 e 47 del 2020 – che non rientrano tra gli ordini contestati - hanno ad oggetto le e My OO, e non includono riferimenti ai prodotti oggetto delle Parte_7 contestazioni fin qui esaminate.
15 L'ordine 40 del 12/11/2020 è stato confermato in pari data, la merce è stata consegnata il 9/3/2021 come risulta dal documento di trasporto n. 1767 richiamato nella fattura 384/2021 del 22/3/2021 di € 9.579,92; l'ordine n. 33 del 24/7/2020 è stato confermato in pari data;
l'ordine n. 40 e n. 47 del 12/11/2020 sono stati confermati lo stesso giorno;
la merce (My OO AK, My OO RE e Forest
AT) è stata consegnata, come risulta dai DDT 3776 e 3785 del 5-6/5/2021;
l'importo della relativa fattura (n. 818 del 30/4/2021) ammonta ad € 18.311,12 (doc.
n. 12); la fattura n. 305 del 27/2/2020, non contestata, ammonta ad € 319,37 (doc. n.
8).
In definitiva, sulla base delle circostanze e considerazioni fin qui esposte, non
è fondata l'eccezione di inadempimento di parte convenuta, che non aveva titolo per rifiutare e/o sospendere il pagamento degli ordini, risultati regolarmente evasi da parte attrice.
13. A fronte, quindi, della prova documentale ed orale fornita dall'attore del proprio credito, a suo tempo posta a base del provvedimento monitorio poi revocato, il convenuto non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio, né in relazione alla prova del proprio regolare adempimento, né in relazione ai vari profili di inadempimento allegati, per quanto attiene alla prova dei ritardi colpevoli, della mancata consegna, o dei vizi della merce, preclusa peraltro dalla eccepita decadenza.
Nella esposta situazione probatoria spettava, infatti, al convenuto debitore fornire, in via di eccezione, la prova positiva del pagamento, o di elementi ostativi.
Per contro, l'assenza di profili di inadempimento e la connessa insussistenza dei presupposti per la richiesta risoluzione negoziale, comporta il rigetto delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta, sia per quanto riguarda la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 C.c., che per quanto riguarda -come già esposto- la dichiarazione di legittimità della sospensione dei pagamenti delle fatture, che per quanto riguarda la domanda subordinata di risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1464 c.c. o 1463 c.c., perché -come già esposto al par.
9- nella specie non viene accolta alcuna domanda attorea relativa alla “causa di forza maggiore”.
16 14. La domanda attorea è fondata è come tale va accolta, con la condanna di parte convenuta al pagamento della somma richiesta (172.445,78), oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di effettivo saldo, e senza necessità di dichiarare la legittimità del recesso esercitato da parte attrice.
15. Le spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, anche riconvenzionale, delle parti rigettata, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a PA Parte_1 la somma di € 172.445,78 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla
[...] scadenza delle singole fatture fino alla data di saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a le PA Parte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 8.109,80, di cui € 1.057,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 17/7/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
17