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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1597/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Siderno (RC), via Cimato n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tropiano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri alla via Mercurio n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
11/2022 emessa in data 25.05.2022.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 11/2022 del Giudice di Pace di Locri emessa in data
25.05.2022 e non notificata.
L'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione e contraddittorietà motivazionale, allegando l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie da parte del giudicante di primo grado, evidenziando che quest'ultimo ha ritenuto sussistente il concorso colposo del danneggiato nella causazione della lesione, riducendo la condanna al risarcimento a un terzo di quanto accertato e liquidato, in assenza di prova della sussistenza del fortuito o del concorso colposo del creditore da parte del convenuto ente locale.
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in riforma della sentenza
n. 11/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri il 25/05/2022, depositata il 30/05/2022 e notificata, via PEC, al difensore costituito il 01/06/2022; accertare l'esclusiva responsabilità del per il sinistro verificatosi a , in data 17/07/2016, alle ore 24:00 circa, Controparte_1 CP_1
presso la P.zza Portosalvo, ai danni del minore sig. e, per l'effetto; condannare il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno biologico subito Controparte_1
dall'attore a causa del sinistro, liquidando la residuale somma di € 1385,18,00, oltre interessi, così come riconosciuta dal CTU e dal Giudice di Pace di Locri;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 01.06.2023, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante; Controparte_1
pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
perché infondato in fatto e in diritto;
condannare, conseguentemente, l'odierno appellante
[...]
al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 21.06.2023, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. A seguito di ulteriore rinvio necessario per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la
- 2 - causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 e, con provvedimento del 13.11.2024, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La sentenza di primo grado, invero, non è affetta dal vizio di ultrapetizione per avere accertato e dichiarato una responsabilità concorsuale dell'attore senza specifica domanda dell'ente comunale, in quanto il giudice del merito poteva compiere tale indagine a prescindere da una correlata domanda (sul punto cfr. SS.UU. 5328/78). Il giudice di primo grado, invero, si è limitato a valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, considerando l'incidenza causale del comportamento di quest'ultimo nella realizzazione del c.d. danno evento.
Giova evidenziare, infatti, che «l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art.
1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare
d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice)» (cfr. Cass. Sez. 3, 02/04/2021, n. 9200).
Tale approdo della giurisprudenza è stato raggiunto considerando che «a norma degli artt. 2056 - 1227 c.c., nella responsabilità aquiliana è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso eziologico. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti,
- 3 - ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 15 gennaio
1996, n. 268). […] Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c., comma 1, il quale nel contempo dà base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Tale norma prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato: essa è un approdo dei codici moderni. In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiale, tranne che sussistesse il dolo di costui. […] Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La questione del comportamento colposo del danneggiato, come influente esclusivamente sul nesso causale, è stata positivamente esaminata, in particolare, in relazione al fortuito, come elemento liberatorio del custode dalla sua responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 26 aprile 1994, n 3957;
Cass. 7 giugno 2000, n. 7727). La regola di cui all'art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass.
08/05/2003, n. 6988). La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma
1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 41
c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 c.c., comma 1, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo
- 4 - colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15382 del
2006).
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha tenuto in considerazione il comportamento commissivo del danneggiato e omissivo del danneggiante, ritenendo entrambe le condotte rilevanti sul piano causale nella misura rispettivamente di 2/3 e
1/3. Le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado meritano condivisione. Se da un lato, infatti, è vero che l'attore ha offerto la prova che l'evento lesivo si è realizzato nelle circostanze di luogo e di tempo allegate nell'atto introduttivo e a causa della presenza di un cavo metallico, non segnalato, legato tra il palcoscenico allestito nella piazza e una struttura posta alle spalle dello stesso, dall'altro, dalla stessa prova testimoniale sono emerse le circostanze che l'attore era intento in una attività di gioco (i ragazzi si stavano rincorrendo l'un l'altro) e che il filo era visibile (cfr. dichiarazioni del teste che Tes_1
ha riferito di aver visto e notato questo filo, nonostante le condizioni di luce non ottimali).
Sulla base di tali considerazioni, e ribadita la rilevabilità d'ufficio del concorso nella causazione del danno evento da parte del danneggiato, si deve confermare la statuizione di primo grado.
La conferma dell'accertamento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento implica il rigetto dell'ulteriore motivo d'appello relativo alla ripartizione delle spese di ctu tra le parti in causa, con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite a totale carico dell'appellato, in conseguenza alla riforma della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
- 5 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Locri n. 11/2022 emessa in data 25.05.2022.
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Parte_1
liquidate in euro 851,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore dell'appellato;
3) dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri il 04.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Siderno (RC), via Cimato n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tropiano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri alla via Mercurio n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
11/2022 emessa in data 25.05.2022.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 11/2022 del Giudice di Pace di Locri emessa in data
25.05.2022 e non notificata.
L'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione e contraddittorietà motivazionale, allegando l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie da parte del giudicante di primo grado, evidenziando che quest'ultimo ha ritenuto sussistente il concorso colposo del danneggiato nella causazione della lesione, riducendo la condanna al risarcimento a un terzo di quanto accertato e liquidato, in assenza di prova della sussistenza del fortuito o del concorso colposo del creditore da parte del convenuto ente locale.
L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in riforma della sentenza
n. 11/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri il 25/05/2022, depositata il 30/05/2022 e notificata, via PEC, al difensore costituito il 01/06/2022; accertare l'esclusiva responsabilità del per il sinistro verificatosi a , in data 17/07/2016, alle ore 24:00 circa, Controparte_1 CP_1
presso la P.zza Portosalvo, ai danni del minore sig. e, per l'effetto; condannare il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno biologico subito Controparte_1
dall'attore a causa del sinistro, liquidando la residuale somma di € 1385,18,00, oltre interessi, così come riconosciuta dal CTU e dal Giudice di Pace di Locri;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 01.06.2023, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le tesi difensive dell'appellante; Controparte_1
pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
perché infondato in fatto e in diritto;
condannare, conseguentemente, l'odierno appellante
[...]
al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 21.06.2023, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. A seguito di ulteriore rinvio necessario per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la
- 2 - causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 e, con provvedimento del 13.11.2024, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2. L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La sentenza di primo grado, invero, non è affetta dal vizio di ultrapetizione per avere accertato e dichiarato una responsabilità concorsuale dell'attore senza specifica domanda dell'ente comunale, in quanto il giudice del merito poteva compiere tale indagine a prescindere da una correlata domanda (sul punto cfr. SS.UU. 5328/78). Il giudice di primo grado, invero, si è limitato a valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, considerando l'incidenza causale del comportamento di quest'ultimo nella realizzazione del c.d. danno evento.
Giova evidenziare, infatti, che «l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art.
1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare
d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice)» (cfr. Cass. Sez. 3, 02/04/2021, n. 9200).
Tale approdo della giurisprudenza è stato raggiunto considerando che «a norma degli artt. 2056 - 1227 c.c., nella responsabilità aquiliana è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso eziologico. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti,
- 3 - ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 15 gennaio
1996, n. 268). […] Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c., comma 1, il quale nel contempo dà base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Tale norma prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato: essa è un approdo dei codici moderni. In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiale, tranne che sussistesse il dolo di costui. […] Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La questione del comportamento colposo del danneggiato, come influente esclusivamente sul nesso causale, è stata positivamente esaminata, in particolare, in relazione al fortuito, come elemento liberatorio del custode dalla sua responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 26 aprile 1994, n 3957;
Cass. 7 giugno 2000, n. 7727). La regola di cui all'art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass.
08/05/2003, n. 6988). La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c., comma
1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 41
c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 c.c., comma 1, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo
- 4 - colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15382 del
2006).
Ciò posto, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha tenuto in considerazione il comportamento commissivo del danneggiato e omissivo del danneggiante, ritenendo entrambe le condotte rilevanti sul piano causale nella misura rispettivamente di 2/3 e
1/3. Le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado meritano condivisione. Se da un lato, infatti, è vero che l'attore ha offerto la prova che l'evento lesivo si è realizzato nelle circostanze di luogo e di tempo allegate nell'atto introduttivo e a causa della presenza di un cavo metallico, non segnalato, legato tra il palcoscenico allestito nella piazza e una struttura posta alle spalle dello stesso, dall'altro, dalla stessa prova testimoniale sono emerse le circostanze che l'attore era intento in una attività di gioco (i ragazzi si stavano rincorrendo l'un l'altro) e che il filo era visibile (cfr. dichiarazioni del teste che Tes_1
ha riferito di aver visto e notato questo filo, nonostante le condizioni di luce non ottimali).
Sulla base di tali considerazioni, e ribadita la rilevabilità d'ufficio del concorso nella causazione del danno evento da parte del danneggiato, si deve confermare la statuizione di primo grado.
La conferma dell'accertamento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento implica il rigetto dell'ulteriore motivo d'appello relativo alla ripartizione delle spese di ctu tra le parti in causa, con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite a totale carico dell'appellato, in conseguenza alla riforma della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
- 5 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Locri n. 11/2022 emessa in data 25.05.2022.
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Parte_1
liquidate in euro 851,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore dell'appellato;
3) dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Locri il 04.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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