Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 24.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5555/ 2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
in Salerno alla via G. Martuscelli 36, in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., avv. , Difensore di sé CP_1
stesso;
Opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa CP_2
dall'avv. Antonio Melucci come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1434 del 24.4.2017 il Tribunale di Salerno in data ingiungeva al condominio sito in Salerno alla via Parte_1
Martuscelli 36, di pagare, in favore della società la somma CP_2
di € 5.606,35 di cui € 900,00 quale residuo corrispettivo impagato relativamente alla fattura n. 25 del 12.9.2014, ed € 4.706,35 quale corrispettivo impagato relativamente alla fattura n. 20 del 21.10.2016 per i lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di impianti elettrico e videocitofonico . CP_3
ha proposto opposizione avverso detto decreto chiedendo
[...]
di annullare e revocare l'impugnato decreto perché illegittimo, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e diritto.
A sostegno della proposta opposizione l'opponente deduceva la infondatezza della pretesa creditoria – intervenuta risoluzione del rapporto obbligatorio per grave inadempimento della società CP_2
[...
più precisamente in riferimento alle opere appaltate, lamentava il mancato completamento delle stesse e la presenza di inconvenienti tempestivamente segnalati e denunciati dallo stesso Parte_1
opponente; che a seguito del completo disinteresse della società alla ultimazione e alla consegna delle opere appaltate CP_2
protrattasi per circa due anni, il condominio in data 31.8.2016 notificava all'appaltatore, a mezzo raccomandata ed a mezzo pec, diffida ad adempiere la quale rimaneva inevasa e comunque mai contestata;
che in data 31.10.2016 a seguito del comportamento inadempiente della società il condominio comunicava la volontà di risolvere il CP_2
rapporto contrattuale instauratosi.
Si costituiva l'opposta società chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'opposto decreto;
in particolare eccepiva la mancata denunzia la decadenza e l'intervenuta a mancata denunzia dei vizi e violazione dell'art. 1665 e ss. c.c.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo. Dunque, l'azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto. Sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (sent. n.
973/96; n. 3232/98; n. 11629/99), secondo quanto previsto dall'art. 2697
c.c.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Orbene, nel presente giudizio, l'opponente non contesta l'esistenza della fonte negoziale, ma lamenta il mancato completamento dell'impianto, la mancanza di qualità di esso così deducendo la presenza di vizi ed invocando la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
A fronte di tale eccezione, tuttavia, l'opposto, tempestivamente costituitosi, eccepisce la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia, evidenziando la tardività della denuncia.
Ciò comporta che l'onere probatorio in ordine alla tempestività dei vizi ricada su parte opponente.
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo provato la tempestività della denuncia (termine di gg. 60 dalla scoperta dei vizi), anzi dall'esame della prova testimoniale si evince che alcuna denuncia dei vizi fu fatta al momento della consegna, avvenuta nell'ottobre 2014 con soddisfazione della committenza, provvedendo poi l'opponente ad una denuncia, come tale tardiva, solo in data 31.8.2016, (si veda denuncia in atti).
Nella stessa nota di contestazione del 13.12.2016 a firma dell'ing.
, direttore dei lavori, non si fa cenno al mancato completamento Tes_1
dell'opera (impianto citofonico) ma a difetti (pessima qualità delle immagini in due dei quattro fabbricati) ed al cattivo o mancato funzionamento dello stesso.
Quanto sopra comporta il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'opposto decreto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ex dm Giustizia 55/14, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. n. 5555/2017, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1434 emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.4.2017, opposto;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1434/17;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, se dovuta, e con attribuzione al Difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 24.1.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi