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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2017 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Camillo Naborre in Parte_1
Pescopagano alla Via E. Gianturco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore-opponente contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avv. Marco Pesenti del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella in Potenza via Pretoria n. 12, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 12.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2017, parte attrice, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2017 (RGN 445/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.02.2017 e notificato il 22.03.2017, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 7.543,03 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine da un contratto stipulato con la società
, che quest'ultima si sarebbe fusa per incorporazione con e che a sua CP_2 CP_3 volta avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti dell'attore a CP_3
CP_ e che a sua volta avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a . CP_4
L'attuale opponente impugnava e contestava il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo con tutta la documentazione prodotta. Assumeva che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepiva: la nullità della procura alle liti;
il difetto di legittimazione attiva in capo alla
1 la carenza di prova scritta ex art. 633 e ss. cpc;
inesistenza ed inesigibilità CP_3
della pretesa creditoria per nullità del contratto;
nullità della pretesa creditoria per la natura usuraria degli interessi richiesti e per il carattere anatocistico degli interessi passivi richiesti.
Contestava tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, riteneva non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB. Eccepiva, tra l'altro la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 125 bis TUB e per palese violazione del Codice del consumo, e lamentava la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Rilevava la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepiva la nullità delle relative clausole, sosteneva che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c, lamentava, inoltre, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e spese non previste.
Asseriva che il TAEG applicato fosse diverso, ovvero superiore a quello previsto nel contratto oggetto di causa con conseguente nullità della clausola in questione.
Concludeva, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto e per la revoca dello stesso;
in subordine per l'accertamento dell'effettiva
CP_ somma dovuta anche a mezzo di CTU. Con condanna della società alla restituzione delle somme indebitamente ed illegittimamente incassate oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 24.10.2017 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che l'opponente stipulava con la società il contratto di finanziamento CP_2 in data 1.08.2008 per l'importo di euro 15.000,00, di aver beneficiato della somma erogata, di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione, mai contestati.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della
2 soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato
è di molto inferiore al tasso soglia di usura e che gli interessi moratori rappresentano una liquidazione anticipata del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di inadempimento.
Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola superflua ed esplorativa.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 7.543,03, e in ogni caso per il rigetto della richiesta in ordine alla restituzione di somme, il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione del 25.10.2017 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.10.2017, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione ed esaminata la documentazione versata in atti, concedeva la provvisoria esecuzione ritenendo sussistenti i presupposti ed assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. All'udienza del 21.11.2018, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'udienza del 28.06.2019 sulle richieste istruttorie il Giudice si riservava e con ordinanza del 3.07.2019 ammetteva CTU contabile e nominava la dr.ssa a cui conferiva i seguenti quesiti:-“Verifichi il CTU, con riferimento ai Persona_1
contratti di finanziamento, per cui è causa, se siano stati pattuiti interessi anatocistici in ossequio alla delibera CICR del 9.02.2000; ove l'anatocismo non sia stato legittimamente pattuito e sia stato tuttavia applicato, ridetermini il CTU la consistenza residua di ciascun rapporto, con lo scomputo della quota imputabile ad interessi corrispettivi sulle rate insolute, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza dal beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo la detta decadenza;
-Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti – corrispettivi e moratori, singolarmente considerati al momento della pattuizione – siano superiori al cd. tasso soglia, tenuto conto del fatto che sino alla data del 14.05.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
3 spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° c. L. n. 108/96, come modificato dal D.L. 70/2011 convertito il L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 cc. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cd usura originaria); -“Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti siano determinati e se il TAEG indicato nel contratto sia esatto;
nell'ipotesi in cui i tassi d'interesse pattuiti siano indeterminati o il TAEG effettivo sia diverso da quello indicato nel contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi.
-“Acquisisca ulteriori documenti, col solo preventivo consenso delle parti”.
Il CTU depositava la relazione finale in data 3.08.2020 e il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 12.07.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dall'attore è incentrata sulle seguenti eccezioni: inefficacia del decreto ingiuntivo, nullità e revoca dello stesso. Le contestazioni sollevate riguardano: l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
divergenza del Taeg indicato in contratto rispetto a quello reale/effettivo; usurarietà degli interessi di mora.
L' eccezione principale riguarda la carenza di prova scritta.
Con numerosi documenti la ha dimostrato l'esistenza del credito preteso, ha, CP_1 infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi;
lo stesso istituto ha prodotto copia dell'atto di cessione di crediti.
La pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora contestata da parte opponente è stata smentita dalla CTU in atti a firma della dott.ssa Persona_1
Tuttavia, l'opposizione proposta va parzialmente accolta.
Va, in particolare, accolto il motivo di opposizione incentrato sulla discrasia del TAEG indicato in contratto rispetto a quello reale e/o effettivo.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha, invero, accertato che, computando anche il costo dell'assicurazione e il costo di pagamento della rata di ammortamento, il TAEG è pari al
15,88% a fronte di quello indicato in contratto dell'11,53%.
4 Il contratto di credito al consumo oggetto di causa è stato, come detto, stipulato in data
1/08/2008 tra l'opponente e la società gruppo Banche Popolari. CP_2
Il contratto in parola si presenta come un blocco unitario che andava necessariamente accettato in tutte le sue parti dal cliente consumatore (odierno opponente).
Tra le condizioni economiche unilateralmente previste dal contratto ed imposte dalla società di credito al consumo vi era anche la “protezione titolare” per euro 1.275,00.
Il contratto di finanziamento prevedeva, infatti, l'importo del prestito da erogare (€ 15.000), la commissione fissa (€ 150) e la protezione titolare (€ 1.275): l'importo finanziato di € 16.425,00 indicato nello stesso contratto è dato, quindi, dalla sommatoria delle suddette voci.
Nel caso in esame il contratto in questione non qualifica la copertura assicurativa come asseritamente “facoltativa”.
Al contrario, il costo della polizza di euro 1.275,00 costituiva una “condizione economica” del rapporto contrattuale e come tale vincolante nel sinallagma negoziale: in tal senso si veda il documento di sintesi allegato dalla società finanziaria opposta che riporta tra le “condizioni economiche dell'operazione” le suddette voci, ossia il prestito da erogare di € 15.000, la commissione fissa di € 150, appunto la protezione titolare di € 1.275 e l'importo finanziato dato dalla sommatoria di tali voci per un complessivo importo di € 16.425,00.
Pertanto, nel contratto di finanziamento il costo della polizza è una condizione economica strutturale e vincolante per il consumatore;
il contratto di finanziamento come blocco unitario veicola al consumatore ed anche al mercato quella voce come condizione economica del prodotto offerto e del rapporto contrattuale.
Il costo della assicurazione costituisce una componente importante e rilevante, anche dal punto di vista quantitativo, dell'importo finanziato ed entra quindi a far parte del piano di ammortamento del prestito e, di conseguenza, delle rate di ammortamento pagate dal consumatore.
Le condizioni generali del contratto di credito al consumo oggetto di causa stabiliscono, inoltre, espressamente che la copertura assicurativa era prevista “a copertura del finanziamento”.
Il collegamento negoziale e strutturale tra la copertura assicurativa e il finanziamento è imposto quindi dallo stesso contratto di credito al consumo.
Quest'ultimo non prevedeva, come detto, la natura facoltativa della copertura assicurativa;
esso inoltre non contiene nemmeno una duplice indicazione del TAEG, includendo ed escludendo il costo della copertura assicurativa.
Inoltre, la società finanziaria opposta non ha nemmeno prodotto contratti di finanziamento similari concessi a consumatori con lo stesso merito creditizio senza la copertura assicurativa.
5 E' importante inoltre rilevare che, secondo la condivisibile ricostruzione tecnica del CTU, nel
TAEG indicato in contratto la società finanziaria non ha inserito, non solo il costo della copertura assicurativa ma anche e addirittura, il costo di pagamento della rata mensile. Il TAEG andava invece calcolato tenendo conto del costo complessivo del credito e quindi sulla base di tutti i costi dell'operazione di credito al consumo (art. 121 TUB).
Alla stregua di quanto precede, il CTU ha ricalcolato l'operazione di finanziamento de quo ai tassi legali sostitutivi (3%) ed ha quindi quantificato un debito residuo del consumatore opponente pari ad € 1.907,08; come risulta dalla relazione di CTU, gli interessi di mora sul capitale residuo di € 2.334,74 per il periodo dal 31.10.2012 (data di decadenza del beneficio del termine) al 20.01.2017 (data del ricorso per decreto ingiuntivo) ammontano ad € 1.539,70 in base al tasso contrattualmente previsto del 15.60%.
La CTU ha accertato infatti che né il tasso degli interessi corrispettivi né il tasso di mora sono usurari.
Come è noto, secondo la Corte di Giustizia Unione Europea:
“Per un consumatore, il TAEG riveste un'importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell'impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito. In tale prospettiva, l'obbligo di informazione enunciato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG” Corte giustizia Unione
Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19.
Infatti, in caso di falsa ed erronea indicazione del Taeg, come accaduto nel caso in esame, non si può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno.
Secondo la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/02/2023) 22/05/2023, n. 14000: la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel Pt_2 nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
6 Secondo il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, decisione n 23293 del 08 novembre 2018:
“Ove applicabile ratione temporis, la disposizione del (vecchio) art. 124, comma 5, T.U.B. deve ritenersi rilevante non solamente nei casi di mancanza, ma anche in quelli di erronea indicazione del T.A.E.G. nei contratti di credito con i consumatori, con conseguente sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro ”.
Tutte le restanti eccezioni sollevate dal consumatore opponente vanno, invece, inesorabilmente respinte in quanto manifestamente infondate.
La procura alle liti conferita dalla società finanziaria opposta al suo difensore è perfettamente valida essendo stata la stessa firmata dal dott. con firma digitale, prima del deposito CP_5 del ricorso monitorio, e sottoscritta digitalmente dall'avvocato Francesco Missanelli.
La legittimazione di risulta ampiamente dimostrata con l'atto di cessione di CP_1 credito prodotto nel fascicolo della fase monitoria (doc. 4).
Il credito azionato è ampiamente provato dal contratto di finanziamento.
Parte opponente non ha indicato, in maniera specifica, la presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento né sono in alcun modo rinvenibili d'ufficio da questo Giudice all'infuori di quella relativa al TAEG.
La clausola relativa agli interessi di mora non è affatto vessatoria né prevede un tasso usurario.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa non prevede interessi anatocistici, come confermato dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal sig. , Parte_1 quest'ultimo va condannato al pagamento delle seguenti somme di denaro: il debito residuo del consumatore opponente alla data di decadenza del beneficio del termine (31.10.2012) è pari ad
€ 1.907,08, somma che va maggiorata degli interessi di mora maturati da tale data sul capitale residuo di € 2.334,74 fino al 20.01.2017 (data del ricorso per decreto ingiuntivo) pari ad €
1.539,70 in base al tasso contrattualmente previsto del 15.60%, per una somma complessiva dovuta di € 3.446,78, oltre successivi interessi di mora (decorrenti dal 20.01.2017) al tasso convenzionale previsto entro i limiti del tasso soglia antiusura.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e per l'effetto l'opponente Pt_1
va condannato al pagamento della somma di euro 3.446,78 oltre interesse di mora dal
[...]
20.01.2007 all'effettivo soddisfo, nei limiti del tasso soglia antiusura, in favore della società opposta.
7 La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di procedura.
Le spese di CTU liquidate con decreto del 12.04.2023 sono poste, definitivamente, a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
N. 153/2017 (RGN 445/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.02.2017 e notificato il 22.03.2017;
-Determina l'importo di euro 3.446,78 quale somma che l'opponente deve corrispondere alla società opposta, di cui euro 1.907,08 quale consistenza residua del finanziamento per cui è causa ed euro 1539,70 quali interessi di mora, e per l'effetto;
-Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 3.446,78 oltre Parte_1 interessi di mora dal 20.01.2017 all'effettivo soddisfo, in favore della in CP_1 persona del legale r.p.t.
-Compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti;
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, liquidate con decreto del 12.04.2023, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 5.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2017 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Camillo Naborre in Parte_1
Pescopagano alla Via E. Gianturco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore-opponente contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avv. Marco Pesenti del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella in Potenza via Pretoria n. 12, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 12.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2017, parte attrice, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2017 (RGN 445/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.02.2017 e notificato il 22.03.2017, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 7.543,03 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine da un contratto stipulato con la società
, che quest'ultima si sarebbe fusa per incorporazione con e che a sua CP_2 CP_3 volta avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti dell'attore a CP_3
CP_ e che a sua volta avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a . CP_4
L'attuale opponente impugnava e contestava il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo con tutta la documentazione prodotta. Assumeva che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepiva: la nullità della procura alle liti;
il difetto di legittimazione attiva in capo alla
1 la carenza di prova scritta ex art. 633 e ss. cpc;
inesistenza ed inesigibilità CP_3
della pretesa creditoria per nullità del contratto;
nullità della pretesa creditoria per la natura usuraria degli interessi richiesti e per il carattere anatocistico degli interessi passivi richiesti.
Contestava tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, riteneva non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB. Eccepiva, tra l'altro la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 125 bis TUB e per palese violazione del Codice del consumo, e lamentava la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Rilevava la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepiva la nullità delle relative clausole, sosteneva che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c, lamentava, inoltre, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e spese non previste.
Asseriva che il TAEG applicato fosse diverso, ovvero superiore a quello previsto nel contratto oggetto di causa con conseguente nullità della clausola in questione.
Concludeva, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto e per la revoca dello stesso;
in subordine per l'accertamento dell'effettiva
CP_ somma dovuta anche a mezzo di CTU. Con condanna della società alla restituzione delle somme indebitamente ed illegittimamente incassate oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata il 24.10.2017 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che l'opponente stipulava con la società il contratto di finanziamento CP_2 in data 1.08.2008 per l'importo di euro 15.000,00, di aver beneficiato della somma erogata, di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione, mai contestati.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della
2 soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato
è di molto inferiore al tasso soglia di usura e che gli interessi moratori rappresentano una liquidazione anticipata del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di inadempimento.
Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola superflua ed esplorativa.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 7.543,03, e in ogni caso per il rigetto della richiesta in ordine alla restituzione di somme, il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione del 25.10.2017 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.10.2017, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione ed esaminata la documentazione versata in atti, concedeva la provvisoria esecuzione ritenendo sussistenti i presupposti ed assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. All'udienza del 21.11.2018, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'udienza del 28.06.2019 sulle richieste istruttorie il Giudice si riservava e con ordinanza del 3.07.2019 ammetteva CTU contabile e nominava la dr.ssa a cui conferiva i seguenti quesiti:-“Verifichi il CTU, con riferimento ai Persona_1
contratti di finanziamento, per cui è causa, se siano stati pattuiti interessi anatocistici in ossequio alla delibera CICR del 9.02.2000; ove l'anatocismo non sia stato legittimamente pattuito e sia stato tuttavia applicato, ridetermini il CTU la consistenza residua di ciascun rapporto, con lo scomputo della quota imputabile ad interessi corrispettivi sulle rate insolute, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza dal beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo la detta decadenza;
-Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti – corrispettivi e moratori, singolarmente considerati al momento della pattuizione – siano superiori al cd. tasso soglia, tenuto conto del fatto che sino alla data del 14.05.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
3 spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° c. L. n. 108/96, come modificato dal D.L. 70/2011 convertito il L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 cc. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cd usura originaria); -“Verifichi il CTU se i tassi d'interesse pattuiti siano determinati e se il TAEG indicato nel contratto sia esatto;
nell'ipotesi in cui i tassi d'interesse pattuiti siano indeterminati o il TAEG effettivo sia diverso da quello indicato nel contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi.
-“Acquisisca ulteriori documenti, col solo preventivo consenso delle parti”.
Il CTU depositava la relazione finale in data 3.08.2020 e il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 12.07.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dall'attore è incentrata sulle seguenti eccezioni: inefficacia del decreto ingiuntivo, nullità e revoca dello stesso. Le contestazioni sollevate riguardano: l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
divergenza del Taeg indicato in contratto rispetto a quello reale/effettivo; usurarietà degli interessi di mora.
L' eccezione principale riguarda la carenza di prova scritta.
Con numerosi documenti la ha dimostrato l'esistenza del credito preteso, ha, CP_1 infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi;
lo stesso istituto ha prodotto copia dell'atto di cessione di crediti.
La pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora contestata da parte opponente è stata smentita dalla CTU in atti a firma della dott.ssa Persona_1
Tuttavia, l'opposizione proposta va parzialmente accolta.
Va, in particolare, accolto il motivo di opposizione incentrato sulla discrasia del TAEG indicato in contratto rispetto a quello reale e/o effettivo.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha, invero, accertato che, computando anche il costo dell'assicurazione e il costo di pagamento della rata di ammortamento, il TAEG è pari al
15,88% a fronte di quello indicato in contratto dell'11,53%.
4 Il contratto di credito al consumo oggetto di causa è stato, come detto, stipulato in data
1/08/2008 tra l'opponente e la società gruppo Banche Popolari. CP_2
Il contratto in parola si presenta come un blocco unitario che andava necessariamente accettato in tutte le sue parti dal cliente consumatore (odierno opponente).
Tra le condizioni economiche unilateralmente previste dal contratto ed imposte dalla società di credito al consumo vi era anche la “protezione titolare” per euro 1.275,00.
Il contratto di finanziamento prevedeva, infatti, l'importo del prestito da erogare (€ 15.000), la commissione fissa (€ 150) e la protezione titolare (€ 1.275): l'importo finanziato di € 16.425,00 indicato nello stesso contratto è dato, quindi, dalla sommatoria delle suddette voci.
Nel caso in esame il contratto in questione non qualifica la copertura assicurativa come asseritamente “facoltativa”.
Al contrario, il costo della polizza di euro 1.275,00 costituiva una “condizione economica” del rapporto contrattuale e come tale vincolante nel sinallagma negoziale: in tal senso si veda il documento di sintesi allegato dalla società finanziaria opposta che riporta tra le “condizioni economiche dell'operazione” le suddette voci, ossia il prestito da erogare di € 15.000, la commissione fissa di € 150, appunto la protezione titolare di € 1.275 e l'importo finanziato dato dalla sommatoria di tali voci per un complessivo importo di € 16.425,00.
Pertanto, nel contratto di finanziamento il costo della polizza è una condizione economica strutturale e vincolante per il consumatore;
il contratto di finanziamento come blocco unitario veicola al consumatore ed anche al mercato quella voce come condizione economica del prodotto offerto e del rapporto contrattuale.
Il costo della assicurazione costituisce una componente importante e rilevante, anche dal punto di vista quantitativo, dell'importo finanziato ed entra quindi a far parte del piano di ammortamento del prestito e, di conseguenza, delle rate di ammortamento pagate dal consumatore.
Le condizioni generali del contratto di credito al consumo oggetto di causa stabiliscono, inoltre, espressamente che la copertura assicurativa era prevista “a copertura del finanziamento”.
Il collegamento negoziale e strutturale tra la copertura assicurativa e il finanziamento è imposto quindi dallo stesso contratto di credito al consumo.
Quest'ultimo non prevedeva, come detto, la natura facoltativa della copertura assicurativa;
esso inoltre non contiene nemmeno una duplice indicazione del TAEG, includendo ed escludendo il costo della copertura assicurativa.
Inoltre, la società finanziaria opposta non ha nemmeno prodotto contratti di finanziamento similari concessi a consumatori con lo stesso merito creditizio senza la copertura assicurativa.
5 E' importante inoltre rilevare che, secondo la condivisibile ricostruzione tecnica del CTU, nel
TAEG indicato in contratto la società finanziaria non ha inserito, non solo il costo della copertura assicurativa ma anche e addirittura, il costo di pagamento della rata mensile. Il TAEG andava invece calcolato tenendo conto del costo complessivo del credito e quindi sulla base di tutti i costi dell'operazione di credito al consumo (art. 121 TUB).
Alla stregua di quanto precede, il CTU ha ricalcolato l'operazione di finanziamento de quo ai tassi legali sostitutivi (3%) ed ha quindi quantificato un debito residuo del consumatore opponente pari ad € 1.907,08; come risulta dalla relazione di CTU, gli interessi di mora sul capitale residuo di € 2.334,74 per il periodo dal 31.10.2012 (data di decadenza del beneficio del termine) al 20.01.2017 (data del ricorso per decreto ingiuntivo) ammontano ad € 1.539,70 in base al tasso contrattualmente previsto del 15.60%.
La CTU ha accertato infatti che né il tasso degli interessi corrispettivi né il tasso di mora sono usurari.
Come è noto, secondo la Corte di Giustizia Unione Europea:
“Per un consumatore, il TAEG riveste un'importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell'impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito. In tale prospettiva, l'obbligo di informazione enunciato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG” Corte giustizia Unione
Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19.
Infatti, in caso di falsa ed erronea indicazione del Taeg, come accaduto nel caso in esame, non si può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno.
Secondo la recente Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 27/02/2023) 22/05/2023, n. 14000: la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel Pt_2 nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
6 Secondo il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, decisione n 23293 del 08 novembre 2018:
“Ove applicabile ratione temporis, la disposizione del (vecchio) art. 124, comma 5, T.U.B. deve ritenersi rilevante non solamente nei casi di mancanza, ma anche in quelli di erronea indicazione del T.A.E.G. nei contratti di credito con i consumatori, con conseguente sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro ”.
Tutte le restanti eccezioni sollevate dal consumatore opponente vanno, invece, inesorabilmente respinte in quanto manifestamente infondate.
La procura alle liti conferita dalla società finanziaria opposta al suo difensore è perfettamente valida essendo stata la stessa firmata dal dott. con firma digitale, prima del deposito CP_5 del ricorso monitorio, e sottoscritta digitalmente dall'avvocato Francesco Missanelli.
La legittimazione di risulta ampiamente dimostrata con l'atto di cessione di CP_1 credito prodotto nel fascicolo della fase monitoria (doc. 4).
Il credito azionato è ampiamente provato dal contratto di finanziamento.
Parte opponente non ha indicato, in maniera specifica, la presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento né sono in alcun modo rinvenibili d'ufficio da questo Giudice all'infuori di quella relativa al TAEG.
La clausola relativa agli interessi di mora non è affatto vessatoria né prevede un tasso usurario.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa non prevede interessi anatocistici, come confermato dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal sig. , Parte_1 quest'ultimo va condannato al pagamento delle seguenti somme di denaro: il debito residuo del consumatore opponente alla data di decadenza del beneficio del termine (31.10.2012) è pari ad
€ 1.907,08, somma che va maggiorata degli interessi di mora maturati da tale data sul capitale residuo di € 2.334,74 fino al 20.01.2017 (data del ricorso per decreto ingiuntivo) pari ad €
1.539,70 in base al tasso contrattualmente previsto del 15.60%, per una somma complessiva dovuta di € 3.446,78, oltre successivi interessi di mora (decorrenti dal 20.01.2017) al tasso convenzionale previsto entro i limiti del tasso soglia antiusura.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e per l'effetto l'opponente Pt_1
va condannato al pagamento della somma di euro 3.446,78 oltre interesse di mora dal
[...]
20.01.2007 all'effettivo soddisfo, nei limiti del tasso soglia antiusura, in favore della società opposta.
7 La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di procedura.
Le spese di CTU liquidate con decreto del 12.04.2023 sono poste, definitivamente, a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
N. 153/2017 (RGN 445/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.02.2017 e notificato il 22.03.2017;
-Determina l'importo di euro 3.446,78 quale somma che l'opponente deve corrispondere alla società opposta, di cui euro 1.907,08 quale consistenza residua del finanziamento per cui è causa ed euro 1539,70 quali interessi di mora, e per l'effetto;
-Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 3.446,78 oltre Parte_1 interessi di mora dal 20.01.2017 all'effettivo soddisfo, in favore della in CP_1 persona del legale r.p.t.
-Compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti;
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, liquidate con decreto del 12.04.2023, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 5.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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