TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 6082/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Greco, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Greco, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Monza, in data
29.04.2011 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.
1239, al DPR 3.11.200, n. 396 e successive modificazioni. 2) i coniugi scelgono l'affidamento condiviso dei figli minori, in particolare il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso Per_1 il padre nell'abitazione Parma, Via marziale 2 e la figlia minore avrà Per_2 collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica sulla madre nell'abitazione familiare sita in Parma, Largo Guido Carli 61. entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La madre avrà la facoltà di vedere , previo avviso al padre, ogni qualvolta che Per_1 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche.
Il padre avrà la facoltà di vedere previo accordo con la madre, ogni qualvolta Per_2 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche e, comunque sia, almeno per due cene alla settimana di cui una con pernotto.
Inoltre, vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, con prelievo il sabato Per_2 mattina presso l'abitazione materna alle ore 10, sino alla domenica sera quando sarà ivi ricondotta alle 19,30 e comunque prima dell'ora di cena
Inoltre, sia durante il periodo scolastico che durante quello estivo, ciascun genitore si impegnano a tenere presso di sé i figli quanto l'altro genitore si trova in trasferta lavorativa per più giorni.
Durante il periodo estivo o comunque di chiusura delle scuole, la frequentazione del padre con avverrà con frequenza e con orari simili a quelli del periodo Per_2 scolastico, sulla base di accordi che saranno presi fra i genitori;
in tutti i casi il prelievo ed il riaccompagno di potranno essere effettuati anche tramite o in favore di Per_2 persone diverse dai genitori, purché facenti parte della rete parentale o collegate da un rapporto di collaborazione familiare. il padre inoltre vedrà e terrà con sé almeno 5 (cinque) giorni durante le vacanze Per_2 natalizie, con la precisazione che la stessa ed il fratello trascorreranno vigilia e pranzo di Natale con un genitore, cena di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore ad anni alterni, così come sarà alternata ogni anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore per Capodanno. I minori e trascorreranno, durante le vacanze pasquali, Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, entrambi i genitori potranno altresì trascorrere con i figli e 10 Per_1 Per_2 (dieci) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze lavorative di entrambi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze, restando inteso che durante detto periodo gli incontri con l'altro genitore resteranno sospesi. Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso insieme ad entrambi i Per_2 genitori. 3) La casa coniugale sita in Parma, Largo Guido Carli 61, di proprietà del Sig. Parte_1
viene assegnata, con gli arredi ivi esistenti, alla moglie, la quale continuerà ad
[...] abitarvi con la figlia sino a quando la stessa non diventerà economicamente Per_2 autosufficiente. Le spese condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. Pt_1 mentre le spese condominiali ordinarie saranno a carico della signora Parte_2
L'assegnazione della casa coniugale in favore della signora verrà Parte_2 meno qualora si dovesse trasferire per frequentare scuole o corsi universitari in Per_2 altra città o all'estero senza fare ritorno con continuità presso l'abitazione famigliare. 4) Il Sig. provvederà direttamente al mantenimento del figlio , collocato Pt_1 Per_1 prevalentemente presso di lui, mentre la signora provvederà Parte_2 direttamente al mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso di Per_2 lei. 5) Le spese straordinarie relative ai minori e saranno disciplinate come Per_1 Per_2 da protocollo d'intesa del 20.12.2023 del Tribunale di Parma;
- entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli come segue:
spese che non richiedono il preventivo accordo tra genitori:
SPESE MEDICHE: medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici;
dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili per sue strutture pubbliche o private erogate dal
SSN;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo (anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla stessa sia stata preventivamente concordata); materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo della dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica (anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla stessa sia stata preventivamente concordata tra parentesi); dotazione informatica (pc, tablet) richiesta dalla scuola ovvero connessa con il programma di studio differenziato (BES) purché di corso unitario non superiore ad euro 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento;
spese per scuola bus o mezzi di trasporto;
SPESE EXTRASCOLATICHE: contratto telefonico ricarica cellulare. Le spese sopra indicate saranno rimborsate sempre previa esibizione di idonea documentazione:
spese che richiedono il preventivo accordo tra genitori:
SPESE MEDICHE: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami agenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva, protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati relativi ai libri di testo;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e i corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boy scout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto cellulare o altri strumenti informatici
(non richiesti da scuola/università); spese per conseguimento patente di guida
(corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi dell'occupazione della figlia acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia. Le spese sopra indicate saranno rimborsate sempre previa esibizione di idonea documentazione;
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro, solo qualora a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, da effettuarsi mediante raccomandata a.r. mail, sms o whatsapp, l'altro esprima per iscritto, mediante raccomandata a.r. mail, sms o whatsapp il suo consenso.
La detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% o, comunque, nella maggiore o minore misura con la quale il singolo genitore ha contribuito e sostenuto l'esborso.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno scambievolmente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico.
7) I coniugi dichiarano di aver già definito, con reciproca piena soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra di loro esistente e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra sotto l'aspetto economico. 8) i coniugi si autorizzano fin da ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed entrambi acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei minori, ovvero si impegnano a prestarsi ai relativi adempimenti di legge per il rilascio di ogni documento necessario ai fini dell'espatrio.
9) La signora perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio Parte_2
a seguito del matrimonio. 10) La spesa ed il compenso professionale relativo al presente procedimento è interamente compensati tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 27.02.2020 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] il Parte_1 17.05.1970, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 18.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 6082/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Greco, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Greco, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Monza, in data
29.04.2011 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.
1239, al DPR 3.11.200, n. 396 e successive modificazioni. 2) i coniugi scelgono l'affidamento condiviso dei figli minori, in particolare il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso Per_1 il padre nell'abitazione Parma, Via marziale 2 e la figlia minore avrà Per_2 collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica sulla madre nell'abitazione familiare sita in Parma, Largo Guido Carli 61. entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La madre avrà la facoltà di vedere , previo avviso al padre, ogni qualvolta che Per_1 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche.
Il padre avrà la facoltà di vedere previo accordo con la madre, ogni qualvolta Per_2 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche e, comunque sia, almeno per due cene alla settimana di cui una con pernotto.
Inoltre, vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, con prelievo il sabato Per_2 mattina presso l'abitazione materna alle ore 10, sino alla domenica sera quando sarà ivi ricondotta alle 19,30 e comunque prima dell'ora di cena
Inoltre, sia durante il periodo scolastico che durante quello estivo, ciascun genitore si impegnano a tenere presso di sé i figli quanto l'altro genitore si trova in trasferta lavorativa per più giorni.
Durante il periodo estivo o comunque di chiusura delle scuole, la frequentazione del padre con avverrà con frequenza e con orari simili a quelli del periodo Per_2 scolastico, sulla base di accordi che saranno presi fra i genitori;
in tutti i casi il prelievo ed il riaccompagno di potranno essere effettuati anche tramite o in favore di Per_2 persone diverse dai genitori, purché facenti parte della rete parentale o collegate da un rapporto di collaborazione familiare. il padre inoltre vedrà e terrà con sé almeno 5 (cinque) giorni durante le vacanze Per_2 natalizie, con la precisazione che la stessa ed il fratello trascorreranno vigilia e pranzo di Natale con un genitore, cena di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore ad anni alterni, così come sarà alternata ogni anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore per Capodanno. I minori e trascorreranno, durante le vacanze pasquali, Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, entrambi i genitori potranno altresì trascorrere con i figli e 10 Per_1 Per_2 (dieci) giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori secondo le esigenze lavorative di entrambi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze, restando inteso che durante detto periodo gli incontri con l'altro genitore resteranno sospesi. Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso insieme ad entrambi i Per_2 genitori. 3) La casa coniugale sita in Parma, Largo Guido Carli 61, di proprietà del Sig. Parte_1
viene assegnata, con gli arredi ivi esistenti, alla moglie, la quale continuerà ad
[...] abitarvi con la figlia sino a quando la stessa non diventerà economicamente Per_2 autosufficiente. Le spese condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. Pt_1 mentre le spese condominiali ordinarie saranno a carico della signora Parte_2
L'assegnazione della casa coniugale in favore della signora verrà Parte_2 meno qualora si dovesse trasferire per frequentare scuole o corsi universitari in Per_2 altra città o all'estero senza fare ritorno con continuità presso l'abitazione famigliare. 4) Il Sig. provvederà direttamente al mantenimento del figlio , collocato Pt_1 Per_1 prevalentemente presso di lui, mentre la signora provvederà Parte_2 direttamente al mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso di Per_2 lei. 5) Le spese straordinarie relative ai minori e saranno disciplinate come Per_1 Per_2 da protocollo d'intesa del 20.12.2023 del Tribunale di Parma;
- entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli come segue:
spese che non richiedono il preventivo accordo tra genitori:
SPESE MEDICHE: medicinali prescritti dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici;
dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili per sue strutture pubbliche o private erogate dal
SSN;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo (anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla stessa sia stata preventivamente concordata); materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo della dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica (anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla stessa sia stata preventivamente concordata tra parentesi); dotazione informatica (pc, tablet) richiesta dalla scuola ovvero connessa con il programma di studio differenziato (BES) purché di corso unitario non superiore ad euro 150,00; assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento;
spese per scuola bus o mezzi di trasporto;
SPESE EXTRASCOLATICHE: contratto telefonico ricarica cellulare. Le spese sopra indicate saranno rimborsate sempre previa esibizione di idonea documentazione:
spese che richiedono il preventivo accordo tra genitori:
SPESE MEDICHE: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami agenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva, protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati relativi ai libri di testo;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e i corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boy scout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto cellulare o altri strumenti informatici
(non richiesti da scuola/università); spese per conseguimento patente di guida
(corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi dell'occupazione della figlia acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia. Le spese sopra indicate saranno rimborsate sempre previa esibizione di idonea documentazione;
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro, solo qualora a fronte della richiesta scritta dell'altro genitore, da effettuarsi mediante raccomandata a.r. mail, sms o whatsapp, l'altro esprima per iscritto, mediante raccomandata a.r. mail, sms o whatsapp il suo consenso.
La detrazione fiscale ai fini Irpef delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% o, comunque, nella maggiore o minore misura con la quale il singolo genitore ha contribuito e sostenuto l'esborso.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno scambievolmente atto di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico.
7) I coniugi dichiarano di aver già definito, con reciproca piena soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra di loro esistente e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra sotto l'aspetto economico. 8) i coniugi si autorizzano fin da ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti ed entrambi acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei minori, ovvero si impegnano a prestarsi ai relativi adempimenti di legge per il rilascio di ogni documento necessario ai fini dell'espatrio.
9) La signora perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio Parte_2
a seguito del matrimonio. 10) La spesa ed il compenso professionale relativo al presente procedimento è interamente compensati tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 27.02.2020 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] il Parte_1 17.05.1970, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 18.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere