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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2018 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (ex art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali eredi del SI. C.F._2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso Per_1 Parte_3
lo studio del medesimo, sito in Milano, alla via Fontana n. 18/A, giusta procura generale alle liti quanto alla prima e per mandato unito alla comparsa di costituzione degli eredi quanto alla seconda
ATTORI
E
(c.f. ), , (c.f. TE C.F._3 Controparte_2
), , (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ), , (c.f. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Falovo Marina ed elettivamente C.F._7
domiciliati presso lo studio della medesima, sito in TE, alla Via Porto n. 14, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.2.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_4 Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, i SInori TE Controparte_2 CP_3
e , deducendo che: i convenuti, introdotti come
[...] Controparte_4 Controparte_5
testi dai coniugi nei procedimenti avanti questo Tribunale contro i deducenti, presenti i legali Pt_5
delle parti, due praticanti procuratori e tale maresciallo dei C.C. rendevano Persona_2
dichiarazioni false e diffamatorie, così come emergono dai verbali d'udienza avanti al Giudice dott.
Caroleo nella causa r.g. 1525/2015 del 1.6.16e del 2.10.16, nonché avanti alla dott.ssa nella Per_3
causa r.g. 748/2015 del 14.3.17 e del 6.2.18, nella causa r.g. 319/2017 del 17.10.17 e nella causa r.g.
956/2014 del 6.3.18.
In particolare, gli attori, in merito alla posizione di , asserivano che, nel TE
verbale di udienza del 10.6.16 (cfr. doc. 1) aveva detto di essere stato a RE (ove è l'oggetto del contendere) dal 27 al 30 agosto 2015 e “sono stato lì un'altra volta nel 2013”; ma il 17.10.17 (cfr. doc. 5) dichiara: “…un soggiorno lungo l'ho fatto nel 2013… … altrimenti è una vita che io passo, soggiorno per una notte e, poi scappo...”. Inoltre, il teste dichiarava che nella precedente “discesa” del 2013 aveva parcheggiato la macchina “proprio nella stradella” (cfr. doc. 1), ma all'udienza del
17.10.17, rettificava “e così ho fatto negli anni precedenti … io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli (degli ) e non mi è stato mai detto nulla” (cfr. doc. 5), precisando che “nel Pt_2
2016 usavo la macchina di e quando rientravo la lasciavo in fondo della stradina;
quindi oltre Per_4 dove è stata adesso messa la catena”; gli attori, tuttavia, asserivano di non averlo mai visto ivi parcheggiare e nella foto di 5 giorni dopo, prodotta dai (cfr. doc. 7), il tappeto erboso oltre Pt_5 la catena non presentava alcun segno di schiacciamento, che questo “continuo parcheggiare” avrebbe dovuto provocare nel solco delle ruote.
In merito alla posizione della SI.ra , la contraddizione sarebbe consistita Controparte_2 nell'aver dichiarato, riferendosi al periodo fino al 2016, dapprima “non so chi sia il SI. ” (cfr. Pt_2 doc. 2) salvo poi correggersi dopo qualche mese (cfr. doc. 3): “conosco...di vista i SI.ri , Parte_6 passando in piazzetta in paese..., li ho incrociati a volte” per poi rettificare (cfr. doc. 5)“conosco i resistenti di vista, li vedevo passare da Pontescuro”, non avvedendosi che la visuale da via IA sarebbe in realtà ostruita dalle case confinanti;
in tale ultima deposizione, peraltro, la teste precisava
“fino al 2012/13 non ho visto mai nessuno abitare quella casa, era sempre chiusa”, in contraddizione con il fatto che gli attori sin dal 1987 ad oggi ,in estate, ad eccezione del solo 2015, avevano sempre occupato la casa in questione. La teste precisava altresì che “parlando con un nostro amico
[...]
(attuale amministratore del condominio Pontescuro, ove trovasi la villetta degli attori) ... mi Per_5
ha detto...i SInori devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni del Pt_2 CP_6
e non vogliono pagarle, ...quindi secondo quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle CP_6
2 parti comuni … E infatti parlando quel giorno abbiamo presunto che vogliono passare per la strada di proprietà dei che affaccia sulla strada privata di proprietà dei , che sono i nonni Pt_5 Pt_7
di mio marito”, tale dichiarazione risulterebbe in contrasto con quanto dichiarato dalla teste nel 2016 allorquando aveva riferito che “comproprietaria era sua suocera” (cfr. doc. 2).
Sulla posizione di , gli attori evidenziavano che il teste, in evidente Controparte_3 contrasto con quanto risultava dall'atto di acquisto per notar del 6.8.1979 (cfr. doc. 10), aveva Per_6 dichiarato che dopo la morte della ON ( avvenuta nel 1984, le sue zie “hanno fatto Persona_7 la suddivisione e mia ON ha suddiviso queste proprietà”, precisando altresì che “… mia ON aveva … una seconda entrata … Da questo cancello chi veniva, scaricava le bombole direttamente in questo lotto di terreno ...” cfr. (doc. 6), tali dichiarazioni a parere degli attori risultavano alquanto fantasiose in considerazione dell'età del teste, nato a [...] il [...] ed ivi residente fin dalla nascita, che a loro dire, non avrebbe potuto ricordare le attività commerciali, attribuite alla SI.ra la quale a 64 anni risultava di professione “casalinga” (v. rogito per notar del Persona_7 Per_8
24.9.1967) ed a 76 anni “pensionata” (v. citato atto del 6.8.1979 per notar ). Per_6
Per quanto riguarda il SI. secondo gli attori, il teste sarebbe incorso in Controparte_4
contraddizione laddove, dopo aver premesso di essere cresciuto in zona e di avervi abitato da sposato per una decina di anni dal 1994/95, quindi, in netto contrasto con le risultanze dei richiamati rogiti
(doc. 9-10), affermava “il SI. è venuto ad abitare nella stradina che dà su via IA nel Pt_5
2000/2001, quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione”, circostanza non CP_7
veritiera in quanto la moglie del ( ) invero ebbe ad acquistare dalla sorella Pt_5 Controparte_8 non l'abitazione ma solo 180 mq. di terreno ove era ubicato il pollaio. Inoltre, il teste, dopo aver premesso di saper tutto sui deducenti, perché nel parco “ci abitava il mio consulente che ora è morto”, dichiarava che “la stradina non poteva essere utilizzata dal SI. … il SI. e la SI.ra Pt_2 Pt_2
sono sempre entrati da via Veneto”. Pt_1
Rispetto alla posizione di , gli attori, evidenziano che la stessa aveva Controparte_5
riferito, nel verbale di udienza del 17.10.17 (Rg. 319/17- doc. 4) “conosco di vista i resistenti, ma non ci ho mai parlato né conosciuto personalmente”; salvo poi dichiarare alla successiva udienza del
6.2.18 (RG 748/15) “quando abbiamo fatto dei lavori in via IA, non (ho) mai visto il SI. , Pt_2 solo una volta lui è venuto come consulente”, ciò in contrasto con il fatto che la teste aveva partecipato ad una riunione del 01.8.03 (come risultava dalla firma apposta dalla medesima sul relativo verbale, cfr doc. n. 10), a cui il SI. era presente come uno dei “proprietari degli immobili ricadenti Pt_2 nella strada privata ...”, svolgendovi anche le funzioni di presidente (cfr. doc. 11). La CP_5
, inoltre, dichiarava “credo che il SI. voglia passare per la strada perché si dice che
[...] Pt_2 non vogliono pagare il parco;
però io non sono sicura, si dice così in paese”.
3 Gli attori, a sostegno della propria domanda, evidenziavano altresì che i convenuti, nella loro qualità di testimoni, sarebbero entrati in contraddizione anche rispetto alla circostanza relativa all'esistenza dei “cancelli” oggetto delle numerose vicende giudiziarie che li avevano visti contrapposti ai coniugi
In particolare, il teste aveva dichiarato “al fondo dove adesso Controparte_9 TE sono usciti questi cancelli era tutto una pianta rampicante non si vedeva nulla”, dopo aver prima affermato “anche… negli anni precedenti … io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli;
invece dichiarava “i cancelli li ho visti da tre anni a questa parte” e, dunque dal Controparte_2
2015, pur frequentando i luoghi dal 1994; “perché prima stante la presenza delle sterpaglie non erano visibili”; affermava che “i cancelli in ferro posti a confine con la casa degli Controparte_3
li ho visti dal 2015 e nell'anno successivo … prima del 2015 ho visto sempre dei rampicanti”; Pt_2
dopo aver affermato che “ci sono dei cancelli che dalla proprietà … Controparte_4 Pt_2 sono stati fatti abusivi, perché prima non c'erano … sono usciti fuori da qualche anno”, dichiarava poi “il recinto è stato pulito nel 2001, dopo due o tre anni sono usciti fuori questi cancelli”; CP_5
, infine, affermava di passare da sempre sui luoghi di causa, e “molto il periodo estivo”, ma
[...]
“i cancelli non li ho mai visti...”; la stessa , tuttavia, il 6.2.18, avanti lo stesso giudice, CP_5
ricordava: “da un tre quattro anni si vedono frontali dei cancelli in ferro che prima non si vedevano”.
Le suddette dichiarazioni testimoniali, secondo parte attrice, erano state smentite, non solo dalle evidenziate contraddizioni nelle quali erano incorsi i convenuti ma, soprattutto, dalle foto prodotte nei numerosi procedimenti ove invero i predetti cancelli apparivano sgombri e ben visibili fin dal
1986 e, comunque, prima che i demolissero il rudere nel 2001, dopo la sua demolizione oltre Pt_5
che dai provvedimenti del Tribunale che, a loro dire, avevano acclarato il costante utilizzo ed il possesso delle relative chiavi d'accesso da parte degli attori. Gli attori deducevano, inoltre, che gli stessi coniugi in data 10.1.14 avevano dato atto che gli attori detenevano la strada oggetto Pt_5
di passaggio, pur richiedendone la relativa documentazione cartacea e che i vigili urbani di TE, nell'agosto del 2014, a seguito di denuncia per abuso edilizio sporta dal SI. in data 21.7.14, Pt_5
riferivano alla Procura della Repubblica che detti cancelli erano stati installati “sicuramente non di recente” ed il GIP, nell'archiviare la predetta denuncia, aveva dato atto che “i cancelli metallici…risultano di risalente costruzione;
è stato inoltre accertato che l'immobile…è stato realizzato in virtù di concessione edilizia n. 52 del 1981”.
In ragione di tanto, gli attori, domandavano: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi che
, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno dichiarato davanti al giudice ed alla presenza di più persone, in piena consapevolezza di mentire e di danneggiare la reputazione degli esponenti, circostanze false e diffamatorie, potenzialmente idonee ad influire sull'esito dei giudizi in corso con i (r.g. 956/2014, r.g. Pt_5
4 748/2015 ed r.g. 319/2017); accertarsi e dichiararsi che, per effetto di tali dichiarazioni, i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali hanno diritto ad essere Pt_2
risarciti; conseguentemente, condannarsi al pagamento singolarmente, a carico del SI. CP_1
della SI.ra del SI. , del SI. e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della SI.ra ed a favore di e di della somma di €. Controparte_5 Persona_1 Parte_1
5.000,00 (cinquemila) per ognuno dei coniugi esponenti e, pertanto, per complessivi €. 50.000,00
(cinquantamila) o di quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, il tutto da devolversi ad un ente di beneficenza e/o di ricerca scientifica sul cancro a scelta dei coniugi;
disporsi la pubblicazione per estratto Parte_6 dell'emananda sentenza a spese dei convenuti su un quotidiano locale o sulla pagina locale di un quotidiano nazionale;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data 16.1.19, si costituivano i convenuti, i quali, impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione, in quanto infondato in fatto e in diritto, domandavano: rigettarsi la domanda in tutte le sue articolazioni, perché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto, con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata;
nel contempo, a loro volta spiegavano, nei confronti degli attori, domanda riconvenzionale diretta a: accertarsi e dichiararsi che il contenuto dell'atto di citazione contiene dichiarazioni diffamatorie, se non addirittura calunniose, nei confronti dei convenuti, da parte di e , che ne devono Persona_1 Parte_1
essere ritenuti responsabili;
accertarsi e dichiararsi che tali dichiarazioni hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine;
conseguentemente, condannarsi i SInori e , ciascuno singolarmente, al risarcimento di detti danni, Persona_1 Parte_1
attraverso il pagamento in favore di , TE Controparte_2 Controparte_3
e della somma di € 5.000,00 per ognuno e, pertanto, per Controparte_4 Controparte_5 complessivi € 50,000,00 o di quella che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, dichiarata l'interruzione del processo per la sopravvenuta morte della parte costituita,
[...]
, con comparsa di costituzione degli eredi depositata il 5.2.25 si costituivano in giudizio Per_1
, e e, con note scritte in sostituzione dell'udienza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
12.2.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
5 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la parte attrice, a sostegno dell'assunto secondo il quale i convenuti, uditi in qualità di testimoni nei procedimenti contro i coniugi Controparte_9 avrebbero reso delle dichiarazioni non veritiere, allegavano all'atto di citazione i relativi verbali di udienza.
In particolare, rispetto alle dichiarazioni rese dal convenuto risulta prodotto il TE verbale dell'udienza del 10.6.16 (proc. n. R.G. 1525/2015) dal quale si evince che, il teste, dichiaratosi indifferente rispetto alle parti, riferiva: “conosco la SI.ra perché siamo amici di famiglia CP_8 da tempo. Nell'agosto 2015 (precisamente dal 27 al 30) ero venuto a trovare il figlio della Per_9
Contatore ed ero rimasto a dormire da loro nella casa di ... Sono stato lì Parte_8 un'altra volta nel 2013. Ricordo che nell'agosto 2015 parcheggiava la macchina nella Per_9
stradella; nel 2013 invece l'avevo parcheggiata io stesso proprio nella stradella visto che i Pt_5
mi avevano detto che era di loro proprietà.
Veniva prodotto altresì il verbale dell'udienza del 17.10.17 (proc. n. 319/2017 R.G., Giudice ), Per_3
ove, a parere degli attori, il convenuto, si sarebbe contraddetto, rispetto alle TE suindicate dichiarazioni, dichiarando che “Conosco i SI.ri perché siamo amici di vecchia Pt_5 data, sono molto amico del figlio … “non conosco i resistenti”; …. “ sono qui perché c'è Per_9
una causa in corso per una stradina e per una catena messa penso dagli abitanti della casa confinante”… “io sono stato giù dal 27 luglio al 5 agosto 2016, siamo partiti il 5 e la catena non
c'era né c'era negli anni precedenti”; sono venuto a sapere della catena dal nipote di , Per_4
che era lì in quel periodo e ha mandato una foto a che me l'ha mostrata”; … CP_3 Per_2
“prima la catena non c'è mai stata, io mettevo la macchina sempre lì nella stradina e nel 2016 usavo la 600 di e quando rientravo la lasciavo al fondo della stradina, quindi oltre dove è stata Per_4 adesso messa la catena e così ho fatto negli anni precedenti quando soggiornavo da loro” … “non ho mai visto nessun altro utilizzare questa stradina a parte il Sig. e i suoi familiari”; … Pt_5
“un soggiorno lungo l'ho fatto nel 2013 e mi hanno prestato la casa per una settimana, altrimenti è Per_ una vita che io passo, soggiorno per una notte e poi scappo perché ho casa sullo ”.
In relazione alla frase ritenuta contraddittoria dagli attori, nello stesso verbale si evince che il convenuto ha dichiarato “l'utilizzo della striscia non è stato mai contestato, io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli e non mi è stato mai detto nulla”.
A proposito della stradella in questione, al fine di dimostrare che il avrebbe reso una CP_1
dichiarazione non veritiera, parte attrice ha allegato una foto del 10.8.16, prodotta nei precedenti giudizi dai coniugi dalla quale non si evincerebbero segni di schiacciamento dell'erba Pt_5
prodotti dal transito di automobili.
6 Per quanto riguarda la convenuta è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_2
20.10.16 (R.G. 1525/2015) ove la teste riferiva “Mia suocera è comproprietaria della strada privata che dà accesso alla via IA. Io tutti gli anni, l'estate vado a soggiornare lì, in casa di mia suocera che si trova in via IA. Io ho sempre visto chiuso il cancello blu di con una catena TE0 rossa (ogni tanto ho visto ed i suoi figli aprire questa catena). Non so chi sia il SI. ”, CP_10 Pt_2 nonché verbale dell'udienza del 14.3.17 ( R.G. 748/2015) dove la riferiva: “i SI.ri CP_2 Pt_2 hanno contestato l'utilizzo di questa parte di strada nel 2014, parlando con un nostro amico
[...]
, noi lo chiamiamo e mi ha detto per forza questi SInori hanno cominciato a fare Per_5 Per_11
confusione, perché i Sig.ri devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni Pt_2
del parco e non vogliono pagarle, perché loro sono sempre passati per le aree comuni al Parco
Pontescuro; loro hanno due entrate al che dà accesso alla Via Vittorio Veneto e quindi secondo CP_6 quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle parti comuni, ma loro hanno un po' di CP_6
diatribe con i condomini. E infatti parlando quel giorno abbiamo presunto che vogliano passare per la strada di proprietà dei che affaccia sulla strada privata di proprietà dei che Pt_5 Pt_7 sono i nonni di mio marito” …. “conosco i resistenti di vista, li vedevo passare da Pontescuro, li riconosco a vista ma non li conosco personalmente e neppure i figli. Fino al 2012-2013 non ho visto mai nessuno abitare quella casa, era sempre chiusa e poi ho visto questi due SInori anziani”.
Rispetto alle dichiarazioni rese dalla gli attori hanno prodotto altresì una comunicazione Pec CP_2 del 23.10.17, inviata loro dall'avv. , ove si legge:“Egr. Avv. , non conosco la Persona_5 Pt_2
Sig.ra né tantomeno sono a conoscenza delle presunte voci che circolano in paese Controparte_2
circa la sua volontà di non voler pagare gli oneri condominiali”.
Per quanto concerne il convenuto , è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_3
6.3.18, ove lo stesso, interrogato su fatti di causa, ebbe ad affermare “conosco il Sig. Persona_12 perché mia madre e mia zia sono due sorelle, le figlie di ”; … “io TE0 Persona_7 conosco l'Avv. Orrico Lino e la Dott.ssa , la moglie dell'Avv. Lino e la bambina che ho Per_13
conosciuto per la prima volta nel 2012 – 2013 in spiaggia, ci siamo frequentati qui a RE” …
“mio zio e mia zia hanno comprato questo lotto di terreno da mia zia che è in CP_11
Australia, nel 1999 perché mia zia aveva già l'abitazione di mia ON, perché mia ON CP_10
quando è morta nel 1984 hanno fatto la suddivisione e mia ON ha suddiviso queste proprietà. Mia zia aveva il negozio e questo lotto di terreno, poi stando in Australia ha venduto il negozio a CP_7 mio zio;
il lotto di terreno è stato venduto poi a mia zia e al Sig. nel 1999”; Parte_9 Per_4
… “mia ON aveva due entrate, quella principale su Via IA e poi c'era una seconda entrata che era su una strada privata che era dei , dove mia ON aveva una servitù di passaggio e Pt_7 prima del cancello c'erano due putrelle di ferro e una catena che divideva la sua proprietà. Da questo
7 cancello chi veniva scaricava le bombole direttamente in questo lotto di terreno”; … “la stradina non era praticabile, era un bosco perché sinistra era confinante che non c'è più e Persona_14
quindi oggi è proprietario e a destra confinante con . Quindi prima CP_12 Persona_15
che mio zio acquistasse questo lotto, le uniche chiavi le aveva mio zio che non ha Parte_9
continuato a curarlo e quindi la stradina era diventata una boscaglia, era pieno di rampicanti e quindi dal cancello fino al confine del parco e a sinistra con il confine di non si Persona_16 vedeva nulla. Oltre questo confine del parco c'erano degli alberi molto alti e infatti dal cancello si vedeva solo il tetto”. In relazione alle dichiarazioni rese da , gli attori sostengono Controparte_3
che le stesse risulterebbero in contrasto con i dati risultanti dal rogito per notar del 24.9.1967 Per_8 ove la risultava “casalinga” e dal rogito del 6.8.1979 per notar (ove la stessa Persona_7 Per_6
risultava pensionata (i due rogiti sono stati prodotti con memorie ex art. 183, Vi comma, n. 2 c.p.c.)
Invero, il doc.10, allegato dagli attori, corrisponde al ricorso per reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c., del 22.2.17, promosso dai coniugi contro i coniugi , nel quale i primi Pt_5 Pt_2 dichiaravano che la striscia di terreno per cui è causa fosse pervenuta in loro possesso con l'atto di acquisto del 17.02.1999 per notar . Persona_17
Per quanto riguarda il convenuto è stato prodotto il verbale di udienza del 6.3.18, Controparte_4
(proc. n. 956/14) nel quale lo stesso, udito come teste, dichiarava “conosco il Sig. e la Pt_5
moglie, perché abitiamo là, nella strada privata che va su Via IA. Adesso io non abito lì, ci sono cresciuto con mio padre che è stato il primo ad acquistare il lotto di terreno e ci ha costruito. E poi ci ho abitato da sposato dal 1984 -1985 (e non 1994/1995 come indicato dagli attori nell'atto di citazione) per una decina di anni”; … “conosco di vista il SI. , non ci sono rapporti di Pt_2 amicizia” … “Che io ricordi il Sig. è venuto ad abitare nella stradina che dà su via IA Pt_10 nel 2000-2001 quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione. La Sig.ra se CP_7 CP_7 non erro è all'estero”; prima che i SI.ri acquistassero l'abitazione, la stradina non era Pt_5
percorribile; in macchina si potevano due tre metri, e a piedi passavano tutto il muro del figlio e poi si infilavano nel giardino dietro, perché non si poteva passare neanche a piedi”; … “sulla stradina
c'erano pietre e sterpaglie fino al vecchio recinto che c'era in fondo, che non si vedeva neanche più”
…. “Dopo l'acquisto del Sig. la strada è stata messa a posto e pulita da lui e serve per andare Per_4 dietro dove il Sig. ci ha fatto dei garages” … “La stradina non poteva essere utilizzata dal Per_4
Sig. ”; … “il cancello della casa di è da Via Veneto;
lo so perché nel suo parco ci Pt_2 Pt_2
abitava il mio consulente che ora è morto”.
Gli attori asseriscono che le suddette dichiarazioni sarebbero non veritiere ed in contrasto i dati contenuti nei rogiti menzionati.
8 Infine, in relazione alla convenuta , è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_5
17.10.17 (proc. n. 319/17 Dott.ssa ) dal quale emerge che la teste riferiva “conosco i ricorrenti Per_3
perché RE è un paese piccolo ci conosciamo tutti”; … “Conosco di vista i resistenti ma non ci ho mai parlato né conosciuto personalmente”; … “sono qui per questo fatto della strada che poi non è una strada ma un pezzetto di terreno dove la mamma della Sig.ra aveva un negozio e CP_10
dove adesso ci sono i garages erano messe delle bombole e delle cassette, tutta roba che serviva per il negozio. Io lì ci passo perché i miei genitori hanno una casetta proprio in fondo e quindi passo davanti al cancello e passando so che dal cancello in poi è di proprietà dei Sig.ri perché Pt_5 ho visto sempre che puliva lui, quando hanno fatto i lavori e ho visto sempre passare loro”; …
“l'anno scorso prima di Ferragosto 2016 è stata messa una catena che prima non c'era; … “non so chi abbia messo la catena”; …. “passo da lì frequentemente e molto il periodo estivo e posso garantire che la catena è stata messa ad agosto. Ci passo perché nella casa che era dei miei si appoggia mio figlio che lavora in un bar”; … “credo che il Sig. voglia passare per la strada Pt_2 perché si dice che non vogliano pagare il parco, però io non sono sicura, si dice così in paese”.
Nel verbale dell'udienza del 6.2.18, prodotto in atti (proc. RG 748/15), invece la teste riferiva “non conosco i Sig.ri e , so chi sono perché in una delle nostre riunioni che Persona_1 Parte_1 abbiamo avuto perché si dovevano fare dei parcheggi e allora c'era questo SInore, mi riferisco al
Sig. che è un avvocato ma che era presente come consulente in quanto invitato dal Persona_1
Prof. ”. Parte_11
Le dichiarazioni rese dalla sarebbero sconfessate, a dire degli attori, dai verbali Controparte_5
di riunione di condominio, del 1.8.08 e del 7.8.08, prodotti in allegato all'atto di citazione, dai quali emerge che il SI. e la SI.ra partecipavano alla stessa riunione, Persona_1 Controparte_5
quali proprietari degli immobili ricadenti nella strada privata oggetto di riunione.
Per quanto riguarda i due cancelli, i convenuti, a parere degli attori, avrebbero reso dichiarazioni discordanti.
Indi, il SI. all'udienza del 17.10.2017, ha dichiarato “l'utilizzo della striscia non TE
è stato mai contestato, io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli e non mi è stato mai detto nulla” … “al fondo dove adesso sono usciti questi cancelli era tutto una pianta rampicante non si vedeva nulla” ; all'udienza del 14.3.17 (R.G. n. 748/2015), dichiarava “i cancelli Controparte_2
li ho visti da tre anni a questa parte perché prima stante la presenza delle sterpaglie non erano visibili;
e comunque io li ho sempre visti chiusi; affermava che “i cancelli non Controparte_3
si vedevano proprio, una volta pulito si vedeva una rete metallica con dei rampicanti sul muretto e sulla sinistra si vedeva un cancelletto piccolo chiuso che sta nella proprietà di mio zio però è confinante con il Comune” … “i cancelli in ferro posti a confine con la casa degli li ho visti Pt_2
9 dal 2015 e nell'anno successivo e tra l'altro ho notato adesso c'è anche una catena messa con degli agganci sulla proprietà di mio zio”; AU invece, alla medesima udienza del 6.3.18, CP_4 ha dichiarato “ci sono dei cancelli che dalla proprietà degli vanno sulla strada che poi porta Pt_2
a Via IA ma questi cancelli sono stati fatti abusivi perché prima non c'erano, perché andavano sull'accesso della proprietà della e poi andavano sulla strada nostra”; ADR: “Sono cancelli Per_7 abbastanza grandi penso che siano anche carrabili”; ADR: “i cancelli sono usciti fuori da qualche anno. Perché nel 2001 io sono stato là perché ho dato una mano a fare le fondamenta del garage a
e ancora c'era il vecchio recinto con tutte le sterpaglie che dopo è stato pulito”; Per_4 CP_5
, infine, in relazione ai cancelli, all'udienza del 17.10.17, affermava “la rete che si vede
[...] adesso prima non c'era. La rete è piena di edera e quei cancelli sono usciti da poco, la strada è stata sempre con erbaccia, c'erano dei mattoni e del cemento tutto ammucchiato poi quando ha comprato il Sig. intorno al 2000, la strada si è cominciata a vedere pulita”. All'udienza del 6.2.18 ha Per_4 riferito “da un tre quattro anni si vedono frontali dei cancelli in ferro che prima non si vedevano perché c'erano delle pianti rampicanti, che sono quelli degli ”. Pt_2
Le suddette dichiarazioni testimoniali, secondo parte attrice, erano state smentite, non solo dalle asserite contraddizioni in cui sarebbero incorsi i convenuti, ma, soprattutto, dalle foto prodotte nei numerosi procedimenti ove i predetti cancelli apparivano sgombri e ben visibili fin dal 1986 e, comunque, prima che i demolissero il rudere nel 2001 (cfr. doc. 13-14), dopo la sua Pt_5
demolizione (doc. 15-16) oltre che dai provvedimenti del Tribunale che, a loro dire, avevano acclarato il costante utilizzo ed il possesso delle relative chiavi d'accesso da parte degli attori (doc. 17-18-19).
All'uopo si rileva che, sono state prodotte da parte attrice n. 4 foto, denominate, rispettivamente, foto dei luoghi estate 1987-1988-2008 e 2014, che riproducono dei cancelli, ma le stesse foto non contengono alcun riferimento preciso ai luoghi indicati e sono prive di data certa (cfr. Allegati n. 11-
12-13-14).
E' stato prodotto provvedimento cautelare, emesso in data 6.10.14, dal Tribunale di Paola, Giudice dott. Notari, all'esito del procedimento possessorio n. 1037/14 R.G.A.C., promosso dagli attori, SI.ri e , contro , al fine di essere reintegrati nel possesso di uno dei due viali Pt_2 Pt_1 Persona_12
che conducevano alla loro proprietà sita in RE di TE, tra via IA e Via Veneto, a seguito dello spossessamento avvenuto ad opera del che apponeva una rete metallica, impedendo Pt_5
il passaggio dei ricorrenti. Tale provvedimento accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da e (cfr. Allegato 15). Persona_1 Parte_1
Gli attori hanno prodotto altresì l'ordinanza resa in data 1.4.15 e depositata il 3.4.15, dal Tribunale di
Paola, in composizione collegiale, nel proc. 2012/14 R.A.C., di rigetto del reclamo proposto da
, avverso il suddetto provvedimento cautelare (cfr. allegato 16) nonché l'ordinanza Persona_12
10 cron. N. 1594/2017 resa in data 7.3.17, dal Tribunale di Paola, all'esito del procedimento n.
1525/2015 R.G., che, accoglieva il ricorso ex art. 1170 c.c. proposto dagli odierni attori nei confronti di , per avere quest'ultima impedito loro l'accesso al passaggio che collegava la Controparte_8
via IA (strada privata) alla unità immobiliare dei ricorrenti (cfr. Allegato 17).
E' stata prodotta una lettera del 26.11.14, scritta da e e indirizzata ai coniugi Pt_11 Persona_18
– , avente ad oggetto: passaggio sul mappale 301 in RE di Persona_12 TE0
TE (CS) (cfr. Allegato 18, Racc. a del 26.11.14), con riscontro dei coniugi Pt_2 Pt_5
i quali invitavano gli attori a fissare un incontro e di precisare a che titolo gli Controparte_9
stessi detenevano la strada oggetto di passaggio, legata alla p.lla n. 302 (ora 661) rispetto alla quale veniva contestato il passo carrabile da parte dei (cfr. Allegato 19, Racc. ad , Pt_5 Pt_5 Pt_2
del 10.1.14).
Gli attori hanno prodotto una comunicazione, avente ad oggetto “ Violazione Urbanistica a carico di
”, dalla quale si evince che i vigili urbani di TE riferivano alla Procura della Persona_1
Repubblica di Paola, che “detti cancelli erano stati installati sicuramente non di recente” (cfr. Allegato
22), la denuncia per abuso edilizio sporta nei loro confronti dai coniugi in data 21.7.14 Pt_5
(allegato 21) e l'Ordinanza di archiviazione disposta dal GIP, che aveva dato atto che “i cancelli metallici…risultano di risalente costruzione;
è stato inoltre accertato che l'immobile…è stato realizzato in virtù di concessione edilizia n. 52 del 1981” (Allegato 22).
Con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., gli attori producevano ulteriore documentazione, in particolare:
-verbale dell'udienza del 25.9.18 (rg 956/2014) contenente le dichiarazioni rese innanzi al G.I., dott.ssa , dal convenuto, SI. , il quale, sentito sui fatti di causa, confermava Per_3 CP_3 sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni, in particolare il teste riferiva “No. Non sono stati mai usati perché questi cancelli non ci sono mai stati perché dal 1984 che è morta mia ON Per_7
il luogo è stato sempre così. Io ci ho vissuto perché mia madre è la figlia di
[...] CP_13
e sorella di che è la proprietaria di questo lotto di terreno oltre Persona_7 TE0
all'abitazione insieme a mio zio Fino a quando cera mia ON questo pezzo di Persona_12
terreno è stato coltivato, perché mia ON aveva un negozio di generi alimentari nel quale vendeva anche bombole, per cui mia ON aveva fatto una specie di magazzino per tenere le bombole. Dopo che mia ON è morta nel 1984 al 1999 questo lotto di terreno è stato diviso. Le chiavi per entrare su questo lotto di terreno le aveva soltanto mio zio , fratello di mia zia e figlio di Parte_9
… Io la prima volta che ho visto questi cancelli è stato nel 2015 perché nel 2014 non Persona_7
sono sceso a RE perché ha avuto un problema mio padre e quindi ho chiesto a mio zio che cosa fossero questi cancelli. Tutti gli altri anni sono venuto anche nel periodo di Natale e a Pasqua e non
11 li ho mai visti. Quando mio zio e mia zia sono diventati proprietari nel 1999, mio zio ha tolto la catena vecchia apposta con il lucchetto al cancello di ingresso e ha messo una catena nuova con una gomma rossa e un lucchetto nuovo. Infatti, quando sono sceso ad agosto del 1999, ho parcheggiato
l'auto. Mio zio ha cominciato a pulire questo terreno, giù in fondo si vedeva la rete metallica con la siepe ed anzi negli anni in cui cera ancora mia ON cerano delle piante molto alte, mentre dell'abitazione bianca che dà nel parco Pontescuro si vedeva soltanto leggermente il tetto” … “La casa a cui mi riferisco è quella dei Sig.ri e che però io non conosco bene, li conosco Pt_2 Pt_1
soltanto di vista” …; l'abitazione era già presente negli anni 90; io ho intravisto i proprietari nel
2012 – 2013”; … “i cancelli per me non ci sono mai stati. Sono usciti fuori nel 2015 quando li ho visti per la prima volta” (cfr. Allegato 24).
Ancora, è stato prodotto verbale dell'udienza del 2.10.18 (proc. rg 748/2015) dove, sempre il convenuto, , ha confermato che “i cancelli a confine tra la proprietà degli Controparte_3 Pt_2
e la strada non ci sono mai stati. C'era una vegetazione molto folta, tanto che non si vedeva nulla.
La prima volta che io ho visto questi cancelli è stato nel 2015”; … “al confine si vedeva un'edera rampicante ma sotto non si vedeva neppure la rete”; …. “nel 2015 quando io sono venuto ho visto tutto bello pulito e ho chiesto a mio zio che cos'erano questi cancelli”; … “questi cancelli non sono mai stati utilizzati. I Sig. hanno i loro cancelli di ingresso due carrai e un cancello pedonale Pt_2
e loro hanno l'entrata e l'uscita esclusivamente dal parco Pontescuro da Via Vittorio Veneto” (cfr.
Allegato 25 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.);
-verbale dell'udienza del 26.3.19 (rg 956/2014) sulle dichiarazioni rese dal teste , Controparte_4 che, in merito ai cancelli in questione, ha dichiarato “Non so se i Sig.ri e abbiano la Pt_2 Pt_1 chiave del cancello carrabile, ma di là non sono passati”; … “il cancello che vedo in foto nella produzione di parte attrice è il cancello che è uscito fuori dopo che il ha pulito. I cancelli Pt_5
sono venuti fuori nel 2013 -2014, prima sembravano una recinzione perché da lontano non si vedevano neanche. I cancelli passano per i 20 metri della e poi da lì non si può raggiungere Per_7
Via IA perché i Sig.ri e non hanno il permesso di passare sulla stradella”; … “io non Pt_2 Pt_1 ho mai visto passare gli per questa stradella”; … “non ho mai visto gli accedere dal Pt_2 Pt_2
cancello”; “prima dei cancelli c'era un vecchia recinzione con la rete non saldata ma quella flessibile che si usava una volta con questo cancelletto che è stato saldato e che non si vedeva per la presenza di rovi” (cfr. Allegato 26 delle memorie istruttorie).
È stato prodotto l'atto notarile del 24.9.1967 da a per la compravendita Persona_19 Persona_7
di 180 mq di terreno e per la comproprietà con i venditori della stradina in discussione, nonché atto notarile del 6.8.1979 da a per la compravendita dei predetti mq. 180 Persona_7 CP_11
di terreno (cfr. Allegati 29 e 30 delle predette memorie istruttorie).
12 Gli Allegati 32 e 33 della memoria istruttoria sono relativi a verbali di udienza contenenti le dichiarazioni di altri testimoni, non parti del presente giudizio, in particolare, si tratta dei verbali dei testi escussi all'udienza 2.9.14 (rg 1037/2014) e riportati nell'ordinanza 6.10.14 ed alla successiva del
Collegio.
Parte attrice ha prodotto altresì: delle riproduzioni fotografiche, in aggiunta a quelle già prodotte (cfr. allegato 35, estati 1992 – 1994 – 2008 – 2009 – 2010, alcune senza data certa); verbale dell'udienza del 26.6.18 (rg 748/2015) contenente le dichiarazioni di tale SI. (cfr. allegato 36); denuncia Per_20
di successione deceduta in data 13.5.1984 (allegato 37); ricevuta fronte-retro del Per_21
8.4.1987 (in totale £. 350.000) rilasciata dalla confinante SI.ra in all'avv. Parte_12 Pt_11
per contributo lavori sistemazione strada per via IA (cfr. Allegato 38); un estratto di mappa Pt_2
del 7.4.1999, asseritamente prodotto nella causa recante il n. di rg 1525/2015, dalla SI.ra Pt_5
(cfr. Allegato 38); progetto per la realizzazione di due parcheggi auto scoperti a servizio di civile abitazione, commissionato dai coniugi a tale ing. , asseritamente allegato Pt_5 CP_14
ad una richiesta edilizia del 1.2.2001, per l'abbattimento del vecchio rudere e la costruzione di box scoperti trasformati in tettoia e regolarizzata nel 2004 (cfr. Allegato 39); ulteriori riproduzioni fotografiche raffiguranti i luoghi di causa (n. 3 foto) ed il foglio di dimissioni del SI. Persona_1
del 24.7.15 (allegati 40-41-42 delle memorie ex art. 283, Comma VI, n. 2, c.p.c.). Infine, gli attori producevano: l'ordinanza resa dal Tribunale Paola, dott.ssa , in data 3.5.2018 (rg 319/2017), Per_3
che accoglieva la domanda di reintegra nel possesso dei coniugi l'Ordinanza resa dal Pt_5
Tribunale di Paola, in composizione collegiale, in data 12.9.18, che confermava il provvedimento del giudice monocratico, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi, odierni convenuti, CP_2
e (Allegati 43-44) nonché 3 fotografie di un'auto parcheggiata vicino ai CP_1 Controparte_5
più volte citati cancelli, prive di data (cfr. Allegato 45).
Parte convenuta, attraverso le note ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., ha prodotto una planimetria delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, nonché una comunicazione datata 8.8.03, depositata il 13.8.03, a firma di , con la quale lo stesso comunicava all'Ufficio Persona_22
tecnico del Comune di TE – Settore Urbanistica- l'affissione di cartelli sulla strada privata
(Traversa di Via Armando IA, p.lle n. 32 e 33, del Foglio di mappa n. 3, del Comune di TE, fraz. RE) con conseguente divieto di accesso pedonale e carrabile, a persone estranee.
È appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni testimoniali dei convenuti, a seguito di querela sporta dai SIg. e , sono state sottoposte al vaglio della Procura della Persona_1 Parte_1
Repubblica, presso il Tribunale di Paola, che, non ravvisando alcuno dei presupposti integrativi del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. e di favoreggiamento personale ex 378 c.p., chiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 1688/19 R.G.N.R., iscritto a carico degli odierni
13 convenuti, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. La richiesta di archiviazione avanzata dal PM procedente veniva accolta dal Controparte_5
G.I.P., con ordinanza di archiviazione del 20.11.20.
Il teste di parte convenuta, SI. , all'udienza del 3.11.21, premesso di avere di Testimone_1
avere rapporti di conoscenza con entrambe le parti in causa, in ordine al capitolo 4) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., confermava che spesso la striscia di terreno, ivi compresa la parte confinante con la proprietà veniva utilizzata per parcheggiare e per depositare materiali, con Pt_2
riguardo alla SI.ra . Controparte_8
In ordine al capitolo 6) della medesima memoria, confermava che la SInora Controparte_2
frequentava RE sin dal 1994, avendo sposato il SInor , Parte_13
soggiornando presso la casa dei SInori e nonni del marito, posta TE5 CP_16
in via A. IA 94.
In ordine al capitolo 7) confermava che la SInora essendo amica della famiglia Controparte_2
frequentava la casa di RE dei coniugi e specificamente, Persona_23 Controparte_9
la striscia di terreno oggetto di contesa tra questi ultimi ed i coniugi . Parte_6
In ordine al capitolo 8) confermava che la casa degli nel 1987 era ancora allo stato rustico e Pt_2
per anni, anche dopo essere stata ultimata, era rimasta disabitata.
In ordine al capitolo 12) confermava che la ON del SInor , SInora Controparte_3 Per_7
aiutava il marito, SInor , nella gestione di un negozio sito in via IA, nel
[...] TE7
quale si effettuava anche la vendita delle bombole.
In ordine al capitolo 13) confermava che il deposito di dette bombole era ubicato laddove attualmente sono i garages dei SInori ed ivi le medesime bombole venivano trasportate Controparte_9
attraverso la strada privata che va verso IA, sulla quale la SInora godeva del diritto Persona_7
di servitù di passaggio (come raffigurata sulla planimetria allegata) e, poi, passando sulla striscia di terreno, oggetto di contesa tra i e gli , la quale veniva utilizzata esclusivamente dalla Pt_5 Pt_2
stessa SInora , precisando di frequentare il negozio da quando era bambino. Per_7
In ordine al capitolo 17) confermava solo dal 1999 il comodo passaggio su detta striscia, sia pedonale che carrabile, prima impraticabile, era stato permesso tramite l'esclusivo interessamento e l' esclusiva manutenzione da parte dei SInori che, perpetuando un situazione a loro ceduta Controparte_9
dai danti causa, avevano continuato a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle loro auto e di quelle di parenti o amici, comportandosi ed apparendo nei rapporti con i terzi come unici effettivi pacifici proprietari di detto passaggio;
precisando che “c'era un bosco, nel senso che c'erano molte piante, e io passavo davanti al cancello a piedi”.
14 In ordine al capitolo 19) confermava che i due cancelletti in ferro posti a confine tra la proprietà degli e la striscia di terreno oggetto di contesa, sino agli anni 2013/2014 non erano visibili, in quanto Pt_2
ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi.
In ordine al capitolo 20) confermava che il piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi era Parte_6 fornito, sin dall'epoca della costruzione, di cancelli di accesso, sia pedonale che carrabile, i quali affacciano su un terreno condominiale, del quale il fabbricato fa parte, per sfociare su via Vittorio
Veneto, e precisava che essendo un fabbro, diverse volte era andato ad aggiustare questi cancelli e di conoscere il terreno condominiale in quanto abitava lì dal 1980, a circa 20 m.
In ordine al capitolo 21) confermava che tali cancelli avevano costituito sempre, sin dalla loro realizzazione, gli unici accessi al fabbricato degli e di essi erano sempre serviti i coniugi Pt_2
e quanti vi erano diretti. Parte_6
Il teste confermava altresì che i coniugi erano sempre passati davanti casa sua;
Tes_1 Pt_2 Pt_1
di non sapere se i coniugi pagavano le spese condominiali, di essere andato a prendere Parte_14
le bombole fino agli inizi degli anni 70.
Il teste di parte convenuta, , escusso alla medesima udienza, premesso di avere Testimone_2
rapporti di amicizia, con i SI.ri e TE Controparte_4 Controparte_2
, in ordine al capitolo 1) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., Controparte_3
confermava la circostanza, ovvero che amico della famiglia frequentava TE Pt_5
sin dagli anni novanta la casa dei SInori sita in RE, via IA, dove i medesimi Controparte_9
hanno soggiornato molto spesso durante tutto l'arco dell'anno e per lunghi periodi.
Sul capitolo 2) confermava che il SI. era stato ospite presso la casa dei TE Pt_5
in RE e vi aveva soggiornato a volte per più giorni, a volte anche solo per una notte, precisando che il si fermava presso i per un periodo variabile e poi proseguiva per TE Pt_5
andare a trovare i suoi parenti.
Sul capitolo 3) “vero è che durante questi soggiorni il SInor ha utilizzato anche la macchina CP_1 dei una FIAT 600 e l'ha parcheggiata di fronte ai cancelli degli , posti a confine con Pt_5 Pt_2 la striscia di terreno, oggetto di contesa tra i gli ”; il teste dichiarava di non conoscere Pt_5 Pt_2
detta circostanza, e non essendo sul posto, non aveva visto ivi parcheggiare il TE
Sul capitolo 4) confermava che spesso la striscia di terreno, ivi compresa la parte confinante con la proprietà era utilizzata per parcheggiare e per depositare materiali. Pt_2
Sul capitolo 5) confermava che i due cancelletti in ferro, posti a confine tra la proprietà degli Pt_2
e la striscia di terreno oggetto di contesa tra i coniugi ed i coniugi Parte_6 Controparte_9
sino al 2014 erano rimasti invisibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi,
15 precisando di essere a conoscenza della circostanza, perché lo zio si era adoperato a Persona_12
pulire la striscia di terreno acquistata.
Sul capitolo 6) confermava come vera la circostanza che, la SInora frequentava Controparte_2
RE sin dal 1994, avendo sposato il SInor , soggiornando presso la Parte_13
casa dei SInori e nonni del marito, posta in via A. IA 94. TE5 CP_16
Sul capitolo 7) confermava come vera la circostanza che la SI.ra essendo amica Controparte_2
della famiglia frequenta la casa di RE dei coniugi e Persona_23 Controparte_9
specificamente, la striscia di terreno oggetto di contesa tra questi ultimi ed i coniugi . Parte_6
Sul capitolo 11) confermava come vera la circostanza che il SInor frequentava Controparte_3
il luogo di contesa tra i SInori ed i SInori e , sin Controparte_9 Persona_1 Parte_1
dalla nascita, essendo RE il paese nativo della mamma e della ON materna.
Sul capitolo 14) confermava come vera la circostanza che il SInor aveva abitato Controparte_4
a RE nella casa del padre posta sulla strada privata che porta a via IA, ivi aveva abitato con la moglie, dopo il matrimonio, per parecchi anni e, successivamente, aveva continuato a frequentare i luoghi, precisando che la casa dei genitori del era ubicata in fondo alla strada Controparte_4
privata sulla destra.
Sul capitolo 16) confermava che la striscia di terreno che si diparte dalla strada privata che va verso via IA (come rappresentata nella planimetria allegata al n. 1 e dal fascicolo fotografico allegato con il n. 2) era stata utilizzata e goduta dalla SI.ra in via esclusiva a servizio della sua Persona_7
restante proprietà e, dalla medesima, trasferita ai coniugi e e da CP_18 CP_11
questi ultimi ai coniugi e , indi che i successivi aventi causa erano Persona_12 Controparte_8
subentrati nello stesso rapporto di esclusivo utilizzo e godimento sussistente tra la SInora Per_7
e la striscia di terreno.
[...]
Sul capitolo 17) confermava che solo dal 1999 il comodo passaggio su detta striscia, sia pedonale che carrabile, prima impraticabile, era stato permesso tramite l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte dei SInori che, perpetuando un situazione a loro ceduta Controparte_9
dai danti causa, avevano continuato sinora a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle loro auto e di quelle di parenti o amici, comportandosi ed apparendo nei rapporti con i terzi come unici effettivi pacifici proprietari di detto passaggio.
Sul capitolo19) confermava che i due cancelletti in ferro posti a confine tra la proprietà degli Pt_2
e la striscia di terreno oggetto di contesa (foto n.10 del fascicolo fotografico allegato con il n. 2) sino agli anni 2013/2014 non erano visibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi, precisando che vi erano rampicanti che avvolgevano tutto il confine.
16 Sul capitolo 20) confermava che il piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi era fornito, Parte_6 sin dall'epoca della costruzione, di cancelli di accesso, sia pedonale che carrabile, i quali affacciano su un terreno condominiale, del quale il fabbricato fa parte, per sfociare su via Vittorio Veneto, come da fotografie mostrate.
Sul capitolo 21) confermava che tali cancelli avevano costituito sempre, sin dalla loro realizzazione, gli unici accessi al fabbricato degli e di essi si erano sempre serviti i coniugi e Pt_2 Parte_6
quanti vi erano diretti.
Sul capitolo 22) “Vero che la striscia di terreno, oggetto della causa tra i coniugi e coniugi Pt_2
affaccia sulla strada privata di via IA tramite un cancello in ferro di cui hanno sempre Pt_5
avuto la chiave i coniugi e e prima di loro i coniugi Persona_12 Controparte_8 CP_18
e il teste ha dichiarato “affermo che mio zio è l'unico proprietario che detiene le CP_11 chiavi, e che le ha date anche a ”. Controparte_3
Sul capitolo 23) confermava che l'attuale catena con il relativo lucchetto, che chiude il predetto cancello era stata apposta da dopo il 1999, in sostituzione della preesistente catena e Persona_12
del preesistente lucchetto.
Il teste, inoltre, dichiarava di non conoscere i coniugi;
di essersi recato in RE, anche Parte_14
intorno al 1987; di essere a conoscenza che soltanto la famiglia e TE0 Persona_12
era in possesso delle chiavi.
Il teste di parte attrice, SI. , indicato a prova contraria sugli stessi capitoli articolati dalla Tes_3
parte convenuta, alla medesima udienza del 3.11.21, ha dichiarato di avere rapporti di parentela con e , in quanto nipote di quest'ultima. Persona_1 Parte_1
Il teste, dunque, dichiarava di non conoscere e di non aver visto la macchina di TE quest'ultimo parcheggiata nel periodo luglio agosto.
In ordine al capitolo 4) rispondeva “non è vero”.
In ordine al capitolo 5) dichiarava “non è vero e preciso che i cancelli erano visibili”.
In ordine al capitolo 8) dichiarava “non è vero, io stesso nel periodo estivo vi abitavo per trascorrere le vacanze estive”.
In ordine al capitolo 13) dichiarava “posso dire che ove ora sono i garage vi era un rudere”.
In ordine al capitolo 15) dichiarava “posso dire che riconosco i luoghi e anch'io passavo per delle stradine, passavano anche i componenti della famiglia , amici e anch'io sia a piedi che Parte_14
con l'auto”.
In ordine al capitolo 17) dichiarava “nel periodo estivo il viale era libero in via permanente non ho mai incontrato i SInori e , ricordo che i primi periodi mio padre si Pt_5 CP_8 Parte_15
17 occupava delle pulizie e poi mia zia sale prese un giardiniere che si occupava anche della Pt_1
manutenzione di tutte le stradine”.
In ordine al capitolo 20) dichiarava “riconosco i cancelli che affacciano sul terreno condominiale e anche quelli dall'altro lato che portavano a via IA”.
In ordine al capitolo 21) dichiarava “preciso che cancelli che portano via Veneto sono due e specifico che tutti e quattro, anche i due che portano a via IA, sono stati e sono utilizzati dalla famiglia Pt_14
”.
[...]
In ordine al capitolo 22) “Vero che la striscia di terreno, oggetto della causa tra i coniugi e Pt_2
coniugi affaccia sulla strada privata di via IA tramite un cancello in ferro di cui hanno Pt_5
sempre avuto la chiave i coniugi e e prima di loro i coniugi Persona_12 Controparte_8 CP_18
e , dichiarava “preciso che i miei zii avevano le chiavi e le diedero anche a
[...] CP_11
me soprattutto la sera quando facevo tardi. Non so sei coniugi e prima di loro i Controparte_9
coniugi avessero anche loro le chiavi di cui al cancello in ferro di cui alla TE9
presente circostanza”.
Il teste ha riconosciuto i luoghi di cui alle fotografie 11) “dove è ritratto mio padre, il mio cane e il cancello che attraversavo per giungere al vialetto e al successivo cancello”, la foto 12) dove vi è il rudere di cui ho già parlato e infatti il cancello è aperto, dalle foto ritengo che sia degli anni 90 vista anche la giovane età di mio padre;
la foto n.15) “riconosco i luoghi è lo stesso cortile dove si trovava mio padre nella precedente foto naturalmente con età diverse ritengo siano successive di una quindicina di anni”.
In data 11.2.25, parte attrice ha depositato la Sentenza n.123/2025, pubblicata il 7.2.25, resa dalla
Corte di Appello di Catanzaro, nel proc. n. 196/2021 R.G.A.C., che conferma la sentenza del
Tribunale di Paola n. 1/2021 pubblicata il 4.1.2021, di accoglimento del ricorso di reintegrazione nel possesso proposto da e nei confronti di . Persona_1 Parte_1 Persona_12
Va rilevato che i reati asseriti dalle parti, ossia falsa testimonianza e diffamazione, secondo la prospettazione attorea, e diffamazione e calunnia, secondo la tesi difensiva dei convenuti, sono tutti reati dolosi.
“Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza
e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione” (Cass. pen. n. 37482/2014).
“In tema di diffamazione, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro SInificato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento
18 alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico” (Cass. pen. n.
935/1999).
“Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari” (Cass. pen. n. 16645/2009).
Dunque, ai fini del perfezionamento dei predetti reati ne devono sussistere tutti gli elementi oggettivi e, inoltre, deve ricorrere la prova del dolo dell'agente.
Tanto precisato, parte attrice ha chiesto “accertare e dichiarare che TE [...]
, e hanno dichiarato davanti CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
al giudice ed alla presenza di più persone, in piena consapevolezza di mentire e di danneggiare la reputazione degli esponenti, le sopra accennate circostanze false e diffamatorie, potenzialmente idonee ad influire sull'esito dei giudizi in corso con i (r.g. 956/2014, r.g. 748/2015 ed r.g. Pt_5
319/2017: tutti assegnati alla dott.ssa ); accertare e dichiarare che per effetto di tali Per_3
dichiarazioni i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali Pt_2
hanno diritto ad essere risarciti;
conseguentemente condannare al pagamento singolarmente a carico del SI. della SI.ra del SI. , del SI. TE Controparte_2 Controparte_3
e della SI.ra ed a favore di e di Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 Parte_1 della somma di €. 5.000,00 (cinquemila) per ognuno dei coniugi esponenti e pertanto per complessivi
€. 50.000,00 (cinquantamila) o di quella che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
Quanto all'asserita falsa testimonianza, l'esame delle dichiarazioni riportate dagli attori in citazione, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, incluse le deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio, non consente di ritenere adeguatamente dimostrato il perfezionamento del predetto delitto, tenendo presenti i necessari elementi oggettivi e soggettivo del medesimo.
“Nel delitto di falsa testimonianza l'elemento materiale consiste non nella difformità tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato” (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 8639 del 30/05/1995).
Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza, inoltre, deve essere provata la sussistenza del dolo generico, “ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione” (Cass. pen. n.
37482/2014). La dichiarazione erronea in quanto basata su un ricordo fallace o errato o su una conoscenza errata di un fatto non integra il predetto reato, che, comunque, richiede la dimostrazione dell'esplicitato elemento psicologico.
19 Vanno considerate, peraltro, le contraddizioni tra quanto riferito dai testi citati dai convenuti nel presente giudizio (anche in ordine al fatto che i due cancelletti in ferro, posti a confine tra la proprietà degli e la striscia di terreno oggetto di contesa tra i coniugi ed i coniugi Pt_2 Parte_6
sino al 2014 erano rimasti invisibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di Controparte_9
rampicanti ed alberi) e quanto dichiarato dal teste citato da parte attrice.
Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni testimoniali dei convenuti, a seguito di querela sporta dai SI.ri e , sono state sottoposte al vaglio della Procura della Repubblica, presso Persona_1 Parte_1
il Tribunale di Paola, che, per le ragioni esplicitate nella richiesta di archiviazione allegata, non ravvisando i presupposti integrativi del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., chiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 21688/19 R.G.N.R., iscritto a carico degli odierni convenuti, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. La richiesta di archiviazione avanzata dal PM procedente veniva accolta dal Controparte_5
G.I.P., con ordinanza di archiviazione del 20.11.20, nel proc. n. 700/2020 R.G. GIP.
Quanto alla diffamazione dedotta dagli attori, ribadito che “non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro SInificato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole”, Controparte_5 ha dichiarato, come riportato anche nell'atto di citazione, “credo che il SI. voglia passare per Pt_2
la strada perché si dice che non vogliono pagare il parco;
però io non sono sicura, si dice così in paese” e ha affermato che “parlando con un nostro amico (è Controparte_2 Persona_5
l'attuale amministratore del condominio Pontescuro, ove trovasi la villetta dei deducenti) ... mi ha detto...i SInori devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni del Pt_2 CP_6
e non vogliono pagarle, ...quindi secondo quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle CP_6
parti comuni”.
Rispetto, invece, ai distinti reati di diffamazione e calunnia prospettati dai convenuti, va evidenziato che “l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 32823 del 06/02/2019).
La calunnia, tuttavia, postula, per espressa previsione normativa, che l'agente incolpi “di un reato taluno che egli sa innocente”, indi “non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari”
(Cass. pen. n. 16645/2009). Peraltro, secondo la prospettazione attorea i convenuti avrebbero
20 commesso i reati asseriti nell'atto di citazione. Dunque, dalla lettura di quest'ultimo non emerge la consapevolezza in capo agli attori dell'innocenza dei convenuti.
In ogni caso, va puntualizzato che il presente giudizio, di natura civile e non penale, è diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti del risarcimento del danno lamentato dalle parti come conseguenza dei predetti asseriti reati.
Parte attrice, infatti, ha domandato “accertare e dichiarare che per effetto di tali dichiarazioni i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali hanno diritto ad essere Pt_2 risarciti” e parte convenuta, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute nell'atto di citazione “hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine”, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei medesimi.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico, esso non risulta adeguatamente allegato, né, comunque, provato.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, le parti non hanno adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non consentendo di ritenersi dimostrato l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito dalle stesse in dipendenza dei fatti in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
“Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
“La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ. n. 11269/2018; Cass. civ. n. 8421/2011).
“Il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014).
Peraltro, “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di
21 fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30988 del
30/11/2018).
Tanto precisato, dal compendio probatorio in atti non si ritiene adeguatamente dimostrata, nemmeno in via presuntiva, la concreta ed effettiva sofferenza interiore patita dalle parti.
Se è vero che la prova è integrabile anche mediante presunzioni, le parti non hanno fornito alcuna dimostrazione delle conseguenze emotive e psicologiche delle predette condotte nei loro riguardi, né degli effetti, comunque riscontrabili anche dall'esterno, pure mediante la prova di cambiamenti nelle abitudini di vita del soggetto, del pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito, che non può ritenersi sussistente in re ipsa.
Sul punto, parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che “i deducenti sono piombati in una profonda depressione psico-fisica, dalla quale difficilmente riusciranno a risollevarsi. Sul piano relazionale gli esponenti si sentono oggetto di inconcepibili discriminazioni, allorché amici e conoscenti, influenzati dalle predette affermazioni pronunciate in un solenne contesto, quale giustamente si presume possa essere quello giudiziario, con un certo “sorrisino” chiedono se tutto va bene con gli altri condomini di Pontescuro e come procede la vertenza con i Così come si Pt_5
sentono ora richiedere il pagamento contestuale per un servizio o per una fornitura, che in precedenza veniva richiesto di regolare “con comodo”. E non senza sottolineare che anche nel formulare i recenti auguri di buon anno, i deducenti nella maggioranza dei casi hanno tratto la vaga impressione di non essere stati ben graditi. Detti comportamenti costituiscono indubbiamente dei SInificativi segnali quantomeno di disagio, che vanno ad intaccare vecchi e comprovati rapporti relazionali per effetto delle insinuazioni su una presunta esasperante litigiosità e su una inqualificabile taccagneria per qualche euro di spese condominiali, come intenzionalmente attribuite in fosche tinte ai deducenti dagli odierni convenuti. Sul piano interiore, il patema d'animo conseguente a simili dicerie e ad un ipotizzato esito negativo del giudizio in corso per effetto del reiterato diffamatorio mendacio dei convenuti è veementemente riemerso nei coniugi , già provati dall'accennata vicenda sanitaria Pt_2
del marito. Ed invero, come può essere ampiamente documentato, ciò ha comportato e comporta tuttora per entrambi i deducenti un continuo stato d'ansia, che, sotto l'aspetto fisico, si manifesta con preoccupanti e fastidiosi dolori al petto, a sintomi di gastrite e di colite ed a sensazioni d'altro genere, quali senso di soffocamento, vertigini e senso di sbandamento o di “testa a vuoto”; nel mentre sotto l'aspetto psichico si riscontrano persistenti segni di irrequietezza, irritabilità, difficoltà ad addormentarsi e a mantenere il sonno a lungo, sensazioni di minaccia e pericolo e pensieri ossessivi
22 d'ogni genere. Di conseguenza i deducenti hanno perduto qualsiasi interesse ai rapporti con il mondo esterno, al quale erano da sempre abituati”.
Parte attrice, nondimeno, non ha dimostrato, mediante prove documentali, tra cui certificati medici, né testimoniali, le dedotte manifestazioni dell'asserito patema d'animo e nemmeno viene documentalmente comprovata la riferita “profonda depressione psico-fisica”.
Si appalesano, inoltre, generiche e non provate le asserzioni attoree secondo cui “sul piano relazionale gli esponenti si sentono oggetto di inconcepibili discriminazioni, allorché amici e conoscenti, influenzati dalle predette affermazioni pronunciate in un solenne contesto, quale giustamente si presume possa essere quello giudiziario, con un certo “sorrisino” chiedono se tutto va bene con gli altri condomini di Pontescuro e come procede la vertenza con i Così come si Pt_5
sentono ora richiedere il pagamento contestuale per un servizio o per una fornitura, che in precedenza veniva richiesto di regolare “con comodo”. E non senza sottolineare che anche nel formulare i recenti auguri di buon anno, i deducenti nella maggioranza dei casi hanno tratto la vaga impressione di non essere stati ben graditi”.
Si rileva che parte attrice, per comprovare, quantomeno, le pur dedotte manifestazioni dell'asserito patema d'animo, non ha articolato alcuna prova testimoniale, né, comunque, ha tempestivamente prodotto documentazione medica al riguardo, limitandosi a formulare richiesta, non accolta, di ammettere CTU “finalizzata ad accertare le attuali condizioni psico-fisiche dei coniugi
[...]
e e le cause prossime e remote, che le hanno determinate”. Per_1 Parte_1
Si appalesa di per sé carente e generica l'allegazione del danno non patrimoniale da parte dei convenuti, i quali, nell'atto di citazione, si sono limitati ad affermare che i convenuti “hanno diritto di essere risarciti del danno ingiustamente subito in conseguenza di tale comportamento diffamatorio, attraverso il pagamento della somma, come specificata nelle conclusioni o di quella diversa, determinata dal giudice in via equitativa”, domandando di “accertare e dichiarare che tali dichiarazioni hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine”, senza nemmeno allegare il danno ingiusto concretamente patito, la cui liquidazione in via equitativa ne presuppone la prova nell'an , non fornita.
L'onere di allegazione testé richiamato concerne anche le domande risarcitorie per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
“La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
23 Non sussistono, quindi, i presupposti per accogliere la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, spiegata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, mancando, altresì,
i requisiti di dolo o colpa grave, che connotano la strumentalità e temerarietà dell'azione.
Alla luce delle esposte considerazioni, di rigettano le domande attoree e la domanda riconvenzionale dei convenuti.
La soccombenza reciproca delle parti induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 615/2018 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 3.6.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2018 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (ex art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(CF: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali eredi del SI. C.F._2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso Per_1 Parte_3
lo studio del medesimo, sito in Milano, alla via Fontana n. 18/A, giusta procura generale alle liti quanto alla prima e per mandato unito alla comparsa di costituzione degli eredi quanto alla seconda
ATTORI
E
(c.f. ), , (c.f. TE C.F._3 Controparte_2
), , (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ), , (c.f. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Falovo Marina ed elettivamente C.F._7
domiciliati presso lo studio della medesima, sito in TE, alla Via Porto n. 14, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.2.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_4 Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, i SInori TE Controparte_2 CP_3
e , deducendo che: i convenuti, introdotti come
[...] Controparte_4 Controparte_5
testi dai coniugi nei procedimenti avanti questo Tribunale contro i deducenti, presenti i legali Pt_5
delle parti, due praticanti procuratori e tale maresciallo dei C.C. rendevano Persona_2
dichiarazioni false e diffamatorie, così come emergono dai verbali d'udienza avanti al Giudice dott.
Caroleo nella causa r.g. 1525/2015 del 1.6.16e del 2.10.16, nonché avanti alla dott.ssa nella Per_3
causa r.g. 748/2015 del 14.3.17 e del 6.2.18, nella causa r.g. 319/2017 del 17.10.17 e nella causa r.g.
956/2014 del 6.3.18.
In particolare, gli attori, in merito alla posizione di , asserivano che, nel TE
verbale di udienza del 10.6.16 (cfr. doc. 1) aveva detto di essere stato a RE (ove è l'oggetto del contendere) dal 27 al 30 agosto 2015 e “sono stato lì un'altra volta nel 2013”; ma il 17.10.17 (cfr. doc. 5) dichiara: “…un soggiorno lungo l'ho fatto nel 2013… … altrimenti è una vita che io passo, soggiorno per una notte e, poi scappo...”. Inoltre, il teste dichiarava che nella precedente “discesa” del 2013 aveva parcheggiato la macchina “proprio nella stradella” (cfr. doc. 1), ma all'udienza del
17.10.17, rettificava “e così ho fatto negli anni precedenti … io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli (degli ) e non mi è stato mai detto nulla” (cfr. doc. 5), precisando che “nel Pt_2
2016 usavo la macchina di e quando rientravo la lasciavo in fondo della stradina;
quindi oltre Per_4 dove è stata adesso messa la catena”; gli attori, tuttavia, asserivano di non averlo mai visto ivi parcheggiare e nella foto di 5 giorni dopo, prodotta dai (cfr. doc. 7), il tappeto erboso oltre Pt_5 la catena non presentava alcun segno di schiacciamento, che questo “continuo parcheggiare” avrebbe dovuto provocare nel solco delle ruote.
In merito alla posizione della SI.ra , la contraddizione sarebbe consistita Controparte_2 nell'aver dichiarato, riferendosi al periodo fino al 2016, dapprima “non so chi sia il SI. ” (cfr. Pt_2 doc. 2) salvo poi correggersi dopo qualche mese (cfr. doc. 3): “conosco...di vista i SI.ri , Parte_6 passando in piazzetta in paese..., li ho incrociati a volte” per poi rettificare (cfr. doc. 5)“conosco i resistenti di vista, li vedevo passare da Pontescuro”, non avvedendosi che la visuale da via IA sarebbe in realtà ostruita dalle case confinanti;
in tale ultima deposizione, peraltro, la teste precisava
“fino al 2012/13 non ho visto mai nessuno abitare quella casa, era sempre chiusa”, in contraddizione con il fatto che gli attori sin dal 1987 ad oggi ,in estate, ad eccezione del solo 2015, avevano sempre occupato la casa in questione. La teste precisava altresì che “parlando con un nostro amico
[...]
(attuale amministratore del condominio Pontescuro, ove trovasi la villetta degli attori) ... mi Per_5
ha detto...i SInori devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni del Pt_2 CP_6
e non vogliono pagarle, ...quindi secondo quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle CP_6
2 parti comuni … E infatti parlando quel giorno abbiamo presunto che vogliono passare per la strada di proprietà dei che affaccia sulla strada privata di proprietà dei , che sono i nonni Pt_5 Pt_7
di mio marito”, tale dichiarazione risulterebbe in contrasto con quanto dichiarato dalla teste nel 2016 allorquando aveva riferito che “comproprietaria era sua suocera” (cfr. doc. 2).
Sulla posizione di , gli attori evidenziavano che il teste, in evidente Controparte_3 contrasto con quanto risultava dall'atto di acquisto per notar del 6.8.1979 (cfr. doc. 10), aveva Per_6 dichiarato che dopo la morte della ON ( avvenuta nel 1984, le sue zie “hanno fatto Persona_7 la suddivisione e mia ON ha suddiviso queste proprietà”, precisando altresì che “… mia ON aveva … una seconda entrata … Da questo cancello chi veniva, scaricava le bombole direttamente in questo lotto di terreno ...” cfr. (doc. 6), tali dichiarazioni a parere degli attori risultavano alquanto fantasiose in considerazione dell'età del teste, nato a [...] il [...] ed ivi residente fin dalla nascita, che a loro dire, non avrebbe potuto ricordare le attività commerciali, attribuite alla SI.ra la quale a 64 anni risultava di professione “casalinga” (v. rogito per notar del Persona_7 Per_8
24.9.1967) ed a 76 anni “pensionata” (v. citato atto del 6.8.1979 per notar ). Per_6
Per quanto riguarda il SI. secondo gli attori, il teste sarebbe incorso in Controparte_4
contraddizione laddove, dopo aver premesso di essere cresciuto in zona e di avervi abitato da sposato per una decina di anni dal 1994/95, quindi, in netto contrasto con le risultanze dei richiamati rogiti
(doc. 9-10), affermava “il SI. è venuto ad abitare nella stradina che dà su via IA nel Pt_5
2000/2001, quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione”, circostanza non CP_7
veritiera in quanto la moglie del ( ) invero ebbe ad acquistare dalla sorella Pt_5 Controparte_8 non l'abitazione ma solo 180 mq. di terreno ove era ubicato il pollaio. Inoltre, il teste, dopo aver premesso di saper tutto sui deducenti, perché nel parco “ci abitava il mio consulente che ora è morto”, dichiarava che “la stradina non poteva essere utilizzata dal SI. … il SI. e la SI.ra Pt_2 Pt_2
sono sempre entrati da via Veneto”. Pt_1
Rispetto alla posizione di , gli attori, evidenziano che la stessa aveva Controparte_5
riferito, nel verbale di udienza del 17.10.17 (Rg. 319/17- doc. 4) “conosco di vista i resistenti, ma non ci ho mai parlato né conosciuto personalmente”; salvo poi dichiarare alla successiva udienza del
6.2.18 (RG 748/15) “quando abbiamo fatto dei lavori in via IA, non (ho) mai visto il SI. , Pt_2 solo una volta lui è venuto come consulente”, ciò in contrasto con il fatto che la teste aveva partecipato ad una riunione del 01.8.03 (come risultava dalla firma apposta dalla medesima sul relativo verbale, cfr doc. n. 10), a cui il SI. era presente come uno dei “proprietari degli immobili ricadenti Pt_2 nella strada privata ...”, svolgendovi anche le funzioni di presidente (cfr. doc. 11). La CP_5
, inoltre, dichiarava “credo che il SI. voglia passare per la strada perché si dice che
[...] Pt_2 non vogliono pagare il parco;
però io non sono sicura, si dice così in paese”.
3 Gli attori, a sostegno della propria domanda, evidenziavano altresì che i convenuti, nella loro qualità di testimoni, sarebbero entrati in contraddizione anche rispetto alla circostanza relativa all'esistenza dei “cancelli” oggetto delle numerose vicende giudiziarie che li avevano visti contrapposti ai coniugi
In particolare, il teste aveva dichiarato “al fondo dove adesso Controparte_9 TE sono usciti questi cancelli era tutto una pianta rampicante non si vedeva nulla”, dopo aver prima affermato “anche… negli anni precedenti … io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli;
invece dichiarava “i cancelli li ho visti da tre anni a questa parte” e, dunque dal Controparte_2
2015, pur frequentando i luoghi dal 1994; “perché prima stante la presenza delle sterpaglie non erano visibili”; affermava che “i cancelli in ferro posti a confine con la casa degli Controparte_3
li ho visti dal 2015 e nell'anno successivo … prima del 2015 ho visto sempre dei rampicanti”; Pt_2
dopo aver affermato che “ci sono dei cancelli che dalla proprietà … Controparte_4 Pt_2 sono stati fatti abusivi, perché prima non c'erano … sono usciti fuori da qualche anno”, dichiarava poi “il recinto è stato pulito nel 2001, dopo due o tre anni sono usciti fuori questi cancelli”; CP_5
, infine, affermava di passare da sempre sui luoghi di causa, e “molto il periodo estivo”, ma
[...]
“i cancelli non li ho mai visti...”; la stessa , tuttavia, il 6.2.18, avanti lo stesso giudice, CP_5
ricordava: “da un tre quattro anni si vedono frontali dei cancelli in ferro che prima non si vedevano”.
Le suddette dichiarazioni testimoniali, secondo parte attrice, erano state smentite, non solo dalle evidenziate contraddizioni nelle quali erano incorsi i convenuti ma, soprattutto, dalle foto prodotte nei numerosi procedimenti ove invero i predetti cancelli apparivano sgombri e ben visibili fin dal
1986 e, comunque, prima che i demolissero il rudere nel 2001, dopo la sua demolizione oltre Pt_5
che dai provvedimenti del Tribunale che, a loro dire, avevano acclarato il costante utilizzo ed il possesso delle relative chiavi d'accesso da parte degli attori. Gli attori deducevano, inoltre, che gli stessi coniugi in data 10.1.14 avevano dato atto che gli attori detenevano la strada oggetto Pt_5
di passaggio, pur richiedendone la relativa documentazione cartacea e che i vigili urbani di TE, nell'agosto del 2014, a seguito di denuncia per abuso edilizio sporta dal SI. in data 21.7.14, Pt_5
riferivano alla Procura della Repubblica che detti cancelli erano stati installati “sicuramente non di recente” ed il GIP, nell'archiviare la predetta denuncia, aveva dato atto che “i cancelli metallici…risultano di risalente costruzione;
è stato inoltre accertato che l'immobile…è stato realizzato in virtù di concessione edilizia n. 52 del 1981”.
In ragione di tanto, gli attori, domandavano: in via principale e nel merito, accertarsi e dichiararsi che
, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno dichiarato davanti al giudice ed alla presenza di più persone, in piena consapevolezza di mentire e di danneggiare la reputazione degli esponenti, circostanze false e diffamatorie, potenzialmente idonee ad influire sull'esito dei giudizi in corso con i (r.g. 956/2014, r.g. Pt_5
4 748/2015 ed r.g. 319/2017); accertarsi e dichiararsi che, per effetto di tali dichiarazioni, i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali hanno diritto ad essere Pt_2
risarciti; conseguentemente, condannarsi al pagamento singolarmente, a carico del SI. CP_1
della SI.ra del SI. , del SI. e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della SI.ra ed a favore di e di della somma di €. Controparte_5 Persona_1 Parte_1
5.000,00 (cinquemila) per ognuno dei coniugi esponenti e, pertanto, per complessivi €. 50.000,00
(cinquantamila) o di quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, il tutto da devolversi ad un ente di beneficenza e/o di ricerca scientifica sul cancro a scelta dei coniugi;
disporsi la pubblicazione per estratto Parte_6 dell'emananda sentenza a spese dei convenuti su un quotidiano locale o sulla pagina locale di un quotidiano nazionale;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data 16.1.19, si costituivano i convenuti, i quali, impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione, in quanto infondato in fatto e in diritto, domandavano: rigettarsi la domanda in tutte le sue articolazioni, perché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto, con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata;
nel contempo, a loro volta spiegavano, nei confronti degli attori, domanda riconvenzionale diretta a: accertarsi e dichiararsi che il contenuto dell'atto di citazione contiene dichiarazioni diffamatorie, se non addirittura calunniose, nei confronti dei convenuti, da parte di e , che ne devono Persona_1 Parte_1
essere ritenuti responsabili;
accertarsi e dichiararsi che tali dichiarazioni hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine;
conseguentemente, condannarsi i SInori e , ciascuno singolarmente, al risarcimento di detti danni, Persona_1 Parte_1
attraverso il pagamento in favore di , TE Controparte_2 Controparte_3
e della somma di € 5.000,00 per ognuno e, pertanto, per Controparte_4 Controparte_5 complessivi € 50,000,00 o di quella che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, dichiarata l'interruzione del processo per la sopravvenuta morte della parte costituita,
[...]
, con comparsa di costituzione degli eredi depositata il 5.2.25 si costituivano in giudizio Per_1
, e e, con note scritte in sostituzione dell'udienza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
12.2.25, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
5 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la parte attrice, a sostegno dell'assunto secondo il quale i convenuti, uditi in qualità di testimoni nei procedimenti contro i coniugi Controparte_9 avrebbero reso delle dichiarazioni non veritiere, allegavano all'atto di citazione i relativi verbali di udienza.
In particolare, rispetto alle dichiarazioni rese dal convenuto risulta prodotto il TE verbale dell'udienza del 10.6.16 (proc. n. R.G. 1525/2015) dal quale si evince che, il teste, dichiaratosi indifferente rispetto alle parti, riferiva: “conosco la SI.ra perché siamo amici di famiglia CP_8 da tempo. Nell'agosto 2015 (precisamente dal 27 al 30) ero venuto a trovare il figlio della Per_9
Contatore ed ero rimasto a dormire da loro nella casa di ... Sono stato lì Parte_8 un'altra volta nel 2013. Ricordo che nell'agosto 2015 parcheggiava la macchina nella Per_9
stradella; nel 2013 invece l'avevo parcheggiata io stesso proprio nella stradella visto che i Pt_5
mi avevano detto che era di loro proprietà.
Veniva prodotto altresì il verbale dell'udienza del 17.10.17 (proc. n. 319/2017 R.G., Giudice ), Per_3
ove, a parere degli attori, il convenuto, si sarebbe contraddetto, rispetto alle TE suindicate dichiarazioni, dichiarando che “Conosco i SI.ri perché siamo amici di vecchia Pt_5 data, sono molto amico del figlio … “non conosco i resistenti”; …. “ sono qui perché c'è Per_9
una causa in corso per una stradina e per una catena messa penso dagli abitanti della casa confinante”… “io sono stato giù dal 27 luglio al 5 agosto 2016, siamo partiti il 5 e la catena non
c'era né c'era negli anni precedenti”; sono venuto a sapere della catena dal nipote di , Per_4
che era lì in quel periodo e ha mandato una foto a che me l'ha mostrata”; … CP_3 Per_2
“prima la catena non c'è mai stata, io mettevo la macchina sempre lì nella stradina e nel 2016 usavo la 600 di e quando rientravo la lasciavo al fondo della stradina, quindi oltre dove è stata Per_4 adesso messa la catena e così ho fatto negli anni precedenti quando soggiornavo da loro” … “non ho mai visto nessun altro utilizzare questa stradina a parte il Sig. e i suoi familiari”; … Pt_5
“un soggiorno lungo l'ho fatto nel 2013 e mi hanno prestato la casa per una settimana, altrimenti è Per_ una vita che io passo, soggiorno per una notte e poi scappo perché ho casa sullo ”.
In relazione alla frase ritenuta contraddittoria dagli attori, nello stesso verbale si evince che il convenuto ha dichiarato “l'utilizzo della striscia non è stato mai contestato, io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli e non mi è stato mai detto nulla”.
A proposito della stradella in questione, al fine di dimostrare che il avrebbe reso una CP_1
dichiarazione non veritiera, parte attrice ha allegato una foto del 10.8.16, prodotta nei precedenti giudizi dai coniugi dalla quale non si evincerebbero segni di schiacciamento dell'erba Pt_5
prodotti dal transito di automobili.
6 Per quanto riguarda la convenuta è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_2
20.10.16 (R.G. 1525/2015) ove la teste riferiva “Mia suocera è comproprietaria della strada privata che dà accesso alla via IA. Io tutti gli anni, l'estate vado a soggiornare lì, in casa di mia suocera che si trova in via IA. Io ho sempre visto chiuso il cancello blu di con una catena TE0 rossa (ogni tanto ho visto ed i suoi figli aprire questa catena). Non so chi sia il SI. ”, CP_10 Pt_2 nonché verbale dell'udienza del 14.3.17 ( R.G. 748/2015) dove la riferiva: “i SI.ri CP_2 Pt_2 hanno contestato l'utilizzo di questa parte di strada nel 2014, parlando con un nostro amico
[...]
, noi lo chiamiamo e mi ha detto per forza questi SInori hanno cominciato a fare Per_5 Per_11
confusione, perché i Sig.ri devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni Pt_2
del parco e non vogliono pagarle, perché loro sono sempre passati per le aree comuni al Parco
Pontescuro; loro hanno due entrate al che dà accesso alla Via Vittorio Veneto e quindi secondo CP_6 quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle parti comuni, ma loro hanno un po' di CP_6
diatribe con i condomini. E infatti parlando quel giorno abbiamo presunto che vogliano passare per la strada di proprietà dei che affaccia sulla strada privata di proprietà dei che Pt_5 Pt_7 sono i nonni di mio marito” …. “conosco i resistenti di vista, li vedevo passare da Pontescuro, li riconosco a vista ma non li conosco personalmente e neppure i figli. Fino al 2012-2013 non ho visto mai nessuno abitare quella casa, era sempre chiusa e poi ho visto questi due SInori anziani”.
Rispetto alle dichiarazioni rese dalla gli attori hanno prodotto altresì una comunicazione Pec CP_2 del 23.10.17, inviata loro dall'avv. , ove si legge:“Egr. Avv. , non conosco la Persona_5 Pt_2
Sig.ra né tantomeno sono a conoscenza delle presunte voci che circolano in paese Controparte_2
circa la sua volontà di non voler pagare gli oneri condominiali”.
Per quanto concerne il convenuto , è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_3
6.3.18, ove lo stesso, interrogato su fatti di causa, ebbe ad affermare “conosco il Sig. Persona_12 perché mia madre e mia zia sono due sorelle, le figlie di ”; … “io TE0 Persona_7 conosco l'Avv. Orrico Lino e la Dott.ssa , la moglie dell'Avv. Lino e la bambina che ho Per_13
conosciuto per la prima volta nel 2012 – 2013 in spiaggia, ci siamo frequentati qui a RE” …
“mio zio e mia zia hanno comprato questo lotto di terreno da mia zia che è in CP_11
Australia, nel 1999 perché mia zia aveva già l'abitazione di mia ON, perché mia ON CP_10
quando è morta nel 1984 hanno fatto la suddivisione e mia ON ha suddiviso queste proprietà. Mia zia aveva il negozio e questo lotto di terreno, poi stando in Australia ha venduto il negozio a CP_7 mio zio;
il lotto di terreno è stato venduto poi a mia zia e al Sig. nel 1999”; Parte_9 Per_4
… “mia ON aveva due entrate, quella principale su Via IA e poi c'era una seconda entrata che era su una strada privata che era dei , dove mia ON aveva una servitù di passaggio e Pt_7 prima del cancello c'erano due putrelle di ferro e una catena che divideva la sua proprietà. Da questo
7 cancello chi veniva scaricava le bombole direttamente in questo lotto di terreno”; … “la stradina non era praticabile, era un bosco perché sinistra era confinante che non c'è più e Persona_14
quindi oggi è proprietario e a destra confinante con . Quindi prima CP_12 Persona_15
che mio zio acquistasse questo lotto, le uniche chiavi le aveva mio zio che non ha Parte_9
continuato a curarlo e quindi la stradina era diventata una boscaglia, era pieno di rampicanti e quindi dal cancello fino al confine del parco e a sinistra con il confine di non si Persona_16 vedeva nulla. Oltre questo confine del parco c'erano degli alberi molto alti e infatti dal cancello si vedeva solo il tetto”. In relazione alle dichiarazioni rese da , gli attori sostengono Controparte_3
che le stesse risulterebbero in contrasto con i dati risultanti dal rogito per notar del 24.9.1967 Per_8 ove la risultava “casalinga” e dal rogito del 6.8.1979 per notar (ove la stessa Persona_7 Per_6
risultava pensionata (i due rogiti sono stati prodotti con memorie ex art. 183, Vi comma, n. 2 c.p.c.)
Invero, il doc.10, allegato dagli attori, corrisponde al ricorso per reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c., del 22.2.17, promosso dai coniugi contro i coniugi , nel quale i primi Pt_5 Pt_2 dichiaravano che la striscia di terreno per cui è causa fosse pervenuta in loro possesso con l'atto di acquisto del 17.02.1999 per notar . Persona_17
Per quanto riguarda il convenuto è stato prodotto il verbale di udienza del 6.3.18, Controparte_4
(proc. n. 956/14) nel quale lo stesso, udito come teste, dichiarava “conosco il Sig. e la Pt_5
moglie, perché abitiamo là, nella strada privata che va su Via IA. Adesso io non abito lì, ci sono cresciuto con mio padre che è stato il primo ad acquistare il lotto di terreno e ci ha costruito. E poi ci ho abitato da sposato dal 1984 -1985 (e non 1994/1995 come indicato dagli attori nell'atto di citazione) per una decina di anni”; … “conosco di vista il SI. , non ci sono rapporti di Pt_2 amicizia” … “Che io ricordi il Sig. è venuto ad abitare nella stradina che dà su via IA Pt_10 nel 2000-2001 quando la moglie ha acquistato dalla sorella l'abitazione. La Sig.ra se CP_7 CP_7 non erro è all'estero”; prima che i SI.ri acquistassero l'abitazione, la stradina non era Pt_5
percorribile; in macchina si potevano due tre metri, e a piedi passavano tutto il muro del figlio e poi si infilavano nel giardino dietro, perché non si poteva passare neanche a piedi”; … “sulla stradina
c'erano pietre e sterpaglie fino al vecchio recinto che c'era in fondo, che non si vedeva neanche più”
…. “Dopo l'acquisto del Sig. la strada è stata messa a posto e pulita da lui e serve per andare Per_4 dietro dove il Sig. ci ha fatto dei garages” … “La stradina non poteva essere utilizzata dal Per_4
Sig. ”; … “il cancello della casa di è da Via Veneto;
lo so perché nel suo parco ci Pt_2 Pt_2
abitava il mio consulente che ora è morto”.
Gli attori asseriscono che le suddette dichiarazioni sarebbero non veritiere ed in contrasto i dati contenuti nei rogiti menzionati.
8 Infine, in relazione alla convenuta , è stato prodotto il verbale dell'udienza del Controparte_5
17.10.17 (proc. n. 319/17 Dott.ssa ) dal quale emerge che la teste riferiva “conosco i ricorrenti Per_3
perché RE è un paese piccolo ci conosciamo tutti”; … “Conosco di vista i resistenti ma non ci ho mai parlato né conosciuto personalmente”; … “sono qui per questo fatto della strada che poi non è una strada ma un pezzetto di terreno dove la mamma della Sig.ra aveva un negozio e CP_10
dove adesso ci sono i garages erano messe delle bombole e delle cassette, tutta roba che serviva per il negozio. Io lì ci passo perché i miei genitori hanno una casetta proprio in fondo e quindi passo davanti al cancello e passando so che dal cancello in poi è di proprietà dei Sig.ri perché Pt_5 ho visto sempre che puliva lui, quando hanno fatto i lavori e ho visto sempre passare loro”; …
“l'anno scorso prima di Ferragosto 2016 è stata messa una catena che prima non c'era; … “non so chi abbia messo la catena”; …. “passo da lì frequentemente e molto il periodo estivo e posso garantire che la catena è stata messa ad agosto. Ci passo perché nella casa che era dei miei si appoggia mio figlio che lavora in un bar”; … “credo che il Sig. voglia passare per la strada Pt_2 perché si dice che non vogliano pagare il parco, però io non sono sicura, si dice così in paese”.
Nel verbale dell'udienza del 6.2.18, prodotto in atti (proc. RG 748/15), invece la teste riferiva “non conosco i Sig.ri e , so chi sono perché in una delle nostre riunioni che Persona_1 Parte_1 abbiamo avuto perché si dovevano fare dei parcheggi e allora c'era questo SInore, mi riferisco al
Sig. che è un avvocato ma che era presente come consulente in quanto invitato dal Persona_1
Prof. ”. Parte_11
Le dichiarazioni rese dalla sarebbero sconfessate, a dire degli attori, dai verbali Controparte_5
di riunione di condominio, del 1.8.08 e del 7.8.08, prodotti in allegato all'atto di citazione, dai quali emerge che il SI. e la SI.ra partecipavano alla stessa riunione, Persona_1 Controparte_5
quali proprietari degli immobili ricadenti nella strada privata oggetto di riunione.
Per quanto riguarda i due cancelli, i convenuti, a parere degli attori, avrebbero reso dichiarazioni discordanti.
Indi, il SI. all'udienza del 17.10.2017, ha dichiarato “l'utilizzo della striscia non TE
è stato mai contestato, io parcheggiavo la macchina quasi di fronte ai cancelli e non mi è stato mai detto nulla” … “al fondo dove adesso sono usciti questi cancelli era tutto una pianta rampicante non si vedeva nulla” ; all'udienza del 14.3.17 (R.G. n. 748/2015), dichiarava “i cancelli Controparte_2
li ho visti da tre anni a questa parte perché prima stante la presenza delle sterpaglie non erano visibili;
e comunque io li ho sempre visti chiusi; affermava che “i cancelli non Controparte_3
si vedevano proprio, una volta pulito si vedeva una rete metallica con dei rampicanti sul muretto e sulla sinistra si vedeva un cancelletto piccolo chiuso che sta nella proprietà di mio zio però è confinante con il Comune” … “i cancelli in ferro posti a confine con la casa degli li ho visti Pt_2
9 dal 2015 e nell'anno successivo e tra l'altro ho notato adesso c'è anche una catena messa con degli agganci sulla proprietà di mio zio”; AU invece, alla medesima udienza del 6.3.18, CP_4 ha dichiarato “ci sono dei cancelli che dalla proprietà degli vanno sulla strada che poi porta Pt_2
a Via IA ma questi cancelli sono stati fatti abusivi perché prima non c'erano, perché andavano sull'accesso della proprietà della e poi andavano sulla strada nostra”; ADR: “Sono cancelli Per_7 abbastanza grandi penso che siano anche carrabili”; ADR: “i cancelli sono usciti fuori da qualche anno. Perché nel 2001 io sono stato là perché ho dato una mano a fare le fondamenta del garage a
e ancora c'era il vecchio recinto con tutte le sterpaglie che dopo è stato pulito”; Per_4 CP_5
, infine, in relazione ai cancelli, all'udienza del 17.10.17, affermava “la rete che si vede
[...] adesso prima non c'era. La rete è piena di edera e quei cancelli sono usciti da poco, la strada è stata sempre con erbaccia, c'erano dei mattoni e del cemento tutto ammucchiato poi quando ha comprato il Sig. intorno al 2000, la strada si è cominciata a vedere pulita”. All'udienza del 6.2.18 ha Per_4 riferito “da un tre quattro anni si vedono frontali dei cancelli in ferro che prima non si vedevano perché c'erano delle pianti rampicanti, che sono quelli degli ”. Pt_2
Le suddette dichiarazioni testimoniali, secondo parte attrice, erano state smentite, non solo dalle asserite contraddizioni in cui sarebbero incorsi i convenuti, ma, soprattutto, dalle foto prodotte nei numerosi procedimenti ove i predetti cancelli apparivano sgombri e ben visibili fin dal 1986 e, comunque, prima che i demolissero il rudere nel 2001 (cfr. doc. 13-14), dopo la sua Pt_5
demolizione (doc. 15-16) oltre che dai provvedimenti del Tribunale che, a loro dire, avevano acclarato il costante utilizzo ed il possesso delle relative chiavi d'accesso da parte degli attori (doc. 17-18-19).
All'uopo si rileva che, sono state prodotte da parte attrice n. 4 foto, denominate, rispettivamente, foto dei luoghi estate 1987-1988-2008 e 2014, che riproducono dei cancelli, ma le stesse foto non contengono alcun riferimento preciso ai luoghi indicati e sono prive di data certa (cfr. Allegati n. 11-
12-13-14).
E' stato prodotto provvedimento cautelare, emesso in data 6.10.14, dal Tribunale di Paola, Giudice dott. Notari, all'esito del procedimento possessorio n. 1037/14 R.G.A.C., promosso dagli attori, SI.ri e , contro , al fine di essere reintegrati nel possesso di uno dei due viali Pt_2 Pt_1 Persona_12
che conducevano alla loro proprietà sita in RE di TE, tra via IA e Via Veneto, a seguito dello spossessamento avvenuto ad opera del che apponeva una rete metallica, impedendo Pt_5
il passaggio dei ricorrenti. Tale provvedimento accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da e (cfr. Allegato 15). Persona_1 Parte_1
Gli attori hanno prodotto altresì l'ordinanza resa in data 1.4.15 e depositata il 3.4.15, dal Tribunale di
Paola, in composizione collegiale, nel proc. 2012/14 R.A.C., di rigetto del reclamo proposto da
, avverso il suddetto provvedimento cautelare (cfr. allegato 16) nonché l'ordinanza Persona_12
10 cron. N. 1594/2017 resa in data 7.3.17, dal Tribunale di Paola, all'esito del procedimento n.
1525/2015 R.G., che, accoglieva il ricorso ex art. 1170 c.c. proposto dagli odierni attori nei confronti di , per avere quest'ultima impedito loro l'accesso al passaggio che collegava la Controparte_8
via IA (strada privata) alla unità immobiliare dei ricorrenti (cfr. Allegato 17).
E' stata prodotta una lettera del 26.11.14, scritta da e e indirizzata ai coniugi Pt_11 Persona_18
– , avente ad oggetto: passaggio sul mappale 301 in RE di Persona_12 TE0
TE (CS) (cfr. Allegato 18, Racc. a del 26.11.14), con riscontro dei coniugi Pt_2 Pt_5
i quali invitavano gli attori a fissare un incontro e di precisare a che titolo gli Controparte_9
stessi detenevano la strada oggetto di passaggio, legata alla p.lla n. 302 (ora 661) rispetto alla quale veniva contestato il passo carrabile da parte dei (cfr. Allegato 19, Racc. ad , Pt_5 Pt_5 Pt_2
del 10.1.14).
Gli attori hanno prodotto una comunicazione, avente ad oggetto “ Violazione Urbanistica a carico di
”, dalla quale si evince che i vigili urbani di TE riferivano alla Procura della Persona_1
Repubblica di Paola, che “detti cancelli erano stati installati sicuramente non di recente” (cfr. Allegato
22), la denuncia per abuso edilizio sporta nei loro confronti dai coniugi in data 21.7.14 Pt_5
(allegato 21) e l'Ordinanza di archiviazione disposta dal GIP, che aveva dato atto che “i cancelli metallici…risultano di risalente costruzione;
è stato inoltre accertato che l'immobile…è stato realizzato in virtù di concessione edilizia n. 52 del 1981” (Allegato 22).
Con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., gli attori producevano ulteriore documentazione, in particolare:
-verbale dell'udienza del 25.9.18 (rg 956/2014) contenente le dichiarazioni rese innanzi al G.I., dott.ssa , dal convenuto, SI. , il quale, sentito sui fatti di causa, confermava Per_3 CP_3 sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni, in particolare il teste riferiva “No. Non sono stati mai usati perché questi cancelli non ci sono mai stati perché dal 1984 che è morta mia ON Per_7
il luogo è stato sempre così. Io ci ho vissuto perché mia madre è la figlia di
[...] CP_13
e sorella di che è la proprietaria di questo lotto di terreno oltre Persona_7 TE0
all'abitazione insieme a mio zio Fino a quando cera mia ON questo pezzo di Persona_12
terreno è stato coltivato, perché mia ON aveva un negozio di generi alimentari nel quale vendeva anche bombole, per cui mia ON aveva fatto una specie di magazzino per tenere le bombole. Dopo che mia ON è morta nel 1984 al 1999 questo lotto di terreno è stato diviso. Le chiavi per entrare su questo lotto di terreno le aveva soltanto mio zio , fratello di mia zia e figlio di Parte_9
… Io la prima volta che ho visto questi cancelli è stato nel 2015 perché nel 2014 non Persona_7
sono sceso a RE perché ha avuto un problema mio padre e quindi ho chiesto a mio zio che cosa fossero questi cancelli. Tutti gli altri anni sono venuto anche nel periodo di Natale e a Pasqua e non
11 li ho mai visti. Quando mio zio e mia zia sono diventati proprietari nel 1999, mio zio ha tolto la catena vecchia apposta con il lucchetto al cancello di ingresso e ha messo una catena nuova con una gomma rossa e un lucchetto nuovo. Infatti, quando sono sceso ad agosto del 1999, ho parcheggiato
l'auto. Mio zio ha cominciato a pulire questo terreno, giù in fondo si vedeva la rete metallica con la siepe ed anzi negli anni in cui cera ancora mia ON cerano delle piante molto alte, mentre dell'abitazione bianca che dà nel parco Pontescuro si vedeva soltanto leggermente il tetto” … “La casa a cui mi riferisco è quella dei Sig.ri e che però io non conosco bene, li conosco Pt_2 Pt_1
soltanto di vista” …; l'abitazione era già presente negli anni 90; io ho intravisto i proprietari nel
2012 – 2013”; … “i cancelli per me non ci sono mai stati. Sono usciti fuori nel 2015 quando li ho visti per la prima volta” (cfr. Allegato 24).
Ancora, è stato prodotto verbale dell'udienza del 2.10.18 (proc. rg 748/2015) dove, sempre il convenuto, , ha confermato che “i cancelli a confine tra la proprietà degli Controparte_3 Pt_2
e la strada non ci sono mai stati. C'era una vegetazione molto folta, tanto che non si vedeva nulla.
La prima volta che io ho visto questi cancelli è stato nel 2015”; … “al confine si vedeva un'edera rampicante ma sotto non si vedeva neppure la rete”; …. “nel 2015 quando io sono venuto ho visto tutto bello pulito e ho chiesto a mio zio che cos'erano questi cancelli”; … “questi cancelli non sono mai stati utilizzati. I Sig. hanno i loro cancelli di ingresso due carrai e un cancello pedonale Pt_2
e loro hanno l'entrata e l'uscita esclusivamente dal parco Pontescuro da Via Vittorio Veneto” (cfr.
Allegato 25 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.);
-verbale dell'udienza del 26.3.19 (rg 956/2014) sulle dichiarazioni rese dal teste , Controparte_4 che, in merito ai cancelli in questione, ha dichiarato “Non so se i Sig.ri e abbiano la Pt_2 Pt_1 chiave del cancello carrabile, ma di là non sono passati”; … “il cancello che vedo in foto nella produzione di parte attrice è il cancello che è uscito fuori dopo che il ha pulito. I cancelli Pt_5
sono venuti fuori nel 2013 -2014, prima sembravano una recinzione perché da lontano non si vedevano neanche. I cancelli passano per i 20 metri della e poi da lì non si può raggiungere Per_7
Via IA perché i Sig.ri e non hanno il permesso di passare sulla stradella”; … “io non Pt_2 Pt_1 ho mai visto passare gli per questa stradella”; … “non ho mai visto gli accedere dal Pt_2 Pt_2
cancello”; “prima dei cancelli c'era un vecchia recinzione con la rete non saldata ma quella flessibile che si usava una volta con questo cancelletto che è stato saldato e che non si vedeva per la presenza di rovi” (cfr. Allegato 26 delle memorie istruttorie).
È stato prodotto l'atto notarile del 24.9.1967 da a per la compravendita Persona_19 Persona_7
di 180 mq di terreno e per la comproprietà con i venditori della stradina in discussione, nonché atto notarile del 6.8.1979 da a per la compravendita dei predetti mq. 180 Persona_7 CP_11
di terreno (cfr. Allegati 29 e 30 delle predette memorie istruttorie).
12 Gli Allegati 32 e 33 della memoria istruttoria sono relativi a verbali di udienza contenenti le dichiarazioni di altri testimoni, non parti del presente giudizio, in particolare, si tratta dei verbali dei testi escussi all'udienza 2.9.14 (rg 1037/2014) e riportati nell'ordinanza 6.10.14 ed alla successiva del
Collegio.
Parte attrice ha prodotto altresì: delle riproduzioni fotografiche, in aggiunta a quelle già prodotte (cfr. allegato 35, estati 1992 – 1994 – 2008 – 2009 – 2010, alcune senza data certa); verbale dell'udienza del 26.6.18 (rg 748/2015) contenente le dichiarazioni di tale SI. (cfr. allegato 36); denuncia Per_20
di successione deceduta in data 13.5.1984 (allegato 37); ricevuta fronte-retro del Per_21
8.4.1987 (in totale £. 350.000) rilasciata dalla confinante SI.ra in all'avv. Parte_12 Pt_11
per contributo lavori sistemazione strada per via IA (cfr. Allegato 38); un estratto di mappa Pt_2
del 7.4.1999, asseritamente prodotto nella causa recante il n. di rg 1525/2015, dalla SI.ra Pt_5
(cfr. Allegato 38); progetto per la realizzazione di due parcheggi auto scoperti a servizio di civile abitazione, commissionato dai coniugi a tale ing. , asseritamente allegato Pt_5 CP_14
ad una richiesta edilizia del 1.2.2001, per l'abbattimento del vecchio rudere e la costruzione di box scoperti trasformati in tettoia e regolarizzata nel 2004 (cfr. Allegato 39); ulteriori riproduzioni fotografiche raffiguranti i luoghi di causa (n. 3 foto) ed il foglio di dimissioni del SI. Persona_1
del 24.7.15 (allegati 40-41-42 delle memorie ex art. 283, Comma VI, n. 2, c.p.c.). Infine, gli attori producevano: l'ordinanza resa dal Tribunale Paola, dott.ssa , in data 3.5.2018 (rg 319/2017), Per_3
che accoglieva la domanda di reintegra nel possesso dei coniugi l'Ordinanza resa dal Pt_5
Tribunale di Paola, in composizione collegiale, in data 12.9.18, che confermava il provvedimento del giudice monocratico, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi, odierni convenuti, CP_2
e (Allegati 43-44) nonché 3 fotografie di un'auto parcheggiata vicino ai CP_1 Controparte_5
più volte citati cancelli, prive di data (cfr. Allegato 45).
Parte convenuta, attraverso le note ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., ha prodotto una planimetria delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, nonché una comunicazione datata 8.8.03, depositata il 13.8.03, a firma di , con la quale lo stesso comunicava all'Ufficio Persona_22
tecnico del Comune di TE – Settore Urbanistica- l'affissione di cartelli sulla strada privata
(Traversa di Via Armando IA, p.lle n. 32 e 33, del Foglio di mappa n. 3, del Comune di TE, fraz. RE) con conseguente divieto di accesso pedonale e carrabile, a persone estranee.
È appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni testimoniali dei convenuti, a seguito di querela sporta dai SIg. e , sono state sottoposte al vaglio della Procura della Persona_1 Parte_1
Repubblica, presso il Tribunale di Paola, che, non ravvisando alcuno dei presupposti integrativi del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. e di favoreggiamento personale ex 378 c.p., chiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 1688/19 R.G.N.R., iscritto a carico degli odierni
13 convenuti, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. La richiesta di archiviazione avanzata dal PM procedente veniva accolta dal Controparte_5
G.I.P., con ordinanza di archiviazione del 20.11.20.
Il teste di parte convenuta, SI. , all'udienza del 3.11.21, premesso di avere di Testimone_1
avere rapporti di conoscenza con entrambe le parti in causa, in ordine al capitolo 4) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., confermava che spesso la striscia di terreno, ivi compresa la parte confinante con la proprietà veniva utilizzata per parcheggiare e per depositare materiali, con Pt_2
riguardo alla SI.ra . Controparte_8
In ordine al capitolo 6) della medesima memoria, confermava che la SInora Controparte_2
frequentava RE sin dal 1994, avendo sposato il SInor , Parte_13
soggiornando presso la casa dei SInori e nonni del marito, posta TE5 CP_16
in via A. IA 94.
In ordine al capitolo 7) confermava che la SInora essendo amica della famiglia Controparte_2
frequentava la casa di RE dei coniugi e specificamente, Persona_23 Controparte_9
la striscia di terreno oggetto di contesa tra questi ultimi ed i coniugi . Parte_6
In ordine al capitolo 8) confermava che la casa degli nel 1987 era ancora allo stato rustico e Pt_2
per anni, anche dopo essere stata ultimata, era rimasta disabitata.
In ordine al capitolo 12) confermava che la ON del SInor , SInora Controparte_3 Per_7
aiutava il marito, SInor , nella gestione di un negozio sito in via IA, nel
[...] TE7
quale si effettuava anche la vendita delle bombole.
In ordine al capitolo 13) confermava che il deposito di dette bombole era ubicato laddove attualmente sono i garages dei SInori ed ivi le medesime bombole venivano trasportate Controparte_9
attraverso la strada privata che va verso IA, sulla quale la SInora godeva del diritto Persona_7
di servitù di passaggio (come raffigurata sulla planimetria allegata) e, poi, passando sulla striscia di terreno, oggetto di contesa tra i e gli , la quale veniva utilizzata esclusivamente dalla Pt_5 Pt_2
stessa SInora , precisando di frequentare il negozio da quando era bambino. Per_7
In ordine al capitolo 17) confermava solo dal 1999 il comodo passaggio su detta striscia, sia pedonale che carrabile, prima impraticabile, era stato permesso tramite l'esclusivo interessamento e l' esclusiva manutenzione da parte dei SInori che, perpetuando un situazione a loro ceduta Controparte_9
dai danti causa, avevano continuato a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle loro auto e di quelle di parenti o amici, comportandosi ed apparendo nei rapporti con i terzi come unici effettivi pacifici proprietari di detto passaggio;
precisando che “c'era un bosco, nel senso che c'erano molte piante, e io passavo davanti al cancello a piedi”.
14 In ordine al capitolo 19) confermava che i due cancelletti in ferro posti a confine tra la proprietà degli e la striscia di terreno oggetto di contesa, sino agli anni 2013/2014 non erano visibili, in quanto Pt_2
ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi.
In ordine al capitolo 20) confermava che il piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi era Parte_6 fornito, sin dall'epoca della costruzione, di cancelli di accesso, sia pedonale che carrabile, i quali affacciano su un terreno condominiale, del quale il fabbricato fa parte, per sfociare su via Vittorio
Veneto, e precisava che essendo un fabbro, diverse volte era andato ad aggiustare questi cancelli e di conoscere il terreno condominiale in quanto abitava lì dal 1980, a circa 20 m.
In ordine al capitolo 21) confermava che tali cancelli avevano costituito sempre, sin dalla loro realizzazione, gli unici accessi al fabbricato degli e di essi erano sempre serviti i coniugi Pt_2
e quanti vi erano diretti. Parte_6
Il teste confermava altresì che i coniugi erano sempre passati davanti casa sua;
Tes_1 Pt_2 Pt_1
di non sapere se i coniugi pagavano le spese condominiali, di essere andato a prendere Parte_14
le bombole fino agli inizi degli anni 70.
Il teste di parte convenuta, , escusso alla medesima udienza, premesso di avere Testimone_2
rapporti di amicizia, con i SI.ri e TE Controparte_4 Controparte_2
, in ordine al capitolo 1) della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., Controparte_3
confermava la circostanza, ovvero che amico della famiglia frequentava TE Pt_5
sin dagli anni novanta la casa dei SInori sita in RE, via IA, dove i medesimi Controparte_9
hanno soggiornato molto spesso durante tutto l'arco dell'anno e per lunghi periodi.
Sul capitolo 2) confermava che il SI. era stato ospite presso la casa dei TE Pt_5
in RE e vi aveva soggiornato a volte per più giorni, a volte anche solo per una notte, precisando che il si fermava presso i per un periodo variabile e poi proseguiva per TE Pt_5
andare a trovare i suoi parenti.
Sul capitolo 3) “vero è che durante questi soggiorni il SInor ha utilizzato anche la macchina CP_1 dei una FIAT 600 e l'ha parcheggiata di fronte ai cancelli degli , posti a confine con Pt_5 Pt_2 la striscia di terreno, oggetto di contesa tra i gli ”; il teste dichiarava di non conoscere Pt_5 Pt_2
detta circostanza, e non essendo sul posto, non aveva visto ivi parcheggiare il TE
Sul capitolo 4) confermava che spesso la striscia di terreno, ivi compresa la parte confinante con la proprietà era utilizzata per parcheggiare e per depositare materiali. Pt_2
Sul capitolo 5) confermava che i due cancelletti in ferro, posti a confine tra la proprietà degli Pt_2
e la striscia di terreno oggetto di contesa tra i coniugi ed i coniugi Parte_6 Controparte_9
sino al 2014 erano rimasti invisibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi,
15 precisando di essere a conoscenza della circostanza, perché lo zio si era adoperato a Persona_12
pulire la striscia di terreno acquistata.
Sul capitolo 6) confermava come vera la circostanza che, la SInora frequentava Controparte_2
RE sin dal 1994, avendo sposato il SInor , soggiornando presso la Parte_13
casa dei SInori e nonni del marito, posta in via A. IA 94. TE5 CP_16
Sul capitolo 7) confermava come vera la circostanza che la SI.ra essendo amica Controparte_2
della famiglia frequenta la casa di RE dei coniugi e Persona_23 Controparte_9
specificamente, la striscia di terreno oggetto di contesa tra questi ultimi ed i coniugi . Parte_6
Sul capitolo 11) confermava come vera la circostanza che il SInor frequentava Controparte_3
il luogo di contesa tra i SInori ed i SInori e , sin Controparte_9 Persona_1 Parte_1
dalla nascita, essendo RE il paese nativo della mamma e della ON materna.
Sul capitolo 14) confermava come vera la circostanza che il SInor aveva abitato Controparte_4
a RE nella casa del padre posta sulla strada privata che porta a via IA, ivi aveva abitato con la moglie, dopo il matrimonio, per parecchi anni e, successivamente, aveva continuato a frequentare i luoghi, precisando che la casa dei genitori del era ubicata in fondo alla strada Controparte_4
privata sulla destra.
Sul capitolo 16) confermava che la striscia di terreno che si diparte dalla strada privata che va verso via IA (come rappresentata nella planimetria allegata al n. 1 e dal fascicolo fotografico allegato con il n. 2) era stata utilizzata e goduta dalla SI.ra in via esclusiva a servizio della sua Persona_7
restante proprietà e, dalla medesima, trasferita ai coniugi e e da CP_18 CP_11
questi ultimi ai coniugi e , indi che i successivi aventi causa erano Persona_12 Controparte_8
subentrati nello stesso rapporto di esclusivo utilizzo e godimento sussistente tra la SInora Per_7
e la striscia di terreno.
[...]
Sul capitolo 17) confermava che solo dal 1999 il comodo passaggio su detta striscia, sia pedonale che carrabile, prima impraticabile, era stato permesso tramite l'esclusivo interessamento e l'esclusiva manutenzione da parte dei SInori che, perpetuando un situazione a loro ceduta Controparte_9
dai danti causa, avevano continuato sinora a curarne la pulizia e la chiusura, utilizzandola spesso anche per il parcheggio delle loro auto e di quelle di parenti o amici, comportandosi ed apparendo nei rapporti con i terzi come unici effettivi pacifici proprietari di detto passaggio.
Sul capitolo19) confermava che i due cancelletti in ferro posti a confine tra la proprietà degli Pt_2
e la striscia di terreno oggetto di contesa (foto n.10 del fascicolo fotografico allegato con il n. 2) sino agli anni 2013/2014 non erano visibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di rampicanti ed alberi, precisando che vi erano rampicanti che avvolgevano tutto il confine.
16 Sul capitolo 20) confermava che il piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi era fornito, Parte_6 sin dall'epoca della costruzione, di cancelli di accesso, sia pedonale che carrabile, i quali affacciano su un terreno condominiale, del quale il fabbricato fa parte, per sfociare su via Vittorio Veneto, come da fotografie mostrate.
Sul capitolo 21) confermava che tali cancelli avevano costituito sempre, sin dalla loro realizzazione, gli unici accessi al fabbricato degli e di essi si erano sempre serviti i coniugi e Pt_2 Parte_6
quanti vi erano diretti.
Sul capitolo 22) “Vero che la striscia di terreno, oggetto della causa tra i coniugi e coniugi Pt_2
affaccia sulla strada privata di via IA tramite un cancello in ferro di cui hanno sempre Pt_5
avuto la chiave i coniugi e e prima di loro i coniugi Persona_12 Controparte_8 CP_18
e il teste ha dichiarato “affermo che mio zio è l'unico proprietario che detiene le CP_11 chiavi, e che le ha date anche a ”. Controparte_3
Sul capitolo 23) confermava che l'attuale catena con il relativo lucchetto, che chiude il predetto cancello era stata apposta da dopo il 1999, in sostituzione della preesistente catena e Persona_12
del preesistente lucchetto.
Il teste, inoltre, dichiarava di non conoscere i coniugi;
di essersi recato in RE, anche Parte_14
intorno al 1987; di essere a conoscenza che soltanto la famiglia e TE0 Persona_12
era in possesso delle chiavi.
Il teste di parte attrice, SI. , indicato a prova contraria sugli stessi capitoli articolati dalla Tes_3
parte convenuta, alla medesima udienza del 3.11.21, ha dichiarato di avere rapporti di parentela con e , in quanto nipote di quest'ultima. Persona_1 Parte_1
Il teste, dunque, dichiarava di non conoscere e di non aver visto la macchina di TE quest'ultimo parcheggiata nel periodo luglio agosto.
In ordine al capitolo 4) rispondeva “non è vero”.
In ordine al capitolo 5) dichiarava “non è vero e preciso che i cancelli erano visibili”.
In ordine al capitolo 8) dichiarava “non è vero, io stesso nel periodo estivo vi abitavo per trascorrere le vacanze estive”.
In ordine al capitolo 13) dichiarava “posso dire che ove ora sono i garage vi era un rudere”.
In ordine al capitolo 15) dichiarava “posso dire che riconosco i luoghi e anch'io passavo per delle stradine, passavano anche i componenti della famiglia , amici e anch'io sia a piedi che Parte_14
con l'auto”.
In ordine al capitolo 17) dichiarava “nel periodo estivo il viale era libero in via permanente non ho mai incontrato i SInori e , ricordo che i primi periodi mio padre si Pt_5 CP_8 Parte_15
17 occupava delle pulizie e poi mia zia sale prese un giardiniere che si occupava anche della Pt_1
manutenzione di tutte le stradine”.
In ordine al capitolo 20) dichiarava “riconosco i cancelli che affacciano sul terreno condominiale e anche quelli dall'altro lato che portavano a via IA”.
In ordine al capitolo 21) dichiarava “preciso che cancelli che portano via Veneto sono due e specifico che tutti e quattro, anche i due che portano a via IA, sono stati e sono utilizzati dalla famiglia Pt_14
”.
[...]
In ordine al capitolo 22) “Vero che la striscia di terreno, oggetto della causa tra i coniugi e Pt_2
coniugi affaccia sulla strada privata di via IA tramite un cancello in ferro di cui hanno Pt_5
sempre avuto la chiave i coniugi e e prima di loro i coniugi Persona_12 Controparte_8 CP_18
e , dichiarava “preciso che i miei zii avevano le chiavi e le diedero anche a
[...] CP_11
me soprattutto la sera quando facevo tardi. Non so sei coniugi e prima di loro i Controparte_9
coniugi avessero anche loro le chiavi di cui al cancello in ferro di cui alla TE9
presente circostanza”.
Il teste ha riconosciuto i luoghi di cui alle fotografie 11) “dove è ritratto mio padre, il mio cane e il cancello che attraversavo per giungere al vialetto e al successivo cancello”, la foto 12) dove vi è il rudere di cui ho già parlato e infatti il cancello è aperto, dalle foto ritengo che sia degli anni 90 vista anche la giovane età di mio padre;
la foto n.15) “riconosco i luoghi è lo stesso cortile dove si trovava mio padre nella precedente foto naturalmente con età diverse ritengo siano successive di una quindicina di anni”.
In data 11.2.25, parte attrice ha depositato la Sentenza n.123/2025, pubblicata il 7.2.25, resa dalla
Corte di Appello di Catanzaro, nel proc. n. 196/2021 R.G.A.C., che conferma la sentenza del
Tribunale di Paola n. 1/2021 pubblicata il 4.1.2021, di accoglimento del ricorso di reintegrazione nel possesso proposto da e nei confronti di . Persona_1 Parte_1 Persona_12
Va rilevato che i reati asseriti dalle parti, ossia falsa testimonianza e diffamazione, secondo la prospettazione attorea, e diffamazione e calunnia, secondo la tesi difensiva dei convenuti, sono tutti reati dolosi.
“Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza
e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione” (Cass. pen. n. 37482/2014).
“In tema di diffamazione, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro SInificato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento
18 alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico” (Cass. pen. n.
935/1999).
“Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari” (Cass. pen. n. 16645/2009).
Dunque, ai fini del perfezionamento dei predetti reati ne devono sussistere tutti gli elementi oggettivi e, inoltre, deve ricorrere la prova del dolo dell'agente.
Tanto precisato, parte attrice ha chiesto “accertare e dichiarare che TE [...]
, e hanno dichiarato davanti CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
al giudice ed alla presenza di più persone, in piena consapevolezza di mentire e di danneggiare la reputazione degli esponenti, le sopra accennate circostanze false e diffamatorie, potenzialmente idonee ad influire sull'esito dei giudizi in corso con i (r.g. 956/2014, r.g. 748/2015 ed r.g. Pt_5
319/2017: tutti assegnati alla dott.ssa ); accertare e dichiarare che per effetto di tali Per_3
dichiarazioni i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali Pt_2
hanno diritto ad essere risarciti;
conseguentemente condannare al pagamento singolarmente a carico del SI. della SI.ra del SI. , del SI. TE Controparte_2 Controparte_3
e della SI.ra ed a favore di e di Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 Parte_1 della somma di €. 5.000,00 (cinquemila) per ognuno dei coniugi esponenti e pertanto per complessivi
€. 50.000,00 (cinquantamila) o di quella che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
Quanto all'asserita falsa testimonianza, l'esame delle dichiarazioni riportate dagli attori in citazione, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, incluse le deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio, non consente di ritenere adeguatamente dimostrato il perfezionamento del predetto delitto, tenendo presenti i necessari elementi oggettivi e soggettivo del medesimo.
“Nel delitto di falsa testimonianza l'elemento materiale consiste non nella difformità tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato” (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 8639 del 30/05/1995).
Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza, inoltre, deve essere provata la sussistenza del dolo generico, “ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione” (Cass. pen. n.
37482/2014). La dichiarazione erronea in quanto basata su un ricordo fallace o errato o su una conoscenza errata di un fatto non integra il predetto reato, che, comunque, richiede la dimostrazione dell'esplicitato elemento psicologico.
19 Vanno considerate, peraltro, le contraddizioni tra quanto riferito dai testi citati dai convenuti nel presente giudizio (anche in ordine al fatto che i due cancelletti in ferro, posti a confine tra la proprietà degli e la striscia di terreno oggetto di contesa tra i coniugi ed i coniugi Pt_2 Parte_6
sino al 2014 erano rimasti invisibili, in quanto ricoperti da una fitta trama di Controparte_9
rampicanti ed alberi) e quanto dichiarato dal teste citato da parte attrice.
Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni testimoniali dei convenuti, a seguito di querela sporta dai SI.ri e , sono state sottoposte al vaglio della Procura della Repubblica, presso Persona_1 Parte_1
il Tribunale di Paola, che, per le ragioni esplicitate nella richiesta di archiviazione allegata, non ravvisando i presupposti integrativi del reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., chiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 21688/19 R.G.N.R., iscritto a carico degli odierni convenuti, e TE Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. La richiesta di archiviazione avanzata dal PM procedente veniva accolta dal Controparte_5
G.I.P., con ordinanza di archiviazione del 20.11.20, nel proc. n. 700/2020 R.G. GIP.
Quanto alla diffamazione dedotta dagli attori, ribadito che “non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro SInificato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole”, Controparte_5 ha dichiarato, come riportato anche nell'atto di citazione, “credo che il SI. voglia passare per Pt_2
la strada perché si dice che non vogliono pagare il parco;
però io non sono sicura, si dice così in paese” e ha affermato che “parlando con un nostro amico (è Controparte_2 Persona_5
l'attuale amministratore del condominio Pontescuro, ove trovasi la villetta dei deducenti) ... mi ha detto...i SInori devono partecipare alle spese di manutenzione delle aree comuni del Pt_2 CP_6
e non vogliono pagarle, ...quindi secondo quello che dicono nel sollecitano i pagamenti delle CP_6
parti comuni”.
Rispetto, invece, ai distinti reati di diffamazione e calunnia prospettati dai convenuti, va evidenziato che “l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 32823 del 06/02/2019).
La calunnia, tuttavia, postula, per espressa previsione normativa, che l'agente incolpi “di un reato taluno che egli sa innocente”, indi “non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari”
(Cass. pen. n. 16645/2009). Peraltro, secondo la prospettazione attorea i convenuti avrebbero
20 commesso i reati asseriti nell'atto di citazione. Dunque, dalla lettura di quest'ultimo non emerge la consapevolezza in capo agli attori dell'innocenza dei convenuti.
In ogni caso, va puntualizzato che il presente giudizio, di natura civile e non penale, è diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti del risarcimento del danno lamentato dalle parti come conseguenza dei predetti asseriti reati.
Parte attrice, infatti, ha domandato “accertare e dichiarare che per effetto di tali dichiarazioni i coniugi hanno subito danni sia sul piano relazionale che psico-fisico, per i quali hanno diritto ad essere Pt_2 risarciti” e parte convenuta, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare che le dichiarazioni contenute nell'atto di citazione “hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine”, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei medesimi.
Circa il danno morale, che non è dovuto in re ipsa ed è autonomo e distinto da quello biologico, esso non risulta adeguatamente allegato, né, comunque, provato.
Stante, infatti, la piena autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, ma il danneggiato deve “allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Nel caso di specie, le parti non hanno adeguatamente e tempestivamente allegato tali elementi, non consentendo di ritenersi dimostrato l'effettivo e concreto pregiudizio soggettivo-interiore patito dalle stesse in dipendenza dei fatti in oggetto.
Esso non è neanche presuntivamente inferibile dalla documentazione allegata né dalle testimonianze assunte, non potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno de quo.
“Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
“La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ. n. 11269/2018; Cass. civ. n. 8421/2011).
“Il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014).
Peraltro, “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di
21 fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30988 del
30/11/2018).
Tanto precisato, dal compendio probatorio in atti non si ritiene adeguatamente dimostrata, nemmeno in via presuntiva, la concreta ed effettiva sofferenza interiore patita dalle parti.
Se è vero che la prova è integrabile anche mediante presunzioni, le parti non hanno fornito alcuna dimostrazione delle conseguenze emotive e psicologiche delle predette condotte nei loro riguardi, né degli effetti, comunque riscontrabili anche dall'esterno, pure mediante la prova di cambiamenti nelle abitudini di vita del soggetto, del pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito, che non può ritenersi sussistente in re ipsa.
Sul punto, parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che “i deducenti sono piombati in una profonda depressione psico-fisica, dalla quale difficilmente riusciranno a risollevarsi. Sul piano relazionale gli esponenti si sentono oggetto di inconcepibili discriminazioni, allorché amici e conoscenti, influenzati dalle predette affermazioni pronunciate in un solenne contesto, quale giustamente si presume possa essere quello giudiziario, con un certo “sorrisino” chiedono se tutto va bene con gli altri condomini di Pontescuro e come procede la vertenza con i Così come si Pt_5
sentono ora richiedere il pagamento contestuale per un servizio o per una fornitura, che in precedenza veniva richiesto di regolare “con comodo”. E non senza sottolineare che anche nel formulare i recenti auguri di buon anno, i deducenti nella maggioranza dei casi hanno tratto la vaga impressione di non essere stati ben graditi. Detti comportamenti costituiscono indubbiamente dei SInificativi segnali quantomeno di disagio, che vanno ad intaccare vecchi e comprovati rapporti relazionali per effetto delle insinuazioni su una presunta esasperante litigiosità e su una inqualificabile taccagneria per qualche euro di spese condominiali, come intenzionalmente attribuite in fosche tinte ai deducenti dagli odierni convenuti. Sul piano interiore, il patema d'animo conseguente a simili dicerie e ad un ipotizzato esito negativo del giudizio in corso per effetto del reiterato diffamatorio mendacio dei convenuti è veementemente riemerso nei coniugi , già provati dall'accennata vicenda sanitaria Pt_2
del marito. Ed invero, come può essere ampiamente documentato, ciò ha comportato e comporta tuttora per entrambi i deducenti un continuo stato d'ansia, che, sotto l'aspetto fisico, si manifesta con preoccupanti e fastidiosi dolori al petto, a sintomi di gastrite e di colite ed a sensazioni d'altro genere, quali senso di soffocamento, vertigini e senso di sbandamento o di “testa a vuoto”; nel mentre sotto l'aspetto psichico si riscontrano persistenti segni di irrequietezza, irritabilità, difficoltà ad addormentarsi e a mantenere il sonno a lungo, sensazioni di minaccia e pericolo e pensieri ossessivi
22 d'ogni genere. Di conseguenza i deducenti hanno perduto qualsiasi interesse ai rapporti con il mondo esterno, al quale erano da sempre abituati”.
Parte attrice, nondimeno, non ha dimostrato, mediante prove documentali, tra cui certificati medici, né testimoniali, le dedotte manifestazioni dell'asserito patema d'animo e nemmeno viene documentalmente comprovata la riferita “profonda depressione psico-fisica”.
Si appalesano, inoltre, generiche e non provate le asserzioni attoree secondo cui “sul piano relazionale gli esponenti si sentono oggetto di inconcepibili discriminazioni, allorché amici e conoscenti, influenzati dalle predette affermazioni pronunciate in un solenne contesto, quale giustamente si presume possa essere quello giudiziario, con un certo “sorrisino” chiedono se tutto va bene con gli altri condomini di Pontescuro e come procede la vertenza con i Così come si Pt_5
sentono ora richiedere il pagamento contestuale per un servizio o per una fornitura, che in precedenza veniva richiesto di regolare “con comodo”. E non senza sottolineare che anche nel formulare i recenti auguri di buon anno, i deducenti nella maggioranza dei casi hanno tratto la vaga impressione di non essere stati ben graditi”.
Si rileva che parte attrice, per comprovare, quantomeno, le pur dedotte manifestazioni dell'asserito patema d'animo, non ha articolato alcuna prova testimoniale, né, comunque, ha tempestivamente prodotto documentazione medica al riguardo, limitandosi a formulare richiesta, non accolta, di ammettere CTU “finalizzata ad accertare le attuali condizioni psico-fisiche dei coniugi
[...]
e e le cause prossime e remote, che le hanno determinate”. Per_1 Parte_1
Si appalesa di per sé carente e generica l'allegazione del danno non patrimoniale da parte dei convenuti, i quali, nell'atto di citazione, si sono limitati ad affermare che i convenuti “hanno diritto di essere risarciti del danno ingiustamente subito in conseguenza di tale comportamento diffamatorio, attraverso il pagamento della somma, come specificata nelle conclusioni o di quella diversa, determinata dal giudice in via equitativa”, domandando di “accertare e dichiarare che tali dichiarazioni hanno causato ai convenuti danni non patrimoniali, nella più vasta accezione del termine”, senza nemmeno allegare il danno ingiusto concretamente patito, la cui liquidazione in via equitativa ne presuppone la prova nell'an , non fornita.
L'onere di allegazione testé richiamato concerne anche le domande risarcitorie per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
“La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
23 Non sussistono, quindi, i presupposti per accogliere la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, spiegata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta, mancando, altresì,
i requisiti di dolo o colpa grave, che connotano la strumentalità e temerarietà dell'azione.
Alla luce delle esposte considerazioni, di rigettano le domande attoree e la domanda riconvenzionale dei convenuti.
La soccombenza reciproca delle parti induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 615/2018 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Paola, lì 3.6.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
24