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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza di discussione del 23 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3163 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo, n. 296, con l'avv. Francesca Ammendola, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 numero Rep.37875, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC: CP_1 t Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_ 0009850533000, formato il 24.11.2023 e notificato il 9.1.2024, con cui l le ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 14.703,99, nella Gestione Commercianti per il periodo dal 2012 al 2017.
Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per mancanza o eccessiva genericità della causale della pretesa azionata.
Deduce quindi l'infondatezza della pretesa stessa per l'insussistenza dei presupposti di legge per CP_ l'iscrizione, avvenuta d'ufficio da parte dell'ente previdenziale, nella predetta gestione , né sotto il profilo soggettivo, difettando in capo alla ricorrente il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con il duplice carattere di abitualità e prevalenza;
né dal punto di vista oggettivo, attesa la natura dell'attività non commerciale svolta dalla società a partire dal 2019.
Deduce, in subordine, la erroneità delle somme pretese, eccependo che la violazione asseritamente commessa non integra un'ipotesi di evasione bensì di omissione contributiva con applicazione di una percentuale per le sanzioni minore rispetto a quanto richiesto.
CP_
Chiede pertanto accertare l'inesistenza di alcun obbligo nei confronti dell ed annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELL . CP_1
CP_ Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso. Deduce l'infondatezza delle avverse allegazioni, asserendo che l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti era giustificata dalla qualità di socio di società di persone esercente attività commercial nonché dall'indicazione nella denuncia dei redditi dell'attività commerciale quale sua attività prevalente. Eccepisce la carenza di allegazioni e prove volte a superare i predetti elementi di ricostruzione. Deduce l'infondatezza della eccepita prescrizione. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
CP_ Rimasto contumace l non costituitosi sebbene ritualmente citato in giudizio, all'udienza del 15 ottobre 2024, sentite la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso in opposizione è fondato nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
Va rilevato che parte opponente contesta la sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze di fatto necessarie a far ritenere che lei abbia esercitato l'attività di commerciante, asserendo di non aver svolto la stessa secondo le previsioni di legge.
Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 203 e 208, della legge 662\1996 che prevede, a tal fine, che i soci: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e\o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi non accertata la sussistenza delle predette condizioni.
Deve, del resto, ritenersi che nei giudizi di opposizione, quale il presente, l'onere di allegazione e prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva contributiva grava sulla parte opposta, creditrice sostanziale della stessa e parte attrice in senso sostanziale anche se formalmente convenuta, alla stregua di quanto previsto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
CP_ Orbene nel caso di specie l ha fondato la pretesa contributiva sulla sussistenza di alcuni indici asseritamente tali da far ritenere la sussistenza dello svolgimento dell'attività commerciale con i requisiti di personalità prevalente e abituale e consistenti, in particolare, nel possesso della qualità di socio della s.n.c. “Gli occhi del leone “ sino al 21.10.2020 nonché nella dichiarazione resa nel CP_ riquadro RH o RK ( l'atto di costituzione sembra fare riferimento a entrambi i codici in maniera non univoca) delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019 rispettivamente afferenti al periodo di imposta 2017 e 2018, secondo cui l'attività svolta per la società costituiva occupazione prevalente ai sensi della normativa da ultimo richiamata. Deve ritenersi che se la prima circostanza risulta documentalmente dalla visura camerale in atti, non altrettanto può dirsi per la seconda, dovendosi rilevare che dalle dichiarazioni reddituali in atti -peraltro relative in parte ad anni diversi da quelli indicati nella memoria non risulta alcuna dichiarazione riferibile alla ricorrente di partecipazione CP_1 personale abituale e prevalente all'attività societaria, ma unicamente la partecipazione societaria.
A fronte di tale scarno supporto probatorio fornito dal creditore, onerato alla prova, deve inoltre ritenersi che le risultanze della prova testimoniale inducono a ritenere del tutto escluso lo svolgimento della suddetta attività da parte della ricorrente. Le dichiarazioni dei testi appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili tra di loro, oltre che provenienti da persone a conoscenza diretta dei fatti e da ritenersi attendibili. Tali dichiarazioni inducono a ritenere escluso lo svolgimento di alcuna attività da parte della ricorrente nell'ambito dell'attività societaria per il periodo per cui è causa – e invero sin dal 2011 - , risultando che l'attività era svolta dal coniuge e dai suoi figli e che, peraltro, dal 2019, la stessa attività era consistita nella mera locazione degli immobili anziché nella attività commerciale pregressa – vendita di abbigliamento. Le risultanze della prova testi appaiono, del resto, compatibili con le risultanze documentali fornite da parte ricorrente e in particolare con la CP_ richiesta di cessazione della posizione contributiva nella gestione commercianti presentata all dalla ricorrente in data 18.5.2011 – all. 2 fascicolo ricorrente -. Gli elementi di prova esaminati inducono a ritenere superata la mera presunzione di prestazione personale da parte del socio di CP_ società di persona, che si evince dalle prove offerte dall .
Il sopra riportato quadro istruttorio induce, in definitiva, a ritenere in alcun modo raggiunta la prova del presupposto soggettivo per l'iscrizione nella gestione commercianti e per l'imposizione contributiva pretesa con l'avviso di addebito impugnato.
CP_ Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Deve infine ritenersi priva di fondamento la domanda rivolta alla dovendosi ritenere non CP_2 sussistere a legittimazione passiva di tale società, difettando allegazione e prova della avvenuta CP_ cessione del credito su cui si controverte. Respinta la domanda in parte qua, nulla è dovuto sulle spese in ragione della contumacia della società stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.200, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..; rigetta la domanda nei confronti della CP_2
nulla per le spese di lite relative alla CP_2
Napoli, 23.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza di discussione del 23 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3163 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo, n. 296, con l'avv. Francesca Ammendola, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 numero Rep.37875, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC: CP_1 t Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 CP_ 0009850533000, formato il 24.11.2023 e notificato il 9.1.2024, con cui l le ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 14.703,99, nella Gestione Commercianti per il periodo dal 2012 al 2017.
Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per mancanza o eccessiva genericità della causale della pretesa azionata.
Deduce quindi l'infondatezza della pretesa stessa per l'insussistenza dei presupposti di legge per CP_ l'iscrizione, avvenuta d'ufficio da parte dell'ente previdenziale, nella predetta gestione , né sotto il profilo soggettivo, difettando in capo alla ricorrente il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con il duplice carattere di abitualità e prevalenza;
né dal punto di vista oggettivo, attesa la natura dell'attività non commerciale svolta dalla società a partire dal 2019.
Deduce, in subordine, la erroneità delle somme pretese, eccependo che la violazione asseritamente commessa non integra un'ipotesi di evasione bensì di omissione contributiva con applicazione di una percentuale per le sanzioni minore rispetto a quanto richiesto.
CP_
Chiede pertanto accertare l'inesistenza di alcun obbligo nei confronti dell ed annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELL . CP_1
CP_ Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso. Deduce l'infondatezza delle avverse allegazioni, asserendo che l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti era giustificata dalla qualità di socio di società di persone esercente attività commercial nonché dall'indicazione nella denuncia dei redditi dell'attività commerciale quale sua attività prevalente. Eccepisce la carenza di allegazioni e prove volte a superare i predetti elementi di ricostruzione. Deduce l'infondatezza della eccepita prescrizione. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
CP_ Rimasto contumace l non costituitosi sebbene ritualmente citato in giudizio, all'udienza del 15 ottobre 2024, sentite la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso in opposizione è fondato nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
Va rilevato che parte opponente contesta la sussistenza, nel caso concreto, delle circostanze di fatto necessarie a far ritenere che lei abbia esercitato l'attività di commerciante, asserendo di non aver svolto la stessa secondo le previsioni di legge.
Deve precisarsi che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i soci delle società a responsabilità limitata discende dall'art. 1, commi 203 e 208, della legge 662\1996 che prevede, a tal fine, che i soci: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e\o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi non accertata la sussistenza delle predette condizioni.
Deve, del resto, ritenersi che nei giudizi di opposizione, quale il presente, l'onere di allegazione e prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva contributiva grava sulla parte opposta, creditrice sostanziale della stessa e parte attrice in senso sostanziale anche se formalmente convenuta, alla stregua di quanto previsto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
CP_ Orbene nel caso di specie l ha fondato la pretesa contributiva sulla sussistenza di alcuni indici asseritamente tali da far ritenere la sussistenza dello svolgimento dell'attività commerciale con i requisiti di personalità prevalente e abituale e consistenti, in particolare, nel possesso della qualità di socio della s.n.c. “Gli occhi del leone “ sino al 21.10.2020 nonché nella dichiarazione resa nel CP_ riquadro RH o RK ( l'atto di costituzione sembra fare riferimento a entrambi i codici in maniera non univoca) delle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019 rispettivamente afferenti al periodo di imposta 2017 e 2018, secondo cui l'attività svolta per la società costituiva occupazione prevalente ai sensi della normativa da ultimo richiamata. Deve ritenersi che se la prima circostanza risulta documentalmente dalla visura camerale in atti, non altrettanto può dirsi per la seconda, dovendosi rilevare che dalle dichiarazioni reddituali in atti -peraltro relative in parte ad anni diversi da quelli indicati nella memoria non risulta alcuna dichiarazione riferibile alla ricorrente di partecipazione CP_1 personale abituale e prevalente all'attività societaria, ma unicamente la partecipazione societaria.
A fronte di tale scarno supporto probatorio fornito dal creditore, onerato alla prova, deve inoltre ritenersi che le risultanze della prova testimoniale inducono a ritenere del tutto escluso lo svolgimento della suddetta attività da parte della ricorrente. Le dichiarazioni dei testi appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili tra di loro, oltre che provenienti da persone a conoscenza diretta dei fatti e da ritenersi attendibili. Tali dichiarazioni inducono a ritenere escluso lo svolgimento di alcuna attività da parte della ricorrente nell'ambito dell'attività societaria per il periodo per cui è causa – e invero sin dal 2011 - , risultando che l'attività era svolta dal coniuge e dai suoi figli e che, peraltro, dal 2019, la stessa attività era consistita nella mera locazione degli immobili anziché nella attività commerciale pregressa – vendita di abbigliamento. Le risultanze della prova testi appaiono, del resto, compatibili con le risultanze documentali fornite da parte ricorrente e in particolare con la CP_ richiesta di cessazione della posizione contributiva nella gestione commercianti presentata all dalla ricorrente in data 18.5.2011 – all. 2 fascicolo ricorrente -. Gli elementi di prova esaminati inducono a ritenere superata la mera presunzione di prestazione personale da parte del socio di CP_ società di persona, che si evince dalle prove offerte dall .
Il sopra riportato quadro istruttorio induce, in definitiva, a ritenere in alcun modo raggiunta la prova del presupposto soggettivo per l'iscrizione nella gestione commercianti e per l'imposizione contributiva pretesa con l'avviso di addebito impugnato.
CP_ Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Deve infine ritenersi priva di fondamento la domanda rivolta alla dovendosi ritenere non CP_2 sussistere a legittimazione passiva di tale società, difettando allegazione e prova della avvenuta CP_ cessione del credito su cui si controverte. Respinta la domanda in parte qua, nulla è dovuto sulle spese in ragione della contumacia della società stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, con declaratoria dell'insussistenza della pretesa e il conseguente annullamento dell'atto impositivo – avviso di addebito – impugnato;
CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.200, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..; rigetta la domanda nei confronti della CP_2
nulla per le spese di lite relative alla CP_2
Napoli, 23.9.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo