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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1612/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Gerardo Di Punzio e Debora D'Ippolito
contro
:
Controparte_1
Avv. Antonio Urru
AG BA contumace
Fatti di causa convenne davanti al Tribunale di Bologna AR MO, proprietaria e Parte_1 conducente dell'autovettura TOYOTA tg. DG307JS, e assicuratore della CP_2 Controparte_1
r.c.a., chiedendone, previo accertamento della responsabilità esclusiva della prima, la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non – quantificati in complessivi 252.233,13 – subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in San Pietro in Casale (BO) alle ore 8,15 circa del 13.2.2019, quando, nel percorrere a piedi la via Matteotti, tenendo per mano la figlia minore, era stata investita dall'automobile della convenuta.
L'attrice espose che:
- trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Bentivoglio, le veniva diagnosticata una frattura distale di tibia e perone destro;
pagina 1 di 9 - il 15.2.2019 presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna (IOR) era sottoposta ad intervento chirurgico presso con osteosintesi con placca e viti di tibia e fili di al perone e dimessa il CP_3
18.2.2019;
- successivamente veniva seguita ambulatorialmente dagli specialisti dello IOR e sottoposta a radiografie che, nell'agosto 2019, mostravano un ritardo di consolidazione;
- il 4.9.2019 si manifestava una fistola con fuoriuscita di materiale purulento per cui era ricoverata presso lo IOR ove il 30.9.2019 venivano rimossi i mezzi di sintesi;
- dimessa il 10.10.2019 con apparecchio immobilizzante gessato, successivamente era seguita ambulatorialmente da medici specialisti;
- contestualmente alla patologia ortopedica, si manifestava un importante quadro di sofferenza psichica e disagio emotivo per cui ella si sottoponeva a tre colloqui di sostegno psicologico presso lo studio della dott.ssa la quale accertava un disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi gravi, Per_1 descritto nella relazione in data 5.6.2020;
- terminato l'iter clinico, si sottoponeva a visita medico legale presso il dott. che nella Persona_2 relazione datata 17.6.2020 accertava una inabilità temporanea totale di 90 giorni, parziale di 60 giorni, minima di 180 giorni ed un danno biologico del 39-40% ed riteneva necessario considerare cure farmacologiche e cicli di FKT per i successivi dieci anni per una ITM di 20 giorni all'anno;
- per le prestazioni mediche, sosteneva spese per complessivi € 2.585,13;
- la negoziazione assistita non dava esito positivo.
Si costituì contestando, per quel che qui ancora rileva, la quantificazione dei Controparte_1 danni.
Dichiarata la contumacia di AR MO ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., il giudice dispose una consulenza medico legale onde accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni patite da parte attrice.
Tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, il CTU accertò, in esito al sinistro, la frattura distale di tibia e perone della gamba destra.
In ordine ai disturbi psicologici, il consulente ritenne superfluo procedere ad una consulenza psichiatrica, essendo tale visita specialistica fondata sul colloquio diretto con la paziente, qui impedito dall'invalicabile barriera linguistica. Ritenne comunque plausibili ripercussioni psichiche non ordinarie, così come evidenziate nella relazione psicologica prodotta da parte attrice, tenute in debito conto nella quantificazione del danno biologico sia temporaneo, sia permanente.
pagina 2 di 9 Secondo il CTU, poi, ricorrevano in concreto, circostanze particolari, ossia al di fuori del decorso clinico tipico di questo genere di lesioni, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo e le lesioni avevano “determinato giorni di inabilità temporanea totale, altri 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ulteriori 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e successivi 120 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%”.
Il danno biologico permanente si concretizzava negli esiti di frattura del terzo distale di tibia e perone della gamba destra, trattata chirurgicamente mediante riduzione ed osteosintesi, complicata da infezione dei mezzi di sintesi, successivamente asportati per via chirurgica, con associate sensibili ripercussioni sotto il profilo psicologico, come da relazione psicologica in atti.
Secondo il CTU, la determinazione dei reliquati non era semplice, a causa delle contraddizioni emerse dal referto dell'ultima visita ambulatoriale ortopedica cui si era sottoposta la danneggiata in data
18.3.2020. In quella sede, infatti, non era stata rilevata alcuna ragguardevole disfunzionalità a carico della caviglia destra, leggendosi nel relativo referto: “… Caviglia destra attualmente asciutta, con cute in ordine in esiti di asportazione dei mezzi di sintesi. La restante obiettività clinica è invariata
(limitazione articolare di modico grado e assenza di dolore nella mobilità consentita). Deambulazione lievemente cautelata (non evidente zoppia) …”, mentre nel corso dell'esame peritale la motilità della caviglia destra era risultata pressoché abolita per il lamentato dolore locale riferito dalla paziente, tanto da condizionare anche una zoppia e ciò senza che risultassero essersi verificate, dopo l'ultima visita ortopedica del 18.3.2020 anzidetta, complicanze tali da spiegare i motivi di una sintomatologia così altamente invalidante come quella lamentata dalla paziente in sede di visita peritale.
Pertanto, il CTU concluse “orientativamente, i postumi della lesione afferente al terzo inferiore della gamba destra provochino riflessi negativi anche sulla caviglia omolaterale fino a determinare un pregiudizio pari a circa ½ della sua totale funzionalità, la cui abolizione è quantificata dai barémes medico-legale nella misura del 18%.
In considerazione anche dei reliquati anatomici della frattura di gamba, nonché delle segnalate sequele psicologiche, e dunque tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa e di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, i postumi di tutte le lesioni sono complessivamente valutabili nella misura del 17-18% quale danno biologico” (CTU dott. pag. 29). Per_3
Non erano poi emerse circostanze tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità. pagina 3 di 9 In ordine alla pretesa lesione della capacità lavorativa specifica, in ragione dell'attività lavorativa esercitata dalla danneggiata, nonché di quelle diverse attività potenzialmente compatibili con la sua età, delle sue condizioni psico-fisiche pregresse e delle sue attitudini professionali, non erano ravvisabili sensibili ripercussioni, essendo i postumi riscontrati tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica, senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale ritenne fondata la domanda riconoscendo la responsabilità in via esclusiva dell'automobilista. In ordine al quantum, in adesione alle conclusioni della CTU medico-legale, ritenne congruo il grado di invalidità permanente stimato dal CTU nel 18% e per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, tenuto conto della sottoposizione dell'attrice all'intervento chirurgico, della durata del trattamento riabilitativo e dell'insorta complicanza nel percorso di guarigione clinica, liquidò equitativamente la somma di € 130 per ogni giorno di inabilità temporanea stimato dal CTU. Il giudice liquidò inoltre la somma di € 2.585,13 relativa alle spese medico sanitarie documentate.
Il Tribunale, quindi, condannò le parti convenute al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 79.395 oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Infine, compensò per un terzo le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto all'importo richiesto, condannando le soccombenti alla rifusione della rimanente quota. ha proposto appello alla sentenza, articolandolo in un unico motivo, cui ha resistito Parte_1 contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere Istruttore, dichiarata la contumacia di MO AR e rigettate le istanze istruttorie proposte dall'appellante – in quanto irrilevanti le prove testimoniali e inaccoglibile la richiesta di rinnovazione della CTU in difetto dei presupposti ex art. 196 c.p.c., così come la convocazione del
CTU a chiarimenti, in quanto non necessari – ha concesso alle parti i termini ex art. 352 comma 1 c.p.c.
e, viste le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 25.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata con un unico articolato motivo (intitolato “Omessa o insufficiente motivazione con riguardo alle critiche sollevate dal consulente tecnico e dalla difesa di parte attrice avverso le conclusioni dimesse dal consulente tecnico d'ufficio”) nel quale lamenta che il giudice di prime cure ha aderito incondizionatamente alle conclusioni del CTU, limitandosi a riprodurre il contenuto dell'elaborato, omettendo ogni motivazione circa la propria decisione di non dare accoglimento alle istanze di convocazione del CTU a chiarimenti ed eventuale rinnovazione.
pagina 4 di 9 L'ausiliario, invece, secondo l'appellante è incorso in errori e contraddizioni e non ha adeguatamente risposto ai rilievi critici sollevati dal CTP all'esito della condivisione della bozza.
In particolare:
i) sulle ripercussioni a carico della caviglia omolaterale, si legge nell'elaborato (pag. 24 I cpv.):
“caviglia, fresca, asciutta, stabile, non mobilizzabile per spiccato antalgismo. Accosciamento dichiarato impossibile… zoppia di fuga a destra”. In sostanza il CTU descrive una situazione a carico della caviglia di gravissima dolorabilità e assoluta impotenza funzionale, una condizione di anchilosi di caviglia da valutare secondo i comuni barémes di riferimento al 18% (come scrive lo stesso CTU) e poi, inspiegabilmente, riconosce un pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità. Inoltre, il CTU è incorso in un ulteriore errore laddove, dopo aver riconosciuto il pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità della caviglia omolaterale, assegna il punteggio del 6% anziché del 9%; ii) quanto al danno estetico, il CTU accerta un disformismo scheletrico dolente a carico del terzo inferiore di gamba, a cui si associano appariscenti esiti cicatriziali di natura chirurgica, discromici e distrofici, ma non fa alcuna menzione ad un danno estetico;
iii) quanto al danno psicologico, era necessario effettuare una consulenza psicologica/psichiatrica sulla danneggiata, affetta da “disturbo dell'adattamento con umore depresso grave” a quanto emerge dalla relazione della dott.ssa in atti. Non è condivisibile, infatti, la posizione assunta dal CTU che Per_1 ritiene la consulenza inefficace a causa della “invalicabile barriera linguistica”, che può possa essere facilmente valicata ricorrendo, come è stato nelle precedenti occasioni, al marito dell'attrice il quale già per altri passaggi ha svolto funzione di interprete della moglie;
iiii) quanto alla capacità lavorativa specifica, se al momento risulta effettivamente difficile quantificare in percentili un danno specifico al lavoro di casalinga attualmente svolto, non è condivisibile la conclusione sul punto cui è giunto il CTU che avrebbe dovuto comunque considerare anche l'ipotesi di una diversa futura occupazione lavorativa della compatibile con lo stato socio-economico della Pt_1 stessa.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
pagina 5 di 9 In primo luogo, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche dei CTU dedicando a tale attività le pagine da 31 a 33 dell'elaborato.
Il Tribunale ha dunque correttamente preso le mosse dalla CTU medico-legale svolta in corso di causa, dalle cui conclusioni non vi erano ragioni per discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attrice, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici;
l'Ausiliario del Tribunale, come si vedrà infra, ha inoltre risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti di parte.
Tanto precisato, l'appellante lamenta che a fronte di un'evidenziata condizione di anchilosi della caviglia omolaterale destra, il CTU ha riconosciuto un pregiudizio pari ad un ½ della sua totale funzionalità, incorrendo peraltro in un ulteriore errore laddove, dopo aver riconosciuto un pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità della caviglia omolaterale, di norma valutata secondo i barèmes al
18%, ha poi calcolato il punteggio del 6% anziché del 9%.
La censura è priva di pregio.
Dalla relazione tecnica redatta dal consulente del Tribunale risulta che in occasione dell'ultima visita ortopedica ambulatoriale del 18.3.2020, cui la paziente si era sottoposta prima dell'esame medico peritale, non era emersa una ragguardevole disfunzionalità a carico della caviglia destra.
pagina 6 di 9 Addirittura, il consulente evidenzia che nel referto di tale ultima visita “si legge testualmente:
“…Caviglia destra attualmente asciutta, con cute in ordine in esiti di Asportazione dei mezzi di sintesi.
La restante obiettività clinica è invariata (limitazione articolare di modico grado e assenza di dolore nella mobilità consentita). Deambulazione lievemente cautelata (non evidente zoppia) …”, mentre nel corso della visita peritale, eseguita il 12.4.2022, la motilità della caviglia destra era risultata pressoché abolita per lamentato dolore locale, tanto da condizionare anche una zoppia e ciò inspiegabilmente, non risultando, in ragione degli esiti dell'incidente, complicanze tali da spiegare i motivi di un tale peggioramento.
In ragione di tale evidente ed immotivata incongruenza fra il referto del 18.3.2020 e la sintomatologia lamentata dalla danneggiata in sede di visita peritale, il CTU correttamente ritiene doversi attenere, nella quantificazione dei postumi alla caviglia, ad una valutazione prudenziale. Pertanto, non quantifica i postumi esattamente in ½ della totale funzionalità, come sostiene l'appellante, ma reputa che
“orientativamente” i postumi della lesione afferente al terzo inferiore della gamba destra provochino riflessi negativi anche sulla caviglia omolaterale “fino a determinare un pregiudizio pari a circa ½ della sua totale funzionalità”, la cui abolizione è quantificata dai barémes medico-legale nella misura del 18%.
Dunque, il CTU fa riferimento ad un residuato “fino … a circa ½” e non ad ½, come pretende l'appellante.
Ancora, la scelta terminologica adottata dal CTU evidenzia, con discreta eloquenza, la ragionevole cautela adottata a fronte delle contraddizioni emerse in sede peritale.
Pertanto, la stima in termini di danno biologico circa le ripercussioni riportate alla caviglia omolaterale destra della danneggiata è ben motivata e immune da censure.
È peraltro la stessa appellante a riconoscere che la stima del danno biologico non può e non deve limitarsi ad una mera somma aritmetica delle varie lesioni, ma va accertata e valutata nel suo complesso.
Le critiche di parte appellante non trovano peraltro spazio nelle osservazioni mosse in fase peritale dal
CTP dott. Lo stesso CTP addirittura riconosce “che sia stato riconosciuto un danno Per_2 biologico “in linea” con quanto previsto dai comuni barèmes di riferimento per quel che concerne la disfunzionalità ortopedica” (Osservazioni alla CTU dott. pag. 2). Per_2
Il CTP piuttosto lamenta che “non si è però tenuto in minimo conto il disagio psichico che ha imposto numerosi incontri con la psicologa dottoressa e che la stessa ha inquadrato come Testimone_1
“disturbo dell'adattamento con umore depresso di intensità grave”.
Le doglianze in merito a quest'ultimo punto sono riproposte con l'atto di gravame e sono infondate. pagina 7 di 9 Il CTU ben chiarisce di avere valutato tale danno “recependo “in toto” le argomentazioni proposte dal punto di vista psicologico proprio da Parte Attrice” e di averle stimate nella misura del 7-8% (CTU dott. pag. 33). Per_3
Dunque, la censura è del tutto destituita di fondamento, atteso che la valutazione dello stato psicologico della perizianda è basata esattamente sulle conclusioni della psicologa di fiducia della paziente stessa, dott.ssa e che sulla misura della quantificazione operata dal CTU non v'è alcuna censura. Per_1
La consulenza tecnica esperita in primo grado, in conseguenza, non avrebbe potuto avere esiti maggiormente favorevoli alle ragioni dell'odierna appellante, avendo il CTU accettato integralmente le conclusioni della psicologa consulente di parte. Non si vede, dunque, come possa farsi oggetto di critiche un elaborato peritale che integralmente acquisisce le valutazioni della perizia di parte sui disagi psicologici così come esattamente prospettati.
Infine, l'appellante chiede di accertare il suo attuale stato psicologico affermando, dubitativamente, che a distanza di tre anni e mezzo dall'ultimo colloquio “potrebbe essersi aggravato” senza tuttavia addurre alcuna evidenza né clinica né di alcun altro genere a supporto della propria tesi e senza depositare alcuna documentazione medica o psicologica successiva all'impugnata sentenza.
Venendo alla mancata liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica, è lo stesso appellante a riconoscere la difficoltà di quantificare un danno specifico al lavoro di “casalinga” e tuttavia contesta al
CTU di non avere debitamente considerato l'ipotesi di una diversa futura occupazione lavorativa compatibile con lo stato socio-economico della perizianda.
Nell'atto introduttivo in primo grado, peraltro, è omesso ogni riferimento all'attività effettivamente svolta dalla né risulta in atti alcuna prospettazione in concreto in ordine alle eventuali Parte_1 ipotesi di diversa futura occupazione lavorativa della medesima.
Ad ogni modo, in risposta alle osservazioni sul punto, il CTU ha chiarito di non avere ravvisato sensibili ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica della medesima e l'appellante non adduce sul punto alcuna ragione valida per discostarsi dalle conclusioni del consulente.
Da ultimo, anche le censure sulla mancata liquidazione del danno estetico non sono fondate.
In primo luogo, nell'atto di citazione di primo grado non è specificamente allegato un danno estetico.
Inoltre, nell'esaminare i postumi ortopedici, il consulente fa chiaro riferimento ai “reliquati anatomici” nel cui alveo può ritenersi ricompreso il danno estetico (CTU dott. pag. 29) e il CTP, come Per_3 sopra evidenziato, nelle osservazioni alla CTU concorda con la quantificazione del danno biologico e non fa alcun cenno al danno estetico.
In ogni caso, l'assoluta genericità della contestazione non ne rende apprezzabile la fondatezza, in quanto non aggiunge alcuna valutazione medico legale, anche quantitativa, sul danno estetico. pagina 8 di 9 In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati, letta la nota spese, in dispositivo ex D.M. 55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione a favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 12.154 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 30.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1612/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Gerardo Di Punzio e Debora D'Ippolito
contro
:
Controparte_1
Avv. Antonio Urru
AG BA contumace
Fatti di causa convenne davanti al Tribunale di Bologna AR MO, proprietaria e Parte_1 conducente dell'autovettura TOYOTA tg. DG307JS, e assicuratore della CP_2 Controparte_1
r.c.a., chiedendone, previo accertamento della responsabilità esclusiva della prima, la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non – quantificati in complessivi 252.233,13 – subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in San Pietro in Casale (BO) alle ore 8,15 circa del 13.2.2019, quando, nel percorrere a piedi la via Matteotti, tenendo per mano la figlia minore, era stata investita dall'automobile della convenuta.
L'attrice espose che:
- trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Bentivoglio, le veniva diagnosticata una frattura distale di tibia e perone destro;
pagina 1 di 9 - il 15.2.2019 presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna (IOR) era sottoposta ad intervento chirurgico presso con osteosintesi con placca e viti di tibia e fili di al perone e dimessa il CP_3
18.2.2019;
- successivamente veniva seguita ambulatorialmente dagli specialisti dello IOR e sottoposta a radiografie che, nell'agosto 2019, mostravano un ritardo di consolidazione;
- il 4.9.2019 si manifestava una fistola con fuoriuscita di materiale purulento per cui era ricoverata presso lo IOR ove il 30.9.2019 venivano rimossi i mezzi di sintesi;
- dimessa il 10.10.2019 con apparecchio immobilizzante gessato, successivamente era seguita ambulatorialmente da medici specialisti;
- contestualmente alla patologia ortopedica, si manifestava un importante quadro di sofferenza psichica e disagio emotivo per cui ella si sottoponeva a tre colloqui di sostegno psicologico presso lo studio della dott.ssa la quale accertava un disturbo dell'adattamento con sintomi depressivi gravi, Per_1 descritto nella relazione in data 5.6.2020;
- terminato l'iter clinico, si sottoponeva a visita medico legale presso il dott. che nella Persona_2 relazione datata 17.6.2020 accertava una inabilità temporanea totale di 90 giorni, parziale di 60 giorni, minima di 180 giorni ed un danno biologico del 39-40% ed riteneva necessario considerare cure farmacologiche e cicli di FKT per i successivi dieci anni per una ITM di 20 giorni all'anno;
- per le prestazioni mediche, sosteneva spese per complessivi € 2.585,13;
- la negoziazione assistita non dava esito positivo.
Si costituì contestando, per quel che qui ancora rileva, la quantificazione dei Controparte_1 danni.
Dichiarata la contumacia di AR MO ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., il giudice dispose una consulenza medico legale onde accertare la sussistenza e l'entità delle lesioni patite da parte attrice.
Tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, il CTU accertò, in esito al sinistro, la frattura distale di tibia e perone della gamba destra.
In ordine ai disturbi psicologici, il consulente ritenne superfluo procedere ad una consulenza psichiatrica, essendo tale visita specialistica fondata sul colloquio diretto con la paziente, qui impedito dall'invalicabile barriera linguistica. Ritenne comunque plausibili ripercussioni psichiche non ordinarie, così come evidenziate nella relazione psicologica prodotta da parte attrice, tenute in debito conto nella quantificazione del danno biologico sia temporaneo, sia permanente.
pagina 2 di 9 Secondo il CTU, poi, ricorrevano in concreto, circostanze particolari, ossia al di fuori del decorso clinico tipico di questo genere di lesioni, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo e le lesioni avevano “determinato giorni di inabilità temporanea totale, altri 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ulteriori 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e successivi 120 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%”.
Il danno biologico permanente si concretizzava negli esiti di frattura del terzo distale di tibia e perone della gamba destra, trattata chirurgicamente mediante riduzione ed osteosintesi, complicata da infezione dei mezzi di sintesi, successivamente asportati per via chirurgica, con associate sensibili ripercussioni sotto il profilo psicologico, come da relazione psicologica in atti.
Secondo il CTU, la determinazione dei reliquati non era semplice, a causa delle contraddizioni emerse dal referto dell'ultima visita ambulatoriale ortopedica cui si era sottoposta la danneggiata in data
18.3.2020. In quella sede, infatti, non era stata rilevata alcuna ragguardevole disfunzionalità a carico della caviglia destra, leggendosi nel relativo referto: “… Caviglia destra attualmente asciutta, con cute in ordine in esiti di asportazione dei mezzi di sintesi. La restante obiettività clinica è invariata
(limitazione articolare di modico grado e assenza di dolore nella mobilità consentita). Deambulazione lievemente cautelata (non evidente zoppia) …”, mentre nel corso dell'esame peritale la motilità della caviglia destra era risultata pressoché abolita per il lamentato dolore locale riferito dalla paziente, tanto da condizionare anche una zoppia e ciò senza che risultassero essersi verificate, dopo l'ultima visita ortopedica del 18.3.2020 anzidetta, complicanze tali da spiegare i motivi di una sintomatologia così altamente invalidante come quella lamentata dalla paziente in sede di visita peritale.
Pertanto, il CTU concluse “orientativamente, i postumi della lesione afferente al terzo inferiore della gamba destra provochino riflessi negativi anche sulla caviglia omolaterale fino a determinare un pregiudizio pari a circa ½ della sua totale funzionalità, la cui abolizione è quantificata dai barémes medico-legale nella misura del 18%.
In considerazione anche dei reliquati anatomici della frattura di gamba, nonché delle segnalate sequele psicologiche, e dunque tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa e di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, i postumi di tutte le lesioni sono complessivamente valutabili nella misura del 17-18% quale danno biologico” (CTU dott. pag. 29). Per_3
Non erano poi emerse circostanze tali da comportare una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità. pagina 3 di 9 In ordine alla pretesa lesione della capacità lavorativa specifica, in ragione dell'attività lavorativa esercitata dalla danneggiata, nonché di quelle diverse attività potenzialmente compatibili con la sua età, delle sue condizioni psico-fisiche pregresse e delle sue attitudini professionali, non erano ravvisabili sensibili ripercussioni, essendo i postumi riscontrati tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica, senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla capacità lavorativa specifica.
Il Tribunale ritenne fondata la domanda riconoscendo la responsabilità in via esclusiva dell'automobilista. In ordine al quantum, in adesione alle conclusioni della CTU medico-legale, ritenne congruo il grado di invalidità permanente stimato dal CTU nel 18% e per quanto riguarda il danno da invalidità temporanea, tenuto conto della sottoposizione dell'attrice all'intervento chirurgico, della durata del trattamento riabilitativo e dell'insorta complicanza nel percorso di guarigione clinica, liquidò equitativamente la somma di € 130 per ogni giorno di inabilità temporanea stimato dal CTU. Il giudice liquidò inoltre la somma di € 2.585,13 relativa alle spese medico sanitarie documentate.
Il Tribunale, quindi, condannò le parti convenute al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di € 79.395 oltre interessi legali dalla decisione al saldo. Infine, compensò per un terzo le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto all'importo richiesto, condannando le soccombenti alla rifusione della rimanente quota. ha proposto appello alla sentenza, articolandolo in un unico motivo, cui ha resistito Parte_1 contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere Istruttore, dichiarata la contumacia di MO AR e rigettate le istanze istruttorie proposte dall'appellante – in quanto irrilevanti le prove testimoniali e inaccoglibile la richiesta di rinnovazione della CTU in difetto dei presupposti ex art. 196 c.p.c., così come la convocazione del
CTU a chiarimenti, in quanto non necessari – ha concesso alle parti i termini ex art. 352 comma 1 c.p.c.
e, viste le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 25.9.2025.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata con un unico articolato motivo (intitolato “Omessa o insufficiente motivazione con riguardo alle critiche sollevate dal consulente tecnico e dalla difesa di parte attrice avverso le conclusioni dimesse dal consulente tecnico d'ufficio”) nel quale lamenta che il giudice di prime cure ha aderito incondizionatamente alle conclusioni del CTU, limitandosi a riprodurre il contenuto dell'elaborato, omettendo ogni motivazione circa la propria decisione di non dare accoglimento alle istanze di convocazione del CTU a chiarimenti ed eventuale rinnovazione.
pagina 4 di 9 L'ausiliario, invece, secondo l'appellante è incorso in errori e contraddizioni e non ha adeguatamente risposto ai rilievi critici sollevati dal CTP all'esito della condivisione della bozza.
In particolare:
i) sulle ripercussioni a carico della caviglia omolaterale, si legge nell'elaborato (pag. 24 I cpv.):
“caviglia, fresca, asciutta, stabile, non mobilizzabile per spiccato antalgismo. Accosciamento dichiarato impossibile… zoppia di fuga a destra”. In sostanza il CTU descrive una situazione a carico della caviglia di gravissima dolorabilità e assoluta impotenza funzionale, una condizione di anchilosi di caviglia da valutare secondo i comuni barémes di riferimento al 18% (come scrive lo stesso CTU) e poi, inspiegabilmente, riconosce un pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità. Inoltre, il CTU è incorso in un ulteriore errore laddove, dopo aver riconosciuto il pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità della caviglia omolaterale, assegna il punteggio del 6% anziché del 9%; ii) quanto al danno estetico, il CTU accerta un disformismo scheletrico dolente a carico del terzo inferiore di gamba, a cui si associano appariscenti esiti cicatriziali di natura chirurgica, discromici e distrofici, ma non fa alcuna menzione ad un danno estetico;
iii) quanto al danno psicologico, era necessario effettuare una consulenza psicologica/psichiatrica sulla danneggiata, affetta da “disturbo dell'adattamento con umore depresso grave” a quanto emerge dalla relazione della dott.ssa in atti. Non è condivisibile, infatti, la posizione assunta dal CTU che Per_1 ritiene la consulenza inefficace a causa della “invalicabile barriera linguistica”, che può possa essere facilmente valicata ricorrendo, come è stato nelle precedenti occasioni, al marito dell'attrice il quale già per altri passaggi ha svolto funzione di interprete della moglie;
iiii) quanto alla capacità lavorativa specifica, se al momento risulta effettivamente difficile quantificare in percentili un danno specifico al lavoro di casalinga attualmente svolto, non è condivisibile la conclusione sul punto cui è giunto il CTU che avrebbe dovuto comunque considerare anche l'ipotesi di una diversa futura occupazione lavorativa della compatibile con lo stato socio-economico della Pt_1 stessa.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
pagina 5 di 9 In primo luogo, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche dei CTU dedicando a tale attività le pagine da 31 a 33 dell'elaborato.
Il Tribunale ha dunque correttamente preso le mosse dalla CTU medico-legale svolta in corso di causa, dalle cui conclusioni non vi erano ragioni per discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attrice, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici;
l'Ausiliario del Tribunale, come si vedrà infra, ha inoltre risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti di parte.
Tanto precisato, l'appellante lamenta che a fronte di un'evidenziata condizione di anchilosi della caviglia omolaterale destra, il CTU ha riconosciuto un pregiudizio pari ad un ½ della sua totale funzionalità, incorrendo peraltro in un ulteriore errore laddove, dopo aver riconosciuto un pregiudizio pari a ½ della totale funzionalità della caviglia omolaterale, di norma valutata secondo i barèmes al
18%, ha poi calcolato il punteggio del 6% anziché del 9%.
La censura è priva di pregio.
Dalla relazione tecnica redatta dal consulente del Tribunale risulta che in occasione dell'ultima visita ortopedica ambulatoriale del 18.3.2020, cui la paziente si era sottoposta prima dell'esame medico peritale, non era emersa una ragguardevole disfunzionalità a carico della caviglia destra.
pagina 6 di 9 Addirittura, il consulente evidenzia che nel referto di tale ultima visita “si legge testualmente:
“…Caviglia destra attualmente asciutta, con cute in ordine in esiti di Asportazione dei mezzi di sintesi.
La restante obiettività clinica è invariata (limitazione articolare di modico grado e assenza di dolore nella mobilità consentita). Deambulazione lievemente cautelata (non evidente zoppia) …”, mentre nel corso della visita peritale, eseguita il 12.4.2022, la motilità della caviglia destra era risultata pressoché abolita per lamentato dolore locale, tanto da condizionare anche una zoppia e ciò inspiegabilmente, non risultando, in ragione degli esiti dell'incidente, complicanze tali da spiegare i motivi di un tale peggioramento.
In ragione di tale evidente ed immotivata incongruenza fra il referto del 18.3.2020 e la sintomatologia lamentata dalla danneggiata in sede di visita peritale, il CTU correttamente ritiene doversi attenere, nella quantificazione dei postumi alla caviglia, ad una valutazione prudenziale. Pertanto, non quantifica i postumi esattamente in ½ della totale funzionalità, come sostiene l'appellante, ma reputa che
“orientativamente” i postumi della lesione afferente al terzo inferiore della gamba destra provochino riflessi negativi anche sulla caviglia omolaterale “fino a determinare un pregiudizio pari a circa ½ della sua totale funzionalità”, la cui abolizione è quantificata dai barémes medico-legale nella misura del 18%.
Dunque, il CTU fa riferimento ad un residuato “fino … a circa ½” e non ad ½, come pretende l'appellante.
Ancora, la scelta terminologica adottata dal CTU evidenzia, con discreta eloquenza, la ragionevole cautela adottata a fronte delle contraddizioni emerse in sede peritale.
Pertanto, la stima in termini di danno biologico circa le ripercussioni riportate alla caviglia omolaterale destra della danneggiata è ben motivata e immune da censure.
È peraltro la stessa appellante a riconoscere che la stima del danno biologico non può e non deve limitarsi ad una mera somma aritmetica delle varie lesioni, ma va accertata e valutata nel suo complesso.
Le critiche di parte appellante non trovano peraltro spazio nelle osservazioni mosse in fase peritale dal
CTP dott. Lo stesso CTP addirittura riconosce “che sia stato riconosciuto un danno Per_2 biologico “in linea” con quanto previsto dai comuni barèmes di riferimento per quel che concerne la disfunzionalità ortopedica” (Osservazioni alla CTU dott. pag. 2). Per_2
Il CTP piuttosto lamenta che “non si è però tenuto in minimo conto il disagio psichico che ha imposto numerosi incontri con la psicologa dottoressa e che la stessa ha inquadrato come Testimone_1
“disturbo dell'adattamento con umore depresso di intensità grave”.
Le doglianze in merito a quest'ultimo punto sono riproposte con l'atto di gravame e sono infondate. pagina 7 di 9 Il CTU ben chiarisce di avere valutato tale danno “recependo “in toto” le argomentazioni proposte dal punto di vista psicologico proprio da Parte Attrice” e di averle stimate nella misura del 7-8% (CTU dott. pag. 33). Per_3
Dunque, la censura è del tutto destituita di fondamento, atteso che la valutazione dello stato psicologico della perizianda è basata esattamente sulle conclusioni della psicologa di fiducia della paziente stessa, dott.ssa e che sulla misura della quantificazione operata dal CTU non v'è alcuna censura. Per_1
La consulenza tecnica esperita in primo grado, in conseguenza, non avrebbe potuto avere esiti maggiormente favorevoli alle ragioni dell'odierna appellante, avendo il CTU accettato integralmente le conclusioni della psicologa consulente di parte. Non si vede, dunque, come possa farsi oggetto di critiche un elaborato peritale che integralmente acquisisce le valutazioni della perizia di parte sui disagi psicologici così come esattamente prospettati.
Infine, l'appellante chiede di accertare il suo attuale stato psicologico affermando, dubitativamente, che a distanza di tre anni e mezzo dall'ultimo colloquio “potrebbe essersi aggravato” senza tuttavia addurre alcuna evidenza né clinica né di alcun altro genere a supporto della propria tesi e senza depositare alcuna documentazione medica o psicologica successiva all'impugnata sentenza.
Venendo alla mancata liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica, è lo stesso appellante a riconoscere la difficoltà di quantificare un danno specifico al lavoro di “casalinga” e tuttavia contesta al
CTU di non avere debitamente considerato l'ipotesi di una diversa futura occupazione lavorativa compatibile con lo stato socio-economico della perizianda.
Nell'atto introduttivo in primo grado, peraltro, è omesso ogni riferimento all'attività effettivamente svolta dalla né risulta in atti alcuna prospettazione in concreto in ordine alle eventuali Parte_1 ipotesi di diversa futura occupazione lavorativa della medesima.
Ad ogni modo, in risposta alle osservazioni sul punto, il CTU ha chiarito di non avere ravvisato sensibili ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica della medesima e l'appellante non adduce sul punto alcuna ragione valida per discostarsi dalle conclusioni del consulente.
Da ultimo, anche le censure sulla mancata liquidazione del danno estetico non sono fondate.
In primo luogo, nell'atto di citazione di primo grado non è specificamente allegato un danno estetico.
Inoltre, nell'esaminare i postumi ortopedici, il consulente fa chiaro riferimento ai “reliquati anatomici” nel cui alveo può ritenersi ricompreso il danno estetico (CTU dott. pag. 29) e il CTP, come Per_3 sopra evidenziato, nelle osservazioni alla CTU concorda con la quantificazione del danno biologico e non fa alcun cenno al danno estetico.
In ogni caso, l'assoluta genericità della contestazione non ne rende apprezzabile la fondatezza, in quanto non aggiunge alcuna valutazione medico legale, anche quantitativa, sul danno estetico. pagina 8 di 9 In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati, letta la nota spese, in dispositivo ex D.M. 55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna e la condanna alla rifusione a favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 12.154 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 30.9.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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