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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3162/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. MIGLIORE Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA), in [...] Controparte_1
12/12/1982 (Avv. ANELLO ERNESTO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 10/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 42/2025 del 16/01/2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) i coniugi convengono di comune accordo che la figlia minorenne, , sarà Per_1 affidata prevalentemente al padre, con collocamento presso l'abitazione dello stesso, poiché la madre , si è trasferita e vive in America;
Controparte_1
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere la figlia con sé ogni volta che la minore lo richiederà e ne avrà la necessità e se lo vorranno potrà andarla a trovare in America con le modalità che gli stessi coniugi di comune accordo stabiliranno, fermo restando che potranno videochiamarsi ogni giorno liberamente;
3) il figli , essendo maggiorenne sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i Per_2 tempi degli incontri con la madre;
4) per quanto riguarda le grandi festività, vacanze estive, natalizie e pasquali, queste saranno liberamente concordate dai coniugi;
5) la sig.r si farà carico di contribuire al mantenimento pro-quota di Controparte_1 entrambi i figli , minorenne, e maggiorenne non autosufficiente, versando Per_1 Per_2 la somma di € 150,00 mensili (€ centocinquanta/00) cadauno, da rivalutarsi annualmente ed aggiornarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i predetti figli secondo quanto indicato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, elaborate dal C.N.F. in data 29.11.2017;
6) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o contributo di mantenimento per sé stessi;
7) infine i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il sig. Parte_1 potrà richiedere all'INPS per conto dei figli l'assegno unico nella misura del 100% fino a che i figli raggiungano la maggiore età o comunque fino a quando ne avranno diritto”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 13/07/2002, da Parte_1 nato a [...], in data [...] e da , nata a [...] Controparte_1
(STATI UNITI D'AMERICA) in data 12/12/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.194, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, l'11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3162/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. MIGLIORE Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA), in [...] Controparte_1
12/12/1982 (Avv. ANELLO ERNESTO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 10/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 42/2025 del 16/01/2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) i coniugi convengono di comune accordo che la figlia minorenne, , sarà Per_1 affidata prevalentemente al padre, con collocamento presso l'abitazione dello stesso, poiché la madre , si è trasferita e vive in America;
Controparte_1
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere la figlia con sé ogni volta che la minore lo richiederà e ne avrà la necessità e se lo vorranno potrà andarla a trovare in America con le modalità che gli stessi coniugi di comune accordo stabiliranno, fermo restando che potranno videochiamarsi ogni giorno liberamente;
3) il figli , essendo maggiorenne sarà libero di scegliere in autonomia i modi ed i Per_2 tempi degli incontri con la madre;
4) per quanto riguarda le grandi festività, vacanze estive, natalizie e pasquali, queste saranno liberamente concordate dai coniugi;
5) la sig.r si farà carico di contribuire al mantenimento pro-quota di Controparte_1 entrambi i figli , minorenne, e maggiorenne non autosufficiente, versando Per_1 Per_2 la somma di € 150,00 mensili (€ centocinquanta/00) cadauno, da rivalutarsi annualmente ed aggiornarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i predetti figli secondo quanto indicato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, elaborate dal C.N.F. in data 29.11.2017;
6) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o contributo di mantenimento per sé stessi;
7) infine i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il sig. Parte_1 potrà richiedere all'INPS per conto dei figli l'assegno unico nella misura del 100% fino a che i figli raggiungano la maggiore età o comunque fino a quando ne avranno diritto”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 13/07/2002, da Parte_1 nato a [...], in data [...] e da , nata a [...] Controparte_1
(STATI UNITI D'AMERICA) in data 12/12/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.194, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, l'11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.