Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6426/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Ia sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei Giudici
dr. Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Dora Tagliafierro Giudice
dr.ssa Valeria Ferraro Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata alla decisione collegiale all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del 28.11.2024, nella causa iscritta al n. 6426/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dei medesimi in Nola, alla via Santa Chiara 12
QUERELANTE
E
, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Anastasia Giglio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
[...]
di Roma, elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_2
via Armando Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, che la rappresenta e difende
QUERELATA
pagina 1 di 6
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola. Controparte_3
avente ad OGGETTO: QUERELA DI FALSO
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela di falso Parte_1
avverso gli avvisi di ricevimento n° 635/103 (cronologico 09/1T/17329) e 636/103 ( cronologico
09/1T/17330) del 23/09/2013, concernenti la notifica degli avvisi di accertamento di cui alle cartelle pagamento impugnate dall'attore innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in particolare sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione dei predetti avvisi, né di aver sottoscritto le relative ricevute di ritorno.
Intervenuto il Pubblico Ministero, disposta CTU grafica ed acquisita documentazione, la scrivente, all'udienza del 28.11.2024, fatte precisare le conclusioni, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
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2.- Con la proposizione della odierna querela, impugna gli avvisi dianzi indicati Parte_1
nella misura in cui gli stessi attestano il ricevimento dei summenzionati avvisi di accertamento, da parte dell'odierno istante, alla data in esso indicata.
Diversamente da quanto sul punto sostenuto dalla convenuta , trattasi di Controparte_1
documento assistito da fede privilegiata, poiché, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale,
l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4,
comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso.
Esso, cioè, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata all'agente postale, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita pagina 2 di 6 dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione,
affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare, come nella specie, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale. Ed, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Nella notificazione a mezzo
del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso,
in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in
forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività
notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a
condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode
di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento
che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma
sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di
impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (cfr., Cassazione civile sez. VI,
03/09/2019, n.22058; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2015, n.16289)
Tanto premesso in ordine all'oggetto della proposta querela, deve essere disattesa l'eccezione volta a sostenere il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_4
alla luce del più che consolidato orientamento del supremo organo di nomofilachia, secondo il quale
“Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del
documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non
intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali
ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass. n.
330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n.
19281 del 17.07.2019). Sulla scorta di tale orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio,
deve pertanto affermarsi che la legittimazione passiva, rispetto alla odierna querela, spetti ad entrambi pagina 3 di 6 gli enti convenuti, in quanto interessati a far valere, nel giudio avente ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di cui si è dianzi dato conto, gli avvisi di ricevimento tacciati di falsità nella presente sede.
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3.- Passando al merito, ritiene il Tribunale che appaiono assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott.ssa nel proprio elaborato peritale depositato Persona_1
in data 20.2.2023, il quale oltre ad essere adeguatamente motivato sotto il profilo logico e scientifico,
non è stato in alcun modo sottoposto a critica dalle parti.
A tal proposito, deve rilevarsi ancora che la scrivente ha autorizzato lo svolgimento della CTU
grafologica sulla fotocopia degli avvisi (non avendo gli enti convenuti provveduto al deposito dell'originale) dal momento che, secondo la giurisprudenza pacifica di legittimità (così Cass. ord. n.
32219/2018), è ammissibile la querela di falso contro la fotocopia di un documento di cui non sia stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale ai sensi dell'articolo 2719 c.c., come nella specie.
Orbene, il consulente d'ufficio ha ritenuto che la firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento per cui è causa non è stata vergata da valorizzando numerosi elementi di Parte_1
diversità tra la firma autografa di quest'ultimo e quella da verificare, tali da indurre a concludere per la diversa provenienza di quest'ultima.
In particolare, ha osservato il CTU, che “Dal punto di vista ottico le firme in verifica non hanno
neppure un'apparente similarità esteriore con le firme in comparazione, la prima si caratterizza in un
filo grafico destrutturato senza scansione di lettere;
le dimensioni delle lettere sono irregolari e
finiscono per destrutturarsi. Le scritture in comparazione invece si caratterizzano dalla presenza di
ricombinazione, talvolta con legamenti a “pince”; ogni gesto è funzionale al collegamento con la
lettera successiva, ciò favorisce la rapidità e la personalizzazione del tracciato, che si anima di vitalità
Parte e dinamismo grafico. Nel grafismo del sig. permangono delle costanti, con alto valore
identificativo, che non si riscontrano affatto nelle firme in verifica. Le costanti sono state riscontrate
altresì nella redazione del saggio grafico. La direzione, l'inclinazione, la dimensione, la forma, la
Parte velocità con la quale veniva eseguito il grafismo del sig. è stato sempre lo stesso anche se
pagina 4 di 6 realizzato in posizione diversa (seduto ed in piedi), velocemente o lentamente, su rigo di base o sotto richiesta di dissimulazione”.
Da quanto fin qui rilevato ed esposto, per la quantità e qualità delle differenze riscontrate,
appare evidente che le grafie contestate non appartengono al medesimo soggetto scrivente che ha vergato invece l'autografia disponibile: esse mostrano infatti tali e chiare difformità grafomotorie,
morfologico-strutturali e dinamico-gestuali che si può senza alcun dubbio affermare che non sono state vergate dalla medesima mano.
La querela di falso deve pertanto essere accolta, e, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., in attuazione del disposto dell'art. 537 c.p.p., occorre ordinare, all'eventuale passaggio in giudicato della presente pronuncia ( art. 227 c.p.c.), la cancellazione dagli avvisi di ricevimento per cui è causa della firma apposta in calce e riferita all'attore Parte_1
Quanto, da ultimo, alle spese processuali (comprese quelle di CTU), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nola - I sezione civile – definitivamente pronunziando sulla querela di falso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la querela di falso, e per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposta da
[...]
in calce gli avvisi di ricevimento n° 635/103 (cronologico 09/1T/17329) e 636/103 Pt_1
(cronologico 09/1T/17330) del 23/09/2013;
b) ordina (subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza) ai sensi degli artt.
226 c.p.c. e 537 c.p.p. la cancellazione della firma apposta in calce ai documenti dichiarati falsi mediante annotazione a margine del documento;
c) condanna gli enti convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.809, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Nola, il 10 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Ferraro dott.ssa Vincenza Barbalucca
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