Accoglimento
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/09/2025, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07227/2025REG.PROV.COLL.
N. 08770/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8770 del 2024, proposto da
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.L.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Aldo Loiodice, Giovanni La Fauci, Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
Serenissima Ristorazione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 216/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.L.E.M. S.r.l. e di Serenissima Ristorazione S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2018, S.L.E.M. s.r.l. (di qui in poi S.L.E.M.) ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, l’aggiudicazione disposta dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (di qui in poi AOR San Carlo) in favore di Serenissima Ristorazione S.p.a. (di qui in poi Serenissima), nella procedura per l’affidamento del “ Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’AOR San Carlo, dell’IRCCS CROB, dell’ARDSU ”, Lotto n. 3, contestando l’indisponibilità giuridica ovvero, in alcuni casi, l’inidoneità, dei centri di cottura esterni ed emergenziali indicati dall’aggiudicataria nella propria offerta tecnica.
In particolare, le censure della società ricorrente si sono appuntate sulla illegittima previsione, nell’offerta dell’aggiudicataria, dell’utilizzo di due centri di cottura esterni (siti in Tito ed in Rivello) e di cinque centri di cottura alternativi o d’emergenza (siti in Potenza, Melfi, Pescopagano, Villa d’Agri e Lagonegro), diversi da quelli interni alle strutture ospedaliere, a fronte della previsione del Capitolato tecnico di gara secondo cui “ I pasti cotti, crudi, caldi e freddi da distribuire presso le strutture ospedaliere interessate dovranno essere preparati e confezionati presso un centro di cottura esterno, nella disponibilità della Ditta appaltatrice al momento della stipula del contratto, dedicato alla produzione, preparazione e confezionamento di pasti da asporto (…) ” (art. 13.1), e “ Ove l’esecutore del servizio per ragioni di emergenza sia impossibilitato ad utilizzare i centri di cottura interni e/o esterni dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio, mediante un centro di cottura alternativo, preventivamente individuato dalla Ditta appaltatrice, che abbia caratteristiche similari a quelli di cui all’art. 13.1, per caratteristiche tecniche, igienico-sanitarie e per i tempi di percorrenza ” (art. 13.3-Centri cottura alternativi, locali, impianti ed attrezzature).
2. Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza n. 371 del 16 aprile 2019, ha respinto il ricorso. La decisione è stata confermata in grado di appello dalla sentenza 1 gennaio 2020, n. 249, con la quale questa Sezione ha ritenuto che, alla data di presentazione dell’offerta, il centro di cottura esterno non dovesse essere già predisposto per l’esecuzione, risultando sufficiente che ne fosse stata attestata la disponibilità al momento della stipula del contratto, così come previsto anche per i centri di cottura alternativi.
3. A seguito di tali pronunce, l’AOR. San Carlo, data 15 giugno 2020, ha stipulato il contratto con l’aggiudicataria Serenissima, già affidataria del servizio in via d’urgenza nell’anno 2019.
4. Con nota datata 3 giugno 2020, S.L.E.M. ha diffidato la stazione appaltante al compimento della verifica dei requisiti di esecuzione, con particolare riguardo alla disponibilità dei centri di cottura da parte dell’aggiudicataria, ma l’AOR San Carlo non ha riscontrato tale diffida.
5. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, S.L.E.M. ha introdotto un successivo giudizio avverso il silenzio, dichiarato inammissibile per carenza di interesse dal T.a.r. per la Basilicata con la sentenza n. 151 del 2021.
6. Tale decisione è stata riformata in grado di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1283, con la quale è stato dichiarato l’obbligo dell’Azienda Ospedaliera intimata di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’aggiudicataria.
7. In esecuzione del decisum , l’Azienda Ospedaliera ha adottato la deliberazione del Direttore generale n. 2022/765 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto “ ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 1283/2022 ”, con la quale ha affermato di aver acquisito dalla società Serenissima la documentazione integrativa inerente i centri di cottura esterni e di emergenza dichiarati in sede di gara, accertandone il possesso in capo all’aggiudicataria in data anteriore alla stipula del contratto (avvenuta in data 15 giugno 2020).
8. Tale determinazione è stata, a sua volta, impugnata in sede giurisdizionale da S.L.E.M., che ha contestato la tardività della verifica dei requisiti di esecuzione, compiuta successivamente, e non invece antecedentemente, alla stipula del contratto di affidamento del servizio per cui è causa, considerato altresì che la stipula del contratto era avvenuta in data 15 giugno 2020, ben oltre il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (risalente al 19 novembre 2018), come sancito dall’art. 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016, dovendosi la verifica dei requisiti di esecuzione compiersi con riferimento alla situazione esistente a quest’ultima data o, al più, a quella di immissione in via d’urgenza nel servizio (avvenuta nel 2019).
9.Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza n. 133, del 28 febbraio 2023, ha respinto il ricorso, ma la decisione è stata riformata in grado di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6074, con la quale è stato stigmatizzato l’irragionevole ed immotivato ritardo nell’approntamento dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto e nelle verifiche da parte della stazione appaltante.
Tale ultima decisone ha in particolare statuito che, sebbene i requisiti di esecuzione dovevano essere posseduti “ al momento della stipula del contratto ”, tale momento, unitamente alla presupposta verifica dei requisiti, non poteva essere protratto irragionevolmente ed ingiustificatamente rispetto al termine ordinatorio di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Ciò posto, il Collegio non ha mancato di rilevare la sussistenza di criticità e di difficoltà concernenti l’effettiva e regolare disponibilità, in capo alla società aggiudicataria, di uno o più dei centri di cottura promessi in gara, risultando dagli atti di causa che al tempo della stipula del contratto (giugno 2020) il centro di cottura esterno ordinario di Tito, indicato in offerta quale centro principale per la preparazione dei pasti per il presidio dell’AOR San Carlo, non era stato ancora attivato; così come il servizio per i presìdi di Lagonegro, Melfi e Villa D’Agri era proseguito, con i precedenti gestori, in virtù di successivi provvedimenti sino a tutto il 24 giugno 2020.
Disposto, per tali ragioni, l’annullamento della determina del Direttore generale dell’AOR di Potenza n. 2022/00765 del 4 luglio 2022, il Collegio ha respinto la richiesta di dichiarare inefficace il contratto e di disporre il subentro di S.L.E.M. nell’esecuzione, tenuto conto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., dello stato di esecuzione del contratto e delle oggettive difficoltà di subentro, anche sul piano della continuità dei servizi erogati.
11. All’esito di tale articolata vicenda contenziosa, S.L.E.M. ha adito il T.a.r. per la Basilicata formulando apposita richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c. 5 c.p.a., diretta al conseguimento del ristoro dei pregiudizi conseguenti alla condotta antigiuridica della stazione appaltante, come dimostrata dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6074/2023.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, per effetto della condotta dilatoria ed ostruzionistica della stazione appaltante, la società era stata privata della possibilità di conseguire l’aggiudicazione, che l’Amministrazione non avrebbe potuto negarle, previa revoca nei confronti della controinteressata.
12. Il T.a.r. ha parzialmente accolto la domanda, ritenendo il danno ingiusto provato, sulla base della illegittimità dell’attività amministrativa diretta alla contrattualizzazione del servizio ed alla verifica dei requisiti di esecuzione del contratto in capo alla società aggiudicataria, acclarata in sede giudiziaria, siccome immotivatamente tardiva ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016.
Il danno patito è stato conseguentemente riconosciuto sub specie di pregiudizio da perdita di chance di conseguire l’aggiudicazione, non potendosi statuire con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, la società ricorrente sarebbe risultata, a sua volta, aggiudicataria della commessa e non potendosi rinvenire un vincolo conformativo nella sentenza di annullamento dell’aggiudicazione.
Ritenuto sussistente, in ragione della succitata tardività nelle verifiche spettanti alla stazione appaltante, anche l’elemento soggettivo della colpa d’organizzazione, il T.a.r. ha riconosciuto, a titolo di lucro cessante, l'utile che la società ricorrente avrebbe conseguito in ragione dell'esecuzione del rapporto contrattuale nel quale sarebbe presumibilmente subentrata, in quanto seconda classificata, qualora l’Amministrazione non avesse illegittimamente ritardato la stipula del contratto e la verifica dei requisiti di esecuzione in capo all’aggiudicataria, parametrato al 7% del valore dell’offerta, decurtato del valore ritraibili dall’aggiudicazione del lotto n. 2, affidato ed eseguito da S.L.E.M. per effetto del vincolo di aggiudicazione previsto dal bando.
Peraltro il T.a.r ha riconosciuto alla ricorrente il c.d. danno curricolare, stimato in via equitativa nell’1% dell’importo dell’appalto, detratto quello relativo al lotto n. 2 della procedura di gara, applicando una decurtazione complessiva sul lucro cessante pari al 30%.
Il T.a.r. ha invece negato la sussistenza di profili risarcitori a titolo di danno emergente, ed ha disposto che alla quantificazione del danno si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 34, co. 4, cod. proc. amm., in considerazione del tempo trascorso e della complessità dei calcoli da effettuare.
13. Con atto di appello ritualmente notificato e depositato, oggetto del presente giudizio, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha impugnato la decisione, affidando il gravame a 6 articolati motivi di censura.
13.1. Con il primo ordine di motivi, l’appellante ha reiterato l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, sul presupposto che mai vi sarebbe stato l’annullamento dell’aggiudicazione, né l’accertamento della carenza dei requisiti di aggiudicazione nello spatium temporis intercorrente tra l’aggiudicazione e il contratto, mentre il primo giudice si era pronunciato come se l’aggiudicazione fosse stata annullata.
13.2. Con il secondo motivo, la stazione appaltante ha contestato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno, deducendo che nella sentenza di questa sezione n. 6074 del 2023 non è contenuto alcun accertamento in relazione alla carenza dei requisiti di esecuzione in capo a Serenissima, non sussistendo peraltro l’elemento del danno, vieppiù ingiusto. L’AOR San Carlo avrebbe infatti effettuato esattamente l’operazione di verifica sollecitata dal decisum , accertando la sussistenza dei requisiti di esecuzione, in ordine ai quali non esisteva alcuna decisione demolitoria.
L’effettuazione delle verifiche di competenza da parte dell’AOR San Carlo avrebbe altresì escluso anche eventuali profili di negligenza o imperizia e, dunque, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, la cui azione era stata ritardata dal lungo contenzioso in corso, coinciso in parte anche con il periodo dell’emergenza pandemica.
13.3. Con il terzo mezzo l’appellante ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita ed i pregiudizi lamentati da S.L.E.M., poiché la chance riconosciuta e ristorata dal primo giudice non poteva ritenersi concreta, non essendovi alcun accertamento in ordine alla meritevolezza dell’aggiudicazione in favore di S.L.E.M., essendosi la sentenza del Consiglio di Stato limitata ad accertare l’ingiustificato ritardo in ordine alla stipula del contratto e alle presupposte attività di verifica dei requisiti di esecuzione.
13.4. Con il quarto motivo, l’appellante è tornata a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, in assenza di qualsivoglia accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita, derivante dalla reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione.
13.5. Con il quinto mezzo, l’AOR San Carlo ha dedotto l’insussistenza del danno sub specie di lucro cessante, risultando la percentuale di utile indicata da S.L.E.M. e riconosciuta dal T.a.r. oggetto di contestazione, non avendo peraltro S.L.E.M. fornito la prova di non aver potuto utilizzare le maestranze e mezzi in quanto tenuti a disposizione per la commessa, e risultando in ogni caso essa aggiudicataria di un altro lotto di cui è stata esecutrice (non potendo aggiudicarsene più d’uno in virtù del vincolo di aggiudicazione previsto dal bando).
13.6. Infine, con il sesto motivo, l’appellante ha contestato il riconoscimento del danno curriculare, per assenza di prova.
14. Si è costituita S.L.E.M., eccependo in via preliminare la tardività dell’appello, in quanto proposto nei sei mesi dalla pubblicazione dalla sentenza, e non nei 120 giorni previsti dall’art. 120 c.p.a.
Nel merito, S.L.E.M. si è opposta all’appello, istando per la conferma della decisione impugnata.
15. Si è costituita Serenissima, aderendo alle deduzioni e richieste formulate dall’appellante.
16. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
17. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività formulata da S.L.E.M.
Quest’ultima ha invero adito il T.a.r. per la Bsilicata ai sensi dell’art. 30 c. 5 c.p.a., per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme del codice dei contratti pubblici e degli atti di gara accertata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6074/2023, introducendo un giudizio di stampo risarcitorio esitato in una decisione che l’Amministrazione ha conseguentemente impugnato entro il termine ordinario di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, non venendo in rilievo il termine dimezzato per il rito in materia di appalti di cui all’art. 120 c.p.a.
18. Nel merito l’appello è fondato solo limitatamente alle statuizioni del T.a.r. concernenti il riconoscimento del cd. “danno curriculare” in favore di S.L.E.M., mentre risultano infondate tutte le rimanenti censure formulate dalla Stazione appaltante, con conseguente conferma della sentenza in parte qua .
19. Osserva il Collegio che il T.a.r., con la decisione impugnata, ha correttamente individuato l’oggetto della condanna risarcitoria nella perdita di chance di conseguire l’aggiudicazione (e non nella mancata aggiudicazione tout court ) determinata dal comportamento ondivago e comunque illegittimo della stazione appaltante.
19.1. In tema di risarcibilità della chance di conseguire l’aggiudicazione, la giurisprudenza ha chiarito che " La risarcibilità della "chance" di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la "chance" di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. St., Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147); pertanto "per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una "chance" è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta " (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6465, 11 luglio 2018, n. 4225, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762, secondo cui, in particolare, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento).
19.2. Nel caso di specie, S.L.E.M., seconda graduata nella procedura di gara, ha agito in giudizio non già per ottenere il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione nella procedura sopra emarginata, ma per far valere il danno derivante dalla lesione delle possibilità di conseguire l’aggiudicazione, rese concrete ed attuali in ragione del collocamento in graduatoria, ed emerse a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza di questa Sezione n. 6074/2023, che ha annullato la determina del Direttore generale dell’AOR di Potenza n. 2022/00765 del 4 luglio 2022, con la quale l’offerta di Serenissima era stata ritenuta congrua, ora per allora, in relazione alla disponibilità in capo a quest’ultima dei centri di cottura dichiarati in offerta.
Ciò non vuol dire che, per effetto della citata sentenza, sicuramente S.L.E.M. avrebbe conseguito l’aggiudicazione, ma significa che avrebbe avuto concrete chance di farlo, in qualità di seconda graduata, in ragione delle criticità e delle difficoltà concernenti l’effettiva e regolare disponibilità, in capo alla società aggiudicataria, di uno o più dei centri di cottura promessi in gara.
Dette criticità, è bene precisarlo, non concernono solamente il ritardo con il quale la stazione appaltante ha approntato i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto ed ha eseguito le verifiche di propria competenza (peraltro solo genericamente giustificate dalla parte appellante e da quella controinteressata facendo riferimento al protrarsi del contenzioso, alle problematiche interne all’ospedale di Potenza, nonché alla sopravvenuta pandemia da Covid-19), quanto piuttosto (e soprattutto) la dimostrata indisponibilità, in capo a Serenissima, all’atto della stipula del contratto, dei centri di cottura promessi in offerta (in particolare quello sito in Tito, indicato in offerta quale centro di cottura principale per la preparazione dei pasti e sostituito di fatto con altro, non indicato in offerta).
19.3. Tali circostanze fattuali, pacifiche tra le parti, anche se differentemente giustificate soprattutto dalla controinteressata, sono sufficientemente caratterizzate e pertanto idonee a dimostrare che, all’atto della stipula del contratto, l’aggiudicataria non era nella condizione di assicurare quanto promesso in sede di offerta; senonché, la circostanza che tale incapacità sia stata accertata solo successivamente (e segnatamente solo a seguito del nutrito contenzioso di cui si è dato atto, culminato con la più volte citata sentenza di questa Sezione n. 6074/2023), unitamente alla decisione del Collegio giudicante di non disporre il subentro di S.L.E.M. nell’aggiudicazione e nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ha di fatto privato anche a posteriori S.L.E.M. della possibilità di conseguire l’utilità avuta di mira ( id est l’aggiudicazione), rispetto alla quale tuttavia la stessa poteva vantare concrete e rilevanti possibilità di conseguimento, attesa la collocazione utile in graduatoria, che la società avrebbe potuto far valere se solo l’Amministrazione non fosse incorsa nei sopraevidenziati ritardi ed avesse correttamente eseguito le verifiche di propria competenza.
19.4. Risulta, pertanto, perfettamente integrato lo schema del danno da perdita di chance, collegato alla dimostrazione presuntiva, ma pur sempre ancorata a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, della sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto, nonché della prova in concreto dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta (cfr. ex multis , Cons. St., sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6465; id. 11 luglio 2018, n. 4225; id., sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907; id., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762).
19.5. Nessun dubbio, pertanto, può residuare sulla sussistenza di una posizione di vantaggio risarcibile (chance) in capo a S.L.E.M., né sul nesso causale tra il comportamento dell’Amministrazione e la lesione di questa posizione di vantaggio, in ragione della condotta antigiuridica e colpevole dell’AOR San Carlo accertata con la più volte citata sentenza n. 6074/2023 di questa Sezione (elemento, quest’ultimo, che peraltro si appalesa anche di superflua dimostrazione atteso che, come correttamente affermato nella decisone impugnata, la responsabilità della stazione appaltante in relazione al danno ingiusto da mancata aggiudicazione o di perdita di chance di conseguire l’aggiudicazione di una commessa pubblica ha natura oggettiva e non necessità di ulteriori indagini in punto di colpevolezza).
20. Fermo quanto precede, devono ulteriormente respingersi le deduzioni dell’appellante (agitate anche da Serenissima nella memoria conclusionale), relative alla valenza interruttiva del nesso causale attribuita all’operare del vincolo di aggiudicazione di non più di un lotto per ogni operatore economico, essendo S.L.E.M. risultata aggiudicataria del Lotto n. 2.
E’ facile obiettare al riguardo che, sulla base di quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare, il lotto n. 3, per cui è causa, ha un valore superiore a quello del lotto n. 2 (aggiudicato ed eseguito da S.L.E.M.); pertanto, quest’ultima avrebbe verosimilmente optato per l’esecuzione del lotto più conveniente, rinunciando a quello di importo inferiore, se avesse conseguito l’aggiudicazione del primo.
La presenza del vincolo di aggiudicazione, peraltro, se pur non può avere alcun effetto di elisione del nesso causale, è stata correttamente e prudentemente considerata dal T.a.r. nella sentenza impugnata, per limitare l’entità del risarcimento in misura corrispondente al quantum conseguito a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, relativamente al Lotto n. 2.
21. Non colgono poi nel segno le deduzioni formulate dalla parte appellante e dalla controinteressata in relazione al quantum risarcitorio, atteso che, da un lato, l’Amministrazione non ha contestato con argomentazioni puntuali, né in primo né in secondo grado, le allegazioni ed i calcoli posti da S.L.E.M. a fondamento della propria pretesa, e che, dall’altro, la controinteressata si è limitata a ritenere il dato esposto dalla ricorrente in primo grado non plausibile, comparandolo con l’utile da essa ritratto dalla commessa, ponendo in essere un raffronto certo eccentrico e privo di reale valenza dimostrativa.
22. L’appello dell’Amministrazione risulta al contrario fondato limitatamente alle censure relative al riconoscimento del cd. danno curriculare.
22.1. Richiamando le considerazioni sopra espresse in relazione al vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex speciali s, deve osservarsi che S.L.E.M. si è aggiudicata ed ha eseguito l’appalto in relazione al Lotto n. 2, arricchendo conseguentemente il proprio curriculum in relazione alla gara de qua , non potendo, per l’operare del vincolo, pretendere l’aggiudicazione di più di un lotto. Peraltro S.L.E.M., in relazione al danno curriculare, non ha assolto l’onere della prova, che secondo la granitica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato incombe sull’operatore economico che lamenta il mancato arricchimento della propria esperienza curriculare.
Anche per il c.d. danno curricolare, infatti, il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante e dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (si confronti, a tale ultimo riguardo, Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2023, 9755, secondo cui “ In generale, il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione S. (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803).
Il tutto vale sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto rispetto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare ( cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689 e 7 novembre 2022, n. 9785) ”.
22.2. Invero S.L.E.M. nel primo e nel secondo grado di giudizio, in disparte deduzioni generiche, non ha assolto al proprio onere probatorio al riguardo e, pertanto, la richiesta deve essere respinta.
23. Per queste ragioni, l’appello deve essere accolto solo in relazione alle censure afferenti al riconoscimento della posta risarcitoria relativa al cd. danno curriculare, in relazione alla quale nulla è dovuto dall’AOR San Carlo a S.L.E.M., dovendo la sentenza impugnata essere confermata in tutte le rimanenti statuizioni.
24. Le spese del doppio grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO