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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57781/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CIRILLO SABINA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2023 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 16.03.1997 in Roma, precisando che dall'unione erano nati i figli (n. il 14/04/1999); (n. il 01/11/2002) e (n. il Per_1 Per_2 Per_3
20/09/2006) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati;
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al coniuge.
non si costituiva in giudizio e pertanto non poteva essere esperito CP_1 il tentativo di conciliazione e con provvedimento del 10.04.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
1 Con ordinanza del 30.04.2024, il G.D. pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti riservando all'esito degli approfondimenti disposti le statuizioni di carattere economico.
All'udienza del 26.03.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione ed il Giudice dato atto, riservava la decisione al Collegio sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Rinvia la causa per gli adempimenti di cui all'ordinanza in data 01.04.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 16.03.1997; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto 00082, parte
II, serie A02); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 01.04.2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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