Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2025, proposto da AR SA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
relativo alla sentenza n. 1823/24 Tribunale di AN-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1013/22 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 13 marzo 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3699/24 del 5 luglio 2024 del Tribunale di AN – Sezione Lavoro.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sebbene ritualmente intimato, si è costituito formalmente in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 14 ottobre 2024, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro funzionario del Ministero in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
b) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro funzionario del Ministero in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO