Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01981/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, proposto da
MA AD ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.35542 del 22.12.2021, recante il diniego dell'istanza 16.7.2021 di mantenimento annuale dello stabilimento balneare;
- del relativo preavviso di rigetto reso con nota prot. 33473 del 3.12.2021;
- del presupposto parere negativo dell'Ufficio Urbanistica del 1.12.2021 prot. n.33262;
- dell'ordinanza di demolizione n.2 del 12.1.2022; ove occorra, del verbale di sopralluogo del 11.1.2022 (prot. n.922 del 12.1.2022);
e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art.1 comma 246 L. n.145/2018 ovvero ex art.103 co.2 D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture costituenti lo stabilimento balneare Lido dei Pirati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la sig.ra ZI è titolare della struttura balneare denominata “Lido dei Pirati” nel Comune di Porto Cesareo, costituita da chiosco bar, servizi igienici e spiaggia attrezzata e parcheggio;
- la ricorrente provvede ogni anno a montare le proprie strutture previa presentazione di una Scia edilizia a valenza stagionale;
- con istanza in data 16.7.2021 la ricorrente ha richiesto il rilascio di un permesso di costruire per il mantenimento annuale dello stabilimento balneare;
- con provvedimento prot. 0035542 del 22.12.2021, il SUAP ha rigettato l’istanza di p.d.c. in ragione delle risultanze del parere in data 1.12.2021, con cui l’Ufficio Urbanistica aveva ritenuto che “ Posto in evidenza che l'area di terreno, secondo il P,U.G. vigente - Parte Strutturale - ricade nel "Contesto Rurale a Prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico - art. 2.5.3.3 delle N.T.A." ove ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3 "Sono consentite le attività connesse alla balneazione ed attività e strutture connesse alla pesca ed al diportismo nautico" e punto 7 "Nelle aree adiacenti il demanio marittimo è consentita in aree libere da vegetazione l'installazione di chioschi in legno a carattere stagionale (solo mesi estivi), di dimensioni minime atti destinati alla vendita di bibite, gelati, ecc., da rimuovere obbligatoriamente a fine estate, realizzati con modalità costruttive che non comportino modificazione dello stato dei luoghi e ne consentano la facile rimozione." Mentre - Parte Programmatica - è tipizzata come "Zona di Salvaguardia e di Interesse Ambientale — art. 3.2.3.3 delle N.T.A. "; Ritenuto che la richiesta, pur avendo ad oggetto, secondo il progetto presentato, l'installazione di manufatti in legno, connessa alla balneazione, eseguita con modalità costruttive che non comportano modificazione dello stato dei luoghi e ne consentono la facile rimozione, è, con riguardo alla richiesta di mantenimento per l'intero anno, formulata in contrasto con la evidenziata disposizione di cui al punto 7 dell'art. 2.5.3.3 delle N.T.A. che ammette la permanenza "solo mesi estivi" della predette installazioni ”;
- al diniego ha fatto seguito l’ordinanza n. 2 del 12.1.2022, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, vista la clausola di stagionalità e rilevata presenza delle strutture alla data del 11.1.2022, ne ha ingiunto la “ demolizione/smontaggio con ripristino dello stato dei luoghi preesistente entro 90 giorni dalla notifica ”;
Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- non è conferente il “riferimento che l’Ufficio fa al punto 7) del citato art.2.5.3.3. per desumere e sostenere il vincolo di stagionalità delle strutture balneari, posto che … un simile vincolo appare apertis verbis apposto ai soli chioschi-bar per la vendita di gelati e bibite”;
- “avendo il Comune intimato addotto nel parere urbanistico del 1.12.2021 previsioni di PUG ostative al solo mantenimento annuale dello stabilimento, e non già al suo insediamento stagionale, la pratica della sig.ra ZI avrebbe potuto e dovuto essere istruita e positivamente definita (quantomeno) in parte qua , ossia provvedendo al rilascio di un permesso di costruire con prescrizione e clausola di stagionalità”;
- “l’ordine di smontaggio dello stabilimento balneare al 31.10.2021 non avrebbe potuto comunque essere legittimamente impartito in ragione di quanto previsto dall’art.1 comma 246 della L. n.145/2018 e/o dall’art.103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii”;
- l’ordinanza di demolizione n. 2 del 12.1.2022 è altresì illegittima per violazione dell’art.103 comma 2 del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, così come modificato con successivo D.L. n.125/2020 convertito con L. n.159/2020;
- “l’omesso smontaggio di strutture balneari al termine della stagione estiva in presunta violazione di una clausola di stagionalità non configura la fattispecie astratta di cui dell’art. 31 del DPR. n.380/2001”;
Rilevato altresì che con ordinanza n. 154/2022 questo TAR ha accolto l’istanza cautelare e per l’effetto ha sospeso l’efficacia della ordinanza di demolizione, assumendo che “- secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, «l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture» (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale, eventualmente anche per come ‘estesa’ fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018.
- lo stato di emergenza era da ultimo prorogato, con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.
- nella specie sussistono dunque i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare nei limiti di cui in motivazione ”;
Considerato che:
- l’ordinanza di rimozione delle strutture è illegittima per tutte le ragioni esposte con l’ordinanza cautelare che, in questa sede, meritano di essere confermate;
- quanto al diniego della istanza di mantenimento, si osserva che la relativa decisione è stata assunta dal Comune in applicazione del punto 7 dell’art. 2.5.3.3 delle N.T.A. del P.R.G. (Contesto Rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico), a mente del quale “ 7. Nelle aree adiacenti il demanio marittimo è consentita in aree libere da vegetazione l’installazione di chioschi in legno a carattere stagionale (solo mesi estivi), di dimensioni minime atti destinati alla vendita di bibite, gelati, ecc., da rimuovere obbligatoriamente a fine state, realizzati con modalità costruttive che non comportino modificazione dello stato dei luoghi e ne consentano la facile rimozione ”;
- la norma prescrive la stagionalità delle strutture con esplicito ed esclusivo riferimento ai chioschi in legno per la vendita di bibite e gelati;
- è quindi ben evidente che il Comune è incorso nella falsa applicazione del punto 7 dell’art. 2.5.3.3 delle N.T.A. del P.R.G., non avendo il relativo precetto alcuna attinenza con il (né comunque alcuna rilevanza ostativa rispetto al) mantenimento annuale delle strutture balneari;
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, con l’obbligo del Comune di rideterminarsi sulla istanza di mantenimento all’esito della riedizione del relativo procedimento;
Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica l’irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota prot. n. 35542 del 22.12.2021 e l'ordinanza di demolizione n. 2 del 12.1.2022.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO