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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 11 settembre 2025, iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari di volonta- ria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
nato a Dennery, in [...], il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Magliano Sabina (RI), alla P.zza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bonamici che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 29 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio ci- vile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 settembre 2009 hanno contratto matrimonio civile nel comune di Castries, a Santa Lucia, successivamente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Mazzano Romano (RM), parte II, serie C, n. 1; che dalla loro unione è nato il figlio a Roma il 9 agosto 2011; che la prose- Persona_1
cuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minor viene affidato ad entrambi i genitori secondo Persona_1
i principi dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto per il padre di prelevarlo dall'abitazione materna ogni settimana per vederlo e tenerlo con sé anche durante le festività ed il periodo estivo, a suo piacimento, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore, pre- vio accordo con la signor e preavviso, anche telefonico o per Parte_1
messaggio ed in caso di disaccordo: a) il minore trascorrerà, con il padre, due fine settimana alternati e precisamente, la giornata del sabato, a partire dalle ore 9,00 o dal diverso orario dell'uscita da scuola, sino alle ore 21,00 della domenica, anche con pernotto;
b) facoltà per il padre di avere con sé il figlio minore, compatibil- mente con i propri impegni lavorativi e scolastici del minore, anche due giorni in- frasettimanali, previa comunicazione da inviare alla madre almeno il giorno prece- dente;
c) durante le festività natalizie dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1
l'anno successivo;
d) durante le festività pasquali anche per tre giorni consecutivi previo preavviso, anche telefonico o per messaggio;
e) il padre potrà portare il figlio minore in vacanza con sé, durante i mesi estivi (giugno, luglio, agosto settembre)
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
fino a quattro settimane anche non consecutive, sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione scritta alla madre del relativo periodo, entro dieci giorni prima di ciascun prelievo.
3) La casa coniugale, sita in Civita Castellana (VT) via Rio Fratta n. 54 viene asse- gnata alla moglie con tutti i mobili, che la arredano ed il signo trasfe- Parte_2
rirà la sua residenza in altra abitazione, entro quindici giorni dalla emananda sen- tenza.
4) Il signo verserà alla signor , a titolo di contri- Parte_2 Parte_1
buto per il mantenimento del figlio minore, la somma di € 300, 00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie per il figlio minore, ivi comprese quelle per l'abbiglia- mento e scolastiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi, verranno sud- divise tra le parti nella misura del 50 % ciascuno.
6) I coniugi hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la de- finizione del suddetto accordo gli obblighi di cui al punto 7), che segue, con conse- guente richiesta di usufruire del trattamento tributario riservato alle operazioni po- ste in essere in ottemperanza delle disposizioni adottate in sede di separazione per- sonale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1981 anche tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999.
7) Ai fini della sistemazione patrimoniale tra i coniugi, il signor , si Parte_2
obbliga a trasferire, entro sei mesi dall'annotazione dell'emananda sentenza di se- parazione personale dei coniugi presso il competente Ufficio dei Registri dello Stato
Civile, a favore della signora , che a titolo di corrispettivo per Parte_1
detto trasferimento si obbliga a versare al momento della stipula dell'atto notarile la somma di € 14.000,00 (€ quattordicimila virgola zero zero), i suoi diritti pari ad un mezzo (½) di piena proprietà sul seguente bene immobile: porzione pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
immobiliare, sita in Comune di Civita Castellana (VT) via Rio Fratta n. 54 e preci- samente: porzione di fabbricato ad uso abitazione, contraddistinto con il numero interno tredici di catastali vani cinque e mezzo, al piano quarto, con annesso locale ripostiglio al piano primo sottostrada, il tutto confinante con vano scale, detta via
Rio Fratta, rampa d'accesso ai garage, sottostante proprietà (l'abita- CP_1
zione), corridoio condominiale, terrapieno, sovrastante propriet (il CP_2
ripostiglio), salvo altri e più esatti, detta porzione immobiliare risulta riportata nel
Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 35 subalterno 13, via Rio Fratta, piano 4
– S1, categoria A/4, classe 1, vani 5, 5, R.C. € 244, 28, intestata in ditta al signor
; il tutto meglio descritto nell'atto pubblico di compravendita per notaio CP_3
in data 27/10/2015 Rep. 33.118. Persona_2
8) La signor si impegna, altresì, a pagare l'intera rata di mutuo Parte_1
contratto con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., con “contratto di mutuo” per notai in data 24/5/2017 Rep. 34910 dal momento Persona_2
dell'atto di trasferimento a suo favore dei diritti pari ad un mezzo (½) dell'immobile, descritto al punto 7), che precede.
9) L'autovettura, targa FV556HM, di proprietà della signora Parte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità ed il signor non ha nulla a CP_4
pretendere.
10)Gli assegni familiari per il figlio minor verranno percepiti Persona_1
dalla signor . Parte_1
11) I coniugi sin da ora dichiarano di fare acquiescenza alle emanande sentenze di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile.
12) I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Mazzano Romano (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 11 settembre 2025, iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari di volonta- ria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
nato a Dennery, in [...], il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Magliano Sabina (RI), alla P.zza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bonamici che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 29 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio ci- vile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 settembre 2009 hanno contratto matrimonio civile nel comune di Castries, a Santa Lucia, successivamente trascritto nei registri dello stato civile del comune di Mazzano Romano (RM), parte II, serie C, n. 1; che dalla loro unione è nato il figlio a Roma il 9 agosto 2011; che la prose- Persona_1
cuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minor viene affidato ad entrambi i genitori secondo Persona_1
i principi dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto per il padre di prelevarlo dall'abitazione materna ogni settimana per vederlo e tenerlo con sé anche durante le festività ed il periodo estivo, a suo piacimento, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore, pre- vio accordo con la signor e preavviso, anche telefonico o per Parte_1
messaggio ed in caso di disaccordo: a) il minore trascorrerà, con il padre, due fine settimana alternati e precisamente, la giornata del sabato, a partire dalle ore 9,00 o dal diverso orario dell'uscita da scuola, sino alle ore 21,00 della domenica, anche con pernotto;
b) facoltà per il padre di avere con sé il figlio minore, compatibil- mente con i propri impegni lavorativi e scolastici del minore, anche due giorni in- frasettimanali, previa comunicazione da inviare alla madre almeno il giorno prece- dente;
c) durante le festività natalizie dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al 6/1
l'anno successivo;
d) durante le festività pasquali anche per tre giorni consecutivi previo preavviso, anche telefonico o per messaggio;
e) il padre potrà portare il figlio minore in vacanza con sé, durante i mesi estivi (giugno, luglio, agosto settembre)
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
fino a quattro settimane anche non consecutive, sostenendone le spese derivanti e dandone comunicazione scritta alla madre del relativo periodo, entro dieci giorni prima di ciascun prelievo.
3) La casa coniugale, sita in Civita Castellana (VT) via Rio Fratta n. 54 viene asse- gnata alla moglie con tutti i mobili, che la arredano ed il signo trasfe- Parte_2
rirà la sua residenza in altra abitazione, entro quindici giorni dalla emananda sen- tenza.
4) Il signo verserà alla signor , a titolo di contri- Parte_2 Parte_1
buto per il mantenimento del figlio minore, la somma di € 300, 00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Le spese straordinarie per il figlio minore, ivi comprese quelle per l'abbiglia- mento e scolastiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi, verranno sud- divise tra le parti nella misura del 50 % ciascuno.
6) I coniugi hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la de- finizione del suddetto accordo gli obblighi di cui al punto 7), che segue, con conse- guente richiesta di usufruire del trattamento tributario riservato alle operazioni po- ste in essere in ottemperanza delle disposizioni adottate in sede di separazione per- sonale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1981 anche tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999.
7) Ai fini della sistemazione patrimoniale tra i coniugi, il signor , si Parte_2
obbliga a trasferire, entro sei mesi dall'annotazione dell'emananda sentenza di se- parazione personale dei coniugi presso il competente Ufficio dei Registri dello Stato
Civile, a favore della signora , che a titolo di corrispettivo per Parte_1
detto trasferimento si obbliga a versare al momento della stipula dell'atto notarile la somma di € 14.000,00 (€ quattordicimila virgola zero zero), i suoi diritti pari ad un mezzo (½) di piena proprietà sul seguente bene immobile: porzione pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
immobiliare, sita in Comune di Civita Castellana (VT) via Rio Fratta n. 54 e preci- samente: porzione di fabbricato ad uso abitazione, contraddistinto con il numero interno tredici di catastali vani cinque e mezzo, al piano quarto, con annesso locale ripostiglio al piano primo sottostrada, il tutto confinante con vano scale, detta via
Rio Fratta, rampa d'accesso ai garage, sottostante proprietà (l'abita- CP_1
zione), corridoio condominiale, terrapieno, sovrastante propriet (il CP_2
ripostiglio), salvo altri e più esatti, detta porzione immobiliare risulta riportata nel
Catasto Fabbricati al Foglio 48, particella 35 subalterno 13, via Rio Fratta, piano 4
– S1, categoria A/4, classe 1, vani 5, 5, R.C. € 244, 28, intestata in ditta al signor
; il tutto meglio descritto nell'atto pubblico di compravendita per notaio CP_3
in data 27/10/2015 Rep. 33.118. Persona_2
8) La signor si impegna, altresì, a pagare l'intera rata di mutuo Parte_1
contratto con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., con “contratto di mutuo” per notai in data 24/5/2017 Rep. 34910 dal momento Persona_2
dell'atto di trasferimento a suo favore dei diritti pari ad un mezzo (½) dell'immobile, descritto al punto 7), che precede.
9) L'autovettura, targa FV556HM, di proprietà della signora Parte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità ed il signor non ha nulla a CP_4
pretendere.
10)Gli assegni familiari per il figlio minor verranno percepiti Persona_1
dalla signor . Parte_1
11) I coniugi sin da ora dichiarano di fare acquiescenza alle emanande sentenze di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile.
12) I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Mazzano Romano (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
lle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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