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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1426 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
AS CA ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte opponente-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
IA PA ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le Parte_2
seguenti conclusioni: “dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per il motivo di cui in narrativa.
2. Nel merito, e senza rinunciare all'eccezione di cui sopra, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la infondatezza e/o illegittimità della pretesa creditoria avanzata
1 dal 3. Conseguentemente, in accoglimento Controparte_1
dell'opposizione proposta, annullare e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo N. 404/2019- N. 794/2019 R.G. emesso dal Tribunale Civile di
Vibo Valentia… l'11.07.2019 e notificato in data 23.07.2019”.
A sostegno della domanda, la difesa degli opponenti ha dedotto:
-che il ha agito in sede monitoria al fine di ottenere il Controparte_1
pagamento della somma di euro 31.701,50 pretesa in virtù della sentenza n.
333 del 2011, emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro, nonché della sentenza n. 19601 del 2016 emessa dalla Corte di Cassazione;
-che il decreto ingiuntivo è stato pronunciato in violazione degli art. 752 e 754
c.c.;
-che “invero il Comune di versava la somma di € 29.410,50 ai CP_1
sigg.ri , e in qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
eredi del defunto essendo questi deceduto in data Persona_1
15.08.2008”;
-che “Tuttavia il ha richiesto e ottenuto il decreto Controparte_1
ingiuntivo esclusivamente nei confronti dei sigg.ri e Parte_1
omettendo di formulare la domanda nei confronti di Parte_2
”. Controparte_2
Si è costituito in giudizio il e ha evidenziato che: Controparte_1
“Nessuna nullità e/o inammissibilità di sorta si rinviene nel decreto ingiuntivo qui opposto atteso che con riguardo al debito ereditario, la pronuncia di condanna (o ingiunzione come nel caso in esame) generica “in solido” a carico degli eredi non trova ostacolo nel principio fissato dall'art.
752 c.c. sulla ripartizione del debito medesimo fra gli eredi in proporzione delle quote, in quanto la concreta determinazione dell'obbligo di ciascuno, secondo tale principio, resta demandata al giudice che provvede alla liquidazione del quantum (cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3789 del
22 /06/1982). In ogni caso, ove l'adito Tribunale ritenga fondata l'eccezione pro quota proposta dagli opponenti non essendo necessari ulteriori 2 accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (anche sulla enunciazione dei principi di diritto), con la condanna degli eredi al pagamento delle somme dovute in proporzione delle rispettive quote ereditarie”.
All'udienza del 4 dicembre 2020, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 19 novembre 2021, il Tribunale ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
* * *
Preliminarmente, va segnalato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale revoca del provvedimento pronunciato nell'ambito del procedimento monitorio non incide sulla qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Con la conseguenza che il giudice adito ha il potere-dovere di valutare la fondatezza della pretesa del creditore per come richiesto, nella specie, dalla parte opposta.
Occorre poi rilevare che, nella vicenda in esame, devono ritenersi infondate le argomentazioni articolate dalla parte opponente nel punto in cui la difesa ha eccepito come le somme vantate dal non siano Controparte_1
dovute.
A conforto della conclusione che precede è sufficiente evidenziare:
-che la parte opposta ha dedotto che: “con la sentenza n. 333/2011 - R.G. n.
1575/2004, depositata in data 24.03.2011 la Corte d'Appello di Catanzaro,
Sez. I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
nei confronti di e dell' Controparte_1 Persona_1 [...]
la sentenza non definitiva del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione CP_3
Stralcio n. 162 del 10.10.2002 (all.
4 - fascicolo monitorio); nonché avverso la sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 159 del 21.10.2004, così 3 provvedeva: “In parziale accoglimento dell'appello e in riforma delle sentenze impugnate, rigetta la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa e dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità da occupazione legittima;
compensava integralmente tra tutte le parti le spese dei due gradi di giudizio, ferma
l'imputazione in capo al solo delle spese di CTU” (all.
5 - Persona_1
fascicolo monitorio). Al contempo l'Ente provvedeva a pagare la relativa imposta sulla registrazione della sentenza pari ad € 191.00 (all. 6 – fascicolo monitorio). Pertanto, la somma di € 29.410,50 pagata dal Comune di
[...]
agli eredi di risulta ad oggi indebitamente CP_1 Persona_1
detenuta, in quanto non dovuta. 3) A ciò si aggiunga che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, gli eredi di Persona_2
proponevano ricorso per Cassazione, definito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19601/16 - R.G. n. 5462/12 del 5.07.2016, con il rigetto del ricorso e con la condanna dei medesimi ricorrenti alle spese di lite, liquidate in € 2.100,00 a favore del , con compensazione nel Controparte_1
rapporto con l'Aterp di Vibo Valentia (all.
7 - fascicolo monitorio). 4) Sulla sentenza n. 333/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data
16.06.2011 veniva apposta la formula esecutiva e in data 6.11.2017 veniva, altresì, notificata agli eredi 5) In ragione delle richiamate sentenze, Per_1
il è quindi creditore nei confronti di Controparte_1 CP_2
, , , nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 31.701,50, oltre Persona_1
rivalutazione ed interessi. Credito questo certo, liquido ed esigibile, oltremodo dimostrato dalle allegate sentenze”;
-che tali documentate circostanze non sono state contestate;
-che l'importo oggetto di controversia è cristallizzato in sentenze passate in giudicato;
4 -che, pertanto, esula dal perimetro del presente giudizio l'accertamento di tutte quelle questioni non sopravvenute rispetto alla formazione giudiziale del titolo.
In definitiva, il credito pari a euro 31.701,50 deve ritenersi dovuto da parte degli eredi di . Persona_1
Tuttavia, come correttamente eccepito dalla parte opponente, il
[...]
ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo esclusivamente nei CP_1
confronti di e di e non anche nei Parte_2 Parte_1
confronti dell'erede . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 752 c.c., ciascun coerede deve contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditari in misura proporzionale alle rispettive quote, salvo che il testatore abbia disposto diversamente (cfr. Cass. Civ. n. 3142 del 2025 “Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello”).
Nel caso di specie:
-è incontestata la qualità di eredi in capo a e a Parte_1 [...]
; Parte_2
-è incontestata la circostanza per cui la somma di euro 29.410,50 sia stata corrisposta agli eredi (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione);
-è incontestato che a detta somma debba aggiungersi l'importo di euro
2.100,00, dovuto a titolo di spese di lite (cfr. sentenza n. 19601 del 2016), e l'importo di euro 191,00, dovuto a titolo di spese per la registrazione della sentenza, per un totale di euro 31.701,50;
-pertanto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 752 c.c., il decreto ingiuntivo avente a oggetto l'intero importo deve essere revocato e gli odierni opponenti, i quali risultano debitori della somma richiesta dalla parte opposta per la quota di 1/3 ciascuno (in assenza di altre indicazioni e allegazioni), devono essere condannati al pagamento dell'importo pari a euro 10.567,16 5 ciascuno, oltre interessi legali calcolati, in misura pari a 1/3 ciascuno dell'intero, dal dovuto al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti legittima la compensazione delle stesse.
Alla luce dell'esito della controversia, va rigettata la richiesta di condanna della parte opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1426 del 2019 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
-accoglie parzialmente l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 404 del 2019 (R.G. n. 794 del
2019);
-condanna al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_1
della somma di euro 10.567,16, oltre interessi legali, calcolati in misura pari a
1/3 ciascuno dell'intero, dal dovuto al soddisfo;
-condanna al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_2
della somma di euro 10.567,16, oltre interessi legali, calcolati in misura pari a
1/3 ciascuno dell'intero, dal dovuto al soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 15 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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