Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO-SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rita Paola Terra-
magra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12046 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
(c.f. ), nata a Belmonte Mezzagno (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
27/01/1958,
, nato a [...] l' 1.1.1957, (c.f. ); Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio degli Avv. Mannino Stefania E Sca-
lia Giovanni Battista che li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di cita-
zione;
– attore –
CONTRO
nato a [...] il [...], (c.f. ); CP_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], (c.f. ), elettivamen- Controparte_2 C.F._4
te domiciliati in Villagrazia di Carini, Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Do-
menico Armetta, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Sal-
vatore Guglielmo Conigliaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8/10/2024 le parti concludevano come da note conclusive e atti ivi richiamati
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tra il 20/9 e il 12/10/2022, e Parte_1 Parte_3
[..
, hanno introdotto dinanzi al Tribunale di Palermo il giudizio di merito susseguente al pro-
cedimento ex art. 700 c.p.c. dai medesimi instaurato nei confronti di e CP_1 [...]
, definito con provvedimento del 22.6.2022 che ordinava ai resistenti di pro- Controparte_3
cedere immediatamente - previe eventuali comunicazioni alle autorità competenti, rilascio dei titoli abilitativi amministrativi necessari ed adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa, anche antisismica, vigente, e dalle comuni regole di esperienza -
all'esecuzione , a regola d'arte, delle opere preordinate all'eliminazione del pericolo indicate da pag. 20 a pag. 22 della relazione peritale depositata in data 5 aprile 2022. Il Giudice della fase cautelare rigettava le ulteriori domande proposte dai ricorrenti, dichiarando inammissibile la loro domanda risarcitoria. Compensava tra le parti, in ragione di ¼, le spese di lite e con-
dannava e al pagamento della restante parte, oltre alle spese di CTU. CP_1 CP_2
Richiamate le circostanze già esposte nella fase cautelare e deducendo che il provvedimento d'urgenza era rimasto ineseguito, con la domanda di merito gli attori hanno chiesto, anche ai
sensi dell'art. 2043 c.c., condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
e subendi (da parametrarsi al valore dell'immobile di loro proprietà) in conseguenza della so-
praelevazione realizzata dai vicini e dei danni non patrimoniali, quantificati in € 10.000,00,
patiti per le ansie e lo stress derivanti dalla situazione di pericolo determinata dall'intervento edilizio in parola e dalle azioni giudiziarie che erano stati costretti ad intraprendere.
Hanno chiesto, altresì, la refusione della somma di € 2.155,17 per il ripristino del manto di copertura del loro immobile che assumono danneggiato nel corso dell'esecuzione delle anzi-
dette opere.
Costituitisi, i convenuti hanno contestato la fondatezza delle domande attrici ,chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettata la richiesta di interrogatorio formale formulata dalla parte attrice, all'udienza dell'8.10.2024 , sostituita dal deposito di no-
te scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
******
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno da fatto ille-
cito o da inadempimento contrattuale, la “cosa” oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invoca il ristoro, e gli “elementi di fatto” costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della deminutio che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e al giudice di individuare il thema decidendum (Cass., n. 691/12; conf., ex
multis, Cass. n. 31010/23).
Se, dunque, in quanto irrilevante agli anzidetti fini, l'attore non ha l'onere di individuare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, né di quantificare esattamente il pregiudizio sofferto, certamente ha il dovere di indicare - analiticamente e con rigore - i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, in cosa è consistito il pregiudizio patrimonia- le e in cosa, quello non patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato
(Cass., n. 13328/2015; Cass., n. 29505/19; Cass., n.18002/20).
Richiamando la propria costante giurisprudenza che reputa generica ed inutile (e, dunque,
tamquam non esset) una richiesta di risarcimento dei danni “subiti e subendi” quando la do-
manda sia carente sotto il profilo assertivo come sopra specificato, ha ribadito la Cassazione
che "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta, in tesi colpevole, della controparte,
produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio”. L'esposizione deve, invero,
necessariamente essere estesa alle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. “E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” Cass.,
n.4408/21;Cass., n. 29114/20;Cass., n. 5590/2016;Cass., n.691/2012 cit.).
Nel caso di specie, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, i coniugi si Pt_2
sono limitati a chiedere “il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi in conse-
guenza delle opere di ampliamento eseguite nella […..] proprietà (dei convenuti) attigua a
quella dei ricorrenti”, senza dedurre elementi o riferimenti fattuali che consentano di indivi-
duare, in concreto, il pregiudizio che il fatto illecito può aver loro generato, formulando, dun-
que, la domanda esattamente nei termini censurati dalla Cassazione.
Fermo restando che, alla luce delle indagini tecniche disposte nella fase cautelare, è rimasto accertato che l'ampliamento dell'immobile, effettuato dai convenuti senza l'espletamento del necessario iter amministrativo, ha determinato una situazione di pericolo, nulla, invero, gli at-
tori hanno allegato in merito a pregiudizi causati dal nuovo manufatto, nemmeno con riferi- mento ad una minore fruibilità della loro abitazione.
Piuttosto pare, così come è concepita la domanda attorea, che l'ingiustizia e la sussistenza del danno debbano ritenersi presunte iuris et de iure , in meccanica ed esclusiva relazione all'intervento edilizio . Tanto, in aperto contrasto del combinato disposto degli art. 2043 e
2697 c.c. che pone sul presunto danneggiato l'onere di allegare e di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ossia dei presupposti di carattere oggetti-
vo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) dell'illecito aquiliano.
Tale onere non è stato assolto neppure con riferimento alla domanda di condanna dei conve-
nuti al pagamento della somma di € 2.155,17 per i danneggiamenti provocati, nel corso dei lavori di sopraelevazione, al manto di copertura del loro immobile, nell'ambito della quale gli attori, con la memoria ex art. 183 comma VI n.2 e con la comparsa conclusionale, hanno cir-
coscritto il lamentato pregiudizio patrimoniale.
Pacifico nella giurisprudenza di legittimità che "la perizia stragiudiziale non ha valore di pro-
va nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è ob-
bligato in nessun caso a tenerne conto" (da ultimo, ex plurimis, Cass. 15.1.2025 n.1013), ad escludere portata dimostrativa, anche solo indiziaria, alla perizia a firma dell'ing. pro- Per_1
dotta dagli attori vale quanto osservato dallo stesso consulente di parte nella relazione a cor-
redo della stima: “Nel dettaglio durante i lavori, come affermato dal Sig. , l'impresa Pt_2
operante ha lesionato gravemente più di una tegola oltre ai calcinacci depositati nella coper-
tura di cui trattasi. Pertanto la stima redatta utilizzando il Prezzario LLPP vigente, rappre- senta le spese necessarie incluse di iva, competenze tecniche oneri di accesso a discarica e
q.a. necessario, che si desume affrontare per il ripristino del manto di copertura del Sig. Pt_2
”.
Non è necessario, invero, spendere molte parole per negare efficacia probatoria a quanto ge-
nericamente desunto dall'ing. sulla scorta di quanto riferitogli da parte attrice. Per_1
In tale contesto probatorio, la richiesta di CTU, reiterata nella comparsa conclusionale, si pa-
lesa meramente esplorativa e, dunque, inammissibile,
In definitiva, in difetto di allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno patrimo-
niale non può trovare accoglimento.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al danno non patrimoniale.
Siffatto danno - astrattamente riconoscibile in ipotesi di lesione del diritto al normale svol-
gimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplica-
zione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, non-
ché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ex multis: Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass.civ. 10861/2018 Cass. n. 6589/2023) – postula l' al-
legazione circostanziata di fatti specifici del caso concreto (da provarsi anche a mezzo pre-
sunzioni) e non può risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto,
eventuale ed ipotetico (Cass. n. 12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023).
Tale,dunque, deve considerarsi il danno “legato alla situazione creata dai vicini alla propria
unità immobiliare, in termini di ansia, stress, tempo, deprezzamento di valore del bene, spese
sostenute impossibilità di poter commercializzare l'immobile in assenza di risoluzione della
problematica creata dai sigg.ri che gli attori affermano di aver subito , senza Persona_2 che alcuna delle circostanze genericamente dedotte, abbia trovato il conforto del benchè mi-
nimo elemento di prova.
Al riguardo, mette conto rammentare che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c,c, - anche quando non sussiste un fatto -reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, è ri-
sarcibile sempre che: 1) l' interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costi-
tuzionale; 2) la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia mini-
ma di tollerabilità; c) il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fa-
stidi, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita,
che precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. , la tutela ri-
sarcitoria del danno in questione (Cass.n.28742/2018; Cass. 19434/2019, in tema di lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abita-
zione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane).
Nella fattispecie concreta, esclusa l'incidenza sul diritto alla salute, non allegato, ritiene il
Tribunale che la situazione creata dai vicini, come rappresentata dagli attori, non possa, ab
imis, dare luogo a un pregiudizio non patrimoniale indennizzabile, non avendo comportato si-
tuazioni di speciale gravità (come l'inutilizzabilità, anche in parte, dell'immobile), tali da in-
cidere in maniera significativa sul normale esplicarsi delle attività quotidiane e delle relazioni familiari e sociali, essendo stato, peraltro, il “pericolo” neutralizzato tempestivamente con l'ordinanza cautelare.
Ogni pregiudizio derivante dalla sopraelevazione realizzata dai convenuti può considerarsi ri-
sarcito con il ripristino della situazione quo ante. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza,
e vanno condannati alle spese di lite, in favore dei convenu- Parte_2 Parte_1
ti, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla scorta dei criteri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione in cui ricade la domanda (da €
5.201,00 ad € 26.000,00).
PQM
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
e con atto notificato i giorni 20/9 e 12/10/2022;
[...] Controparte_2
- condanna e , in solido, a rimborsare ai convenuti, le spese Parte_2 Parte_1
del giudizio, liquidate, in complessivi euro 1.701,00, oltre spese forfettarie, cpa e iva
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.