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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. DR CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°9543 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Junio Parte_1 C.F._1
Sucameli, in forza di procura allegata all'atto introduttivo opponente
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, unitamente P.IVA_1
e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfio Grasso, Antonio Di Paola, Giovanni Sansone e Ugo Salanitro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
Oggetto: opposizione ex art. 644 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 04/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Parte_1
Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di (già , Controparte_3 Controparte_2 della somma di € 13.430,45, a titolo di residuo non pagato di un contratto di finanziamento e di un contratto di apertura di credito, oltre interessi e spese legali.
1 L'opponente contesta la nullità delle clausole del contratto di finanziamento del Par 9/04/2019, poiché mancate di statuizioni per iscritto del tan e dell' con conseguente difetto di trasparenza delle condizioni economiche del contratto.
Quindi, chiede al Tribunale di dichiarare nullo o annullare, e per l'effetto, revocare il Par d.i. opposto, per la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del TAN e dell' , rideterminando la consistenza del debito residuo relativo al contratto di finanziamento e al contratto di apertura di credito oggetto di causa dalla data di stipula ad oggi, ovvero ridurre la pretesa creditoria avversaria in quella minore somma che risulti eventualmente dovuta, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, contesta la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che nel contratto di finanziamento del 9 aprile 2019, alla prima pagina, è regolarmente riportato il TAEG.
Chiede, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del diritto di credito della di euro 13.430,45 CP_2 nei confronti dell'opponente, con condanna della stessa al pagamento del predetto importo, oltre ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del giudizio e onorari.
Con ordinanza del 23/11/2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del d.i. opposto e assegnato alla Banca opposta temine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
In corso di causa si è costituita società Controparte_3 risultante dalla fusione per incorporazione con , Controparte_3 giusto atto dell'11/11/2024 in Notaio , facendo proprie tutte le difese, Persona_1 eccezioni e domande svolte dalla Controparte_2
Nelle more del presente giudizio, ha depositato Controparte_3 copia del verbale negativo di mediazione del 14/12/2021.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così ricostruita la vicenda, in merito alle doglianze formulate dall'opponente ed alle contestazioni relativa alla nullità e all'inefficacia del contratto di finanziamento sottoscritto Par il 09/04/2019 per la mancata indicazione del TAN e dell' , si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “L'indice sintetico di costo (ISC), anche noto come tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprensivo degli oneri amministrativi. La mancata indicazione nella forma scritta non comporta nullità ex art. 117 del D.lgs. n. 385/1993, poiché ciò non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del costo globale, ricavabile dalla sommatoria delle singole voci di costo elencate nel contratto.” (Cass. n. 25199/2024).
2 In ogni caso, la doglianza dell'opponente è palesemente infondata perché il predetto indice sintetico di costo è espressamente riportato a pagina 1 del contratto di finanziamento (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione e riposta).
Parimenti infondata la lagnanza relativa all'assenza del tasso annuo nominale.
Infatti, richiamando i più recenti arresti della Corte di cassazione: “Questa Corte ha più volte ribadito che l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117TUB (per tutte Cass. 4597/2023,18664/2023). Ha inoltre chiarito - ed è quanto qui in particolare rileva - con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cc, che l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 10657/1996e successive conformi). Tale principio, si è successivamente chiarito, va esteso anche alla previsione di cui all'art. 117TUB(Cass. 17110/2019e successive conformi). Non è necessario, dunque, che il contratto contenga l'espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, purché si tratti di elementi obiettivamente individuabili.” (Cass. n. 13556/2024).
Orbene, nel caso di cui si discute, si accerta in fatto l'avvenuta indicazione - nel contratto allegato, parimenti concordato e sottoscritto dalle parti - di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile come rilevabile dal testo dello stesso, l'indice di riferimento (Euribor 3 mesi 360 lettera, pubblicato su "Il Sole24Ore") (cfr. pagina 1 del contratto di finanziamento e – allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto basta per rigettare le domande dell'opponente.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta, occorre precisare che il suo accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità del danno sofferto).
Il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma richiede la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. n. 3993/2011).
3 In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., si fonda ove è configurabile l'abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Quest'ultima pertanto è gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano concretamente desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Ciò rilevato, il rigetto dell'opposizione prettamente fondato sul semplice testo del regolamento contrattuale, induce a ritenere che nella specie ci siano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato. Ciononostante, deve rilevarsi il difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto da parte opposta. Pertanto, in mancanza dell'elemento oggettivo, la domanda della deve essere rigettata. CP_2
Tanto dedotto, l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il d.i. n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (pari a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00, come da tabella allegata al suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50, oltre spese generali come per le
[...] legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, il 2/10/2025. Il Giudice
DR CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. DR CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°9543 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Junio Parte_1 C.F._1
Sucameli, in forza di procura allegata all'atto introduttivo opponente
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, unitamente P.IVA_1
e disgiuntamente, dagli avv.ti Alfio Grasso, Antonio Di Paola, Giovanni Sansone e Ugo Salanitro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
Oggetto: opposizione ex art. 644 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 04/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Parte_1
Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di (già , Controparte_3 Controparte_2 della somma di € 13.430,45, a titolo di residuo non pagato di un contratto di finanziamento e di un contratto di apertura di credito, oltre interessi e spese legali.
1 L'opponente contesta la nullità delle clausole del contratto di finanziamento del Par 9/04/2019, poiché mancate di statuizioni per iscritto del tan e dell' con conseguente difetto di trasparenza delle condizioni economiche del contratto.
Quindi, chiede al Tribunale di dichiarare nullo o annullare, e per l'effetto, revocare il Par d.i. opposto, per la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del TAN e dell' , rideterminando la consistenza del debito residuo relativo al contratto di finanziamento e al contratto di apertura di credito oggetto di causa dalla data di stipula ad oggi, ovvero ridurre la pretesa creditoria avversaria in quella minore somma che risulti eventualmente dovuta, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, contesta la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, evidenziando che nel contratto di finanziamento del 9 aprile 2019, alla prima pagina, è regolarmente riportato il TAEG.
Chiede, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del diritto di credito della di euro 13.430,45 CP_2 nei confronti dell'opponente, con condanna della stessa al pagamento del predetto importo, oltre ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del giudizio e onorari.
Con ordinanza del 23/11/2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del d.i. opposto e assegnato alla Banca opposta temine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
In corso di causa si è costituita società Controparte_3 risultante dalla fusione per incorporazione con , Controparte_3 giusto atto dell'11/11/2024 in Notaio , facendo proprie tutte le difese, Persona_1 eccezioni e domande svolte dalla Controparte_2
Nelle more del presente giudizio, ha depositato Controparte_3 copia del verbale negativo di mediazione del 14/12/2021.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così ricostruita la vicenda, in merito alle doglianze formulate dall'opponente ed alle contestazioni relativa alla nullità e all'inefficacia del contratto di finanziamento sottoscritto Par il 09/04/2019 per la mancata indicazione del TAN e dell' , si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “L'indice sintetico di costo (ISC), anche noto come tasso annuo effettivo globale (TAEG), è un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprensivo degli oneri amministrativi. La mancata indicazione nella forma scritta non comporta nullità ex art. 117 del D.lgs. n. 385/1993, poiché ciò non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del costo globale, ricavabile dalla sommatoria delle singole voci di costo elencate nel contratto.” (Cass. n. 25199/2024).
2 In ogni caso, la doglianza dell'opponente è palesemente infondata perché il predetto indice sintetico di costo è espressamente riportato a pagina 1 del contratto di finanziamento (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione e riposta).
Parimenti infondata la lagnanza relativa all'assenza del tasso annuo nominale.
Infatti, richiamando i più recenti arresti della Corte di cassazione: “Questa Corte ha più volte ribadito che l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117TUB (per tutte Cass. 4597/2023,18664/2023). Ha inoltre chiarito - ed è quanto qui in particolare rileva - con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cc, che l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 10657/1996e successive conformi). Tale principio, si è successivamente chiarito, va esteso anche alla previsione di cui all'art. 117TUB(Cass. 17110/2019e successive conformi). Non è necessario, dunque, che il contratto contenga l'espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, purché si tratti di elementi obiettivamente individuabili.” (Cass. n. 13556/2024).
Orbene, nel caso di cui si discute, si accerta in fatto l'avvenuta indicazione - nel contratto allegato, parimenti concordato e sottoscritto dalle parti - di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile come rilevabile dal testo dello stesso, l'indice di riferimento (Euribor 3 mesi 360 lettera, pubblicato su "Il Sole24Ore") (cfr. pagina 1 del contratto di finanziamento e – allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto basta per rigettare le domande dell'opponente.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta, occorre precisare che il suo accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità del danno sofferto).
Il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma richiede la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. n. 3993/2011).
3 In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., si fonda ove è configurabile l'abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Quest'ultima pertanto è gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano concretamente desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 9080/2013).
Ciò rilevato, il rigetto dell'opposizione prettamente fondato sul semplice testo del regolamento contrattuale, induce a ritenere che nella specie ci siano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato. Ciononostante, deve rilevarsi il difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto da parte opposta. Pertanto, in mancanza dell'elemento oggettivo, la domanda della deve essere rigettata. CP_2
Tanto dedotto, l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il d.i. n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (pari a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00, come da tabella allegata al suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2326/2021 del Tribunale di Palermo emesso l'11/05/2021;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.538,50, oltre spese generali come per le
[...] legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, il 2/10/2025. Il Giudice
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