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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1834/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 28.03.2025 con termine per il deposito di note scritte, dato atto, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte attrice che convenuta, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1834 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nata a [...] il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 09/06/1956, nato a [...] [...], rappresentati e difesi Parte_3 dall'Avv. Michela Vannozzi del Foro di Pistoia e dall'Avv. Manlio Ferraro del Foro di
Palermo
Attori
CONTRO
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Vita Lido del CP_1
Foro di Marsala
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori deducevano di essere eredi, rispetivamente quali vedova e figli, di deceduto in data 21.04.2011; lamentavano che nel Persona_1 corso degli ultimi anni di vita il Sig. aveva effettuato vari atti dispositivi Persona_1 CP_ e depauperativi del proprio patrimonio, tramite il figlio , odierno convenuto al quale conferiva procure generali che successivamente revocava;
affermavano che in data
25.08.2007 era stata effettuata, all'insaputa dei figli e della moglie, la compravendita di un CP_ immobile sito a Favignana Via G. D'Annunzio n. 8 a favore del figlio per la cifra di euro 80 mila;
che nel 2008 il convenuto aveva chiuso un conto corrente del padre, per aprirne successivamente un altro cointestandolo;
che il convenuto vendeva un intero fabbricato composto da 4 appartamenti sito in Via Silva n. 3 alle sorelle e CP_2
per la cifra di euro 25mila e pagata con un assegno di euro 5mila n. 3170664900 CP_3 all'ordine di ed un assegno di 10mila n. 8911319351 all'ordine di Persona_1 CP_1
oltre ad un ultimo assegno postale di euro 10mila n.8911319369 a favore di
[...] CP_1
; che nuovamente il convenuto in data 20/07/2010, quando ormai il padre era privo di
[...] sostentamento e gravemente malato, da tempo non più capace di intendere e volere, CP_ davanti allo stesso Notaio (sempre lui) il figlio utilizzando l'ultima Procura Per_2
Generale vendeva al Sig. un'antica grotta nella contrada Badia a Persona_3
Favignana (TP) al prezzo catastale di euro 20mila pagati con n. 3 assegni: 5mila pagato con assegno n. 5.910.558.317 01 emesso il 21.12.2009 dal Banco di S icilia s.p.a. filiale di Trapani
Via Garibaldi;
10mila con assegno n. 5.910.978.565 11 emesso il 01/0772010 dal Banco di
Sicilia s.p.a. stessa filiale e l'ultimo assegno di euro 5mila n. 5.910.828.557 10, tutti a favore di quale procuratore generale di Degli assegni intestati al CP_1 Per_1
Procuratore era stato movimentato il libretto postale
Concludeva come in atti.
Si costituiva il convenuto il quale contestando le pretese avversarie deduceva CP_1
l'inammissibilità dell'azione promossa dagli attori per indeterminatezza della stessa, stante l'omessa allegazione di qualsivoglia elemento necessario al fine di fondare la pretesa lesione;
infatti evidenziava che parti attrici avevano omesso di indicare entro quali limiti era stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, né premurati di distinguere le posizioni dei singoli legittimari, quantificando nella medesima misura la lesione subita, senza cioè considerare che la quota riservata dalla legge al coniuge superstite è di un quarto del patrimonio del defunto mentre quella riservata ai figli che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Eccepiva altresì nel merito, la mancata richiesta di una declaratoria
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di simulazione dell'atto vendita del 25.08.2007 dell'immobile sito in Favignana (TP), via
D'Annunzio n. 8, a favore del convenuto
Concludeva come in atti.
Ciò posto si osserva che con l'azione proposta, le parti attrici, nella qualità di eredi di deceduto nel 2011, hanno richiesto la reintegrazione della rispettiva Persona_1 legittima lesa a loro dire a causa di atti posti in essere dall'altro figlio grazie a CP_1 procure speciali rilasciate dal de cuius negli anni 2007 e 2008, con le quale aveva posto in vendita alcuni immobili del padre e movimentato somme di denaro a proprio vantaggio.
Ed invero, occorre premette che il nostro ordinamento non lascia piena libertà di disporre dei propri beni per quando si avrà cessato di vivere. Esiste, infatti, una quota disponibile per la quale il soggetto può disporre come preferisce;
questa si configura come la parte di patrimonio che il testatore può assegnare a soggetti diversi dai suoi eredi legittimi, senza che le loro disposizioni vengano attaccate dai soggetti diversi dagli eredi legittimi.
La quota disponibile non ha un valore fisso e predeterminato, può variare, al variare di quanti eredi legittimi siano presenti al momento dell'apertura della successione. Esiste, inoltre, una quota indisponibile (o di legittima o di riserva) che viene riservata dalla legge a soggetti determinati, i cosiddetti legittimari ovvero il coniuge, i figli o in mancanza gli ascendenti (art. 536 c.c.);
La delazione dell'eredità può avvenire per legge o per testamento;
nel caso di specie ricorre l'ipotesi in cui il de cuius non ha lasciato testamento, per cui la successione viene regolata applicando le quote previste per legge a favori degli eredi legittimi.
Qui gli attori lamentano che il de cuius, ha disposto dei propri beni ben Persona_4 oltre la quota disponibile, attuando una serie di atti depauperativi del patrimonio e così ledendoli nel patrimonio.
Gli attori quindi evocando il giudizio l'altro erede beneficiario di fatto di questi atti, hanno agito in riduzione, chiedendo la condanna del convenuto erede alla reintegrazione della legittima a favore degli stessi con il pagamento della somma di denaro quantificata in citazione.
L'azione di riduzione presuppone la riunione fittizia del patrimonio, ossia un'operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva (art.556
c.c.), che si compone di una serie di fasi che presuppongono: la formazione della massa dei beni relitti;
eventuale detrazione dei debiti e pesi ereditari;
la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione (donatum); l'imputazione delle liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante.
Secondo alcuni precedenti di legittimità (Cass. 3661/1975), il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare gli elementi necessari per appurare se sia stata lesa la quota di legittima ed in quale misura.
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In particolare, oltre al valore della lesione, occorre allegare anche l'ordine cronologico in cui sono stati realizzati gli atti dispositivi;
infatti, la disciplina codicistica (artt. 555 e 559 c.c.) prevede che l'azione di riduzione possa essere esperita contro le donazioni solo dopo che siano esauriti i beni di cui si è disposto per testamento, partendo dalla donazione più recente e andando a ritroso (Cass. 14473/2011; Cass. 20830/2016). Solo grazie a tali allegazioni si può procedere alla reintegrazione della quota di riserva lesa. La richiesta di riduzione va giustificata offrendo una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile, anche in base a presunzioni, la sussistenza della lesione della quota di riserva (Cass.
17926/2020; Cass. 18199/2020).
La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di riserva postula un confronto tra quanto il legittimario ha ottenuto e quanto avrebbe diritto di ricevere (Cass.276/1964). Dunque, la domanda va formulata in concreto e non come mera eventualità, pertanto, gli attori dovevano fornire una rappresentazione patrimoniale senza necessità di una quantificazione matematica, indicando in modo univoco in cosa consisteva il patrimonio relitto (relictum) e quello eventualmente donato
(donatum), dato che la lesione può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici
(Cass. 1357/2017; Cass. 20830/2016; Cass. 1297/1971); quindi formulare l'espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass. 1357/2017; Cass. 14473/2011) attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, senza necessità di formule sacramentali.
In tal senso “In tema di azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il legittimario che agisce in riduzione non ha l'onere di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, essendo sufficiente che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata da una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione. Il contenuto essenziale della domanda non richiede formule sacramentali per denunciare la lesione, ma implica che venga fatta una rappresentazione patrimoniale concreta, senza necessità di enunciazione in termini aritmetici, purché vi sia un'emersione univoca in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda. È necessario che il legittimario indichi in ordine cronologico sia i beni relitti sia quelli di cui il de cuius ha disposto per testamento e per vendite simulate, e chieda sia la declaratoria di nullità
e/o simulazione di questi ultimi atti, sia la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive”
(Cass. Sent. n. 27580 del 24 ottobre 2024).
Nel caso di specie, la domanda degli attori è carente dei presupposti sopra enunciati, non avendo questi quantificato in modo univoco la consistenza del patrimonio relitto, con l'individuazione della massa, che a sua volta avrebbe consentito una quantificazione delle singole quote di legittima, di cui si assumeva la lesione. Quest'ultima anche se indicata nel corpo dell'atto introduttivo -€.80.000,00- non è idonea allo scopo in quanto manca la
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quantificazione del patrimonio relitto. Né infine, hanno chiesto una declaratoria di nullità
e/o simulazione degli atti dispositive indicate.
La domanda va pertanto respinta e le spese di lite seguono la soccombenza che si liquidano a favore della parte convenuta ai sensi del Artt. 1 - 11D.M. 55/2014, in riferimento allo scaglione del valore della domanda - €.80.000,00 – e riconoscendo solo tre fasi del giudizio – esclusione della fase istruttoria e applicando i minimi tabellari previsti, in complessivi euro
4.217,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
PQM
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda formulata dai SI.ri , Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti di Parte_3 CP_1 condanna SI.ri , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro al pagamento delle spese di lite a favore del convenuto liquidati in CP_1 complessivi €.4.217,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Trapani, in data 19/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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