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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4627/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4627/2023
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Mellidi Enrico ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 27.5.2025;
- Per , e , l'avv. Di Motta Marco Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ha depositato le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4627/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Mellidi Enrico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 152, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (c.f. ), in qualità C.F._3 Controparte_4 C.F._4
di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Di Motta Marco ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso il suo studio in Vallo Della Lucania, Via B. Oricchio n. 36, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2
, e , proponendo opposizione avverso il precetto
[...] Controparte_3 Controparte_4 notificato in data 30.10.2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 33.994,18, in forza del decreto ingiuntivo n. 794/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data .9.2023
pagina 2 di 9 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1235/2023, a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti. A sostegno dell'opposizione, deduceva: 1) il difetto di legittimazione attiva degli opposti, qualificatisi come eredi del locatore e originario creditore senza tuttavia aver fornito prova dell'accettazione dell'eredità; 2) Persona_1
l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria avversa;
3) in via riconvenzionale, eccezione di compensazione per somme dovute a titolo di versamenti in esubero, avendo l'opponente corrisposto in favore del locatore somme superiori rispetto al quantum effettivamente dovuto;
4) la richiesta di risarcimento del danno in relazione agli importi mensili pagati in eccesso;
5) eccezione di compensazione rispetto al deposito cauzionale non restituito e non imputabile ai canoni;
6) la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di riconteggiare le somme versate in esubero dal conduttore con il conseguente danno da mancato investimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Con ogni più opportuna declaratoria: 1) valutata e riconosciuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c.; 2) accertata la sussistenza dei presupposti del procedimento nella forma del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3) ritenuto il gravissimo pregiudizio, che ne potrebbe sovvenire per l'imminenza del procedimento esecutivo minacciato, AI SENSI DELL'ART. 624 C.P.C. disporre, anche inaudita altera parte e senza deposito di cauzione, la sospensione degli effetti dell'intimato precetto e/o del titolo opposto con ogni conseguente statuizione ai sensi di legge IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opposti per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della intimata esecuzione con ogni inevitabile statuizione di invalidità nullità e/o inefficacia del precetto notificato;
NELLA DENEGATA
IPOTESI CHE SI RITENESSE DI SUPERARE LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI SOPRA
SVOLTE. NEL MERITO ed accoglimento della medesima opposizione nonché IN VIA
RICONVENZIONALE: 1) in via principale: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del precetto opposto, per difetto assoluto dei requisiti per tutti i motivi in narrativa;
b) accertare e dichiarare la assoluta mancanza di sussistenza e/o di prova del credito azionato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e per l'effetto dichiarare la illegittimità, la nullità e/o annullabilità, l'inefficacia e, comunque, revocare, il precetto opposto;
2) in via subordinata: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del precetto opposto e dichiarare l'insussistenza parziale del credito dedotto nell'opposto decreto
pagina 3 di 9 ingiuntivo e, conseguentemente, ridurne l'importo in parte equa nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa, nonché in accoglimento della eccezione di compensazione;
b) per l'effetto di cui al punto a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità del precetto opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dalla legge;
3) in via riconvenzionale: a) riconoscere in favore di parte opponente l'aver già corrisposto €.5.735,75 a titolo di canoni di locazione per maggiorazioni ingiustificate e non contrattualmente previste e, per l'effetto, compensarla con la somma precettata;
b) riconoscere altresì in favore di parte ricorrente la restituzione della somma di €.5.238,02 pari al deposito cauzionale versato in sede di sottoscrizione del contratto di locazione del 11.03.2003 come da clausola n. 13 del medesimo contratto e, per l'effetto, in deroga al noto divieto compensarla con la somma precettata;
c) riconoscere in favore della parte conduttrice un risarcimento del danno, per mancati investimenti all'interno della azienda, per €.32.534,69; d) in via subordinata: in accoglimento del punto “a” e “b” (ovvero intimazione precetto €.33.994,18 meno le somme versate in esubero
€.5.735,75, meno le somme oggetto di dep. cauz. di €.5.238,02 = €.23.020,41) e “c”, ovvero risarcimento €.32.534,69 - €.23.020,41 = €.9.514,28 (attivo in favore del ricorrente - salvo errori od omissioni), portare a compensazione il credito precettato rimanente, con la somma di cui al risarcimento del danno di €.32.534,69 disponendo dunque in favore dell'opponente il pagamento della differenza di €.9.514,28; 4) rigettare, comunque, totalmente tutto quanto prodotto, dedotto, articolato ed eccepito ex adverso in quanto completamente destituito di fondamento fattuale e giuridico;
5) condannare i convenuti opposti, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% ex articolo 14 D.M. 8.4.2004, n. 127, con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
6) ai fini del contributo unificato la presente causa è di valore pari a €.33.994,18 in relazione al precetto opposto, con versamento del contributo unificato al 50% ed in via riconvenzionale la domanda è pari ad €.9.514,2”.
Si costituivano in giudizio , e , in qualità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di eredi di , preliminarmente deducendo: 1) di aver pienamente fornito la prova Persona_1
della propria qualità di eredi di mediante la produzione del certificato Persona_1
anagrafico di stato di famiglia;
2) l'inammissibilità\improponibilità di tutte le eccezioni di merito proposte nell'opposizione all'esecuzione poiché precedenti la formazione del titolo esecutivo e comunque già eccepite nella loro sede naturale in fase di opposizione a decreto ingiuntivo;
3) la pagina 4 di 9 proposizione delle medesime richieste di merito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed in sede di opposizione a precetto.
Nel merito, esponevano: a) l'inammissibilità-inopponibilità delle eccezioni di controparte ex art. 1462 c.c. per operatività della clausola contrattuale “solve et repete” sottoscritta e contenuta nel contrato di locazione stipulato ed in essere;
b) la palese infondatezza dell'avversa domanda, per omessa prova delle paventate somme pagate in esubero e prescrizione di parte delle somme asseritamente versate in esubero, nonché l'inammissibilità-improponibilità delle richieste risarcitorie di controparte per assenza di alcun obbligo risarcitorio, la non richiedibilità e compensabilità del deposito cauzionale per duplicazione della domanda già presentata nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'omessa valutazione da parte debitrice dei vantaggi ottenuti con i ritardati ed omessi pagamenti a favore del locatore;
c) l'inammissibilità-inutilità della richiesta di CTU formulata da controparte per la provata inconsistenza\inesistenza della prova da raggiungere per impossibilità\inesistenza del danno da mancato investimento;
d) la totale infondatezza della richiesta sospensione dell'esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c. formulata da controparte per assenza di ogni minimo presupposto e\o pericolo e per totale e manifesta infondatezza della dispiegata opposizione.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa: In via preliminare:
1. Valutata la piena legittimità di parte opposta dichiarare l'inammissibilità\improponibilità della dispiegata opposizione per i motivi addotti nel presente atto;
in subordine e sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità\improponibilità:
2. Rilevato il simultaneus processus, onde evitare conflitti di giudicato, stante le medesime istanze, richieste ed eccezioni proposte in entrambe le opposizioni in maniera del tutto speculare, Voglia provvedere disponendo la riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c. con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo od in extrema ratio disporre la sospensione dell'esperita opposizione all'esecuzione ex art. 295 c.p.c., ovvero, rilevare e dichiarare la litispendenza, o comunque provvedere con ogni provvedimento che ritenga opportuno adottare in accoglimento della proposta eccezione;
in via preliminare di merito:
3. Dichiarare l'inammissibilità-inopponibilità delle eccezioni di controparte ex art. 1462 c.c. per operatività della clausola contrattuale “solve et repete” sottoscritta e contenuta nel contrato di locazione stipulato tra le parti ed in essere;
nel merito:
4. Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'efficacia del precetto\del
pagina 5 di 9 titolo\dell'esecuzione avanzata da controparte per tutto quanto su dedotto, eccepito ed osservato, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di controparte disporre congrua cauzione;
5. Rigettare l'opposizione formulata da controparte poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché, inammissibile\improponibile per i su esposti motivi;
Ad ogni modo sia in accoglimento delle richieste preliminari o di merito 6. Con condanna aggravata per la descritta situazione ex art. 96 c.p.c. per la totale e manifesta infondatezza della dispiegata opposizione, nonché per la infondatezza, dilatorietà e pretestuosità delle avverse richieste ed eccezioni e per tutti i motivi su meglio descritti;
7. Con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio con attribuzione al legale che se ne dichiara distrattario.”.
Effettuate le verifiche preliminari, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., a seguito di un rinvio per trattative conclusosi con esito negativo, rigettate le richieste istruttorie di parte opponente, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione spiegata, da ascriversi certamente all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto – non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opposti, dovendosi richiamare sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire, essendo necessaria a tal fine la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile (Cass. Civ., sez. II, 11.8.2021, n.22730).
Nel caso di specie, il suddetto onere è stato validamente assolto dagli opposti, mediante allegazione del certificato di stato di famiglia del de cuius, da cui risulta la propria qualità di chiamati all'eredità di;
peraltro, l'esercizio della azione, per la soddisfazione Persona_1
pagina 6 di 9 di un diritto di credito del quale era titolare il “de cuius”, è atto idoneo a ritenere la avvenuta accettazione tacita dell'eredità (Cass. Civ., sez. III, 20.10.2014, n.22223).
Ciò posto, quanto agli ulteriori motivi di opposizione, deve porsi in evidenza che il precetto opposto è stato intimato in forza di un titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 794/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 8.9.2023, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1235/2023.
Va quindi rammentato che, come noto, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.
III, 2.8.2021, n. 22090). In particolare, la Suprema Corta di Cassazione - in ipotesi, quale quella oggetto di scrutinio nel presente procedimento, in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale (nella specie, il sotteso decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.) - ha categoricamente escluso la deducibilità nel giudizio di opposizione a precetto di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, affermando l'ulteriore principio secondo il quale “la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. - non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III,
19/06/2001, n. 8331).
pagina 7 di 9 In altri termini, dunque, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre possono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Ebbene, con il presente giudizio di opposizione a precetto sono stati fatti valere dal i CP_1
medesimi motivi, attinenti al merito della pretesa creditoria, già posti a fondamento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si evince dalla lettura del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, le cui contestazioni e le cui conclusioni appaiono del tutto sovrapponibili a quelle avanzate nel presente procedimento.
In merito, poi, alle eccezioni di compensazione sollevate da parte opponente, in relazione a presunte somme versate in esubero e al deposito cauzionale, giova altresì osservare che “non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale” (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2022, n. 3463).
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, si impone l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto vertente integralmente su contestazioni attinenti alla fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, fondata su titolo esecutivo giudiziale, da farsi valere esclusivamente nell'ambito del giudizio, già pendente, di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni affrontate.
Non si ritiene tuttavia sussistano i presupposti per la condanna dell'odierno opponente ex art. 96
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
, e , che liquida in € 3.809,00 per compensi,
[...] Controparte_3 Controparte_4
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4627/2023
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Mellidi Enrico ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 27.5.2025;
- Per , e , l'avv. Di Motta Marco Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ha depositato le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4627/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Mellidi Enrico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Roma n. 152, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (c.f. ), in qualità C.F._3 Controparte_4 C.F._4
di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Di Motta Marco ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso il suo studio in Vallo Della Lucania, Via B. Oricchio n. 36, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2
, e , proponendo opposizione avverso il precetto
[...] Controparte_3 Controparte_4 notificato in data 30.10.2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 33.994,18, in forza del decreto ingiuntivo n. 794/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data .9.2023
pagina 2 di 9 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1235/2023, a titolo di pagamento di canoni di locazione scaduti. A sostegno dell'opposizione, deduceva: 1) il difetto di legittimazione attiva degli opposti, qualificatisi come eredi del locatore e originario creditore senza tuttavia aver fornito prova dell'accettazione dell'eredità; 2) Persona_1
l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria avversa;
3) in via riconvenzionale, eccezione di compensazione per somme dovute a titolo di versamenti in esubero, avendo l'opponente corrisposto in favore del locatore somme superiori rispetto al quantum effettivamente dovuto;
4) la richiesta di risarcimento del danno in relazione agli importi mensili pagati in eccesso;
5) eccezione di compensazione rispetto al deposito cauzionale non restituito e non imputabile ai canoni;
6) la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di riconteggiare le somme versate in esubero dal conduttore con il conseguente danno da mancato investimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Con ogni più opportuna declaratoria: 1) valutata e riconosciuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c.; 2) accertata la sussistenza dei presupposti del procedimento nella forma del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3) ritenuto il gravissimo pregiudizio, che ne potrebbe sovvenire per l'imminenza del procedimento esecutivo minacciato, AI SENSI DELL'ART. 624 C.P.C. disporre, anche inaudita altera parte e senza deposito di cauzione, la sospensione degli effetti dell'intimato precetto e/o del titolo opposto con ogni conseguente statuizione ai sensi di legge IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli opposti per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della intimata esecuzione con ogni inevitabile statuizione di invalidità nullità e/o inefficacia del precetto notificato;
NELLA DENEGATA
IPOTESI CHE SI RITENESSE DI SUPERARE LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI SOPRA
SVOLTE. NEL MERITO ed accoglimento della medesima opposizione nonché IN VIA
RICONVENZIONALE: 1) in via principale: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del precetto opposto, per difetto assoluto dei requisiti per tutti i motivi in narrativa;
b) accertare e dichiarare la assoluta mancanza di sussistenza e/o di prova del credito azionato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e per l'effetto dichiarare la illegittimità, la nullità e/o annullabilità, l'inefficacia e, comunque, revocare, il precetto opposto;
2) in via subordinata: a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del precetto opposto e dichiarare l'insussistenza parziale del credito dedotto nell'opposto decreto
pagina 3 di 9 ingiuntivo e, conseguentemente, ridurne l'importo in parte equa nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa, nonché in accoglimento della eccezione di compensazione;
b) per l'effetto di cui al punto a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità del precetto opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dalla legge;
3) in via riconvenzionale: a) riconoscere in favore di parte opponente l'aver già corrisposto €.5.735,75 a titolo di canoni di locazione per maggiorazioni ingiustificate e non contrattualmente previste e, per l'effetto, compensarla con la somma precettata;
b) riconoscere altresì in favore di parte ricorrente la restituzione della somma di €.5.238,02 pari al deposito cauzionale versato in sede di sottoscrizione del contratto di locazione del 11.03.2003 come da clausola n. 13 del medesimo contratto e, per l'effetto, in deroga al noto divieto compensarla con la somma precettata;
c) riconoscere in favore della parte conduttrice un risarcimento del danno, per mancati investimenti all'interno della azienda, per €.32.534,69; d) in via subordinata: in accoglimento del punto “a” e “b” (ovvero intimazione precetto €.33.994,18 meno le somme versate in esubero
€.5.735,75, meno le somme oggetto di dep. cauz. di €.5.238,02 = €.23.020,41) e “c”, ovvero risarcimento €.32.534,69 - €.23.020,41 = €.9.514,28 (attivo in favore del ricorrente - salvo errori od omissioni), portare a compensazione il credito precettato rimanente, con la somma di cui al risarcimento del danno di €.32.534,69 disponendo dunque in favore dell'opponente il pagamento della differenza di €.9.514,28; 4) rigettare, comunque, totalmente tutto quanto prodotto, dedotto, articolato ed eccepito ex adverso in quanto completamente destituito di fondamento fattuale e giuridico;
5) condannare i convenuti opposti, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% ex articolo 14 D.M. 8.4.2004, n. 127, con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
6) ai fini del contributo unificato la presente causa è di valore pari a €.33.994,18 in relazione al precetto opposto, con versamento del contributo unificato al 50% ed in via riconvenzionale la domanda è pari ad €.9.514,2”.
Si costituivano in giudizio , e , in qualità Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di eredi di , preliminarmente deducendo: 1) di aver pienamente fornito la prova Persona_1
della propria qualità di eredi di mediante la produzione del certificato Persona_1
anagrafico di stato di famiglia;
2) l'inammissibilità\improponibilità di tutte le eccezioni di merito proposte nell'opposizione all'esecuzione poiché precedenti la formazione del titolo esecutivo e comunque già eccepite nella loro sede naturale in fase di opposizione a decreto ingiuntivo;
3) la pagina 4 di 9 proposizione delle medesime richieste di merito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed in sede di opposizione a precetto.
Nel merito, esponevano: a) l'inammissibilità-inopponibilità delle eccezioni di controparte ex art. 1462 c.c. per operatività della clausola contrattuale “solve et repete” sottoscritta e contenuta nel contrato di locazione stipulato ed in essere;
b) la palese infondatezza dell'avversa domanda, per omessa prova delle paventate somme pagate in esubero e prescrizione di parte delle somme asseritamente versate in esubero, nonché l'inammissibilità-improponibilità delle richieste risarcitorie di controparte per assenza di alcun obbligo risarcitorio, la non richiedibilità e compensabilità del deposito cauzionale per duplicazione della domanda già presentata nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'omessa valutazione da parte debitrice dei vantaggi ottenuti con i ritardati ed omessi pagamenti a favore del locatore;
c) l'inammissibilità-inutilità della richiesta di CTU formulata da controparte per la provata inconsistenza\inesistenza della prova da raggiungere per impossibilità\inesistenza del danno da mancato investimento;
d) la totale infondatezza della richiesta sospensione dell'esecuzione avanzata ex art. 624 c.p.c. formulata da controparte per assenza di ogni minimo presupposto e\o pericolo e per totale e manifesta infondatezza della dispiegata opposizione.
Chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa: In via preliminare:
1. Valutata la piena legittimità di parte opposta dichiarare l'inammissibilità\improponibilità della dispiegata opposizione per i motivi addotti nel presente atto;
in subordine e sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità\improponibilità:
2. Rilevato il simultaneus processus, onde evitare conflitti di giudicato, stante le medesime istanze, richieste ed eccezioni proposte in entrambe le opposizioni in maniera del tutto speculare, Voglia provvedere disponendo la riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c. con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo od in extrema ratio disporre la sospensione dell'esperita opposizione all'esecuzione ex art. 295 c.p.c., ovvero, rilevare e dichiarare la litispendenza, o comunque provvedere con ogni provvedimento che ritenga opportuno adottare in accoglimento della proposta eccezione;
in via preliminare di merito:
3. Dichiarare l'inammissibilità-inopponibilità delle eccezioni di controparte ex art. 1462 c.c. per operatività della clausola contrattuale “solve et repete” sottoscritta e contenuta nel contrato di locazione stipulato tra le parti ed in essere;
nel merito:
4. Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'efficacia del precetto\del
pagina 5 di 9 titolo\dell'esecuzione avanzata da controparte per tutto quanto su dedotto, eccepito ed osservato, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di controparte disporre congrua cauzione;
5. Rigettare l'opposizione formulata da controparte poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché, inammissibile\improponibile per i su esposti motivi;
Ad ogni modo sia in accoglimento delle richieste preliminari o di merito 6. Con condanna aggravata per la descritta situazione ex art. 96 c.p.c. per la totale e manifesta infondatezza della dispiegata opposizione, nonché per la infondatezza, dilatorietà e pretestuosità delle avverse richieste ed eccezioni e per tutti i motivi su meglio descritti;
7. Con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio con attribuzione al legale che se ne dichiara distrattario.”.
Effettuate le verifiche preliminari, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., a seguito di un rinvio per trattative conclusosi con esito negativo, rigettate le richieste istruttorie di parte opponente, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione spiegata, da ascriversi certamente all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto del creditore di agire in executivis per l'importo contenuto nell'atto di precetto – non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opposti, dovendosi richiamare sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire, essendo necessaria a tal fine la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile (Cass. Civ., sez. II, 11.8.2021, n.22730).
Nel caso di specie, il suddetto onere è stato validamente assolto dagli opposti, mediante allegazione del certificato di stato di famiglia del de cuius, da cui risulta la propria qualità di chiamati all'eredità di;
peraltro, l'esercizio della azione, per la soddisfazione Persona_1
pagina 6 di 9 di un diritto di credito del quale era titolare il “de cuius”, è atto idoneo a ritenere la avvenuta accettazione tacita dell'eredità (Cass. Civ., sez. III, 20.10.2014, n.22223).
Ciò posto, quanto agli ulteriori motivi di opposizione, deve porsi in evidenza che il precetto opposto è stato intimato in forza di un titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 794/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 8.9.2023, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1235/2023.
Va quindi rammentato che, come noto, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez.
III, 2.8.2021, n. 22090). In particolare, la Suprema Corta di Cassazione - in ipotesi, quale quella oggetto di scrutinio nel presente procedimento, in cui al giudice che conosce dell'opposizione a precetto vengano sottoposte questioni concernenti la contestazione del contenuto sostanziale del titolo giudiziale (nella specie, il sotteso decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.) - ha categoricamente escluso la deducibilità nel giudizio di opposizione a precetto di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, affermando l'ulteriore principio secondo il quale “la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. - non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III,
19/06/2001, n. 8331).
pagina 7 di 9 In altri termini, dunque, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre possono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Ebbene, con il presente giudizio di opposizione a precetto sono stati fatti valere dal i CP_1
medesimi motivi, attinenti al merito della pretesa creditoria, già posti a fondamento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si evince dalla lettura del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, le cui contestazioni e le cui conclusioni appaiono del tutto sovrapponibili a quelle avanzate nel presente procedimento.
In merito, poi, alle eccezioni di compensazione sollevate da parte opponente, in relazione a presunte somme versate in esubero e al deposito cauzionale, giova altresì osservare che “non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale” (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2022, n. 3463).
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, si impone l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto vertente integralmente su contestazioni attinenti alla fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, fondata su titolo esecutivo giudiziale, da farsi valere esclusivamente nell'ambito del giudizio, già pendente, di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni affrontate.
Non si ritiene tuttavia sussistano i presupposti per la condanna dell'odierno opponente ex art. 96
c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
, e , che liquida in € 3.809,00 per compensi,
[...] Controparte_3 Controparte_4
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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