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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.12.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3193 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3193/2019
È presente per l'avv. Anna Rita Cosentino. Parte_1
Nessuno è presente per gli eredi di . Persona_1
A questo punto, il G.I. invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto della rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3193/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
, P. I. , con sede legale in Termini Imerese nella Via Pietro Nenni n. Parte_1 P.IVA_1
38/C, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese via
SS. Salvatore n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Rita Cosentino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 ivi deceduto il 25.11.2020
OPPOSTI NON COSTITUITI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società “ conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato, in data 28.09.2019, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 173.579,04, di cui € 172.500,00 per sorte capitale, € 1.079,04 per spese di protesto, oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. N. 231 del
2002, in virtù di titoli esecutivi costituiti da cambiali ipotecarie.
Premetteva che la richiesta di pagamento traeva origine da 69 titoli cambiari, emessi in data
16.01.2007, del valore di € 2.500,00 ciascuno, con scadenza fissata nel periodo compreso tra il 30 aprile 2007 ed il 31 dicembre 2009 (cfr. tabella riportata in atto di citazione).
Ciò dedotto, posta la preliminare richiesta di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rilevava, quanto ai motivi di opposizione, innanzitutto, la prescrizione dell'azione cambiaria ex art. 94 comma
1, e art. 102 del R. D. 5 dicembre 1933, n. 1669, essendo il credito ormai prescritto per decorso del termine triennale.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità per omessa indicazione, nell'atto di precetto opposto, dell'avvertimento relativo alla facoltà del debitore di ricorrere a un organismo di composizione della crisi per la gestione del sovraindebitamento, ex art. 480 c.p.c.; nonché, in via ulteriormente subordinata, deduceva l'illegittimità della richiesta di interessi di mora ex art. 1, D. Lgs. n. 231/2002, in quanto, stante l'applicazione degli interessi solo alle transazioni commerciali, e non essendo stata esplicitata la natura commerciale dell'operazione sottostante l'emissione delle cambiali, nulla era dovuto a quel titolo.
Con decreto emesso “inaudita altera parte” del 31.10.2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli cambiari poste alla base dell'intimato atto di precetto.
Si costituiva, in data 16.06.2020, che contestava integralmente i motivi di Persona_1 opposizione avanzati da controparte.
Nello specifico deduceva che la società opponente aveva volontariamente concesso una garanzia ipotecaria in suo favore a mezzo atto notarile e sosteneva, inoltre, che l'opponente aveva indotto in errore il giudice, omettendo di portare a sua conoscenza tale vincolo ipotecario al momento dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso con decreto del
31.10.2019 nel corso del presente giudizio.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 3 Chiedeva, pertanto, “di accogliere le superiori argomentazioni e per l'effetto revocare
l'ordinanza emessa in data 31.10.2019 e comunicata in data 4.11.2019 e per l'effetto, ritenere che le cambiali oggetto del precetto, sono e debbono essere considerate esecutive con garanzia ipotecaria;
- in via anche, subordinata, modificare l'impugnata ordinanza nel modo che segue: disporre idonea cauzione con pagamento immediato a carico della società di almeno € 100.000,00, per Pt_1 garantire il credito del sig. , che appare, in riferimento all'attività prestata da parte Persona_1 opponente con i suoi atti pretestuosi e defatigatori, in serio dubbio di poter essere soddisfatto, atteso che dal 9.3.2007 ( data dell'atto di garanzia ipotecaria), la in persona del suo legale rapp.te Pt_1 pro-tempore, con il suo fare, ribadiamo, determina il venir meno della garanzia del pagamento del credito vantato da parte opposta. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso e dichiarare
l'efficacia e la regolarità delle cambiali di parte attorea […]” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Con provvedimento del 21.01.2021, veniva disposta la conferma del decreto emesso il
31.10.2019, con cui era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cambiali in virtù delle quali era stato intimato il precetto opposto, e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 26.07.2021, veniva dichiarata l'interruzione del presente giudizio stante il decesso di . Persona_1
Alla luce dei fatti rappresentati, in data 08.09.2021, la società provvedeva alla Parte_1 riassunzione del presente giudizio.
Gli eredi di , evocati in giudizio ex art. 303 co. 2 cpc, non si costituivano in Persona_1 giudizio.
All'udienza odierna, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento ai motivi di opposizione avanzati dall'opponente, in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 615 e ss. c.p.c. è volto alla contestazione del “se” dell'esecuzione e cioè alla contestazione del diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata.
Tale giudizio mira ad accertare la legittimità dell'azione che viene esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo, legittimità che può venire messa in dubbio:
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 4 a) tramite la negazione dell'esistenza del titolo esecutivo “ab origine”;
b) mediante il rilievo della sua sopravvenuta nullità;
c) mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata (c.d. opposizione di merito);
d) attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione contro un determinato soggetto.
Ciò posto, l'opponente ha sostenuto, quale suo primo motivo di doglianza, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto “poiché le 68 cambiali portate dall'atto di precetto sono scadute nel periodo compreso 2007 * 2009, hanno perso efficacia di titolo esecutivo e non è possibile, pertanto, esperire azione cambiaria, intimando il pagamento dell'importo asseritamente portato dagli effetti cambiari, con l'atto di precetto, avverso cui si insorge” (pag. 3 atto di citazione).
Ebbene, la censura appare fondata per le ragioni che seguono.
Com'è noto, le cambiali sono annoverate tra i titoli esecutivi stragiudiziali e/o convenzionali idonei a sorreggere l'esecuzione forzata in virtù del combinato disposto degli artt. 474, co. 2 n. 2
c.p.c. e 63 legge cambiaria (r.d. 1669/1933). Tale ultima disposizione stabilisce espressamente che
“la cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo per il capitale e gli accessori a norma degli artt. 55, 56
e 59”. Si tratta di un titolo di credito all'ordine, astratto e autonomo, perché prescinde dal rapporto causale sottostante, e di un titolo completo perché le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario.
Ciò premesso, quanto al primo motivo di opposizione, si rileva che a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai 68 titoli cambiari ipotecari precettati (e numerati nel precetto opposto dal n. 1 al n. 68, emessi a Termini Imerese il 16.01.2007 per l'importo di €
2.500,00 ciascuno, e scadenti nel periodo compreso tra il 30.04.2007 al 31.12.2009), l'opposto ha sostenuto che tali cambiali non sarebbero soggette al termine di prescrizione di quello ordinarie, essendo per loro previsto un termine di prescrizione decennale e non triennale.
Orbene, sul punto si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, la cambiale ipotecaria è soggetta, quanto al termine di prescrizione dell'azione, alla previsione dell'art. 94, co. 1, del r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 (cosiddetta legge cambiaria), ossia al termine triennale, a nulla rilevando l'iscrizione ipotecaria, che non determina il mutamento della natura cambiaria del titolo e non consente pertanto il superamento della previsione della menzionata norma della legge cambiaria.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Ed invero, in aggiunta a quanto precede, occorre precisare che l'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca – stipulato dal Notaio (Rep. n. 65369, Racc. n. 16179) in data 27 febbraio 2007 Per_2
– pur assicurando il credito con una garanzia reale, non esplica alcuna efficacia sul regime giuridico della prescrizione proprio dei titoli di credito sottostanti.
Al riguardo, il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2847
c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda però solo gli effetti della pubblicità
(iscrizione nei pubblici registri immobiliari) ed è riferita alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante.
Pertanto, dato che l'ipoteca è accessoria al diritto di credito garantito, se si estingue o si prescrive il diritto di credito si estingue anche l'ipoteca. Tanto espressamente prevede l'art. 2878
c.c. al n. 3: “l'ipoteca si estingue: con l'estinguersi dell'obbligazione”.
Quindi l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo necessariamente comporterà anche l'estinzione dell'ipoteca anche se non sono decorsi 20 anni dall'iscrizione.
Sul punto giova precisare che la Suprema Corte si è pronunciata su tale questione, in particolare, con la sentenza n. 3145/1977, ha disposto che: “la garanzia ipotecaria, se limitata al rapporto cambiario, non può estendersi al Credito derivante dal rapporto sottostante (extracartolare), di cui non si faccia alcuna menzione, benché concorrente con la pretesa cambiaria;
pertanto, estinta
l'obbligazione cambiaria come tale, per prescrizione (triennale), viene meno anche l'ipoteca che 'è un accessorio di quel credito (cfr. sent. 25.10.1972, n. 3253)”.
Deve, altresì, evidenziarsi quanto enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
16816/2010, con la quale è stato affermato che: “[…] la disciplina della prescrizione stabilita dall'art.
94, comma 3, L.C. riguarda l'azione cambiaria di regresso nei confronti dei giranti gli uni con gli altri e quella contro il traente, ma non l'azione cambiaria diretta del girante che sia anche primo prenditore nei confronti dell'accettante (e quindi anche dell'emittente del vaglia cambiario, in virtù del richiamo all'art. 94 operato dall'art. 102 L.C.; cfr. Cass. 1991/5885), per la quale trova applicazione l'art. 94, comma 1, L.C., secondo il quale l'azione cambiaria contro l'accettante si prescrive in tre anni dalla data della scadenza. Infatti la prescrizione triennale dell'azione diretta, data contro l'accettante della cambiale (o l'emittente del vaglia cambiario) e prevista dall'art 94 L.C., decorre in ogni caso dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 6 sul piano cambiario, si da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore (Cass. 1974/4183)”.
Ebbene, considerati i principi sopra enunciati, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto, di cui è causa, è costituito da n. 68 cambiali ipotecarie emesse tutte il 16.01.2007, con un piano di scadenze ricompreso tra il 30 aprile 2007 e il
31 dicembre 2009.
Deve altresì prendersi atto che entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio hanno dedotto che l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, è stato notificato alla società in data 28.09.2019. Parte_1
Ordunque, a fronte della compiuta eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, incombeva sull'opposta, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., l'onere di provare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, posti in essere nel periodo intercorrente dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuno dei tioli sino alla notifica dell'atto di precetto (28.09.2019).
Orbene, dall'esame degli atti processuali, non è emersa alcuna prova dell'avvenuta notifica di precedenti atti interruttivi, né l'opposta ha dedotto, o documentato, alcuna valida causa di sospensione o interruzione del decorso del termine prescrizionale triennale (art. 94 co. 1 del r.d. 5 dicembre 1933,
n. 1669).
Pertanto, alla luce delle plurime considerazioni espresse e dell'assenza di atti interruttivi validi, si deve concludere per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Si rileva, a titolo esemplificativo, che, in base ai titoli, la cambiale che prevedeva il termine di pagamento più postumo era quella recante come termine di scadenza il 31.12.2009, con conseguente prescrizione di tale pretesa, allora, in data il 31.12.2012. Ne consegue che, essendo l'atto di precetto stato notificato soltanto in data 28.09.2019, a tale data il diritto di procedere all'azione esecutiva basata su tale titolo cambiario si era già ampiamente estinto per intervenuta prescrizione. Altresì, anche per gli altri titoli cambiari, prevedenti termini di scadenza di pagamento antecedenti al
31.12.2009, la prescrizione era già maturata.
Posto l'accoglimento dell'opposizione in ragione dei motivi sopra enunciati, resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e ss. mm., ai valori minimi in ragione della concreta attività difensiva svolta (scaglione da
€ 52.000 a € 260.000).
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta prescrizione, ex art. 94 R.D. n. 1669/1933, delle azioni cambiarie poste a fondamento del precetto intimato alla e per l'effetto dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
2. condanna gli eredi di al pagamento nei confronti di delle Persona_1 Parte_1 spese di lite che vengono liquidate complessivamente nell'importo di € 7.838,00 di cui
€ 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Rita Cosentino dichiaratasi antistataria.
Termini Imerese 17.12.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 8
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.12.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3193 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3193/2019
È presente per l'avv. Anna Rita Cosentino. Parte_1
Nessuno è presente per gli eredi di . Persona_1
A questo punto, il G.I. invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto della rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3193/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
, P. I. , con sede legale in Termini Imerese nella Via Pietro Nenni n. Parte_1 P.IVA_1
38/C, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese via
SS. Salvatore n. 9, presso lo studio dell'avv. Anna Rita Cosentino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 ivi deceduto il 25.11.2020
OPPOSTI NON COSTITUITI
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la società “ conveniva in giudizio Parte_1 Persona_1 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato, in data 28.09.2019, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 173.579,04, di cui € 172.500,00 per sorte capitale, € 1.079,04 per spese di protesto, oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. N. 231 del
2002, in virtù di titoli esecutivi costituiti da cambiali ipotecarie.
Premetteva che la richiesta di pagamento traeva origine da 69 titoli cambiari, emessi in data
16.01.2007, del valore di € 2.500,00 ciascuno, con scadenza fissata nel periodo compreso tra il 30 aprile 2007 ed il 31 dicembre 2009 (cfr. tabella riportata in atto di citazione).
Ciò dedotto, posta la preliminare richiesta di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rilevava, quanto ai motivi di opposizione, innanzitutto, la prescrizione dell'azione cambiaria ex art. 94 comma
1, e art. 102 del R. D. 5 dicembre 1933, n. 1669, essendo il credito ormai prescritto per decorso del termine triennale.
Eccepiva, altresì, l'illegittimità per omessa indicazione, nell'atto di precetto opposto, dell'avvertimento relativo alla facoltà del debitore di ricorrere a un organismo di composizione della crisi per la gestione del sovraindebitamento, ex art. 480 c.p.c.; nonché, in via ulteriormente subordinata, deduceva l'illegittimità della richiesta di interessi di mora ex art. 1, D. Lgs. n. 231/2002, in quanto, stante l'applicazione degli interessi solo alle transazioni commerciali, e non essendo stata esplicitata la natura commerciale dell'operazione sottostante l'emissione delle cambiali, nulla era dovuto a quel titolo.
Con decreto emesso “inaudita altera parte” del 31.10.2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli cambiari poste alla base dell'intimato atto di precetto.
Si costituiva, in data 16.06.2020, che contestava integralmente i motivi di Persona_1 opposizione avanzati da controparte.
Nello specifico deduceva che la società opponente aveva volontariamente concesso una garanzia ipotecaria in suo favore a mezzo atto notarile e sosteneva, inoltre, che l'opponente aveva indotto in errore il giudice, omettendo di portare a sua conoscenza tale vincolo ipotecario al momento dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso con decreto del
31.10.2019 nel corso del presente giudizio.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 3 Chiedeva, pertanto, “di accogliere le superiori argomentazioni e per l'effetto revocare
l'ordinanza emessa in data 31.10.2019 e comunicata in data 4.11.2019 e per l'effetto, ritenere che le cambiali oggetto del precetto, sono e debbono essere considerate esecutive con garanzia ipotecaria;
- in via anche, subordinata, modificare l'impugnata ordinanza nel modo che segue: disporre idonea cauzione con pagamento immediato a carico della società di almeno € 100.000,00, per Pt_1 garantire il credito del sig. , che appare, in riferimento all'attività prestata da parte Persona_1 opponente con i suoi atti pretestuosi e defatigatori, in serio dubbio di poter essere soddisfatto, atteso che dal 9.3.2007 ( data dell'atto di garanzia ipotecaria), la in persona del suo legale rapp.te Pt_1 pro-tempore, con il suo fare, ribadiamo, determina il venir meno della garanzia del pagamento del credito vantato da parte opposta. In ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso e dichiarare
l'efficacia e la regolarità delle cambiali di parte attorea […]” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Con provvedimento del 21.01.2021, veniva disposta la conferma del decreto emesso il
31.10.2019, con cui era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cambiali in virtù delle quali era stato intimato il precetto opposto, e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con decreto del 26.07.2021, veniva dichiarata l'interruzione del presente giudizio stante il decesso di . Persona_1
Alla luce dei fatti rappresentati, in data 08.09.2021, la società provvedeva alla Parte_1 riassunzione del presente giudizio.
Gli eredi di , evocati in giudizio ex art. 303 co. 2 cpc, non si costituivano in Persona_1 giudizio.
All'udienza odierna, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento ai motivi di opposizione avanzati dall'opponente, in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 615 e ss. c.p.c. è volto alla contestazione del “se” dell'esecuzione e cioè alla contestazione del diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata.
Tale giudizio mira ad accertare la legittimità dell'azione che viene esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo, legittimità che può venire messa in dubbio:
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 4 a) tramite la negazione dell'esistenza del titolo esecutivo “ab origine”;
b) mediante il rilievo della sua sopravvenuta nullità;
c) mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata (c.d. opposizione di merito);
d) attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione contro un determinato soggetto.
Ciò posto, l'opponente ha sostenuto, quale suo primo motivo di doglianza, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto “poiché le 68 cambiali portate dall'atto di precetto sono scadute nel periodo compreso 2007 * 2009, hanno perso efficacia di titolo esecutivo e non è possibile, pertanto, esperire azione cambiaria, intimando il pagamento dell'importo asseritamente portato dagli effetti cambiari, con l'atto di precetto, avverso cui si insorge” (pag. 3 atto di citazione).
Ebbene, la censura appare fondata per le ragioni che seguono.
Com'è noto, le cambiali sono annoverate tra i titoli esecutivi stragiudiziali e/o convenzionali idonei a sorreggere l'esecuzione forzata in virtù del combinato disposto degli artt. 474, co. 2 n. 2
c.p.c. e 63 legge cambiaria (r.d. 1669/1933). Tale ultima disposizione stabilisce espressamente che
“la cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo per il capitale e gli accessori a norma degli artt. 55, 56
e 59”. Si tratta di un titolo di credito all'ordine, astratto e autonomo, perché prescinde dal rapporto causale sottostante, e di un titolo completo perché le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario.
Ciò premesso, quanto al primo motivo di opposizione, si rileva che a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai 68 titoli cambiari ipotecari precettati (e numerati nel precetto opposto dal n. 1 al n. 68, emessi a Termini Imerese il 16.01.2007 per l'importo di €
2.500,00 ciascuno, e scadenti nel periodo compreso tra il 30.04.2007 al 31.12.2009), l'opposto ha sostenuto che tali cambiali non sarebbero soggette al termine di prescrizione di quello ordinarie, essendo per loro previsto un termine di prescrizione decennale e non triennale.
Orbene, sul punto si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, la cambiale ipotecaria è soggetta, quanto al termine di prescrizione dell'azione, alla previsione dell'art. 94, co. 1, del r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 (cosiddetta legge cambiaria), ossia al termine triennale, a nulla rilevando l'iscrizione ipotecaria, che non determina il mutamento della natura cambiaria del titolo e non consente pertanto il superamento della previsione della menzionata norma della legge cambiaria.
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Ed invero, in aggiunta a quanto precede, occorre precisare che l'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca – stipulato dal Notaio (Rep. n. 65369, Racc. n. 16179) in data 27 febbraio 2007 Per_2
– pur assicurando il credito con una garanzia reale, non esplica alcuna efficacia sul regime giuridico della prescrizione proprio dei titoli di credito sottostanti.
Al riguardo, il principio generale di prescrizione dell'ipoteca, contenuto nell'art. 2847
c.c. prevede che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
La durata ventennale dell'iscrizione ipotecaria riguarda però solo gli effetti della pubblicità
(iscrizione nei pubblici registri immobiliari) ed è riferita alla sola estinzione dell'ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta dal termine di prescrizione del diritto garantito dall'ipoteca, che si riferisce al titolo esecutivo sottostante.
Pertanto, dato che l'ipoteca è accessoria al diritto di credito garantito, se si estingue o si prescrive il diritto di credito si estingue anche l'ipoteca. Tanto espressamente prevede l'art. 2878
c.c. al n. 3: “l'ipoteca si estingue: con l'estinguersi dell'obbligazione”.
Quindi l'intervenuta prescrizione del titolo esecutivo necessariamente comporterà anche l'estinzione dell'ipoteca anche se non sono decorsi 20 anni dall'iscrizione.
Sul punto giova precisare che la Suprema Corte si è pronunciata su tale questione, in particolare, con la sentenza n. 3145/1977, ha disposto che: “la garanzia ipotecaria, se limitata al rapporto cambiario, non può estendersi al Credito derivante dal rapporto sottostante (extracartolare), di cui non si faccia alcuna menzione, benché concorrente con la pretesa cambiaria;
pertanto, estinta
l'obbligazione cambiaria come tale, per prescrizione (triennale), viene meno anche l'ipoteca che 'è un accessorio di quel credito (cfr. sent. 25.10.1972, n. 3253)”.
Deve, altresì, evidenziarsi quanto enunciato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
16816/2010, con la quale è stato affermato che: “[…] la disciplina della prescrizione stabilita dall'art.
94, comma 3, L.C. riguarda l'azione cambiaria di regresso nei confronti dei giranti gli uni con gli altri e quella contro il traente, ma non l'azione cambiaria diretta del girante che sia anche primo prenditore nei confronti dell'accettante (e quindi anche dell'emittente del vaglia cambiario, in virtù del richiamo all'art. 94 operato dall'art. 102 L.C.; cfr. Cass. 1991/5885), per la quale trova applicazione l'art. 94, comma 1, L.C., secondo il quale l'azione cambiaria contro l'accettante si prescrive in tre anni dalla data della scadenza. Infatti la prescrizione triennale dell'azione diretta, data contro l'accettante della cambiale (o l'emittente del vaglia cambiario) e prevista dall'art 94 L.C., decorre in ogni caso dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo
n. 3193/2019 r.g.a.c. Pag. 6 sul piano cambiario, si da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore (Cass. 1974/4183)”.
Ebbene, considerati i principi sopra enunciati, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto, di cui è causa, è costituito da n. 68 cambiali ipotecarie emesse tutte il 16.01.2007, con un piano di scadenze ricompreso tra il 30 aprile 2007 e il
31 dicembre 2009.
Deve altresì prendersi atto che entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio hanno dedotto che l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, è stato notificato alla società in data 28.09.2019. Parte_1
Ordunque, a fronte della compiuta eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, incombeva sull'opposta, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., l'onere di provare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, posti in essere nel periodo intercorrente dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuno dei tioli sino alla notifica dell'atto di precetto (28.09.2019).
Orbene, dall'esame degli atti processuali, non è emersa alcuna prova dell'avvenuta notifica di precedenti atti interruttivi, né l'opposta ha dedotto, o documentato, alcuna valida causa di sospensione o interruzione del decorso del termine prescrizionale triennale (art. 94 co. 1 del r.d. 5 dicembre 1933,
n. 1669).
Pertanto, alla luce delle plurime considerazioni espresse e dell'assenza di atti interruttivi validi, si deve concludere per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Si rileva, a titolo esemplificativo, che, in base ai titoli, la cambiale che prevedeva il termine di pagamento più postumo era quella recante come termine di scadenza il 31.12.2009, con conseguente prescrizione di tale pretesa, allora, in data il 31.12.2012. Ne consegue che, essendo l'atto di precetto stato notificato soltanto in data 28.09.2019, a tale data il diritto di procedere all'azione esecutiva basata su tale titolo cambiario si era già ampiamente estinto per intervenuta prescrizione. Altresì, anche per gli altri titoli cambiari, prevedenti termini di scadenza di pagamento antecedenti al
31.12.2009, la prescrizione era già maturata.
Posto l'accoglimento dell'opposizione in ragione dei motivi sopra enunciati, resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e ss. mm., ai valori minimi in ragione della concreta attività difensiva svolta (scaglione da
€ 52.000 a € 260.000).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta prescrizione, ex art. 94 R.D. n. 1669/1933, delle azioni cambiarie poste a fondamento del precetto intimato alla e per l'effetto dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
2. condanna gli eredi di al pagamento nei confronti di delle Persona_1 Parte_1 spese di lite che vengono liquidate complessivamente nell'importo di € 7.838,00 di cui
€ 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Rita Cosentino dichiaratasi antistataria.
Termini Imerese 17.12.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
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