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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
MO SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 89/2025 R.G.; nella causa pendente tra:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luisa Ianniello e dall'Avv. Andrea Ambroz ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Livorno, via
3 Novembre 17, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1 residente a [...]L, rappresentato e difeso dagli Avvocati
SA UR e GI ES, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, Via Nino Pisano, 6, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129\2024 emessa il data 18 dicembre
2024 dal Giudice di Pace di Cecina
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 129/2024 emessa in data 19/12/2024 dal giudice di pace di Cecina e notificata il 20/12/2024, con la quale è stata accolta la domanda formulata da e condannata al pagamento in favore dell'attore, a Controparte_1 Parte_1
1 titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data di sottoscrizione del buono (12.03.2002) fino alla scadenza dello stesso (12.03.2009) , oltre gli interessi di mora di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo oltre al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Nello specifico, il sig. ha convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_1 giudice di pace di Cecina, le al fine di sentirne accertare la Parte_2 responsabilità per violazione dei doveri di informazione e di trasparenza previsti dalla legge (DM 19.12.2000) e dal contratto (c.d. FIA) nella collocazione e vendita del
Buono fruttifero postale a termine della serie AA3 n. 16964210359, e di sentirla conseguentemente condannare al risarcimento dei danni subiti. Il sig. CP_1 in particolare, rappresentava che, in data 12/03/2002, unitamente alla moglie, aveva investito la somma di € 2.500,00 nell'acquisto di n. 1 buono fruttifero postale, che egli richiedeva “ordinario di durata ventennale”, e, decorsi venti anni, nell'anno
2023, si recava presso l'Ufficio Postale per ottenerne il rimborso, che, però, gli veniva rifiutato adducendo l'intervenuta prescrizione del BFP, in quanto Parte_1 apparteneva alla serie AA3 avente scadenza “al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione” ed era ormai decorso il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dalla scadenza del titolo. L'attore eccepiva che vi erano state illegittime omissioni informative poste in essere da con conseguente grave Parte_2 inadempimento contrattuale in capo a parte convenuta e chiedeva, pertanto, che il
Giudice ne accertasse la responsabilità.
Il giudice di pace di Cecina ha ritenuto fondate le doglianze dell'attore e, dunque, accertata la responsabilità delle per violazione dei doveri di Parte_2 informazione e di trasparenza previsti dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.200, l'ha condannata al risarcimento del danno, nei confronti del quantificato CP_1 nell'importo di e 2.500,00 pari al capitale investito, oltre gli interessi come indicati in sentenza.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza facendo Parte_2 valere come unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19.12.2000 in materia di consegna del foglio informativo analitico, rappresentando -in buona sostanza- che grava sul cliente l'onere di provare di non aver ricevuto il foglio informativo, e non su che tra Parte_1
l'altro, decorso il termine prescrizionale di 10 anni, non è più obbligata alla conservazione delle scritture e dei documenti inerenti l'operazione di investimento.
2 Alla luce di tali motivi, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello in riforma integrale della sentenza resa n.
129\2024, emessa e depositata in data 18 dicembre 2024 dal Giudice di Pace di
Cecina, Dott.ssa Giovanna D'Alessio nella causa ad R.G. 655\2023, notificata in data
20 dicembre 2024, accertare la legittimità dell'operato di Parte_2 dichiarando prescritto il buono postale fruttifero del valore nominale pari ad €
2.500,00 serie AA3 sottoscritto in data 12 marzo 2002 e, per l'effetto, disponendo la restituzione della somma complessiva tra sorte, interessi e spese di lite dell'importo di
€ 5.324,77 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio stante la richiesta di soccombenza di parte appellata in ambedue i gradi di giudizio”.
Si è costituito nel presente giudizio il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice d'Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare integralmente l'appello formulato da
e le domande tutte da quest'ultima proposte perché palesemente Parte_2 prive di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Cecina in data 18.12.2024, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 24/9/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Va, in via preliminare, evidenziato, in quanto pertinente al caso specifico, che la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18829 del 10 luglio 2025, emessa all'esito dell'adunanza camerale dell'8 luglio 2025, in relazione al ricorso di cui al n.r.g.
12321/2024, ha rinviato alla pubblica udienza una causa avente ad oggetto la questione "se il mancato adempimento, da parte di , dell'obbligo, Parte_2 sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo
3 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche".
Ciò posto, pur nella consapevolezza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e nell'attesa della pronuncia del giudice di legittimità, questo giudice ritiene di aderire alla tesi che di seguito viene esplicitata.
Oggetto della controversia è l'accertamento della responsabilità di Parte_1 per aver violato i doveri informativi e di trasparenza, nella specie, connessi alla mancata consegna del foglio informativo concernente il buono fruttifero postale sottoscritto in data 12/3/2002 dal sig. unitamente alla moglie. CP_1
Va osservato sul punto che il D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo a , in qualità di ente collocatore, in Parte_2 particolare, l'art. 3 prevede che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo "di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto".
Orbene, nel caso in esame, da un lato il sig. sostiene di non aver CP_1 mai ricevuto il foglio informativo e che sul buono fruttifero non vi era alcuna indicazione né della tipologia di buono acquistato né del termine di scadenza e di prescrizione, mentre dall'altro lato sostiene di aver prontamente Parte_2 consegnato il foglio informativo alla cliente.
Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo
Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c., l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla odierna appellante, anche considerato che se si sposasse la tesi opposta si farebbe ricadere sul convenuto un onere della prova in senso negativo.
Nella fattispecie in esame, non ne è riuscita a fornirne la prova, né Parte_1 ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali.
4 Dunque, in mancanza di prova certa, deve ritenersi che il foglio informativo nel caso di specie non sia stato consegnato alla cliente e che tale omissione abbia generato un grave inadempimento di , che ha impedito alla Parte_2 controparte di conoscere con certezza le reali caratteristiche del prodotto acquistato
(tra cui i termini di scadenza dello stesso), cosicché gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
La consegna del foglio informativo, infatti, assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto.
Va, inoltre, evidenziato che tali indispensabili informazioni non emergono neppure dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione circa la tipologia di buono (non c'è indicazione della serie AA3 a cui apparterrebbe il buono) ma solo che si tratta di buono fruttifero postale "a termine", né vi sono indicazioni circa la scadenza della sua fruttuosità ovvero del termine di prescrizione.
Va, infine, osservato che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante,
l'adempimento di cui all'art. 6 del DM del 19 dicembre 2000 deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna del foglio informativo, restando, quindi, irrilevante la circostanza che il avrebbe potuto reperire altrimenti le CP_1 condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio), in mancanza della specifica consegna del foglio informativo collegato al buono fruttifero acquistato.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, non avendo Parte_2 provato di aver adempiuto agli obblighi informativi che sulla stessa gravavano.
3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto di posizioni contrastanti nella giurisprudenza di merito e della rimessione della risoluzione della questione alla Corte di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 • Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 129/2024 emessa dal giudice di pace di Cecina il 19/12/2024,
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio,
• Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso.
Livorno, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa MO SO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
MO SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 89/2025 R.G.; nella causa pendente tra:
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luisa Ianniello e dall'Avv. Andrea Ambroz ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Livorno, via
3 Novembre 17, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1 residente a [...]L, rappresentato e difeso dagli Avvocati
SA UR e GI ES, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, Via Nino Pisano, 6, giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 129\2024 emessa il data 18 dicembre
2024 dal Giudice di Pace di Cecina
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 129/2024 emessa in data 19/12/2024 dal giudice di pace di Cecina e notificata il 20/12/2024, con la quale è stata accolta la domanda formulata da e condannata al pagamento in favore dell'attore, a Controparte_1 Parte_1
1 titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 2.500,00, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data di sottoscrizione del buono (12.03.2002) fino alla scadenza dello stesso (12.03.2009) , oltre gli interessi di mora di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo oltre al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.265,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Nello specifico, il sig. ha convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_1 giudice di pace di Cecina, le al fine di sentirne accertare la Parte_2 responsabilità per violazione dei doveri di informazione e di trasparenza previsti dalla legge (DM 19.12.2000) e dal contratto (c.d. FIA) nella collocazione e vendita del
Buono fruttifero postale a termine della serie AA3 n. 16964210359, e di sentirla conseguentemente condannare al risarcimento dei danni subiti. Il sig. CP_1 in particolare, rappresentava che, in data 12/03/2002, unitamente alla moglie, aveva investito la somma di € 2.500,00 nell'acquisto di n. 1 buono fruttifero postale, che egli richiedeva “ordinario di durata ventennale”, e, decorsi venti anni, nell'anno
2023, si recava presso l'Ufficio Postale per ottenerne il rimborso, che, però, gli veniva rifiutato adducendo l'intervenuta prescrizione del BFP, in quanto Parte_1 apparteneva alla serie AA3 avente scadenza “al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione” ed era ormai decorso il termine di prescrizione di 10 anni decorrente dalla scadenza del titolo. L'attore eccepiva che vi erano state illegittime omissioni informative poste in essere da con conseguente grave Parte_2 inadempimento contrattuale in capo a parte convenuta e chiedeva, pertanto, che il
Giudice ne accertasse la responsabilità.
Il giudice di pace di Cecina ha ritenuto fondate le doglianze dell'attore e, dunque, accertata la responsabilità delle per violazione dei doveri di Parte_2 informazione e di trasparenza previsti dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.200, l'ha condannata al risarcimento del danno, nei confronti del quantificato CP_1 nell'importo di e 2.500,00 pari al capitale investito, oltre gli interessi come indicati in sentenza.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza facendo Parte_2 valere come unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19.12.2000 in materia di consegna del foglio informativo analitico, rappresentando -in buona sostanza- che grava sul cliente l'onere di provare di non aver ricevuto il foglio informativo, e non su che tra Parte_1
l'altro, decorso il termine prescrizionale di 10 anni, non è più obbligata alla conservazione delle scritture e dei documenti inerenti l'operazione di investimento.
2 Alla luce di tali motivi, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di appello in riforma integrale della sentenza resa n.
129\2024, emessa e depositata in data 18 dicembre 2024 dal Giudice di Pace di
Cecina, Dott.ssa Giovanna D'Alessio nella causa ad R.G. 655\2023, notificata in data
20 dicembre 2024, accertare la legittimità dell'operato di Parte_2 dichiarando prescritto il buono postale fruttifero del valore nominale pari ad €
2.500,00 serie AA3 sottoscritto in data 12 marzo 2002 e, per l'effetto, disponendo la restituzione della somma complessiva tra sorte, interessi e spese di lite dell'importo di
€ 5.324,77 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio stante la richiesta di soccombenza di parte appellata in ambedue i gradi di giudizio”.
Si è costituito nel presente giudizio il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice d'Appello, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare integralmente l'appello formulato da
e le domande tutte da quest'ultima proposte perché palesemente Parte_2 prive di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Cecina in data 18.12.2024, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 24/9/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Va, in via preliminare, evidenziato, in quanto pertinente al caso specifico, che la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18829 del 10 luglio 2025, emessa all'esito dell'adunanza camerale dell'8 luglio 2025, in relazione al ricorso di cui al n.r.g.
12321/2024, ha rinviato alla pubblica udienza una causa avente ad oggetto la questione "se il mancato adempimento, da parte di , dell'obbligo, Parte_2 sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo
3 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche".
Ciò posto, pur nella consapevolezza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e nell'attesa della pronuncia del giudice di legittimità, questo giudice ritiene di aderire alla tesi che di seguito viene esplicitata.
Oggetto della controversia è l'accertamento della responsabilità di Parte_1 per aver violato i doveri informativi e di trasparenza, nella specie, connessi alla mancata consegna del foglio informativo concernente il buono fruttifero postale sottoscritto in data 12/3/2002 dal sig. unitamente alla moglie. CP_1
Va osservato sul punto che il D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo a , in qualità di ente collocatore, in Parte_2 particolare, l'art. 3 prevede che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo "di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto".
Orbene, nel caso in esame, da un lato il sig. sostiene di non aver CP_1 mai ricevuto il foglio informativo e che sul buono fruttifero non vi era alcuna indicazione né della tipologia di buono acquistato né del termine di scadenza e di prescrizione, mentre dall'altro lato sostiene di aver prontamente Parte_2 consegnato il foglio informativo alla cliente.
Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo
Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c., l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla odierna appellante, anche considerato che se si sposasse la tesi opposta si farebbe ricadere sul convenuto un onere della prova in senso negativo.
Nella fattispecie in esame, non ne è riuscita a fornirne la prova, né Parte_1 ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali.
4 Dunque, in mancanza di prova certa, deve ritenersi che il foglio informativo nel caso di specie non sia stato consegnato alla cliente e che tale omissione abbia generato un grave inadempimento di , che ha impedito alla Parte_2 controparte di conoscere con certezza le reali caratteristiche del prodotto acquistato
(tra cui i termini di scadenza dello stesso), cosicché gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
La consegna del foglio informativo, infatti, assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto.
Va, inoltre, evidenziato che tali indispensabili informazioni non emergono neppure dalla letteralità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione circa la tipologia di buono (non c'è indicazione della serie AA3 a cui apparterrebbe il buono) ma solo che si tratta di buono fruttifero postale "a termine", né vi sono indicazioni circa la scadenza della sua fruttuosità ovvero del termine di prescrizione.
Va, infine, osservato che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante,
l'adempimento di cui all'art. 6 del DM del 19 dicembre 2000 deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna del foglio informativo, restando, quindi, irrilevante la circostanza che il avrebbe potuto reperire altrimenti le CP_1 condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio), in mancanza della specifica consegna del foglio informativo collegato al buono fruttifero acquistato.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, non avendo Parte_2 provato di aver adempiuto agli obblighi informativi che sulla stessa gravavano.
3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto di posizioni contrastanti nella giurisprudenza di merito e della rimessione della risoluzione della questione alla Corte di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 • Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 129/2024 emessa dal giudice di pace di Cecina il 19/12/2024,
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio,
• Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso.
Livorno, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa MO SO
6