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Ordinanza cautelare 1 settembre 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2026
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14247 del 2024, proposto da
SI LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione -non recante n. prot.- depositato in data 04.11.2024 nel fascicolo inerente il ricorso avverso il silenzio inadempimento identificato a mezzo NRG 1934/2022 e comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria in data 19.12.2024;
- nonché del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 8957 dell’11.06.2024 allegato nel medesimo procedimento NRG 1934/2022 in data 04.11.2024;
- nonché della scheda di valutazione del MUR allegata sub 1 al deposito effettuato dal MIM nel fascicolo NRG 1934/2022 in data 04.11.2024;
- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. CA De RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 31 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo la docente presentato domanda di iscrizione ai percorsi Indire.
All’udienza dell’8 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso a verbale della sua possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RE, Presidente
CA De RO, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De RO | IN RE |
IL SEGRETARIO