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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4812/2020 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Antonio Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.09.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'associazione il ST delle LE LU (determinazione 2000.04/02/2020.0046540), nonché del CP_1 verbale ispettivo presupposto n. 2017011677 del 20.12.2019. A fondamento del proprio ricorso esponeva:
- di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_2
con mansioni di Collaboratore Amministrativo (impiegato di I
[...] livello) con contratto a tempo determinato par – time, per 24 ore mensili, sino al 30.04.2016;
- di aver svolto l'attività lavorativa in modo flessibile, alternando, a seconda delle esigenze e delle direttive impartitegli i seguenti orari: 8.30 -14.30 e 12.30 – 18.30, ricevendo regolarmente la retribuzione;
- di aver, tuttavia, ricevuto a distanza di 4 anni dalla cessazione del rapporto l'anzidetto disconoscimento motivato sulla carenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 2094 c.c.; - di aver proposto, in data 07.05.2020, avverso detto provvedimento rituale ricorso amministrativo senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
Dedotta, allora, l'illegittimità del provvedimento assunto dall' per difetto assoluto di CP_1 motivazione e di istruttoria, concludeva, chiedendo: 1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze dell , a far data dal 1settembre 2013 Controparte_2
(per tutto il periodo ricompreso dal 1 settembre 2013 al 30 aprile 2016) e per l'effetto annullare il provvedimento con cui è stato dichiarato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato unitamente agli atti presupposti e segnatamente del verbale ispettivo di cui non è dato conoscere il contenuto e le motivazioni;
2) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente 3) Riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative obbligatorie ed alle tutele previdenziali ed assistenziali. Vinte le spese. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 4.09.2020, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 6.04.2021, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata quattro volte (sempre nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) senza mai verificare l'effettivo deposito delle note. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. IMPROCEDIBILITÀ In assenza di prova in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio il ricorso va dichiarato improcedibile. Invero, non vi è prova che la parte ricorrente, che non ha mai partecipato all'attività processuale, abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione della medesima alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Si versa dunque nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1483 del 2015. L'improcedibilità risulta poi suffragata dalla circostanza per cui, malgrado i rinvii pur disposti in assenza del deposito di note, non si è mai registrata alcuna attività processuale da parte dell'istante. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4812/2020 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Antonio Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.09.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'associazione il ST delle LE LU (determinazione 2000.04/02/2020.0046540), nonché del CP_1 verbale ispettivo presupposto n. 2017011677 del 20.12.2019. A fondamento del proprio ricorso esponeva:
- di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_2
con mansioni di Collaboratore Amministrativo (impiegato di I
[...] livello) con contratto a tempo determinato par – time, per 24 ore mensili, sino al 30.04.2016;
- di aver svolto l'attività lavorativa in modo flessibile, alternando, a seconda delle esigenze e delle direttive impartitegli i seguenti orari: 8.30 -14.30 e 12.30 – 18.30, ricevendo regolarmente la retribuzione;
- di aver, tuttavia, ricevuto a distanza di 4 anni dalla cessazione del rapporto l'anzidetto disconoscimento motivato sulla carenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 2094 c.c.; - di aver proposto, in data 07.05.2020, avverso detto provvedimento rituale ricorso amministrativo senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
Dedotta, allora, l'illegittimità del provvedimento assunto dall' per difetto assoluto di CP_1 motivazione e di istruttoria, concludeva, chiedendo: 1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze dell , a far data dal 1settembre 2013 Controparte_2
(per tutto il periodo ricompreso dal 1 settembre 2013 al 30 aprile 2016) e per l'effetto annullare il provvedimento con cui è stato dichiarato il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato unitamente agli atti presupposti e segnatamente del verbale ispettivo di cui non è dato conoscere il contenuto e le motivazioni;
2) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente 3) Riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative obbligatorie ed alle tutele previdenziali ed assistenziali. Vinte le spese. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 4.09.2020, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 6.04.2021, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata quattro volte (sempre nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.) senza mai verificare l'effettivo deposito delle note. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. IMPROCEDIBILITÀ In assenza di prova in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio il ricorso va dichiarato improcedibile. Invero, non vi è prova che la parte ricorrente, che non ha mai partecipato all'attività processuale, abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione della medesima alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Si versa dunque nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1483 del 2015. L'improcedibilità risulta poi suffragata dalla circostanza per cui, malgrado i rinvii pur disposti in assenza del deposito di note, non si è mai registrata alcuna attività processuale da parte dell'istante. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli