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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IO EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3134/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Matteotti 89044 Locri RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047853960000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 09420240047853960000 notificata all'indirizzo pec del ricorrente in data 13.02.2025 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), domiciliato in Locri, Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 Difensore_1, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo vizio di illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria contestando le argomentazioni del ricorrente e ribadendo la legittimità della pretesa ma evidenziando di essere nel frattempo pervenuti alla conciliazione della causa, procedendo all'annullamento dell'atto e concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Seguivano memorie del ricorrente con le quali aderiva alla proposta di cessata materia del contendere per la conciliazione della causa.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Sulla base delle argomentazioni della Agenzia delle Entrate cui aderisce il ricorrente si ritiene cessata la materia del contendere.
Ricorrono evidenti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la CGT di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Cosenza 23.1.2026 IL GIUDICE Dr.
IO IO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IO EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3134/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Matteotti 89044 Locri RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047853960000 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 09420240047853960000 notificata all'indirizzo pec del ricorrente in data 13.02.2025 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), domiciliato in Locri, Indirizzo_1, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 Difensore_1, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo vizio di illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria contestando le argomentazioni del ricorrente e ribadendo la legittimità della pretesa ma evidenziando di essere nel frattempo pervenuti alla conciliazione della causa, procedendo all'annullamento dell'atto e concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Seguivano memorie del ricorrente con le quali aderiva alla proposta di cessata materia del contendere per la conciliazione della causa.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Sulla base delle argomentazioni della Agenzia delle Entrate cui aderisce il ricorrente si ritiene cessata la materia del contendere.
Ricorrono evidenti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la CGT di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Cosenza 23.1.2026 IL GIUDICE Dr.
IO IO