Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
16/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN OR Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere AT EN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62253 del registro di segreteria, promosso da Omissis, nato a [...] il omissis, cod. fisc. omissis, ed elettivamente domiciliato a Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell’avv. Fabio Pisani, cod. fisc. [...]; fax 06.39741269;
Pec: fabiopisani@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende in giudizio,
-appellantecontro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati US GI (codice fiscale
[...]; posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), EL ER
(codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax n. 0695066536)
-MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Militari Congedati, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica a Roma, Viale dell’Esercito 186, e, in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio legale a Roma, Via dei Portoghesi 12, presso la Avvocatura Generale dello Stato;
- appellati –
per la riforma della sentenza n. 167/2024 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 26 agosto 2024, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere AT CO, l’Avv. Fabio Pisani per l’appellante, e l’Avv.
US GI per l’INPS. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia di questa Corte, adita con ricorso in riassunzione, ha rigettato il ricorso proposto dal pensionato al fine del riconoscimento del suo diritto a pensione privilegiata in relazione alle infermità “parotidectomia sub totale per adenoma pleomorfo della parotide di dx” e “sindrome di Frey per parotidectomia” riferibili, secondo la prospettazione attorea, alle mansioni svolte quale militare di ruolo della Marina Militare, in qualità di elettricista.
Il giudice territoriale, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari, nel merito ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni raggiunte dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute e dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, in ordine “all’impossibilità di individuare nel servizio prestato dal Sig. Omissis, quale militare di carriera, un fattore causale (o concausale) efficiente e determinante rispetto alla genesi delle due patologie oggetto del giudizio”, precisando di condividere “quanto affermato dagli organi di consulenza in ordine all’impossibilità di affermare la sussistenza del nesso causale”.
2. Con atto di appello, ritualmente notificato, il pensionato ha censurato la sentenza gravata affidandosi ai seguenti motivi di doglianza:
1. “Nullità degli atti istruttori e violazione dell’art. 336, 2° comma, c.p.c.
richiamato dall’art. 186, 2° comma, del codice giustizia contabile”.
Secondo l’appellante il giudice territoriale avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione i pareri dell’U.M.L. e del C.M.L., acquisiti nel corso del primitivo giudizio esitato con la sentenza non definitiva n.
732/2022 e con la sentenza di merito n. 210 del 2023, dichiarate tuttavia nulle dal giudice di appello (Corte conti, Sezione III, rispettivamente con le sent. n. 379/2023 e n. 75/2024), in considerazione dell’effetto espansivo che tale nullità produrrebbe sugli atti istruttori espletati nel relativo giudizio, divenendo così anche le consulenze tecniche d’ufficio affette da nullità derivata.
Per l’istante, se la Sezione Puglia avesse fatto corretta applicazione dell’art. 336, 2° comma, c.p.c, richiamato dall’art. 186, 2° comma, del codice di giustizia contabile, giammai avrebbe potuto avvalersi, nella decisione della lite, dei pareri espressi dall’U.M.L. e dal C.M.L., acquisiti in prime cure, poiché ciò sarebbe precluso dai richiamati articoli del codice di rito e del codice del processo contabile, nonché dai principi fondamentali del giusto processo e del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
2. Violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in sede di rinvio e del diritto al giusto processo anche per la mancata osservanza della decisione assunta dalla Corte dei conti con la sentenza di appello.
Secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe violato il pronunciamento del giudice di appello, che aveva disposto la rimessione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio in primo grado con la partecipazione del Ministero della Difesa, e tale indicazione avrebbe comportato la necessità di espletare una nuova attività istruttoria, o comunque di acquisire nuove prove, per permettere al giudice di rinvio di decidere la controversia in un contesto di pieno e valido contraddittorio tra tutte le parti.
3. “Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., richiamati dall’art. 7, 2°
comma, del codice di giustizia contabile”.
Secondo l’appellante il giudice di rinvio, nel recepire i pareri espressi dall’U.M.L. e dal C.M.L., avrebbe basato il proprio convincimento sulla presunta assenza di esposizione a metalli pesanti, giacché a tale conclusione erano pervenuti, erroneamente, i predetti organi di consulenza, omettendo invece di prendere in considerazione, nella motivazione della sentenza, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 94801/2023 ed il successivo decreto del Ministero della Difesa n. 138 del 4 aprile 2024, con cui, ai fini della riliquidazione a favore dell’odierno appellante della speciale elargizione in qualità di equiparato vittima del dovere, sarebbe stata accertata la dipendenza da causa di servizio della intossicazione da metalli pesanti in considerazione delle missioni da lui svolte in particolari condizioni ambientali e operative, nei territori balcanici, con ciò originando un vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, o comunque una motivazione apparente e/o perplessa.
4. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in ragione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha accertato l’esposizione del Lgt. Omissis ad agenti inquinanti idonei a determinare l’insorgenza dell’adenoma pleomorfo”.
Secondo l’appellante il giudice territoriale avrebbe negato l'efficacia di giudicato esterno della pronuncia del Consiglio di Stato n. 9054 del 24 ottobre 2022, che, seppure pronunciandosi sulla diversa domanda del ricorrente (equo indennizzo per altre patologie), avrebbe accertato in modo incontrovertibile che il ST è stato esposto a numerosi agenti inquinanti nelle missioni all'estero (in particolare in Albania, incluse Durazzo e Valona), in condizioni di particolare degrado, definite eccezionali, con vizio della motivazione della sentenza in quanto la decisione del giudice di rinvio si fonderebbe su un presupposto di fatto (l'assenza di esposizione) che sarebbe stato invece già smentito da un accertamento giudiziale vincolante. Sarebbe poi errata la pronuncia di primo grado laddove il giudice di rinvio afferma che la sentenza del Consiglio di Stato non avrebbe valore di giudicato nell’attuale controversia, perché emessa nei confronti del solo Ministero della Difesa e non anche dell'INPS, peraltro amministrazione, nel caso in esame, solo “secondaria”, avendo il giudice amministrativo accertato un fatto indipendente dalla amministrazione presente in causa, comunque vincolata dal parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
5. “Mancata applicazione della presunzione del nesso eziologico tra la insorgenza della malattia ed il servizio prestato in presenza di eccezionali condizioni operative ed omessa considerazione della relativa giurisprudenza di legittimità ed amministrativa”.
Secondo l’appellante il giudice territoriale non avrebbe tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui, in casi come quello dell'odierno appellante, ove risulti che il militare abbia prestato servizio in contesti operativi caratterizzati da eccezionali condizioni ambientali, inquinati da agenti tossici e/o contaminati da materiale radioattivo, opererebbe una presunzione del nesso eziologico tra tali condizioni e l'insorgenza di patologie riconducibili ai ridetti fattori operativi avversi, in particolare quelle di natura neoplastica, con spostamento dell’onere della prova in capo alla Amministrazione.
L’appellante ha dunque concluso per la riforma della impugnata sentenza, ovvero per:
“accertare e dichiarare il diritto del Lgt. Omissis alla pensione privilegiata, quanto meno, di 7^ categoria tabella A, a decorrere dal congedo, per l’infermità “esito complicativo consistente in sindrome di Frey di paratiroidectomia sub totale funzionale per adenoma pleomorfo omolaterale della parotide tipo II”, da cumularsi con la pensione privilegiata di 3^ categoria tabella A, di cui l’interessato è attualmente in godimento, con l’attribuzione nel cumulo della pensione di 2^ categoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione maturati medio tempore e non riscossi, ex art. 167, 3° comma, del codice di giustizia contabile e/o dichiarare la nullità e/o pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata, rimettendo gli atti al giudice di primo grado, per la decisione nel merito della domanda pensionistica”.
3. Con memoria, depositata in data 16 dicembre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS evidenziando i profili di inammissibilità dell’appello. Per l’INPS il giudice territoriale avrebbe accertato, con articolata istruttoria, che non si sarebbe verificato il presupposto per la concessione della pensione privilegiata, non essendoci nesso di causalità tra le patologie sofferte dall’interessato, non collegabili a cause di servizio. L’appello sarebbe dunque inammissibile per violazione dell’art 170 del codice di giustizia contabile, proponendo una rilettura degli elementi di fatto e della documentazione versata in atti che si porrebbe fuori dal perimetro del giudizio di secondo grado, limitato ad uno scrutinio di legittimità.
Ha concluso per il rigetto dell’appello.
4. Con memoria, depositata in data 23 dicembre 2025, seguita da ulteriore nota, l’appellante ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 12/2025 del 7 ottobre 2025) per le infermità oncologiche contratte dal personale militare esposto a fattori di rischio ambientale, ove il nesso di causalità dovrebbe essere accertato secondo il criterio del "più probabile che non", per cui una volta provata l'esposizione a fattori potenzialmente patogeni (metalli pesanti, inquinanti in missione), come è il caso dell’istante, tale condizione opererebbe come concausa efficiente e determinante dell’insorgenza dell’infermità neoplastica, spostando sull'Amministrazione Militare l'onere di fornire una prova contraria.
5. All’odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno illustrato i rispettivi scritti difensivi, insistendo per le conclusioni in atti. Nessuno si è presentato per il Ministero della Difesa.
Motivi della decisione 6. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la rituale notifica dell’atto di appello e del DFU, il Ministero della Difesa non risulta costituito in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
7. I motivi di appello si prestano ad una trattazione congiunta poiché l’appellante, in buona sostanza, ritiene che la sentenza gravata sia affetta da nullità per aver utilizzato pareri resi dall’U.M.L. del Ministero della Salute e del C.M.L presso la Corte dei conti, acquisiti nel corso del giudizio pendente dinanzi al giudice pugliese, che tuttavia si è concluso con due pronunce (la sentenza parziale n. 732/2022 e la successiva sentenza n. 210/2023) entrambe annullate dal giudice di appello
(rispettivamente, con le sentenze della III Sezione di questa Corte n.
379/2023 e n. 75/2024), con ciò necessariamente travolgendo, nella prospettazione difensiva, anche gli atti istruttori assunti, tenuto conto, peraltro, anche della portata di una sentenza del Consiglio di Stato n.
9054/2022, riferita alla correlata “intossicazione da metalli pesanti”
subita dall’interessato, poi, conseguentemente, riconosciuta anche dal Ministero della Difesa (Decreto n. 2604/2023).
Le censure sono fondate.
Il Collegio non ignora i principi richiamati dall’INPS, a sostegno dell’inammissibilità del gravame, in merito alla riconducibilità delle questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio a quelle di fatto, che il giudice di appello non può riesaminare, essendo il suo sindacato limitato alle sole questioni di diritto, come previsto dall’art.
170 del c.g.c.
Tuttavia ritiene che, nel caso di specie, rilevino proprio questioni di diritto, specie per la necessità, ineludibile, di dover garantire in ogni fase e grado del processo il più ampio contraddittorio su questioni attinenti al bene primario della salute (art. 111 e 32 della Costituzione).
Dalla lettura degli atti di causa emerge infatti che la sentenza gravata ha basato la propria decisione su pareri resi nel corso del giudizio che ha dato luogo:
-a) in esito alla udienza del 16.12.2022, ad una prima sentenza (sentenza parziale n. 732/2022) di estromissione, d’ufficio, del Ministero della difesa, che il giudice di appello ha censurato in quanto “Ammessa, dunque, la possibilità per il giudice monocratico di sollevare d’ufficio la questione relativa alla sussistenza della titolarità passiva del Ministero, alla luce della giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, si rileva che nondimeno tale questione avrebbe dovuto essere assoggettata al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art.101, comma 2, c.p.c., poiché investe l’esame di elementi di fatto e non esclusivamente di diritto.
Dalla violazione dell’art.101, comma 2, c.p.c., discende la nullità della sentenza n.732/2022; poiché la questione da decidere non rientra tra quelle di puro diritto
(cfr., Sezione Prima centrale n.133/2019), gli atti vanno rimessi al primo giudice con conseguente assorbimento di ogni altro motivo e questione dell’appello”
(così la sentenza della III Sez. App. n. 379/2023).
-b) Il giudice di prime cure, dopo aver emanato la citata sentenza parziale, senza attendere la decisione di appello, ha proseguito il giudizio con l’Ordinanza n. 107/2022, depositata in data 21.12.2022, con la quale, riscontrando delle contraddizioni tra il parere medico legale reso dall’UML e i successivi chiarimenti resi dal medesimo organo, ha ritenuto necessario acquisire un ulteriore parere medico-legale affidato al C.M.L. della Corte dei conti, indicando anche specifici quesiti.
Nella citata Ordinanza si legge infatti che “quanto affermato nella nota di chiarimenti depositata dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in data 28 ottobre 2022 circa la classificazione dell’adenoma pleomorfo della parotide come “forma benigna e non tumorale” è in parziale contraddizione con quanto indicato dal medesimo organo di consulenza nella premessa clinica del parere medico-legale depositato in data 5 luglio 2022, ove la patologia in questione è descritta come “tumore benigno che colpisce le ghiandole salivari maggiori”; che l’accertamento relativo alla dipendenza delle patologie oggetto della presente controversia da causa o concausa di servizio presenta dei profili di complessità tali da rendere necessario - anche alla luce dei rilievi che precedono - un supplemento istruttorio; ritenuto di dover acquisire ai fini di una più informata ed avvisata giustizia e restando impregiudicata ogni altra statuizione in rito e nel merito - un ulteriore parere medicolegale, sui seguenti quesiti…di dover rivolgere i suddetti quesiti - da trattarsi in base alla documentazione di causa - al Collegio Medico Legale della Corte dei conti, in considerazione della sua particolare competenza tecnica.”
Peraltro detta Ordinanza è stata successivamente revocata dal medesimo giudice “nella parte relativa alla classificazione tabellare delle dedotte patologie” (cfr. sent. citata n. 210/2023).
Dagli atti in possesso di questo Collegio emerge dunque che il Ministero della difesa, erroneamente estromesso con la sentenza poi annullata in appello, non abbia potuto, ritualmente, partecipare ai successivi accertamenti medico-legali disposti con la richiamata Ordinanza n.
107/2022, proprio perché estromesso dal giudizio.
Ciò rende il parere reso dal CML, che peraltro era stato chiamato anche a chiarire le contraddizioni nelle conclusioni medico-legali cui era pervenuto in precedenza l’UML, inutilizzabile ai fini della decisione delle questioni all’odierno esame, in quanto reso nell’assenza di una parte (il Ministero della difesa) che non avrebbe dovuto essere estromessa e che avrebbe dovuto partecipare alle operazioni peritali, o, per lo meno essere messa in grado di esporre le proprie valutazioni, anche in considerazione dell’avvenuto riconoscimento dell’intossicazione da metalli pesanti in capo al militare, oggetto del successivo Decreto 2604/2023.
Ad abundantiam si osserva che anche la successiva sentenza n. 210/2023, con la quale la Sezione Puglia, a conclusione del giudizio, ha rigettato il ricorso del militare, recependo i pareri medico-legali di UML e CML, è stata ritenuta affetta da “invalidità derivata”, per cui la Sezione III di Appello di questa Corte l’ha annullata (sent. n. 75/2024: “Preliminarmente il Collegio osserva che, come sopra esposto nella parte in fatto, nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta una sentenza parziale (n.732/2022),
annullata con rinvio da questo giudice di appello (n.379/2023); tale giudizio è stato riassunto dinanzi al giudice di primo grado, come documentato dall’odierno appellante.
Trova, dunque, applicazione il disposto dell’art.186, comma 2, c.g.c, che, in modo analogo all’art.336, comma 2, c.p.c., stabilisce che “La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.” (cd. effetto espansivo esterno).
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la riforma o l’annullamento di una sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cassazione, n. 2125/2006; Cassazione, n.1720/2001), anche quando la sentenza definitiva non sia stata impugnata: in tal caso si è, infatti, formato un giudicato apparente meramente condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico giuridico (
Cassazione, S.S.U.U., 14060/2004; Cassazione, S.S.U.U., 1589/1990).
A fortiori, ne discende che nella presente fattispecie deve dichiararsi la nullità della sentenza n.210/2023, in conseguenza dell’annullamento con rinvio della precedente sentenza parziale n.732/2022, come richiesto dalla parte appellante nonché riconosciuto preliminarmente anche dall’Inps”).
Da quanto detto consegue che la sentenza gravata n. 167/2024 della Sezione Puglia di questa Corte, in quanto basata su accertamenti medicolegali, originariamente assunti in assenza di rituale contraddittorio, deve essere riformata, con rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199 del c.g.c., affinché provveda a disporre accertamento medico-legale nel rituale contraddittorio delle parti.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nel giudizio iscritto al n. 62253 del registro di segreteria da Omissis
- dichiara la contumacia del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c.
- accoglie l’appello, rimettendo gli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199 del c.g.c., nei termini di cui in motivazione;
- il giudice di rinvio provvederà anche sul regime delle spese, nei termini di cui in motivazione;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to AT EN f.to EN OR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI