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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 749/2025 promossa con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(C.F. ) con l'avv. Silvia Robbi Parte_1 C.F._1 contro
(P.IVA ) con l'avv. Antonio Labate Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente: In via preliminare: RESPINGERSI ogni e qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024 opposto in questa sede, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito in via principale: - ACCERTARSI E DICHIARARSI la VESSATORIETÀ delle clausole, ex artt. 33 e ss. Cod.
Consumo, del contratto di fideiussione specifica stipulato in data 13.12.2017 tra Cassa Rurale
Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. (e successivi aventi causa) e Parte_1 specialmente in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del contratto di fideiussione specifica e dell'atto di integrazione del contratto di fideiussione specifica sottoscritto su modulo prestampato della banca, sempre tra le medesime parti e in pari data, in danno al consumatore e fideiussore;
- Parte_1
ACCERTARSI E DICHIARARSI la DECADENZA del creditore convenuto (già Cassa Rurale
Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C.) in relazione all'art. 1957 c.c. non avendo egli proposto e coltivato entro i sei mesi, dalla scadenza dell'obbligazione principale, le proprie istanze giudiziali finalizzate all'escussione del debitore - PER L'EFFETTO Parte_2
ACCERTARSI E DICHIARARSI NULLO E/O INEFFICACE IL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
SPECIFICA stipulato in data 13.12.2017 tra Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. (e successivi aventi causa) e in quanto il creditore non aveva promosso le Parte_1 proprie istanze contro il debitore nel termine previsto dall'art. 1957; - E CONSEGUENTEMENTE
VO E/O il decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal CP_2
Tribunale di Verona in data 25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024 opposto in questa sede e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE CHE NULLA È DOVUTO DALLA SIGNORA
FIORATTO ALLA SOCIETÀ per le causali di cui al decreto ingiuntivo de Pt_1 Controparte_1 quo e, per l'effetto, RESPINGERE E/O RIGETTARE LE DOMANDE TUTTE COSÌ FORMULATE
NEL RELATIVO RICORSO PER INGIUNZIONE E NEL PRESENTE PROCEDIMENTO DA
[...] ai danni della signora . - in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di CP_1 Parte_1 mancato accoglimento delle domande principali, ci si riporta alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si reitera, ove ancora necessario, l'istanza di riunione del presente procedimento a quello connesso recante R.G. 634/2025, promosso dal Sig. Parte_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
[...]
Per parte convenuta opposta: “nel merito, in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della complessiva somma di € 28.230,15 = (ventottomiladuecentotrenta/15) ovvero condannare la stessa al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.; Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23.1.2025, la Sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2766/2024 (R.G. n. 2175/2024), emesso dal Tribunale di Verona in data 25.11.2024, con cui le era stato ingiunto, in solido con il Sig. di pagare la somma di € Parte_2
28.230,15 in favore di Il decreto ingiuntivo era stato emesso in ragione Controparte_1 all'inadempimento delle obbligazioni assunte con un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 13.12.2017 dal sig. con la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. e sulla base della Parte_2 fideiussione prestata dalla sig.ra nell'interesse del marito. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, la sig.ra eccepiva, in via principale, la nullità della clausola Pt_1 di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., contenuta nel contratto di fideiussione e nel relativo modulo integrativo, stante la natura vessatoria della clausola ai sensi del D.Lgs. 206/2005
(Codice del Consumo). Parte opponente deduceva, quindi, l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia, non avendo quest'ultimo proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, sostenendo la Controparte_1 validità ed efficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto specificamente approvata per iscritto dall'opponente mediante doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza di comparizione del 10.7.2025, con ordinanza del 25.7.2025, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta ex art. 648 c.p.c. e, considerata la natura documentale della causa, fissava l'udienza del 4.12.2025 per la rimessione in decisione concedendo termini per memorie. All'udienza del 4.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia. La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. deve infatti ritenersi vessatoria in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del medesimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte “…nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27558 del
28/9/2023). Anche secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito più recente, ma costante, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. “deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) Dlgs. 206/2005”. (Tribunale sez.
I Lecco, 30/9/2024, n. 627; Tribunale sez. III Firenze, 4/10/2023, n. 2807; Corte di Appello Firenze,
30/5/2022, n. 1091; Tribunale sez. VI Milano, 12/7/2019, n. 6991). Pertanto, nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, come nel caso in esame, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal
Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c..
Conseguentemente, se per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 co. 2 c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 co. 5 Dlgs.
206/2005.
Nel caso di specie, va evidenziato che, nel contratto di fideiussione sottoscritto dalla opponente con la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. l'art. 15, rubricato "Clausole non applicabili ai consumatori" prevede espressamente: "Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore [...] non si applica quanto previsto dagli artt. 2, 7, 8, comma 1, e 9" e che parte opponente ha sottoscritto distinto atto integrativo che esclude l'applicazione dell'art.15 in questione, rendendo vincolante, per la consumatrice, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista in contratto.
Parte opposta, tuttavia, non ha fornito prova di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con la opponente, essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall'art. 1341 co. 2 c.p.c.. Si ritiene, al riguardo, che la giurisprudenza sui rapporti tra gli artt. 1957 e 1341 c.c. non possa assumere valore determinante nel caso di specie, ove deve essere anzitutto considerata la qualità di consumatrice in capo alla sig.ra , - qualità non Pt_1 contestata -, da cui consegue la necessaria applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005
(cd. Codice del consumo). Occorre infatti prendere atto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c., che impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti. Che poi non si possa operare una mera traslazione dei principi e delle interpretazioni accreditati in tema di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. alla valutazione di “onerosità” ai fini dell'art. 33 del codice del consumo discende altresì dal rilievo che il comma 2 del citato articolo 33 stabilisce la presunzione di onerosità non solo alle clausole che hanno per “oggetto” le varie ipotesi specificatamente previste alle lettere da a) a v-ter) ma anche per quelle che abbiano il mero “effetto” di produrre le situazioni descritte nelle varie ipotesi, sicché è necessario operare un giudizio su prospettive e verifiche diverse da quelle assunte in sede di valutazione di onerosità ai sensi dell'art. 1341 c.c. Di conseguenza, la circostanza che la Suprema
Corte tenda ad escludere l'eccessiva onerosità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957
c.c. e la necessità di una specifica approvazione per iscritto della stessa ai sensi dell'art. 1341 c.c., non pare di per sé comportare necessariamente che tale deroga non integri una violazione della disciplina consumeristica. (in tal senso, C.d.A. Venezia, Sez. II, 7.3.2023).
Ciò detto, si tratta quindi verificare se la Banca abbia osservato il predetto termine, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore con conseguente liberazione di quest'ultimo.
Orbene, non sono contestate le seguenti circostanze di fatto allegate da parte opponente: che, in data
13.12.2017, aveva sottoscritto contratto di mutuo chirografario, per 48 rate Parte_2 mensili e scadenza il 30.11.2021, con l'istituto di credito Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società
Cooperativa B.C.C.; che alla signora era stato richiesto dal marito, di Pt_1 Parte_2 prestare fideiussione specifica in relazione al contratto di mutuo chirografario stipulato;
che, sempre in data 13.12.2017, l'opponente aveva sottoscritto, tramite moduli e formulari forniti dalla banca, il contratto di fideiussione specifica e il modulo di integrazione del contratto di fideiussione;
che, in data 20.07.2021, la opponente aveva ricevuto, a mezzo racc.ta a/r, la comunicazione di avvenuta cessione del credito della Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. in favore di che la scadenza dell'obbligazione principale (cd. mutuo chirografario) era stabilita e CP_1 CP_1 fissata per il 30.11.2021; che, successivamente al 20.07.2021, la signora non aveva più Pt_1 ricevuto comunicazioni che riguardavano l'adempimento dell'obbligazione principale di Parte_2 da cui medio tempore, si era separata legalmente sin dal mese di novembre 2023; che, nei termini di cui all'art. 1957 c.c., ovvero entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore non aveva svolto, né coltivato alcuna azione giudiziale finalizzata a conseguire l'adempimento dell'obbligazione principale e, solamente con decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 notificato alla opponente il 16/12/2024, era stato ingiunto al signor in solido Parte_2 con l'opponente, di pagare la somma di € 28.230,15, oltre agli gli interessi e le spese del procedimento monitorio.
Pertanto, non risulta dimostrato in alcun modo che la Banca abbia promosso e continuato le proprie iniziative nei confronti del debitore principale né del fideiussore fino al deposito del ricorso monitorio.
Parte opposta deve dunque ritenersi decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito nei confronti dell'odierna opponente, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in lite.
L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in forza dei parametri previsti d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in un valore ricompreso tra i minimi e i medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al grado di complessità della controversia entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, tenuto conto della assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data
25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024; parte opposta a rimborsare a le spese di lite, spese che si liquidano in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge.
Verona, 16.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 749/2025 promossa con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(C.F. ) con l'avv. Silvia Robbi Parte_1 C.F._1 contro
(P.IVA ) con l'avv. Antonio Labate Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente: In via preliminare: RESPINGERSI ogni e qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data 25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024 opposto in questa sede, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Nel merito in via principale: - ACCERTARSI E DICHIARARSI la VESSATORIETÀ delle clausole, ex artt. 33 e ss. Cod.
Consumo, del contratto di fideiussione specifica stipulato in data 13.12.2017 tra Cassa Rurale
Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. (e successivi aventi causa) e Parte_1 specialmente in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del contratto di fideiussione specifica e dell'atto di integrazione del contratto di fideiussione specifica sottoscritto su modulo prestampato della banca, sempre tra le medesime parti e in pari data, in danno al consumatore e fideiussore;
- Parte_1
ACCERTARSI E DICHIARARSI la DECADENZA del creditore convenuto (già Cassa Rurale
Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C.) in relazione all'art. 1957 c.c. non avendo egli proposto e coltivato entro i sei mesi, dalla scadenza dell'obbligazione principale, le proprie istanze giudiziali finalizzate all'escussione del debitore - PER L'EFFETTO Parte_2
ACCERTARSI E DICHIARARSI NULLO E/O INEFFICACE IL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
SPECIFICA stipulato in data 13.12.2017 tra Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. (e successivi aventi causa) e in quanto il creditore non aveva promosso le Parte_1 proprie istanze contro il debitore nel termine previsto dall'art. 1957; - E CONSEGUENTEMENTE
VO E/O il decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal CP_2
Tribunale di Verona in data 25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024 opposto in questa sede e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE CHE NULLA È DOVUTO DALLA SIGNORA
FIORATTO ALLA SOCIETÀ per le causali di cui al decreto ingiuntivo de Pt_1 Controparte_1 quo e, per l'effetto, RESPINGERE E/O RIGETTARE LE DOMANDE TUTTE COSÌ FORMULATE
NEL RELATIVO RICORSO PER INGIUNZIONE E NEL PRESENTE PROCEDIMENTO DA
[...] ai danni della signora . - in via istruttoria: Nella denegata ipotesi di CP_1 Parte_1 mancato accoglimento delle domande principali, ci si riporta alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Si reitera, ove ancora necessario, l'istanza di riunione del presente procedimento a quello connesso recante R.G. 634/2025, promosso dal Sig. Parte_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
[...]
Per parte convenuta opposta: “nel merito, in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della complessiva somma di € 28.230,15 = (ventottomiladuecentotrenta/15) ovvero condannare la stessa al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.; Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23.1.2025, la Sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2766/2024 (R.G. n. 2175/2024), emesso dal Tribunale di Verona in data 25.11.2024, con cui le era stato ingiunto, in solido con il Sig. di pagare la somma di € Parte_2
28.230,15 in favore di Il decreto ingiuntivo era stato emesso in ragione Controparte_1 all'inadempimento delle obbligazioni assunte con un contratto di mutuo chirografario stipulato in data 13.12.2017 dal sig. con la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. e sulla base della Parte_2 fideiussione prestata dalla sig.ra nell'interesse del marito. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, la sig.ra eccepiva, in via principale, la nullità della clausola Pt_1 di deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., contenuta nel contratto di fideiussione e nel relativo modulo integrativo, stante la natura vessatoria della clausola ai sensi del D.Lgs. 206/2005
(Codice del Consumo). Parte opponente deduceva, quindi, l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia, non avendo quest'ultimo proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione e concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, sostenendo la Controparte_1 validità ed efficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto specificamente approvata per iscritto dall'opponente mediante doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza di comparizione del 10.7.2025, con ordinanza del 25.7.2025, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta ex art. 648 c.p.c. e, considerata la natura documentale della causa, fissava l'udienza del 4.12.2025 per la rimessione in decisione concedendo termini per memorie. All'udienza del 4.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente sulla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia. La clausola in deroga all'art. 1957 c.c. deve infatti ritenersi vessatoria in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del medesimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte “…nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27558 del
28/9/2023). Anche secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito più recente, ma costante, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. “deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341 II co. c.c., sia dell'art. 33 II co. lett. t) del Codice di Consumo. Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale. Quindi, sulla base di una interpretazione letterale, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 II co. c.c. e 33 II co. lett. t) Dlgs. 206/2005”. (Tribunale sez.
I Lecco, 30/9/2024, n. 627; Tribunale sez. III Firenze, 4/10/2023, n. 2807; Corte di Appello Firenze,
30/5/2022, n. 1091; Tribunale sez. VI Milano, 12/7/2019, n. 6991). Pertanto, nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, come nel caso in esame, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal
Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5 del codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c..
Conseguentemente, se per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 co. 2 c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come statuito ai sensi dell'art. 34 co. 5 Dlgs.
206/2005.
Nel caso di specie, va evidenziato che, nel contratto di fideiussione sottoscritto dalla opponente con la Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. l'art. 15, rubricato "Clausole non applicabili ai consumatori" prevede espressamente: "Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore [...] non si applica quanto previsto dagli artt. 2, 7, 8, comma 1, e 9" e che parte opponente ha sottoscritto distinto atto integrativo che esclude l'applicazione dell'art.15 in questione, rendendo vincolante, per la consumatrice, la deroga all'art. 1957 c.c. prevista in contratto.
Parte opposta, tuttavia, non ha fornito prova di aver sottoposto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. alla trattativa con la opponente, essendosi limitata a dedurre di aver garantito la doppia sottoscrizione come richiesto dall'art. 1341 co. 2 c.p.c.. Si ritiene, al riguardo, che la giurisprudenza sui rapporti tra gli artt. 1957 e 1341 c.c. non possa assumere valore determinante nel caso di specie, ove deve essere anzitutto considerata la qualità di consumatrice in capo alla sig.ra , - qualità non Pt_1 contestata -, da cui consegue la necessaria applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005
(cd. Codice del consumo). Occorre infatti prendere atto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c., che impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti. Che poi non si possa operare una mera traslazione dei principi e delle interpretazioni accreditati in tema di clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. alla valutazione di “onerosità” ai fini dell'art. 33 del codice del consumo discende altresì dal rilievo che il comma 2 del citato articolo 33 stabilisce la presunzione di onerosità non solo alle clausole che hanno per “oggetto” le varie ipotesi specificatamente previste alle lettere da a) a v-ter) ma anche per quelle che abbiano il mero “effetto” di produrre le situazioni descritte nelle varie ipotesi, sicché è necessario operare un giudizio su prospettive e verifiche diverse da quelle assunte in sede di valutazione di onerosità ai sensi dell'art. 1341 c.c. Di conseguenza, la circostanza che la Suprema
Corte tenda ad escludere l'eccessiva onerosità della clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957
c.c. e la necessità di una specifica approvazione per iscritto della stessa ai sensi dell'art. 1341 c.c., non pare di per sé comportare necessariamente che tale deroga non integri una violazione della disciplina consumeristica. (in tal senso, C.d.A. Venezia, Sez. II, 7.3.2023).
Ciò detto, si tratta quindi verificare se la Banca abbia osservato il predetto termine, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore con conseguente liberazione di quest'ultimo.
Orbene, non sono contestate le seguenti circostanze di fatto allegate da parte opponente: che, in data
13.12.2017, aveva sottoscritto contratto di mutuo chirografario, per 48 rate Parte_2 mensili e scadenza il 30.11.2021, con l'istituto di credito Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società
Cooperativa B.C.C.; che alla signora era stato richiesto dal marito, di Pt_1 Parte_2 prestare fideiussione specifica in relazione al contratto di mutuo chirografario stipulato;
che, sempre in data 13.12.2017, l'opponente aveva sottoscritto, tramite moduli e formulari forniti dalla banca, il contratto di fideiussione specifica e il modulo di integrazione del contratto di fideiussione;
che, in data 20.07.2021, la opponente aveva ricevuto, a mezzo racc.ta a/r, la comunicazione di avvenuta cessione del credito della Cassa Rurale Vallagarina B.C.C. Società Cooperativa B.C.C. in favore di che la scadenza dell'obbligazione principale (cd. mutuo chirografario) era stabilita e CP_1 CP_1 fissata per il 30.11.2021; che, successivamente al 20.07.2021, la signora non aveva più Pt_1 ricevuto comunicazioni che riguardavano l'adempimento dell'obbligazione principale di Parte_2 da cui medio tempore, si era separata legalmente sin dal mese di novembre 2023; che, nei termini di cui all'art. 1957 c.c., ovvero entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore non aveva svolto, né coltivato alcuna azione giudiziale finalizzata a conseguire l'adempimento dell'obbligazione principale e, solamente con decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 notificato alla opponente il 16/12/2024, era stato ingiunto al signor in solido Parte_2 con l'opponente, di pagare la somma di € 28.230,15, oltre agli gli interessi e le spese del procedimento monitorio.
Pertanto, non risulta dimostrato in alcun modo che la Banca abbia promosso e continuato le proprie iniziative nei confronti del debitore principale né del fideiussore fino al deposito del ricorso monitorio.
Parte opposta deve dunque ritenersi decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito nei confronti dell'odierna opponente, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in lite.
L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in forza dei parametri previsti d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in un valore ricompreso tra i minimi e i medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al grado di complessità della controversia entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, tenuto conto della assenza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 2766/2024 - RG n. 2175/2024 emesso dal Tribunale di Verona in data
25.11.2024 e pubblicato in data 26.11.2024; parte opposta a rimborsare a le spese di lite, spese che si liquidano in € 286,00 per Parte_1 esborsi, € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge.
Verona, 16.12.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni