Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 4056/2023 promossa da:
, in persona del l.r.p.t. elett.te dom.ta in Genova, P.za Alfredo Oriani n. Parte_1
4/1 presso lo studio dell'Avv. Marco Gotti che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Marzia Natale giusta procura in calce alla citazione in opposizione attrice in opposizione
Contro
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna Turbiglio, presso la CP_1
quale ha eletto domicilio digitale, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale udienza a trattazione scritta del 22.7.24, da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Pa Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora ) ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 921/2023 del 16.03.2023 emesso dal Tribunale di Genova
per il pagamento dell'importo di € 14.449,68 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese, per fornitura di materiale (lastre isolanti) effettuate da e di cui alla allegata fattura ( n. 64002184 del CP_1
30.06.2022 dell'importo di 19.983,60 , dedotta la nota di accredito n. V7700159 del 16.11.2022
dell'importo di € 5.533,92).-
del reso a sua volta effettuato dal cliente finale-DG Costruzioni- delle lastre non conformi e danno lamentato e pagato a quest'ultimo a causa sempre della non conformità delle merci che avrebbe determinato rallentamento nel cantiere dell'attività edile di DG.-
Insiste quindi per la revoca dell'opposto decreto chiedendo in via riconvenzionale la compensazione del credito vantato- per le suddette causali- pari a complessivi € 5.543,00, od alla somma meglio ritenuta accertata in corso di causa, con quanto risultasse dovuto in virtù del decreto ingiuntivo.-
-Dall'espletata istruttoria risulta quanto segue:-
E' pacifica la fornitura e consegna delle merci oggetto della fattura azionata (v doc. allegati al fasc monit.) e peraltro non contestata dall'opponente; altrettanto pacifica la non conformità di parte della merce infatti riconosciuta dall'opposta, la quale non appena avuta contezza tramite l'agente delle lamentate difformità si è resa disponibile alla sostituzione delle stesse (v doc. 11 fasc opposta, doc.
4 fasc oppon. e deposiz. , rifiutata però dall'opponente che ha preferito procedere invece Per_1
al reso (v doc. cit.), effettuato mediante ritiro della merce non conforme da cui ha fatto seguito CP_1
la nota di credito del 16.11.22 pari ad € 5.533,92 emessa dall'opposta per il materiale reso non conforme (v doc. 6 fasc monit. e doc 3 fasc opponen.).
Ed è documentato e pacifico come dall'importo della fattura, e quindi dalla somma richiesta in via monitoria, è già stato scorporato il corrispettivo delle lastre non conformi rese e di cui alla nota di credito allegata.-
La pretesa creditoria azionata dall'opposta in via monitoria risulta quindi fondata e provata.-
Quanto al credito vantato dall'opponente e richiesto anche in compensazione nella presente sede, si osserva che la maggior parte dello stesso consiste negli asseriti danni derivanti dalla non conformità
della detta merce che a sua volta l'opponente ha fornito al cliente DG Costruzioni.
In particolare l'opponente (v pag. 5 citaz.) richiede: -€ 3.243,00 per mancata vendita del materiale ad DG e richiama in merito l'allegata scheda contabile (sub doc. 7 )
-€ 2.000,00 di risarcimento danni chiesti e pagati ad DG in compensazione con il saldo che DG
avrebbe dovuto pagare (come da doc. 6)
-€ 300,00 per riconsegna del materiale non conforme ad (come da ddt del 6.9.22 sub doc. 9); CP_1
Ebbene in merito va innanzitutto premesso che al doc.
7 -scheda contabile- risulta espressamente richiamata la nota di credito n 2143 del 19.9.22 per € 3215,35 (partita avere); detta nota di credito -
emessa nei cf di DG- unitamente alla fattura iniziale ad DG, sono state successivamente prodotte dall'opponente sub doc. 13 .-
Esaminando tale nota di credito (v doc. 13) , risulta espressamente che la stessa riporta testualmente
“ nota di credito per reso materiale” ed infatti essa riporta correttamente la ft di riferimento -n 2088
del 12/9/22 (di vendita del detto materiale a DG, parimenti prodotta sub doc. 13) ), il ddt n. 4392
del 7.9.22 e l'ordine cliente n. 503/22 del 6.9.22; e nella stessa poi risulta inequivocabilmente il reso del detto materiale non conforme, ovvero delle lastre isolanti - GRI100T CAM CM 100x50 x12 -,
per la quantità di mq. 37,00 ed importo tot di € 633,07 ; risulta altresì lo “sconto per materiale
danneggiato” pari ad € 2000; il tutto per un totale della n/c pari ad € 3212,35 (inclusa iva), importo infatti corrispondente alla partita indicata nella scheda contabile sub doc 7 fasc oppon.
Da quanto sopra pertanto, risultante testualmente, emerge in primo luogo, che il danno richiesto,
lamentato da DG per € 2000, fosse già ricompreso nella nota di credito e pertanto lo stesso importo
-richiesto in aggiunta da LD (v. comparsa pag. 5 ) quale “risarcimento danni chiesti e pagati ad
DG”, rappresenta una evidente duplicazione.-
Ristretto quindi il campo alla valutazione sulla debenza o meno degli importi di cui alla cit. nota di credito (che comprende sia la mancata vendita a DG del materiale non conforme oggetto infatti di reso, sia il richiesto danno per € 2000 lamentato da DG), si osserva in merito quanto segue:- Il materiale non conforme reso da DG è stato pari a 37,000 mq di lastre (pari a 4,44 metri cubi) per un corrispondente importo di € 633,07 (v nota di credito, stornato infatti dalla fattura a DG n. 2088
del 12.9.22 di complessivi € 5646,18, v sub doc. 13 ).
A detto importo di € 633,07 , corrisponde quindi la mancata vendita da parte di LD a DG;
tale importo però da mancata vendita non può rappresentare un danno per LD di cui debba rispondere posto che quest'ultima, come sopra visto, emise la nota di credito del 16.11.22 pari ad € CP_1
5.533,92 (v doc. 6 fasc. monit. e doc 3 fasc opponen.) proprio per il materiale non conforme reso da
LD (tra cui evidentemente quello oggetto di vendita e poi di reso LD/DG) , e tra l'altro per una quantità (ed importo) ben maggiore rispetto a quello effettivamente reso da DG (v anche deposiz.
l.r. di DG “Mi viene mostrato il doc 13 si tratta della nota di credito fatta da ld a noi per CP_2
il reso della merce non conforme, la cui quantità restituita da noi è infatti riportata nella nota e qui
richiamato anche il relativo ddt”).-
Quanto a danno richiesto di € 2000,00, si osserva che la richiesta danni del 10.10.22 (doc 6 fasc opponen.) da parte di DG per il detto importo “calcolata sulla tempistica di ritardo nella procedura
di installazione dei pannelli fallati” di per sè non comprova alcuna verificazione di danno (essendo limitata ad una semplice richiesta di terzo); inoltre la stessa – del 10.10.22- risulta successiva alla già avvenuta nota di credito ad DG del 19.09.22, in cui venne già conteggiato l'importo di € 2000
quale “sconto per materiale danneggiato”; ed in merito a ciò anche il teste l.r. di DG CP_2
dichiara: “ non so per quale ragione la lettera di richiesta mia risarcitoria sia successiva alla nota
di credito doc. 13”.- Né vi è traccia nella corrispondenza tra le parti, intercorsa proprio nell'ottobre
2022 (v doc. 4 fasc oppon. e doc. 11 fasc opposta) ed a cui ha fatto seguito il reso pacificamente effettuato nel novembre 2022, della cit. richiesta risarcitoria e comunque di un danno che per LD a quel periodo sembrerebbe essersi non solo già verificato ma anche già conteggiato (v cit nota di credito a DG del 19.9.22).-
Inoltre dalla fattura e dalla nota di credito allegate dall'opponente (doc 13, intercorse con DG),
emerge: che l'ordine cliente DG n. 503/22 è del 6.9.22; i ddt di consegna n. 4392 e 4396 del 7.9.22, la fattura n 2088 è del 12/9/22 , la nota di credito n 2143 è del 19.9.22 di pochi gg successiva ed il reso quasi contestuale e per una quantità minima - di soli mq 37 - a fronte dei complessivi 250
mq venduti e consegnati poco prima -il 7.9.22- (v fattura doc. 13).-
Conseguentemente il brevissimo tempo decorso tra la vendita e consegna e l'accredito e reso del materiale non conforme (peraltro sostituito dal LD: v deposiz. e soprattutto la minima CP_2
quantità del materiale non conforme reso - di mq 37 su 250 forniti- fa apparire poco plausibile un danno verificatosi di € 2000 per asseriti rallentamenti e ritardi nei lavori di installazione che si sarebbero nelle more verificati;
ritardi e rallentamenti comunque (e il dato è assorbente) rimasti generici né specificati e provati, né supportati da ulteriori elementi probatori (non è infatti stato dedotto o specificato, ancor prima che provato, di quali cantieri, lavori od opere si trattasse od effettuati da DG, quali i termini di consegna, quali ed in quale misura gli specifici ritardi o rallentamenti determinanti il danno, ed infine quali i criteri di quantificazione del danno e sulla scorta dei quali sia stata determinata la somma richiesta).- Anche il teste escusso l.r. di DG CP_2
rimane generico sul punto (v depos. : “ricordo di essere andato nel mese di settembre CP_2
presso gli uffici di ld per parlare con il titolare sig serra circa la non conformità di questi pannelli
gliela ho contestata chiedendo la sostituzione del materiale con materiale conforme. Questo è
avvenuto, noi abbiamo restituito i pannelli non conformi a ld la quale ci ha fatto comunque avere
altra merce conforme. Preciso che ho verificato subito la non conformità di questi pannelli e restituiti
a ld ...comunque la restituzione è avvenuta in quel periodo mi pare verso settembre. Mi viene mostrato
il doc 13 si tratta della nota di credito fatta da ld a noi per il reso della merce non conforme..... la
nota riporta anche uno sconto di 2000 che ci era stato fatto da ld per la problematica della non
conformità ...abbiamo avuto infatti a causa di questo problema perdite di tempo in cantiere ed un
rallentamento della realizzazione delle opere...”
Tale posta risarcitoria rimane pertanto generica e non provata.-
Quanto infine alle spese di trasporto per € 300 ( e di cui al ddt sub doc 9 del 6.9.22 peraltro antecedente alla data di ritiro effettuato da nel novembre 2022) richieste da LD per la CP_1 restituzione del materiale non conforme a alpea , risulta documentalmente (v doc 8 fasc oppon.) ed
è confermato anche dall'opponente (v interrogatorio formale l.r. di LD) che ha provveduto a CP_1
ritirare a sue spese il materiale non conforme in data 11.11.2022 presso l'unita operativa di
Alessandria (Basaluzzo – via Vecchia –).-
Trattasi dello stesso luogo ed indirizzo in cui venne effettuata la fornitura integrale iniziale ( le lastre sono state consegnate da presso l'unità locale di in Basaluzzo – via Vecchia in data CP_1 Parte_1
20.06.2022 e in data 26.06.2022: v. ddt in fasc monit). Correttamente quindi, in assenza di diverse,
provate o documentate, istruzioni provenienti da LD circa un diverso luogo di ritiro (di cui non vi è
traccia anche nella corrispondenza intercorsa tra le parti e risalente all'ottobre 2022), il materiale non conforme è stato ritirato da presso il magazzino di alessandria, nulla potendo a quest'ultima CP_1
imputarsi, posto che la iniziale fornitura era ivi stata effettuata.-
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova -1 Sezione- , definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione ed ogni domanda con la stessa proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto.-
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4835,00 per compenso professionale oltre spese gen. 15% iva e cpa come per legge.-
Genova, 02.05.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani-