TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 4751/2021 promossa
TRA
(p.i. ), in persona della rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale , capogruppo, in proprio e anche per conto di Parte_2 CP_1
mandante (p.i. ) e mandante (p.i. ), d'ora P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
Parte Parte in poi il in base all'atto di costituzione dell' rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore
Notti e Antonio Romanello
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...]
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Controparte_5
R.E.A. n. 2110473, c.f. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_5 CP_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello
(p.i. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti MA P.IVA_6
Cristina Gelpi, Carlo Scofone e Niccolò MA Mantero
pagina 1 di 43 CONVENUTI
E
(p.i. ), in p.l.rp.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 CP_8
dall'avv. Ettore Notti
MORETTI S.P.A. (c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
assistita e difesa dagli avv.ti Francesco Frigerio, Italo Ferrari e Francesco Fontana
TERZI CHIAMATI
cui sono riunite la causa civile R.G. N. 1631/2022 promossa
TRA
(p.i. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti MA P.IVA_6
Cristina Gelpi, Carlo Scofone e Niccolò MA Mantero
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...]
OPPOSTO
e la causa civile R.G. N. 1805/2022 promossa
TRA
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Controparte_5
R.E.A. n. 2110473, c.f. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_5 CP_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...] pagina 2 di 43 OPPOSTO
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <rimettere la causa sul ruolo e disporre l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. richiamata documentazione versata, si chiede prova testi per interpello sui capitoli:
1. se vero che il comune di ha promosso ed avviato l'atp rgac cp_3
Trib. Como 862/2021 e ha preso atto delle conclusioni del CTU relativamente alla Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) –;
2. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha disposto e liquidato la somma per le opere eseguite dall'impresa
[...]
come risulta dalla CTU resa in TP?;
3. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha concluso transazione con la ditta e ha poi CP_1
affidato le opere ad altro operatore;
4. Se vero che il comune di , relativamente alla CP_3
gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha affidato le opere al secondo RTI in possesso di attesta-zione SOA come da bando? 5. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha affidato tramite Contratto Pubblico a raggruppamento diverso da quello partecipante alla gara, opere per 750.000,00 € ca di completamento Palestra Comunale 6. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA CP_3
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha assunto le spese di autorizzazione e pagamento degli oneri della rete a 7. Se vero che il comune di , Org_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG Parte 7747791F61 – CUPB37B16000050006), ha incassato le polizze pur avendo erogato al una somma inferiore a titolo di anticipazione? 8. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
pagina 3 di 43 – CUP B37B16000050006), ha conteggiato le opere di ripristino due volte senza P.IVA_7
essere state eseguite.
9. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha riportato il conteggio delle opere di ripristino nei docu-menti del secondo affidamento;
10. Se vero che, il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha liquidato alla dita mandante quanto previsto nel CME VAR, CP_1
deducendo l'anticipazione; 11. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha allegato al Contratto Pubblico di affidamento alla Controparte_9
lo stesso CSA (con medesimi importi, categorie di lavori e tempi a disposizione)
[...] Org_2 del contratto dell'Attrice, nonostante le variazioni indotte dal CME VAR? 12. Se vero che la relativamente alla gara Costru-zione nuova palestra comunale Controparte_10
in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere 13. Se vero che la Controparte_11
- , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA
[...]
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere? 14. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha verificato i requisiti economici e tecnici della Controparte_10
alla luce del CSA allegato al contratto pubblico 15. Se vero che il comune di , CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006) nella liquidazione a ha considerato la quota CP_1
anticipazione? 16. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha sottoposto preliminarmente “Perizia di variante” alla in CP_9
qualità di Capogruppo ATI seconda Classificata 17. Conferma l'elaborato reso nel giudizio
862/2021 TP 696bis avente ad oggetto Costruzione nuova palestra comunale in località
TA MA (CIG – CUP B37B16000050006) a mezzo del CTU ing. P.IVA_7 Per_1
pagina 4 di 43 ; 18. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova Per_2 CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006 ha ritirato la segnalazione all'Anac della ditta;
19. Se vero che sono state eseguite le CP_1
verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla qualificazione della seconda graduata
[...]
- ai fini dell'assegnazione della commessa;
20. Se vero che sono state Controparte_11
eseguite le verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla composizione del raggruppamento
[...]
- Si chiede inoltre ammettersi CTU tecnica al fine di valutare che è CP_11 CP_11
stato risolto un appalto a lavori sospesi causa emergenza pandemica COVID 19 e a tempo contrattuale non decorso, aver elevato vizi dell'opera poi essere tutti accettati dall'ente come da provvedimenti versati successivamente all'introduzione della lite, aver strumentalmente denunciato subappalto abusivo 10 mesi dopo la conclusione della lavorazioni espletata dal subcontraente e senza contestare la comunicazione di subaffidamento regolarmente presentata all'Ente dall'Attrice, aver concluso un accordo con una mandante a con-tratto risolto mentre la risoluzione è stata intimata per la medesima questione, aver assegnato dopo una perizia di variante progettuale le opere a concorrente non qualifica-to, che accerti sulla base dei docu- menti fin qui prodotti, la sussistenza di ulteriori e gravi responsabilità amministrative e contabili, oltre che la violazione delle norme sulla evidenza pubblica. Il tutto a mezzo: Ex RUP arch , attualmente presso , Sede amministrativa di 22017, Persona_3 Controparte_12
Menaggio, Piazzale Vittorio Emanuele, 4 DL ing. Via Plinio, 2 - 22071 Persona_4
CADORAGO (CO), , Per Agr. , Via Manzi Don Email_1 CP_13
Giovanni, 23, 22014 Dongo CO, , via TA MA n. 4 22010 Controparte_14
San Siro (CO), CSE per. presso Via Don Email_2 Organizzazione_3
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Segretario Comunale Dr. presso CP_3 Persona_5
Via Don Giacomo Galli, 4, 22010 San Siro CO RUP arch. presso Via Don Persona_6
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù CP_3 Persona_7
–CO Si chiede ex art. 210 cpc. sulla base dell'allegata richiesta di accesso tempestiva-mente avanzata, che sia ordinata all'ente la esibizione dei seguenti documenti: Stati di avanzamento erogati successivamente al n. 1 del 1.2.2022; Certificati di qualificazione Soa del RTI allegati al contratto rep. 129 del 2021; Perizie di variante in corso d'opera relative al contratto rep. pagina 5 di 43 129 del 2021; verbali di ripresa/sospensione e provvedimenti di proroga di cui al contratto
129/2021 rep. ente. La richiesta è stata inviata il 7.10.2022 ed è tutt'oggi inevasa e si chiede che il tribunale disponga i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione della determina n. 76 del 29/05/2020 avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto rep.
118 del 14/05/2019 ai sensi dell'art.108, comma 3, del Dlgs 50/2016 per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione di tutti gli atti conseguenziali alla determina n. 76 del 29/05/2020 ivi compresa la richiesta di escussione delle garanzie fidejussorie, per la cauzione definitiva e per l'anticipazione del 20%, per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori ordinata dall'ente è perdurata da 01/04/2020 fino alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determinazione di risoluzione, che l'ente è inadempiente e che è privo di legittimazione alla escussione della polizza e per l'effetto ordinare alle società assicuratrice e di non Controparte_5 Controparte_15
procedere al pagamento delle garanzie prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società e l' Parte_4 CP_2 CP_1 Org_4
per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare alla società assicuratrice Controparte_16
e di non procedere al paga-mento delle garanzie Controparte_5 Controparte_15
prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società Parte_5
e l' per colpa dell'ente e per
[...] CP_1 Controparte_17
l'effetto ordinare ad l'immediata cancellazione dell'iscrizione della nota al Casellario CP_18
delle imprese;
- accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che il progetto Parte_6
esecutivo allegato al contratto di appalto, è stato variato come già registrato in TP RGCA
862/2021 senza la predisposizione di prevista Perizia di variante, e quindi attribuire la responsabilità da inadempimento al per violazione dell'obbligo di predi-sporre come CP_3
per legge, nel periodo di efficacia del contratto, idonea perizia tecnica di variante e suppletiva con l'adeguamento obbligatorio degli oneri di sicurezza aggiuntivi;
- accertare e dichiarare pagina 6 di 43 previa CTU tecnica, che la perizia di variante deriva da errori di stima e da carenze del progetto originario;
- accertare e dichiarare che la Disalimentazione della rete MT è stata eseguita dall'ente a sue spese;
- accertare e dichiarare che con ordinanza n. 02/2020 del
6/2/2020 del Comune di (ben 100 giorni dopo la richiesta), il RUP autorizzava la CP_3
manomissione per adeguamento della sede stradale via Antica Regina;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ente anche per non essere stati previsti i maggiori costi per l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento, adeguamento obbligatorio sia per i nuovi e maggiori lavori, anche in ambienti confinati - Dlgs. 3 agosto
2009 n. 106 - e sia in attuazione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35; - accertare e dichiarare, la diligenza e la tempestiva segnalazione di ogni criticità dell'esecutore e per l'effetto dichiarare la responsabilità del per la viola-zione del dovere di cooperazione CP_3
ai sensi degli artt. 1206, 1175 e 1375 e 1453 c.c. che ha impedito all'appaltatore di realizzare il risultato cui fu preordinato il contratto;
- accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori ha eseguito le rilevazioni contabili dei lavori in violazione della legge che prevede la convocazione, la presenza e la sottoscrizione in contraddittorio con l'appaltatore; - accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori non ha emesso sal sui lavori in violazione della legge, dei patti contrattuali e non in conformità a quanto fissato nel Capitolato Speciale di Appalto;
- accertare e dichiarare che il deve corrispondere all'impresa la somma di euro CP_3
47.294,96 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subenti e per l'effetto condannarlo al pagamento di questo corrispettivo oltre interessi e quant'altro fino alla definizione del presente giudizio per la causali elencate in narrativa e qui da intendersi ritrascritte;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa attrice a vedersi corrispondere le somme indicate per i lavori eseguiti, con gli accessori di legge ex art. 1224 c.c. e gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 oltre alla liquidazione del danno morale e di immagine (CON PARTICOLARE RIGUARDO
AGLI ARTICOLI COMPARSI SUL QUOTIDIANO LOCALE IL 26/6/2020 ED IL 9/01/2021) e dovuti ai fatti di causa, questi ultimi si stimano di euro 100.000,00 €; - accertare e dichiarare il diritto delle sole imprese attrici e a vedersi corrispondere liquidazione del Pt_1 CP_2
danno per mancata iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al pagina 7 di 43 Casellario delle imprese dovuti ai fatti di causa per euro 50.000,00 € ciascuno;
Per CP_18
l'effetto condannare il al ristoro degli oneri e al risarcimento dei danni Controparte_3
subiti dal RTI attore, danni causalmente riconducibili al comportamento omissivo del CP_3
che si richiedono nella misura di euro 253.841,03 per lavori eseguiti e non contabilizzati, euro
69.000,00 pari al 10% delle opere non eseguite, euro 47.294,96 per il risarcimento dei danni, euro 100.000,00 per danno morale e di immagine, euro 50.000,00 € ciascuno per e Pt_1
per mancata iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al CP_2
Casellario delle imprese;
E quindi dedotto l'acconto incassato a titolo di anticipazione CP_18
pari ad euro 188.468,46 – totali euro 381.667,50 oltre interessi maturati. – a pagare al RTI medesimo il corrispettivo netto di euro 381.667,50 oltre spese ed interessi legali di mora fino al soddisfo, o comunque al pagamento, in ordine ai dedotti titoli, di quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal Tribunale anche all'esito della eventuale richiedenda CTU. Si insiste decisamente nella richiesta di esibizione ex art. 210 cpc. e sui mezzi istruttori come articolati, opponendosi alle avverse istanze tutte documentalmente inammissibili e smentite. Vinte le spese di lite>>.
Per parte convenuta <a) in relazione al giudizio r.g. n. 4751 2021 “voglia cp_3
il tribunale di Como, contrariis reiectis, Preliminarmente, in merito alle domande riconvenzionali “trasversali” proposte da Controparte_7
e da nei confronti del , se ne CP_7 CP_7 Controparte_2 Controparte_3
eccepisce l'inammissibilità in quanto non si è proceduto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. (in tal senso Cass. sez. I, 12.05.2021 n. 12662). In subordine si chiede che le suddette domande vengano rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto. Sempre in via preliminare si dichiara di accettare la rinuncia formulata da nella propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta in relazione alla domanda e all'azione proposta dal RTI. Oltre alle domande ed eccezioni innanzi esposte si ribadiscono le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate con comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano integralmente: preliminarmente: Accertato e dichiarato che fra il e è Controparte_19 CP_1
intercorso in data 25.3.2021 un accordo conciliativo, dichiarare che tale società non ha interesse ad agire e che dunque la sua domanda è inammissibile in quanto cessata la materia pagina 8 di 43 del contendere. In via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande di
Parte ridurre la relativa pretesa economica dell'importo spettante a in ragione CP_1
dell'accordo conciliativo con essa intercorso. Nel merito: A) Rigettare in quanto infondate in Parte fatto e in diritto tutte le domande, nessuna esclusa, proposte da per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ritrascritte. In via riconvenzionale A) Previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere Parte da come meglio descritto in narrativa, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 14.5.2019 far data dalla sua intimazione del 29.5.2020. B)
Parte Condannare e quindi ciascuna società che lo compone in via solidale, a risarcire a favore del tutti i danni subiti come meglio esposti in narrativa e che di seguito si Controparte_19
riportano in sintesi: euro 149.832,42 per penale per i ritardi;
euro 5.000,00 oltre accessori di legge per spese legali, euro 15.000,00 spese tecniche seconda perizia di variante, euro 30.000 per danno all'immagine, 7.800,00 oltre accessori di legge per costo del CTU per TP, euro
2.500 oltre accessori di legge per spese legali ricorso ex art. 700 c.p.c., euro 6.000,00 per spese legali procedimento TP, euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. E così per complessivi euro
226.132,42 oltre accessori di legge o comunque quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. E comunque con vittoria di spese e onorari di causa. B) IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO R.G. n. 1631/2022 “Voglia il tribunale di Como, contrariis reiectis,
Nel merito: - accertare e dichiarare che il ha legittimamente escusso la Controparte_3
polizza fideiussoria di cui è causa e quindi rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che , è tenuta a pagare gli Controparte_20
importi di cui alla polizza fideiussoria di cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”. C) IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. n. 1805/2022 “Voglia il tribunale di Como, contrariis reiectis, Nel merito: - rigettare le domande formulate da in Controparte_5 quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. - considerato che ha agito con dolo o quantomeno con colpa grave, Controparte_5
pagina 9 di 43 condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 3.000,00, o altra somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 96 co. 1 c.p.c.; - si chiede altresì che sia condannata al pagamento dell'ulteriore somma da determinarsi Controparte_5
in via equitativa ex art. 96 co. 3 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
* * * * * * RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. Tenuto conto del grave
Parte comportamento processuale di e si chiede che gli stessi siano Controparte_2
condannati: a) ex art. 96 co. 1, c.p.c. al risarcimento nei confronti del dei Controparte_3
danni quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma che il Giudice dovesse ritenere equa;
b) ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento a favore del dell'importo di Controparte_3
euro 5.000,00 o della diversa somma che il Giudice dovesse ritenere equa. * * * * * * IN VIA
ISTRUTTORIA Il chiede di essere ammesso a prova per testi e per Controparte_3
interrogatorio formale (del legale rappresentante del Controparte_21
– costituito fra e
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova:
1. vero Controparte_2
che i giorni di ritardo nell'esecuzione delle opere di cui è causa, sono stati 159; 2. vero che il ha pagato la fattura n. 117 del 28.10.2021 dell'avv. Galati, nonché la Controparte_3
fattura n. 35 del 25.06.2021 dello come da doc. 36, 37, 40 e 41 (fascicolo Parte_7
) che si rammostrano al teste;
3. vero che il ha pagato Controparte_3 Controparte_3
la fattura n. 44 del 12.04.2022 per euro 6.412,80 dell'avv. Galati, nonché l'importo a favore del CTU, ing. per euro 7.800,00 oltre accessori di legge quali onorari per l'TP Per_2
(Tribunale di Como n. R.G. 862/2021) come da doc. 38, 39, 42 e 43 (fascicolo CP_3
) che si rammostrano al teste. * * * * * * Si indicano quali testi:
1. Arch. ,
[...] Persona_3
presso San Siro (CO), via Don Giacomo Galli n. 4; 2. Ing. presso CP_3 Persona_4
, con sede Controparte_22
in Cadorago (CO), via A. Manzoni n. 57. * * * * * * Infine, ove vi fossero dubbi interpretativi in merito alla perizia depositata nel corso dell'TP (Tribunale di Como – n. R.G. 862/2021), si chiede che il CTU, ing. , sia convocato per gli eventuali chiarimenti. * * * * * * In caso Per_2
di ammissione di tutti o parte dei capitoli di prova avversari, il chiede di Controparte_3
essere ammesso a prova contraria con i testi già indicati. * * * * * * Ribadisce l'opposizione pagina 10 di 43 alla richiesta di prova diretta di controparte nonché alla richiesta di CTU e alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e alla produzione documentale tardiva, per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. che qui devono intendersi richiamate e trascritte>>.
Per parte convenuta Bene: <in via principale, revocare il decreto ingiuntivo trib. como n.
308/2022 e condannare il previo accertamento dell'abusività Controparte_3 dell'escussione da esso operata della garanzia prestata dalla Controparte_5
alla restituzione a favore della delle somme da essa
[...] Controparte_5
corrisposte in dipendenza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 308/2022, oltre interessi dal pagamento al saldo, ai saggi di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; in via subordinata, condannare le e Parte_8 CP_1 Controparte_2
a corrispondere alla l'importo di Euro 56.795,96, oltre
[...] Controparte_5
interessi convenzionali ex art. 2 delle condizioni di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, C.p.a. e 15% di rimborso spese generali>>.
Per parte convenuta : <2) Nel giudizio RG n. 4751/2021 CP_7 [...]
rassegna le seguenti Piaccia al Tribunale Ill.mo, − previi Controparte_7
gli opportuni accertamenti;
− emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute;
− ogni contraria e diversa istanza, domanda od eccezione rigettata;
− previa autorizzazione alla chiamata in causa di (C.F. – P.IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, corrente in 23842 Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n.
30, indirizzo pec con differimento dell'udienza di prima Email_3
comparizione delle parti ai sensi degli art. 106 e 269 c.p.c. onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.; In via principale e gradata: − accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza e la contrarietà a buona fede dell'escussione formulata dal sulla polizza fideiussoria n. 28019972317 Controparte_3 emessa da − accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti Controparte_7
per l'escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 emessa da Controparte_7 in favore del;
− accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della
[...] Controparte_3
pagina 11 di 43 polizza fideiussoria n. 28019972317 per effetto dell'avvenuto integrale recupero dell'anticipazione in forza dei lavori eseguiti dalla Parte_9
− respingere integralmente tutte le domande formulate dal
[...]
in relazione alla polizza fideiussoria n. 28019972317; − accertare e Controparte_3
dichiarare che nulla deve in relazione alla polizza fideiussoria n. Controparte_7
28019972317 e per l'effetto il , in persona del Sindaco pro tempore, dovrà Controparte_3
essere condannato a restituire e/o a ripetere anche ai sensi dell'art. 4 di polizza in favore di la somma di € 193.136,43 ovvero la diversa somma che risulterà in Controparte_7
corso di causa;
− nella non creduta ipotesi di fondatezza anche solo parziale della escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 accertare e dichiarare che Controparte_7
dovrà essere condannata a versare al le sole somme che
[...] Controparte_3
eventualmente risulteranno provate e ritenute indennizzabili sulla base dei lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_9
e quindi sulla base dell'importo oggetto di anticipazione non recuperato per effetto di
[...]
tali lavori;
− per tale ipotesi accertare il diritto di di essere Controparte_7
rimborsata della eventuale differenza tra quanto risulterà dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione erogata e quanto già versato a favore del e Controparte_3
conseguentemente condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_3
restituire a tale importo;
in via di subordine e anche Controparte_7
riconvenzionale: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317, e per l'effetto fosse riconosciuta al la debenza di Controparte_3
qualsivoglia somma già versata da in dipendenza di tale polizza, Controparte_7
dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la Parte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_2 [...] la somma di € 193.136,43, oltre gli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data Controparte_7
dal versamento e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto a pagina 12 di 43 titolo di escussione della polizza formulata dal a danno di Controparte_3 CP_7
in ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. 3) Nel giudizio RG n. 1631/2021
rassegna le seguenti Si chiede Controparte_7
che il Tribunale Ill.mo, − previi gli opportuni accertamenti;
− emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute;
− ogni contraria e diversa istanza, domanda od eccezione rigettata;
in via preliminare: − previa disposizione, per i motivi meglio esposti in narrativa, della immediata riunione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con il giudizio pendente di fronte al Tribunale di Como e contraddistinto con il n. R.G. 4751/2021,
G.U. Dott. Azzi;
− previa autorizzazione alla chiamata in causa di: Parte_1
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 22100 P.IVA_8
Como CO, Via Rezzonico n. 39, indirizzo di posta elettronica certificata
Parte
in proprio e quale capogruppo della ed anche per conto Email_4
di (P. I.V.A. , mandante, con sede in 25030 Erbusco BS, Via CP_1 P.IVA_2
Ghandi n. 9 e (P. I.V.A.: , mandante, con sede in 23842 Controparte_2 P.IVA_3
Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n. 30; (P. I.V.A.: , con Controparte_2 P.IVA_3
sede in 23842 Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n. 30, indirizzo di posta elettronica certificata − nella denegata ipotesi in cui la richiesta di riunione dei Email_3
due giudizi non fosse concessa, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi
[...]
e voglia disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del Parte_1 CP_2 Controparte_2 presente giudizio in attesa di conoscere l'esito definitivo del giudizio pendente di fronte al
Tribunale di Como e contraddistinto con il n. R.G. 4751/2021, G.U. Dott. Azzi;
in via principale e gradata: − revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 305/2022 del 24/3/2022, R.G. n. 650/2022 qui opposto, assolvendo da tutte le domande proposte nei suoi confronti dal Controparte_7
; − accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza e Controparte_3
la contrarietà a buona fede dell'escussione formulata dal sulla polizza Controparte_3 fideiussoria n. 28019972317 emessa da − accertare e dichiarare Controparte_7
l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 pagina 13 di 43 emessa da in favore del;
− accertare e Controparte_7 CP_3 CP_3 dichiarare l'intervenuta estinzione della polizza fideiussoria n. 28019972317 per effetto dell'avvenuto integrale recupero dell'anticipazione in forza dei lavori eseguiti dalla
[...]
− respingere integralmente Parte_9
tutte le domande formulate dal in relazione alla polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317; − accertare e dichiarare che nulla deve in relazione Controparte_7 alla polizza fideiussoria n. 28019972317 e per l'effetto il , in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, dovrà essere condannato a restituire e/o a ripetere anche ai sensi dell'art. 4 di polizza in favore di la somma di € 193.136,43 ovvero Controparte_7
la diversa somma che risulterà in corso di causa;
− nella non creduta ipotesi di fondatezza anche solo parziale della escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317, previa revoca e/o dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che dovrà essere condannata a versare al Controparte_7 CP_3
le sole somme che eventualmente risulteranno provate e ritenute indennizzabili sulla base
[...]
dei lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_9
e quindi sulla base dell'importo oggetto di anticipazione non recuperato per
[...]
effetto di tali lavori;
− per tale ipotesi, previa revoca e/o dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare il diritto di di Controparte_7
essere rimborsata della eventuale differenza tra quanto risulterà dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione erogata e quanto già versato a favore del e Controparte_3
conseguentemente condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_3
restituire a tale importo;
in via di subordine e anche Controparte_7 riconvenzionale: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317, e per l'effetto fosse riconosciuta al la debenza di Controparte_3
qualsivoglia somma già versata da in dipendenza di tale polizza, Controparte_7
dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la Parte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Parte_1
pagina 14 di 43 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_2 [...] la somma di € 193.136,43, oltre gli interessi ex D.lgs. 231/2002 a far data Controparte_7
dal versamento e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto a titolo di escussione della polizza formulata dal Comune a danno di CP_3 CP_7
in ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.>>.
Per parte terza chiamata : <rimettere la causa sul ruolo e disporre l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. richiamata documentazione versata, si chiede prova testi per interpello sui capitoli:
1. se vero che il comune di ha promosso ed avviato l'atp rgac cp_3
seguenti mezzi istruttori. Richiamata la documentazione versata, si chiede prova testi e per interpello sui seguenti capitoli:
1. Se vero che il comune di ha promosso ed avviato CP_3
l'TP RGAC Trib. Como 862/2021 e ha preso atto delle conclusioni del CTU relativamente alla Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) –;
2. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha disposto e liquidato la somma per le opere eseguite dall'im-presa
[...]
come risulta dalla CTU resa in TP?;
3. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha concluso transazione con la ditta e ha poi CP_1
affidato le opere ad altro operatore;
4. Se vero che il comune di , relativamente alla CP_3
gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha affidato le opere al secondo RTI in possesso di attesta-zione SOA come da bando? 5. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha affidato tramite Contratto Pubblico a raggruppamento di-verso da quello partecipante alla gara, opere per 750.000,00 € ca di completamento Palestra Comunale 6. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA CP_3
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha assunto le spese di autorizzazione e pagamento degli oneri della rete a 7. Se vero che il comune di , Org_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – , ha incassato le polizze pur avendo erogato al RTI CodiceFiscale_1 pagina 15 di 43 una somma inferiore a titolo di anticipazione? 8. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha conteggiato le opere di ripristino due volte senza essere state eseguite.
9. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha riportato il conteggio delle opere di ripristino nei docu-menti del secondo affidamento;
10. Se vero che, il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha liquidato alla dita mandante quanto previsto nel CME VAR, CP_1
deducendo l'anticipazione; 11. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha allegato al Contratto Pubblico di affidamento alla Controparte_9
lo stesso CSA (con medesimi importi, categorie di lavori e tempi a disposizione)
[...] Org_2 del contratto dell'Attrice, nonostante le variazioni indotte dal CME VAR? 12. Se vero che la relativamente alla gara Costru-zione nuova palestra comunale Controparte_10
in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere 13. Se vero che la Controparte_11
- , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA
[...]
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appal-to delle opere? 14. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha verificato i requisiti economici e tecnici della Controparte_10
alla luce del CSA allegato al contratto pubblico 15. Se vero che il comune di , CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006) nella liquidazione a ha considerato la quota CP_1
anticipazione? 16. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha sottoposto preliminarmente “Perizia di variante” alla in CP_9
qualità di Capogruppo ATI seconda Classificata 17. Conferma l'elaborato reso nel giudizio pagina 16 di 43 862/2021 TP 696bis avente ad ogget-to Costruzione nuova palestra comunale in località
TA MA (CIG – CUP B37B16000050006) a mezzo del CTU ing. P.IVA_7 Per_7
; 18. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova
[...] CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006 ha ritirato la segnalazione all'Anac della ditta;
19. Se vero che sono state eseguite le CP_1
verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla qualificazione della seconda graduata
[...]
- ai fini dell'assegnazione della commessa;
20. Se vero che sono state Controparte_11
eseguite le verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla composizione del raggruppamento
[...]
- Si chiede inoltre ammettersi CTU tecnica al fine di valutare che è Controparte_10
stato risolto un appalto a lavori sospesi causa emergenza pandemica COVID 19 e a tempo con-trattuale non decorso, aver elevato vizi dell'opera poi essere tutti accettati dall'ente come da provvedimenti versati successivamente all'introduzione della lite, aver strumentalmente denunciato subappalto abusivo 10 mesi dopo la conclusione della lavorazioni espletata dal subcontraente e senza contestare la comunicazione di subaffidamento regolarmente presentata all'Ente dall'Attrice, aver concluso un accordo con una mandante a con-tratto risolto mentre la risoluzione è stata intimata per la medesima questione, aver assegnato dopo una perizia di variante progettuale le opere a concorrente non qualifica-to, che accerti sulla base dei docu- menti fin qui prodotti, la sussistenza di ulteriori e gravi responsabilità amministrative e contabili, oltre che la violazione delle norme sulla evidenza pubblica. Il tutto a mezzo: Ex RUP arch , attualmente presso , Sede amministrativa di 22017, Persona_3 Controparte_12
Menaggio, Piazzale Vittorio Emanuele, 4 DL ing. Via Plinio, 2 - 22071 Persona_4
CADORAGO (CO), , Per Agr. , Via Manzi Don Email_1 CP_13
Giovanni, 23, 22014 Dongo CO, , via TA MA n. 4 22010 Controparte_14
San Siro (CO), CSE per. presso Via Don Email_2 Organizzazione_3
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Segretario Comunale Dr. presso CP_3 Persona_5
Via Don Giacomo Galli, 4, 22010 San Siro CO RUP arch. presso Via Don Persona_6
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù CP_3 Persona_7
–CO Si chiede ex art. 210 cpc. sulla base dell'allegata richiesta di accesso tempestiva-mente avanzata, che sia ordinata all'ente la esibizione dei seguenti documenti: Stati di avanzamento pagina 17 di 43 erogati successivamente al n. 1 del 1.2.2022; Certificati di qualificazione Soa del RTI allegati al contratto rep. 129 del 2021; Perizie di variante in corso d'opera relative al contratto rep.
129 del 2021; verbali di ripresa/sospensione e provvedimenti di proroga di cui al contratto
129/2021 rep. ente. La richiesta è stata inviata il 7.10.2022 ed è tutt'oggi inevasa e si chiede che il tribunale disponga i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Nel merito: - in via preliminare accertare e dichiarare che l'impresa
[...]
è man-dante dell' e e come da atto di ati ha CP_2 Parte_10 CP_1
il compito di eseguire gli impianti data la sua qualificazione soa;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare che l'impresa non ha eseguito fino alla data della CP_2 CP_2
risoluzione alcuna opera, poiché gli impianti sono la ultima fase dell'appalto; -nel merito ed in adesione alle conclusioni dell'impresa - accertare e dichiarare la nullità ovvero la Pt_1
disapplicazione della determina n. 76 del 29/05/2020 avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto rep. 118 del 14/05/2019 ai sensi dell'art.108, comma 3, del Dlgs 50/2016 per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione di tutti gli atti conseguenziali alla determina n. 76 del 29/05/2020 ivi compresa la richiesta di escussione delle garanzie fidejussorie, per la cauzione definitiva e per l'anticipazione del 20%, per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori ordinata dall'ente è perdurata da 01/04/2020 fino alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determinazione di risoluzione, che l'ente è inadempiente e che è privo di legittimazione alla escussione della polizza e per l'effetto ordinare alle società assicuratrice e Controparte_5 [...]
di non procedere al pagamento delle garanzie prestate per la cauzione de-finitiva e CP_15 per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la e Parte_11 CP_1
l per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare alla Controparte_17
società assicuratrice e di non procedere al paga- Controparte_5 Controparte_15
mento delle garanzie prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società
[...]
e l' Parte_5 CP_1 Controparte_17
pagina 18 di 43 per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare ad l'immediata cancellazione dell'iscrizione CP_18
della nota al Casellario delle imprese;
- in ogni caso ordinare la cancellazione Parte_6
dell'annotazione in danno di per non avere eseguito alcuna opera nel cantiere;
- CP_2
accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che il progetto esecutivo allegato al contratto di appalto, è stato variato come già registrato in TP RGCA 862/2021senza la predisposizione di prevista Perizia di variante, e quindi attribuire la responsabilità da inadempimento al CP_3 per violazione dell'obbligo di predi-sporre come per legge, nel periodo di efficacia del contratto, idonea perizia tecnica di variante e suppletiva con l'adeguamento obbligatorio degli oneri di sicurezza aggiuntivi;
- accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che la perizia di variante deriva da errori di stima e da carenze del progetto originario;
- accertare e dichiarare che la Disalimentazione della rete MT è stata eseguita dall'ente a sue spese;
- accertare e dichiarare che con ordinanza n. 02/2020 del 6/2/2020 del Comune di (ben CP_3
100 giorni dopo la richiesta), il RUP autorizzava la manomissione per adeguamento della sede stradale via Antica Regina;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ente anche per non essere stati previsti i maggiori costi per l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento, adeguamento obbligatorio sia per i nuovi e maggiori lavori, anche in ambienti confinati - Dlgs. 3 agosto 2009 n. 106 - e sia in attuazione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35; - accertare e dichiarare, la diligenza e la tempestiva segnalazione di ogni criticità dell'esecutore e per l'effetto dichiarare la responsabilità del per la violazione del dovere di cooperazione ai sensi degli artt. 1206, 1175 e 1375 e CP_3
1453 c.c. che ha impedito all'appaltatore di realizzare il risultato cui fu preordina-to il contratto;
- accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori ha eseguito le rilevazioni contabili dei lavori in violazione della legge che prevede la convocazione, la presenza e la sottoscrizione in contraddittorio con l'appaltatore; - accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori non ha emesso sal sui lavori in violazione della legge, dei patti contrattuali e non in conformità a quanto fissa-to nel Capitolato Speciale di Appalto;
- accertare e dichiarare che il Parte deve corrispondere all' la somma di euro 47.294,96 a titolo di risarcimento dei CP_3
danni subiti e subendi e per l'effetto condannarlo al pagamento di questo corrispettivo oltre pagina 19 di 43 interessi e quant'altro fino alla de-finizione del presente giudizio per la causali elencate in narrativa e qui da intendersi ritrascritte;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa attrice a vedersi corrispondere le somme indicate per i lavori eseguiti, con gli accessori di legge ex art. 1224 c.c. e gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 oltre alla liqui-dazione del danno mora- le e di immagine (CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI COMPARSI SUL
QUOTI-DIANO LOCALE IL 26/6/2020 ED IL 9/01/2021) e dovuti ai fatti di causa, questi ultimi si stimano di euro 100.000,00 €; - accertare e dichiarare il diritto delle sole imprese attrici e a vedersi corrispondere liquidazione del danno per mancata iscrizione Pt_1 CP_2
SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al Casellario delle imprese CP_18
dovuti ai fatti di causa per euro 50.000,00 € ciascuno;
Per l'effetto condannare il CP_3
al ristoro degli oneri e al risarcimento dei danni subiti dal RTI attore, danni
[...]
causalmente riconducibili al comporta-mento omissivo del che si richiedono nella CP_3
misura di euro 253.841,03 per lavori eseguiti e non contabilizzati, euro 69.000,00 pari al 10% delle opere non eseguite, euro 47.294,96 per il risarcimento dei danni, euro 100.000,00 per danno morale e di immagine, euro 50.000,00 € ciascuno per e per mancata Pt_1 CP_2 iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al Casellario delle imprese
; E quindi dedotto l'acconto incassato a titolo di anticipazione pari ad euro 188.468,46 CP_18
– totali euro 381.667,50 oltre interessi maturati. – a pagare al RTI medesimo il corrispettivo netto di euro 381.667,50 oltre spese ed interessi legali di mora fino al soddisfo, o comunque al pagamento, in ordine ai dedotti titoli, di quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal
Tribunale anche all'esito della eventuale richiedenda CTU. Vinte le spese di lite>>.
Per parte terza chiamata <in via principale, revocare il decreto ingiuntivo trib. como n.
giudizio, e non già un soggetto terzo rispetto al giudizio medesimo;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da Controparte_5
nei confronti della terza chiamata, non sussistendo i presupposti, in termini di
[...]
connessione, tra la causa principale e l'azione di surroga o di regresso, avendo la Compagnia versato le somme garantite sula scorta di autonomo titolo giudiziale (id est il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di ) e non risultando svolte domanda domande nei CP_3 pagina 20 di 43 suoi confronti;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande di regresso e di surroga avversarie, poiché svolte in via cumulativa e/o alternativa;
in via principale: rigettare la domanda di emissione di ordinanza ex articolo 186-ter c.p.c., trattandosi di domanda inammissibile e comunque infondata per mancanza dei presupposti;
sempre in via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, poiché, nel merito, infondate, stante l'assenza di profili di inadempienza contrattuale in capo a CP_1
ancora in principalità nel merito: rigettare la domanda avversaria di regresso poiché
[...]
riferita a un rapporto contrattuale cui è estranea;
sempre in principalità nel CP_1
merito: rigettare la domanda surrogatoria avversaria, poiché riferita a un diritto di credito ormai estinto. dichiara infine di rinunciare, come a tutti gli effetti rinuncia, alle CP_1
domande svolte, per suo conto, dalla nei confronti del Parte_8
, in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In VIA Controparte_3
ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi nella quale il Giudice voglia riaprire la fase istruttoria, richiamate tutte le deduzioni e produzioni di cui alla memoria 183, comma 6, numero 1, c.p.c. depositata in data 4.11.2022, alla memoria 183, comma 6, numero 2, c.p.c. depositata in data
5.12.2022, alla memoria 183, comma 6, numero 3, c.p.c. depositata in data 21.12.2022, si ribadisce la richiesta di rigetto integrale di tutte le istanze istruttorie avversarie>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G. N. 4751/2021
L' ha convenuto in giudizio il e due Parte_9 Controparte_3
compagnie assicurative, con un fluviale atto di citazione di cinquantadue pagine scritte in caratteri lillipuziani, per chiedere la nullità/inefficacia della risoluzione contrattuale, la nullità/inefficacia dell'escussione delle polizze, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e la condanna al risarcimento dei danni per
381.667,50€ (253.841,03€ per lavori eseguiti + 69.000€ per 10% opere non eseguite +
47.294,96€ per spese generali infruttifere e interessi di mora + 100.000€ per danno morale e di Orga immagine + 50.000€ ciascuno per mancata iscrizione e ingiusta segnalazione – Parte_12
anticipazione di 188.468,46€).
pagina 21 di 43 Il si è costituito in giudizio ribadendo le nove contestazioni mosse dalla Controparte_3
direzione lavori e chiedendo, in riconvenzionale, la dichiarazione della risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni da penale per ritardi per 149.832,42€ (artt. 5 contratto e 15 CSA), da spese tecniche per nuovo affidamento per 5.000€ (docc. 36-37), del danno di immagine per
30.000€, delle spese legali del procedimento ex art. 700 c.p.c. per 2.500€ e delle spese di TP per 7.800€+6.000€ (docc. 38-39).
La si è costituita in giudizio chiedendo la chiamata delle imprese Controparte_5
e e formulando domanda riconvenzionale di condanna per surrogazione/regresso CP_2 CP_1
verso di quanto pagato al in esecuzione del decreto ingiuntivo Parte_13 CP_3
provvisoriamente esecutivo (cfr. R.G. N. 1805/2022).
La si è costituita in giudizio eccependo l'estinzione della polizza ex Controparte_7
art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 per integrale recupero dell'anticipazione (188.468,46€) per effetto dei lavori, chiedendo la chiamata dell'impresa e formulando domanda CP_2
riconvenzionale subordinata di rivalsa e surroga verso e di condanna del Parte_6
a restituire l'importo pagato in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_3
(cfr. R.G. N. 1631/2022).
La si è costituita in giudizio opponendo, in prima battuta, l'inammissibilità della CP_1
chiamata in causa e dell'azione di regresso rivoltele.
R.G. N. 1631/2022
La ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_7
305 di 193.136,43€ ottenuto nei propri confronti dal Comune di per le medesime CP_3
argomentazioni compendiate nel giudizio principale.
R.G. N. 1805/2022
La ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_5
308 di 47.117,12€ ottenuto nei propri confronti dal per le medesime Controparte_3
argomentazioni compendiate nel giudizio principale.
Riunione pagina 22 di 43 I tre giudizi sono stati riuniti e rimessi in decisione senza l'espletamento d'attività istruttoria, come da relativa ordinanza istruttoria che si richiama e ribadisce.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I fatti rilevanti
Dagli articolati atti difensivi e relativi allegati documentali emergono le seguenti scansioni temporali:
- al 19.6.18 risale l'accordo di programma con Org_6
- al 14.12.18 risale il progetto esecutivo/architettonico – capitolato speciale redatto dal
DL;
- al 14.12.18 risale l'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo del DL;
- il 27.12.18 era stata emessa la determinazione n. 454;
- il 14.1.19 era stata emessa la determinazione n. 10;
- il 30.1.19 era stata emessa la determinazione n. 32;
- al 13.2.19 risale il D.G.U.E. di CP_1
- al 14.2.19 risale la richiesta di partecipazione alla gara;
- al 14.2.19 risale l'offerta economica;
- il 02/04/2019 era stata emessa la determinazione n. 130 di aggiudicazione dell'appalto
Parte dei lavori di costruzione della palestra al ttore;
- il 04/04/2019 era stata emessa la determinazione n. 60 di presa d'atto dell'aggiudicazione al RTI e dell'impegno di spesa;
- il 09/05/2019 era stato costituito il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale (RTI) ex art. 48 d.lgs. 50/2016 (con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a da parte di e autorizzazione alla Pt_1 CP_2 CP_1
mandataria a stipulare in nome e per conto delle mandanti il contratto di appalto, rappresentanza anche processuale di e da parte di verso il soggetto CP_2 CP_1 Pt_1
pagina 23 di 43 appaltante, responsabilità verso la stazione appaltante per l'intera opera da parte di e solo per la propria parte da parte di e scioglimento in caso di Pt_1 CP_2 CP_1
estinzione del contratto per le cause previste dal capitolato);
- al 10/05/2019 risale la garanzia fideiussoria definitiva della ex art. Controparte_5
103 d.lgs. 50/16 con somma garantita 47.117,12€ e contraente (salvo Parte_9
precisarsi, in appendice, che l'esatta contraenza deve intendersi: Parte_4
(capogruppo)LI (mandante) (mandante)); CP_1
- al 14/05/2019 risale il contratto d'appalto per cui è causa, a misura e con corrispettivo di
924.131,50€ + 18.210,82€ (oltre IVA), pagamenti in acconto al maturare dei SAL per importo non inferiore a 150.000€, anticipazione del 20% del prezzo ex art. 35.18 d.lgs.
50/16 da recuperare progressivamente in occasione dei SAL, termine di ultimazione dei lavori di 450 gg. con penale dell'1 per mille al giorno, possibilità di subappalto ex art. 105 d.lgs. 50/16, dichiarazione di piena conoscenza dell'oggetto dell'appalto e di congruità dell'offerta (art. 21: <l'appaltatore dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente in modo chiaro l'oggetto e le modalità di realizzazione dei lavori ed a consentirne quindi l'esatta esecuzione;
contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione dei lavori pienamente corrispondente al Capitolato ed al presente contratto>>), capitolato (art. 7: <l'appaltatore dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente in modo chiaro
>; art. 15 sulle penali;
art. 18 sulla risoluzione per mancato rispetto dei termini;
art. 19 sull'anticipazione; art. 20 sui pagamenti in acconto;
art. 28 sulla garanzia definitiva;
art. 40 sul subappalto;
art. 47 sulla risoluzione;
art. 51.3.32: <ogni altro onere derivante dalla presenza nella zona pagina 24 di 43 dell'intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto
Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi>>) ed elenco prezzi unitari (NP.01 Fornitura e posa in opera di componenti strutturali prefabbricati …
Inoltre rimane compreso nel prezzo il maggior onere derivante dalle limitazioni create dalla presenza della linea elettrica aerea e dall'eventuale necessità di eseguire le opere di montaggio e costruzione nelle ore notturne;
art. 51.5: L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, , gestori di servizi Org_7
a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale);
- al 22.5.19 risale il cronoprogramma;
- al 24/06/2019 risale la consegna dei lavori con tempo di realizzazione 450 gg.;
- il 24/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 01 (operazioni scavo in violazione indicazioni tavola grafica trasmessa il 15/07/2019 con quote affondamento maggiori delle quote di imposta fondazioni) cui era seguita la risposta del RTI;
- il 27/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 02 (sospensione lavori fino al
29/07/2019 per quota di scavo troppo profonda con ordine ristabilimento sicurezza piano posa);
pagina 25 di 43 - il 29/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 03 (ripresa lavori dal 30/07/2019 e ripristino quota e imposizione giornale lavori in capo all'appaltatore) con allegato verbale di coordinamento sulle procedure operative da adottare;
- al 2.8.19 risale la polizza fideiussoria per la cauzione per l'anticipazione della ex CP_7
art. 35.18 d.lgs. 50/16 per 208.973,83€ con contraente Parte_10
(Capogruppo) - (mandante) - (mandante);
[...] Controparte_2 CP_1
Parte
- il 05/08/2019 il aveva chiesto l'anticipazione di 188.468,46€ garantita dalla fideiussione da ripartirsi fra le imprese;
CP_7
- l'8.8.19 era stata emessa la determina n. 129 di liquidazione degli importi a titolo di anticipazioni a per 105.729,14€, per 44.197,35€ e per 57.388,80€ Pt_1 CP_1 CP_2
(IVA inclusa) (totale 207.315,29€);
- il 21/09/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 04 (contestazione lentezza lavori – inizio montaggio 28/10/19 anziché 30/09/19, fine opere di copertura 30/11/19 anziché
25/10/19 – e ordine nuovo cronoprogramma e chiarimenti richiesta cui era Org_8
seguita la risposta del RTI (non sono previste scadenze intermedie, il cronoprogramma è rispettato, le fondazioni termineranno il 6/10/19 e il prefabbricato potrà essere posato dal 21.10.19);
- il 17/10/19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 05 (rispetto termini indicati nella
Parte comunicazione 23.9.19 della il prefabbricato non potrà essere posato dal 21.10.19
Parte visto lo stato del cantiere) cui era seguita la risposta del (le fondazioni sono completate ed è possibile montare la struttura, si resta in attesa di info su ingresso via
Regina);
- il 05/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 06 (contestazione difetti opere realizzate – difetti getto calcestruzzo, errata esecuzione bocche lupaie, errata quota getto parete nord spogliatoi, errata interruzione getto parete esterna spogliatoi – con Parte invito a rimediare) cui era seguita la risposta del (non sono vizi ex art. 1669 c.c. anche perché negli elaborati progettuali non ci sono dettagli o specifiche su sequenze pagina 26 di 43 getti e tecniche ripresa);
- l'08/11/2019 il RUP aveva segnalato che non v'era necessità di allargare la strada per accedere al cantiere e che era compito dall'appaltatore chiedere al gestore l'interruzione di erogazione dell'energia elettrica;
Parte
- il 15/11/2019 il aveva chiesto collaborazione per l'accesso alla via Antica Regina, rappresentando che l'autotrasportatore era disponibile a procedere anche senza l'allargamento ma con onere per esecuzione opera straordinario perché incidente per oltre il 20% del valore dell'opera, per cui aveva invitato a considerare l'ipotesi dell'allargamento in quanto meno costosa;
- il 16/11/2019 il collaudatore aveva risposto all'ordine di servizio n. 06 precisando che i difetti di getto non pregiudicavano la stabilità della muratura e indicando accorgimenti per sistemare le altre difformità;
- il 18/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 07 (rilevazione mancanza condizioni montaggio struttura prefabbricata, contrariamente a quanto previsto dal
RTI, e ordine immediato adeguamento strutture non conformi) cui era seguita la risposta del RTI (contestazione delle considerazioni del collaudatore e mancanze nelle previsioni progettuali, precisazione che non si è dato ancora corso alla posa dei prefabbricati per impossibilità accesso via Regina);
- il 30/11/2019 il DL Tagliati aveva contestato l'impossibilità della prosecuzione dei lavori (è possibile accedere al cantiere con prefabbricati, è possibile eseguire i rinterri, purché dopo opere strutturali e impermeabilizzazione, ci sono i dettagli esecutivi),
l'esclusione dell'attività di trasporto dal contratto (è la voce 102), la necessità dell'allargamento della via Regina, danni (non è stato chiesto il fermo rete di e CP_23
non sono iniziate le opere di sottofondo), la pretesa di un registro di contabilità (la quantificazione dei lavori è onere a carico dell'appaltatore ex pag. 57 CSA e la contabilizzazione può essere effettuata solo dopo che l'appaltatore dimostri di vantare un credito di 150.000€);
pagina 27 di 43 - il 30/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 08 (adeguamento armature posate getto parete nord spogliatoi ai dettagli costruttivi delle tavole grafiche strutturali) cui era seguita la risposta del RTI;
- il 10.12.19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 09 (adeguamento con demolizione trave di fondazione);
- il 28.12.19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 10 (nuovo ordine di adeguamento),
Parte con allegate indicazioni annotate nel libro giornale, cui era seguita la risposta del si resta in attesa di dettagli per poter eseguire sistemazioni e si contesta impossibilità accesso dal 14.10.19);
- il 23/01/2020 il RUP aveva preso atto che dalla nota del RTI del 20.1.20 l'impossibilità di accedere al cantiere era stata superata e invitato ad attivarsi per la richiesta di interruzione dell'erogazione di energia (il Comune ha già in carico i costi del fermo rete);
Parte
- il 28.1.20 il DL aveva scritto al prendendo atto dell'inizio del montaggio dei prefabbricati il 10 febbraio e contestando l'inattività del cantiere per un mese e l'inadempimento degli ordini di servizio;
- il 29/01/2020 il RUP aveva preso atto che la consegna e il montaggio del prefabbricato sarebbero avvenuti a partire dal 10 febbraio, senza allargamento della strada, e invitato a presentare richiesta di manomissione del suolo pubblico per accesso autoarticolati;
- il 31/01/2020 il RTI aveva risposto alle comunicazioni del DL del 28.1 e del RUP del 29 gennaio dicendo che le opere di sistemazione erano state eseguite e invitando a fare sopralluogo al fine di non impedire il montaggio del prefabbricato previsto a partire dal
10 febbraio nonché replicando sugli altri difetti;
- al 06/02/2020 risale l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e l'ordinanza della polizia locale di divieto di transito in via Antica Regina;
Parte
- tra il 24 e il 28/02/2020 il veva chiesto prove materiali e la DL risposto che – non
Parte avendo il mai rispettato il CSA in punto di prove controllo materiali (richiamando pagina 28 di 43 documentazione) né ottemperato all'ordine di servizio 9 del 10.12.19 – non era possibile dar seguito alla prova materiali;
- il 7.3.20 il DL non aveva autorizzato il montaggio parziale del prefabbricato con contestazioni circa la disalimentazione Org_8
- il 12.3.20 v'era stata diffida al montaggio del prefabbricato, cui il RTI aveva risposto il
13/03/2020;
- il 23.3.20 il DL aveva respinto la richiesta di sospensione dei lavori perché non autorizzati e, anzi, vietati dalla DL (montaggio prefabbricato);
- al 30/03/2020 risale una conferenza telefonica con verbale senza soluzione condivisa su demolizione collegamento trave/plinto del tratto di fondazione;
- al 31/03/2020 risalgono il libretto misure e registro contabilità SAL 1 (eseguite opere per
253.841,03€ e chiesta emissione SAL) e il verbale di sospensione n. 01/2020;
Parte
- il 03/04/2020 il aveva sottoscritto il verbale di sospensione con esplicazione di undici riserve per 179.086,68€, pari al 19,01% del valore del contratto;
- al 04/04/2020 risale il verbale di sospensione n. 02/2020 con cui la S.A. aveva preso atto dei DPCM che comportavano la sospensione dell'attività di cantiere fino al 13/04/2020
(e l'impossibilità di convocare l'appaltatore), impregiudicati provvedimenti su vizi/difformità/ritardi;
- il 6.4.20 il RTI aveva inviato al RUP il verbale della conferenza telefonica del 30 marzo con modifiche;
- il 07/04/2020 il RTI aveva sottoscritto il verbale di sospensione n. 02/2020 con una riserva di mancata conformità del verbale di sospensione all'art. 107 d.lgs. 50/16 e all'art. 158 DPR 207/10 e DM 49/10 perché le misure Covid non avrebbero impedito la convocazione dell'impresa;
- il 09/04/2020 era stato emesso l'ordine di servizio n. 11 (demolizione strutture prefabbricate montate senza preventiva autorizzazione verifica da parte del DL e pagina 29 di 43 nonostante il divieto di montaggio del 7-9.3.20 e la diffida del 12.3.20 per mancanza di garanzie di stabilità);
- al 10/04/2020 risale l'autorizzazione del RUP al DL a formulare contestazione e la conseguente contestazione degli addebiti da parte del DL ex art. 108.3 d.lgs. Per_4
Orga Parte 50/16, 41.3-47.2.a-b-d-e-f e 2.3 contratto, con controdeduzioni del e replica del CP_3
- il 07/05/2020 era stato liquidato il terzo acconto dal DL per 13.520€;
Parte
- al 13.5.20 risale la risposta di (quale mandante all'ordine di servizio n.11 CP_1
(la documentazione richiesta per legge non è dovuta;
quindi, l'ordine di demolizione è
“irricevibile”);
- al 15/05/2020 risale la dichiarazione del RUP di inammissibilità/tardività/infondatezza delle riserve;
- al 26/05/2020 risale la risposta del alle controdeduzioni e la delibera n. 50 della CP_3
Giunta di risoluzione;
- il 29/05/2020 era stata emessa la determina n. 76 di risoluzione ex artt. 108.3.3 e 41.3-
47.2.a-b-d-e-f CSA e 2.3 contratto;
- al 05/06/2020 risale il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il RTI aveva chiesto il divieto della segnalazione ANAC e dell'escussione delle polizze;
- il 05/06/2020 il Comune aveva chiesto l'erogazione delle somme garantite di
208.973,83€ a e di 47.117,12€ a CP_7 CP_5
- il 9.6.20 la aveva contestato al Comune l'escussione della polizza e CP_7
Parte contestualmente chiesto all' l rimborso per il pagamento della garanzia;
Parte
- al 23/06/2020 risale il verbale di sopralluogo firmato con riserva dal
Parte
- il 02/07/2020 erano state esplicate le riserve del llo stato di consistenza sottoscritto con riserva il 23.6.20;
- al 07/07/2020 risale l'assunzione di impegno di spesa di affidamento di incarico di pagina 30 di 43 assistenza legale precontenzioso;
- al 06/08/2020 risale lo stato di consistenza dei lavori eseguiti con indicate come accettabili la maggior parte delle lavorazioni per 74.592,90€+5.192,88€ e indicate come non accettabili il montaggio parziale delle strutture prefabbricate, le lavorazioni del tratto fondazione lato sud, l'impermeabilizzazione del muro degli spogliatoi lato esterno, salvo opere di ripristino e di sgombero da dedurre per 19.133,90€ + 10.215,94€ per complessivi 51.911,33€ IVA esclusa quale importo netto da corrispondere all'appaltatore;
- il 4.1.21 era stato rigettato il ricorso cautelare;
- il 22/02/2021 il aveva introdotto un accertamento tecnico preventivo e il 3.3.21 CP_3
era stato nominato il CTU;
- al 25/03/2021 risale la transazione tra e il tramite cui la prima aveva CP_1 CP_3
messo a disposizione della DL il prefabbricato per verifiche e, in caso di esito positivo di queste, si era impegnata a consegnarlo dietro corrispettivo di 131.000€ (dedotta l'anticipazione di 40.179,41€=90.820,59€ oltre IVA) e a sostenere i costi di disalimentazione della linea elettrica per massimo 4.000€, mentre il avrebbe CP_3
comunicato all' la non inadempienza e alle compagnie la non escussione della CP_18
relativa quota;
- al 15/06/2021 risale l'approvazione della delibera di variante a seguito della risoluzione contrattuale;
- il 22.6.21 la aveva scritto al Comune per ottenere una limitazione della escussione CP_7
della garanzia;
- al 25.6.21 risale la fattura del DL;
- al 05/07/2021 risale l'affidamento del completamento delle opere al secondo classificato;
Org
- al 14.7.21 risale il mandato di pagamento per la pagina 31 di 43 - al 13/09/2021 risale l'assunzione dell'impegno di spesa per la Org_1
disalimentazione della linea impianto MT per 2.668€;
- il 30/09/2021 era stata depositata la CTU nell'TP;
- il 23.3.22 erano stati emessi il decreto ingiuntivo n. 305/22 contro la per CP_7
164.776,47€ e il decreto ingiuntivo n. 308/22 contro la per 47.117,12€. CP_5
La risoluzione contrattuale
Parte Alla luce dei documenti di causa va riconosciuto un inadempimento del ale da giustificare la risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante per le ragioni che seguono.
Le undici riserve apposte dal RTI il 03/04/2020 al verbale di sospensione n. 01/2020 sono inconferenti o infondate:
1. alla mancata conformità del verbale di sospensione all'art. 107 perché le misure Covid non avrebbero impedito la convocazione dell'impresa non è ricondotta, nella stessa prospettazione attorea, alcuna specifica conseguenza;
2. la mancata sospensione dei lavori ex art. 107, comma 2, in attesa della modifica della via
Antica Regina e della disalimentazione della rete MT e il maggior onere per l'adeguamento della via non sono rimproverabili alla stazione appaltante, perché, come si vedrà, trattasi di attività che spettava all'appaltatore eseguire;
3. alla mancata tenuta dei libri contabili ex DPR 207/10 e DM 49/10 non è ricondotta, nella stessa prospettazione attorea, alcuna specifica conseguenza;
4. stante l'assenza di modifiche particolarmente significative (variazioni sistema fondazioni, prefabbricato, ordini di servizio, oneri sicurezza) rilevata in sede di TP
(pag. 54: <il progetto è rimasto nel suo complesso sostanzialmente il medesimo con modifiche minimali legate più che altro a implementazioni costruttive conseguenti [a] scelte tecnico-operative anche dipendenti dall'appaltatore>>), non si rendeva necessario redigere una perizia di variante ex art. 106;
5. l'eventuale maggior onere delle modifiche al prefabbricato e del suo trasporto riguarda pagina 32 di 43 la (cfr. infra sulla validità della transazione); CP_1
6. sull'onere per l'aggottamento delle acque (formazione drenaggi e utilizzo pompe) si condividono le osservazioni rese dal CTU in sede di TP (opere a carico dell'appaltatore ex voce 1C.02.050.0010, art. 51.3.5 CSA, art. 35.4 CSA).
A tale infondatezza segue quella delle sei analoghe contestazioni dedotte dall'attrice in questo giudizio:
1. quanto alla mancata predisposizione di una perizia di variante al progetto per errori di stima e carenze del progetto originario, si osserva come il progetto originario sia stato solo modificato e non stravolto (pag. 54 CTU) e le opere extra riconosciute dal CTU non siano certo frutto di errori progettuali, mentre gli esborsi per drenaggio e trasporto prefabbricato erano conoscibili sin dal principio;
Orga 2. la disalimentazione della rete risulta, dal capitolato speciale, a carico dell'appaltatore (art. 51 par 3.32 e pag. 56), tant'è che, nella transazione, è la CP_1
che se ne è fatta carico e non il CP_3
3. quanto alla circostanza che solo in data 6/2/20 il comune aveva autorizzato la manomissione per l'adeguamento della via Regina, occorre osservare come l'accesso esistente fosse praticabile e lo stato dei luoghi conosciuto dall'appaltatore, così come riconosciuta e accettata era la congruità dell'elenco prezzi;
4. i maggiori costi non previsti e la mancata integrazione del piano di coordinamento e sicurezza sono stati genericamente dedotti e, comunque, motivatamente esclusi in sede di TP (ad esempio, per il drenaggio della voce 61, cfr. pag. 32);
5. quanto alle presunte rilevazioni contabili in violazione di legge, non è sufficiente dedurre una generica violazione del contraddittorio, occorrendo, piuttosto, precisare in cosa sarebbe consistito l'errore;
6. la mancata emissione dei SAL non è rimproverabile alla stazione appaltante, in quanto dovuta alla circostanza che, per causa imputabile all'appaltatore, non era stato portato in sito il manufatto (cfr. elaborato TP, pag. 67). pagina 33 di 43 Sono, di converso, fondati gli addebiti contestati dalla DL:
- quanto al subappalto non autorizzato dei lavori di scavo e rinterro, l'appaltatore, in data
13/07/2019, ha comunicato al RUP un subaffidamento di lavorazioni in realtà subappaltate, così sottraendole dal controllo di RUP e DL e dall'autorizzazione preventiva obbligatoria ex artt. 105, comma 18, d.lgs. e 41-47 CSA. I lavori non potevano essere oggetto di subaffidamento, ma solo di subappalto ex art. 105, comma 2, perché il primo può avere a oggetto solo attività non esattamente identificate nelle opere appaltate, mentre le lavorazioni in esame sono esattamente identificate nelle opere appaltate (voci 2-3-5-6-7-8 elenco prezzi unitari). Dai documenti emerge che si tratta, effettivamente, di subappalto e ciò che il RTI ha comunicato il 7.7.19 non è l'esistenza di un subappalto con richiesta di autorizzazione, ma la comunicazione di un sub- affidamento da non autorizzare. La prospettazione attorea è equivoca (prima, si sostiene che il nolo a caldo non costituirebbe subappalto e che la ditta non avrebbe Org_12 eseguito un'opera chiaramente identificata né in via esclusiva una fase lavorativa, salvo, poi, sostenere che v'erano stati la comunicazione a giugno 2019 e il silenzio-assenso di
Contr e RUP ex art. 105);
- quanto all'inosservanza delle disposizioni della DL sui tempi (cronoprogramma
22/05/2019 ex art. 15 contratto), le fondazioni avrebbero dovuto essere posate entro il
25/08/2019, ma il 29/08/2019 non erano neppure iniziate, così compromettendo il rispetto del termine per il montaggio dei prefabbricati. Si sono susseguiti ordini di servizio per il rispetto dei tempi in data 21/09/2019 e 17/10/2019 e, poi, nuove contestazioni il 30/10/2019, il 18/11/2019 e il 25/11/2019. Il 21/10/2019 non c'erano le condizioni per montare i prefabbricati. Il 28/01/2020 era stato fissato un termine per la risoluzione delle carenze al 05/02/2019 e l'11/02/2020 era seguita una nuova contestazione. V'è stata violazione dell'art. 47, comma 2, lett. a, CSA per inosservanza del termine di fine fondazioni, inizio montaggio e fine copertura. Né è sostenibile che i tempi siano stati violati per le opere extra, considerato che consistevano solamente in due recinzioni e dei new jersey con funzione di delimitazione (cfr. elaborato TP, pagg.
pagina 34 di 43 35-36);
- quanto alle inadempienze delle disposizioni della DL sui vizi, salvo il richiamo all'elaborato reso in sede di TP, congruamente motivato, sui punti più tecnici, va osservato come il 30/10/2019 fossero stati segnalati vizi (deformazione forzata ferri chiamata, armature emergenti, assenza armature collegamento, inidonea interruzione getto fondazioni) e vi fossero stati gli ordini di servizio n. 06 del 05/11/2019 (difetti getto calcestruzzo, errata esecuzione bocche lupaie, errata quota getto parete nord spogliatoi, errata interruzione getto parete esterna spogliatoi) e n. 08 del 30/11/2019
(adeguamento disegni costruttivi, che vengono forniti). Il 04/12/2019 la ditta aveva gettato la trave di fondazione senza attendere la visita di controllo e decidendo autonomamente le modalità costruttive: il 06/12/2019 la DL lo aveva contestato anticipando la necessità di demolizione, disposta con l'ordine di servizio n. 09 del
09/12/2019 (insieme a ordine adeguamento quote sommità pareti spogliatoi). Infine,
v'era stato un ordine di servizio riassuntivo n. 10 del 28/12/2019 e nuove contestazioni tra gennaio e marzo;
- quanto all'inosservanza del divieto di montaggio del prefabbricato, il 27/01/2020
l'appaltatore aveva comunicato la data del 10/02/2020 per l'inizio del montaggio delle Org strutture prefabbricate;
il 28/01/2020 la aveva invitato l'appaltatore a risolvere i vizi che impedivano il montaggio dei prefabbricati (inadeguatezza trave fondazione, inadeguatezza quote getto sommità muri spogliatoi, inadeguatezza armature sommità muri laterali spogliatoi, mancata realizzazione trave a sbalzo muratura laterale spogliatoi), ma la ditta non aveva provveduto, eppure insistito per montare il 10.2.20, salvo poi non farlo. Il 07/03/2020 la DL non aveva autorizzato il montaggio parziale, ma il RTI aveva cominciato comunque il montaggio;
il 10/03/2020 c'era stata una nuova contestazione e il 12/03/2020 una diffida. Una volta montata la struttura prefabbricata, non sarebbe stato più possibile metter mano alla trave di fondazione oggetto di specifico ordine di demolizione;
l'inadeguatezza delle quote di getto delle sommità dei muri e delle armature in sommità dei muri e la mancata realizzazione della trave a sbalzo pagina 35 di 43 avrebbero impedito il regolare montaggio del solaio prefabbricato. Inoltre, andava prima ottenuta l'autorizzazione per la messa fuori servizio della linea elettrica;
- quanto al disconoscimento della possibilità di accesso al cantiere, l'appaltatore aveva dichiarato in sede di gara di aver preso conoscenza della viabilità di accesso e, poi, di nuovo, con l'art. 7, comma 2, CSA e alla consegna e rilevano anche le prescrizioni particolari riportate alla fine del CSA. Il 06/11/2019 il RUP aveva invitato l'appaltatore a formulare una proposta alternativa e l'appaltatore l'aveva inviata (allargamento ingresso), ma l'08/11/2019 il RUP aveva ritenuto di rigettarla sostenendo la praticabilità dell'accesso esistente (fatto confermato dallo stesso appaltatore il 15.11.19) e la prevedibilità dei “maggiori” costi per trasporto;
il 15/11/2019 l'appaltatore aveva
Parte insistito pretendendo una perizia di variante;
il 20.1.20 l' aveva affidato il trasporto dei prefabbricati e il 9.3.20 aveva dato inizio al montaggio, così smentendo l'impossibilità di procedervi;
- infine, in punto di mancato ottenimento della disalimentazione va osservato come Org_8
la linea elettrica interferisca con le operazioni di montaggio del prefabbricato e come l'appaltatore avesse dichiarato, in sede di gara, di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e, poi, di nuovo, con gli artt. 7, comma 2, e 51.3.32 CSA e alla consegna (cfr. anche prescrizione h) a pag. 56 e prezzo NP.01). Già il 24.6.19 il Comune aveva richiamato l'attenzione sull'importanza di ottenere in tempi brevi l'autorizzazione per la disalimentazione della linea elettrica;
il 26.6.19 l'appaltatore aveva presentato la richiesta per due disalimentazioni notturne indicando sé stesso come riferimento;
il Parte 21.9.19, con l'ordine di servizio n. 4, la DL aveva chiesto notizie e il 23.9.19 il aveva risposto, salvo poi non occuparsene più; il 20.1.20 la aveva comunicato di CP_1
aver definito il servizio di trasporto dei prefabbricati e il 24.1.20 il RTI trasmesso
Parte istanza per otto disalimentazioni indicando come referente la S.A.; il 27.1.20 il aveva comunicato al Comune la data per trasporto e posa prefabbricato e il 28.1.20 la
Org aveva subordinato il montaggio all'autorizzazione per fermo rete;
il 29.1.20 v'era Parte stata una nuova istanza del con referente S.A.; il 4.2.20 la DL era venuta a pagina 36 di 43 conoscenza delle istanze formulate dall'appaltatrice a nome della e ne aveva CP_7
chiesto la rettifica;
alla fine, il 7.3.20 la DL aveva disposto il divieto di montaggio della struttura prefabbricata, non ottemperato dall'attore.
Accertata la legittimità della risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, Parte seguono il rigetto delle domande del dell'impresa salvo che per quella di condanna CP_2
al pagamento del corrispettivo per le opere effettuate (cfr. Cass. 5444/1977), valorizzate in sede di TP in €85.747,99 oltre i.v.a., se non fosse che trattasi di importo inferiore a quello già percepito come anticipazione (pari, dedotta quella corrisposta alla a €148.289,04 oltre CP_1
i.v.a.).
Non possono essere accolte le seguenti domande risarcitorie formulate dal CP_3
- quanto a quella per penale, perché in contratto si parla esplicitamente di <mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori>>, mentre, nel caso di specie, il contratto è stato risolto prima;
- quanto alle spese tecniche per il nuovo affidamento, perché indimostrate in fonte, quantum e, quanto alla nuova perizia di variante, anche in nesso causale;
- quanto al danno d'immagine, perché genericamente dedotto e indimostrato;
- quanto alle spese legali del procedimento cautelare, perché v'è già il titolo.
Si giustifica, invece, la condanna dell'attore a rimborsare le spese legali e tecniche sostenute dal in sede di TP (docc. 38-39). CP_3
La transazione tra la e il CP_1 Org_13
in esame è un raggruppamento temporaneo d'imprese di tipo verticale, come, peraltro,
[...]
riconosciuto dalla stessa a pag. 3 della propria comparsa (cfr. art. 48 d.lgs. 50/16: <12. CP_2
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. … 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di pagina 37 di 43 qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti>>).
Tale mandato si è sciolto nel momento in cui la stazione appaltante ha dichiarato la risoluzione contrattuale, come previsto nel testo.
La transazione tra la e il è, pertanto, legittima e osta alla possibilità del RTI di CP_1 CP_3
agire in questa sede in nome e/o per conto della CP_1
Le opposizioni a decreto ingiuntivo
Le due garanzie che vengono in rilievo sono regolate, nel d.lgs. 50/16:
- quanto a quella prestata dalla , dall'art. 35, secondo cui <18. Sul valore del CP_7
contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
pagina 38 di 43 secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione>>;
- quanto a quella prestata dalla Bene, dall'art. 103, secondo cui <
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi pagina 39 di 43 della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. … 5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. … 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese>>.
L'escussione della garanzia definitiva ex art. 103 prestata dalla Bene è illegittima, perché la stazione appaltante non ha patito danni dall'inadempimento dell'appaltatore né può dirsi che vi siano <somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale>>, pagina 40 di 43 non essendo stato emesso alcun SAL. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, con assorbimento della domanda di surrogazione della Bene verso le tre imprese e delle consequenziali questioni sollevate dalla CP_1
L'escussione della polizza ex art. 35, comma 18, è, invece, parzialmente legittima, ossia legittima per il solo importo di €62.541,05 (differenza tra anticipazione di €148.289,04 e valore lavori di €85.747,99). Anche questo decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e, considerato che la vi ha già dato adempimento, il va condannato (cfr., sulla forma della CP_7 CP_3
riconvenzionale trasversale, Cass. 9441/2022) a restituire quanto percepito in più rispetto al dovuto (€164.776,47-€62.541,05=€102.235,42) e va accolta, per la rispettiva cifra
(€62.541,05), la domanda di surrogazione formulata dalla compagnia, ma solo verso la ditta considerato che, all'esito dello scioglimento del RTI, le responsabilità non possono Pt_1
che essere valutate singolarmente e, quanto alla ditta la polizza non è stata escussa per CP_1
l'anticipazione alla stessa corrisposta, mentre la ditta non ha “fatto in tempo” a CP_2
cominciare a rendere il proprio contributo in cantiere mediante i lavori scorporabili di sua competenza.
Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza:
- le ditte devono rimborsare le spese di lite sostenute dal (come Parte_6 CP_2 CP_3
da nota spese conforme ai parametri ministeriali);
- la deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi); CP_5 CP_1
- il deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi;
doppie CP_3 CP_5
per fasi di studio e introduttiva: cfr. Cass. 13276/2018);
- la deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi). Pt_1 CP_7
Le ditte e vanno, inoltre, condannate, giusto il principio della soccombenza, al Pt_1 CP_2
pagamento delle spese tecniche e legali sostenute dal nel procedimento per TP CP_3
(Cass. 14268/2017), pari, le prime, a €7.800,00 oltre accessori e, le seconde, a €6.412,80.
pagina 41 di 43 Non sussistono, invece, i presupposti della condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attrice e della terza chiamata Parte_9 [...]
Controparte_2
Parte
- accerta la legittimità della risoluzione contrattuale per grave inadempimento del
- condanna l'attrice e la terza chiamata a Parte_9 Controparte_2
rimborsare al le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento Controparte_3
per TP, pari, le prime, a €7.800,00 oltre accessori e, le seconde, a €6.412,80 (entrambe oltre interessi dalla data degli esborsi), mentre rigetta le altre pretese risarcitorie avanzate dal;
Controparte_3
- in accoglimento dell'opposizione promossa dalla revoca il Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 308/2022 di questo tribunale e, per l'effetto, condanna il
[...]
a restituire alla quanto percepito in virtù di tale CP_3 Controparte_5
titolo, oltre interessi dalla data del pagamento, con assorbimento della domanda di condanna formulata dalla verso l'attrice Controparte_5 Parte_9
e le terze chiamate
[...] Controparte_25
- in parziale accoglimento dell'opposizione promossa dalla Controparte_7
revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2022 di questo tribunale e, per l'effetto, condanna il a restituire alla l'importo di €102.235,42, Controparte_3 Controparte_7
oltre interessi dalla data del pagamento;
- condanna la a rimborsare la Parte_9 Controparte_7
dell'importo di €62.541,05, oltre interessi dalla data del pagamento;
- condanna la e la in solido, al pagamento Parte_9 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dal convenuto , liquidate in €21.154,50 Controparte_3
pagina 42 di 43 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_5
liquidate in €14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, CP_1
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna il convenuto e opposto al pagamento delle spese di lite Controparte_3
sostenute dalla terza chiamata e opponente liquidate in Controparte_5
€1.045,00 per spese anticipate ed €10.521,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_9
liquidate in €759,00 per spese anticipate ed €14.103,00 per Controparte_7
compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 10/06/2024
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 4751/2021 promossa
TRA
(p.i. ), in persona della rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale , capogruppo, in proprio e anche per conto di Parte_2 CP_1
mandante (p.i. ) e mandante (p.i. ), d'ora P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
Parte Parte in poi il in base all'atto di costituzione dell' rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore
Notti e Antonio Romanello
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...]
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Controparte_5
R.E.A. n. 2110473, c.f. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_5 CP_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello
(p.i. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti MA P.IVA_6
Cristina Gelpi, Carlo Scofone e Niccolò MA Mantero
pagina 1 di 43 CONVENUTI
E
(p.i. ), in p.l.rp.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 CP_8
dall'avv. Ettore Notti
MORETTI S.P.A. (c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
assistita e difesa dagli avv.ti Francesco Frigerio, Italo Ferrari e Francesco Fontana
TERZI CHIAMATI
cui sono riunite la causa civile R.G. N. 1631/2022 promossa
TRA
(p.i. Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti MA P.IVA_6
Cristina Gelpi, Carlo Scofone e Niccolò MA Mantero
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...]
OPPOSTO
e la causa civile R.G. N. 1805/2022 promossa
TRA
(iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Controparte_5
R.E.A. n. 2110473, c.f. ), in persona dell'amministratore delegato P.IVA_5 CP_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Ambrosoli ed Elisabetta Colonnello
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Galati
[...] pagina 2 di 43 OPPOSTO
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <rimettere la causa sul ruolo e disporre l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. richiamata documentazione versata, si chiede prova testi per interpello sui capitoli:
1. se vero che il comune di ha promosso ed avviato l'atp rgac cp_3
Trib. Como 862/2021 e ha preso atto delle conclusioni del CTU relativamente alla Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) –;
2. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha disposto e liquidato la somma per le opere eseguite dall'impresa
[...]
come risulta dalla CTU resa in TP?;
3. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha concluso transazione con la ditta e ha poi CP_1
affidato le opere ad altro operatore;
4. Se vero che il comune di , relativamente alla CP_3
gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha affidato le opere al secondo RTI in possesso di attesta-zione SOA come da bando? 5. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha affidato tramite Contratto Pubblico a raggruppamento diverso da quello partecipante alla gara, opere per 750.000,00 € ca di completamento Palestra Comunale 6. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA CP_3
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha assunto le spese di autorizzazione e pagamento degli oneri della rete a 7. Se vero che il comune di , Org_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG Parte 7747791F61 – CUPB37B16000050006), ha incassato le polizze pur avendo erogato al una somma inferiore a titolo di anticipazione? 8. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
pagina 3 di 43 – CUP B37B16000050006), ha conteggiato le opere di ripristino due volte senza P.IVA_7
essere state eseguite.
9. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha riportato il conteggio delle opere di ripristino nei docu-menti del secondo affidamento;
10. Se vero che, il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha liquidato alla dita mandante quanto previsto nel CME VAR, CP_1
deducendo l'anticipazione; 11. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha allegato al Contratto Pubblico di affidamento alla Controparte_9
lo stesso CSA (con medesimi importi, categorie di lavori e tempi a disposizione)
[...] Org_2 del contratto dell'Attrice, nonostante le variazioni indotte dal CME VAR? 12. Se vero che la relativamente alla gara Costru-zione nuova palestra comunale Controparte_10
in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere 13. Se vero che la Controparte_11
- , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA
[...]
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere? 14. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha verificato i requisiti economici e tecnici della Controparte_10
alla luce del CSA allegato al contratto pubblico 15. Se vero che il comune di , CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006) nella liquidazione a ha considerato la quota CP_1
anticipazione? 16. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha sottoposto preliminarmente “Perizia di variante” alla in CP_9
qualità di Capogruppo ATI seconda Classificata 17. Conferma l'elaborato reso nel giudizio
862/2021 TP 696bis avente ad oggetto Costruzione nuova palestra comunale in località
TA MA (CIG – CUP B37B16000050006) a mezzo del CTU ing. P.IVA_7 Per_1
pagina 4 di 43 ; 18. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova Per_2 CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006 ha ritirato la segnalazione all'Anac della ditta;
19. Se vero che sono state eseguite le CP_1
verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla qualificazione della seconda graduata
[...]
- ai fini dell'assegnazione della commessa;
20. Se vero che sono state Controparte_11
eseguite le verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla composizione del raggruppamento
[...]
- Si chiede inoltre ammettersi CTU tecnica al fine di valutare che è CP_11 CP_11
stato risolto un appalto a lavori sospesi causa emergenza pandemica COVID 19 e a tempo contrattuale non decorso, aver elevato vizi dell'opera poi essere tutti accettati dall'ente come da provvedimenti versati successivamente all'introduzione della lite, aver strumentalmente denunciato subappalto abusivo 10 mesi dopo la conclusione della lavorazioni espletata dal subcontraente e senza contestare la comunicazione di subaffidamento regolarmente presentata all'Ente dall'Attrice, aver concluso un accordo con una mandante a con-tratto risolto mentre la risoluzione è stata intimata per la medesima questione, aver assegnato dopo una perizia di variante progettuale le opere a concorrente non qualifica-to, che accerti sulla base dei docu- menti fin qui prodotti, la sussistenza di ulteriori e gravi responsabilità amministrative e contabili, oltre che la violazione delle norme sulla evidenza pubblica. Il tutto a mezzo: Ex RUP arch , attualmente presso , Sede amministrativa di 22017, Persona_3 Controparte_12
Menaggio, Piazzale Vittorio Emanuele, 4 DL ing. Via Plinio, 2 - 22071 Persona_4
CADORAGO (CO), , Per Agr. , Via Manzi Don Email_1 CP_13
Giovanni, 23, 22014 Dongo CO, , via TA MA n. 4 22010 Controparte_14
San Siro (CO), CSE per. presso Via Don Email_2 Organizzazione_3
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Segretario Comunale Dr. presso CP_3 Persona_5
Via Don Giacomo Galli, 4, 22010 San Siro CO RUP arch. presso Via Don Persona_6
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù CP_3 Persona_7
–CO Si chiede ex art. 210 cpc. sulla base dell'allegata richiesta di accesso tempestiva-mente avanzata, che sia ordinata all'ente la esibizione dei seguenti documenti: Stati di avanzamento erogati successivamente al n. 1 del 1.2.2022; Certificati di qualificazione Soa del RTI allegati al contratto rep. 129 del 2021; Perizie di variante in corso d'opera relative al contratto rep. pagina 5 di 43 129 del 2021; verbali di ripresa/sospensione e provvedimenti di proroga di cui al contratto
129/2021 rep. ente. La richiesta è stata inviata il 7.10.2022 ed è tutt'oggi inevasa e si chiede che il tribunale disponga i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione della determina n. 76 del 29/05/2020 avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto rep.
118 del 14/05/2019 ai sensi dell'art.108, comma 3, del Dlgs 50/2016 per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione di tutti gli atti conseguenziali alla determina n. 76 del 29/05/2020 ivi compresa la richiesta di escussione delle garanzie fidejussorie, per la cauzione definitiva e per l'anticipazione del 20%, per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori ordinata dall'ente è perdurata da 01/04/2020 fino alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determinazione di risoluzione, che l'ente è inadempiente e che è privo di legittimazione alla escussione della polizza e per l'effetto ordinare alle società assicuratrice e di non Controparte_5 Controparte_15
procedere al pagamento delle garanzie prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società e l' Parte_4 CP_2 CP_1 Org_4
per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare alla società assicuratrice Controparte_16
e di non procedere al paga-mento delle garanzie Controparte_5 Controparte_15
prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società Parte_5
e l' per colpa dell'ente e per
[...] CP_1 Controparte_17
l'effetto ordinare ad l'immediata cancellazione dell'iscrizione della nota al Casellario CP_18
delle imprese;
- accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che il progetto Parte_6
esecutivo allegato al contratto di appalto, è stato variato come già registrato in TP RGCA
862/2021 senza la predisposizione di prevista Perizia di variante, e quindi attribuire la responsabilità da inadempimento al per violazione dell'obbligo di predi-sporre come CP_3
per legge, nel periodo di efficacia del contratto, idonea perizia tecnica di variante e suppletiva con l'adeguamento obbligatorio degli oneri di sicurezza aggiuntivi;
- accertare e dichiarare pagina 6 di 43 previa CTU tecnica, che la perizia di variante deriva da errori di stima e da carenze del progetto originario;
- accertare e dichiarare che la Disalimentazione della rete MT è stata eseguita dall'ente a sue spese;
- accertare e dichiarare che con ordinanza n. 02/2020 del
6/2/2020 del Comune di (ben 100 giorni dopo la richiesta), il RUP autorizzava la CP_3
manomissione per adeguamento della sede stradale via Antica Regina;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ente anche per non essere stati previsti i maggiori costi per l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento, adeguamento obbligatorio sia per i nuovi e maggiori lavori, anche in ambienti confinati - Dlgs. 3 agosto
2009 n. 106 - e sia in attuazione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35; - accertare e dichiarare, la diligenza e la tempestiva segnalazione di ogni criticità dell'esecutore e per l'effetto dichiarare la responsabilità del per la viola-zione del dovere di cooperazione CP_3
ai sensi degli artt. 1206, 1175 e 1375 e 1453 c.c. che ha impedito all'appaltatore di realizzare il risultato cui fu preordinato il contratto;
- accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori ha eseguito le rilevazioni contabili dei lavori in violazione della legge che prevede la convocazione, la presenza e la sottoscrizione in contraddittorio con l'appaltatore; - accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori non ha emesso sal sui lavori in violazione della legge, dei patti contrattuali e non in conformità a quanto fissato nel Capitolato Speciale di Appalto;
- accertare e dichiarare che il deve corrispondere all'impresa la somma di euro CP_3
47.294,96 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subenti e per l'effetto condannarlo al pagamento di questo corrispettivo oltre interessi e quant'altro fino alla definizione del presente giudizio per la causali elencate in narrativa e qui da intendersi ritrascritte;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa attrice a vedersi corrispondere le somme indicate per i lavori eseguiti, con gli accessori di legge ex art. 1224 c.c. e gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 oltre alla liquidazione del danno morale e di immagine (CON PARTICOLARE RIGUARDO
AGLI ARTICOLI COMPARSI SUL QUOTIDIANO LOCALE IL 26/6/2020 ED IL 9/01/2021) e dovuti ai fatti di causa, questi ultimi si stimano di euro 100.000,00 €; - accertare e dichiarare il diritto delle sole imprese attrici e a vedersi corrispondere liquidazione del Pt_1 CP_2
danno per mancata iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al pagina 7 di 43 Casellario delle imprese dovuti ai fatti di causa per euro 50.000,00 € ciascuno;
Per CP_18
l'effetto condannare il al ristoro degli oneri e al risarcimento dei danni Controparte_3
subiti dal RTI attore, danni causalmente riconducibili al comportamento omissivo del CP_3
che si richiedono nella misura di euro 253.841,03 per lavori eseguiti e non contabilizzati, euro
69.000,00 pari al 10% delle opere non eseguite, euro 47.294,96 per il risarcimento dei danni, euro 100.000,00 per danno morale e di immagine, euro 50.000,00 € ciascuno per e Pt_1
per mancata iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al CP_2
Casellario delle imprese;
E quindi dedotto l'acconto incassato a titolo di anticipazione CP_18
pari ad euro 188.468,46 – totali euro 381.667,50 oltre interessi maturati. – a pagare al RTI medesimo il corrispettivo netto di euro 381.667,50 oltre spese ed interessi legali di mora fino al soddisfo, o comunque al pagamento, in ordine ai dedotti titoli, di quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal Tribunale anche all'esito della eventuale richiedenda CTU. Si insiste decisamente nella richiesta di esibizione ex art. 210 cpc. e sui mezzi istruttori come articolati, opponendosi alle avverse istanze tutte documentalmente inammissibili e smentite. Vinte le spese di lite>>.
Per parte convenuta <a) in relazione al giudizio r.g. n. 4751 2021 “voglia cp_3
il tribunale di Como, contrariis reiectis, Preliminarmente, in merito alle domande riconvenzionali “trasversali” proposte da Controparte_7
e da nei confronti del , se ne CP_7 CP_7 Controparte_2 Controparte_3
eccepisce l'inammissibilità in quanto non si è proceduto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. (in tal senso Cass. sez. I, 12.05.2021 n. 12662). In subordine si chiede che le suddette domande vengano rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto. Sempre in via preliminare si dichiara di accettare la rinuncia formulata da nella propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta in relazione alla domanda e all'azione proposta dal RTI. Oltre alle domande ed eccezioni innanzi esposte si ribadiscono le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate con comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano integralmente: preliminarmente: Accertato e dichiarato che fra il e è Controparte_19 CP_1
intercorso in data 25.3.2021 un accordo conciliativo, dichiarare che tale società non ha interesse ad agire e che dunque la sua domanda è inammissibile in quanto cessata la materia pagina 8 di 43 del contendere. In via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande di
Parte ridurre la relativa pretesa economica dell'importo spettante a in ragione CP_1
dell'accordo conciliativo con essa intercorso. Nel merito: A) Rigettare in quanto infondate in Parte fatto e in diritto tutte le domande, nessuna esclusa, proposte da per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ritrascritte. In via riconvenzionale A) Previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere Parte da come meglio descritto in narrativa, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 14.5.2019 far data dalla sua intimazione del 29.5.2020. B)
Parte Condannare e quindi ciascuna società che lo compone in via solidale, a risarcire a favore del tutti i danni subiti come meglio esposti in narrativa e che di seguito si Controparte_19
riportano in sintesi: euro 149.832,42 per penale per i ritardi;
euro 5.000,00 oltre accessori di legge per spese legali, euro 15.000,00 spese tecniche seconda perizia di variante, euro 30.000 per danno all'immagine, 7.800,00 oltre accessori di legge per costo del CTU per TP, euro
2.500 oltre accessori di legge per spese legali ricorso ex art. 700 c.p.c., euro 6.000,00 per spese legali procedimento TP, euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. E così per complessivi euro
226.132,42 oltre accessori di legge o comunque quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. E comunque con vittoria di spese e onorari di causa. B) IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO R.G. n. 1631/2022 “Voglia il tribunale di Como, contrariis reiectis,
Nel merito: - accertare e dichiarare che il ha legittimamente escusso la Controparte_3
polizza fideiussoria di cui è causa e quindi rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che , è tenuta a pagare gli Controparte_20
importi di cui alla polizza fideiussoria di cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”. C) IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. n. 1805/2022 “Voglia il tribunale di Como, contrariis reiectis, Nel merito: - rigettare le domande formulate da in Controparte_5 quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. - considerato che ha agito con dolo o quantomeno con colpa grave, Controparte_5
pagina 9 di 43 condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro 3.000,00, o altra somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 96 co. 1 c.p.c.; - si chiede altresì che sia condannata al pagamento dell'ulteriore somma da determinarsi Controparte_5
in via equitativa ex art. 96 co. 3 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
* * * * * * RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. Tenuto conto del grave
Parte comportamento processuale di e si chiede che gli stessi siano Controparte_2
condannati: a) ex art. 96 co. 1, c.p.c. al risarcimento nei confronti del dei Controparte_3
danni quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma che il Giudice dovesse ritenere equa;
b) ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento a favore del dell'importo di Controparte_3
euro 5.000,00 o della diversa somma che il Giudice dovesse ritenere equa. * * * * * * IN VIA
ISTRUTTORIA Il chiede di essere ammesso a prova per testi e per Controparte_3
interrogatorio formale (del legale rappresentante del Controparte_21
– costituito fra e
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_2
nonché del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova:
1. vero Controparte_2
che i giorni di ritardo nell'esecuzione delle opere di cui è causa, sono stati 159; 2. vero che il ha pagato la fattura n. 117 del 28.10.2021 dell'avv. Galati, nonché la Controparte_3
fattura n. 35 del 25.06.2021 dello come da doc. 36, 37, 40 e 41 (fascicolo Parte_7
) che si rammostrano al teste;
3. vero che il ha pagato Controparte_3 Controparte_3
la fattura n. 44 del 12.04.2022 per euro 6.412,80 dell'avv. Galati, nonché l'importo a favore del CTU, ing. per euro 7.800,00 oltre accessori di legge quali onorari per l'TP Per_2
(Tribunale di Como n. R.G. 862/2021) come da doc. 38, 39, 42 e 43 (fascicolo CP_3
) che si rammostrano al teste. * * * * * * Si indicano quali testi:
1. Arch. ,
[...] Persona_3
presso San Siro (CO), via Don Giacomo Galli n. 4; 2. Ing. presso CP_3 Persona_4
, con sede Controparte_22
in Cadorago (CO), via A. Manzoni n. 57. * * * * * * Infine, ove vi fossero dubbi interpretativi in merito alla perizia depositata nel corso dell'TP (Tribunale di Como – n. R.G. 862/2021), si chiede che il CTU, ing. , sia convocato per gli eventuali chiarimenti. * * * * * * In caso Per_2
di ammissione di tutti o parte dei capitoli di prova avversari, il chiede di Controparte_3
essere ammesso a prova contraria con i testi già indicati. * * * * * * Ribadisce l'opposizione pagina 10 di 43 alla richiesta di prova diretta di controparte nonché alla richiesta di CTU e alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e alla produzione documentale tardiva, per le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. che qui devono intendersi richiamate e trascritte>>.
Per parte convenuta Bene: <in via principale, revocare il decreto ingiuntivo trib. como n.
308/2022 e condannare il previo accertamento dell'abusività Controparte_3 dell'escussione da esso operata della garanzia prestata dalla Controparte_5
alla restituzione a favore della delle somme da essa
[...] Controparte_5
corrisposte in dipendenza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 308/2022, oltre interessi dal pagamento al saldo, ai saggi di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; in via subordinata, condannare le e Parte_8 CP_1 Controparte_2
a corrispondere alla l'importo di Euro 56.795,96, oltre
[...] Controparte_5
interessi convenzionali ex art. 2 delle condizioni di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, C.p.a. e 15% di rimborso spese generali>>.
Per parte convenuta : <2) Nel giudizio RG n. 4751/2021 CP_7 [...]
rassegna le seguenti Piaccia al Tribunale Ill.mo, − previi Controparte_7
gli opportuni accertamenti;
− emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute;
− ogni contraria e diversa istanza, domanda od eccezione rigettata;
− previa autorizzazione alla chiamata in causa di (C.F. – P.IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, corrente in 23842 Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n.
30, indirizzo pec con differimento dell'udienza di prima Email_3
comparizione delle parti ai sensi degli art. 106 e 269 c.p.c. onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.; In via principale e gradata: − accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza e la contrarietà a buona fede dell'escussione formulata dal sulla polizza fideiussoria n. 28019972317 Controparte_3 emessa da − accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti Controparte_7
per l'escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 emessa da Controparte_7 in favore del;
− accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della
[...] Controparte_3
pagina 11 di 43 polizza fideiussoria n. 28019972317 per effetto dell'avvenuto integrale recupero dell'anticipazione in forza dei lavori eseguiti dalla Parte_9
− respingere integralmente tutte le domande formulate dal
[...]
in relazione alla polizza fideiussoria n. 28019972317; − accertare e Controparte_3
dichiarare che nulla deve in relazione alla polizza fideiussoria n. Controparte_7
28019972317 e per l'effetto il , in persona del Sindaco pro tempore, dovrà Controparte_3
essere condannato a restituire e/o a ripetere anche ai sensi dell'art. 4 di polizza in favore di la somma di € 193.136,43 ovvero la diversa somma che risulterà in Controparte_7
corso di causa;
− nella non creduta ipotesi di fondatezza anche solo parziale della escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 accertare e dichiarare che Controparte_7
dovrà essere condannata a versare al le sole somme che
[...] Controparte_3
eventualmente risulteranno provate e ritenute indennizzabili sulla base dei lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_9
e quindi sulla base dell'importo oggetto di anticipazione non recuperato per effetto di
[...]
tali lavori;
− per tale ipotesi accertare il diritto di di essere Controparte_7
rimborsata della eventuale differenza tra quanto risulterà dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione erogata e quanto già versato a favore del e Controparte_3
conseguentemente condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_3
restituire a tale importo;
in via di subordine e anche Controparte_7
riconvenzionale: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317, e per l'effetto fosse riconosciuta al la debenza di Controparte_3
qualsivoglia somma già versata da in dipendenza di tale polizza, Controparte_7
dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la Parte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_2 [...] la somma di € 193.136,43, oltre gli interessi ex D.lgs 231/2002 a far data Controparte_7
dal versamento e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto a pagina 12 di 43 titolo di escussione della polizza formulata dal a danno di Controparte_3 CP_7
in ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. 3) Nel giudizio RG n. 1631/2021
rassegna le seguenti Si chiede Controparte_7
che il Tribunale Ill.mo, − previi gli opportuni accertamenti;
− emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute;
− ogni contraria e diversa istanza, domanda od eccezione rigettata;
in via preliminare: − previa disposizione, per i motivi meglio esposti in narrativa, della immediata riunione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con il giudizio pendente di fronte al Tribunale di Como e contraddistinto con il n. R.G. 4751/2021,
G.U. Dott. Azzi;
− previa autorizzazione alla chiamata in causa di: Parte_1
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 22100 P.IVA_8
Como CO, Via Rezzonico n. 39, indirizzo di posta elettronica certificata
Parte
in proprio e quale capogruppo della ed anche per conto Email_4
di (P. I.V.A. , mandante, con sede in 25030 Erbusco BS, Via CP_1 P.IVA_2
Ghandi n. 9 e (P. I.V.A.: , mandante, con sede in 23842 Controparte_2 P.IVA_3
Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n. 30; (P. I.V.A.: , con Controparte_2 P.IVA_3
sede in 23842 Bosisio Parini LC, Via IV Novembre n. 30, indirizzo di posta elettronica certificata − nella denegata ipotesi in cui la richiesta di riunione dei Email_3
due giudizi non fosse concessa, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi
[...]
e voglia disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del Parte_1 CP_2 Controparte_2 presente giudizio in attesa di conoscere l'esito definitivo del giudizio pendente di fronte al
Tribunale di Como e contraddistinto con il n. R.G. 4751/2021, G.U. Dott. Azzi;
in via principale e gradata: − revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 305/2022 del 24/3/2022, R.G. n. 650/2022 qui opposto, assolvendo da tutte le domande proposte nei suoi confronti dal Controparte_7
; − accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza e Controparte_3
la contrarietà a buona fede dell'escussione formulata dal sulla polizza Controparte_3 fideiussoria n. 28019972317 emessa da − accertare e dichiarare Controparte_7
l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317 pagina 13 di 43 emessa da in favore del;
− accertare e Controparte_7 CP_3 CP_3 dichiarare l'intervenuta estinzione della polizza fideiussoria n. 28019972317 per effetto dell'avvenuto integrale recupero dell'anticipazione in forza dei lavori eseguiti dalla
[...]
− respingere integralmente Parte_9
tutte le domande formulate dal in relazione alla polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317; − accertare e dichiarare che nulla deve in relazione Controparte_7 alla polizza fideiussoria n. 28019972317 e per l'effetto il , in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, dovrà essere condannato a restituire e/o a ripetere anche ai sensi dell'art. 4 di polizza in favore di la somma di € 193.136,43 ovvero Controparte_7
la diversa somma che risulterà in corso di causa;
− nella non creduta ipotesi di fondatezza anche solo parziale della escussione della polizza fideiussoria n. 28019972317, previa revoca e/o dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che dovrà essere condannata a versare al Controparte_7 CP_3
le sole somme che eventualmente risulteranno provate e ritenute indennizzabili sulla base
[...]
dei lavori effettivamente eseguiti dalla Parte_9
e quindi sulla base dell'importo oggetto di anticipazione non recuperato per
[...]
effetto di tali lavori;
− per tale ipotesi, previa revoca e/o dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertare il diritto di di Controparte_7
essere rimborsata della eventuale differenza tra quanto risulterà dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione erogata e quanto già versato a favore del e Controparte_3
conseguentemente condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_3
restituire a tale importo;
in via di subordine e anche Controparte_7 riconvenzionale: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuto anche solo parzialmente il diritto del ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_3
28019972317, e per l'effetto fosse riconosciuta al la debenza di Controparte_3
qualsivoglia somma già versata da in dipendenza di tale polizza, Controparte_7
dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro la Parte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Parte_1
pagina 14 di 43 in persona del suo legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_2 [...] la somma di € 193.136,43, oltre gli interessi ex D.lgs. 231/2002 a far data Controparte_7
dal versamento e sino al soddisfo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto a titolo di escussione della polizza formulata dal Comune a danno di CP_3 CP_7
in ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.>>.
Per parte terza chiamata : <rimettere la causa sul ruolo e disporre l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori. richiamata documentazione versata, si chiede prova testi per interpello sui capitoli:
1. se vero che il comune di ha promosso ed avviato l'atp rgac cp_3
seguenti mezzi istruttori. Richiamata la documentazione versata, si chiede prova testi e per interpello sui seguenti capitoli:
1. Se vero che il comune di ha promosso ed avviato CP_3
l'TP RGAC Trib. Como 862/2021 e ha preso atto delle conclusioni del CTU relativamente alla Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) –;
2. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha disposto e liquidato la somma per le opere eseguite dall'im-presa
[...]
come risulta dalla CTU resa in TP?;
3. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha concluso transazione con la ditta e ha poi CP_1
affidato le opere ad altro operatore;
4. Se vero che il comune di , relativamente alla CP_3
gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006), ha affidato le opere al secondo RTI in possesso di attesta-zione SOA come da bando? 5. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha affidato tramite Contratto Pubblico a raggruppamento di-verso da quello partecipante alla gara, opere per 750.000,00 € ca di completamento Palestra Comunale 6. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA CP_3
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha assunto le spese di autorizzazione e pagamento degli oneri della rete a 7. Se vero che il comune di , Org_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – , ha incassato le polizze pur avendo erogato al RTI CodiceFiscale_1 pagina 15 di 43 una somma inferiore a titolo di anticipazione? 8. Se vero che il comune di , Pt_1 CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006), ha conteggiato le opere di ripristino due volte senza essere state eseguite.
9. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha riportato il conteggio delle opere di ripristino nei docu-menti del secondo affidamento;
10. Se vero che, il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha liquidato alla dita mandante quanto previsto nel CME VAR, CP_1
deducendo l'anticipazione; 11. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha allegato al Contratto Pubblico di affidamento alla Controparte_9
lo stesso CSA (con medesimi importi, categorie di lavori e tempi a disposizione)
[...] Org_2 del contratto dell'Attrice, nonostante le variazioni indotte dal CME VAR? 12. Se vero che la relativamente alla gara Costru-zione nuova palestra comunale Controparte_10
in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appalto delle opere 13. Se vero che la Controparte_11
- , relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA
[...]
MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006) ha partecipato alla gara di affidamento appal-to delle opere? 14. Se vero che il comune di , relativamente alla gara CP_3
Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha verificato i requisiti economici e tecnici della Controparte_10
alla luce del CSA allegato al contratto pubblico 15. Se vero che il comune di , CP_3
relativamente alla gara Costruzione nuova palestra comunale in località TA MA (CIG
7747791F61 – CUP B37B16000050006) nella liquidazione a ha considerato la quota CP_1
anticipazione? 16. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione CP_3
nuova palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP
B37B16000050006) ha sottoposto preliminarmente “Perizia di variante” alla in CP_9
qualità di Capogruppo ATI seconda Classificata 17. Conferma l'elaborato reso nel giudizio pagina 16 di 43 862/2021 TP 696bis avente ad ogget-to Costruzione nuova palestra comunale in località
TA MA (CIG – CUP B37B16000050006) a mezzo del CTU ing. P.IVA_7 Per_7
; 18. Se vero che il comune di , relativamente alla gara Costruzione nuova
[...] CP_3
palestra comunale in località TA MA (CIG 7747791F61 – CUP B37B16000050006 ha ritirato la segnalazione all'Anac della ditta;
19. Se vero che sono state eseguite le CP_1
verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla qualificazione della seconda graduata
[...]
- ai fini dell'assegnazione della commessa;
20. Se vero che sono state Controparte_11
eseguite le verifiche di cui al d.lgs 50/2016 sulla composizione del raggruppamento
[...]
- Si chiede inoltre ammettersi CTU tecnica al fine di valutare che è Controparte_10
stato risolto un appalto a lavori sospesi causa emergenza pandemica COVID 19 e a tempo con-trattuale non decorso, aver elevato vizi dell'opera poi essere tutti accettati dall'ente come da provvedimenti versati successivamente all'introduzione della lite, aver strumentalmente denunciato subappalto abusivo 10 mesi dopo la conclusione della lavorazioni espletata dal subcontraente e senza contestare la comunicazione di subaffidamento regolarmente presentata all'Ente dall'Attrice, aver concluso un accordo con una mandante a con-tratto risolto mentre la risoluzione è stata intimata per la medesima questione, aver assegnato dopo una perizia di variante progettuale le opere a concorrente non qualifica-to, che accerti sulla base dei docu- menti fin qui prodotti, la sussistenza di ulteriori e gravi responsabilità amministrative e contabili, oltre che la violazione delle norme sulla evidenza pubblica. Il tutto a mezzo: Ex RUP arch , attualmente presso , Sede amministrativa di 22017, Persona_3 Controparte_12
Menaggio, Piazzale Vittorio Emanuele, 4 DL ing. Via Plinio, 2 - 22071 Persona_4
CADORAGO (CO), , Per Agr. , Via Manzi Don Email_1 CP_13
Giovanni, 23, 22014 Dongo CO, , via TA MA n. 4 22010 Controparte_14
San Siro (CO), CSE per. presso Via Don Email_2 Organizzazione_3
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Segretario Comunale Dr. presso CP_3 Persona_5
Via Don Giacomo Galli, 4, 22010 San Siro CO RUP arch. presso Via Don Persona_6
Giacomo Galli, 4, 22010 CO Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù CP_3 Persona_7
–CO Si chiede ex art. 210 cpc. sulla base dell'allegata richiesta di accesso tempestiva-mente avanzata, che sia ordinata all'ente la esibizione dei seguenti documenti: Stati di avanzamento pagina 17 di 43 erogati successivamente al n. 1 del 1.2.2022; Certificati di qualificazione Soa del RTI allegati al contratto rep. 129 del 2021; Perizie di variante in corso d'opera relative al contratto rep.
129 del 2021; verbali di ripresa/sospensione e provvedimenti di proroga di cui al contratto
129/2021 rep. ente. La richiesta è stata inviata il 7.10.2022 ed è tutt'oggi inevasa e si chiede che il tribunale disponga i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione. Nel merito: - in via preliminare accertare e dichiarare che l'impresa
[...]
è man-dante dell' e e come da atto di ati ha CP_2 Parte_10 CP_1
il compito di eseguire gli impianti data la sua qualificazione soa;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare che l'impresa non ha eseguito fino alla data della CP_2 CP_2
risoluzione alcuna opera, poiché gli impianti sono la ultima fase dell'appalto; -nel merito ed in adesione alle conclusioni dell'impresa - accertare e dichiarare la nullità ovvero la Pt_1
disapplicazione della determina n. 76 del 29/05/2020 avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto rep. 118 del 14/05/2019 ai sensi dell'art.108, comma 3, del Dlgs 50/2016 per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero la disapplicazione di tutti gli atti conseguenziali alla determina n. 76 del 29/05/2020 ivi compresa la richiesta di escussione delle garanzie fidejussorie, per la cauzione definitiva e per l'anticipazione del 20%, per inadempimento della committente pubblica;
- accertare e dichiarare che la sospensione dei lavori ordinata dall'ente è perdurata da 01/04/2020 fino alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della determinazione di risoluzione, che l'ente è inadempiente e che è privo di legittimazione alla escussione della polizza e per l'effetto ordinare alle società assicuratrice e Controparte_5 [...]
di non procedere al pagamento delle garanzie prestate per la cauzione de-finitiva e CP_15 per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la e Parte_11 CP_1
l per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare alla Controparte_17
società assicuratrice e di non procedere al paga- Controparte_5 Controparte_15
mento delle garanzie prestate per la cauzione definitiva e per la cauzione sull'anticipazione; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto in essere tra la società
[...]
e l' Parte_5 CP_1 Controparte_17
pagina 18 di 43 per colpa dell'ente e per l'effetto ordinare ad l'immediata cancellazione dell'iscrizione CP_18
della nota al Casellario delle imprese;
- in ogni caso ordinare la cancellazione Parte_6
dell'annotazione in danno di per non avere eseguito alcuna opera nel cantiere;
- CP_2
accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che il progetto esecutivo allegato al contratto di appalto, è stato variato come già registrato in TP RGCA 862/2021senza la predisposizione di prevista Perizia di variante, e quindi attribuire la responsabilità da inadempimento al CP_3 per violazione dell'obbligo di predi-sporre come per legge, nel periodo di efficacia del contratto, idonea perizia tecnica di variante e suppletiva con l'adeguamento obbligatorio degli oneri di sicurezza aggiuntivi;
- accertare e dichiarare previa CTU tecnica, che la perizia di variante deriva da errori di stima e da carenze del progetto originario;
- accertare e dichiarare che la Disalimentazione della rete MT è stata eseguita dall'ente a sue spese;
- accertare e dichiarare che con ordinanza n. 02/2020 del 6/2/2020 del Comune di (ben CP_3
100 giorni dopo la richiesta), il RUP autorizzava la manomissione per adeguamento della sede stradale via Antica Regina;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ente anche per non essere stati previsti i maggiori costi per l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento, adeguamento obbligatorio sia per i nuovi e maggiori lavori, anche in ambienti confinati - Dlgs. 3 agosto 2009 n. 106 - e sia in attuazione delle misure di contenimento di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35; - accertare e dichiarare, la diligenza e la tempestiva segnalazione di ogni criticità dell'esecutore e per l'effetto dichiarare la responsabilità del per la violazione del dovere di cooperazione ai sensi degli artt. 1206, 1175 e 1375 e CP_3
1453 c.c. che ha impedito all'appaltatore di realizzare il risultato cui fu preordina-to il contratto;
- accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori ha eseguito le rilevazioni contabili dei lavori in violazione della legge che prevede la convocazione, la presenza e la sottoscrizione in contraddittorio con l'appaltatore; - accertare e dichiarare che la Direzione dei Lavori non ha emesso sal sui lavori in violazione della legge, dei patti contrattuali e non in conformità a quanto fissa-to nel Capitolato Speciale di Appalto;
- accertare e dichiarare che il Parte deve corrispondere all' la somma di euro 47.294,96 a titolo di risarcimento dei CP_3
danni subiti e subendi e per l'effetto condannarlo al pagamento di questo corrispettivo oltre pagina 19 di 43 interessi e quant'altro fino alla de-finizione del presente giudizio per la causali elencate in narrativa e qui da intendersi ritrascritte;
- accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa attrice a vedersi corrispondere le somme indicate per i lavori eseguiti, con gli accessori di legge ex art. 1224 c.c. e gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 oltre alla liqui-dazione del danno mora- le e di immagine (CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI COMPARSI SUL
QUOTI-DIANO LOCALE IL 26/6/2020 ED IL 9/01/2021) e dovuti ai fatti di causa, questi ultimi si stimano di euro 100.000,00 €; - accertare e dichiarare il diritto delle sole imprese attrici e a vedersi corrispondere liquidazione del danno per mancata iscrizione Pt_1 CP_2
SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al Casellario delle imprese CP_18
dovuti ai fatti di causa per euro 50.000,00 € ciascuno;
Per l'effetto condannare il CP_3
al ristoro degli oneri e al risarcimento dei danni subiti dal RTI attore, danni
[...]
causalmente riconducibili al comporta-mento omissivo del che si richiedono nella CP_3
misura di euro 253.841,03 per lavori eseguiti e non contabilizzati, euro 69.000,00 pari al 10% delle opere non eseguite, euro 47.294,96 per il risarcimento dei danni, euro 100.000,00 per danno morale e di immagine, euro 50.000,00 € ciascuno per e per mancata Pt_1 CP_2 iscrizione SOA dei lavori non eseguiti e per l'ingiusta segnalazione al Casellario delle imprese
; E quindi dedotto l'acconto incassato a titolo di anticipazione pari ad euro 188.468,46 CP_18
– totali euro 381.667,50 oltre interessi maturati. – a pagare al RTI medesimo il corrispettivo netto di euro 381.667,50 oltre spese ed interessi legali di mora fino al soddisfo, o comunque al pagamento, in ordine ai dedotti titoli, di quella minore o maggiore somma ritenuta equa dal
Tribunale anche all'esito della eventuale richiedenda CTU. Vinte le spese di lite>>.
Per parte terza chiamata <in via principale, revocare il decreto ingiuntivo trib. como n.
giudizio, e non già un soggetto terzo rispetto al giudizio medesimo;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da Controparte_5
nei confronti della terza chiamata, non sussistendo i presupposti, in termini di
[...]
connessione, tra la causa principale e l'azione di surroga o di regresso, avendo la Compagnia versato le somme garantite sula scorta di autonomo titolo giudiziale (id est il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune di ) e non risultando svolte domanda domande nei CP_3 pagina 20 di 43 suoi confronti;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande di regresso e di surroga avversarie, poiché svolte in via cumulativa e/o alternativa;
in via principale: rigettare la domanda di emissione di ordinanza ex articolo 186-ter c.p.c., trattandosi di domanda inammissibile e comunque infondata per mancanza dei presupposti;
sempre in via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, poiché, nel merito, infondate, stante l'assenza di profili di inadempienza contrattuale in capo a CP_1
ancora in principalità nel merito: rigettare la domanda avversaria di regresso poiché
[...]
riferita a un rapporto contrattuale cui è estranea;
sempre in principalità nel CP_1
merito: rigettare la domanda surrogatoria avversaria, poiché riferita a un diritto di credito ormai estinto. dichiara infine di rinunciare, come a tutti gli effetti rinuncia, alle CP_1
domande svolte, per suo conto, dalla nei confronti del Parte_8
, in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In VIA Controparte_3
ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi nella quale il Giudice voglia riaprire la fase istruttoria, richiamate tutte le deduzioni e produzioni di cui alla memoria 183, comma 6, numero 1, c.p.c. depositata in data 4.11.2022, alla memoria 183, comma 6, numero 2, c.p.c. depositata in data
5.12.2022, alla memoria 183, comma 6, numero 3, c.p.c. depositata in data 21.12.2022, si ribadisce la richiesta di rigetto integrale di tutte le istanze istruttorie avversarie>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G. N. 4751/2021
L' ha convenuto in giudizio il e due Parte_9 Controparte_3
compagnie assicurative, con un fluviale atto di citazione di cinquantadue pagine scritte in caratteri lillipuziani, per chiedere la nullità/inefficacia della risoluzione contrattuale, la nullità/inefficacia dell'escussione delle polizze, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e la condanna al risarcimento dei danni per
381.667,50€ (253.841,03€ per lavori eseguiti + 69.000€ per 10% opere non eseguite +
47.294,96€ per spese generali infruttifere e interessi di mora + 100.000€ per danno morale e di Orga immagine + 50.000€ ciascuno per mancata iscrizione e ingiusta segnalazione – Parte_12
anticipazione di 188.468,46€).
pagina 21 di 43 Il si è costituito in giudizio ribadendo le nove contestazioni mosse dalla Controparte_3
direzione lavori e chiedendo, in riconvenzionale, la dichiarazione della risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni da penale per ritardi per 149.832,42€ (artt. 5 contratto e 15 CSA), da spese tecniche per nuovo affidamento per 5.000€ (docc. 36-37), del danno di immagine per
30.000€, delle spese legali del procedimento ex art. 700 c.p.c. per 2.500€ e delle spese di TP per 7.800€+6.000€ (docc. 38-39).
La si è costituita in giudizio chiedendo la chiamata delle imprese Controparte_5
e e formulando domanda riconvenzionale di condanna per surrogazione/regresso CP_2 CP_1
verso di quanto pagato al in esecuzione del decreto ingiuntivo Parte_13 CP_3
provvisoriamente esecutivo (cfr. R.G. N. 1805/2022).
La si è costituita in giudizio eccependo l'estinzione della polizza ex Controparte_7
art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 per integrale recupero dell'anticipazione (188.468,46€) per effetto dei lavori, chiedendo la chiamata dell'impresa e formulando domanda CP_2
riconvenzionale subordinata di rivalsa e surroga verso e di condanna del Parte_6
a restituire l'importo pagato in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_3
(cfr. R.G. N. 1631/2022).
La si è costituita in giudizio opponendo, in prima battuta, l'inammissibilità della CP_1
chiamata in causa e dell'azione di regresso rivoltele.
R.G. N. 1631/2022
La ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_7
305 di 193.136,43€ ottenuto nei propri confronti dal Comune di per le medesime CP_3
argomentazioni compendiate nel giudizio principale.
R.G. N. 1805/2022
La ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_5
308 di 47.117,12€ ottenuto nei propri confronti dal per le medesime Controparte_3
argomentazioni compendiate nel giudizio principale.
Riunione pagina 22 di 43 I tre giudizi sono stati riuniti e rimessi in decisione senza l'espletamento d'attività istruttoria, come da relativa ordinanza istruttoria che si richiama e ribadisce.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I fatti rilevanti
Dagli articolati atti difensivi e relativi allegati documentali emergono le seguenti scansioni temporali:
- al 19.6.18 risale l'accordo di programma con Org_6
- al 14.12.18 risale il progetto esecutivo/architettonico – capitolato speciale redatto dal
DL;
- al 14.12.18 risale l'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo del DL;
- il 27.12.18 era stata emessa la determinazione n. 454;
- il 14.1.19 era stata emessa la determinazione n. 10;
- il 30.1.19 era stata emessa la determinazione n. 32;
- al 13.2.19 risale il D.G.U.E. di CP_1
- al 14.2.19 risale la richiesta di partecipazione alla gara;
- al 14.2.19 risale l'offerta economica;
- il 02/04/2019 era stata emessa la determinazione n. 130 di aggiudicazione dell'appalto
Parte dei lavori di costruzione della palestra al ttore;
- il 04/04/2019 era stata emessa la determinazione n. 60 di presa d'atto dell'aggiudicazione al RTI e dell'impegno di spesa;
- il 09/05/2019 era stato costituito il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale (RTI) ex art. 48 d.lgs. 50/2016 (con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a da parte di e autorizzazione alla Pt_1 CP_2 CP_1
mandataria a stipulare in nome e per conto delle mandanti il contratto di appalto, rappresentanza anche processuale di e da parte di verso il soggetto CP_2 CP_1 Pt_1
pagina 23 di 43 appaltante, responsabilità verso la stazione appaltante per l'intera opera da parte di e solo per la propria parte da parte di e scioglimento in caso di Pt_1 CP_2 CP_1
estinzione del contratto per le cause previste dal capitolato);
- al 10/05/2019 risale la garanzia fideiussoria definitiva della ex art. Controparte_5
103 d.lgs. 50/16 con somma garantita 47.117,12€ e contraente (salvo Parte_9
precisarsi, in appendice, che l'esatta contraenza deve intendersi: Parte_4
(capogruppo)LI (mandante) (mandante)); CP_1
- al 14/05/2019 risale il contratto d'appalto per cui è causa, a misura e con corrispettivo di
924.131,50€ + 18.210,82€ (oltre IVA), pagamenti in acconto al maturare dei SAL per importo non inferiore a 150.000€, anticipazione del 20% del prezzo ex art. 35.18 d.lgs.
50/16 da recuperare progressivamente in occasione dei SAL, termine di ultimazione dei lavori di 450 gg. con penale dell'1 per mille al giorno, possibilità di subappalto ex art. 105 d.lgs. 50/16, dichiarazione di piena conoscenza dell'oggetto dell'appalto e di congruità dell'offerta (art. 21: <l'appaltatore dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente in modo chiaro l'oggetto e le modalità di realizzazione dei lavori ed a consentirne quindi l'esatta esecuzione;
contestualmente dichiara e ribadisce la congruità della propria offerta per garantire l'esecuzione dei lavori pienamente corrispondente al Capitolato ed al presente contratto>>), capitolato (art. 7: <l'appaltatore dichiara espressamente che tutti i documenti del contratto allegati al presente atto o richiamati dal medesimo, sono pienamente sufficienti ed idonei ad individuare compiutamente in modo chiaro
>; art. 15 sulle penali;
art. 18 sulla risoluzione per mancato rispetto dei termini;
art. 19 sull'anticipazione; art. 20 sui pagamenti in acconto;
art. 28 sulla garanzia definitiva;
art. 40 sul subappalto;
art. 47 sulla risoluzione;
art. 51.3.32: <ogni altro onere derivante dalla presenza nella zona pagina 24 di 43 dell'intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto
Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi>>) ed elenco prezzi unitari (NP.01 Fornitura e posa in opera di componenti strutturali prefabbricati …
Inoltre rimane compreso nel prezzo il maggior onere derivante dalle limitazioni create dalla presenza della linea elettrica aerea e dall'eventuale necessità di eseguire le opere di montaggio e costruzione nelle ore notturne;
art. 51.5: L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, , gestori di servizi Org_7
a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale);
- al 22.5.19 risale il cronoprogramma;
- al 24/06/2019 risale la consegna dei lavori con tempo di realizzazione 450 gg.;
- il 24/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 01 (operazioni scavo in violazione indicazioni tavola grafica trasmessa il 15/07/2019 con quote affondamento maggiori delle quote di imposta fondazioni) cui era seguita la risposta del RTI;
- il 27/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 02 (sospensione lavori fino al
29/07/2019 per quota di scavo troppo profonda con ordine ristabilimento sicurezza piano posa);
pagina 25 di 43 - il 29/07/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 03 (ripresa lavori dal 30/07/2019 e ripristino quota e imposizione giornale lavori in capo all'appaltatore) con allegato verbale di coordinamento sulle procedure operative da adottare;
- al 2.8.19 risale la polizza fideiussoria per la cauzione per l'anticipazione della ex CP_7
art. 35.18 d.lgs. 50/16 per 208.973,83€ con contraente Parte_10
(Capogruppo) - (mandante) - (mandante);
[...] Controparte_2 CP_1
Parte
- il 05/08/2019 il aveva chiesto l'anticipazione di 188.468,46€ garantita dalla fideiussione da ripartirsi fra le imprese;
CP_7
- l'8.8.19 era stata emessa la determina n. 129 di liquidazione degli importi a titolo di anticipazioni a per 105.729,14€, per 44.197,35€ e per 57.388,80€ Pt_1 CP_1 CP_2
(IVA inclusa) (totale 207.315,29€);
- il 21/09/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 04 (contestazione lentezza lavori – inizio montaggio 28/10/19 anziché 30/09/19, fine opere di copertura 30/11/19 anziché
25/10/19 – e ordine nuovo cronoprogramma e chiarimenti richiesta cui era Org_8
seguita la risposta del RTI (non sono previste scadenze intermedie, il cronoprogramma è rispettato, le fondazioni termineranno il 6/10/19 e il prefabbricato potrà essere posato dal 21.10.19);
- il 17/10/19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 05 (rispetto termini indicati nella
Parte comunicazione 23.9.19 della il prefabbricato non potrà essere posato dal 21.10.19
Parte visto lo stato del cantiere) cui era seguita la risposta del (le fondazioni sono completate ed è possibile montare la struttura, si resta in attesa di info su ingresso via
Regina);
- il 05/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 06 (contestazione difetti opere realizzate – difetti getto calcestruzzo, errata esecuzione bocche lupaie, errata quota getto parete nord spogliatoi, errata interruzione getto parete esterna spogliatoi – con Parte invito a rimediare) cui era seguita la risposta del (non sono vizi ex art. 1669 c.c. anche perché negli elaborati progettuali non ci sono dettagli o specifiche su sequenze pagina 26 di 43 getti e tecniche ripresa);
- l'08/11/2019 il RUP aveva segnalato che non v'era necessità di allargare la strada per accedere al cantiere e che era compito dall'appaltatore chiedere al gestore l'interruzione di erogazione dell'energia elettrica;
Parte
- il 15/11/2019 il aveva chiesto collaborazione per l'accesso alla via Antica Regina, rappresentando che l'autotrasportatore era disponibile a procedere anche senza l'allargamento ma con onere per esecuzione opera straordinario perché incidente per oltre il 20% del valore dell'opera, per cui aveva invitato a considerare l'ipotesi dell'allargamento in quanto meno costosa;
- il 16/11/2019 il collaudatore aveva risposto all'ordine di servizio n. 06 precisando che i difetti di getto non pregiudicavano la stabilità della muratura e indicando accorgimenti per sistemare le altre difformità;
- il 18/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 07 (rilevazione mancanza condizioni montaggio struttura prefabbricata, contrariamente a quanto previsto dal
RTI, e ordine immediato adeguamento strutture non conformi) cui era seguita la risposta del RTI (contestazione delle considerazioni del collaudatore e mancanze nelle previsioni progettuali, precisazione che non si è dato ancora corso alla posa dei prefabbricati per impossibilità accesso via Regina);
- il 30/11/2019 il DL Tagliati aveva contestato l'impossibilità della prosecuzione dei lavori (è possibile accedere al cantiere con prefabbricati, è possibile eseguire i rinterri, purché dopo opere strutturali e impermeabilizzazione, ci sono i dettagli esecutivi),
l'esclusione dell'attività di trasporto dal contratto (è la voce 102), la necessità dell'allargamento della via Regina, danni (non è stato chiesto il fermo rete di e CP_23
non sono iniziate le opere di sottofondo), la pretesa di un registro di contabilità (la quantificazione dei lavori è onere a carico dell'appaltatore ex pag. 57 CSA e la contabilizzazione può essere effettuata solo dopo che l'appaltatore dimostri di vantare un credito di 150.000€);
pagina 27 di 43 - il 30/11/2019 era stato emesso l'ordine di servizio n. 08 (adeguamento armature posate getto parete nord spogliatoi ai dettagli costruttivi delle tavole grafiche strutturali) cui era seguita la risposta del RTI;
- il 10.12.19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 09 (adeguamento con demolizione trave di fondazione);
- il 28.12.19 era stato emesso l'ordine di servizio n. 10 (nuovo ordine di adeguamento),
Parte con allegate indicazioni annotate nel libro giornale, cui era seguita la risposta del si resta in attesa di dettagli per poter eseguire sistemazioni e si contesta impossibilità accesso dal 14.10.19);
- il 23/01/2020 il RUP aveva preso atto che dalla nota del RTI del 20.1.20 l'impossibilità di accedere al cantiere era stata superata e invitato ad attivarsi per la richiesta di interruzione dell'erogazione di energia (il Comune ha già in carico i costi del fermo rete);
Parte
- il 28.1.20 il DL aveva scritto al prendendo atto dell'inizio del montaggio dei prefabbricati il 10 febbraio e contestando l'inattività del cantiere per un mese e l'inadempimento degli ordini di servizio;
- il 29/01/2020 il RUP aveva preso atto che la consegna e il montaggio del prefabbricato sarebbero avvenuti a partire dal 10 febbraio, senza allargamento della strada, e invitato a presentare richiesta di manomissione del suolo pubblico per accesso autoarticolati;
- il 31/01/2020 il RTI aveva risposto alle comunicazioni del DL del 28.1 e del RUP del 29 gennaio dicendo che le opere di sistemazione erano state eseguite e invitando a fare sopralluogo al fine di non impedire il montaggio del prefabbricato previsto a partire dal
10 febbraio nonché replicando sugli altri difetti;
- al 06/02/2020 risale l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e l'ordinanza della polizia locale di divieto di transito in via Antica Regina;
Parte
- tra il 24 e il 28/02/2020 il veva chiesto prove materiali e la DL risposto che – non
Parte avendo il mai rispettato il CSA in punto di prove controllo materiali (richiamando pagina 28 di 43 documentazione) né ottemperato all'ordine di servizio 9 del 10.12.19 – non era possibile dar seguito alla prova materiali;
- il 7.3.20 il DL non aveva autorizzato il montaggio parziale del prefabbricato con contestazioni circa la disalimentazione Org_8
- il 12.3.20 v'era stata diffida al montaggio del prefabbricato, cui il RTI aveva risposto il
13/03/2020;
- il 23.3.20 il DL aveva respinto la richiesta di sospensione dei lavori perché non autorizzati e, anzi, vietati dalla DL (montaggio prefabbricato);
- al 30/03/2020 risale una conferenza telefonica con verbale senza soluzione condivisa su demolizione collegamento trave/plinto del tratto di fondazione;
- al 31/03/2020 risalgono il libretto misure e registro contabilità SAL 1 (eseguite opere per
253.841,03€ e chiesta emissione SAL) e il verbale di sospensione n. 01/2020;
Parte
- il 03/04/2020 il aveva sottoscritto il verbale di sospensione con esplicazione di undici riserve per 179.086,68€, pari al 19,01% del valore del contratto;
- al 04/04/2020 risale il verbale di sospensione n. 02/2020 con cui la S.A. aveva preso atto dei DPCM che comportavano la sospensione dell'attività di cantiere fino al 13/04/2020
(e l'impossibilità di convocare l'appaltatore), impregiudicati provvedimenti su vizi/difformità/ritardi;
- il 6.4.20 il RTI aveva inviato al RUP il verbale della conferenza telefonica del 30 marzo con modifiche;
- il 07/04/2020 il RTI aveva sottoscritto il verbale di sospensione n. 02/2020 con una riserva di mancata conformità del verbale di sospensione all'art. 107 d.lgs. 50/16 e all'art. 158 DPR 207/10 e DM 49/10 perché le misure Covid non avrebbero impedito la convocazione dell'impresa;
- il 09/04/2020 era stato emesso l'ordine di servizio n. 11 (demolizione strutture prefabbricate montate senza preventiva autorizzazione verifica da parte del DL e pagina 29 di 43 nonostante il divieto di montaggio del 7-9.3.20 e la diffida del 12.3.20 per mancanza di garanzie di stabilità);
- al 10/04/2020 risale l'autorizzazione del RUP al DL a formulare contestazione e la conseguente contestazione degli addebiti da parte del DL ex art. 108.3 d.lgs. Per_4
Orga Parte 50/16, 41.3-47.2.a-b-d-e-f e 2.3 contratto, con controdeduzioni del e replica del CP_3
- il 07/05/2020 era stato liquidato il terzo acconto dal DL per 13.520€;
Parte
- al 13.5.20 risale la risposta di (quale mandante all'ordine di servizio n.11 CP_1
(la documentazione richiesta per legge non è dovuta;
quindi, l'ordine di demolizione è
“irricevibile”);
- al 15/05/2020 risale la dichiarazione del RUP di inammissibilità/tardività/infondatezza delle riserve;
- al 26/05/2020 risale la risposta del alle controdeduzioni e la delibera n. 50 della CP_3
Giunta di risoluzione;
- il 29/05/2020 era stata emessa la determina n. 76 di risoluzione ex artt. 108.3.3 e 41.3-
47.2.a-b-d-e-f CSA e 2.3 contratto;
- al 05/06/2020 risale il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il RTI aveva chiesto il divieto della segnalazione ANAC e dell'escussione delle polizze;
- il 05/06/2020 il Comune aveva chiesto l'erogazione delle somme garantite di
208.973,83€ a e di 47.117,12€ a CP_7 CP_5
- il 9.6.20 la aveva contestato al Comune l'escussione della polizza e CP_7
Parte contestualmente chiesto all' l rimborso per il pagamento della garanzia;
Parte
- al 23/06/2020 risale il verbale di sopralluogo firmato con riserva dal
Parte
- il 02/07/2020 erano state esplicate le riserve del llo stato di consistenza sottoscritto con riserva il 23.6.20;
- al 07/07/2020 risale l'assunzione di impegno di spesa di affidamento di incarico di pagina 30 di 43 assistenza legale precontenzioso;
- al 06/08/2020 risale lo stato di consistenza dei lavori eseguiti con indicate come accettabili la maggior parte delle lavorazioni per 74.592,90€+5.192,88€ e indicate come non accettabili il montaggio parziale delle strutture prefabbricate, le lavorazioni del tratto fondazione lato sud, l'impermeabilizzazione del muro degli spogliatoi lato esterno, salvo opere di ripristino e di sgombero da dedurre per 19.133,90€ + 10.215,94€ per complessivi 51.911,33€ IVA esclusa quale importo netto da corrispondere all'appaltatore;
- il 4.1.21 era stato rigettato il ricorso cautelare;
- il 22/02/2021 il aveva introdotto un accertamento tecnico preventivo e il 3.3.21 CP_3
era stato nominato il CTU;
- al 25/03/2021 risale la transazione tra e il tramite cui la prima aveva CP_1 CP_3
messo a disposizione della DL il prefabbricato per verifiche e, in caso di esito positivo di queste, si era impegnata a consegnarlo dietro corrispettivo di 131.000€ (dedotta l'anticipazione di 40.179,41€=90.820,59€ oltre IVA) e a sostenere i costi di disalimentazione della linea elettrica per massimo 4.000€, mentre il avrebbe CP_3
comunicato all' la non inadempienza e alle compagnie la non escussione della CP_18
relativa quota;
- al 15/06/2021 risale l'approvazione della delibera di variante a seguito della risoluzione contrattuale;
- il 22.6.21 la aveva scritto al Comune per ottenere una limitazione della escussione CP_7
della garanzia;
- al 25.6.21 risale la fattura del DL;
- al 05/07/2021 risale l'affidamento del completamento delle opere al secondo classificato;
Org
- al 14.7.21 risale il mandato di pagamento per la pagina 31 di 43 - al 13/09/2021 risale l'assunzione dell'impegno di spesa per la Org_1
disalimentazione della linea impianto MT per 2.668€;
- il 30/09/2021 era stata depositata la CTU nell'TP;
- il 23.3.22 erano stati emessi il decreto ingiuntivo n. 305/22 contro la per CP_7
164.776,47€ e il decreto ingiuntivo n. 308/22 contro la per 47.117,12€. CP_5
La risoluzione contrattuale
Parte Alla luce dei documenti di causa va riconosciuto un inadempimento del ale da giustificare la risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante per le ragioni che seguono.
Le undici riserve apposte dal RTI il 03/04/2020 al verbale di sospensione n. 01/2020 sono inconferenti o infondate:
1. alla mancata conformità del verbale di sospensione all'art. 107 perché le misure Covid non avrebbero impedito la convocazione dell'impresa non è ricondotta, nella stessa prospettazione attorea, alcuna specifica conseguenza;
2. la mancata sospensione dei lavori ex art. 107, comma 2, in attesa della modifica della via
Antica Regina e della disalimentazione della rete MT e il maggior onere per l'adeguamento della via non sono rimproverabili alla stazione appaltante, perché, come si vedrà, trattasi di attività che spettava all'appaltatore eseguire;
3. alla mancata tenuta dei libri contabili ex DPR 207/10 e DM 49/10 non è ricondotta, nella stessa prospettazione attorea, alcuna specifica conseguenza;
4. stante l'assenza di modifiche particolarmente significative (variazioni sistema fondazioni, prefabbricato, ordini di servizio, oneri sicurezza) rilevata in sede di TP
(pag. 54: <il progetto è rimasto nel suo complesso sostanzialmente il medesimo con modifiche minimali legate più che altro a implementazioni costruttive conseguenti [a] scelte tecnico-operative anche dipendenti dall'appaltatore>>), non si rendeva necessario redigere una perizia di variante ex art. 106;
5. l'eventuale maggior onere delle modifiche al prefabbricato e del suo trasporto riguarda pagina 32 di 43 la (cfr. infra sulla validità della transazione); CP_1
6. sull'onere per l'aggottamento delle acque (formazione drenaggi e utilizzo pompe) si condividono le osservazioni rese dal CTU in sede di TP (opere a carico dell'appaltatore ex voce 1C.02.050.0010, art. 51.3.5 CSA, art. 35.4 CSA).
A tale infondatezza segue quella delle sei analoghe contestazioni dedotte dall'attrice in questo giudizio:
1. quanto alla mancata predisposizione di una perizia di variante al progetto per errori di stima e carenze del progetto originario, si osserva come il progetto originario sia stato solo modificato e non stravolto (pag. 54 CTU) e le opere extra riconosciute dal CTU non siano certo frutto di errori progettuali, mentre gli esborsi per drenaggio e trasporto prefabbricato erano conoscibili sin dal principio;
Orga 2. la disalimentazione della rete risulta, dal capitolato speciale, a carico dell'appaltatore (art. 51 par 3.32 e pag. 56), tant'è che, nella transazione, è la CP_1
che se ne è fatta carico e non il CP_3
3. quanto alla circostanza che solo in data 6/2/20 il comune aveva autorizzato la manomissione per l'adeguamento della via Regina, occorre osservare come l'accesso esistente fosse praticabile e lo stato dei luoghi conosciuto dall'appaltatore, così come riconosciuta e accettata era la congruità dell'elenco prezzi;
4. i maggiori costi non previsti e la mancata integrazione del piano di coordinamento e sicurezza sono stati genericamente dedotti e, comunque, motivatamente esclusi in sede di TP (ad esempio, per il drenaggio della voce 61, cfr. pag. 32);
5. quanto alle presunte rilevazioni contabili in violazione di legge, non è sufficiente dedurre una generica violazione del contraddittorio, occorrendo, piuttosto, precisare in cosa sarebbe consistito l'errore;
6. la mancata emissione dei SAL non è rimproverabile alla stazione appaltante, in quanto dovuta alla circostanza che, per causa imputabile all'appaltatore, non era stato portato in sito il manufatto (cfr. elaborato TP, pag. 67). pagina 33 di 43 Sono, di converso, fondati gli addebiti contestati dalla DL:
- quanto al subappalto non autorizzato dei lavori di scavo e rinterro, l'appaltatore, in data
13/07/2019, ha comunicato al RUP un subaffidamento di lavorazioni in realtà subappaltate, così sottraendole dal controllo di RUP e DL e dall'autorizzazione preventiva obbligatoria ex artt. 105, comma 18, d.lgs. e 41-47 CSA. I lavori non potevano essere oggetto di subaffidamento, ma solo di subappalto ex art. 105, comma 2, perché il primo può avere a oggetto solo attività non esattamente identificate nelle opere appaltate, mentre le lavorazioni in esame sono esattamente identificate nelle opere appaltate (voci 2-3-5-6-7-8 elenco prezzi unitari). Dai documenti emerge che si tratta, effettivamente, di subappalto e ciò che il RTI ha comunicato il 7.7.19 non è l'esistenza di un subappalto con richiesta di autorizzazione, ma la comunicazione di un sub- affidamento da non autorizzare. La prospettazione attorea è equivoca (prima, si sostiene che il nolo a caldo non costituirebbe subappalto e che la ditta non avrebbe Org_12 eseguito un'opera chiaramente identificata né in via esclusiva una fase lavorativa, salvo, poi, sostenere che v'erano stati la comunicazione a giugno 2019 e il silenzio-assenso di
Contr e RUP ex art. 105);
- quanto all'inosservanza delle disposizioni della DL sui tempi (cronoprogramma
22/05/2019 ex art. 15 contratto), le fondazioni avrebbero dovuto essere posate entro il
25/08/2019, ma il 29/08/2019 non erano neppure iniziate, così compromettendo il rispetto del termine per il montaggio dei prefabbricati. Si sono susseguiti ordini di servizio per il rispetto dei tempi in data 21/09/2019 e 17/10/2019 e, poi, nuove contestazioni il 30/10/2019, il 18/11/2019 e il 25/11/2019. Il 21/10/2019 non c'erano le condizioni per montare i prefabbricati. Il 28/01/2020 era stato fissato un termine per la risoluzione delle carenze al 05/02/2019 e l'11/02/2020 era seguita una nuova contestazione. V'è stata violazione dell'art. 47, comma 2, lett. a, CSA per inosservanza del termine di fine fondazioni, inizio montaggio e fine copertura. Né è sostenibile che i tempi siano stati violati per le opere extra, considerato che consistevano solamente in due recinzioni e dei new jersey con funzione di delimitazione (cfr. elaborato TP, pagg.
pagina 34 di 43 35-36);
- quanto alle inadempienze delle disposizioni della DL sui vizi, salvo il richiamo all'elaborato reso in sede di TP, congruamente motivato, sui punti più tecnici, va osservato come il 30/10/2019 fossero stati segnalati vizi (deformazione forzata ferri chiamata, armature emergenti, assenza armature collegamento, inidonea interruzione getto fondazioni) e vi fossero stati gli ordini di servizio n. 06 del 05/11/2019 (difetti getto calcestruzzo, errata esecuzione bocche lupaie, errata quota getto parete nord spogliatoi, errata interruzione getto parete esterna spogliatoi) e n. 08 del 30/11/2019
(adeguamento disegni costruttivi, che vengono forniti). Il 04/12/2019 la ditta aveva gettato la trave di fondazione senza attendere la visita di controllo e decidendo autonomamente le modalità costruttive: il 06/12/2019 la DL lo aveva contestato anticipando la necessità di demolizione, disposta con l'ordine di servizio n. 09 del
09/12/2019 (insieme a ordine adeguamento quote sommità pareti spogliatoi). Infine,
v'era stato un ordine di servizio riassuntivo n. 10 del 28/12/2019 e nuove contestazioni tra gennaio e marzo;
- quanto all'inosservanza del divieto di montaggio del prefabbricato, il 27/01/2020
l'appaltatore aveva comunicato la data del 10/02/2020 per l'inizio del montaggio delle Org strutture prefabbricate;
il 28/01/2020 la aveva invitato l'appaltatore a risolvere i vizi che impedivano il montaggio dei prefabbricati (inadeguatezza trave fondazione, inadeguatezza quote getto sommità muri spogliatoi, inadeguatezza armature sommità muri laterali spogliatoi, mancata realizzazione trave a sbalzo muratura laterale spogliatoi), ma la ditta non aveva provveduto, eppure insistito per montare il 10.2.20, salvo poi non farlo. Il 07/03/2020 la DL non aveva autorizzato il montaggio parziale, ma il RTI aveva cominciato comunque il montaggio;
il 10/03/2020 c'era stata una nuova contestazione e il 12/03/2020 una diffida. Una volta montata la struttura prefabbricata, non sarebbe stato più possibile metter mano alla trave di fondazione oggetto di specifico ordine di demolizione;
l'inadeguatezza delle quote di getto delle sommità dei muri e delle armature in sommità dei muri e la mancata realizzazione della trave a sbalzo pagina 35 di 43 avrebbero impedito il regolare montaggio del solaio prefabbricato. Inoltre, andava prima ottenuta l'autorizzazione per la messa fuori servizio della linea elettrica;
- quanto al disconoscimento della possibilità di accesso al cantiere, l'appaltatore aveva dichiarato in sede di gara di aver preso conoscenza della viabilità di accesso e, poi, di nuovo, con l'art. 7, comma 2, CSA e alla consegna e rilevano anche le prescrizioni particolari riportate alla fine del CSA. Il 06/11/2019 il RUP aveva invitato l'appaltatore a formulare una proposta alternativa e l'appaltatore l'aveva inviata (allargamento ingresso), ma l'08/11/2019 il RUP aveva ritenuto di rigettarla sostenendo la praticabilità dell'accesso esistente (fatto confermato dallo stesso appaltatore il 15.11.19) e la prevedibilità dei “maggiori” costi per trasporto;
il 15/11/2019 l'appaltatore aveva
Parte insistito pretendendo una perizia di variante;
il 20.1.20 l' aveva affidato il trasporto dei prefabbricati e il 9.3.20 aveva dato inizio al montaggio, così smentendo l'impossibilità di procedervi;
- infine, in punto di mancato ottenimento della disalimentazione va osservato come Org_8
la linea elettrica interferisca con le operazioni di montaggio del prefabbricato e come l'appaltatore avesse dichiarato, in sede di gara, di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e, poi, di nuovo, con gli artt. 7, comma 2, e 51.3.32 CSA e alla consegna (cfr. anche prescrizione h) a pag. 56 e prezzo NP.01). Già il 24.6.19 il Comune aveva richiamato l'attenzione sull'importanza di ottenere in tempi brevi l'autorizzazione per la disalimentazione della linea elettrica;
il 26.6.19 l'appaltatore aveva presentato la richiesta per due disalimentazioni notturne indicando sé stesso come riferimento;
il Parte 21.9.19, con l'ordine di servizio n. 4, la DL aveva chiesto notizie e il 23.9.19 il aveva risposto, salvo poi non occuparsene più; il 20.1.20 la aveva comunicato di CP_1
aver definito il servizio di trasporto dei prefabbricati e il 24.1.20 il RTI trasmesso
Parte istanza per otto disalimentazioni indicando come referente la S.A.; il 27.1.20 il aveva comunicato al Comune la data per trasporto e posa prefabbricato e il 28.1.20 la
Org aveva subordinato il montaggio all'autorizzazione per fermo rete;
il 29.1.20 v'era Parte stata una nuova istanza del con referente S.A.; il 4.2.20 la DL era venuta a pagina 36 di 43 conoscenza delle istanze formulate dall'appaltatrice a nome della e ne aveva CP_7
chiesto la rettifica;
alla fine, il 7.3.20 la DL aveva disposto il divieto di montaggio della struttura prefabbricata, non ottemperato dall'attore.
Accertata la legittimità della risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, Parte seguono il rigetto delle domande del dell'impresa salvo che per quella di condanna CP_2
al pagamento del corrispettivo per le opere effettuate (cfr. Cass. 5444/1977), valorizzate in sede di TP in €85.747,99 oltre i.v.a., se non fosse che trattasi di importo inferiore a quello già percepito come anticipazione (pari, dedotta quella corrisposta alla a €148.289,04 oltre CP_1
i.v.a.).
Non possono essere accolte le seguenti domande risarcitorie formulate dal CP_3
- quanto a quella per penale, perché in contratto si parla esplicitamente di <mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori>>, mentre, nel caso di specie, il contratto è stato risolto prima;
- quanto alle spese tecniche per il nuovo affidamento, perché indimostrate in fonte, quantum e, quanto alla nuova perizia di variante, anche in nesso causale;
- quanto al danno d'immagine, perché genericamente dedotto e indimostrato;
- quanto alle spese legali del procedimento cautelare, perché v'è già il titolo.
Si giustifica, invece, la condanna dell'attore a rimborsare le spese legali e tecniche sostenute dal in sede di TP (docc. 38-39). CP_3
La transazione tra la e il CP_1 Org_13
in esame è un raggruppamento temporaneo d'imprese di tipo verticale, come, peraltro,
[...]
riconosciuto dalla stessa a pag. 3 della propria comparsa (cfr. art. 48 d.lgs. 50/16: <12. CP_2
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. … 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di pagina 37 di 43 qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti>>).
Tale mandato si è sciolto nel momento in cui la stazione appaltante ha dichiarato la risoluzione contrattuale, come previsto nel testo.
La transazione tra la e il è, pertanto, legittima e osta alla possibilità del RTI di CP_1 CP_3
agire in questa sede in nome e/o per conto della CP_1
Le opposizioni a decreto ingiuntivo
Le due garanzie che vengono in rilievo sono regolate, nel d.lgs. 50/16:
- quanto a quella prestata dalla , dall'art. 35, secondo cui <18. Sul valore del CP_7
contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
pagina 38 di 43 secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione>>;
- quanto a quella prestata dalla Bene, dall'art. 103, secondo cui <
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi pagina 39 di 43 della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. … 5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. … 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese>>.
L'escussione della garanzia definitiva ex art. 103 prestata dalla Bene è illegittima, perché la stazione appaltante non ha patito danni dall'inadempimento dell'appaltatore né può dirsi che vi siano <somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale>>, pagina 40 di 43 non essendo stato emesso alcun SAL. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, con assorbimento della domanda di surrogazione della Bene verso le tre imprese e delle consequenziali questioni sollevate dalla CP_1
L'escussione della polizza ex art. 35, comma 18, è, invece, parzialmente legittima, ossia legittima per il solo importo di €62.541,05 (differenza tra anticipazione di €148.289,04 e valore lavori di €85.747,99). Anche questo decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e, considerato che la vi ha già dato adempimento, il va condannato (cfr., sulla forma della CP_7 CP_3
riconvenzionale trasversale, Cass. 9441/2022) a restituire quanto percepito in più rispetto al dovuto (€164.776,47-€62.541,05=€102.235,42) e va accolta, per la rispettiva cifra
(€62.541,05), la domanda di surrogazione formulata dalla compagnia, ma solo verso la ditta considerato che, all'esito dello scioglimento del RTI, le responsabilità non possono Pt_1
che essere valutate singolarmente e, quanto alla ditta la polizza non è stata escussa per CP_1
l'anticipazione alla stessa corrisposta, mentre la ditta non ha “fatto in tempo” a CP_2
cominciare a rendere il proprio contributo in cantiere mediante i lavori scorporabili di sua competenza.
Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza:
- le ditte devono rimborsare le spese di lite sostenute dal (come Parte_6 CP_2 CP_3
da nota spese conforme ai parametri ministeriali);
- la deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi); CP_5 CP_1
- il deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi;
doppie CP_3 CP_5
per fasi di studio e introduttiva: cfr. Cass. 13276/2018);
- la deve rimborsare le spese di lite sostenute dalla (parametri medi). Pt_1 CP_7
Le ditte e vanno, inoltre, condannate, giusto il principio della soccombenza, al Pt_1 CP_2
pagamento delle spese tecniche e legali sostenute dal nel procedimento per TP CP_3
(Cass. 14268/2017), pari, le prime, a €7.800,00 oltre accessori e, le seconde, a €6.412,80.
pagina 41 di 43 Non sussistono, invece, i presupposti della condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attrice e della terza chiamata Parte_9 [...]
Controparte_2
Parte
- accerta la legittimità della risoluzione contrattuale per grave inadempimento del
- condanna l'attrice e la terza chiamata a Parte_9 Controparte_2
rimborsare al le spese tecniche e legali sostenute nel procedimento Controparte_3
per TP, pari, le prime, a €7.800,00 oltre accessori e, le seconde, a €6.412,80 (entrambe oltre interessi dalla data degli esborsi), mentre rigetta le altre pretese risarcitorie avanzate dal;
Controparte_3
- in accoglimento dell'opposizione promossa dalla revoca il Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 308/2022 di questo tribunale e, per l'effetto, condanna il
[...]
a restituire alla quanto percepito in virtù di tale CP_3 Controparte_5
titolo, oltre interessi dalla data del pagamento, con assorbimento della domanda di condanna formulata dalla verso l'attrice Controparte_5 Parte_9
e le terze chiamate
[...] Controparte_25
- in parziale accoglimento dell'opposizione promossa dalla Controparte_7
revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2022 di questo tribunale e, per l'effetto, condanna il a restituire alla l'importo di €102.235,42, Controparte_3 Controparte_7
oltre interessi dalla data del pagamento;
- condanna la a rimborsare la Parte_9 Controparte_7
dell'importo di €62.541,05, oltre interessi dalla data del pagamento;
- condanna la e la in solido, al pagamento Parte_9 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dal convenuto , liquidate in €21.154,50 Controparte_3
pagina 42 di 43 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_5
liquidate in €14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, CP_1
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna il convenuto e opposto al pagamento delle spese di lite Controparte_3
sostenute dalla terza chiamata e opponente liquidate in Controparte_5
€1.045,00 per spese anticipate ed €10.521,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_9
liquidate in €759,00 per spese anticipate ed €14.103,00 per Controparte_7
compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 10/06/2024
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 43 di 43