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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7256/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco BORRELLI, giusta procura agli atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura VENEZIANI, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Per il minore , nato a [...] l'[...], l'Avv. Persona_1
Cinzia SANSOLINI
CURATRICE SPECIALE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione congiunte depositato telematicamente da tutte le parti;
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, la ricorrente, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il resistente dalla quale è nato in [...] 8
novembre 2023 il figlio , ha chiesto in via preliminare il trasferimento e Persona_2
l'autorizzazione alla frequentazione della scuola dell'obbligo a Sant'Antimo (NA) e di disporre l'immediata restituzione del passaporto del minore all'Autorità Amministrativa. Ha inoltre domandato la modifica delle condizioni concordate con il sig. nell'interesse del minore e recepite con CP_1
decreto emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 8760/2021 R.G., con particolare riguardo all'affido, alla domiciliazione e al collocamento del figlio.
Provvedendo inaudita altera parte il Giudice, letta l'ordinanza resa in data 10 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Brescia ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, competente per il merito, in ragione della residenza abituale del minore, e rilevato che lo stesso Tribunale di
Brescia, pur essendo territorialmente incompetente, ha provveduto in via d'urgenza sull'istanza di trasferimento di residenza, autorizzando in via provvisoria il trasferimento di a Persona_1
Sant'Antimo (NA) con la madre e riservando, “nonostante i giorni di assenza già accumulati, la
decisione sull'iscrizione scolastica” al giudice del merito, “siccome implicherebbe la permanenza in
Campania tendenzialmente fino a giugno 2024”, ha inoltre rilevato che nel medesimo provvedimento si dà atto che entrambi i genitori, innanzi al Tribunale di Brescia, “hanno confermato che, per tutto l'anno
scolastico 2022/23, ha vissuto principalmente con la madre;
inoltre, è indubbio Persona_1
che un trasferimento a mezzo della forza pubblica sarebbe per il minore fonte di grande turbamento”.
L'intestato Tribunale ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, in ragione di quanto emerso nel procedimento innanzi al Tribunale di Brescia e considerata la decisione, seppur provvisoria, di autorizzare il trasferimento del minore presso la madre in Campania, conseguisse evidentemente pagina 2 di 9 l'opportunità di iscrivere il minore presso la scuola indicata dalla madre ed ha ritenuto inoltre la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473-bis.15
c.p.c., stante l'evidente pregiudizio irreparabile cui era da tempo esposto il minore in ragione della mancata frequentazione della scuola dell'obbligo sin dall'inizio dell'anno scolastico.
Il Tribunale ha pertanto autorizzato la ricorrente, nel superiore interesse del minore, ad iscrivere il figlio presso la scuola primaria Istituto I.C. Romeo – Cammisa- con sede in S. Persona_1
Antimo (NA), e ha fissato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti l'udienza del 5
dicembre 2023, all'esito della quale, sentite le parti, veniva confermato il provvedimento assunto ex art. 473-bis.15 c.p.c.
In data 6 febbraio 2024 si è costituito nel procedimento principale , chiedendo la Controparte_1
revoca dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale con il provvedimento adottato il 15 dicembre
2023 nella fase cautelare e di disporre l'affido esclusivo del minore al padre, con fissazione della residenza presso di lui.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 7 marzo 2024 il Giudice relatore ha sentito liberamente le parti e, con ordinanza adottata fuori udienza il giorno successivo, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo accordi diretti con la ricorrente con il supporto dei Servizi Sociali, incaricati anche di svolgere una accurata indagine psicosociale sulle condizioni psico-emotive e di vita del minore. Ha dunque posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie, e ha rinviato per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali.
All'udienza del 4 giugno 2024 il Giudice relatore, dato atto del deposito della documentazione richiesta, ha sentito le parti e si è riservato.
Con ordinanza adottata l'11 giugno 2024 il Giudice relatore ha nominato l'Avv. Cinzia SANSOLINI
quale curatrice speciale del minore , ha confermato la presa in incarico del Persona_2
nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2024.
pagina 3 di 9 Con istanza depositata in data 25 giugno 2024 il resistente, rappresentando di essere venuto a conoscenza di gravi eventi di violenze perpetrate nei confronti di parte ricorrente da suo marito, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di lui. Con decreto adottato il 27
giugno 2024 il Giudice relatore, letta l'istanza, ha fissato l'udienza del 4 luglio 2024 per la discussione in contraddittorio.
In data 3 luglio 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale chiedendo di collocare il minore presso il padre, di incaricare i Servizi Sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e di adottare i provvedimenti di contenuto economico inerenti al mantenimento di . Persona_1
Con istanza del 4 luglio 2024 , confermando una situazione familiare diventata difficile, ha Parte_1
aderito alla domanda di collocamento del figlio presso il padre, opponendosi invece rispetto al domandato affido esclusivo. All'udienza del giorno stesso il Giudice relatore ha sentito le parti e si è
riservato.
Con ordinanza adottata fuori udienza il Giudice relatore ha disposto il collocamento del minore presso l'abitazione paterna, autorizzando il padre a modificare in Persona_1 Controparte_1
via autonoma la residenza del minore e ad iscrivere presso l'istituto scolastico ICS Persona_1
Padre Cesare Albisetti di Terno d'Isola (BG) per l'anno scolastico 2024/25. Ha quindi confermato l'incarico ai Servizi Sociali e ha posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre la somma di €
200,00 mensili quale contributo al mantenimento per il figlio minore , oltre al 20% delle spese Per_1
straordinarie per lui necessarie.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 9 ottobre 2024 il Giudice relatore, lette le relazioni di aggiornamento e sentiti i procuratori delle parti e la curatrice speciale, ha rinnovato l'incarico ai Servizi
Sociali e ha fissato l'udienza del 18 marzo 2025 per l'ulteriore trattazione della causa.
All'udienza del 18 marzo 2025, preso atto delle relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi
Sociali e sentiti la curatrice speciale e i procuratori delle parti, ha confermato l'incarico ai Servizi e ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 27 maggio 2025 per l'ulteriore trattazione della causa.
Con ordinanza del 6 giugno 2025 il Giudice relatore, dato atto del deposito delle note scritte contenenti pagina 4 di 9 le conclusioni delle parti, ha formulato una proposta conciliativa e ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 18 giugno 2025 per verificare l'adesione delle parti.
Con ordinanza del 20 giugno 2025 il Giudice relatore, preso atto dell'adesione di tutte le parti alla proposta conciliativa con rinuncia ai termini per le memorie conclusive, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ebbene, la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e oggetto di adesione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati e alla luce di quanto rappresentato anche dalla curatrice speciale, emerge inoltre come abbia manifestato una condizione di Persona_1
benessere in seguito al suo ritorno presso il padre.
Valutata pertanto la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore, la conformità alle indicazioni contenute nelle relazioni provenienti dai Servizi Sociali e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con i suoi interessi, né con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo, stante i precedenti Persona_1
incontri da lui avuti con i Servizi Sociali e con la curatrice speciale, i quali hanno compiutamente rappresentato in giudizio la sua posizione, e il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, con condanna delle parti, in misura eguale e in solido tra loro, a rifondere le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge
(valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a modifica delle condizioni assunte con decreto emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 8760/2021 R.G.,
pagina 5 di 9 così statuisce, accogliendo conclusioni le congiunte delle parti:
1. dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e conferma del suo Per_1
collocamento presso il padre;
2. dispone che le visite tra madre e figlio mediante incontri facilitati secondo una cadenza e una durata stabilita dai Servizi Sociali con facoltà di disporne un aumento o una diminuzione in ragione condizione psico-emotiva del minore e dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità della madre;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi Sciali per l'organizzazione di incontri facilitati, vigilanza sulle condizioni del minore e sulla prosecuzione del percorso psicologico attivo per quest'ultimo, prosecuzione dei percorsi di aiuto ed di sostegno alla genitorialità in favore della madre, attuazione di interventi a supporto del minore in vista della futura attivazione di incontri con la sorellina unilaterale Per_3
4. pone e a carico della madre l'obbligo di versare al padre quale contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00 mensili a mezzo bonifico bancario, somma da Per_1
rivalutarsi secondo gli indici Istat, come per legge;
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle seguenti spese straordinarie nei riguardi del figlio minore nei termini del protocollo in uso al Tribunale Adito ovvero: Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. Si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico pagina 6 di 9 di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 7 di 9 istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
pagina 8 di 9 6. compensa le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
7. condanna la ricorrente e il resistente, in misura eguale e in solido tra loro, a rifondere le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale, considerato anche l'apprezzabile lavoro svolto, resosi necessario per la tutela degli interessi del minore in ragione delle condotte tenute dai due genitori, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità
media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
residenza del minore (Terno d'Isola).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7256/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco BORRELLI, giusta procura agli atti
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura VENEZIANI, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Per il minore , nato a [...] l'[...], l'Avv. Persona_1
Cinzia SANSOLINI
CURATRICE SPECIALE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione congiunte depositato telematicamente da tutte le parti;
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, la ricorrente, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il resistente dalla quale è nato in [...] 8
novembre 2023 il figlio , ha chiesto in via preliminare il trasferimento e Persona_2
l'autorizzazione alla frequentazione della scuola dell'obbligo a Sant'Antimo (NA) e di disporre l'immediata restituzione del passaporto del minore all'Autorità Amministrativa. Ha inoltre domandato la modifica delle condizioni concordate con il sig. nell'interesse del minore e recepite con CP_1
decreto emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 8760/2021 R.G., con particolare riguardo all'affido, alla domiciliazione e al collocamento del figlio.
Provvedendo inaudita altera parte il Giudice, letta l'ordinanza resa in data 10 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Brescia ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, competente per il merito, in ragione della residenza abituale del minore, e rilevato che lo stesso Tribunale di
Brescia, pur essendo territorialmente incompetente, ha provveduto in via d'urgenza sull'istanza di trasferimento di residenza, autorizzando in via provvisoria il trasferimento di a Persona_1
Sant'Antimo (NA) con la madre e riservando, “nonostante i giorni di assenza già accumulati, la
decisione sull'iscrizione scolastica” al giudice del merito, “siccome implicherebbe la permanenza in
Campania tendenzialmente fino a giugno 2024”, ha inoltre rilevato che nel medesimo provvedimento si dà atto che entrambi i genitori, innanzi al Tribunale di Brescia, “hanno confermato che, per tutto l'anno
scolastico 2022/23, ha vissuto principalmente con la madre;
inoltre, è indubbio Persona_1
che un trasferimento a mezzo della forza pubblica sarebbe per il minore fonte di grande turbamento”.
L'intestato Tribunale ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, in ragione di quanto emerso nel procedimento innanzi al Tribunale di Brescia e considerata la decisione, seppur provvisoria, di autorizzare il trasferimento del minore presso la madre in Campania, conseguisse evidentemente pagina 2 di 9 l'opportunità di iscrivere il minore presso la scuola indicata dalla madre ed ha ritenuto inoltre la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473-bis.15
c.p.c., stante l'evidente pregiudizio irreparabile cui era da tempo esposto il minore in ragione della mancata frequentazione della scuola dell'obbligo sin dall'inizio dell'anno scolastico.
Il Tribunale ha pertanto autorizzato la ricorrente, nel superiore interesse del minore, ad iscrivere il figlio presso la scuola primaria Istituto I.C. Romeo – Cammisa- con sede in S. Persona_1
Antimo (NA), e ha fissato per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti l'udienza del 5
dicembre 2023, all'esito della quale, sentite le parti, veniva confermato il provvedimento assunto ex art. 473-bis.15 c.p.c.
In data 6 febbraio 2024 si è costituito nel procedimento principale , chiedendo la Controparte_1
revoca dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale con il provvedimento adottato il 15 dicembre
2023 nella fase cautelare e di disporre l'affido esclusivo del minore al padre, con fissazione della residenza presso di lui.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 7 marzo 2024 il Giudice relatore ha sentito liberamente le parti e, con ordinanza adottata fuori udienza il giorno successivo, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo accordi diretti con la ricorrente con il supporto dei Servizi Sociali, incaricati anche di svolgere una accurata indagine psicosociale sulle condizioni psico-emotive e di vita del minore. Ha dunque posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie, e ha rinviato per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali.
All'udienza del 4 giugno 2024 il Giudice relatore, dato atto del deposito della documentazione richiesta, ha sentito le parti e si è riservato.
Con ordinanza adottata l'11 giugno 2024 il Giudice relatore ha nominato l'Avv. Cinzia SANSOLINI
quale curatrice speciale del minore , ha confermato la presa in incarico del Persona_2
nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e ha rinviato all'udienza dell'8 ottobre 2024.
pagina 3 di 9 Con istanza depositata in data 25 giugno 2024 il resistente, rappresentando di essere venuto a conoscenza di gravi eventi di violenze perpetrate nei confronti di parte ricorrente da suo marito, ha chiesto l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di lui. Con decreto adottato il 27
giugno 2024 il Giudice relatore, letta l'istanza, ha fissato l'udienza del 4 luglio 2024 per la discussione in contraddittorio.
In data 3 luglio 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale chiedendo di collocare il minore presso il padre, di incaricare i Servizi Sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e di adottare i provvedimenti di contenuto economico inerenti al mantenimento di . Persona_1
Con istanza del 4 luglio 2024 , confermando una situazione familiare diventata difficile, ha Parte_1
aderito alla domanda di collocamento del figlio presso il padre, opponendosi invece rispetto al domandato affido esclusivo. All'udienza del giorno stesso il Giudice relatore ha sentito le parti e si è
riservato.
Con ordinanza adottata fuori udienza il Giudice relatore ha disposto il collocamento del minore presso l'abitazione paterna, autorizzando il padre a modificare in Persona_1 Controparte_1
via autonoma la residenza del minore e ad iscrivere presso l'istituto scolastico ICS Persona_1
Padre Cesare Albisetti di Terno d'Isola (BG) per l'anno scolastico 2024/25. Ha quindi confermato l'incarico ai Servizi Sociali e ha posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre la somma di €
200,00 mensili quale contributo al mantenimento per il figlio minore , oltre al 20% delle spese Per_1
straordinarie per lui necessarie.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 9 ottobre 2024 il Giudice relatore, lette le relazioni di aggiornamento e sentiti i procuratori delle parti e la curatrice speciale, ha rinnovato l'incarico ai Servizi
Sociali e ha fissato l'udienza del 18 marzo 2025 per l'ulteriore trattazione della causa.
All'udienza del 18 marzo 2025, preso atto delle relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi
Sociali e sentiti la curatrice speciale e i procuratori delle parti, ha confermato l'incarico ai Servizi e ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 27 maggio 2025 per l'ulteriore trattazione della causa.
Con ordinanza del 6 giugno 2025 il Giudice relatore, dato atto del deposito delle note scritte contenenti pagina 4 di 9 le conclusioni delle parti, ha formulato una proposta conciliativa e ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 18 giugno 2025 per verificare l'adesione delle parti.
Con ordinanza del 20 giugno 2025 il Giudice relatore, preso atto dell'adesione di tutte le parti alla proposta conciliativa con rinuncia ai termini per le memorie conclusive, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Ebbene, la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e oggetto di adesione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati e alla luce di quanto rappresentato anche dalla curatrice speciale, emerge inoltre come abbia manifestato una condizione di Persona_1
benessere in seguito al suo ritorno presso il padre.
Valutata pertanto la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore, la conformità alle indicazioni contenute nelle relazioni provenienti dai Servizi Sociali e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con i suoi interessi, né con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo, stante i precedenti Persona_1
incontri da lui avuti con i Servizi Sociali e con la curatrice speciale, i quali hanno compiutamente rappresentato in giudizio la sua posizione, e il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio, con condanna delle parti, in misura eguale e in solido tra loro, a rifondere le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge
(valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a modifica delle condizioni assunte con decreto emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. 8760/2021 R.G.,
pagina 5 di 9 così statuisce, accogliendo conclusioni le congiunte delle parti:
1. dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e conferma del suo Per_1
collocamento presso il padre;
2. dispone che le visite tra madre e figlio mediante incontri facilitati secondo una cadenza e una durata stabilita dai Servizi Sociali con facoltà di disporne un aumento o una diminuzione in ragione condizione psico-emotiva del minore e dell'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità della madre;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi Sciali per l'organizzazione di incontri facilitati, vigilanza sulle condizioni del minore e sulla prosecuzione del percorso psicologico attivo per quest'ultimo, prosecuzione dei percorsi di aiuto ed di sostegno alla genitorialità in favore della madre, attuazione di interventi a supporto del minore in vista della futura attivazione di incontri con la sorellina unilaterale Per_3
4. pone e a carico della madre l'obbligo di versare al padre quale contributo al mantenimento per il figlio minore la somma di € 250,00 mensili a mezzo bonifico bancario, somma da Per_1
rivalutarsi secondo gli indici Istat, come per legge;
5. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle seguenti spese straordinarie nei riguardi del figlio minore nei termini del protocollo in uso al Tribunale Adito ovvero: Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo. Si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico pagina 6 di 9 di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 7 di 9 istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
pagina 8 di 9 6. compensa le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
7. condanna la ricorrente e il resistente, in misura eguale e in solido tra loro, a rifondere le spese per l'intervento in giudizio della curatrice speciale, considerato anche l'apprezzabile lavoro svolto, resosi necessario per la tutela degli interessi del minore in ragione delle condotte tenute dai due genitori, liquidate in € 3.562,00, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità
media della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per il Comune di
residenza del minore (Terno d'Isola).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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