Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 878
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto fosse avvenuta e che, in ogni caso, la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione/reclamo da parte del contribuente avverso tale atto avesse sanato ogni vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. Non avendo il contribuente depositato ricorso nei termini successivi al diniego del reclamo, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione/reclamo da parte del contribuente dimostrasse la conoscenza dell'atto presupposto, sanando ogni vizio procedurale.

  • Rigettato
    Spese di giudizio

    La Corte ha confermato la soccombenza dell'appellante nel merito ma ha rideterminato le spese di giudizio, ritenendo la richiesta dell'Ufficio sproporzionata rispetto all'attività svolta e alla natura della difesa erariale interna, liquidandole forfettariamente in misura ridotta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 878
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 878
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo