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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4494/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16317/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F015592022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F015592022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007450000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7898/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di Primo Grado.
Con ricorso notificato il 02/04/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300007450000. Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto cautelare e dell'atto presupposto
(Avviso di Accertamento n. TF3015F01559/2022 relativo all'anno d'imposta 2017), formulando le seguenti eccezioni:
Omessa notifica dell'atto presupposto: Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, venendo a conoscenza della pretesa solo tramite la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Violazione del diritto di difesa: Si eccepiva la mancata allegazione dell'atto presupposto alla comunicazione impugnata e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento (effettuata il 29/12/2022) e rilevando che il contribuente aveva piena conoscenza dell'atto, tanto da aver presentato un reclamo/mediazione (con esito negativo) in data 10/02/2023 avverso il medesimo avviso, senza però poi depositare il ricorso nei termini.
2. La Sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 16317/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigettava il ricorso del contribuente. Il giudice di prime cure fondava la decisione sui seguenti motivi:
Prova della notifica e "Sanatoria": L'Ufficio ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento in data
29/12/2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Inoltre, la Corte rilevava che la piena conoscenza dell'atto era dimostrata dal fatto che il ricorrente stesso aveva presentato un'istanza di reclamo/mediazione via PEC il
10/02/2023 proprio contro quell'avviso. Tale comportamento sanava ogni eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo.
Definitività dell'atto: Poiché il reclamo era stato rigettato e il contribuente non aveva successivamente depositato il ricorso in Commissione, l'avviso di accertamento era divenuto definitivo (res iudicata), rendendo legittima la successiva iscrizione ipotecaria.
Spese: Il ricorrente veniva condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.
3. I Motivi di Aappello.
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma. Nelle proprie note difensive, l'appellante:
Insiste sull'inesistenza/nullità della notifica dell'atto presupposto, contestando la procedura seguita
(raccomandata AR n. 15263442494-7).
Contesta la condanna alle spese e la nota spese depositata dall'Ufficio (di circa euro 4.000,00), eccependo
— sulla scorta dell'Ordinanza Cass. n. 9900/2021 — che l'Agenzia, difesa da propri dipendenti e non da avvocati del libero foro, non avrebbe diritto ai "compensi professionali" ma solo al rimborso delle spese vive documentate (che nel caso di specie risultano pari a zero).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto nel merito, con parziale rideterminazione delle spese di lite.
1. Sulla notifica dell'atto presupposto e l'acquiescenza
La censura principale dell'appellante riguarda la presunta mancata notifica dell'Avviso di Accertamento n.
TF3015F01559/2022.
Tale motivo è destituito di fondamento, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure. Dagli atti di causa emerge che il contribuente ha avuto piena conoscenza legale dell'atto impositivo. Risulta infatti documentato che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento (avvenuta in data 29/12/2022), il Sig. Nominativo_1 ha presentato formale istanza di accertamento con adesione/reclamo via PEC in data 10/02/2023. L'Ufficio ha esitato tale istanza con un diniego notificato il 03/05/2023.
Il principio generale del processo tributario e civile (art. 156 c.p.c.) stabilisce che la nullità di una notifica non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La presentazione di un ricorso/reclamo avverso lo specifico atto impositivo costituisce la prova del fatto che l'atto è stato ricevuto e conosciuto. Non avendo il contribuente proceduto alla costituzione in giudizio (deposito del ricorso) nei termini di legge successivi al diniego del reclamo, l'avviso di accertamento si è cristallizzato, divenendo definitivo. Di conseguenza, è preclusa in questa sede ogni contestazione relativa al merito della pretesa tributaria (IRPEF e IVA 2017) o alla regolarità formale della sua notifica, essendo l'iscrizione ipotecaria atto consequenziale a un debito ormai certo ed esigibile.
2. Sulle spese di giudizio
L'appellante contesta la condanna alle spese, citando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9900/2021) secondo cui l'Amministrazione difesa da propri funzionari non avrebbe diritto ai compensi professionali di avvocato. Sul punto, la Corte osserva che l'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 546/92 prevede che i compensi siano liquidati secondo le tariffe professionali, ridotti del 20% per l'Amministrazione difesa da propri dipendenti. Tuttavia, è pur vero che trattandosi di difesa tecnica interna, la liquidazione non deve costituire un ingiustificato arricchimento rispetto ai costi effettivamente sostenuti. L'Agenzia ha depositato una nota spese per il giudizio di appello richiedendo euro 3.969,80, cifra che appare sproporzionata rispetto all'attività difensiva svolta (costituita essenzialmente dal richiamo alle difese di primo grado e alla documentazione già in atti) e alla natura della difesa erariale interna.
Pertanto, confermando la soccombenza dell'appellante nel merito, questa Corte ritiene equo liquidare le spese del presente grado di giudizio in misura forfettaria e ridotta rispetto alla richiesta dell'Ufficio, tenuto conto della semplicità della questione processuale già risolta in primo grado.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 16317/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli riguardante la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e dell'atto presupposto.
CONDANNA l'appellante, Ricorrente_1, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida forfettariamente in complessivi Euro 1.000,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4494/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16317/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F015592022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F015592022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300007450000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7898/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di Primo Grado.
Con ricorso notificato il 02/04/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300007450000. Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto cautelare e dell'atto presupposto
(Avviso di Accertamento n. TF3015F01559/2022 relativo all'anno d'imposta 2017), formulando le seguenti eccezioni:
Omessa notifica dell'atto presupposto: Il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico, venendo a conoscenza della pretesa solo tramite la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Violazione del diritto di difesa: Si eccepiva la mancata allegazione dell'atto presupposto alla comunicazione impugnata e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento (effettuata il 29/12/2022) e rilevando che il contribuente aveva piena conoscenza dell'atto, tanto da aver presentato un reclamo/mediazione (con esito negativo) in data 10/02/2023 avverso il medesimo avviso, senza però poi depositare il ricorso nei termini.
2. La Sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 16317/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli rigettava il ricorso del contribuente. Il giudice di prime cure fondava la decisione sui seguenti motivi:
Prova della notifica e "Sanatoria": L'Ufficio ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento in data
29/12/2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Inoltre, la Corte rilevava che la piena conoscenza dell'atto era dimostrata dal fatto che il ricorrente stesso aveva presentato un'istanza di reclamo/mediazione via PEC il
10/02/2023 proprio contro quell'avviso. Tale comportamento sanava ogni eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo.
Definitività dell'atto: Poiché il reclamo era stato rigettato e il contribuente non aveva successivamente depositato il ricorso in Commissione, l'avviso di accertamento era divenuto definitivo (res iudicata), rendendo legittima la successiva iscrizione ipotecaria.
Spese: Il ricorrente veniva condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.
3. I Motivi di Aappello.
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma. Nelle proprie note difensive, l'appellante:
Insiste sull'inesistenza/nullità della notifica dell'atto presupposto, contestando la procedura seguita
(raccomandata AR n. 15263442494-7).
Contesta la condanna alle spese e la nota spese depositata dall'Ufficio (di circa euro 4.000,00), eccependo
— sulla scorta dell'Ordinanza Cass. n. 9900/2021 — che l'Agenzia, difesa da propri dipendenti e non da avvocati del libero foro, non avrebbe diritto ai "compensi professionali" ma solo al rimborso delle spese vive documentate (che nel caso di specie risultano pari a zero).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controdeduzioni, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto nel merito, con parziale rideterminazione delle spese di lite.
1. Sulla notifica dell'atto presupposto e l'acquiescenza
La censura principale dell'appellante riguarda la presunta mancata notifica dell'Avviso di Accertamento n.
TF3015F01559/2022.
Tale motivo è destituito di fondamento, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure. Dagli atti di causa emerge che il contribuente ha avuto piena conoscenza legale dell'atto impositivo. Risulta infatti documentato che, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento (avvenuta in data 29/12/2022), il Sig. Nominativo_1 ha presentato formale istanza di accertamento con adesione/reclamo via PEC in data 10/02/2023. L'Ufficio ha esitato tale istanza con un diniego notificato il 03/05/2023.
Il principio generale del processo tributario e civile (art. 156 c.p.c.) stabilisce che la nullità di una notifica non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. La presentazione di un ricorso/reclamo avverso lo specifico atto impositivo costituisce la prova del fatto che l'atto è stato ricevuto e conosciuto. Non avendo il contribuente proceduto alla costituzione in giudizio (deposito del ricorso) nei termini di legge successivi al diniego del reclamo, l'avviso di accertamento si è cristallizzato, divenendo definitivo. Di conseguenza, è preclusa in questa sede ogni contestazione relativa al merito della pretesa tributaria (IRPEF e IVA 2017) o alla regolarità formale della sua notifica, essendo l'iscrizione ipotecaria atto consequenziale a un debito ormai certo ed esigibile.
2. Sulle spese di giudizio
L'appellante contesta la condanna alle spese, citando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9900/2021) secondo cui l'Amministrazione difesa da propri funzionari non avrebbe diritto ai compensi professionali di avvocato. Sul punto, la Corte osserva che l'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 546/92 prevede che i compensi siano liquidati secondo le tariffe professionali, ridotti del 20% per l'Amministrazione difesa da propri dipendenti. Tuttavia, è pur vero che trattandosi di difesa tecnica interna, la liquidazione non deve costituire un ingiustificato arricchimento rispetto ai costi effettivamente sostenuti. L'Agenzia ha depositato una nota spese per il giudizio di appello richiedendo euro 3.969,80, cifra che appare sproporzionata rispetto all'attività difensiva svolta (costituita essenzialmente dal richiamo alle difese di primo grado e alla documentazione già in atti) e alla natura della difesa erariale interna.
Pertanto, confermando la soccombenza dell'appellante nel merito, questa Corte ritiene equo liquidare le spese del presente grado di giudizio in misura forfettaria e ridotta rispetto alla richiesta dell'Ufficio, tenuto conto della semplicità della questione processuale già risolta in primo grado.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 16317/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli riguardante la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e dell'atto presupposto.
CONDANNA l'appellante, Ricorrente_1, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida forfettariamente in complessivi Euro 1.000,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.