Decreto cautelare 27 agosto 2022
Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/01/2023, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01548/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9769 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Maresca, Ida Mendicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto di Istruzione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del diniego opposto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto -OMISSIS- all'iscrizione del minore disabile ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 -OMISSIS-, nato -OMISSIS-, alla classe-OMISSIS- per l'imminente Anno Scolastico 2022-23, come comunicato dall'-OMISSIS- oggi convenuto in data 08.08.2022 a mezzo Pec;
- di ogni altro atto conseguenziale e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Udito il difensore della parte ricorrente all’udienza pubblica dichiarare che la parte patrocinata non ha più interesse alla decisione avendo ottenuto l’iscrizione all’istituto scolastico -OMISSIS- di cui in epigrafe.
Ritenuto quindi di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi, data la particolarità della vicenda, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.