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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 356/2022 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 Sassari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mandras, rappresentata e difesa per procura speciale separata dall'Avv. Gino Derosas del Foro di Nuoro, ammessa al patrocinio a spese dello stato, in virtù di provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari del 21.07.2022 appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo P_ C.F._2 studio dell'Avv. Giovanna Calvisi che la rappresenta e difende come da procura in atti depositata appellata nonché contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in P_ CodiceFiscale_3
Orosei –NU-, ViaIV Novembre, 15; (C.F. Parte_2 C.F._4
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Minzoni, 33; (C.F. nato in [...] –NU- il 06.02.1960, CP_3 CodiceFiscale_5 residente in [...] appellati contumaci All'udienza del 17 maggio 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza o eccezione, riformare/modificare la Sentenza appellata accogliendo l'impugnazione e le conclusioni come già formulate dall'attrice in Atto di citazione in causa al 914/2016 R.G.A.C. del Tribunale di Nuoro, sopra richiamate e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita , contrariis reiecrtis, così giudicare: …..2) rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 138/2022 del Tribunale di Nuoro;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 giugno 2016, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e affinché il Tribunale di Nuoro la P_ Parte_2 Parte_3 CP_3 dichiarasse proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Orosei (NU), Via Quattro Novembre 15, iscritta in catasto al Foglio 34, mappale 4197 per averla posseduta , ai sensi dell'art. 1146 e 1158 c.c., da oltre vent'anni. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che:
- con scrittura privata di vendita del 15.3.2016 aveva acquistato da l'unità P_ immobiliare sita in Orosei, Via IV Novembre 15, con immediata immissione nel possesso;
- l'immobile era pervenuto al suo dante causa, per successione mortis causa P_ dai genitori e – che lo avevano edificato e abitato fin SO A_ dagli anni sessanta- insieme ai fratelli e;
Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_
- per effetto di accordi intervenuti tra i fratelli (scrittura di transazione e divisione del 16 febbraio 2016) l'immobile sopra descritto era pertoccato a e, a seguito della P_ vendita del 15 marzo 2016, l'attrice era al possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dell'immobile citato, così succedendo in eguale condizione nel possesso dei coniugi e e dei loro eredi ossia i figli SO A_ P_ [...]
, e e, maturando, ai sensi degli art. 1146 comma 2 e 1158 Parte_2 CP_3 Parte_3
c.c., il requisito ultraventennale necessario per l'acquisto a titolo originario. Alla prima udienza di comparizione i convenuti venivano dichiarati contumaci in quanto, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio, e il Tribunale, rilevato che sul bene rivendicato era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore di tale , disponeva l'integrazione del P_ contraddittorio nei confronti di quest'ultima.
Si costituiva quindi in giudizio la quale deduceva che: a) era coniuge di P_ R_
, dallo stesso legalmente separata e tra di loro pendevano diverse cause giudiziarie;
b) in forza di
[...] decreto ingiuntivo, in data 7 luglio 2016, la stessa aveva iscritto ipoteca su tutti i beni al medesimo intestati, compreso l'immobile per cui era giudizio;
c) aveva appreso solo con la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado (oltreché di ulteriori due giudizi di usucapione identici all'odierno) dell'esistenza delle scritture private di transazione e di divisione del 16 febbraio 2016; d) in forza di tali scritture, all'ex marito sarebbe spettata in via esclusiva la proprietà dell'intero appartamento oggetto dell'odierno giudizio, sito in Orosei – Via IV Novembre 15, oggi identificato al Mappale 4197 sub 11 e 12 (precedentemente distinto in catasto al Foglio 34 Mappale 2261 sub.
4,7, e parte dei sub. 5 e 6); e) la domanda di usucapione era infondata, non essendovi prova del possesso da parte dell'attrice e dovendosi ritenere che la scrittura di vendita del 15 marzo 2016 fosse simulata, tenuto conto che il prezzo della vendita, indicato in euro 40.000,00, non era mai stato corrisposto;
f) ancora, era la compagna convivente del il Parte_1 P_ quale, come si evinceva dal certificato rilasciato dal Comune di Orosei, era ancora residente ed abitava stabilmente nella casa oggetto di domanda di usucapione;
g) l'intentato giudizio era solo un CP_ maldestro tentativo di sottrarre il bene oggetto di causa - l'unico, a quanto pare, di proprietà del Per_
Luca - alla procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 8/2017 pendente avanti il Tribunale di
Nuoro radicata dalla nei confronti del coniuge. P_
Con sentenza n. 138/2022, il Tribunale di Nuoro, istruita la causa con referente documentale, rigettava la domanda proposta dall'attrice di intervenuta usucapione. Premetteva il tribunale che l'art. 1146 c.c. disponendo che “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, codifica due ipotesi ampiamente differenti tra loro. Al primo comma l'ipotesi della prosecuzione del possesso nel caso di successione a titolo universale mortis causa, stabilendo che il possesso del bene prosegua in capo all'erede senza che sia necessario l'impossessamento della cosa medesima, mentre il secondo comma prevede, invece, che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte o per atto tra vivi, il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Proseguiva il giudice di primo grado affermando che l'attrice, la quale aveva agito in giudizio per essere dichiarata proprietaria del bene per averlo usucapito, non dava la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell'esercizio del potere di fatto sul bene ma anche dell'intento di godere del bene quale proprietaria. Soggiungeva il tribunale che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, pertanto il fatto che tutti i convenuti principali fossero rimasti contumaci non poteva integrare una ipotesi di non contestazione, riferendosi la norma di cui all'art. 115 c.p.c. solo alla parte costituita. Infine, il giudice ribadiva, come già affermato con l'ordinanza istruttoria del 18 dicembre 2017 – di rigetto delle prove orali articolate dall'attrice – che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non era sufficiente provare di avere abitato e curato una non ben specificata manutenzione dell'immobile, senza che alcuno si opponesse, perché, di per sé, ciò non esprimeva in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, fosse accompagnata da univoci indizi,
i quali consentissero di presumere che essa si fosse svolta in qualità di proprietario.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, lamentando, con un unico ed articolato motivo di impugnazione, l'omessa ed insufficiente motivazione sulla rilevanza della prova articolata da parte attrice, la violazione ed errata applicazione dell'art. 1146, comma 2,, c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., in relazione ai seguenti profili: i) per avere il tribunale ritenuto superflua e irrilevante la prova orale articolata dall'attrice, sebbene i capitoli formulati erano orientati a provare il possesso dei suoi danti causa e dell'alienante
[...]
nonché il suo;
ii) per avere il giudice di prime cure immotivatamente affermato l'esistenza P_ in capo all'attrice di una carenza probatoria, nonostante che la medesima, oltre a formulare capitoli di prova rilevanti ed ammissibili, avesse depositato documentazione relativa ad altri giudizi di usucapione (c.f.r R.G. 173/2017, conclusosi con Sentenza n. 46/2018 del Tribunale di Nuoro che CP_ aveva accolto la domanda proposta da nei confronti dei fratelli e di Parte_2
affinchè fosse dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione di altro P_ appartamento sito sempre in Orosei, nonché il giudizio 913/2016 R.G. conclusosi con sentenza del
Tribunale di Nuoro che aveva accolto la domanda proposta - figlio di Parte_4 Parte_2 CP_
- nei confronti della madre e degli altri eredi e di affinchè fosse dichiarato P_ proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile della madre) e dalla quale si evinceva che non aveva mai contestato le intervenute usucapioni, limitandosi solo a chiedere che P_ venisse dichiarata la l'autenticità delle scritture di transazione e divisione intervenute tra i fratelli CP_ ; iii) per avere il tribunale erratamente valutato il comportamento processuale dei convenuti contumaci, affermando che si doveva ritenere che questi ultimi, in quanto non avevano partecipato al processo come neanche agli altri giudizi intercorsi di cui al punto che precede, avessero inteso contestare gli assunti dell'attrice, dovendosi invece interpretare tale comportamento come acquiescenza alle richieste dell'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha contestato le P_ avverse censure, domandando il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
e non si sono costituiti, P_ Parte_2 Parte_3 CP_3 rimanendo contumaci.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Del tutto correttamente il giudice di primo grado rigettava l'ammissione della prova orale articolata da parte attrice e che si componeva di due capitoli del seguente tenore:
“a) Vero che i signori e coniugi, negli anni 70 edificavano un SO A_ fabbricato nel centro abitato di Orosei, alla via IV Novembre, civico 15, composto del piano terra, primo, lastrico solare e seminterrato, con area cortilizia, a confine con la medesima via IV Novembre
e la proprietà , e altre, in catasto Urbano oggi identificato al foglio 34, mappale Per_4 Pt_5 Per_5
4197, subalterni 10-11-12, che riconosce nelle planimetrie catastali agli atti, che si esibiscono;
che detto fabbricato, di cui curavano costantemente la manutenzione, costituiva l'abitazione propria
e della propria famiglia, fino a che decedevano;
che dopo la loro morte, succedevano nel possesso di detto immobile i figli , , P_ Pt_3
e , che continuavano ad abitarlo;
CP_3 Parte_2 che mai alcuno si opponeva né mai contestava il possesso degli immobili anzidetti da parte dei signori
, e dei loro eredi;
SO A_ b) vero che dal 15.3.2016 e tutt'oggi, la IG , odierna attrice, è al Parte_1 possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di porzione del fabbricato di cui al capo di prova che precede, ovvero, dell'Unità immobiliare in Orosei, via IV Novembre, 15, posta al piano primo, identificata in catasto al foglio 34, mappale 4197, subalterni 11, 12, a confine con altro locale al piano terra della IG , la stessa via IV Novembre e le proprietà Parte_2
, e altri, e tanto abitandola e curandone costantemente la manutenzione, senza mai Per_4 Pt_5 l'opposizione di alcuno”. È agevole rilevare, infatti, che i quesiti, formulati in chiave prettamente giuridica, non contenevano le circostanze di fatto caratterizzanti il possesso uti dominus che l'attrice avrebbe esercitato, e cioè il potere di fatto sulla cosa che si traduce in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Posto che il possesso è rappresentato da una mera situazione di fatto (non di diritto), che consiste in una c.d. signoria di fatto su un bene, a prescindere dall'esistenza di un diritto, e che si fonda sulla presenza del cosiddetto corpus possidendi, cioè il rapporto materiale con la res e la disponibilità del bene, e sull' animus possidendi, cioè l'intendimento del possessore di possedere come se ne fosse il proprietario esclusivo, colui che agisce deve provare non solo il momento apprensivo della res, ma anche la circostanza di avere posto in essere attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. Colui che agisce per usucapione deve, anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Le prove, così come capitolate, pertanto, non erano idonee a fare emergere la volontà dell'attrice di disporre del bene come se fosse di sua esclusiva proprietà, di possedere contro il suo dante causa ossia il quale era risultato tra l'altro risiedere nell'immobile oggetto di rivendica. CP_4
Del resto la giurisprudenza di legittimità in tema di accessione nel possesso, ipotesi specificatamente regolata dall'art. 1146, comma 2, c.c. si è espressa affermando che “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere (cfr. Cass. Civ. n. 24175/2021). Né può portare a conclusioni diverse il fatto che gli altri due giudizi menzionati dall'appellante, aventi ad oggetto la domanda di intervenuta usucapione tra coeredi, abbiano trovato accoglimento e che la non aveva contestato alcunchè in merito all'usucapione domandata dagli altri P_ CP_ coeredi , in quanto le domande avevano ad oggetto immobili o porzioni di immobile diverse da quello oggetto della presente controversia. Infine, parimenti infondata è la censura con cui l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo del rapporto tra principio di non contestazione e procedimento civile contumaciale, tenuto conto che la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016)” (cfr. Cass. civ. n. 18666/2023). Pertanto il tribunale applicava correttamente l'art. 115 c.p.c., affermando che il principio di non contestazione era riferibile solo alla parte costituita e non attribuendo alla contumacia dei convenuti alcun comportamento con valenza di acquiescenza agli assunti dell'attrice, tanto più che
[...]
nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, si era comunque costituita P_ contestando le richieste di . Parte_1 L'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 138/2022.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore fino a 25.000,00, secondo i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni trattate- seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di T_
. Parte_1
Nulla per le spese nei confronti di e P_ Parte_2 Parte_3 [...]
, i quali non hanno svolto attività difensiva. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro Parte_1
n. 138/2022;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 P_ del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%.
Nulla per le spese nei confronti di e P_ Parte_2 Parte_3 [...]
. CP_3
Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Così deciso in Sassari in data 16 aprile 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 356/2022 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 Sassari presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mandras, rappresentata e difesa per procura speciale separata dall'Avv. Gino Derosas del Foro di Nuoro, ammessa al patrocinio a spese dello stato, in virtù di provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari del 21.07.2022 appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo P_ C.F._2 studio dell'Avv. Giovanna Calvisi che la rappresenta e difende come da procura in atti depositata appellata nonché contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in P_ CodiceFiscale_3
Orosei –NU-, ViaIV Novembre, 15; (C.F. Parte_2 C.F._4
), nata in [...] il [...], ivi residente in [...]
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Minzoni, 33; (C.F. nato in [...] –NU- il 06.02.1960, CP_3 CodiceFiscale_5 residente in [...] appellati contumaci All'udienza del 17 maggio 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza o eccezione, riformare/modificare la Sentenza appellata accogliendo l'impugnazione e le conclusioni come già formulate dall'attrice in Atto di citazione in causa al 914/2016 R.G.A.C. del Tribunale di Nuoro, sopra richiamate e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita , contrariis reiecrtis, così giudicare: …..2) rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 138/2022 del Tribunale di Nuoro;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 giugno 2016, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e affinché il Tribunale di Nuoro la P_ Parte_2 Parte_3 CP_3 dichiarasse proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Orosei (NU), Via Quattro Novembre 15, iscritta in catasto al Foglio 34, mappale 4197 per averla posseduta , ai sensi dell'art. 1146 e 1158 c.c., da oltre vent'anni. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che:
- con scrittura privata di vendita del 15.3.2016 aveva acquistato da l'unità P_ immobiliare sita in Orosei, Via IV Novembre 15, con immediata immissione nel possesso;
- l'immobile era pervenuto al suo dante causa, per successione mortis causa P_ dai genitori e – che lo avevano edificato e abitato fin SO A_ dagli anni sessanta- insieme ai fratelli e;
Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_
- per effetto di accordi intervenuti tra i fratelli (scrittura di transazione e divisione del 16 febbraio 2016) l'immobile sopra descritto era pertoccato a e, a seguito della P_ vendita del 15 marzo 2016, l'attrice era al possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dell'immobile citato, così succedendo in eguale condizione nel possesso dei coniugi e e dei loro eredi ossia i figli SO A_ P_ [...]
, e e, maturando, ai sensi degli art. 1146 comma 2 e 1158 Parte_2 CP_3 Parte_3
c.c., il requisito ultraventennale necessario per l'acquisto a titolo originario. Alla prima udienza di comparizione i convenuti venivano dichiarati contumaci in quanto, pur regolarmente citati, non si erano costituiti in giudizio, e il Tribunale, rilevato che sul bene rivendicato era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore di tale , disponeva l'integrazione del P_ contraddittorio nei confronti di quest'ultima.
Si costituiva quindi in giudizio la quale deduceva che: a) era coniuge di P_ R_
, dallo stesso legalmente separata e tra di loro pendevano diverse cause giudiziarie;
b) in forza di
[...] decreto ingiuntivo, in data 7 luglio 2016, la stessa aveva iscritto ipoteca su tutti i beni al medesimo intestati, compreso l'immobile per cui era giudizio;
c) aveva appreso solo con la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado (oltreché di ulteriori due giudizi di usucapione identici all'odierno) dell'esistenza delle scritture private di transazione e di divisione del 16 febbraio 2016; d) in forza di tali scritture, all'ex marito sarebbe spettata in via esclusiva la proprietà dell'intero appartamento oggetto dell'odierno giudizio, sito in Orosei – Via IV Novembre 15, oggi identificato al Mappale 4197 sub 11 e 12 (precedentemente distinto in catasto al Foglio 34 Mappale 2261 sub.
4,7, e parte dei sub. 5 e 6); e) la domanda di usucapione era infondata, non essendovi prova del possesso da parte dell'attrice e dovendosi ritenere che la scrittura di vendita del 15 marzo 2016 fosse simulata, tenuto conto che il prezzo della vendita, indicato in euro 40.000,00, non era mai stato corrisposto;
f) ancora, era la compagna convivente del il Parte_1 P_ quale, come si evinceva dal certificato rilasciato dal Comune di Orosei, era ancora residente ed abitava stabilmente nella casa oggetto di domanda di usucapione;
g) l'intentato giudizio era solo un CP_ maldestro tentativo di sottrarre il bene oggetto di causa - l'unico, a quanto pare, di proprietà del Per_
Luca - alla procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 8/2017 pendente avanti il Tribunale di
Nuoro radicata dalla nei confronti del coniuge. P_
Con sentenza n. 138/2022, il Tribunale di Nuoro, istruita la causa con referente documentale, rigettava la domanda proposta dall'attrice di intervenuta usucapione. Premetteva il tribunale che l'art. 1146 c.c. disponendo che “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, codifica due ipotesi ampiamente differenti tra loro. Al primo comma l'ipotesi della prosecuzione del possesso nel caso di successione a titolo universale mortis causa, stabilendo che il possesso del bene prosegua in capo all'erede senza che sia necessario l'impossessamento della cosa medesima, mentre il secondo comma prevede, invece, che, in ipotesi di successione a titolo particolare per causa di morte o per atto tra vivi, il possessore attuale ha la possibilità di unire il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un reale impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso.
Proseguiva il giudice di primo grado affermando che l'attrice, la quale aveva agito in giudizio per essere dichiarata proprietaria del bene per averlo usucapito, non dava la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo dell'esercizio del potere di fatto sul bene ma anche dell'intento di godere del bene quale proprietaria. Soggiungeva il tribunale che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, pertanto il fatto che tutti i convenuti principali fossero rimasti contumaci non poteva integrare una ipotesi di non contestazione, riferendosi la norma di cui all'art. 115 c.p.c. solo alla parte costituita. Infine, il giudice ribadiva, come già affermato con l'ordinanza istruttoria del 18 dicembre 2017 – di rigetto delle prove orali articolate dall'attrice – che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non era sufficiente provare di avere abitato e curato una non ben specificata manutenzione dell'immobile, senza che alcuno si opponesse, perché, di per sé, ciò non esprimeva in modo inequivocabile l'intento di possedere uti dominus, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, fosse accompagnata da univoci indizi,
i quali consentissero di presumere che essa si fosse svolta in qualità di proprietario.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, lamentando, con un unico ed articolato motivo di impugnazione, l'omessa ed insufficiente motivazione sulla rilevanza della prova articolata da parte attrice, la violazione ed errata applicazione dell'art. 1146, comma 2,, c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., in relazione ai seguenti profili: i) per avere il tribunale ritenuto superflua e irrilevante la prova orale articolata dall'attrice, sebbene i capitoli formulati erano orientati a provare il possesso dei suoi danti causa e dell'alienante
[...]
nonché il suo;
ii) per avere il giudice di prime cure immotivatamente affermato l'esistenza P_ in capo all'attrice di una carenza probatoria, nonostante che la medesima, oltre a formulare capitoli di prova rilevanti ed ammissibili, avesse depositato documentazione relativa ad altri giudizi di usucapione (c.f.r R.G. 173/2017, conclusosi con Sentenza n. 46/2018 del Tribunale di Nuoro che CP_ aveva accolto la domanda proposta da nei confronti dei fratelli e di Parte_2
affinchè fosse dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione di altro P_ appartamento sito sempre in Orosei, nonché il giudizio 913/2016 R.G. conclusosi con sentenza del
Tribunale di Nuoro che aveva accolto la domanda proposta - figlio di Parte_4 Parte_2 CP_
- nei confronti della madre e degli altri eredi e di affinchè fosse dichiarato P_ proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile della madre) e dalla quale si evinceva che non aveva mai contestato le intervenute usucapioni, limitandosi solo a chiedere che P_ venisse dichiarata la l'autenticità delle scritture di transazione e divisione intervenute tra i fratelli CP_ ; iii) per avere il tribunale erratamente valutato il comportamento processuale dei convenuti contumaci, affermando che si doveva ritenere che questi ultimi, in quanto non avevano partecipato al processo come neanche agli altri giudizi intercorsi di cui al punto che precede, avessero inteso contestare gli assunti dell'attrice, dovendosi invece interpretare tale comportamento come acquiescenza alle richieste dell'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha contestato le P_ avverse censure, domandando il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
e non si sono costituiti, P_ Parte_2 Parte_3 CP_3 rimanendo contumaci.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Del tutto correttamente il giudice di primo grado rigettava l'ammissione della prova orale articolata da parte attrice e che si componeva di due capitoli del seguente tenore:
“a) Vero che i signori e coniugi, negli anni 70 edificavano un SO A_ fabbricato nel centro abitato di Orosei, alla via IV Novembre, civico 15, composto del piano terra, primo, lastrico solare e seminterrato, con area cortilizia, a confine con la medesima via IV Novembre
e la proprietà , e altre, in catasto Urbano oggi identificato al foglio 34, mappale Per_4 Pt_5 Per_5
4197, subalterni 10-11-12, che riconosce nelle planimetrie catastali agli atti, che si esibiscono;
che detto fabbricato, di cui curavano costantemente la manutenzione, costituiva l'abitazione propria
e della propria famiglia, fino a che decedevano;
che dopo la loro morte, succedevano nel possesso di detto immobile i figli , , P_ Pt_3
e , che continuavano ad abitarlo;
CP_3 Parte_2 che mai alcuno si opponeva né mai contestava il possesso degli immobili anzidetti da parte dei signori
, e dei loro eredi;
SO A_ b) vero che dal 15.3.2016 e tutt'oggi, la IG , odierna attrice, è al Parte_1 possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di porzione del fabbricato di cui al capo di prova che precede, ovvero, dell'Unità immobiliare in Orosei, via IV Novembre, 15, posta al piano primo, identificata in catasto al foglio 34, mappale 4197, subalterni 11, 12, a confine con altro locale al piano terra della IG , la stessa via IV Novembre e le proprietà Parte_2
, e altri, e tanto abitandola e curandone costantemente la manutenzione, senza mai Per_4 Pt_5 l'opposizione di alcuno”. È agevole rilevare, infatti, che i quesiti, formulati in chiave prettamente giuridica, non contenevano le circostanze di fatto caratterizzanti il possesso uti dominus che l'attrice avrebbe esercitato, e cioè il potere di fatto sulla cosa che si traduce in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Posto che il possesso è rappresentato da una mera situazione di fatto (non di diritto), che consiste in una c.d. signoria di fatto su un bene, a prescindere dall'esistenza di un diritto, e che si fonda sulla presenza del cosiddetto corpus possidendi, cioè il rapporto materiale con la res e la disponibilità del bene, e sull' animus possidendi, cioè l'intendimento del possessore di possedere come se ne fosse il proprietario esclusivo, colui che agisce deve provare non solo il momento apprensivo della res, ma anche la circostanza di avere posto in essere attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. Colui che agisce per usucapione deve, anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Le prove, così come capitolate, pertanto, non erano idonee a fare emergere la volontà dell'attrice di disporre del bene come se fosse di sua esclusiva proprietà, di possedere contro il suo dante causa ossia il quale era risultato tra l'altro risiedere nell'immobile oggetto di rivendica. CP_4
Del resto la giurisprudenza di legittimità in tema di accessione nel possesso, ipotesi specificatamente regolata dall'art. 1146, comma 2, c.c. si è espressa affermando che “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere (cfr. Cass. Civ. n. 24175/2021). Né può portare a conclusioni diverse il fatto che gli altri due giudizi menzionati dall'appellante, aventi ad oggetto la domanda di intervenuta usucapione tra coeredi, abbiano trovato accoglimento e che la non aveva contestato alcunchè in merito all'usucapione domandata dagli altri P_ CP_ coeredi , in quanto le domande avevano ad oggetto immobili o porzioni di immobile diverse da quello oggetto della presente controversia. Infine, parimenti infondata è la censura con cui l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo del rapporto tra principio di non contestazione e procedimento civile contumaciale, tenuto conto che la Corte di Cassazione ha ribadito che “l'art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016)” (cfr. Cass. civ. n. 18666/2023). Pertanto il tribunale applicava correttamente l'art. 115 c.p.c., affermando che il principio di non contestazione era riferibile solo alla parte costituita e non attribuendo alla contumacia dei convenuti alcun comportamento con valenza di acquiescenza agli assunti dell'attrice, tanto più che
[...]
nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, si era comunque costituita P_ contestando le richieste di . Parte_1 L'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 138/2022.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore fino a 25.000,00, secondo i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni trattate- seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di T_
. Parte_1
Nulla per le spese nei confronti di e P_ Parte_2 Parte_3 [...]
, i quali non hanno svolto attività difensiva. CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro Parte_1
n. 138/2022;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 P_ del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%.
Nulla per le spese nei confronti di e P_ Parte_2 Parte_3 [...]
. CP_3
Dà atto dell'esistenza dei presupposti, in capo all'appellante, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Così deciso in Sassari in data 16 aprile 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi