Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.
Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1988, n. 565
Articolo 2
- Legge 27 dicembre 1988, n. 565
Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1988, n. 565
Versione
17 gennaio 1989
17 gennaio 1989
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