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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6027/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 6027/2023 R.G., vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Castellammare di Stabia (NA), alla via Bonito, n.9, presso lo studio dell'avvocato Nicola
UO che, unitamente all'avvocato NA MO, la rappresentano e difendono, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gragnano (NA), alla via San Felice, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Nastro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce al decreto ingiuntivo.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 1854/2023.
Conclusioni: come da note depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12-11-2020, proponeva Persona_1 opposizione, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, avverso il decreto ingiuntivo n.
pag. 1 687/2020, del 31-7/5-8-2020, con il quale le era stato a lei ingiunto il pagamento della somma di euro 289,90, oltre competenze professionali per euro 221,50 (di cui spese per euro 21,50), in favore del a titolo di rimborso dell'imposta di Controparte_1 registro relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 925/2015 - emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei suoi confronti per la somma di euro 3.666,00 -, il cui importo era stato corrisposto dal appellato, in ragione di cartella di pagamento n. CP_1
07120180052049280000 a questi notificata dall' . Controparte_2
A fondamento della opposizione eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del divieto del principio del ne bis in idem e per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo già munito il Condominio del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 925/2015, per ottenere il rimborso delle spese di registrazione.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1854/2023 del 31-1-2023, il Giudice di pace di Torre Annunziata, rigettava l'opposizione, ritenendo che il aveva diritto alla restituzione delle spese CP_1 di registrazione del decreto ingiuntivo n. 925/2025, le quali incombono sulla parte soccombente in giudizio e che a tal fine era necessario un nuovo titolo esecutivo, diverso dal provvedimento di condanna, dovendo il fornire la prova dell'avvenuto CP_1 pagamento dell'imposta all'ente della riscossione, sicché non sussisteva alcuna duplicazione del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza, , in qualità di erede di , (cfr. Parte_1 Persona_1 certificato di morte e dichiarazione di successione in atti), proponeva appello avverso la sentenza in questione e chiedeva in sua riforma: 1) in accoglimento dell'unico motivo di appello, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 687/2020 e condannare l'appellato a pagare in favore dell'appellante le spese vive di contributo unificato di euro CP_1
21,50 e dei compensi processuali del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed iva, da attribuirsi agli avvocati Nicola UO e NA MO, anticipatari;
2) condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese vive di euro
91,50 (euro 64,50 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per diritti di cancelleria) e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per aver attuato il collegamento pag. 2 ipertestuale, nonché oltre rimborso forfetario, cpa ed iva, con attribuzione agli avvocatiti
Nicola UO e NA MO, anticipatari.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava l'appello nel Controparte_1 CP_1 merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, anche parziale, chiedeva la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
2. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma
3, c.p.c..
Al riguardo, occorre premette che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cassazione civile sez. II, 19-1-2021, n.769).
Ciò posto, la controversia in esame ha ad oggetto il divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, essendo stata dedotta la violazione del divieto del principio del “ne bis in idem” e dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 21768/2019).
La correlazione del principio “ne bis in idem” con il fondamento costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di principio di ordine pubblico processuale inderogabile (cfr., Cass. civ., 3-4-2014, n. 7813, in parte motiva;
Cass., Sez. Un., 5-4-2007,
pag. 3 n. 8527), impone di ricomprendere il motivo di impugnazione che ne lamenti la violazione tra quelli per i quali l'appello della sentenza del Giudice di Pace, ancorché pronunciata secondo equità, giusto il tenore dell'art. 113, comma 2, c.p.c., è senz'altro ammissibile.
Il principio “ne bis in idem”, invero, pur non essendo espressamente contemplato dalla
Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost.
(Corte Cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e viene riconosciuto dalla S.C. quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice, a norma dell'art. 12, comma 2, delle preleggi, non può prescindere nell'attività interpretativa
È evidente, dunque, che il giudizio de quo, pur avendo un valore inferiore ad euro
1.100,00, rientra nelle ipotesi in cui l'art. 339, comma 3 c.p.c. ammette l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, avendo ad oggetto la violazione di norme costituzionali.
3. L'appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace lamentando la violazione del divieto del principio del “ne bis in idem” e violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nonché degli art. 24 e 111 della Costituzione per mancata condanna alle spese a carico della parte opposta.
In particolare, ha dedotto che il Condominio non aveva interesse ad agire in giudizio per ottenere il titolo necessario a chiedere il rimborso delle spese di registrazione essendo già munito del titolo esecutivo, ovvero dal decreto ingiuntivo n. 925/2015 con il quale
[...]
era stata condannata al pagamento delle spese giudiziali in cui erano incluse le Per_1 successive spese accessorie di registrazione;
di conseguenza, il condominio doveva limitarsi a notificarle un atto di precetto per il recupero delle somme contestate.
Il ha resistito alla impugnazione evidenziando che secondo l'opinione CP_1 prevalente era escluso che la sentenza soggetta a registrazione costituisse di per sé titolo esecutivo idoneo per il recupero forzato della tassa di registrazione essendo invece necessaria la formazione di un nuovo titolo.
L'appello è fondato.
Invero, in materia di spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, secondo una opinione – richiamata dall'appellato - la sentenza non costituisce titolo esecutivo e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione pag. 4 contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco.
Secondo tale tesi, la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha, quindi, il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali (cfr. Cass. civ.,
1198/2012, 2500/2001, 16212/2008 e 14192/2011).
Secondo altra opinione, condivisa dal Tribunale - che appare conforme al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111, comma 2 Cost. -, tra le spese processuali poste dal giudice a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., devono intendersi comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza, giacché conseguenti alla pronuncia, senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 1991, n. 5707; Cass. civ., ordinanza 29-7-2010, n. 17698; Cass. civ., 9-4-2023 n. 8588; Cass. civ., 15-10-2018,
n. 25680).
Pertanto, il giudice, qualora condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive, non si pronuncia, in effetti, su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale contenuto nella legge (cfr. Cass. civ., 29-7-2002, n. 11170).
Ne deriva che la parte vittoriosa che abbia ottenuto la condanna del soccombente alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., è legittimata, in forza di tale pronuncia, ad agire per il ristoro anche di quelle anticipate per la registrazione della sentenza, con la conseguenza che non può proporre una nuova domanda diretta a precostituirsi un titolo esecutivo di cui già dispone, non vantando a tal fine, a norma dell'art. 100 c.p.c., alcun interesse giuridicamente rilevante (cfr. Corte appello Salerno sez. II, 9-2-
2022, n.142).
Nella specie, quindi, ai fini del recupero delle spese di registrazione (euro 289,90, corrisposti dal all'Agenzia dell'Entrate, come da quietanza del 19-12-2019) CP_1 anticipate dal Condominio e dovute dalla parte soccombente ), l'appellato era Persona_1 già munito del necessario titolo costitutivo, rappresentato dal medesimo decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (n. 925/2015) in cui, peraltro, è espressamente precisato che erano incluse le spese “successive occorrende”.
pag. 5 Di conseguenza, deve ritenersi insussistente in capo al appellato l'interesse CP_1 ad agire ex art. 100 c.p.c. con una nuova domanda funzionale ad ottenere una sostanziale duplicazione del titolo costitutivo in violazione del principio del “ne bis in idem”.
Per le ragioni esposte, risultando fondato il motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata, attesa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal debitore ingiunto relativa alla condizione dell'azione dell'interesse ad agire e della violazione del principio del “ne bis in idem”, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 687/2020.
4. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
In ragione del contrasto giurisprudenziale descritto, appaiono ricorrere i presupposti, di cui all'art. 92 coma 2 c.p.c., per la integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
pag. 6 A) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2020, del 31-7/5-8-2020, emesso dal giudice di pace di Torre
Annunziata;
B) compensa per intero le spese processuali dei due gradi del giudizio.
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 7
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 6027/2023 R.G., vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Castellammare di Stabia (NA), alla via Bonito, n.9, presso lo studio dell'avvocato Nicola
UO che, unitamente all'avvocato NA MO, la rappresentano e difendono, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Gragnano (NA), alla via San Felice, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Nastro, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce al decreto ingiuntivo.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 1854/2023.
Conclusioni: come da note depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12-11-2020, proponeva Persona_1 opposizione, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, avverso il decreto ingiuntivo n.
pag. 1 687/2020, del 31-7/5-8-2020, con il quale le era stato a lei ingiunto il pagamento della somma di euro 289,90, oltre competenze professionali per euro 221,50 (di cui spese per euro 21,50), in favore del a titolo di rimborso dell'imposta di Controparte_1 registro relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 925/2015 - emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nei suoi confronti per la somma di euro 3.666,00 -, il cui importo era stato corrisposto dal appellato, in ragione di cartella di pagamento n. CP_1
07120180052049280000 a questi notificata dall' . Controparte_2
A fondamento della opposizione eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del divieto del principio del ne bis in idem e per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo già munito il Condominio del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 925/2015, per ottenere il rimborso delle spese di registrazione.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1854/2023 del 31-1-2023, il Giudice di pace di Torre Annunziata, rigettava l'opposizione, ritenendo che il aveva diritto alla restituzione delle spese CP_1 di registrazione del decreto ingiuntivo n. 925/2025, le quali incombono sulla parte soccombente in giudizio e che a tal fine era necessario un nuovo titolo esecutivo, diverso dal provvedimento di condanna, dovendo il fornire la prova dell'avvenuto CP_1 pagamento dell'imposta all'ente della riscossione, sicché non sussisteva alcuna duplicazione del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza, , in qualità di erede di , (cfr. Parte_1 Persona_1 certificato di morte e dichiarazione di successione in atti), proponeva appello avverso la sentenza in questione e chiedeva in sua riforma: 1) in accoglimento dell'unico motivo di appello, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 687/2020 e condannare l'appellato a pagare in favore dell'appellante le spese vive di contributo unificato di euro CP_1
21,50 e dei compensi processuali del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed iva, da attribuirsi agli avvocati Nicola UO e NA MO, anticipatari;
2) condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese vive di euro
91,50 (euro 64,50 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 per diritti di cancelleria) e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. per aver attuato il collegamento pag. 2 ipertestuale, nonché oltre rimborso forfetario, cpa ed iva, con attribuzione agli avvocatiti
Nicola UO e NA MO, anticipatari.
Instauratosi il contraddittorio, il contestava l'appello nel Controparte_1 CP_1 merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, anche parziale, chiedeva la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
2. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma
3, c.p.c..
Al riguardo, occorre premette che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cassazione civile sez. II, 19-1-2021, n.769).
Ciò posto, la controversia in esame ha ad oggetto il divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, essendo stata dedotta la violazione del divieto del principio del “ne bis in idem” e dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 21768/2019).
La correlazione del principio “ne bis in idem” con il fondamento costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di principio di ordine pubblico processuale inderogabile (cfr., Cass. civ., 3-4-2014, n. 7813, in parte motiva;
Cass., Sez. Un., 5-4-2007,
pag. 3 n. 8527), impone di ricomprendere il motivo di impugnazione che ne lamenti la violazione tra quelli per i quali l'appello della sentenza del Giudice di Pace, ancorché pronunciata secondo equità, giusto il tenore dell'art. 113, comma 2, c.p.c., è senz'altro ammissibile.
Il principio “ne bis in idem”, invero, pur non essendo espressamente contemplato dalla
Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost.
(Corte Cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e viene riconosciuto dalla S.C. quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice, a norma dell'art. 12, comma 2, delle preleggi, non può prescindere nell'attività interpretativa
È evidente, dunque, che il giudizio de quo, pur avendo un valore inferiore ad euro
1.100,00, rientra nelle ipotesi in cui l'art. 339, comma 3 c.p.c. ammette l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, avendo ad oggetto la violazione di norme costituzionali.
3. L'appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace lamentando la violazione del divieto del principio del “ne bis in idem” e violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nonché degli art. 24 e 111 della Costituzione per mancata condanna alle spese a carico della parte opposta.
In particolare, ha dedotto che il Condominio non aveva interesse ad agire in giudizio per ottenere il titolo necessario a chiedere il rimborso delle spese di registrazione essendo già munito del titolo esecutivo, ovvero dal decreto ingiuntivo n. 925/2015 con il quale
[...]
era stata condannata al pagamento delle spese giudiziali in cui erano incluse le Per_1 successive spese accessorie di registrazione;
di conseguenza, il condominio doveva limitarsi a notificarle un atto di precetto per il recupero delle somme contestate.
Il ha resistito alla impugnazione evidenziando che secondo l'opinione CP_1 prevalente era escluso che la sentenza soggetta a registrazione costituisse di per sé titolo esecutivo idoneo per il recupero forzato della tassa di registrazione essendo invece necessaria la formazione di un nuovo titolo.
L'appello è fondato.
Invero, in materia di spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, secondo una opinione – richiamata dall'appellato - la sentenza non costituisce titolo esecutivo e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione pag. 4 contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco.
Secondo tale tesi, la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha, quindi, il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali (cfr. Cass. civ.,
1198/2012, 2500/2001, 16212/2008 e 14192/2011).
Secondo altra opinione, condivisa dal Tribunale - che appare conforme al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi di cui all'art. 111, comma 2 Cost. -, tra le spese processuali poste dal giudice a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., devono intendersi comprese anche quelle relative alla registrazione della sentenza, giacché conseguenti alla pronuncia, senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 1991, n. 5707; Cass. civ., ordinanza 29-7-2010, n. 17698; Cass. civ., 9-4-2023 n. 8588; Cass. civ., 15-10-2018,
n. 25680).
Pertanto, il giudice, qualora condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive, non si pronuncia, in effetti, su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale contenuto nella legge (cfr. Cass. civ., 29-7-2002, n. 11170).
Ne deriva che la parte vittoriosa che abbia ottenuto la condanna del soccombente alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., è legittimata, in forza di tale pronuncia, ad agire per il ristoro anche di quelle anticipate per la registrazione della sentenza, con la conseguenza che non può proporre una nuova domanda diretta a precostituirsi un titolo esecutivo di cui già dispone, non vantando a tal fine, a norma dell'art. 100 c.p.c., alcun interesse giuridicamente rilevante (cfr. Corte appello Salerno sez. II, 9-2-
2022, n.142).
Nella specie, quindi, ai fini del recupero delle spese di registrazione (euro 289,90, corrisposti dal all'Agenzia dell'Entrate, come da quietanza del 19-12-2019) CP_1 anticipate dal Condominio e dovute dalla parte soccombente ), l'appellato era Persona_1 già munito del necessario titolo costitutivo, rappresentato dal medesimo decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (n. 925/2015) in cui, peraltro, è espressamente precisato che erano incluse le spese “successive occorrende”.
pag. 5 Di conseguenza, deve ritenersi insussistente in capo al appellato l'interesse CP_1 ad agire ex art. 100 c.p.c. con una nuova domanda funzionale ad ottenere una sostanziale duplicazione del titolo costitutivo in violazione del principio del “ne bis in idem”.
Per le ragioni esposte, risultando fondato il motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata, attesa la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal debitore ingiunto relativa alla condizione dell'azione dell'interesse ad agire e della violazione del principio del “ne bis in idem”, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 687/2020.
4. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
In ragione del contrasto giurisprudenziale descritto, appaiono ricorrere i presupposti, di cui all'art. 92 coma 2 c.p.c., per la integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
pag. 6 A) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2020, del 31-7/5-8-2020, emesso dal giudice di pace di Torre
Annunziata;
B) compensa per intero le spese processuali dei due gradi del giudizio.
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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