Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.