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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018165832000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190037651520000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202200210123447000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2561/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249030439065/000, notificata il 07.10.2024 di € 1.221,13 importo comprensivo di interessi e sanzioni, nonché le cartelle di pagamento ivi indicate nn. 29620170018165832000, n. 29620190037651520000 e n.
2962022002101012347000, relative a Tasse automobilistiche degli anni 2012, 2014 e 2015.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- mancata notifica delle cartelle presupposte;
- prescrizione del credito.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo di aver notificato in data 07/10/2022, prima dell'atto impugnato, altro avviso di intimazione n.
29620229011476609000, mettendo il ricorrente conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Non essendo stato impugnato, nessuna censura poteva essere mossa in ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Quanto alla cartella n. 29620170018165832000, relativa al bollo auto dell'anno 2012, non vi è prova della regolare notifica in data 29/10/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc essendo stata prodotta una raccomandata priva di sottoscrizione da parte dell'incaricato alla distribuzione.
Per la cartella n. 29620190037651520000, relativa al bollo auto dell'anno 2014 nnon vi è prova della notifica in data 24/06/2019. In ogni caso la prescrizione triennale è ugualmente maturata in quanto l'atto interruttivo oggi opposto è stato notificato nel 2024 mentre non è applicabile la sospensione ID in quanto il carico
è stato affidato prima del periodo ID considerato rilevante dalla legge.
Per la cartella n. 29620220021012347000, relativa all'anno 2015, non vi è prova di regolare notifica in data
29/10/2022. Infatti, si è proceduto al deposito presso la Casa comunale senza effettuare ulteriori ricerche, risultando nella relata indicazione di avvenuto trasferimento del contribuente.
Stessa invalidità della notifica si riscontra quanto all'avviso di intimazione n.29620229011476609000, riferito alla cartella 29620170018165832000 atteso che nella relata si dà atto che il soggetto risulta trasferito e non vi è prova delle ricerche compiute prima di procedere al deposito presso la casa comunale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, quantificandole in euro 584,5 (di cui € 121,5 relativi al CU) con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, il 10.10.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Francescamaria Piruzza
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030439065000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018165832000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190037651520000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296202200210123447000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2561/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249030439065/000, notificata il 07.10.2024 di € 1.221,13 importo comprensivo di interessi e sanzioni, nonché le cartelle di pagamento ivi indicate nn. 29620170018165832000, n. 29620190037651520000 e n.
2962022002101012347000, relative a Tasse automobilistiche degli anni 2012, 2014 e 2015.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
- mancata notifica delle cartelle presupposte;
- prescrizione del credito.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo di aver notificato in data 07/10/2022, prima dell'atto impugnato, altro avviso di intimazione n.
29620229011476609000, mettendo il ricorrente conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Non essendo stato impugnato, nessuna censura poteva essere mossa in ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Quanto alla cartella n. 29620170018165832000, relativa al bollo auto dell'anno 2012, non vi è prova della regolare notifica in data 29/10/2022 ai sensi dell'art. 140 cpc essendo stata prodotta una raccomandata priva di sottoscrizione da parte dell'incaricato alla distribuzione.
Per la cartella n. 29620190037651520000, relativa al bollo auto dell'anno 2014 nnon vi è prova della notifica in data 24/06/2019. In ogni caso la prescrizione triennale è ugualmente maturata in quanto l'atto interruttivo oggi opposto è stato notificato nel 2024 mentre non è applicabile la sospensione ID in quanto il carico
è stato affidato prima del periodo ID considerato rilevante dalla legge.
Per la cartella n. 29620220021012347000, relativa all'anno 2015, non vi è prova di regolare notifica in data
29/10/2022. Infatti, si è proceduto al deposito presso la Casa comunale senza effettuare ulteriori ricerche, risultando nella relata indicazione di avvenuto trasferimento del contribuente.
Stessa invalidità della notifica si riscontra quanto all'avviso di intimazione n.29620229011476609000, riferito alla cartella 29620170018165832000 atteso che nella relata si dà atto che il soggetto risulta trasferito e non vi è prova delle ricerche compiute prima di procedere al deposito presso la casa comunale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, quantificandole in euro 584,5 (di cui € 121,5 relativi al CU) con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, il 10.10.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO Francescamaria Piruzza