Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 798
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Per la cartella relativa al bollo auto dell'anno 2012, non è stata fornita prova della regolare notifica. Per la cartella relativa al bollo auto dell'anno 2014, non vi è prova della notifica e la prescrizione è maturata. Per la cartella relativa all'anno 2015, non vi è prova di regolare notifica, essendo avvenuto il deposito presso la Casa comunale senza ulteriori ricerche. Anche per l'avviso di intimazione, la notifica è invalida in quanto il soggetto risulta trasferito e non vi è prova delle ricerche compiute prima del deposito.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Per la cartella relativa al bollo auto dell'anno 2014, la prescrizione triennale è maturata in quanto l'atto interruttivo opposto è stato notificato nel 2024, mentre non è applicabile la sospensione in quanto il carico è stato affidato prima del periodo rilevante dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 798
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 798
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo