CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n° 392/24 R.G.L
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 392/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv. Mario Nivola ( ) e Antonello Monoriti, elettiva- C.F._1 mente domiciliato presso l'ufficio dell'avvocatura in Messina, Via Armeria 1, Pt_1 pec t –appellante Email_1
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. ed ivi RO C.F._2 residente via Delle Grazie 25, elettivamente domiciliato in Brolo, via C. Colombo
5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. , fax 0941 C.F._3
561465, pec che lo rappresenta e difende -appellato Email_2
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità delle pre- Pt_1 tese avversarie o rigettarle nel merito, dichiarando il diritto dell' a ripetere le Pt_1 somme per cui è causa, con rifusione di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi.
1. Rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
2. Dichia- CP_1 rare inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall' in appello.
3. Con- Pt_1 dannare l' alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore della pro- Pt_1 curatrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, premesso di avere RO lavorato nel 2016 e 2018 quale bracciante alle dipendenze di ON
, iscritto negli elenchi del comune di residenza, lamentava che l' con
[...] Pt_1 n° 392/24 R.G.L
due provvedimenti del 27 gennaio 2023 dei quali non indicava la data di notifica, gli aveva chiesto la restituzione di somme erogate a titolo di indennità di disoccu- pazione agricola, rispettivamente per 2.232,00 euro anno 2016 e 2.299,13 anno
2018, in quanto assuntamente indebite. Negava che tali somme gli fossero state pagate, lamentava l'assunta genericità delle indicazioni contenute nei provvedi- menti e sosteneva nel merito la genuinità dei rapporti di lavoro con . CP_2
Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto alle prestazioni, previo eventuale ac- certamento dell'effettivo svolgimento del lavoro agricolo denunciato.
L' resisteva eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente ai sensi Pt_1 dell'art. 22 D.L. 7/1970 dall'azione mirante a riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la litispendenza con i giudizi trib. Patti rr.gg. 1790/2020, relativa- mente al 2016, e 1886/2020 quanto al 2018 (quest'ultimo deciso con sentenza
2095/23). Contestava anche il merito delle posizioni di controparte ricostruendo gli esiti dell'accertamento ispettivo eseguito sulla cooperativa . CP_2
Con sentenza n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024 il giudice di primo grado ha dichiarato non dovuta alcuna somma all' condannando l'istituto a rim- Pt_1 borsare le spese alla controparte.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 16 agosto 2024. Dispo- Pt_1 sto il rinnovo della notifica nei confronti del che si è costituito in data 17 CP_1 settembre 2025, depositate note di trattazione scritta entro il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto non dimostrata l'erogazione delle somme oggetto di ripe- tizione, non considerando sufficienti le schermate del sistema informativo Pt_1 nelle quali si attestava l'erogazione dell'indennità 2016 in data 17 novembre 2017 e di quella 2018 il 20 giugno 2019, trattandosi di atti provenienti dallo stesso resi- stente, ed escludendo di potere integrare la prova con istruzione d'ufficio non avendo l' né specificamente indicato quali documenti si sarebbero potuti acqui- Pt_1 sire né chiarito perché non fossero nella sua disponibilità.
Tale motivazione ha comportato l'assorbimento di tutte le rimanenti questioni.
Con l'atto di appello l' evidenzia che, poiché i pagamenti avvengono mediante Pt_1 accredito su conto corrente, libretto o carta prepagata del destinatario attraverso flussi telematici, non esistono ricevute o quietanze fisiche e la dazione non può che essere asseverata attraverso le risultanze del sistema informativo. L'istituto eviden- zia inoltre che il non ha specificamente negato di avere ricevuto le inden- CP_1 nità e non ha mai agito lamentando il mancato pagamento. Va in effetti constatato che nel ricorso amministrativo 2 marzo 2023, relativo peraltro al solo anno 2016, il n° 392/24 R.G.L
Calanna, lungi dal lamentare di non avere mai ricevuto le somme, ha soltanto affer- mato che queste "sono da considerarsi del tutto dovute".
Il tenore del ricorso amministrativo contro la ripetizione, correttamente riportato dall' è logicamente incompatibile con la contestazione dell'avvenuto paga- Pt_1 mento. Si può discutere se esso possa essere considerato come vera e propria con- fessione stragiudiziale, ma è indubbio che bastasse quantomeno ad aprire un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'argomento ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo evidente che l' di fronte ad una fase ammini- Pt_1 strativa in cui il pagamento non veniva messo in dubbio, fosse indotto a concentrare le proprie difese su altri argomenti. L produce in appello in estratto le ricevute di Pt_1 accredito sul c/c del ricorrente, IBAN [...]. La produ- zione è ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L' insiste a questo punto sull'eccezione di decadenza. La cancellazione del Pt_1
è avvenuta con pubblicazione del terzo elenco di variazione 2019 dal 17 al CP_1
31 dicembre 2019 sul sito internet dell'istituto. Tale attività equivale a notifica della cancellazione del lavoratore dagli elenchi e pertanto decorreva dall'1 gennaio 2020 il termine per impugnare la cancellazione. Il nemmeno tenta di dimostrare CP_1 di avere agito amministrativamente contro tale provvedimento, che viene contestato dunque per la prima volta nell'ambito del citato ricorso amministrativo del 2 marzo
2023, ampiamente in ritardo e attraverso l'impugnazione della lettera di indebito.
Il chiede in subordine che la ripetizione sia limitata alle sole somme da CP_1 lui effettivamente percepite. Contraddicendo la tesi difensiva principale di non avere ricevuto alcunchè, egli sostiene che le somme gli siano state erogate al netto di oneri fiscali mentre vengono ripetute al lordo. Non produce tuttavia alcuna prova di tale assunto, che non emerge nemmeno dai documenti prodotti dall' Pt_1
L'appello è dunque integralmente fondato e le domande del vanno riget- CP_1 tate. Il ha prodotto dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero ai sensi CP_1 dell'art. 152 att. c.p.c.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 16 agosto 2024 dall'
[...] contro avverso la sen- Parte_1 RO tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande del esonerandolo dal rimborso delle spese del doppio grado. CP_1
Messina 24 settembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 392/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv. Mario Nivola ( ) e Antonello Monoriti, elettiva- C.F._1 mente domiciliato presso l'ufficio dell'avvocatura in Messina, Via Armeria 1, Pt_1 pec t –appellante Email_1
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. ed ivi RO C.F._2 residente via Delle Grazie 25, elettivamente domiciliato in Brolo, via C. Colombo
5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. , fax 0941 C.F._3
561465, pec che lo rappresenta e difende -appellato Email_2
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità delle pre- Pt_1 tese avversarie o rigettarle nel merito, dichiarando il diritto dell' a ripetere le Pt_1 somme per cui è causa, con rifusione di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi.
1. Rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
2. Dichia- CP_1 rare inammissibili i documenti tardivamente prodotti dall' in appello.
3. Con- Pt_1 dannare l' alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore della pro- Pt_1 curatrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, premesso di avere RO lavorato nel 2016 e 2018 quale bracciante alle dipendenze di ON
, iscritto negli elenchi del comune di residenza, lamentava che l' con
[...] Pt_1 n° 392/24 R.G.L
due provvedimenti del 27 gennaio 2023 dei quali non indicava la data di notifica, gli aveva chiesto la restituzione di somme erogate a titolo di indennità di disoccu- pazione agricola, rispettivamente per 2.232,00 euro anno 2016 e 2.299,13 anno
2018, in quanto assuntamente indebite. Negava che tali somme gli fossero state pagate, lamentava l'assunta genericità delle indicazioni contenute nei provvedi- menti e sosteneva nel merito la genuinità dei rapporti di lavoro con . CP_2
Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto alle prestazioni, previo eventuale ac- certamento dell'effettivo svolgimento del lavoro agricolo denunciato.
L' resisteva eccependo in via preliminare la decadenza del ricorrente ai sensi Pt_1 dell'art. 22 D.L. 7/1970 dall'azione mirante a riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la litispendenza con i giudizi trib. Patti rr.gg. 1790/2020, relativa- mente al 2016, e 1886/2020 quanto al 2018 (quest'ultimo deciso con sentenza
2095/23). Contestava anche il merito delle posizioni di controparte ricostruendo gli esiti dell'accertamento ispettivo eseguito sulla cooperativa . CP_2
Con sentenza n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024 il giudice di primo grado ha dichiarato non dovuta alcuna somma all' condannando l'istituto a rim- Pt_1 borsare le spese alla controparte.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 16 agosto 2024. Dispo- Pt_1 sto il rinnovo della notifica nei confronti del che si è costituito in data 17 CP_1 settembre 2025, depositate note di trattazione scritta entro il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto non dimostrata l'erogazione delle somme oggetto di ripe- tizione, non considerando sufficienti le schermate del sistema informativo Pt_1 nelle quali si attestava l'erogazione dell'indennità 2016 in data 17 novembre 2017 e di quella 2018 il 20 giugno 2019, trattandosi di atti provenienti dallo stesso resi- stente, ed escludendo di potere integrare la prova con istruzione d'ufficio non avendo l' né specificamente indicato quali documenti si sarebbero potuti acqui- Pt_1 sire né chiarito perché non fossero nella sua disponibilità.
Tale motivazione ha comportato l'assorbimento di tutte le rimanenti questioni.
Con l'atto di appello l' evidenzia che, poiché i pagamenti avvengono mediante Pt_1 accredito su conto corrente, libretto o carta prepagata del destinatario attraverso flussi telematici, non esistono ricevute o quietanze fisiche e la dazione non può che essere asseverata attraverso le risultanze del sistema informativo. L'istituto eviden- zia inoltre che il non ha specificamente negato di avere ricevuto le inden- CP_1 nità e non ha mai agito lamentando il mancato pagamento. Va in effetti constatato che nel ricorso amministrativo 2 marzo 2023, relativo peraltro al solo anno 2016, il n° 392/24 R.G.L
Calanna, lungi dal lamentare di non avere mai ricevuto le somme, ha soltanto affer- mato che queste "sono da considerarsi del tutto dovute".
Il tenore del ricorso amministrativo contro la ripetizione, correttamente riportato dall' è logicamente incompatibile con la contestazione dell'avvenuto paga- Pt_1 mento. Si può discutere se esso possa essere considerato come vera e propria con- fessione stragiudiziale, ma è indubbio che bastasse quantomeno ad aprire un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'argomento ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo evidente che l' di fronte ad una fase ammini- Pt_1 strativa in cui il pagamento non veniva messo in dubbio, fosse indotto a concentrare le proprie difese su altri argomenti. L produce in appello in estratto le ricevute di Pt_1 accredito sul c/c del ricorrente, IBAN [...]. La produ- zione è ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L' insiste a questo punto sull'eccezione di decadenza. La cancellazione del Pt_1
è avvenuta con pubblicazione del terzo elenco di variazione 2019 dal 17 al CP_1
31 dicembre 2019 sul sito internet dell'istituto. Tale attività equivale a notifica della cancellazione del lavoratore dagli elenchi e pertanto decorreva dall'1 gennaio 2020 il termine per impugnare la cancellazione. Il nemmeno tenta di dimostrare CP_1 di avere agito amministrativamente contro tale provvedimento, che viene contestato dunque per la prima volta nell'ambito del citato ricorso amministrativo del 2 marzo
2023, ampiamente in ritardo e attraverso l'impugnazione della lettera di indebito.
Il chiede in subordine che la ripetizione sia limitata alle sole somme da CP_1 lui effettivamente percepite. Contraddicendo la tesi difensiva principale di non avere ricevuto alcunchè, egli sostiene che le somme gli siano state erogate al netto di oneri fiscali mentre vengono ripetute al lordo. Non produce tuttavia alcuna prova di tale assunto, che non emerge nemmeno dai documenti prodotti dall' Pt_1
L'appello è dunque integralmente fondato e le domande del vanno riget- CP_1 tate. Il ha prodotto dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero ai sensi CP_1 dell'art. 152 att. c.p.c.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 16 agosto 2024 dall'
[...] contro avverso la sen- Parte_1 RO tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 191 pronunciata in data 15 febbraio 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande del esonerandolo dal rimborso delle spese del doppio grado. CP_1
Messina 24 settembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)