Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2025, proposto da
EP La NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tuzzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floridia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1153/2024 del 17 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Siracusa nell'ambito del procedimento n. 2296/2024 R.G., non opposto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., e notificato in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. in data 9 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa EP IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 1153/2024 del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Siracusa ha intimato al Comune di Floridia il pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 196.316,20, oltre “ gli interessi come determinati in domanda ”, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, ed il titolo esecutivo è stato notificato in data 9 aprile 2025;
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo ordinarsi all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente ha dichiarato che in data 9 agosto 2024, il Comune intimato ha eseguito un pagamento in acconto di € 178.291,79, insistendo per il pagamento del residuo;
- l’amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 DL. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere integralmente eseguito il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, poiché non risulta l’adempimento integrale delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, va dichiarato l’obbligo del Comune di Floridia di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, al decreto ingiuntivo per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente;
- decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale dello stesso Comune di Floridia, precisandosi che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) nel caso di specie, il commissario ad acta, individuato all’interno della stessa amministrazione debitrice – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale-, non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246);
c) nel caso di suo eventuale insediamento, il commissario ad acta dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questo TAR Sicilia – Catania;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Floridia di dare integrale esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme dovute, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Floridia, perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni sessanta (60), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza; dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
c) condanna il Comune intimato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EP IO |
IL SEGRETARIO