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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 252 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
RO GU, rappresentato e difeso dall'avv. SASSU FRANCO e IOBBI DAVIDE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
VESERI SERVICES SOC. COOP., rappresentato e difeso dall'avv. PASCUCCI FRANCESCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso promosso ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e depositato il 24.06.2020, il sig. RA OC adiva il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “i) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento impugnato e/o la sua inefficacia e annullabilità, e, per l'effetto, condannare la Veseri Services soc. coop. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento delle ordinarie retribuzioni maturate, dalla data del recesso fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, sulla base di € 1.566,77 mensili, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
ii) in subordine accertata l'eccessiva gravosità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente, rispetto alla condotta contestata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno”. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il Sig. RA OC lamentava nel proprio ricorso introduttivo della fase sommaria che il recesso datoriale, così come intimato dalla Veseri Services Soc. Coop. (d'ora in poi, per brevità, anche “Veseri”), fosse da considerarsi illegittimo:
- principalmente, per insussistenza del fatto contestato, in quanto, a suo dire, il recesso datoriale sarebbe stato comunicato ben oltre i termini previsti dal CCNL di categoria e nonostante il lavoratore avesse fornito tempestivamente le proprie giustificazioni, con conseguente diritto del ricorrente alla reintegra nel proprio posto di lavoro;
- in via subordinata, per l'eccessiva gravosità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati, con conseguente condanna di parte datoriale al risarcimento del danno. Con comparsa del 30.09.2019, si costituiva ritualmente in giudizio la Veseri, impugnando e contestando in radice ogni avverso assunto ed insistendo, in via principale, per il rigetto della domanda attorea così come proposta e formulata in quanto infondata in fatto e diritto e, solo in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversata domanda, eccependo l'aliunde perceptum del lavoratore per il caso di eventuale condanna al pagamento di somme di danaro in suo favore. La causa veniva istruita con prove documentali e con prova testimoniale articolata solo da parte resistente. Più precisamente, all'udienza del 19.12.2019 venivano sentiti i testi D'AN RI e AC IO mentre all'udienza del 03.02.2020 veniva ascoltato il teste RO GI. La causa, quindi, veniva discussa e posta in decisione all'udienza del 28.05.2020, che si svolgeva mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte. Con ordinanza del 28.05.2020, comunicata in pari data dalla Cancelleria, il Tribunale adito rigettava il ricorso promosso dal sig. RA ritenendolo totalmente infondato. Con Ricorso promosso ex art. 1, comma 51, L. 92/12, notificato in data 27.09.2020 unitamente al Decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 17.09.2020, il sig. RA OC si opponeva all'Ordinanza di Rigetto resa dal Tribunale di Isernia, censurandola sotto diversi profili, ed in particolare per avere il giudice disatteso la ricostruzione per la quale la contestazione disciplinare che ha cagionato il licenziamento era da considerarsi unica, ed essere quindi stato violato il principio di immutabilità della contestazione e di divieto di bis in idem. Si costituiva Veseri Services Soc. Coop, riportandosi a quanto già asserito nella fase sommaria ed affermando la legittimità del licenziamento, legato alla seconda sanzione disciplinare irrogata, nonché la proporzionalità della sanzione irrogata, data la gravità della stessa. In particolare, la resistente ha sostenuto che la società IS (presso la quale il GU caricava la merce, che poi consegnava ai clienti) le avesse segnalato il 23.8.2018 rimostranze da parte di uno dei clienti (la azienda 220G), relative al fatto che proprio il GU aveva proceduto a consegnare merce di marchi diversi rispetto a quelli pattuiti, e per quantità maggiorate rispetto a quelle effettivamente cedute. A seguito della prima contestazione, a cui avevano fatto seguito le giustificazioni fornite dal lavoratore, era tuttavia emersa una seconda situazione, relativa al fatto che sempre il GU non aveva restituito numerose seconde copie dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita accompagnatorie, sicché era stata effettuata una seconda contestazione, alla quale il ricorrente non aveva però fornito chiarimenti, essendosi limitato ad eccepire la irritualità della missiva, ritenuta mera duplicazione della prima. Ha quindi sostenuto che non vi fosse alcuna irritualità nella procedura, essendo il licenziamento stato irrogato in base alla seconda contestazione (nel merito ha rilevato come la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrasse che lo stesso aveva conservato le bolle, anziché consegnarle, e che la firma del destinatario era stata fatta apporre su biglietti e non sulle bolle, ciò che confermava le doglianze della IS). Ha poi fatto riferimento alla conoscenza dei fatti, e alla proporzionalità della sanzione (“l'omessa riconsegna delle copie dei DDT firmati attestanti le consegne effettuate ai clienti costituisce un gravissimo inadempimento da parte del lavoratore non solo perché non consente di verificare l'esattezza delle consegne ma anche perché, vieppiù nello specifico, è risultato essere frutto di una sistematica operazione perpetrata ai danni della IS srl”). Sotto un ultimo profilo ha eccepito comunque l'aliunde perceptum. La causa, istruita in modo documentale data l'ampia istruttoria già svolta in fase sommaria, giungeva alla discussione all'udienza del 06.11.2024, trattata in modalità cartolare.
**** 2. Il ricorso in opposizione non merita di essere accolto. L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso aderendo alla ricostruzione dei fatti operata dalla resistente, suffragata da prove orali e documentali;
all'esito dell'istruttoria, infatti, posto che la prima contestazione del 31.08.2018 non ha costituito oggetto diretto di analisi in quanto non è tempestivamente seguita alcuna irrogazione di sanzione disciplinare, è emerso che in effetti la IS avesse contestato anche la mancata restituzione dei documenti di trasporto e delle fatture attestanti la consegna delle merci in data 20.9.2018, successiva alla scadenza del termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare per i fatti contestati il 31.08.2018. Dunque, non si vede come possa accogliersi la prospettazione del ricorrente circa l'unicità della contestazione del 31.08.2018; anche interpretando letteralmente la missiva del 26.09.2018, al terzo capoverso, che inizia appunto con “inoltre”, viene mossa un'ulteriore contestazione di tipo disciplinare, che si inserisce nel procedimento iniziato il 31.08.2018 perché relativa allo stesso lavoratore e riguardante i rapporti con lo stesso cliente (Farmalactis s.r.l.), ma non ricompresa nella prima contestazione, vertendo su un fatto scoperto successivamente;
dunque, la scelta di non rendere i chiarimenti richiesti da parte del lavoratore non è avallabile come giustificabile. Da ciò deriva che non vi è tardività né nelle contestazioni, perché queste sono seguite immediatamente alle rimostranze a sua volte avanzate dalla IS, né nell'irrogazione del procedimento disciplinare, poiché ove si consideri, come detto, che in realtà con la seconda missiva si era proceduto ad una autonoma contestazione, con richiesta di chiarimenti, non può ritenersi la tardività della sanzione infine irrogata (10 ottobre, rispetto ad una seconda contestazione spedita il 26.9.2018 e ricevuta il 27.9.2018; la contestazione da parte della IS era in questo caso datata 20.9.2018, sicché la conoscenza del fatto, e la verifica contabile successiva, appare anche immediatamente precedente rispetto alla contestazione mossa al lavoratore). Va peraltro rilevato come la sanzione espulsiva sia stata irrogata facendo riferimento non alla sola prima contestazione, ma anche alla seconda, menzionandola espressamente quale “seconda contestazione”; ciò appare sufficiente per ritenere tempestiva la decisione sanzionatoria, dovendosi peraltro rilevare, come si dirà, la idoneità della seconda contestazione rispetto alla irrogazione del licenziamento. Le considerazioni appena indicate escludono pertanto la decadenza del datore di lavoro dal potere sanzionatorio, eccepita in riferimento alla mancata irrogazione di una sanzione entro i termini decorrenti dalla prima contestazione disciplinare, così come la eccessiva genericità del licenziamento. 3. Nel merito del fatto di cui alla seconda contestazione ed al relativo onere probatorio, premesso che si verte in materia di prova positiva di un fatto negativo – nel caso di specie, si contesta la omessa consegna dei documenti fiscali rilasciati ai clienti della IS - deve ricordarsi che“l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9757). Nel caso di specie, deve ritenersi confermata la ricostruzione allegata dalla datrice di lavoro;
in tal senso, uno specifico fatto positivo contrario si deduce propria dalla lettera di contestazione della IS (soggetto diverso dal datore di lavoro) del 20.09.2018, e nonostante il ricorrente fosse più vicino al mezzo di prova, potendo esibire una ricevuta di consegna dei documenti, questi non ha fornito alcun elemento positivo atto a contrastare la ricostruzione di parte resistente. Come già affermato dal giudice della fase sommaria, la rilevanza del fatto, sotto il profilo disciplinare, appare di immediata evidenza, posto che in tal modo era precluso alla IS di avere la prova della consegna della merce, e del tipo e della quantità della merce consegnata. È anche avallabile l'interpretazione per la quale il fatto appare sanzionabile con il licenziamento, poiché stante la natura non esaustiva della casistica presente nel CCNL, art. 32, lett. B).3.3) –la necessità di interpretare per analogia i fatti rispetto alle previsioni esplicitate è espressamente indicata all'art. 32, lett. B).4-, la condotta va intesa come analoga a quella del lavoratore che ometta di raccogliere gli elementi atti a far valere eventuali azioni di difesa (riferita nella casistica del CCNL all'autista che non raccolga ove possibile le testimonianze per gli incidenti accaduti nel corso del servizio, necessarie a suffragare ogni eventuale azione di difesa). E ciò in quanto, come detto, la mancata riconsegna dei documenti fiscali, peraltro non risultanti neppure sottoscritti nei tre casi oggetto di produzione in questa sede, avrebbe impedito alla IS di avere la prova della consegna della merce, della sua quantità e della sua qualità. La sanzione espulsiva appare allora anche fondata, apparendo il fatto non solo sussistente, e non oggetto di dimostrazione contraria, ma anche di gravità tale da rendere legittimo il licenziamento. Dunque, anche il ricorso in opposizione non merita di essere accolto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 2.109, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 14/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 252 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
RO GU, rappresentato e difeso dall'avv. SASSU FRANCO e IOBBI DAVIDE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
VESERI SERVICES SOC. COOP., rappresentato e difeso dall'avv. PASCUCCI FRANCESCO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso promosso ex art. 1, comma 48, L. 92/12 e depositato il 24.06.2020, il sig. RA OC adiva il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “i) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento impugnato e/o la sua inefficacia e annullabilità, e, per l'effetto, condannare la Veseri Services soc. coop. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento delle ordinarie retribuzioni maturate, dalla data del recesso fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, sulla base di € 1.566,77 mensili, oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
ii) in subordine accertata l'eccessiva gravosità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente, rispetto alla condotta contestata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno”. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Il Sig. RA OC lamentava nel proprio ricorso introduttivo della fase sommaria che il recesso datoriale, così come intimato dalla Veseri Services Soc. Coop. (d'ora in poi, per brevità, anche “Veseri”), fosse da considerarsi illegittimo:
- principalmente, per insussistenza del fatto contestato, in quanto, a suo dire, il recesso datoriale sarebbe stato comunicato ben oltre i termini previsti dal CCNL di categoria e nonostante il lavoratore avesse fornito tempestivamente le proprie giustificazioni, con conseguente diritto del ricorrente alla reintegra nel proprio posto di lavoro;
- in via subordinata, per l'eccessiva gravosità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati, con conseguente condanna di parte datoriale al risarcimento del danno. Con comparsa del 30.09.2019, si costituiva ritualmente in giudizio la Veseri, impugnando e contestando in radice ogni avverso assunto ed insistendo, in via principale, per il rigetto della domanda attorea così come proposta e formulata in quanto infondata in fatto e diritto e, solo in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversata domanda, eccependo l'aliunde perceptum del lavoratore per il caso di eventuale condanna al pagamento di somme di danaro in suo favore. La causa veniva istruita con prove documentali e con prova testimoniale articolata solo da parte resistente. Più precisamente, all'udienza del 19.12.2019 venivano sentiti i testi D'AN RI e AC IO mentre all'udienza del 03.02.2020 veniva ascoltato il teste RO GI. La causa, quindi, veniva discussa e posta in decisione all'udienza del 28.05.2020, che si svolgeva mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte. Con ordinanza del 28.05.2020, comunicata in pari data dalla Cancelleria, il Tribunale adito rigettava il ricorso promosso dal sig. RA ritenendolo totalmente infondato. Con Ricorso promosso ex art. 1, comma 51, L. 92/12, notificato in data 27.09.2020 unitamente al Decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 17.09.2020, il sig. RA OC si opponeva all'Ordinanza di Rigetto resa dal Tribunale di Isernia, censurandola sotto diversi profili, ed in particolare per avere il giudice disatteso la ricostruzione per la quale la contestazione disciplinare che ha cagionato il licenziamento era da considerarsi unica, ed essere quindi stato violato il principio di immutabilità della contestazione e di divieto di bis in idem. Si costituiva Veseri Services Soc. Coop, riportandosi a quanto già asserito nella fase sommaria ed affermando la legittimità del licenziamento, legato alla seconda sanzione disciplinare irrogata, nonché la proporzionalità della sanzione irrogata, data la gravità della stessa. In particolare, la resistente ha sostenuto che la società IS (presso la quale il GU caricava la merce, che poi consegnava ai clienti) le avesse segnalato il 23.8.2018 rimostranze da parte di uno dei clienti (la azienda 220G), relative al fatto che proprio il GU aveva proceduto a consegnare merce di marchi diversi rispetto a quelli pattuiti, e per quantità maggiorate rispetto a quelle effettivamente cedute. A seguito della prima contestazione, a cui avevano fatto seguito le giustificazioni fornite dal lavoratore, era tuttavia emersa una seconda situazione, relativa al fatto che sempre il GU non aveva restituito numerose seconde copie dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita accompagnatorie, sicché era stata effettuata una seconda contestazione, alla quale il ricorrente non aveva però fornito chiarimenti, essendosi limitato ad eccepire la irritualità della missiva, ritenuta mera duplicazione della prima. Ha quindi sostenuto che non vi fosse alcuna irritualità nella procedura, essendo il licenziamento stato irrogato in base alla seconda contestazione (nel merito ha rilevato come la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrasse che lo stesso aveva conservato le bolle, anziché consegnarle, e che la firma del destinatario era stata fatta apporre su biglietti e non sulle bolle, ciò che confermava le doglianze della IS). Ha poi fatto riferimento alla conoscenza dei fatti, e alla proporzionalità della sanzione (“l'omessa riconsegna delle copie dei DDT firmati attestanti le consegne effettuate ai clienti costituisce un gravissimo inadempimento da parte del lavoratore non solo perché non consente di verificare l'esattezza delle consegne ma anche perché, vieppiù nello specifico, è risultato essere frutto di una sistematica operazione perpetrata ai danni della IS srl”). Sotto un ultimo profilo ha eccepito comunque l'aliunde perceptum. La causa, istruita in modo documentale data l'ampia istruttoria già svolta in fase sommaria, giungeva alla discussione all'udienza del 06.11.2024, trattata in modalità cartolare.
**** 2. Il ricorso in opposizione non merita di essere accolto. L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso aderendo alla ricostruzione dei fatti operata dalla resistente, suffragata da prove orali e documentali;
all'esito dell'istruttoria, infatti, posto che la prima contestazione del 31.08.2018 non ha costituito oggetto diretto di analisi in quanto non è tempestivamente seguita alcuna irrogazione di sanzione disciplinare, è emerso che in effetti la IS avesse contestato anche la mancata restituzione dei documenti di trasporto e delle fatture attestanti la consegna delle merci in data 20.9.2018, successiva alla scadenza del termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare per i fatti contestati il 31.08.2018. Dunque, non si vede come possa accogliersi la prospettazione del ricorrente circa l'unicità della contestazione del 31.08.2018; anche interpretando letteralmente la missiva del 26.09.2018, al terzo capoverso, che inizia appunto con “inoltre”, viene mossa un'ulteriore contestazione di tipo disciplinare, che si inserisce nel procedimento iniziato il 31.08.2018 perché relativa allo stesso lavoratore e riguardante i rapporti con lo stesso cliente (Farmalactis s.r.l.), ma non ricompresa nella prima contestazione, vertendo su un fatto scoperto successivamente;
dunque, la scelta di non rendere i chiarimenti richiesti da parte del lavoratore non è avallabile come giustificabile. Da ciò deriva che non vi è tardività né nelle contestazioni, perché queste sono seguite immediatamente alle rimostranze a sua volte avanzate dalla IS, né nell'irrogazione del procedimento disciplinare, poiché ove si consideri, come detto, che in realtà con la seconda missiva si era proceduto ad una autonoma contestazione, con richiesta di chiarimenti, non può ritenersi la tardività della sanzione infine irrogata (10 ottobre, rispetto ad una seconda contestazione spedita il 26.9.2018 e ricevuta il 27.9.2018; la contestazione da parte della IS era in questo caso datata 20.9.2018, sicché la conoscenza del fatto, e la verifica contabile successiva, appare anche immediatamente precedente rispetto alla contestazione mossa al lavoratore). Va peraltro rilevato come la sanzione espulsiva sia stata irrogata facendo riferimento non alla sola prima contestazione, ma anche alla seconda, menzionandola espressamente quale “seconda contestazione”; ciò appare sufficiente per ritenere tempestiva la decisione sanzionatoria, dovendosi peraltro rilevare, come si dirà, la idoneità della seconda contestazione rispetto alla irrogazione del licenziamento. Le considerazioni appena indicate escludono pertanto la decadenza del datore di lavoro dal potere sanzionatorio, eccepita in riferimento alla mancata irrogazione di una sanzione entro i termini decorrenti dalla prima contestazione disciplinare, così come la eccessiva genericità del licenziamento. 3. Nel merito del fatto di cui alla seconda contestazione ed al relativo onere probatorio, premesso che si verte in materia di prova positiva di un fatto negativo – nel caso di specie, si contesta la omessa consegna dei documenti fiscali rilasciati ai clienti della IS - deve ricordarsi che“l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9757). Nel caso di specie, deve ritenersi confermata la ricostruzione allegata dalla datrice di lavoro;
in tal senso, uno specifico fatto positivo contrario si deduce propria dalla lettera di contestazione della IS (soggetto diverso dal datore di lavoro) del 20.09.2018, e nonostante il ricorrente fosse più vicino al mezzo di prova, potendo esibire una ricevuta di consegna dei documenti, questi non ha fornito alcun elemento positivo atto a contrastare la ricostruzione di parte resistente. Come già affermato dal giudice della fase sommaria, la rilevanza del fatto, sotto il profilo disciplinare, appare di immediata evidenza, posto che in tal modo era precluso alla IS di avere la prova della consegna della merce, e del tipo e della quantità della merce consegnata. È anche avallabile l'interpretazione per la quale il fatto appare sanzionabile con il licenziamento, poiché stante la natura non esaustiva della casistica presente nel CCNL, art. 32, lett. B).3.3) –la necessità di interpretare per analogia i fatti rispetto alle previsioni esplicitate è espressamente indicata all'art. 32, lett. B).4-, la condotta va intesa come analoga a quella del lavoratore che ometta di raccogliere gli elementi atti a far valere eventuali azioni di difesa (riferita nella casistica del CCNL all'autista che non raccolga ove possibile le testimonianze per gli incidenti accaduti nel corso del servizio, necessarie a suffragare ogni eventuale azione di difesa). E ciò in quanto, come detto, la mancata riconsegna dei documenti fiscali, peraltro non risultanti neppure sottoscritti nei tre casi oggetto di produzione in questa sede, avrebbe impedito alla IS di avere la prova della consegna della merce, della sua quantità e della sua qualità. La sanzione espulsiva appare allora anche fondata, apparendo il fatto non solo sussistente, e non oggetto di dimostrazione contraria, ma anche di gravità tale da rendere legittimo il licenziamento. Dunque, anche il ricorso in opposizione non merita di essere accolto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro e tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in euro 2.109, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 14/01/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio